LA SCRITTURA PRIVATA
rappresentativa: l’oggetto materiale, il fatto rappresentato, la rappresentazione e
l’incorporamento.
L’oggetto materiale è tutto ciò che incorpora la rappresentazione, può essere della
materia più varia, (il tradizionale foglio di carta, una pergamena, un tessuto, un
supporto informatico ecc). Importante è l’idoneità del suddetto elemento materiale
a conservare la rappresentazione e riprodurla quando occorre. Nella nozione del
fatto rappresentato rientrano persone, cose, in sintesi tutto quello che può essere
oggetto di prova.
Affermando che il documento rappresenta fatti s’intuisce immediatamente
l’imprescindibilità della rappresentazione dallo stesso documento.
La rappresentazione è, infatti, la modalità con la quale un fatto “passato” vale a
dire non più presente viene portato alla conoscenza di altre persone. Le immagini,
le parole o ancora i suoni possono rappresentare un determinato fatto.
L’operazione che fissa la rappresentazione su una base materiale è
l’incorporamento. La scrittura, quale insieme di segni grafici indicanti i suoni che
compongono le parole, costituisce la forma più usata d’incorporamento. Accanto
alla scrittura anche la fotografia, quale mezzo in cui un’immagine viene fissata su
un determinato supporto materiale, è una forma di incorporamento. Più in
generale con riferimento all’incorporamento vengono anche in rilievo tutti gli
strumenti elettronici di registrazione (il caso in cui Tizio espone oralmente il
proprio pensiero mentre un apparecchio elettronico effettua la registrazione).
Dal punto di vista soggettivo si distingue: il soggetto autore dell’incorporamento,
(chi utilizzando un determinato strumento elettronico di registrazione fissa la
4
LA SCRITTURA PRIVATA
rappresentazione su di una base materiale qual è un determinato supporto
magnetico); l’autore della rappresentazione ed il soggetto autore del fatto storico
rappresentato. Questi soggetti possono, ma non devono necessariamente
coincidere
3
. Si è subito evidenziato che il termine documento viene utilizzato in
varie disposizioni del codice civile, ma che il legislatore non ha dato di esso una
definizione. Nel linguaggio comune vi è la tendenza ad identificare il documento
con il foglio di carta in cui sono scritte le parole, in pratica con il così detto
documento scritto. Tale considerazione non è però esatta. Si può, infatti, notare
ravvisando gli elementi “strutturali” del documento che tale locuzione deve essere
utilizzata in relazione ad ogni cosa idonea a rappresentare un fatto, ad esempio
una fotografia
4
.
Riguardo alla definizione della res signata non sussistono posizioni concordanti.
In particolare, la nozione di Carnelutti, il quale estendendo il concetto ha
compreso “ qualsiasi cosa che rappresenti l’esperienza di un fatto”,
5
è stata da
molti criticata. Si è, infatti, osservato che vi possono essere cose idonee a
rappresentare che non sono però documenti in senso giuridico; documento sarebbe
3
Cfr.al riguardo che il documento più usato è lo scritto, solitamente una carta che contiene segni
grafici riproducenti parole. Il soggetto da cui proviene il pensiero espresso, in pratica l’autore dello
scritto può aver scritto materialmente le parole sulla carta, ed in questo caso l’autore della
rappresentazione e dell’incorporamento coincidono. Si ponga ancora che questo soggetto abbia
con la propria dichiarazione che da egli stesso è stata scritta materialmente sulla carta confessato la
sua reità .In questo caso sia l’autore del fatto storico che l’autore della rappresentazione e
dell’incorporamento coincidono. Diversamente può anche essere che il soggetto da cui proviene
un determinato pensiero non lo abbia scritto materialmente, ma lo abbia dettato ad altri che hanno
provveduto ad effettuare tale operazione. In tale caso ben si comprende che l’autore della
rappresentazione e quello dell’incorporamento sono due soggetti diversi.
4
Cfr. art. 2712 c.c. “Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fotografiche
e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti
e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità
ai fatti o alle cose medesime”.
5
Cfr.VITTORIO DENTI, Digesto delle discipline privatistiche, Vol. VII, pag. 35.
5
LA SCRITTURA PRIVATA
“la cosa rappresentativa di un fatto giuridicamente rilevante”
6
. E’ appunto il fatto
giuridicamente rilevante rappresentato, l’elemento che costituisce l’essenza del
documento giuridico e che lo distingue dagli altri documenti. Da ciò si evince che
ad esempio non ogni fotografia e non ogni scritto è documento giuridico. E’ il
fatto rappresentato che attribuisce rilevanza giuridica, tale fatto deve quindi essere
giuridicamente rilevante.
