8
periodo in cui in Europa alcuni Stati passarono da un’economia di carattere
feudale a quella capitalistica, altri invece caddero in una profonda crisi, tra
questi gli spagnoli che pensavano solo a racimolare danaro nei paesi dominati
per trasferirli a Madrid.
Per gli effetti di tale sistema caotico ed illegale, gli stessi funzionari regi
dovettero spesso venire a compromesso con i signori locali nella riscossione
delle imposte e nella repressione del contrabbando. La gestione dei tributi
divenne, in sostanza, un affare privato, sul quale lo Stato esercitava un controllo
sempre più debole e vago.
I baroni spesso cacciavano con le armi i commissari inviati nelle loro terre
per la riscossione delle tasse; questo implicava un aumento dei balzelli per i ceti
più deboli che non avevano la forza per ribellarsi ai continui soprusi.
3
Anche la crisi della Dogana di Foggia rientra nel quadro di questa carenza
del potere statale, che mise in difficoltà il suo particolare ed importante
meccanismo per le continue usurpazioni di “tratturi”, “riposi” ed “erbaggi” che
interessavano tutto il Tavoliere della Puglia.
4
In quegli anni – inevitabilmente - si formò quel divario economico tra le
regioni del Nord e del Sud che, con le dovute proporzioni, permane tuttora e che
viene spesso poco considerato nell’ambito della politica fiscale nazionale.
Il rispetto per coloro che sono tenuti al pagamento dei tributi in modo più
equo è, quindi, avvenuto lentamente nel corso dei secoli.
5
Certo molto è dipeso
dal regime, spesso assolutistico, dei vari Stati europei che non poteva
ovviamente permettere ai sudditi di opporre grosse resistenze.
Un timido approccio all’istituzione di un organismo che potesse vigilare sul
trattamento riservato ai contribuenti lo si può trovare nel lontano 1809, quando
3
G.GUAZZA, La decadenza italiana nella storia europea, Piccola biblioteca Einaudi, 1971.
4
Cfr. R.VILLARI, La rivolta antispagnola a Napoli –Le origini 1585/1647, Universale Laterza, 1976.
5
Nel nostro Paese un primo passo decisivo si è avuto con la Carta Costituzionale del 1948 e con i
principi ivi contenuti di uguaglianza, capacità contributiva e progressività del regime fiscale (ex artt. 3,
23 e 53 Cost.) e buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa (ex art. 97 Cost.).
9
in Svezia fu istituito con legge costituzionale l’Ombudsman: si trattava di un alto
funzionario - indipendente - designato dal parlamento con funzioni ispettive nei
confronti dell’Amministrazione.
E’ stato questo il primo passo verso il cambiamento di un rapporto tra Stato
e cittadino, da sempre difficile, che alla fine risulterà significativo per
l’applicazione di quei principi che ogni Costituzione enuncia all’insegna della
certezza del diritto e con l’auspicio di una migliore collaborazione tra
amministrazioni pubbliche e contribuenti.
In Italia questo cammino è stato più tortuoso che altrove
6
; infatti nella
seconda metà del XIX secolo, poco dopo l’unità d’Italia, quando cioè si
studiavano le basi del nostro diritto tributario che si rifaceva a quello tedesco
7
, la
Corte di Cassazione di Torino stabilì che nell’interpretazione delle norme
tributarie doveva applicarsi il c.d. principio “in dubio pro fisco”. Succes-
sivamente ci fu l’introduzione di alcuni istituti peculiari quali il meccanismo del
“solve et repete”, secondo cui i cittadini prima erano obbligati a pagare il tributo
e poi potevano reclamare o richiedere il rimborso di quanto indebitamente
versato, dell’indennità di mora e della prassi dell’uso dei decreti legge.
8
6
Cfr. G.MARONGIU, Lo Statuto del contribuente: le sue “ragioni”, le sue applicazioni, Convegno “le
ragioni del diritto tributario in Europa”, Bologna, 26-27 settembre 2003. L’A. distingue tre grandi
periodi. Il primo, che va dall’unità d’Italia alla Seconda Guerra Mondiale, nel quale il contribuente fu
chiamato solo a pagare e poco o nulla doveva fare per adempiere i propri doveri. Il secondo, che parte dal
secondo dopoguerra, e che grazie alla “riforma Vanoni” ruppe la consuetudine che aveva portato a
dimenticare l’esistenza dell’obbligo della dichiarazione. Il terzo periodo, che parte dalla riforma degli
anni ’70 e che arriva fino allo Statuto del contribuente. Idem, Contributo alla realizzazione della “Carta
dei diritti del contribuente”, in Dir. e Prat. Trib., 1991, I, p.620 ss.
