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Introduzione all’obbligo di verifiche per alcune categorie di edifici ed
opere infrastrutturali, da effettuarsi secondo le nuove norme, entro 5 anni
dalla pubblicazione dell’ordinanza.
Nel nostro paese la progettazione e la realizzazione di opere di ingegneria civile
sono regolamentate da un corpus normativo costituito da un rilevante numero di
provvedimenti (Leggi e Decreti) la ci applicazione è obbligatoria.
Le leggi di riferimento per la progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo
di opere strutturali sono:
Legge n. 1086 del 5 novembre 1971 (Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre
1971 n°131): “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica”
Legge n°64 del 2 febbraio 1974 (Gazzetta ufficiale del 21 marzo 1974
n°76): “provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche”
Esse prevedono, inoltre, che le norme tecniche siano specificate per i diversi
materiali e sistemi costruttivi e che siano oggetto di frequenti aggiornamenti ad
opera del Ministero dell’Interno. In particolare è previsto (art. 21 L. 1086/1971)
un aggiornamento biennale e, nel caso delle norme “antisismiche”, ogni qual
volta occorra in relazione al progredire delle conoscenze del fenomeno sismico.
Il legislatore, in sostanza, ha previsto l’emanazione di norme tecniche
attraverso provvedimenti di rango secondario (D.M.) che richiedono tempi
certamente più ridotti e procedure certamente più snelle rispetto alle leggi (che
devono essere approvate in parlamento), anche e soprattutto in considerazione
dell’esigenza di aggiornamento frequente della normativa tecnica legata
all’evoluzione delle conoscenze, delle tecniche e delle metodologie esecutive.
Nonostante ciò la frequenza degli aggiornamenti prevista dalle L. 1086/71 e
64/74 non è stata rispettata; gli ultimi decreti emanati in materia dal Ministero
dei Lavori Pubblici risalgono, infatti, al gennaio del 1996 e sono:
D.M. 9.1.1996 “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo
delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le
strutture metalliche” (Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 1996, n.29-
Suppl.Ord.)
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D.M. 16.1.1996 “Norme tecniche pe le costruzioni in zona sismica”
(Gazzetta ufficiale del 5 febbraio 1996, n.29 –Suppl.Ord.)
D.M. 16.1.1996 “Norme tecniche relativi ai ‘Criteri generali per la verifica
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi’” (Gazzetta Ufficiale del 5
febbraio 1996, n.29 – Suppl.Ord.)
Tali provvedimenti ancora oggi regolano, di fatto la progettazione.
Il primo dei tre citati decreti prevede tre metodi di calcolo: le tensioni
ammissibili, gli stai limite in “versione nazionale” e gli stati limite in “versione
europea”. Per le tensioni ammissibili il Decreto fa semplice riferimento a quello
precedente del 1992, senza riprodurne il testo. Tale, metodologia, infatti, seppur
ancora largamente applicata nella pratica, non è di fatto aggiornabile in quanto
estranea, da lungo tempo, ad ogni filone di ricerca.
Dal gennaio del 1996, quindi, il complesso delle norme tecniche rimane
sostanzialmente invariato fino al marzo del 2003,l quando si verifica una reale,
rivoluzione normativa. In seguito all’onda emotiva seguita ai tristemente noti
episodi di S. Giuliano di Puglia (che in realtà hanno poco a che vedere con il
mancato aggiornamento della normativa tecnica), viene emanata, in tempi
brevissimi, una nova normativa per le costruzioni in zona sismica, che coglie di
sorpresa tecnici, categorie professionali e parte delle istituzioni.
Lo stupore e le perplessità degli addetti ai lavori si devono a due diverse
motivazioni: modalità di emanazione delle norme e contenuti delle norme
stesse. Le nuove norme non sono infatti contenute in un provvedimento del
Ministero delle Infrastrutture, come previsto dalle L. 1086/1971 e L. 64/1974,
ma emanate attraverso un’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri
s indicazione del Dipartimento della Protezione Civile.
