Capitolo I
Il diritto all’identità personale:
evoluzione dottrinale e giurisprudenziale 1. Premessa L’identità personale è un diritto che si può definire come “ nuovo ” in quanto
formatosi attraverso il corso di numerosi dibattiti risalenti ai primi anni del secolo
scorso, per poi terminare nella concezione che si rinviene nell’attuale terminologia
giusprivatistica.
Nel linguaggio giuridico si definisce identità personale “ quel diritto dell’in -
dividuo a che la proiezione sociale della propria personalità non subisca travisa -
menti o distorsioni a causa dell’attribuzione d’idee, opinioni o comportamenti
differenti da quelli che l’individuo ha manifestato nella vita di relazione ” 1
.
Sostanzialmente l’individuo reclama un diritto ad essere rappresentato in
maniera veritiera e conforme alla sua personalità, inibendo pertanto, quegli atti
che possono minare gli aspetti della sua persona nell’ambito dei rapporti sociali.
Indubbiamente la dottrina si è maggiormente occupata di questo fenomeno a
partire dall’entrata in vigore del codice civile del 1942: in particolare è stata indi -
viduata nella nozione d’identità personale, uno strumento in grado di attribuire ai
soggetti un’identificazione propria, distinguibile dagli altri e meritevole pertanto,
di tutela giuridica.
1
Le prime fonti presenti sono il frutto di contributi risalenti alla prima metà del ‘900, ad esempio
nel Nuovo Digesto Italiano e nell’approfondimento successivo operato da FRANCESCO DEGNI
in un volume su “ Le persone fisiche e i diritti della personalità ”, Torino, 1939.
1
Ai fini della comprensione riguardante l’approdo all’attuale nozione di dirit -
to all’identità personale non possiamo non tenere conto di un’importante defini -
zione data dal De Cupis 2
, che identifica l’interesse all’identità personale come “ la
volontà del soggetto di essere rappresentato nella sua reale essenza attraverso la
tutela al diritto dell’uso esclusivo di certi segni distintivi (nome, pseudonimo) in
modo da escludere confusione con gli altri consociati ed esercitando in caso, l’a -
zione di usurpazione ”.
Questo tipo di impostazione è stata poi approfondita dall’Autore stesso che
ne ha ampliato il contenuto, attraverso l’estensione delle fattispecie tutelate: non è
più solo il nome o un altro elemento distintivo ad essere oggetto di protezione giu -
ridica, ma lo è anche ogni altra rappresentazione della persona stessa pregiudica -
bile da alterazioni oggettive dei suoi caratteri oppure dall’omissione di elementi
per la stessa rilevanti.
Il quadro finora tracciato sul contenuto del diritto de quo , deve necessaria -
mente essere completato da due considerazioni: la lesione all’identità personale
prescinde dall’offesa all’onore; l’interesse all’identità personale si contrappone a
quello avente per oggetto la riservatezza poiché vi è una diversità degli ambiti tu -
telati dalla legge 3
.
Nel corso della trattazione, si potrà verificare l’evoluzione del diritto all’i -
dentità personale attraverso il richiamo alle argomentazioni sviluppate sia nel -
l’ambito giurisprudenziale sia in quello dottrinale; a tal fine, verranno esposti i
passaggi che hanno favorito una nozione più conforme alle nuove esigenze che si
sono imposte nell’ambito della società contemporanea.
2
A. DE CUPIS, I diritti della personalità , Milano, 1982, p. 541 ss.
3
Vedi infra par. 2; In dottrina si veda per tutti A. DE CUPIS , La verità nel diritto , in Foro it.,
1952,.p. 177.
2
2. L’identità personale. Nozione e cenni sulla disciplina Quando si parla di identità personale ci si riferisce all’interesse della perso -
na all’intangibilità della propria proiezione sociale nonché al riconoscimento dal -
l’esterno del proprio patrimonio intellettuale, culturale, ideologico, politico, reli -
gioso e via dicendo.
Il soggetto pertanto nella sua accezione strettamente individuale, aspira a ri -
sultare per quello che realmente la sua personalità esprime nella società; di qui la
necessità di una tutela volta a far sì che vengano impedite forme di offuscamento,
alterazione e travisamento che i consociati potrebbero procurare con eccessi o
abusi di diritti, poteri e libertà parimenti riconosciuti dall’ordinamento giuridico.
Si è pertanto in grado di poter dire che il diritto all’identità personale nei
suoi termini sistematici, costituisce una categoria speciale della più ampia e gene -
rale fattispecie comprendente tutti gli altri diritti della personalità.
È necessario altresì considerare, che quest’ultimi hanno per oggetto gli attri -
buti essenziali dell’uomo “ sia come singolo o nelle formazioni sociali ove si svol -
ge la sua personalità ” (art. 2 della Costituzione).