7
Per una esaustiva esposizione delle fonti dell’ordinamento tributario in Italia: dalla situazione politica
ed economica del Regno alla formazione del sistema dell’imposizione diretta ed indiretta;
dall’evoluzione del tributo fondiario alla tassa sul macinato; dalla politica fiscale di classe alle norme
disfavore per il Mezzogiorno, vedasi G.MARONGIU, Alle radici dell’ordinamento tributario italiano,
CEDAM. Padova, 1988. Sempre in tema di ricerca storica sulle fonti del sistema tributario italiano, cfr. il
puntuale lavoro di M.CARDILLO, Evoluzione storica del concetto di reddito imponibile ed aspetti
giuridici dell’imposizione tributaria, in Aleatorietà e imposizione – contributo allo studio dell’alea
nell’imposta sui redditi, CACUCCI, Bari, 2005, p.77 ss.
8
L.ANTONINI, Intorno alle metanorme dello Statuto dei diritti del contribuente rimpiangendo Vanoni, in
Riv. Dir. Trib., 2001, I, pag.61; Sul principio di antica memoria del solve et repete, vedasi P.RUSSO,
Manuale di Diritto Tributario, GIUFFRE’, Milano, 2002, p.18.
10
Solo nel 2000, con la legge 27 luglio 2000, n.212, in Italia si è arrivati ad
approvare, dopo un lungo travaglio, uno Statuto che dovrebbe essere un punto di
riferimento sia per gli operatori dell’Amministrazione finanziaria che per i
contribuenti, affinché si possa operare con regole più chiare e precise in una
materia molto delicata e importante, come è quella dell’accertamento e
riscossione dei tributi, la quale non sia più appannaggio di coloro che, troppo
spesso, in una situazione di predominanza anche psicologica, possono ledere i
diritti sacrosanti dei cittadini, costituzionalmente garantiti. Ed è proprio con
questo auspicio che nello Statuto viene espressamente previsto che i rapporti tra
Fisco e contribuenti siano improntati sulla reciproca collaborazione, fiducia e
buona fede.
Le norme statutarie, anche se non sono di rango costituzionale, sono
comunque disposizioni di legge ordinaria con “superiorità assiologia” cui
l’interprete si dovrebbe attenere (Cass. sent. n.17576 del 12/02/2002). Esse
sanciscono principi di grossa rilevanza come, ad esempio, il diritto
all’informazione, la chiarezza, l’obbligo di motivazione e la trasparenza degli
atti amministrativi, il principio della tutela dell’affidamento e dell’errore
scusabile e via discorrendo. Lo Statuto, pertanto, è diventato un significativo
esempio di civiltà giuridica anche del campo del diritto tributario nel nostro
Paese.
La stessa legge 212/2000 introduce la figura del Garante, un Organo
collegiale composto da tre membri (un Presidente e due componenti) a livello
regionale, al fine di garantire il rispetto delle norme previste dallo Statuto dei
diritti del contribuente e, soprattutto, per migliorare i rapporti tra
Amministrazione finanziaria e cittadini.
11
Capitolo I
I MODELLI TEORICI DI RIFERIMENTO
A TUTELA DEL CITTADINO
1. La figura dell’Ombudsman: esperienze straniere a confronto
L’istituzione dell’Ombudsman svedese nel 1809 servì per la prima volta a
istituire un organo che fosse in una posizione intermedia tra politica ed
Amministrazione, con una specifica funzione di tutela del cittadino nei confronti
dell’Autorità amministrativa e contro i soprusi del Re.
9
Nel corso del ‘900 l’istituto dell’Ombudsman si è diffuso in tutta Europa e
nel mondo, adattandosi ai vari contesti nazionali, ma senza perdere la precipua
funzione di tutela dei diritti del contribuente.
10
Allo stato attuale l’Ombudsman serve a salvaguardare l’applicazione della
legge e a proteggere i diritti e le libertà dell’individuo con esclusione di
intervento in campo politico.
