8 Introduzione
storica, politica e non ultimo, filosofica che essa reca con sØ, come
è del resto caratteristico degli argomenti propri del diritto
costituzionale.
Non delude dunque l’atto politico, giacchØ anch’esso svolge
il proprio sviluppo proprio nella materia costituzionale. Esso
nasce, infatti, come figura del diritto processuale amministrativo,
come eccezione alla “pretesa” alla legittimità dell’agire
amministrativo, che gli ordinamenti europei del secolo scorso
videro sorgere e tradursi nella istituzione di giudici a ciò
competenti. Ma su questo terreno non poteva conoscere una
soluzione adeguata: troppo forte era infatti il suo legame con il
diritto costituzionale, difficile o impossibile dare una
configurazione dogmatica esaustiva e stabile, data la sua
variabilità in relazione agli assetti costituzionali. Al punto da
indurre non pochi studiosi a ritenere non raggiungibile una
soluzione del problema: “L’analyse juridique est impuissant à
fournir le critØrium de l’Acte de gouvernement et à en dØterminer
les contours parce que la matière n’est pas sous la dØpendance de la
technique juridique” (DUEZ). Ma il problema dell’atto politico
andava compreso e affrontato in chiave costituzionalistica, ed è qui
infatti che troverà successivamente il suo sbocco, complici in
questo anche gli orientamenti autoritari dei regimi della prima
Introduzione 9
metà del Novecento.
Sebbene esso si risolva formalmente in una eccezione
processuale, questa eccezione deve la propria ragion d’essere alla
posizione del potere esecutivo nei confronti degli altri Poteri,
affonda cioè le proprie radici negli assetti costituzionali di una
Stato.
Ma nello svolgersi della trasformazione di questi ultimi, un
altro aspetto del medesimo fenomeno, della insindacabilità degli
atti politici, rimaneva sullo sfondo: quello della tutela delle
posizioni dell’individuo assicurate dalla legge ed eventualmente
prevaricate dall’azione amministrativa. In questo svolgersi, nella
evoluzione dello Stato che porterà allo spontaneo superamento del
problema dell’atto politico, la tutela appunto della posizione del
singolo sembra stare piuttosto in seconda fila rispetto ai
personaggi che conducono la scena. La problematica dell’atto
politico infatti si esaurirà da sola e solo conseguentemente, come
effetto secondario, troverà la sua soluzione la protezione
dell’individuo.
Insomma, lo studio della atto politico richiede senz’altro uno
studio diacronico, come evoluzione dell’atto politico. E la sua
comprensione impone uno sguardo alla storia costituzionale degli
ordinamenti in cui si svolge e ai fattori trainanti di tale evoluzione.
10 Introduzione
E questo che senza dubbio costituisce ancora oggi il fascino dello
studio della antica figura dell’Acte de gouvernement.
11
Capitolo I.
L’ORIGINE DELLA NOZIONE DI ATTO POLITICO:
ESAME STORICO-COMPARATISTICO.
par. 1. In Francia
Chiunque abbia affrontato la tormentata questione dell’atto
politico, sa come non si possa cominciare un discorso su di esso
senza partire dall’ordinamento francese. ¨ qui infatti che la nozione
ha visto il suo primo porsi, seppure per ragioni peculiari, ed è qui
che è, naturalmente, cominciata la sua elaborazione.
Di Atto politico, anzi, di Acte de Gouvernement, cominciò a
parlare il Conseil d’État, negli anni della Restaurazione e della cd.
(1)(2)
Monarchia di Luglio. Dopo un lungo periodo di “splendore”,
(1)
CARUSO INGHILLERI, Atto politico e giurisdizione amministrativa, in Riv.
Dir. Pub., 1915, 66 e segg.; CHELI, Atto politico e funzione di indirizzo
politico, Milano, 1961, 3 e segg.; CONTUZZI, Atti del governo in Dig. Italiano,
Torino, 1899, IV, 2, 169; DELL’ACQUA, Atto politico ed esercizio di poteri
sovrani, Padova, 1983, 1 e segg.; DI GASPARE, Considerazioni sugli atti di
governo e sull’atto politico. L’esperienza italiana e francese nello Stato
liberale, Milano, 1984; GUICCIARDI, L’atto politico, in Arch. Dir. Pub., 1937,
272; LIUZZI, Sulla nozione di Atti di governo, in Foro Amm., 1927, IV, 51 e
segg.; MARCHI, A proposito della distinzione tra atti politici e amministrativi,
Parma, 1905, 115; RANELLETTI, Le guarentigie della giustizia nella Pubblica
Amministrazione, IV ed., Milano, 1934, 381; SALANDRA, La giustizia
amministrativa nei governi liberi, con speciale riferimento al vigente diritto
italiano, Torino, 1904, 103 e segg.; VACCHELLI, Nota a Cons. Stato, Sez. IV,
Segue…
12 L’origine della nozione di atto politico
dal periodo Rivoluzionario all’Impero Napoleonico, le fortune del
Conseil d’État andarono scemando, giungendo fino al rischio di una
sua soppressione.