Il provvedimento emanato, l’ormai celeberrima Ordinanza n.3274/2003, è
corredato da quattro voluminosi allegati attraverso i quali viene sostanzialmente
riscritta, in un sol colpo, tutta la normativa per le Costruzioni in zona sismica e
viene adottata una nuova classificazione nazionale.
Essa introduce numerosissimi elementi di novità tra i quali ricordiamo:
Classificazione dell’intero territorio nazionale come zona sismica;
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Definitivo abbandono del metodo delle tensioni ammissibili, ritenuto
obsoleto;
Verifiche degli spostamenti della struttura per effetto del sisma (S.L.D.);
Introduzione del concetto di progettazione in alta e bassa duttilità
Considerazione degli effetti locali nella valutazione della sollecitazione
sismica.
L’ordinanza 3274 prevede, inizialmente, un periodo transitorio, cioè un periodo
di coesistenza con la precedente normativa, di 18 mesi a partire dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta l’8 maggio 2003.
L’ordinanza 3274 è motivo di acceso contrasto tra il Dipartimento della
Protezione Civile – che ha redatto il provvedimento – ed il Ministero delle
Infrastrutture, cioè il soggetto di norma preposto all’emanazione ed
all’aggiornamento della normativa tecnica, che mostra di non gradire l’invasione
di campo”. Il poco edificante conflitto istituzionale viene risolto soltanto con
l’emanazione Decreto Legge 28 maggio 2004, n.136 che stabilisce che il
Ministero delle Infrastrutture deve provvedere all’emanazione di nuove norme
tecniche per le costruzioni di “concerto” con il Dipartimento della Protezione
Civile.
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NORMATIVA TITOLO
DATA PUBBLICAZIONE/
APPROVAZIONE
NOTE
Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n.3274
del 20 marzo 2003
Primi elementi in materia di criteri generali
per la classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica
Gazzetta Ufficiale n. 105
del 8.5.2003 –
Supplemento Ordinario
n.72
Nota esplicativa del Servizio
Sismico Nazionale del 4
giugno 2003
Nota esplicativa dell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274
del 20 marzo 2003
Risulta NON pubblicata in
gazzetta
Ritirata in seguito alla emanazione
dell’Ordinanza del P.C.D.M. n. 3316 del
2.10.2003
1°Nota
(1°Errata Corrige)
Gazzetta fficiale n.157 del
9 luglio 2003
2° Nota
(2°Errata Corrige)
Gazzetta Ufficiale n.160
del 12 luglio 2003
Annulla la precedente rettifica
Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n.3316
del 2 ottobre 2003
Gazzetta Ufficiale n.236
del 10 ottobre 2003
Decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione
Civile 21 ottobre 2003
Disposizioni attuative dell’art. 2, commi 2,3
e 4, dell’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo
2003
Gazzetta Ufficiale n.252
del 29 ottobre 2003
Sono definite le tipologie degli edifici e
delle opere infrastrutturali per le quali è
obbligatorio procedere, ai sensi dell’art. 2
dell’Ordinanza 3274, alla verifica entro il
20 marzo 2008, e sono fornite le
indicazioni per tali verifiche
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NORMATIVA TITOLO
DATA PUBBLICAZIONE/
APPROVAZIONE
NOTE
Ordinanza del presidente del
Consiglio dei Ministri
(Ordinanza 23 gennaio 2004,
n.3333)
“Disposizioni urgenti di protezione civile”
Gazzetta Ufficiale n. 26 del
2 febbraio 2004
Decreto Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n.
