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Una prima evoluzione si ebbe con la legge 7 giugno 1974, n. 216 e con il
successivo D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 attraverso i quali venne introdotto un
sistema di controllo sui bilanci delle società con azioni quotate in borsa imperniato
sull' obbligo per tali società di affidare i compiti di revisione contabile e certificazione
dei bilanci a determinate società iscritte in un apposito albo tenuto dalla Consob.
Successivamente il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, nel dare attuazione alla
direttiva del Consiglio 10 aprile 1984, n. 84/253/CEE, concernente l'abilitazione per
il controllo legale dei conti, ha istituito il registro dei revisori contabili, ha disciplinato
le condizioni per l'iscrizione e ha stabilito la regola che tutti i sindaci delle società
devono essere scelti tra gli iscritti nel registro.
Il Testo unico delle disposizioni in materia intermediazione finanziaria recato dal
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha predisposto una nuova disciplina dell'attività di
revisione contabile relativa alle società quotate che sostituisce quella dettata dal citato
D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136. La nuova disciplina si muove comunque in linea di
sostanziale continuità con il precedente regime. Il sistema della revisione contabile
delle società quotate risulta infatti sempre imperniato sull'affidamento a una società
iscritta in un albo speciale tenuto dalla Consob dell'incarico di effettuare l'attività di
revisione che culmina con rilascio di un apposito giudizio professionale sul bilancio.
In tale contesto interviene il D. Lgs. n. 6/2003 che detta uno statuto normativo di
carattere generale del controllo contabile delle società che investe tanto i soggetti
deputati ed esercitare la predetta attività quanto la regolamentazione dell'attività
stessa. Tale disciplina, dettata espressamente per il sistema ordinario, è poi
applicabile, per effetto del duplice rinvio contenuto negli artt. 2409 quinquiesdecies e
2409 noviesdecies, 2° co. , anche ai sistemi di amministrazione e controllo monistico
e dualistico.
Il nuovo sistema quindi si incentra sulla separazione tra il controllo
amministrativo delle società ed il controllo contabile. Il primo risulta sempre affidate
ad un organo interno che a seconda del modello di amministrazione adottato può
essere il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza, oppure ancora il comitato
per il controllo sulla gestione. I secondi invece vengono esercitati da un organo quale
potrebbe essere un revisore contabile oppure una società di revisione iscritti nel
registro istituito presso il ministero della giustizia. Ovviamente a tale normativa base
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di riferimento vi sono delle eccezioni che saranno analizzate dettagliatamente nel
corso della trattazione.
Oltre ad analizzare i soggetti che si occuperanno della revisione contabile nei
diversi casi, analizzeremo anche i contenuti del controllo contabile disciplinati dall’
art. 2409- ter, che sembra rivolto esclusivamente ai revisori ed alle società di
revisione, ma si può ritenere che riguardi anche il collegio sindacale. Ai fini dello
svolgimento dell’incarico, vengono riconosciuti al soggetto incaricato del controllo
contabile anche poteri d’informazione ( art. 2409- septies) e di ispezioni. Si parlerà
diffusamente anche del conferimento dell’incarico che, verrà effettuato dall’assemblea
sentito il parere del collegio sindacale e della revoca dell’incarico dove vedremo che il
soggetto incaricato del controllo contabile gode delle stesse garanzie previste per i
sindaci cioè: la ricorrenza di una giusta causa e l’approvazione del tribunale; sia il
conferimento che la revoca dell’incarico sono disciplinati dall’art. 2409- quater.
Inoltre non saranno tralasciati gli aspetti legati alle << cause di ineleggibilità e
decadenza >> menzionate nell’art. 2409- quinquies, gli aspetti relativi
all’indipendenza del revisore ed alle sue responsabilità, quest’ ultime regolate dall’
art. 2409- sexies. Gli ultimi due aspetti sono molto sentiti come testimoniano le
discussioni vivaci e gli interventi normativi che sul tema si ripropongono non solo in
Italia, ma anche a livello comunitario e negli Stati Uniti, ogni qual volta grandi
imprese risultano coinvolte in vicende di illegalità gravi.
L’evoluzione della disciplina in materia è approdata ad un sistema
sostanzialmente unitario per le società quotate e per quelle non quotate; le norme che
analizzeremo in dettaglio nel corso della trattazione relativamente alla riforma del
2003, vanno integrate per le società con azioni quotate, con quelle speciali disposte
dagli artt. 155 ss. del T.U.F., a tutela del pubblico risparmiatore.
