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Capitolo 1 : La situazione normativa
1.1 LA DIRETTIVA EUROPEA 2002/91/CE
Il mediocre stato di salute del nostro pianeta e la consapevolezza della limitatezza delle
fonti energetiche non rinnovabili, hanno reso ormai inevitabile una riforma dei processi di
sviluppo delle attività umane che portino verso l’obiettivo ancora lontano dello ‘sviluppo
sostenibile’. In quest’ottica è necessario ripensare la progettazione edilizia sulla base di
nuovi standard energetici e di qualità coniugati al rispetto dell’ambiente. Attualmente, circa
il 40% dell’energia consumata in Europa viene utilizzato dai settori residenziale e terziario,
mentre lo stesso settore è responsabile in Italia di circa il 25% delle emissioni di CO2. Se
l’Europa ha intenzione di rispettare gli impegni assunti con il Trattato di Kyoto (Febbraio
2005), è probabilmente il settore edilizio quello su cui si dovrà intervenire
prioritariamente. La Direttiva Europea 2002/91/CE (16 Dicembre 2002) sulle prestazioni
energetiche degli edifici, sembra rispondere a questa necessità. La direttiva fissa una serie
di linee-guida cui i diversi Paesi membri devono adeguarsi promulgando un’apposita
legislazione o adeguando quella esistente. È chiaro che in questo settore le differenze tra i
vari Paesi sono profonde e riguardano: il clima, le tipologie edilizie, le tecnologie
costruttive, i regimi di proprietà, il quadro legislativo esistente ai vari livelli (nazionale-
regionale-locale), ecc…. In questo contesto la Direttiva è necessariamente flessibile e potrà
condurre a soluzioni molto diverse da un Paese a un altro.
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La Direttiva 2002/91/CE contiene disposizioni riguardanti rispettivamente:
a) Il quadro generale di una metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche
degli edifici;
b) L’applicazione di requisiti minimi in materia di contenimento dei consumi
energetici degli edifici;
c) La certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione, o esistenti.
Per il secondo aspetto, ad ogni Stato Europeo è stato chiesto di recepire la Direttiva
all’interno di norme a carattere nazionale, in modo tale da garantire una maggiore
sensibilità alle specificità del clima di ciascun paese e rendere così operativa la Direttiva.
Figura 1: Esempio di un certificato energetico
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L’Italia ha recepito la direttiva Europea con la Legge Comunitaria n.306 del 31 Ottobre
2003: “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità Europee” e adottata con il Decreto Legislativo del 19 Agosto 2005 n.192,
successivamente modificato dal Decreto Legislativo del 29 Dicembre 2006, n.311.
Infine, l’art. 7 della Direttiva rende obbligatorio il rilascio dell’attestato di certificazione
energetica degli edifici (di cui in Fig.1 è riportato un possibile esempio), già previsto dalla
Legge 10/1991, all’Art. 30.
Il principio è piuttosto semplice: una casa ben progettata porta a un risparmio di energia e,
quindi, a un risparmio economico. È giusto che questa considerazione influisca sulla
valutazione economica dell’edificio, sia esso in vendita o in affitto ed è logico che
l’acquirente, o l’affittuario, ne abbia una conoscenza certificata per fare le proprie
valutazioni di convenienza. E’ prevedibile che le ricadute sul valore di mercato spingano il
costruttore a migliorare le prestazioni di un edificio se queste ripagano il risparmio dei
consumi, facendo le stesse valutazioni che, ad esempio, si fanno per la scelta di
un’automobile.
1.2 LA NORMATIVA NAZIONALE: I DD.LGS 192/2005 E 311/2006
Il Decreto Legislativo del 19 Agosto 2005 n.192, successivamente modificato dal Decreto
Legislativo del 29 Dicembre 2006, n.311, ha attuato in Italia la Direttiva 2002/91/CE, in
attesa delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, che il
Ministero dello Sviluppo Economico avrebbe già da tempo dovuto predisporre.Il DLGS
192 rappresenta un importante punto di partenza in quanto fornisce strumenti legislativi che
dovranno essere perfezionati e completati con l'emanazione dei successivi decreti attuativi.
Tali provvedimenti dovrebbero contribuire concretamente allo sviluppo di tecnologie ad
alto rendimento e di sistemi più puliti e efficienti per l'utilizzo dell'energia. Le importanti
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misure introdotte da tale decreto come la certificazione energetica degli edifici hanno il
merito di:
• rendere più trasparente il mercato immobiliare, perché consentono un confronto dei
consumi energetici collegati all'immobile;
• informare sugli impianti e i potenziali di risparmio energetico;
• documentare lo standard energetico e tecnologico dell'immobile;
• stimolare i proprietari a procedere al miglioramento energetico dei loro immobili;
• essere uno strumento di marketing;
• contribuire alla tutela dell'ambiente.
