2
Ancora nel primo capitolo mi sono soffermata sull’esame della direttiva
93/13/CEE, relativa alla clausole abusive nei contratti del consumatore, che
può definirsi il primo, vero, intervento a tutela dei consumatori.
Ho ritenuto, poi, opportuno fare un breve excursus di tutti gli atti
comunitari in materia di tutela del consumatore, partendo dalla Carta
Europea dei consumatori approvata dal Consiglio d’Europa con la
risoluzione n. 543 del 1973.
Sempre nel primo capitolo, sono presenti a titolo di accenno la varie
direttive che si sono occupate della materia della tutela del consumatore ed
i piani di azione emanati dalla Commissione dal 1990 al 2006.
Nel secondo capitolo mi sono concentrata sulle garanzie in tema di vendita,
dettate dal codice civile ed applicabili anche alla vendita dei beni di
consumo. Ho considerato la garanzia per vizi del prodotto disciplinata
dall’art. 1490 c.c. secondo il quale “il venditore è tenuto a garantire che la
cosa venduta sia immune da vizi….”e le relative azioni redibitoria ed
estimatoria, in virtù delle quali, il consumatore, in caso di cosa viziata, può
chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.
Nel terzo capitolo, infine, ho esposto la disciplina della vendita dei beni di
consumo così come prevista dalla Direttiva 99/44/CE prima,e dagli artt. 33
e seguenti del Codice del consumo,emanato con D.lgs. 6 settembre 2005,
n. 206, poi. Ho esaminato, ancora, il D.lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 che ha
dato attuazione in Italia alla Direttiva 99/44/CE, esponendone l’ambito di
3
applicazione, le principali definizioni e la problematica relativa al
recepimento, nel nostro ordinamento, di quest’ultima.
Mi sono poi soffermata sulla questione relativa al “difetto di conformità”,
categoria che assorbe i tre concetti di vizio,mancanza di qualità essenziali
o promesse e vendita aliud pro alio.
Il lavoro si conclude con l’esposizione dei rimedi forniti al consumatore a
garanzia dei danni a lui arrecati da beni non conformi al contratto di
vendita e dei problemi relativi ai termini previsti per tale garanzia, con
l’intenzione di dare una visione complessiva,partendo dalla direttiva
99/44/CE, valutando come i concetti sul tema, in essa espressi, si sono
tradotti nell’ordinamento interno attraverso il D.lgs. n. 24/2002, e, da
ultimo, come gli stessi sono stata inseriti nel nuovo Codice del consumo.
4
Capitolo primo
La tutela del consumatore
Sommario:1. Il consumerismo ; 2Evoluzione legislativa della tutela del consumatore;
3. Le clausole abusive; 4. Le associazioni dei consumatori.
1. Il consumerismo
Pur essendo la dimensione del consumo connaturale all’esistenza umana, la
scoperta del consumatore è piuttosto recente. A tale scoperta, inoltre, non fa
seguito l’adozione immediata di misure legislative in sua difesa, ma occorrerà un
lungo periodo prima che i legislatori si occupino di problemi relativi ai
consumatori. Dalla considerazione che la scoperta del consumatore non ha
conseguenze solo sull’individuo, in quanto tale, ma anche sull’individuo come
appartenente ad associazioni, nasce negli Stati Uniti degli anni ’30 il c.d.
Consumerism. Si definisce tale il movimento sociale e politico che mira a
rivendicare il ruolo centrale del cittadino e della sua protezione. In Europa
bisognerà attendere la fine degli anni ’40 per vedere il governo inglese e poi
quello danese impegnati su questo fronte. Nel 1947 nasce in Danimarca il
“Consiglio del consumatore”, prima organizzazione privata dei consumatori.
Negli anni ’60 e ’70 nascono organismi amministrativi a tutela dei consumatori
in Francia, Inghilterra, Svezia, Olanda. I consumi non sono più un fatto privato,
ma un fatto pubblico: la tutela del consumatore è diventata, ormai, una esigenza
generale. I consumatori diventato oggetto di attenzione da parte di studiosi di
5
economia, di sociologia e finalmente di diritto
1
. Vengono introdotte le prime
leggi che si preoccupano di tutelare il consumatore dalle frodi e dalla pubblicità
ingannevole.