L’importanza che riveste il controllo contabile nell’attuale contesto societario è
evidente, basti pensare che tale strumento è una delle misure più idonee a prevenire le
violazioni penali in materia societaria, soprattutto il falso in bilancio, pur
recentemente depenalizzato dalla riforma. Inoltre, il controllo contabile, accanto alla
disciplina dei conferimenti diversi dal denaro, costituisce un importante contrappeso
al beneficio della responsabilità limitata, infatti è evidente che per mantenere
l’equilibrio complessivo, alterato dalle più semplici procedure di valutazione dei
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conferimenti in natura, la riforma ha dovuto rendere più severa l’attività di revisione
contabile.
Del resto è naturale riporre le speranze nel controllo contabile considerando che
con la nuova disciplina un solo membro del collegio sindacale, o consiglio di
sorveglianza, o comitato per il controllo sulla gestione, deve essere obbligatoriamente
iscritto nel registro dei revisori contabili.
In base a quanto detto, la disciplina in esame rappresenta un bilanciamento
fondamentale per il nuovo corso della disciplina societaria: in assenza di un controllo
dei conti responsabile ed attendibile, risulteranno particolarmente elevati, da un lato la
possibilità di abusi a danno dei soci di minoranza e, dall’altro, il pericolo della
traslazione del rischio d’impresa sui creditori e, in ultima analisi, sul mercato; infatti
come ben sappiamo “ il mercato funziona solo se funziona l’informazione su ciò che
si scambia, e l’informazione sull’impresa è fondamentalmente informazione
contabile”.
Obiettivo del presente lavoro, è valutare l'efficienza della revisione contabile
nell'attuale contesto societario analizzando dettagliatamente i principi, i criteri e gli
obiettivi che il legislatore ha voluto perseguire con la riforma del diritto societario,
cercando di captare eventuali carenze e lacune, tenendo ben presente che la materia
del controllo contabile non si presta agevolmente ad essere disciplinata dalla
autonomia statutaria, e ciò per almeno due ordini di motivi, il primo teorico ed il
secondo pratico:
- il primo motivo è rappresentato dalla ratio dell' istituto in esame, ossia
tutelare anche interessi esterni alla società;
- il secondo motivo proviene dall'esperienza maturata con la riforma Draghi
dalla quale si evince che i soci, se lasciati liberi di scegliere, tendono ad adottare il
modello meno costoso ed impegnativo.
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7
CAPITOLO I
GLI ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO CONTABILE.
1. I Soggetti legittimati all’esercizio del controllo contabile.
La sezione dedicata al controllo contabile è interamente innovativa, essa
attribuisce i compiti di controllo contabile a un revisore contabile o a una società di
revisione, i quali devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito
presso il ministero della Giustizia .Le uniche indicazioni circa il controllo contabile
fornite dalla legge delega sono le seguenti:
- l’art. 4,2° co., n. 1), sub lett. a) obbliga le s.p.a. che ricorrono al
mercato del capitale di rischio all’adozione di norme volte a distinguere il
controllo sull’amministrazione dal controllo contabile affidato ad un revisore
esterno, mentre in precedenza tali funzioni erano entrambe poste in capo al
collegio sindacale
1
.
- l’art. 4,8° co., sub lett. f) in base al quale nel caso in cui, al posto del
modello di amministrazione tradizionale venga adottato il modello monistico o
dualistico, occorre assicurare, anche per le società che non si avvalgono del
controllo contabile, forme di controllo dei conti, avvalendosi di soggetti
individuati secondo i criteri di nomina previsti dalla normativa vigente per il
collegio sindacale
2
.
Attraverso un interpretazione sistematica dell’ art. 4,2° co. si evince che il
legislatore delegante ha dettato il principio della separazione fra controllo
sull’amministrazione e controllo contabile soltanto per le società per azioni aperte.
Nelle società chiuse, invece, i soci hanno la possibilità di scegliere se affidare il
controllo dei conti ad un revisore esterno o se lasciarlo all’organo interno di controllo
sulla gestione.
Dalla lettura dell’ art. 4,8° co. emerge che solo nel sistema tradizionale, sarebbe
possibile cumulare le funzioni di controllo sull’amministrazione e di controllo legale
1
M. SPIOTTA, Il nuovo diritto societario, diretto da COTTINO – BONFANTE – CAGNASSO -
MONTALENTI, Bologna 2004, pp. 968 e 969.