Il DLGS 192 (modificato con il 311/2006) si applica:
- alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti
in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di
ristrutturazione di edifici e degli impianti esistenti;
- all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli
edifici, anche preesistenti;
- alla certificazione energetica degli edifici.
Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi
prestazionali, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento.
A tal fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:
a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di ristrutturazione degli
elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile
superiore a 1000 m2;
b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel
caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20%
dell'intero edificio esistente;
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c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e
prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali ristrutturazioni totali
o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti
volumetrici, nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici
esistenti, sostituzione di generatori di calore.
Sono esclusi dall'applicazione del decreto gli edifici di particolare interesse culturale e
paesaggistico, gli edifici industriali, artigianali, agricoli e i fabbricati isolati con una
superficie utile totale inferiore a 50 m2.
L'articolo 6 del decreto 192/2005 dispone che sia emesso un attestato di certificazione
energetica nella fase di costruzione di nuovi edifici o di ristrutturazione integrale degli
elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000
m2. Per gli edifici esistenti viene imposto l'obbligo della certificazione energetica al
momento della vendita dell'immobile, con gradualità, fino al 01 Luglio 2009, quando
l'obbligo sarà generale per tutte le unità immobiliari.
L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci
anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che
modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto e comprende i dati relativi
all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge i valori di
riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica
dell'edificio. L'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più
significativi per il miglioramento delle prestazioni energetiche e da raccomandazioni per il
miglioramento dei rendimenti in termini di costi/benefici.
Il decreto 311/2006 con l'articolo 5 ha predisposto che fino alla data di entrata in vigore
delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l'attestato di
certificazione energetica (ovvero il documento redatto dai certificatori accreditati secondo
quanto previsto dai decreti attuativi) è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di
qualificazione energetica o da una equivalente procedura di certificazione energetica
stabilita dal Comune. Dopo un anno dall'emanazione delle linee guida l'attestato di
qualificazione energetica perderà la sua efficacia. Questo attestato, a differenza di quello di
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certificazione redatto da un soggetto indipendente accreditato, è un documento predisposto
ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà,
alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio. Il responsabile dell'attestato di
qualificazione energetica, della conformità delle opere realizzate al progetto e della
relazione tecnica è il direttore dei lavori.
Nell'attestato devono essere contenuti:
- i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio e
i valori massimi ammissibili del fabbisogno;
- indicazioni di possibili interventi migliorativi.
Per quanto riguarda i requisiti energetici che gli edifici devono avere, si fa riferimento agli
allegati del DLGS 311/2006 che propongono nuovi valori limite e prescrizioni prestazionali
che impongono maggiore attenzione alle scelte tecnico- costruttive. Si riportano gli indici
di prestazione energetica per la climatizzazione invernale previsti per gli edifici residenziali
della classe E1, in vigore dal primo gennaio 2008, che saranno sostituiti dal primo gennaio
2010 con indici più restrittivi.
I valori limite riportati nelle tabelle 1-7 sono espressi in funzione della zona climatica così
come individuata all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993
n. 412 e del rapporto di forma S/V, dove:
a) S è la superficie che delimita verso l'esterno il volume riscaldato V (m2);
b) V è il volume lordo delle parti di edificio riscaldate (m3).