Il riconoscimento a livello costituzionale del diritto all’identità personale si
è contraddistinto per i numerosi dibattiti sorti in dottrina e in giurisprudenza, sulla
ricerca di limiti essenziali e fisiologici, necessari anche per l’esercizio di diritti e
libertà parimenti riconosciuti e tutelati dalla Costituzione 4
.
La tutela del diritto all’identità personale si realizza nella forma caratteristi -
ca del diritto soggettivo .
4
Per un particolare approfondimento sul versante dottrinario e giurisprudenziale si vedano i suc -
cessivi par. 5 e 6.
3
I caratteri propri di questo diritto sono pertanto: l’ assolutezza , l’ essenziali -
tà , la personalità , l’ originarietà , la non patrimonialità , l’ indisponibilità , l’ im -
prescrittibilità , l’ irrinunciabilità e la non trasmissibilità .
Il nucleo essenziale della disciplina sull’identità personale si trae non soltan -
to dall’articolo 8 della legge sulla stampa e dalla disposizione in materia di diritto
morale e d’autore (art. 2577 c.c.), ma anche dagli artt. 7-9 c.c. disciplinanti il dirit -
to al nome, allo pseudonimo, all’immagine, nonché facendo riferimento all’onore
come elemento distintivo del soggetto all’interno della società 5
.
L’impianto teorico — su cui l’identità personale ha poggiato le proprie basi e
mediante il quale è stato possibile il suo riconoscimento come diritto della perso -
nalità — corrisponde ad una duplicità di punti di vista da considerare: quello pub -
blicistico e quello privatistico.
Nel primo caso, l’identità personale è considerata come “ essenziale ” ai fini
del riconoscimento dell’individuo nei suoi rapporti con la Pubblica Amministra -
zione.
5
Il diritto al nome e allo pseudonimo sono qualificati come segni distintivi legali della persona.
Secondo parte della dottrina v. E. CAPIZZANO , La tutela al diritto al nome civile , in “Rivista del
diritto commerciale ”, 1962 , p. 241-311: il diritto al nome comprende il diritto all’identità persona -
le a cui sono applicabili le relative norme codicistiche di riferimento. L’altro filone inquadra il di -
ritto de quo come “ innato ” e trova una specificazione nel diritto al nome che costituisce un mezzo
utilissimo per agevolare l’identificazione personale, unitamente al diritto all’identità sessuale e
morale, vedi. M. BESSONE, Problemi e questioni del diritto all’identità personale, in Il diritto al -
l’identità personale , a cura di G. Alpa, M. Bessone e L. Boneschi, Padova, 1981 p. 22-26; ai fini
dell’apertura della giurisprudenza verso una concezione garantistica della dimensione umana in
senso onnicomprensivo si veda S. FIACCAVENTO, Tutela della persona e “creazione giurispru -
denziale” del diritto, in Giustizia civile , 1992, p. 233- 253. Per un’analisi sui rapporti fra il diritto
all’identità personale e il diritto all’immagine di veda M. DOGLIOTTI, op. cit., p. 177-180 il dirit -
to all'immagine, secondo alcuni autori tra cui il Dogliotti stesso, è un aspetto del diritto all'identità
personale. Secondo un'altra opinione, minoritaria, l'immagine, per essere suscettibile di tutela,
deve essere oggettivata ovvero separata dalla persona, quale bene distinto; secondo un'altra opinio -
ne, che invero appare preferibile, il diritto all'immagine è un aspetto del diritto alla riservatezza e
non del contrapposto diritto all'identità personale. Si evidenzia infatti che la riservatezza attiene
alle vicende private dell'individuo, sottratte all'altrui curiosità; mentre l'identità personale consiste
nell'interesse giuridicamente protetto all'intangibilità della propria proiezione sociale e quindi, an -
ziché presiedere al riserbo e al segreto, riguarda il profilo fenomenologico della persona. Secondo
questa dottrina, solo l'immagine intesa in modo fisiognomonico, e non fisionomico, costituisce og -
getto del diritto all'identità personale.
4
Nel secondo caso, l’identità personale riassume in sé anche il complesso
delle attività, ideologie, posizioni culturali, sociali, religiose.
L’interesse della persona ad essere rappresentata in modo veritiero e non
confusa con altri o travisata nei suoi tratti essenziali, non si ricollega soltanto alla
tutela apprestata a difesa del diritto al proprio nome, e alla riservatezza o alla pro -
pria reputazione, ma risponde anche ad una certezza di cui lo Stato necessita 6
per
poter identificare l’individuo in maniera certa.