11
Le competenze e le modalità per rivolgersi all’Ombudsman variano da
Stato a Stato. In particolare in alcuni Paesi (come i Paesi Bassi e la Scandinavia)
è data la possibilità a chiunque di proporre ricorso per questioni di interesse
pubblico; in altri Paesi (come l’Austria), invece, è necessario un interesse diretto
e personale nella singola questione.
12
Spesso si ricorre ad esso quando non vi è
altro rimedio amministrativo o giurisdizionale, o quando vi è un generico
9
C.SACCHETTO, Il Garante del contribuente prime esperienze in Italia e all’estero, Convegno Accade-
mia G.d.F., Bergamo 14/10/04.
10
In particolare i primi Stati che hanno introdotto la figura dell’Ombudsman dopo la Svezia sono stati la
Finlandia (1919), la Danimarca (1955) e la Norvegia (1962). Ad oggi questo organismo è presente in più
di 70 Paesi nel Mondo.
11
Cfr. S.WAHLSTROM, La tutela dei diritti umani e il difensore civico parlamentare in Svezia
(Parliamentary Ombudsman), in Il difensore civico, Tutela e promozione dei diritti umani e di
cittadinanza, a cura di N.Olivetti Rason e L.Strumento, CEDAM, Padova, 1997, p.27.
12
Cfr. V.PICKL, Le funzioni dell’Ombudsman in Europa, in Il Difensore Civico, Tutela e promozione dei
diritti umani di cittadinanza, a cura di N.Olivetti Rason e L.Strumendo, CEDAM, Padova, 1997, p.36.
12
contrasto con la legge, l’errore di fatto o di diritto, l’insufficiente motivazione,
l’inopportunità etc.
2. L’Ombudsman nei vari Paesi europei
In Svezia operano oggi quattro Ombudsmen: lo Justitie Ombudsman,
l’Antitrust Ombudsman, l’Ombudsman del consumatore e l’Ombudsman per la
stampa.
Essi hanno la possibilità di sollecitare il Parlamento per le riforme
legislative ed amministrative, presentando altresì una relazione periodica sui casi
ad essi sottoposti.
La carica degli organismi ha una durata di quattro anni, è indipendente e
quindi incompatibile con qualsiasi carica elettiva. L’organo garante è unico a
livello nazionale e viene finanziato direttamente dal Parlamento con un fondo
proprio, senza l’intervento del Ministero delle Finanze.
Il loro campo applicativo riguarda qualsiasi attività pubblica, compresi i
tribunali ed il Clero; possono di propria iniziativa condurre indagini ed inchieste,
ma la loro funzione primaria è ricevere e vagliare le segnalazioni da parte dei
cittadini, avvalendosi della collaborazione di venticinque avvocati (“junior
judges”) da essi stessi scelti.
Tra le funzioni loro attribuite ci sono l’accesso in tribunale o presso le
autorità amministrative, l’accesso a tutti i documenti, il controllo delle
inadempienze dei pubblici funzionari “configurandosi più che altro come
‘magistrato di persuasione’, esercitante in prevalenza moderate ammonizioni nei
confronti del funzionario che ha agito scorrettamente, la sua stessa esistenza è
ritenuta dagli svedesi una garanzia per il retto comportamento del funzionario”.
13
13
M.R.FERRAGINA, Il difensore civico (Ombudsman), Rubbetino Editore, Catanzaro, 1991, p.36 ss.
13
In Francia vige la “Charte du contribuable”, che comprende un elenco
dettagliato dei diritti e doveri del contribuente.
Infatti il decreto n.1025 del 1983 rappresenta un insieme di regole generali
tendenti a garantire una migliore realizzazione dei diritti dei cittadini, un
rapporto più diretto con i responsabili pubblici ed una completa e puntuale
informazione circa le decisioni dell’Amministrazione.
Questo decreto, al pari della legge n.241/1990 italiana, rappresenta
comunque un punto cardine dell’ordinamento giuridico francese con particolare
riferimento al procedimento amministrativo. In esso vengono trattati argomenti
importanti come la trasparenza e l’efficienza, l’individuazione del responsabile
del procedimento, l’accesso ai documenti e l’obbligo della motivazione.