Un documento storico o scientifico si distingue quindi dal documento giuridico in
quanto quest’ultimo è rilevante nell’ambito giuridico. Non vi è però la necessità
che tale rilevanza giuridica debba sussistere nel momento in cui il documento
viene posto in essere. Vi sono, infatti, dei documenti che nascono come giuridici
in quanto vi è un’attività di documentazione giuridicamente rilevante che ne
costituisce il presupposto. In questi casi si parla di giuridicità originaria del
documento dove i fatti oggetto di documentazione, quale attività del
rappresentare, sono sin dal principio rilevanti per il mondo giuridico.
Diversamente si parla di giuridicità sopravvenuta, quando si tratta di cose che,
anche se sono poste in essere per fini diversi dalla rappresentazione di fatti
giuridicamente rilevanti, racchiudono dati o segni in grado di servire quali
elementi su cui fondare il giudizio sull’esistenza di un fatto giuridicamente
rilevante
7
(una fotografia eseguita per ricordare una determinata giornata trascorsa
in un determinato luogo può avere valenza giuridica se va ad escludere che Tizio
si trovava nel luogo in cui è stato commesso un delitto).
6
Cfr. SALVATORE PATTI, Documento, Digesto delle discipline privatistiche, Vol. VII, pag. 2.
7
Cfr.SALVATORE PATTI, Documento,Digesto delle discipline privatistiche, Vol. VII,. 2.
6
LA SCRITTURA PRIVATA
Da tali affermazioni risulta facile comprendere che ai fini della giuridicità del
documento è irrilevante lo scopo (storiografico, didattico,scientifico) per il quale
tale “res signata” viene posta in essere. Si è al riguardo, infatti, precisato che tale
giuridicità assente nel momento della formazione del documento può
sopravvenire nel corso del tempo.
Anche il concetto di cosa rappresentativa, che sembra individuare l’essenza stessa
del documento, non è stato avulso dalle critiche. Molti autori come Irti, o
Andrioli
8
, infatti, hanno negato che oggettivamente vi sia la possibilità di
rappresentare un fatto, in quanto il significato dipende da chi interpreta i segni
fissati nella res “ la rappresentazione non è nei segni, ma in chi intende il
significato dei segni”
9
. Ciò non può di contro portare ad affermare che il
documento rilevi come tale solo se il soggetto che intende avvalersene disponga di
un codice per la sua lettura. Da un lato, infatti, si pone l’esistenza del documento
giuridico che dipende dal possedimento di determinate caratteristiche, dall’altro
lato invece si pone la lettura dello stesso, la quale dipende necessariamente dalle
qualità del soggetto percepente.
Infine, risulta importante fin da ora accennare al fatto che il documento è un bene
strumentale, tale res, infatti, serve sia al fine dell’esercizio, sia al fine della prova
delle posizioni giuridiche che in esso sono rappresentate.
8
Cfr. SALVATORE PATTI, Documento,Digesto delle discipline privatistiche, Vol. VII,. p 2, nota
n. 8. In particolare Andrioli afferma che “non è l’oggetto che suscita sensazioni, ma il soggetto,
che, di fronte ad un oggetto, concepisce idee e prova sensazioni”.
9
Cfr.SALVATORE PATTI, Documento,Digesto delle discipline privatistiche, Vol. VII,. 2.
7
LA SCRITTURA PRIVATA
2. IL DOCUMENTO GIURIDICO E IL PROCESSO
Si è in precedenza intesa la giuridicità del documento nella rappresentazione che
esso effettua di elementi rilevanti nel mondo del diritto. Tale criterio offre la
possibilità di effettuare la distinzione tra documento giuridico e documento
storiografico, didattico ( la registrazione di una determinata lezione di un docente)
ecc. Diversa è la definizione che invece Denti enuclea, l’autore, infatti, individua
l’essenza del documento nel rapporto con il thema probandum. Alla base della
nozione di documento sta la funzione rappresentativa che il documento stesso
svolge nel rapporto coi fatti che costituiscono, nel processo, il tema della prova.
10
Denti ravvisa nell’art.210 c. p. c. “ORDINE DI ESIBIZIONE ALLA PARTE O
AL TERZO” l’ambito in cui la stessa legge esplicita tale legame.