È lo stesso dato normativo a fornirci la prova di quanto è affermato. L’arti -
colo 1439 c.c. prevede l’annullamento del contratto in caso di dolo allorquando il
contraente abbia subito dei raggiri sull’identità personale dell’altro al fine di invo -
gliarlo alla conclusione di un contratto alla quale non sarebbe pervenuto. Un altro
esempio è fondato dall’art. 122 c.c. in cui è precisato che il matrimonio può essere
impugnato dal coniuge che ha prestato il consenso sulla base di un errore sull’i -
dentità o sulle qualità personali dell’altro 7
.
Da tali considerazioni basate sull’analisi del codice, possiamo addivenire ad
una prima ed importante conclusione: il nome e lo pseudonimo, utili strumenti per
l’identificazione del soggetto nella società, non esauriscono il novero degli stru -
menti dei quali è possibile avvalersi nell’ambito dell’identificazione personale
(quindi anche ai fini di una compiuta diversificazione e tutela rappresentativa del
soggetto).
6
Vedi V. ZENO. ZENCOVICH, voce Identità Personale nel Digesto delle Discipline Privatistiche ,
Torino 1993, p. 294 ss. nonché per ulteriori approfondimenti anche G. PINO, in Il diritto all’iden -
tità personale , Bologna, 2003 p. 34 ss.
7
M. DOGLIOTTI, Persone e famiglia, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, tomo I,
Torino, 1999 (2°ed.), p. 147.
5
La maternità, la paternità, il luogo di nascita, i caratteri fisici e morali non -
ché la stessa identità sessuale 8
costituiscono opportuni elementi di identificazione
della persona.
Un altro elemento utile ai nostri fini di studio è costituito dalla discendenza
naturale del soggetto da due determinati individui, rispettivamente il padre e la
madre, e dai quali acquisisce lo status di figlio con le ovvie conseguenze che auto -
maticamente ne discendono.
Particolare attenzione merita anche l’immagine personale come elemento
originario della personalità individuale, in quanto la sua riproduzione evoca visi -
vamente la persona, rappresentandola ed identificandola nei diversi ambiti.
Un atto di riproduzione vietato dalla legge oltre che ledere il diritto all’im -
magine dell’individuo tutelato dall’art. 10 c.c., può comportare anche una lesione
della sua identità nel caso in cui vi siano state delle alterazioni che abbiano pro -
fondamente compromesso la verità dell’individuo, nella sua essenza fisica 9
.
I travisamenti a cui è assimilabile la falsata trasposizione (da cui discende
confusione personale), sono atti che possono incidere negativamente sull’identità
personale del soggetto anche se ciò avviene in un senso non necessariamente peg -
giorativo.
Si verifica una falsata trasposizione quando viene usato il nome personale
per individuare un soggetto diverso da quello cui spetta oppure quando, pur facen -
dosi un uso corretto del nome, si attribuiscono all’individuo atti o caratteristiche
che sono invece appartenenti ad altri.
8
Sull’identità sessuale in particolare si è soffermato M. DOGLIOTTI, op. cit., p. 158 ss. L’Autore,
in essa, sottolinea l’importanza della rettifica del nome nel registro dello stato civile quando il sog -
getto si sia sottoposto al cambiamento del sesso attraverso l’intervento medico-chirurgico che sarà
stato previamente autorizzato dal Tribunale mediante pronuncia di apposita sentenza.
9
M. DOGLIOTTI, op. cit., par. 9 “Il diritto all’immagine ” p. 177.
6
È altresì suscettibile di sanzione giuridica il travisamento che si attua me -
diante forma omissiva, cioè fuorviando l’identità personale del soggetto ometten -
do elementi o notizie, rilevanti ai fini della veridicità della sua persona.
A questo punto è importante operare una distinzione utile a comprendere la
diversità delle lesioni al diritto all’identità personale da quelle che possono provo -
carsi alla riservatezza nei casi di divulgazione di notizie proprie del soggetto.
Queste due situazioni giuridico-soggettive presuppongono l’esistenza di un
limite esterno operante per i consociati, che, seppure di opposta natura, esplica
una funzione complementare di garanzia della persona nella molteplicità delle sue
manifestazioni.
Nell’ambito dell’identità personale, tale limite impone che la divulgazione
di notizie riferite ad un soggetto, debba essere completamente veritiera, in modo
tale da garantire il diritto del soggetto ad essere rappresentato secondo realtà e ve -
rità.