A livello comunitario, il consumerismo si è evoluto di pari passo con
l’affermarsi di una corrispondente cultura anche a livello nazionale. La linea di
politica legislativa comunitaria che accompagna il movimento del consumerismo
è caratterizzata da un duplice obiettivo sociale ed economico
2
. Per anni, tuttavia,
gli organi comunitari hanno prodotto norme nel settore del consumerismo senza
averne specifica competenza normativa; competenza che verrà affermata solo nel
1992 con il Trattato di Maastricht, con il quale la politica di protezione dei
consumatori assumerà una propria autonoma rilevanza. Infine con il Trattato di
Amsterdam il rapporto tra politica comunitaria e diritti dei consumatori viene
sancito, nel nuovo art. 153, con una formulazione dal sapore
“costituzionale”
3
.L’art. 153 del Trattato di Amsterdam,che sostituisce l’art. 129
A,è entrato in vigore il 1° maggio 1999. Questa disposizione implica una svolta
di straordinaria importanza nell’organizzazione degli obiettivi dell’Unione
Europea e nella definizione della cittadinanza europea
4
. L’art. 153 comma 1
afferma che: “l’impegno della Comunità consiste nel promuovere gli interessi
dei consumatori…e nell’assicurare un livello elevato di protezione”. Tale
articolo è applicabile non solo ai cittadini europei,ma a tutti i consumatori,
poiché non specifica se per consumatore si intenda solo quello comunitario. Non
1
G. Alpa. Il diritto dei consumatori , Bari , 2002 , pag. 8
2
G. Benacchio. Diritto privato della comunità europea ,Padova , 2001 , pag. 277
3
G. Benacchio .Diritto privato della comunità europea , Padova , 2001 , pag. 279
4
G. Alpa. Il diritto dei consumatori, Bari ,2002 ,p. 47
6
si tratta solo di un’enunciazione nominalistica e formale dei diritti del
consumatore, ma si allude a finalità così rilevanti da essere incluse nel testo
fondante dell’Unione.
I diritti individuati dall’art. 153 sono di tre categorie: diritti soggettivi perfetti,
riconosciuti e garantiti. Si tratta di diritti che i consumatori, individualmente o
collettivamente, possono esercitare nei confronti stessi dell’Unione, se le
politiche comunitarie non dovessero rispettare il disposto dell’art. 153 comma
2(“nella definizione e nell’attuazione delle altre politiche o attività comunitarie
sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei
consumatori”), e nei confronti degli Stati membri.
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2. Evoluzione legislativa della tutela del consumatore.
Con l’espressione “tutela del consumatore”ci si riferisce alla finalità di
proteggere gli interessi della collettività sotto il particolare profilo degli
svantaggi che ad essa possono derivare dalla circolazione di beni e di servizi di
consumo.
Sebbene non sia corretto distinguere le fonti di un settore dalle fonti generali
dell’ordinamento giuridico, è possibile stilare una sorta di classifica,
individuando, tra le fonti dell’ordinamento, quelle che hanno maggiore peso
rispetto alle altre, nel settore in questione.
5
Tra queste, prima fra tutte, è la
Costituzione. Nella Carta Costituzionale non si parla di consumi e consumatore,
ma il ruolo di quest’ultimo si identifica, nel linguaggio dei Costituenti, con
quello di individuo e di persona. La tutela del consumatore, intesa come tutela
dell’individuo, costituisce un limite per l’iniziativa economica privata, laddove
questa offenda la dignità, la sicurezza e la salute della persona. L’iniziativa
economica privata deve, dunque, conformarsi all’utilità sociale. Tali concetti
sono espressi all’art. 41 della Costituzione. Tra le leggi ordinarie, il codice
civile, nella formulazione del 1942, non parla di consumatore come titolare di
diritti, né lo menziona nel linguaggio normativo.
6
Il diritto comunitario è stato il
vero motore per la realizzazione di un diritto del consumatore negli ordinamenti
nazionali in cui tale branca non era sviluppata o era solo alle origini. Per il nostro
Paese è stata determinante l’adesione al mercato comune che ha consentito a
5
G. Alpa. Il diritto dei consumatori,Bari, 1996, p. 13
6
G. Alpa. Il diritto dei consumatori, Bari, 1996, p. 14
8
questa branca del diritto di decollare. Le politiche comunitarie in materia di
protezione dei consumatori si possono suddividere in fasi che comprendono un
periodo di circa 30 anni.