Per quanto concerne le leggi tributarie, il “Code Général des impots” è una
sorta di Testo Unico che contiene norme molto simili all’ordinamento italiano,
basate sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti e su successivi controlli
formali e sostanziali da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Tuttavia in Francia non è stata istituita una figura come quella del Garante
del contribuente, anche perché le norme procedurali innanzi citate sono molto
dettagliate e precise, per cui diventerebbe superflua una figura in un ordinamento
che – per quanto possibile – vive in un ambito di certezza del diritto. Nel sistema
francese risulta istituita la figura del Mediateur, con la finalità di “garantire il
funzionamento dell’Amministrazione”.
14
Tale Organo è nominato dal Consiglio dei Ministri, il cui mandato è di sei
anni e non è rinnovabile. E’ considerata un’autorità autonoma ed indipendente,
ma come viene riconosciuto dalla dottrina, poiché esiste comunque un pieno
rapporto di fiducia con il Governo, è considerato un istituto politicizzato.
15
Anche la Spagna, al pari della Francia, ha sentito l’esigenza di affermare e
14
Così M.C.SACCHETTI, Il Difensore civico: un istituto da riformare, ISR, Roma, 1991, p.56.
15
M.R.FERRAGINA, Il difensore civico…, op.cit., p.69.
14
riconoscere con forza i diritti e le garanzie del contribuente. E come per l’Italia il
sistema spagnolo, incardinato sulla uguaglianza e sulla progressività
dell’imposizione, è affidato ad una “Ley de derechos y garantias de los
contribuyentes”, cioè la legge n.1 del 26/02/1998.
La norma cardine è rappresentata tuttavia dalla legge 26/11/92, n.30,
contenente disposizioni che regolano i rapporti tra cittadino e Amministrazione
pubblica, oltre che le caratteristiche dei singoli atti e dei procedimenti
amministrativi.
Dal lato tributario, quindi, la citata legge 26/02/98, n.1, è la norma di
riferimento oltre che per l’ordinamento spagnolo, anche per gli altri Stati
europei. Tra i punti da segnalare in questo testo normativo ci sono il diritto
all’informazione e all’assistenza, il diritto d’accesso ai documenti e il diritto a
conoscere il responsabile del procedimento.
Il contribuente spagnolo può contare inoltre su un organismo, operante dal
1997, denominato “Consejo para la Defensa del Contribuente” (CDC), organo
comunque accentrato e di dubbia indipendenza, il quale ha il compito di recepire
le richieste dei cittadini “riguardanti direttamente o indirettamente i procedimenti
amministrativi tributari nei confronti dei ritardi, delle carenze o di qualsiasi altro
tipo di attività relative al funzionamento dei diversi uffici”
16
. Esso può proporre
al Segretario di Stato “quelle modifiche normative ritenute pertinenti”. Il
Consiglio, composto da un’assemblea di 16 membri di cui otto rappresentano
l’Amministrazione tributaria e gli altri i settori professionali dell’ambito
tributario e la società in generale, nonché da una Commissione permanente
composta dal Presidente, dal Segretario e da tre consiglieri, è essenzialmente un
organo di consulenza del Segretariato di Stato senza potere decisionale. Il
Consiglio non ha competenza per le amministrazioni locali e per i relativi tributi.
16
Artt. 1 e 2 del Regio Decreto n.2458 del 02/12/1996.
15
L’organismo attualmente esamina circa 7000 istanze all’anno, quasi
interamente riguardanti diritti soggettivi anziché interessi generali.
17
Oltre al potere decisionale, quest’Organo differisce dal nostro Garante del
contribuente per la sua istituzione su base nazionale, anziché a livello regionale
come nel nostro Paese; sono anche diversi i requisiti per la nomina dei propri
componenti.
18
Nell’ordinamento spagnolo esiste anche il Defensor del pueblo, che è una
sorta di Difensore civico che si interessa di controllare in senso più ampio
l’attività dell’Amministrazione pubblica rendendone conto agli Organi dello
Stato (rectius: alle Cortes). Tale organo è previsto dall’art.54 della Costituzione
del 1978, e il suo campo applicativo, come accennato, ricomprende vari settori
dell’attività dello Stato: può proporre iniziative di incostituzionalità delle leggi,
può inoltrare ricorsi contro gli Organi giurisdizionali che impediscono il pieno
svolgimento dei diritti dei cittadini e nel contempo vigila sui comportamenti
della Pubblica Amministrazione.