2
M. SPIOTTA, Ivi, p. 969.
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8
dei conti in capo all’organo di controllo, tale possibilità non è attuabile nella modello
di amministrazione monistico e dualistico, che quindi per l’esercizio della funzione di
controllo contabile dovranno necessariamente nominare un revisore esterno ciò perché
il diretto coinvolgimento nella gestione della società del consiglio di sorveglianza e
del comitato interno di controllo è inconciliabile con l'imparzialità richiesta per il
controllo legale dei conti.
Seguendo le indicazioni della legge delega, il d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6
3
ha
dettato una disciplina del controllo contabile differenziata a seconda del modello di
amministrazione e controllo prescelto dalla società (la scelta è tra il modello
tradizionale, dualistico o monistico) ed in base al ricorso al mercato del capitale di
rischio (distinguendo quindi tra società aperte e chiuse)
4
. Inoltre tale decreto di
attuazione delimita ulteriormente verso l’alto e verso il basso il criterio direttivo della
legge delega relativa alla distinzione tra il controllo sull’amministrazione dal controllo
contabile: verso l’alto, obbligando le società che ricorrono al mercato del capitale di
rischio a nominare una società di revisione anziché un singolo revisore, e verso il
basso, limitando alle sole società chiuse, non tenute alla redazione del bilancio
consolidato e dotate del collegio sindacale, la possibilità di concentrare il controllo
sull’amministrazione e quello dei conti in capo all’organo interno di controllo.
Analizzando la legge delega emerge chiaramente che solo le società aperte
debbano adottare norme volte a distinguere in modo inderogabile il controllo
sull'amministrazione dal controllo contabile; il decreto legislativo di attuazione non
sembra che apporti modifiche che vanno oltre i criteri della legge delega
5
ed assicura
3
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003, Supplemento ordinario n. 8
4
Infatti, M. SPIOTTA,op.cit., p. 977, chiarisce che gli elementi che incidono sulla scelta del soggetto
cui attribuire il controllo contabile sono due: << l'organizzazione interna>> ( prescelta dalla società,
ciò dipenderà dal fatto che questa abbia optato per il modello tradizionale oppure per un modello
alternativo di amministrazione controllo) ed <<il grado di apertura al mercato>> ( dipende dal fatto
che la società ricorra o meno al mercato del capitale di rischio) >>.
5
Infatti con gli artt. 2409-quinquiesdecies e noviesdecies si vieta alle società che abbiano adottato i
sistemi di amministrazione e controllo dualistico o monistico di conferire le funzioni di controllo
contabile all'organo di controllo interno. Secondo un autorevole dottrina il legislatore, negando
questa società la possibilità di internalizzare le funzioni di controllo contabile, avrebbe superato il
criterio direttivo contenuto nella legge delega, dove si voleva che la separazione inderogabile tra
controllo sull'amministrazione contro sulla contabilità fosse imposta soltanto alle società aperte.
Alla stessa dottrina non sembra, peraltro, che l'estensione di tale separazione alle società che hanno
optato per un modello alternativo di amministrazione e controllo possa apprezzarsi in termini di
violazione della legge delega e conseguente illegittimità delle norme estensive. – Cfr. ; S.
FORTUNATO, Le società di capitali , diretto da NICCOLINI – STAGNO D’ALCONTRES,
Napoli, 2004, p. 805.
Pagina
9
la separazione dei controlli anche per le società chiuse che adottino un modello
alternativo o che, pur conservando il sistema tradizionale, siano tenute alla redazione
del bilancio consolidato, ed obbliga le società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio di nominare obbligatoriamente una società di revisione per il
controllo contabile.
In particolare, qualora una società per azioni abbia optato per il modello
tradizionale di amministrazione e controllo, non ricorre al mercato del capitale di
rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la competenza del
revisore esterno è derogabile tramite una espressa modificazione statutaria a
vantaggio del collegio sindacale che, in quest' ultima situazione deve essere
obbligatoriamente composto da soli revisori contabili, ossia da persone fisiche iscritte
nel registro dei revisori contabili.
Nel caso in cui, invece, una società per azioni abbia preferito un modello
alternativo di amministrazione e controllo, oppure qualora, pur optando per il sistema
tradizionale, ricorre al mercato del capitale di rischio o è tenuta alla redazione del
bilancio consolidato, la competenza del revisore esterno diventa inderogabile. Con
ulteriore distinzione: qualunque sia il modello di amministrazione e controllo
prescelto, un revisore individuale può esercitare le funzioni di controllo contabile
presso le società chiuse che siano tenute alla redazione del bilancio consolidato,
mentre solo le società di revisione sono legittimate a controllare i conti delle società
con azioni quotate nei mercati regolamentati e delle società emittente azioni diffuse in
maniera rilevante tra il pubblico
6
.