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Tab.1: Valori limite dell'indice di prestazione energetica Epi (kWh/m2 anno)
dal 1 Gennaio 2008
Rapporto
di forma
dell'edificio
S/V
Zona climatica
A B C D E F
fino a
600
gg
fino a
601
gg
fino a
900
gg
fino a
901
gg
fino a
1400
gg
fino a
1401
gg
fino a
2100
gg
fino a
2101
gg
fino a
3000
gg
oltre
3000
gg
≤ 0,2 9,5 9,5 14 14 23 23 37 37 52 52
≥ 0,9 41 41 55 55 78 78 100 100 133 133
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Tab.2: Valori limite dell'indice di prestazione energetica Epi (kWh/m2 anno)
dal 1 Gennaio 2010
Rapporto
di forma
dell'edificio
S/V
Zona climatica
A B C D E F
fino a
600
gg
fino a
601
gg
fino a
900
gg
fino a
901
gg
fino a
1400
gg
fino a
1401
gg
fino a
2100
gg
fino a
2101
gg
fino a
3000
gg
oltre
3000
gg
≤ 0,2 8,5 8,5 12,8 12,8 21,3 21,3 34 34 46,8 46,8
≥ 0,9 36 36 48 48 68 68 88 88 116 116
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Tab.3: Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache verticali
U (W/m2K)
Zona climatica dal 1 Gennaio 2008 dal 1 Gennaio 2010
A 0,72 0,62
B 0,54 0,48
C 0,46 0,40
D 0,40 0,36
E 0,37 0,34
F 0,35 0,33
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Tab.4 : Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache
orizzontali/inclinate di copertura U (W/m2K)
Zona climatica dal 1 Gennaio 2008 dal 1 Gennaio 2010
A 0,42 0,38
B 0,42 0,38
C 0,42 0,38
D 0,35 0,32
E 0,32 0,30
F 0,31 0,29
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Tab. 5: Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache
orizzontali/inclinate di pavimento U (W/m2K)
Zona climatica dal 1 Gennaio 2008 dal 1 Gennaio 2010
A 0,74 0,65
B 0,55 0,49
C 0,49 0,42
D 0,41 0,36
E 0,38 0,33
F 0,36 0,32
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Tab. 6 :Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture trasparenti
compresi gli infissi U (W/m2K)
Zona climatica dal 1 Gennaio 2008 dal 1 Gennaio 2010
A 5,0 4,6
B 3,6 3,0
C 3,0 2,6
D 2,8 2,4
E 2,4 2,2
F 2,2 2,0
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Tab. 7 :Valori limite della trasmittanza termica U dei vetri
(W/m2K)
Zona climatica dal 1 Gennaio 2008 dal 1 Gennaio 2010
A 4,5 3,7
B 3,4 2,7
C 2,3 2,1
D 2,1 1,9
E 1,9 1,7
F 1,7 1,3
In aggiunta al soddisfacimento delle verifiche sopra citate è necessario che degli impianti
termici sia assicurato un rendimento medio stagionale ηg non inferiore al valore:
ηg=(75 +3 log Pn) %
Dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei
generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.
Infine, l'Allegato I del DLGS 311 "Regime transitorio per la prestazione energetica degli
edifici" prevede che il progettista, "per tutte le categorie di edifici, ad eccezione delle
categorie E6 ed E8 (attività sportive ed edifici industriali)", operi al fine di limitare i
fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e contenere la temperatura interna degli
12
ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazioni di edifici
esistenti. Nello specifico:
- che si valuti puntualmente e si documenti l'efficacia dei sistemi schermanti delle
superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l'apporto di calore per
irraggiamento solare;
- che si verifichi, in tutte le zone climatiche (ad esclusione della F) e per le località
dove il valore medio mensile dell'irradianza orizzontale sia maggiore o uguale a
290 W/m2 che la massa superficiale Ms (esclusi gli intonaci) delle pareti opache
verticali, orizzontali o inclinate, sia superiore a 230 Kg/m2;
- che si utilizzino al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche
distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale dell'edificio.
Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto di valori di massa superficiale delle pareti
opache previsti, possono essere raggiunti, in alternativa, con l'utilizzo di tecniche e
materiali innovativi, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli
ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare. In tal caso, deve essere
prodotta un'adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che
ne attesti l'equivalenza con le predette disposizioni. Viene poi reso obbligatorio che gli
schermi delle superfici vetrate siano esterni per tutte le residenze, ad eccezione delle
categorie E6, E8 ed E11 (conventi, collegi, caserme e case di pena) e di edifici con
superficie inferiore a 1000 m2.
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1.3 LA LEGISLAZIONE LOCALE
Gli obiettivi della Direttiva 2002/91/CE sono certamente ambiziosi, e i percorsi necessari a
raggiungerli sono molteplici e impegnativi. E’ indispensabile però che si passi attraverso
una pianificazione energetica locale costituita da regole che orientino lo sviluppo del
territorio verso traguardi di risparmio energetico e compatibilità ambientale.
Una condizione fondamentale affinché questo processo si avvii è che gli strumenti attuativi
della pianificazione urbana, dalle direttive regionali (p.e. L.R. Toscana, 39/2005) fino ai
regolamenti edilizi (p.e. Reg. Ed. di Greve in Chianti), diventino elementi promotori e non
vincoli, nei riguardi delle scelte progettuali più innovative.