113/AG/30/15 del 28 gennaio
2004
Nomina dei una commissione destinata
alla redazione del T.U. norme tecniche
Decreto del Capo di
Dipartimento della Protezione
civile n. 123 del 22 gennaio
2004
Nomina di un Gruppo di Lavoro destinato
ad “aggiornare le tematiche contenute
nell’Ord.3274
Nota esplicativa del
Dipartimento della Protezione
Civile del 29 marzo 2004
Elementi informativi sulla Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274
del 20 marzo 2003, recante “Primi elementi
in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica”
Decreto Legge 28 maggio
2004, n.136
Disposizioni urgenti per
garantire la funzionalità di
taluni settori della pubblica
amministrazione
Disposizioni urgenti per garantire la
funzionalità di taluni settori della pubblica
amministrazione
Gazzetta Ufficiale n.124
del 28 maggio 2004
Art.5 – Normative tecniche in materia di
costruzioni (Le norme tecniche per le
costruzioni devono essere approvate “di
concerto” tra Dipartimento della
Protezione Civile e C.S.LL.PP.)
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NORMATIVA TITOLO
DATA PUBBLICAZIONE/
APPROVAZIONE
NOTE
L. 27 luglio 2004, n. 186
Conversione in Legge del D.L. 28 maggio
2004, n.136
Gazzetta Ufficiale n.175
del 27 luglio 2004
Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri
(Ordinanza n. 3379)
Differimento all’8 maggio 2005 dell’entrata
in vigore esclusiva dell’Ordinanza 3274
Gazzetta Ufficiale n.269
del 16 novembre 2004
Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri
(Ordinanza n.3431)
Differimento all’8 agosto 2005 della entrata
in vigore esclusiva dell’ordinanza 3274
Gazzetta Ufficiale n.107
del 10 maggio 2005
Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri
(Ordinanza n.3452)
Differimento all’8 ottobre 2005 della entrata
in vigore esclusiva dell’Ordinanza 3274
Gazzetta Ufficiale n.181
del 5 agosto 2005
L.17 agosto 2005, n. 168
Conversione in Legge, con modificazioni,
del D.L. 115/2005
Gazzetta Ufficiale n.194
del 22 agosto 2005
Art.14 undevicies – Modifica dell’art. 5
della L. 186con l’introduzione di un
regime transitorio di 18 mesi per le
“Norme Tecniche per le Costruzioni”
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CAPITOLO 1: il fenomeno del sisma
1.1 Il sisma nella penisola Italiana
L’Italia è stata sempre oggetto di scosse telluriche, che hanno interessato
diverse località sparse in quasi tutta la Penisola. Tracce del sisma sono state,
purtroppo, spesso evidenti, con la distruzione di interi paesi e con la
demolizione di edifici e monumenti
di pregio. In figura sono segnalati
fenomeni sismici importanti
avvenuti nel Medioevo. Dall’analisi
di eventi sismici che hanno
interessato l’Italia e dalle risultanze
delle rilevazioni strumentali
effettuate in tempi recenti si può
affermare che vi sono zone
maggiormente interessate dal
sisma, ma che nelle altre zone non
è possibile escludere che possa verificarsi un sisma ma che nelle altre zone
non è possibile escludere che possa verificarsi un sisma. Per questo motivo si
è proceduto alla cosiddetta zonizzazione del territorio. Però questo concetto di
suddivisione del territorio, in base alla probabilità che un sisma avvenga nel
luogo medesimo, ha trovato sempre molti oppositori. Tanti politici si sono battuti
per ottenere la non classificazione sismica del loro territorio. Tale impegno si
giustifica nella convinzione che una costruzione sismica sia più onerosa, e
quindi che l’imposizione della zonizzazione avrebbe comportato un danno
economico al territorio. I benefici di una costruzione più onerosa spesso è
ricaduta sui costruttori. Solo recentemente la classe politica si è resa conto che
zonizzare a macchia d’olio era la cosa più razionale, atta a salvaguardare la
salvezza di tante vite umane, al prezzo di una spesa per le strutture
leggermente maggiore, ma soprattutto con l’impegno di edificare con maggiore
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attenzione e con una qualità più attenta per i materiali e per i particolari
costruttivi.