Di converso, nel diritto alla riservatezza, vi sarà una lesione della stessa,
ogni qual volta si sia agito violando il dovere legale di astensione dal divulgare in -
formazioni che devono necessariamente restare riservate 10
. Ai fini di una compiu -
ta analisi della problematica riferita all’identità personale, si deve considerare an -
10
A. DE CUPIS, op. cit., p. 223-224 e per ulteriori approfondimenti a livello giurisprudenziale v.
Tribunale di Milano 14 ottobre 1989 in Foro it., 1999, 2297 ss., trattasi del c.d. caso Olcese. La
nota controversia de quo , per i fini che interessano la tematica trattata, ha avuto per oggetto il ri -
corso presentato dalla moglie del defunto conte Olcese, nei confronti della prima moglie divorziata
a seguito di annullamento del matrimonio con il conte da parte della Sacra Rota. Il pregiudizio la -
mentato dalla parte ricorrente si riferiva essenzialmente all’uso del cognome del marito da parte
della prima moglie, con un’evidente lesione dell’identità personale dell’attuale moglie vedova.
L’intervento dell’Autorità del Garante fu richiesto per intimare la cancellazione da parte dei re -
sponsabili di una importante testata giornalistica della menzione del cognome coniugale accanto al
nome della prima moglie. Si deve sottolineare tuttavia, che nel caso esaminato, non soltanto si ha a
che fare con il diritto all’identità personale, ma anche con le conseguenze giuridiche derivanti dal
rapporto con altri diritti parimenti garantiti quali quello di cronaca e quello alla riservatezza. Sul
bilanciamento tra il diritto all’identità personale e gli altri diritti costituzionalmente garantiti si
veda G. PINO, op. cit., p. 108-122.
7
che il rapporto esistente con il diritto all’onore della persona. Per quanto riguarda
quest’aspetto, è possibile distinguere nella sua essenza, l’aspetto oggettivo, in cui
è preminente la veste e la considerazione che gli altri hanno del soggetto stesso, e
che si riassume nella nozione di “ reputazione ”. Oltre a questo aspetto, occorre
anche citare l’ altro “ rovescio della stessa medaglia ” non meno fondamentale, co -
stituito dalla sfera soggettiva nella quale rilevano gli elementi, oggetto di tutela
della sfera psichica del soggetto, ossia il suo sentimento, la sua dignità personale.
Sia l’onore che la reputazione devono distinguersi dall’identità personale poiché
questa esprime un concetto “ neutro ” rispetto agli ipotetici giudizi altrui sulla per -
sona. L’identità personale si obbiettiva nella corretta e veritiera rappresentazione
della persona nella proiezione sociale da questa manifestatasi, a differenza invece
delle altre due componenti che presuppongono dei giudizi critici e valutativi di se -
gno positivo o negativo. Di qui, l’importante quanto evidente considerazione che
si trae: un giudizio di disvalore potrà offendere l’onore e la reputazione ma
non l’identità personale, oppure viceversa .
Per quanto riguarda i modi di attuazione della tutela giuridica dell’identità
personale possiamo annoverare le azioni a tutela del nome in quanto compatibili:
azione di reclamo, di usurpazione, aquiliana, di accertamento, nonché l’ordine di
cessazione del fatto lesivo contemplato nell’art. 7 c.c. Se la lesione ha carattere
colposo, può chiedersi anche il risarcimento del danno.
Il risarcimento si potrà avere soltanto nel caso in cui la confusione o il travi -
samento abbiano cagionato un danno patrimoniale sia diretto che indiretto; la rein -
tegrazione in forma specifica si avrà invece, sia come diritto alla soppressione de -
gli scritti con cui si è leso il diritto, sia come esercizio del diritto di risposta o retti -
8
fica (art. 8 co. 1, legge 8 febbraio 1948, n. 47) nel caso in cui le lesioni siano state
perpetrate per mezzo della stampa. Ai fini di completezza è necessario citare an -
che la reintegrazione effettiva a mezzo di pubblicazione della sentenza di condan -
na (art. 120 c.p.c. e art. 7 c.c.).
La menzionata disciplina si estende alle persone giuridiche e alle associazio -
ni non riconosciute, sotto il profilo del diritto alla sigla, al simbolo grafico e alla
denominazione.
Per quanto riguarda i partiti si veda l’art. 14 del d.P.R. n. 361/57
11
.
11
I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature nei collegi uninomi -
nali o liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col
quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi uninominali o le liste medesime
nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denomi -
nazione del partito o del gruppo politico organizzato.
I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste
con un contrassegno che riproduca tale simbolo.
Non è ammessa la presentazione di contrassegni, sia che si riferiscano a candidature nei collegi
uninominali sia che si riferiscano a liste, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza
ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri .
Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità , congiuntamente od isolata -
mente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i
singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di quali -
ficazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferi -
mento. Non è ammessa, altresì,la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di pre -
cluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.
Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni ri -
producenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente e che
possono trarre in errore l'elettore.
Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religio -
si.
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