In alcuni paesi europei (Regno Unito, Irlanda, Svezia, Paesi Bassi,
Lussemburgo, Finlandia, Danimarca) vige ancora la c.d. “Compliance
philosofhy” cioè quella coscienza fiscale facente parte di una cultura
anglosassone e che forse renderebbe superflua l’istituzione di un organo terzo
per la vigilanza su comportamenti contrari allo Statuto. Infatti nella “Taxpayer’s
Charter” inglese si enunciano solo alcuni principi generali, nella convinzione
che il diritto si esplichi nella realtà effettuale del singolo caso e che un diritto
non esista se non è condiviso. In questa visione pragmatica lo “scambio” è
rappresentato dal servizio fornito dall’Amministrazione finanziaria in cambio
dell’onestà da parte del cittadino, che deve pertanto attendersi anche il massimo
17
Cfr. J.LASARTE, Gli Statuti, Convegno di studi “Le ragioni del diritto tributario in Europa”, Bologna
26-27 settembre 2003.
18
Cfr. M.DE BENEDETTO, Il Garante del Contribuente – Nomina sunt consequentia rerum, in Tributi,
2000, n.10, p.1246.
16
della fermezza da parte dei funzionari del Fisco nella repressione dell’evasione e
della frode.
19
Nel Regno Unito l’Ufficio del Garante del Contribuente, l’ “Adjudicator’s
Office” è stato istituito nel 1993. Le competenze dell’organo sono aumentate nel
corso degli anni e, oltre a problemi di natura fiscale, oggi l’Adjudicator può
occuparsi anche di reclami che abbiano ad oggetto comportamenti di altri
organismi governativi. La sua funzione può terminare tuttavia solo in una
“reccomendation letter” inviata all’Ufficio competente, il quale non ha un
obbligo preciso di attenervisi, anche se di solito queste raccomandazioni e
sollecitazioni, se prese in valida considerazione, vengono accettate. E’ questa
una differenza importante rispetto al Garante italiano, il quale ancora non è stato
completamente “digerito” dall’attuale prassi amministrativa degli uffici
finanziari.
L’Ombudsman austriaco è chiamato “Vokksanwaltschaft” ed è stato
introdotto nell’ordinamento nel 1981. Si tratta di un organo collegiale composto
da tre componenti di nomina politica. Ogni membro cura singoli settori
amministrativi, ha il controllo dell’amministrazione sia statale che locale ed
interviene nei casi di abuso di potere della Pubblica amministrazione. Ha però
solo il potere di formulare raccomandazioni e sollecitazioni, senza possibilità di
comminare sanzioni dirette.
In Polonia la figura dell’Ombudsman risale al 1987. Infatti nella legge
istitutiva n.21/1987 si evince che tale istituto ha la finalità di rafforzare la
legalità in campo sociale ed economico, nel rispetto della Carta costituzionale e
delle altre disposizioni normative, con la verifica che non si violino le leggi e
principi di civiltà giuridica esistenti allora in quel Paese a regime socialista.
20
La
19
C.SACCHETTO, Il Garante del contribuente prime esperienze in Italia e all’estero, Convegno
Accademia G.d.F., Bergamo 14/10/04.
20
Occorre ricordare che la figura dell’Ombudsman in Polonia compare in un contesto in cui sono in atto
alcune riforme volte a garantire i diritti e la libertà dei cittadini. Infatti, negli anni ’80 venne introdotta
nel Paese socialista il sistema della giustizia amministrativa, il Tribunale di Stato ed infine, nel 1985, la
17
designazione dell’Ombudsman in Polonia ricade su personalità di elevata
competenza giuridica, la cui nomina è fatta dal Parlamento e il mandato ha
durata quadriennale.
Tra i compiti adesso assegnati vi è quello del controllo sull’attività
giudiziaria, e tra i suoi poteri inoltre è compreso quello di richiedere una
revisione straordinaria del processo ovvero la cassazione di una sentenza passata
in giudicato.
3. L’Ombudsman negli altri Stati: l’esperienza americana
Negli Stati Uniti un programma di difesa del contribuente parte dal lontano
1976 con il “Problem Resolution Program” avviato dall’Internal Revenue
Service, con il quale è stato istituito il “Problem Resolution Officier”,
praticamente un Difensore Civico locale con competenza distrettuale.