1.2 Tettonica a zolle e sisma
I terremoti sono vibrazioni del suolo generate in continuazione da ciò che
avviene negli strati profondi. La maggior parte dei terremoti si verifica lungo
fasce abbastanza definite e ristrette della crosta terrestre. Questa distribuzione
è stata spiegata e chiarita con l’ausilio della teoria della tettonica a zolle.
Secondo questa teoria, la litosfera (involucro più esterno della terra) è formata
da grandi zolle rigide, in movimento l’una rispetto all’altra, con un moto di
‘deriva’. La teoria della tettonica a zolle fornisce una facile chiave di lettura dei
movimenti tellurici a scala globale. La crosta terrestre, o litosfera del pianeta, è
divisa in sedici zolle, lungo cui i margini si concentra la maggior parte dei
fenomeni sismici che comunemente avvertiamo. Le zolle sono in movimento
relativo tra loro e, relativamente al tipo di movimento delle varie zolle le une
rispetto alle altre, i margini che le separano possono essere classificati come
segue:
1) Margini divergenti (o margini costruttivi), lungo cui le placche si allontano e
si genera nuova crosta;
2) Margini convergenti (o margini distruttivi), lungo cui le zolle si scontrano
determinando i processi di subduzione che portano alla consunzione di parti
della crosta;
3) Margini passivi, in corrispondenza dei quali, lungo le faglie trasformi, le zolle
scorrono l’una accanto all’altra senza che vi sia né produzione né
distruzione di crosta.
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I terremoti hanno coma causa e, allo stesso
tempo conseguenza, i movimenti di grani
strati rocciosi; in questi terremoti, a causa
delle tensioni tangenziali, si presentano
collassi lungo piani di faglia, superfici di
frattura della crosta terrestre. Per effetto della
‘deriva’ dei continenti o a causa della tettonica
a zolle, i continenti si spostano galleggiando
sul magma; per questi movimenti si hanno fortissime tensioni nelle parti che
vanno a sovrapporsi. Se lo scorrimento avviene senza grandi impedimenti, esso
non provoca vibrazioni. Il problema nasce quando i movimenti hanno
impedimenti connessi a ingranamento di formazioni rocciose. L’energia si
accumula all’avvicinarsi delle zolle e si libera improvvisamente alla rottura delle
parti che si opponevano allo scorrimento. In questo momento si libera
un’enorme quantità di energia che si trasmette in superficie e che viene da noi
avvertita come un ‘terremoto’. Il punto dal quale inizia la enucleazione della
frattura viene chiamato ipocentro, e la sua proiezione sulla superficie della
Terra viene detta epicentro. L’azione del terremoto è, in genere, tanto più
violenta, quanto maggiore è la dimensione dell’area del piano di faglia che lo ha
generato. Il parametro storicamente più usato dai sismologi per misurare
l’intensità dei terremoti è la magnitudo. Per questo motivo sono state redatte
due diversi tipi di classificazione in base alla magnitudo del terremoto:
SCALA MERCALLI;
SCALA RICHTER.
La scala Mercalli è una scala di danneggiamento provocato dal sisma. Questa
scala è storicamente la più antica e si basa sul danno prodotto dal sisma. Il
danno è l’effetto prodotto ed è ciò che si osserva microscopicamente senza
l’ausilio di strumentazione alcuna. La scala non fornisce indicazioni assolute ma
è solo relativa al modo di costruire. La scala fornisce indicazioni attendibili solo
se nelle diverse zone colpite le costruzioni sono realizzate con strutture e
materiali similari. Non fornisce alcuna indicazione quando le strutture delle
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diverse località sono completamente diverse. Ad esempio se lo stesso sisma
colpisce una città costruita con criteri antisismici di avanguardia come San
Francisco e una città con costruzioni fatiscenti in muratura portante, la stessa
scala segnalerebbe che nel primo caso vi è stato un sisma del sesto grado,
mentre nella località con costruzioni fatiscenti, in cui si avrebbe il crollo di tutte
le costruzioni, il sisma sarebbe misurato con un grado corrispondente al 12,
ovvero si tratterebbe in un caso di un terremoto molto forte e nel secondo di un
terremoto disastroso. In pratica la classificazione deve essere recepita con le
dovute cautele.