Tali forme innovative di controllo dei conti garantiscono una tutela equivalente a
quella assicurata dall' istituto classico della revisione, infatti il grado di attendibilità di
un qualsiasi tipo di controllo non dipende dalla forma di controllo scelta, bensì dalla
condizione di indipendenza e dal livello di professionalità di colui che lo esercita.
L'art. 2409- bis primo comma identifica in un revisore contabile o in una società
di revisione, iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia
7
, i
6
M. MAGGIOLINO Commentario alla riforma delle società , diretto da GHEZZI – NOTARI –
BIANCHI - MARCHETTI, Milano 2006, p. 340.
7
Il registro dei revisori contabili è stato istituito dal d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 proprio al fine di
individuare tali soggetti, rendendoli conoscibili al pubblico.
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soggetti legittimati ad esercitare nelle s.p.a. le funzioni di controllo contabile
8
. In
particolare, le società quotate devono rivolgersi necessariamente ad una società di
revisione iscritta all'albo Consob, invece le società ad azionariato diffuso possono
scegliere se avvalersi di una di queste società, oppure di una società di revisione che
figuri nelle registro dei revisori contabili.
L' iscrizione nel registro dei revisori contabili è legata al soddisfacimento di
specifici requisiti di onorabilità e di competenza tecnico/professionale; si vuole infatti
che gli iscritti nel registro non solo siano privi di carichi pendenti
9
, ma anche dotati di
un elevato livello di competenze tecniche, nonché della capacità di applicarle
nell'esercizio della loro professione di revisori contabili. Proprio perchè l'attività di
revisione contabile si conclude con l'espressione di un giudizio
10
circa l'attendibilità
del bilancio, ragionevolmente il legislatore richiede l'osservanza di requisiti di
onorabilità, di professionalità tecnica e di indipendenza, dato che tali requisiti
contribuiscono, a comprovare che le funzioni di controllo contabile siano state svolte
con scrupolosità, buonsenso e diligenza.
Il legislatore, ha distribuito differentemente la legittimazione a svolgere le
funzioni di controllo contabile, la scelta sembra compatibile con il presupposto che al
crescere delle dimensioni della complessità organizzativa di una società per azioni
occorra sottoporre la sua contabilità ed i suoi bilancio al controllo di revisori che
abbiano risorse organizzative maggiori
11
. Infatti, disponendo idealmente le società per
8
Per la nozione di funzioni di controllo contabile si rinvia al capitolo successivo.
9
Secondo E. CUSA, I requisiti delle società abilitate alla revisione legale, Trento, 1997, p. 24 ss.,
l’onorabilità richiesta dall’art. 6, d. lgs. 88/1992, nonché dall’art. 2382, rappresenterebbe una proxy
di quell’ << onestà >> che sarebbe necessaria ad un revisore per svolgere le funzioni di controllo
contabile in modo diligente. L’ autore infatti scrive che il legislatore vuole assicurare la credibilità
del soggetto incaricato del controllo contabile, perché << in base ad un'opinione comune (...) la
quale, pur sembrando ovvia, non necessariamente corrisponda a verità, si presume esserci un
maggior rischio di condotta negligente ( o addirittura fraudolenta) qualora l’ agente sia un
delinquente, più piuttosto che un uomo provo>>.
10
Per il giudizio sul bilancio si rinvia al capitolo successivo.
11
Conformemente G. BIANCHI ,Amministrazione e controllo delle nuove società di capitali. Metodi
alternativi di gestione dopo la riforma del diritto societario, Milano, 2002, §1.1. Inoltre hanno
fatto riferimento a tale logica <<dimensionale>> anche R. MARCIANO , La riforma delle società ,
a cura di SANDULLI E SANTORO, Torino , 2003, p. 618, e V. CALANDRA BUONAURA , I
modelli di amministrazione e controllo nella riforma del diritto societario, in Giur. Comm.,I, 2003,
p. 546; ad ulteriore conferma di tale tesi si osserva che anche per la dottrina meno recente,
l'attività di revisione può essere svolta anche individualmente da un professionista, ma le
dimensioni dell'impresa da revisionare e del suo apparato contabile possono esigere l'intervento di
una pluralità di soggetti, senza dimenticare che ci si riferisce ad un contesto in cui si era abituati
ad affidare il controllo contabile ad una società di revisione.