Qualche anno dopo, nel 1996, fu creato anche il “National Taxpayer
Advocate,” organo che supervisiona l’attività di ogni difensore fiscale locale
riferendone direttamente al Senato.
A partire dal 1998, il Garante americano ha la possibilità di emettere le
“Taxpayer Advocate Directives”.
Si tratta di funzioni aggiuntive a quelle iniziali che completano l’attività
dell’Organo di difesa del contribuente, attribuendogli funzioni imperative,
potendo esso ordinare agli uffici preposti di interrompere una procedura di
riscossione o altre azioni lesive dei diritti dei contribuenti avendo ampio potere
di iniziativa. Resta comunque ferma la funzione di raccolta ed interpretazione di
dati statistici che vengono riferiti al Senato americano con possibilità di proposta
di legge.
Carta Costituzionale. Nel periodo in cui è stato creato in Polonia l’Ombudsman, lo Stato attraversava un
periodo di transizione a cavallo tra il regime totalitario e quello di democrazia parlamentare.
18
4. Il Mediatore Europeo
Nell’Unione Europea è stato istituita la figura del “Mediatore europeo”,
istituito dal Trattato di Maastricht del 07/02/1992, le cui regole sono state
introdotte dal relativo Statuto del 09 marzo 1994, ed è pienamente operante dal
settembre 1995.
21
In realtà già a partire dagli anni ’80 alcuni Parlamentari europei avevano
manifestato la volontà di creare un gruppo di lavoro con la finalità di introdurre
un figura di Ombudsman parlamentare. Successivamente, nel 1990, il Consiglio
Europeo di Roma proponeva l’istituzione dell’Ombudsman europeo per il
rispetto dei diritti degli Stati membri.
Il Trattato di Maastricht, oltre ad istituire l’Ombudsman (rectius: il
Mediatore Europeo), stabilisce all’art.8/d che “ogni cittadino dell’Unione ha il
diritto di petizione dinanzi al Parlamento Europeo…”; inoltre l’art.138/c prevede
che “nell’ambito delle sue funzioni, il Parlamento Europeo, su richiesta di un
quarto dei suoi membri, può costituire una omissione temporanea d’inchiesta
incaricata di esaminare… “le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione
nell’applicazione del diritto comunitario…”.
Il Mediatore è nominato da Parlamento Europeo successivamente ad ogni
legislatura e la sua durata in carica coincide con quella parlamentare. I requisiti
per la nomina non sono certo innovativi: cittadinanza europea, possesso di diritti
civili e politici, indipendenza, possesso di esperienza e competenza tali da poter
svolgere le più alte funzioni giurisdizionali nel proprio Stato.
L’art.8 dello Statuto stabilisce che “il Mediatore che non risponda più alle
condizioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una
21
J.SODERMAN (Mediatore Europeo), La difesa civica in Europa. Ruolo del Médiateur, in N.Olivetti
Rason e L. Strumendo, in Il difensore civico, Tutela e promozione dei diritti umani e di cittadinanza,
CEDAM, Padova, 1996, p.139. Gli articoli del Trattato di Maastricht che disciplinano il Mediatore
Europeo sono l’8 D e il 138 E; nella CECA l’art.20 D; nell’Euratom l’art. 107 D. Lo Statuto del
Mediatore europeo è una “Decisione del Parlamento Europeo concernente lo Statuto e le condizioni
generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore”.
19
colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di Giustizia, su
richiesta del Parlamento Europeo”.
Durante il mandato il Mediatore non può svolgere funzioni politiche o
amministrative, né attività professionali, neanche liberali. Assumendo l’incarico,
si impegna, di fronte alla Corte di Giustizia, ad agire indipendentemente e con
totale imparzialità. Il compito principale del Mediatore Europeo è quello di
“individuare i casi di cattiva amministrazione
22
nell’azione delle istituzioni e
degli Organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di Giustizia e per il
Tribunale di primo grado nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, e a
proporre raccomandazioni per porvi rimedio”. In base a quanto stabilito dallo
Statuto, il Mediatore non può operare nelle materie appartenenti al terzo pilastro
del Trattato di Maastricht, vale a dire la Giustizia e gli Affari internazionali;
inoltre non svolge controlli nei confronti delle autorità nazionali, neanche
nell’ambito di applicazione del Diritto comunitario. Quest’ultimo punto crea
notevoli difficoltà all’operato del Mediatore, in quanto i cittadini non
comprendono questo particolare limite.