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Scala Mercalli modificata (basata sui danni prodotti)
GRADO DENOMINAZIONE
CORRISPONDENTI VALORI
DELL’ACCELERAZIONE AL SUOLO ag
DANNO
I Strumentale ag < 2,5 Percepibile dai soli sismici
II Leggerissimo 2,5< ag < 5 Percepibile in modo molto lieve anche da persone
III Leggero 5 < ag < 10
Percepito nelle case, provoca piccole vibrazioni ed
oscillazione di oggetti appesi
IV
Sensibile
o mediocre
10 < ag < 25
Si percepiscono scosse e vibrazioni un po’ più forti che
causano il movimento di porte, finestre e vasellame
V Forte 25 < ag < 50
Risentito all’esterno, causa movimento della superficie dei
liquidi, movimento o rovesciamento di oggetti in equilibrio
precario
VI Molto forte 50 < ag < 100
Sentito da tutti; barcollare di persone in moto e caduta di
oggetti. Screpolature di intonaci deboli e di murature di tipo
D
VII Fortissimo 100 < ag < 250
Risentito anche dai guidatori: caduta di mattoni, pietre,
intonaci, cornicioni; qualche lesione alle murature di tipo C
VIII Rovinoso 250 < ag < 500
Alcuni danni alle murature di tipo B, caduta i stucchi e di
alcune pareti di muratura. Rotazione e caduta di monumenti
e serbatoi elevati. Rottura di rami degli alberi e crepacci nel
terreno e sui pendii ripidi.
IX Disastroso 500 < ag < 1000
Panico generale: crollo di murature di tipo D e spesso
anche di tipo C, danni generali alle fondazioni, rottura di
tubazioni sotterranee e crepacci nel terreno
X Molto disastroso 1000 < ag < 2500
Distruzione della quasi totalità delle strutture in legno e di
diversi ponti; danni ad argini, dighe e grandi frane; rotaie
debolmente deviate
XI Catastrofico 2500 < ag < 5000
Rotaie fortemente deviate e tubazioni sotterranee
completamente distrutte
XII Molto catastrofico 5000 < ag < 10000 Distruzione totale
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Invece per rendere più veritiero l’intensità del sisma, è stata redatta una scala
chiamata Richter, la quale è basata sull’energia sprigionata dalla scossa
sismica. Il sisma libera in superficie una certa energia, che dipende da vari
fattori, tra cui il tipo e l’ampiezza delle onde, ma anche la durata dell’evento
sismico. In sintesi il sisma trasmette un’energia alla base della costruzione.
Quindi la scala Richter è una scala ‘energetica’ (associa il sisma ad un certo
livello energetico trasmesso, denominato magnitudo) e analitica energetica (si
basa sulle misurazioni strumentali dei sismografi). La scala Richter è utile per
individuare e calcolare la magnitudo di un terremoto, che caratterizza l’entità del
terremoto stesso tramite la formula:
M = log
10
A – log
10
A
0
dove A è il valore designante il massimo spostamento registrato da un
sismografo distante 100 Km dall’epicentro del sisma e A
0
è lo spostamento
campione pari a un millesimo di millimetro. Il valore così ottenuto viene poi
corretto per determinati fattori empirici; tale correzione empirica è necessaria
per compensare la diminuzione dell’ampiezza delle onde sismiche
allontanandosi dall’epicentro. Comunemente si pensano l’ipocentro e l’epicentro
come centri della sorgente delle onde sismiche, ma invece sono punti iniziali nei
quali si verifica lo scorrimento di faglia. È istintivo considerare sempre uguale,
sia per i grandi che per i piccoli terremoti, la tensione tangenziale che si libera
per lo scorrimento di faglia: a questo punto ci aspetteremo un collegamento tra
magnitudo e l’area di scorrimento di faglia; in effetti la lunghezza L della faglia
interessata dagli scorrimenti sismici può esprimersi in funzione della magnitudo
M del terremoto secondo la seguente relazione:
log
10
L = 1,32M – 7,99
con L espressa in Km. L’ampiezza massima dello scorrimento D di faglia è
esprimibile tramite quest’altra formula:
log
10
D = 0,55M – 3,71
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in sintesi quindi la scala magnitudo misura l’area della sorgente sismica.