1.3.1 Regione Toscana
In concomitanza con l'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto è stato dato il via
libera alla Legge Regionale Toscana sull'energia , la prima che recepisce le nuove
competenze regionali previste dalla modifica del Titolo V della Costituzione. La
Toscana onora in questo modo gli obblighi del trattato internazionale e dà un
contributo forte per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas
serra. Si calcola che con l'applicazione della legge si potranno abbattere 1-2 milioni
di tonnellate di CO2 equivalente. Razionalizzazione e riduzione dei consumi,
promozione delle fonti rinnovabili e valorizzazione delle risorse locali,
semplificazione amministrativa pur in un quadro di garanzie e controlli, e
liberalizzazione del mercato elettrico (a partire dal primo gennaio 2006), sono i
capisaldi delle nuove "Disposizioni in materia di energia" che ridisegnano l'intero
settore e introducono importanti strumenti di efficienza energetica, che puntano a
promuovere un sistema energetico sostenibile. Con la nuova Legge Regionale viene
introdotto, in Toscana, l'obbligo dei pannelli solari nelle nuove costruzioni e nelle
ristrutturazioni urbanistiche, e in attuazione della direttiva UE viene resa
obbligatoria la certificazione energetica degli edifici (già sperimentalmente
introdotta nelle linee guida per la bioedilizia). In particolare tale certificazione
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energetica dovrà accompagnare gli atti di compravendita e di locazione. Si ritiene
che la legge possa avere immediate ricadute concrete, grazie agli importanti
elementi di semplificazione introdotti, finalizzati in particolare ad agevolare la
diffusione delle fonti rinnovabili. Potranno essere installati, senza nessun obbligo di
denuncia di inizio attività, gli impianti di piccola scala per la produzione di energia
da fonti rinnovabili, come i pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a
20 metri quadrati, i pannelli solari fotovoltaici di potenza uguale o inferiore a 3 Kw,
i mini-impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 Kw, gli impianti di
microgenerazione a gas naturale fino a 3 Mw termici e a biomasse fino a 0,5Mw.
Basterà invece la semplice denuncia di inizio attività per i pannelli solari termici da
20 a 100 m2 e per quelli fotovoltaici da 3 a 10 Kw.
1.3.2 Il Regolamento Edilizio come orientamento progettuale:
Carugate (MI), Greve in Chianti (FI)
Quando, privilegiando il contesto locale, ci si preoccupa del piccolo ma indicativo
ecosistema rappresentato dalle abitazioni, un modello per le politiche energetiche ed
ambientali sostenibili è il regolamento edilizio della municipalità di Barcellona,
prima amministrazione ad aver reso obbligatoria l'installazione di impianti solari
termici. Nel contesto italiano l'esempio della città catalana è stato raccolto e fatto
proprio da un piccolo comune lombardo: la città di Carugate (MI), che ha adottato
un regolamento edilizio ricco di prescrizioni ed indicazioni significativamente
orientate alla sostenibilità. Il regolamento edilizio di Carugate introduce criteri noti
da tempo ma poco applicati: il risparmio energetico, l'uso di fonti di energia
rinnovabili e l'impiego di tecnologie bioclimatiche.
La grande novità di questo regolamento è l'introduzione di criteri progettuali
prescrittivi, che attraverso obblighi progettuali portano ad un sensibile
miglioramento della qualità energetica degli edifici e dei loro impianti. Altri
interventi, per ora solo suggeriti e quindi facoltativi, sono stati introdotti per
stimolare la progettualità degli operatori. Gli interventi facoltativi vengono
15
comunque incentivati dall'amministrazione comunale che rimuove alcuni dei vincoli
classici. Non rientra ad esempio nel computo della volumetria l'incremento del
volume dovuto al maggiore isolamento delle strutture dell'involucro (pareti e
soffitti) o alla presenza di componenti edilizi bioclimatici, oppure si può derogare al
vincolo dell'altezza massima nel caso in cui gli spessori dei solai aumentino a causa
della presenza degli strati isolanti o di pannelli radianti (facenti parte degli interventi
suggeriti dal regolamento).
Il regolamento edilizio di Carugate (MI) fissa nuove norme tecniche relative alla
progettazione dell’involucro, con criteri decisamente più incisivi di quelli della
normativa vigente al momento della sua approvazione (2003), e in alcuni casi più
incisivi di quella attualmente in vigore (DGLS 311/2006).
Le conduttanze massime prescritte dal Regolamento per le nuove costruzioni sono:
- 0,35 W/m2K per le pareti esterne e i basamenti su pilotis (per le pareti di
tamponamento opache verticali tradizionali il valore delle conduttanze è in
genere compreso tra 0,5 e 0,6 W/m2K);
- 0,50 W/m2K per basamenti su terreno o cantine;
- 0,30 W/m2K per le coperture piane o a falde;
- 0,7 W/m2K per pareti e solette verso ambienti interni;
- 2,3 W/m2K per i serramenti,come valore medio vetro/ telaio, valore che può
essere ottenuto con vetri basso emissivi e telaio in legno, PVC o con taglio
termico.
Il miglioramento delle caratteristiche termofisiche dell'involucro non riguarda solo
le nuove costruzioni ma anche quelle esistenti. Qualsiasi intervento sulle coperture,
compresa la semplice sostituzione del manto di copertura, richiede infatti un
adeguamento ai nuovi standard, cioè conduttanze inferiori ai valori previsti.