L’art. menzionato enuncia al primo comma: “Negli stessi limiti entro i quali può
essere ordinata a norma dell’art. 118, l’ispezione di cose in possesso di una parte o
di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all’altra parte o a
un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria
l’acquisizione al processo”. L’ordine d’esibizione che il giudice istruttore richiede
alla parte o a un terzo si basa sulla valutazione della necessità che il documento o
“altra cosa” vengano acquisite al processo ai fini della decisione del giudice. Ciò
quindi presuppone una connessione tra i fatti che devono essere accertati dal
giudice e la rappresentazione data dal documento. La rappresentatività della res
signata quindi non è un dato intrinseco ma un giudizio fondato sul documento
10
Cfr. VITTORIO DENTI, Digesto delle discipline privatistiche, Vol. VII, pag. 35.
8
LA SCRITTURA PRIVATA
stesso.
11
S’individua così il legame tra prova, thema probandum, processo e
documento. In definitiva, la cosa diviene documento solo, quando viene posta in
relazione col thema probandum e quindi costituisce fonte attendibile di
conoscenza dei fatti
12
. Da tale definizione deriva che la non sussistenza del
rapporto indicato comporti che non si possa identificare la cosa come documento.
La tesi enunciata da Denti non ha trovato unanime condivisione e da molti viene
esplicitamente confutata. S’intreccia in quest’ambito la funzione probatoria d’ogni
documento che è connaturale al loro essere rappresentazione di fatti.
Tale funzione probante, certo rilevantissima, non può essere tuttavia ritenuta
essenziale per la definizione stessa della res signata. Se è, infatti, palese che
qualsiasi documento, in quanto rappresentazione porta all’altrui conoscenza
l’esistenza di un fatto accaduto nella realtà, ovvero costituisce l’esplicazione di
una determinata manifestazione del pensiero, è anche vero che varie possono
essere le finalità per le quali un documento è posto in essere. A tal riguardo si
pensi ai documenti costitutivi, per volontà di legge (art. 1350
13
c.c.) e per volontà
delle parti (art. 1352
14
c.c.), in cui la formazione della res signata è necessaria ai
11
Cfr.VITTORIO DENTI, Prova documentale in diritto processuale civile, Digesto delle
discipline privatistiche, Vol. VII, pag. 36.
12
Cfr.VITTORIO DENTI, Prova documentale in diritto processuale civile, Digesto delle
discipline privatistiche, Vol. VII, pag. 36.
13
Cfr.L’ art. 1350 impone una particolare forma ad substanziam sotto pena di nullità per alcuni
atti. In tali casi il documento ha un rilievo giuridico che non riguarda solo il processo, ma assolve
una funzione che investe la validità dell’atto sicché lo scritto non potrebbe essere sostituito
neppure dalla confessione ( Cass. 18 giugno 2003 n. 9687). Visto il principio della libertà della
forma dei contratti(art. 1325 indica tra i requisiti dei contratti la forma, quando risulta che è
prescritta dalla legge sotto pena di nullità) che vige nel nostro ordinamento il quale consente alle
parti contraenti di esprimere la volontà contrattuale nella forma che preferiscono, i casi in cui la
legge stabilisce l’uso di una forma determinata costituiscono un’eccezione.
14
Cfr. L’art. 1352 stabilisce “ Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata
forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la
validità di questo” in tali casi sono le parti contraenti che mediante un patto scritto stabiliscono di
adottare una determinata forma. Il legislatore detta per tali ipotesi una regola legale interpretativa,
9
LA SCRITTURA PRIVATA
fini dell’esistenza e della validità del rapporto giuridico, nei quali il documento
svolge simultaneamente sia la funzione di prova sia di costituzione. Si pensi
ancora ai documenti che vengono posti in essere perché l’ordinamento impone di
attuare una certa pubblicità, a titolo di esempio possono essere al riguardo
menzionati gli art. 2295 e 2297 c. c.
15
. E’ necessario quindi distinguere il
documento giuridico che rappresenta fatti rilevanti per l’ordinamento giuridico
inteso come generale mondo del diritto, da quello che è rilevante nel singolo
processo, nella cui accezione ritorna il rapporto con il thema probandum e la
connessione del documento con i fatti che costituiscono il tema della prova. Tale
distinzione è molto importante. Diversamente si dovrebbe negare l’esistenza di
documenti che esistono a prescindere dal processo. A ben vedere non l’esistenza,
ma la qualificazione del documento come prova dipende della sussistenza della
connessione tra rappresentazione e fatti da accertare in un determinato processo.
stabilendo che si ritiene voluta la forma ad substantiam quando non risulti una diversa volontà
delle parti.