Tale percorso prende avvio dalla “Carta europea dei consumatori” approvata
dalla Assemblea consultiva del Consiglio d’Europa con la risoluzione n. 543 del
1973. La Carta individua quattro diritti fondamentali per consumatore:
a) diritto alla protezione ed all’assistenza, che si manifesta con l’accesso alla
giustizia;
b) diritto al risarcimento del danno da prodotti difettosi o per la diffusione di
messaggi menzogneri;
c) diritto all’informazione ed all’educazione;
d) diritto di rappresentanza.
Nel 1975 la Commissione adotta il primo “programma d’azione” i cui obiettivi
sono in armonia con i diritti fondamentali elencati nella Carta del 1973, e che
rappresenteranno l’obiettivo essenziale dei programmi futuri della Comunità. Da
questo momento, la produzione legislativa europea va di pari passo con la
crescente sensibilità sociale verso la problematica dei consumatori. Il nuovo
corso ha inizio con l’approvazione della Direttiva n. 374/1985, relativa al
riavvicinamento delle disposizioni legislative,regolamentari ed amministrative,
degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotto difettoso,
9
attuata in Italia con il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224. Tale direttiva tende a
diffondere la tutela aquiliana a livello europeo, stabilendo il “principio di
responsabilità oggettiva o responsabilità indipendente dalla colpa del produttore,
in caso di danno causato da un difetto del suo prodotto”. Si parla, qui, però, di
danneggiato e non di consumatore.
La figura di “consumatore,persona fisica che- per le transazioni comprese nella
presente direttiva- agisce per uso che può considerarsi estraneo alla propria
attività professionale”, compare per la prima volta nella Direttiva n. 577/1985
relativa ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali, attuata in Italia con il
D.lgs. 15 gennaio 19992, n. 50. Di particolare interesse è l’art. 5 del decreto di
attuazione che disciplina il diritto di recesso, stabilendo che “il consumatore
deve essere informato sul diritto di recedere…”, diritto irrinunciabile. Anno
cruciale nell’evoluzione legislativa è il 1986. E’ in tale anno che la politica di
tutela del consumatore viene formalizzata nei documenti fondamentali della
Comunità: l’Atto Unico Europeo, entrato in vigore il 1° luglio 1987, riconosce
per la prima volta la competenza della Comunità ad intervenire in alcuni settori
nuovi (ambientale, tutela dei consumatori). Ma, come abbiamo precedentemente
affermato, perché si riconosca un ruolo autonomo del diritto comunitario in
materia di tutela del consumatore è necessario attendere il Trattato firmato a
Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore l’1 novembre 1993, il quale ha
trasformato la Comunità Economica in Unione Europea. All’interno di questo
ultimo è di fondamentale importanza l’art. 129A che costituisce l’intero Titolo
XI rubricato “Protezione dei consumatori”. La politica a favore del consumatore
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diventa una politica indipendente nella quale gli obiettivi primari possono
individuarsi in:
a) adottare misure di tutela nei settori di servizi finanziari, dei servizi essenziali
di utilità pubblica, nonché della sicurezza alimentare;
b) adottare misure idonee affinché il consumatore possa beneficiare dei servizi
messi a disposizione dell’odierna società dell’informazione mediante l’accesso
ai sistemi informativi ed una disciplina del commercio elettronico;
c) fornire agli ex-Paesi socialisti dell’Est europeo ed ai Paesi in via di sviluppo,
adeguata assistenza affinché venga perseguita anche in quei Paesi un’analoga
politica di tutela del consumatore.
Lo stesso articolo lascia comunque liberi gli Stati membri di mantenere o
adottare misure di tutela più rigorose, alla sola condizione che siano compatibili
con il Trattato.
Ma la programmazione nel settore della politica di tutela degli interessi dei
consumatori è stata attuata soltanto con la comunicazione della Commissione del
28 marzo 1990 con cui si è approvato il piano generale di azione triennale,
relativo al periodo 1990-1992.
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Boll. CEE 3-90 , 1-1-1993