23
L’istanza al Mediatore Europeo può
essere presentata direttamente o tramite un Deputato del Parlamento Europeo,
essenziale è la residenza in uno Stato membro dell’Unione. Nell’istanza devono
essere indicati l’oggetto della domanda e l’identità della persona che la presenta;
il Mediatore ha l’obbligo di informare immediatamente l’istituzione o l’organo
22
La definizione di cattiva amministrazione è assente sia nel Trattato CE che nello Statuto del Mediatore
europeo, per questo si parla di mandato vago e limitato. Lo stesso mediatore europeo nel suo discorso del
19 giugno 2001 al Parlamento europeo, ha cercato di individuare tale definizione, dopo aver consultato
gli Ombudsman degli Stati membri: “Si ha cattiva amministrazione quando un’istituzione pubblica non
agisce in accordo ad uno dei doveri o dei principi cui è vincolata. Il concetto di cattiva amministrazione
implica comunque un mancato rispetto dei doveri legali e dei principi, o dei diritti fondamentali per i
quali l’Unione si è impegnata, compreso il diritto ad una buona amministrazione garantito dalla Carta dei
Diritti Fondamentali dell’Unione Europea”.
23
SODERMAN afferma: “Sembra che i cittadini trovino difficile capire che l’Ombudsman è dell’Unione
Europea ma non può esercitare alcun controllo su qualsiasi caso riguardante l’applicazione del diritto
comunitario o perlomeno quando tale caso riguardi sostanzialmente i diritti dei cittadini sanciti dal
Trattato”. Egli reputa il problema causato dall’errata informazione dei cittadini, in quanto dopo pochi
mesi dall’entrata in funzione dell’ufficio del Mediatore europeo, il 78% delle istanze riguardava appunto
la gestione di materie comunitarie da parte delle autorità nazionali. Cfr. J.SODERMAN, La difesa civica in
Europa. Ruolo del Médiateur, op.cit., p.142.
20
interessato. L’istanza non può essere presentata se non si sono preventivamente
attivati i “passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi
interessati”: è quanto stabilisce il quarto comma dell’art.2 dello Statuto.
Nell’espletamento delle indagini che il Mediatore ritiene necessarie, gli
organi comunitari devono fornire le informazioni che vengono richieste e
permettere la consultazione dei propri fascicoli, salvo l’applicazione del segreto
professionale; ciò vale anche nei confronti degli Stati membri attraverso le
Rappresentanze Permanenti presso la Comunità europea.
Il comma 4 dell’art.3 dello Statuto stabilisce che “il Mediatore, qualora non
ottenga l’assistenza richiesta, ne informa il Parlamento Europeo, il quale prende
le iniziative del caso”. Durante l’indagine il Mediatore potrebbe conoscere fatti
aventi rilevanza penale, in questo caso deve darne comunicazione allo Stato
attraverso le Rappresentanze Permanenti.
Al termine dell’attività istruttoria il Mediatore può adottare raccomanda-
zioni o pareri, in nessun caso può revocare o annullare disposizioni ammini-
strative illegittime, infondate o inopportune.
In ambito tributario, le istanze presentate riguardano principalmente la
materia dell’Iva, e spesso il Mediatore europeo a tale riguardo ha dovuto
acquisire il parere della Commissione Europea.
24
24
Il compito del Mediatore europeo in ambito tributario riguarda quindi principalmente casi concreti. A
livello europeo poi, a partire dalla Conferenza di Nizza del 2000, è stata stabilita la nascita del
Procuratore europeo, un ufficio che probabilmente si svilupperà a livello decentralizzato per operare
prevalentemente nell’ambito delle frodi e delle corruzioni a danno dell’UE. Scrive G.Tiralongo “Il
Procuratore europeo si propone come un organo giudiziario indipendente, abilitato a condurre inchieste
ed indagini sull’intero territorio dell’Unione europea nel caso di infrazioni che arrecano danno agli
interessi finanziari della comunità, come la frode e la corruzione”. Cfr. G.TIRALONGO, Il procuratore
europeo, presto una realtà, in Il Fisco, n.16/2003, p.7099.