15
Cfr. In particolare, l’art. 2295 rientrante nel Libro V, Titolo V, Capo III dedicato alle società in
nome collettivo, prescrive gli elementi che l’atto costitutivo della società deve indicare ( non tutti i
requisiti previsti sono necessari, non possono mai mancare, pena l’inammissibilità della
registrazione della società ai sensi della norma seguente, le indicazioni riguardanti i soci, la
ragione sociale, la sede, l’oggetto sociale) , mentre l’art. 2296 dispone la pubblicazione dell’atto
costitutivo nel Registro delle imprese. Precisamente il legislatore in tale ultima norma stabilisce
che l’atto costitutivo della società con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia
autenticata di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere
depositato per l’iscrizione a cura degli amministratori, presso l’ufficio del registro delle imprese
nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente,
ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad
eseguirlo.
Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio.’
La pubblicazione rende la società in nome collettivo regolare, in tal modo ad essa è applicabile
tutta la disciplina prevista per questo tipo di società. Inoltre con la registrazione si attua la così
detta pubblicità dichiarativa, in altri termini, tutti i fatti che risultano dall’iscrizione sono
opponibili ai terzi, tutto quello che appare dall’iscrizione nel registro delle imprese si presume reso
noto e conosciuto da tutti. Da ciò deriva che non si potrà invocare l’invalidità degli affari conclusi
con la società sostenendo di non aver conosciuto alcuni dei dati che risultano dall’iscrizione.
10
LA SCRITTURA PRIVATA
Si può quindi affermare la non esclusiva appartenenza del documento all’ambito
del diritto processuale, e la rilevanza per il diritto processuale della sua accezione
più ristretta, quella di prova.
11
LA SCRITTURA PRIVATA
3. ELEMENTI STRUTTURALI DEL DOCUMENTO
Vista la molteplicità dei documenti, conseguenza questa certamente imputabile
allo sviluppo incessante delle nuove tecnologie della comunicazione, i requisiti di
tali strumenti di rappresentazione sono previsti dalla legge in relazione al tipo di
documento che viene regolamentato. In generale però è possibile individuare che
strutturalmente in ogni res rappresentativa si riscontrano l’“elemento materiale” e
l’“elemento corporale”. Il primo consta e del foglio di carta, del nastro magnetico,
della pietra (la lavagna), e del mezzo che è utilizzato per imprimere la
rappresentazione del fatto giuridicamente rilevante (la penna, un gesso, il
dispositivo di registrazione della voce ecc). Il secondo è ciò che il documento
rappresenta e rende conoscibile. Questo può consistere in un corpo o in
un’energia
16
(un corpo è l’ente materiale di cui si fissa l’immagine
fotograficamente, è un’energia il suono di una voce che viene inciso, ed è
puramente energia il movimento sismico che viene registrato da un sismografo
17
).
Altro elemento del documento è la sottoscrizione, cioè l’apposizione del nome e
del cognome. La sottoscrizione adempie la funzione di attestare la provenienza del
documento e di attribuirne la paternità alla persona che sottoscrive. Quindi la
dichiarazione contenuta nella res signata viene imputata al sottoscrittore. Non è
necessario, però, ai fini della validità del documento, che questa sia apposta per
esteso. E’ la stessa legge che in varie ipotesi al riguardo dispone espressamente la
16
Cfr. AURELIO CARDIAN, Documentazione e documento (teoria generale), in Enc. Dir. , XIII
p.579.
17
Cfr.AURELIO CARDIAN, Documentazione e documento (teoria generale), in Enc. Dir. , XIII,
p. 580.
12
LA SCRITTURA PRIVATA
validità della sottoscrizione incompleta, in pratica di quella sottoscrizione in cui il
nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale
18
. Quindi la validità della
sottoscrizione incompleta e conseguentemente del documento risulta essere una
questione di fatto da risolvere per ogni singolo caso, bisogna, infatti, stabilire se è
accertabile con certezza l’identità del sottoscrittore.