Nonostante il grande passo in avanti fatto dalla scala Mercalli a quella Richter si
sottolinea che entrambe hanno delle carenze poiché per catalogare la
pericolosità di un sisma a noi interessa non solo il danno né solamente l’energia
sprigionata. Il nostro fine è quantificare nel modo più raffinato possibile l’effetto
che il sisma, che probabilmente investirà una determinata zona, produrrà sugli
edifici che vi insistono e sugli edifici che intendiamo costruirvi.
1.3 Correlazione magnitudo-accelerazione al
suolo
Un parametro molto importante per gli ingegneri è l’accelerazione massima del
suolo, che viene espressa come percentuale dell’accelerazione di gravità alla
superficie terrestre. Le zone sismiche sono caratterizzate da un’accelerazione
massima del suolo; tale parametro è strettamente collegato alla magnitudo del
sisma di progetto che si prevede investa la costruzione che stiamo per
costruire. La magnitudo può essere correlata con l’accelerazione orizzontale
massima del suolo nei pressi dell’epicentro mediante la relazione seguente ( da
Como – Lanni )
6 M
2
= a
max
= 12 M
2
con a espressa in cm/sec
2
, ovvero dall’accelerazione di progetto di una certa
zona sismica si può risalire al ‘range’ di magnitudo che descrive il sisma di
progetto di riferimento. Facendo riferimento alle accelerazioni di progetto
connesse con le quattro zone sismiche citate nell’ordinanza si otterrebbero i
seguenti valori:
Quarta categoria
- a
g
= 0,05 g = 49 cm/sec
2
equivalente ad un sisma di magnitudo Richter compresa tra 2,85 e 4, M
media = 3,5
Terza categoria
- ag = 0,15 g = 147 cm/sec
2
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15
equivalente ad un sisma di magnitudo Richter compresa tra 4,95 e 6,9,
M media = 6
Seconda categoria
- ag = 0,25 g = 245 cm/sec
2
equivalente ad un sisma di magnitudo Richter compresa tra 6,4 e 8,95,
M media = 7,6
Prima categoria
- ag = 0,35 g = 343 cm/sec
2
equivalente ad un sisma di magnitudo Richter compresa tra 7,5 e 10,5,
M media = 9
successivamente alla magnitudo è stata adottata una nuova grandezza: il
momento sismico; esso risulta una misura più stabile dell’entità del terremoto, in
quanto non viene misurato mediante un valore di picco, bensì mediante livello
medio componente di lungo periodo dello spettro dello spostamento del suolo
nel punto di osservazione. Da un punto di vista sismico, il momento sismico è il
prodotto di tre termini: lo scorrimento medio della faglia, l’area interessata dalla
frattura e la rigidità delle rocce lungo la faglia. L’introduzione del momento
sismico ha consentito di definire una nuova scala della magnitudo, sulla base
della quale rivalutare l’entità dei forti terremoti senza effetti di saturazione.
1.4 Propagazione delle onde sismiche
La terra è attraversata da onde sismiche in movimento e nello studio di tale
moto essa è considerata un mezzo elastico indefinito. Lo studio della
propagazione delle onde in un mezzo indefinito elastico avviene mediante un
sistema di equazioni differenziali, dal quale si può ricavare mediante lo studio
dell’equazione di D’Alembert l’espansione di volume connessa al sisma:
θ = f(x – V
pt
) + g(x – V
pt
)
in cui il primo termine definisce un’onda progressiva e il secondo un’onda
regressiva.