Ancora, tra gli elementi ravvisabili del documento, vi è la data, che indica il
momento in cui tale oggetto materiale viene posto in essere. Questa consta del
giorno, del mese, dell’anno e del luogo di formazione. L’indicazione della data
non rientra tra gli elementi essenziali del documento ad eccezioni delle ipotesi in
cui è la stessa legge a richiedere la data certa, come avviene nel caso della
scrittura privata
19
. Non si può in ogni caso disconoscere l’importanza che la data
assume in molte ipotesi, rilevante è il caso in cui sopravvenga una nuova legge.
Essa non è però un elemento intrinseco alla struttura dell’atto, ma costituisce un
quid esterno cioè un dato estrinseco. Quindi nel caso di mancanza della data è
possibile ad essa supplire con una prova qualsiasi senza limitazioni, sempre ad
eccezione dei casi in cui la legge esige una data certa.
18
Cfr. al riguardo l’art. 602 c.c. che in merito alla sottoscrizione del testamento olografo stabilisce:
“ La sottoscrizione deve essere apposta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando
nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore”.
19
Cfr.SALVATORE PATTI, Documento,Digesto delle discipline privatistiche, Vol. VII, p3.
13
LA SCRITTURA PRIVATA
4. DOCUMENTAZIONE: VARI TIPI DI DOCUMENTI
La documentazione si sostanzia nell’attività di formazione o meglio di creazione
del documento. In altri termini, il documento è “una cosa corporale semplice o
composta, idonea a ricevere, conservare, trasmettere, la rappresentazione
descrittiva o emblematica o fonetica di un dato ente, giuridicamente rilevante”
20
,
mentre la documentazione è l’insieme degli atti posti in essere per effettuare tale
rappresentazione. Da ciò si evince che la documentazione consiste nella funzione
del rappresentare attraverso un determinato mezzo, il documento.
Tale attività può essere compiuta sia da qualunque soggetto, nell’esplicazione di
un’operazione che dal punto di vista del diritto è meramente lecita come la
stipulazione dei documenti privati, sia da notai o da altri pubblici ufficiali, i quali
attribuiscono al documento pubblica fede, e per i quali tale attività costituisce
l’esercizio di un potere o di un dovere, diversi sono al riguardo i casi di
formazione/creazione dei documenti pubblici. Viene subito in rilievo e la
distinzione tra documento pubblico e privato, e la considerazione che è il soggetto
artefice della documentazione che costituisce il punto di partenza di tale
distinzione. L’accezione di documento privato o pubblico dipende, infatti, dalla
circostanza che venga o non venga redatto da un determinato soggetto al quale
appunto la legge da il potere/dovere di attribuirgli pubblica fede nei casi e modi
stabiliti dall’ordinamento. Tale criterio distintivo risulta quindi essere ancorato ai
soggetti, privati o pubblici ufficiali che pongo in essere tale documentazione. Il
20
Cf.AURELIO CARDIAN, Documentazione e documento (teoria generale), in Enc. Dir. , XIII,
p. 579.
14
LA SCRITTURA PRIVATA
legislatore definisce espressamente l’atto pubblico,
21
mentre si limita a
disciplinare l’efficacia probatoria del documento privato per eccellenza vale a dire
la scrittura privata. Vi sono poi anche altre res che rientrano nella categoria dei
documenti privati che non possono considerarsi scritture private in senso proprio
visto che mancano della sottoscrizione, si pensi alle carte e registri ai domestici
(2707
22
). Oltre al notaio sono pubblici ufficiali, i cancellieri, gli ufficiali dello
stato civile, i segretari comunali, gli agenti delle imposte, i magistrati, i membri
del consiglio elettorale ecc. L’ordinamento delega ai pubblici ufficiali una
determinata funzione, quella della pubblica attestazione di determinati fatti o patti,
e in ragione dell’affidamento che la legge ripone in tali soggetti essi ne
attribuiscono pubblica fede, cioè attestano la veridicità dei fatti che si sono svolti
in loro presenza. Più precisamente la pubblica fede assiste tutto ciò che con l’atto
è stato documentato, ad esempio le dichiarazioni rese dalle parti o il compimento
di certe attività. Ma tale pubblica fede non si estende al contenuto delle
21
Cfr. art. 2699 “ L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o
da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è
formato.” La giurisprudenza di legittimità in base alla definizione resa dal legislatore ha chiarito
che solo quando i pubblici ufficiali formino l’atto esercitando le pubbliche funzioni certificative si
ottiene il documento previsto dalla relativa disposizione. Diversamente, l’atto del pubblico
ufficiale che non sia espressione della funzione certificativa non rientra nell’ambito di tale
previsione normativa.
22
Cfr. La disposizione dell’art. 2707 stabilisce “Le carte e i registri domestici fanno prova fino a
querela di falso contro chi li ha scritti:
1)quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;
2)quando contengono la menzione espressa che l’annotazione è stata fatta per supplire alla
mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore.”
Sono documenti privati e olografi, cioè scritti di pugno dall’autore relativi alle necessità
amministrative della vita famigliare. Rientrano in tale categoria anche i documenti contabili di enti
che non svolgono attività commerciale. Fanno prova solo contro chi li ha scritti e nell’ipotesi in
cui si riferiscono ad un pagamento ricevuto (contro il creditore), e nell’ipotesi in cui vengono
redatti per sostituire il titolo del creditore (contro il soggetto che si dichiara così debitore). I tale
circostanza è necessario però, come viene richiesto dalla norma, che venga espressamente
menzionato che l’annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza della documentazione presso
il creditore.
15
LA SCRITTURA PRIVATA
dichiarazioni, vale a dire il notaio attesta solamente che le parti in sua presenza
abbiano reso delle dichiarazioni o abbiano compiuto certe attività, non garantisce
e non accerta però che le parti dicano il vero. L’ atto pubblico costituisce prova
legale dei fatti che vengono rappresentati dal pubblico ufficiale che è investito
della funzione documentaria
23
. Ciò significa che i fatti rappresentati non possono
essere apprezzati diversamente dal giudice il quale è vincolato nel giudizio. Tale
vincolo però non si estende anche al contenuto delle dichiarazioni la cui
rispondenza al vero non viene attestata.
Altra classificazione che ha come elementi definitori sempre i soggetti che
erigono il documento è quella concernente i documenti eterografi/autografi e
autogeni/eterogeni. Questa distinzione attiene alla forma della cosa
rappresentativa. A seconda che l’artefice della documentazione, cioè della
formazione della “res signata”, sia il soggetto interessato alla sua redazione e nei
cui riguardi si produrranno gli effetti giuridici esplicati dal documento, o una
persona diversa si designano i documenti in autogeni ed eterogenei (costituiscono
esempi a tal proposito i documenti notarili).A proposito di ciò ricordiamo che
alcuni documenti eterogenei sono tali non per volontà dei soggetti interessati ma
per comando di legge, si può notare come in questo ambito ritorni la precedente
classificazione di documenti pubblici e privati. Dalla circostanza che la “cosa
rappresentativa” sia scritta o meno di mano propria dal soggetto cui si riporta
dipende la distinzione tra autografo o eterografo. A tal riguardo bisogna precisare
23
Cfr. L’art. 2700 c.c. al riguardo dispone “l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di fasto,
della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza
o da lui compiuti”
16
LA SCRITTURA PRIVATA
che l’autore materiale si distingue da quello ideologico. Il primo può essere
definito come la persona che materialmente erige il documento, il secondo come
colui dal quale deriva l’ideazione del contenuto. Si pensi al caso di un analfabeta
che detta ad altri, o al soggetto che essendo affetto da una menomazione non è in
grado di scrivere. Riguardo a ciò è importante rilevare che per il nostro
ordinamento non è necessaria l’autografia dei documenti privati. In altre parole,
non è necessario che l’autore del documento lo abbia anche scritto materialmente
ad eccezione delle ipotesi in cui è la stessa legge a richiedere l’autografia come
nel caso del testamento olografo. Ulteriore classificazione è quella dei documenti
processuali e negoziali
24
. I primi attestano il comportamento, le dichiarazioni e le
attività che le parti, il giudice e tutti i soggetti che in generale intervengono in un
processo pongono in essere. I secondi si riferiscono e più precisamente
documentano l’attività negoziale dei singoli, si pensi ai contratti. In particolare i
documenti processuali sono quelli eretti dal cancelliere, il quale a norma dell’art.
57 c. p. c. “documenta a tutti gli effetti nei casi e modi previsti dalla legge, le
attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti. Egli assiste il giudice
in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale. Quando il giudice
provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende
la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice”. Essendo il
cancelliere un pubblico ufficiale attribuisce ai documenti processuali pubblica
fede fino a querela di falso. Un accenno meritano in questo caso i documenti che
24
Cfr. LUCIO BOVE, Digesto Documento (storia del diritto), Digesto delle discipline
privatistiche, Vol. VII, p.15.
17