Secondo la dottrina tradizionale, che si rifà alla dottrina
francese della seconda metà dell’Ottocento ed in particolare al
(3)
Laferrière, è a queste vicende che si deve il sorgere della nozione
di Acte de gouvernement.
Il sistema della giustizia amministrativa francese subì, come
è facile immaginare, una profonda trasformazione a partire dalla
(4)
Rivoluzione. Diciamo a partire perchØ non fu il primo momento
post rivoluzionario a compiere le maggiori trasformazioni, bensì il
(5)
successivo Regime Napoleonico. Le preoccupazioni dei membri
della Assemblea Costituente furono infatti maggiormente assorbite
18-5-1895 in Giur. It., 1895, III, 289; e bibliografia in essi cit.: DUEZ, Les
Actes de gouvernement, Paris, 1935, 30; LE COURTOIS, Des actes de
gouvernement, Paris, 1899, 50 e segg.; GROS, Survivance de la raison d’État,
Paris, 1932, 9 e segg.; IPSEN, Politik und Justiz. Das Problem der justizlosen
Hoheitsakte, Hamburg, 1937, 17 segg.; PARODI, Histoire du Conseil d’État,
Paris, 1974.
(2)
“Dopo la rivoluzione di Luglio” secondo LIUZZI, Sulla nozione di Atti di
governo, cit., 52.
(3)
LAFERRI¨RE, TraitØ de la juridiction administrative et des recours
contentieux, Paris-Nancy, 1896, 180 e segg.
(4)
“Giammai quanto in quel tempo le leggi furono dedotte rigorosamente da
certi preconcetti dottrinali o politici” SALANDRA, La giustizia amministrativa
nei governi liberi…, op. loc. cit., pag. 96.
(5)
Un cenno in tal senso in S. CASSESE, Consiglio di Stato e Pubblica
Amministrazione da una Costituzione all’altra, in Il Consiglio di Stato e la
riforma costituzionale, a cura di S. Cassese, Milano, 1997, pag. 50.
In Francia 13
dalla esigenza di rimodellare il diritto pubblico nel suo complesso
secondo il principio della separazione dei poteri, mentre si
riannodarono, per quanto attiene all’ordinamento amministrativo e
alle garanzie di libertà del cittadino, alla tradizione amministrativa
assolutista: “proclamati i diritti dell’individuo, le assemblee
rivoluzionarie furono tratte a rinnegarli […] nell’intento di
(6)
costituire la repubblica ‘una e indivisibile’”.
Una sistemazione e stabilizzazione degli istituti della
giustizia amministrativa francese giunse invece con Napoleone
Bonaparte che la improntò al principio di separazione dei poteri e a
quello della eguaglianza civile, che era ormai come il primo,
(7)
“definitivamente acquisito al diritto francese”. Piø precisamente
fece la sua comparsa una prima attenzione al problema
individualista degli interessi portati dal cittadino contro la Pubblica
Amministrazione, seppure inserita necessariamente nel quadro di
(8)
una organizzazione comunque dispotica del diritto pubblico e,
(6)
SALANDRA, op. loc. cit., pag. 102; nello stesso senso RANELLETTI, Le
guarentigie…, op. cit., pag. 282; e ancora, DI GASPARE, Considerazioni sugli
atti di governo…, op. cit., pag. 46 il quale osserva: vi era una “volontà
accentratrice della costituente rivoluzionaria [… tesa …] alla affermazione di
un sistema amministrativo uniforme che si voleva rafforzare come veicolo del
potere rivoluzionario e canale di rigenerazione della nazione”.
(7)
SALANDRA, La giustizia…, op. cit., pag. 103.
(8)
Diverso il giudizio del SALANDRA, ibid., 105 (cfr. nota n. 9, pag. 14), il
quale sembra essere piø “ottimista” nella valutazione della giustizia
amministrativa del periodo, rispetto alla maggioranza della dottrina. Egli pone
in rilievo come “si cercò di dare le massime guarantigie alla sfera degli
interessi individuali”; anche se nota successivamente come tali “guarantigie”
erano adombrate da una eccessiva presenza dell’amministrazione attiva nei
Segue…
14 L’origine della nozione di atto politico
conseguentemente, in una organizzazione della giustizia
amministrativa come giustizia ritenuta.
Anche questo tuttavia non salvò il Conseil d’État dall’essere
considerato, nel periodo successivo (quello della Restaurazione,
prima, e della Monarchia di Luglio, poi), strumento del passato,
troppo congeniale al caduto ordinamento imperiale, che ne aveva
fatto una nuova forma di controllo centrale sugli organi
amministrativi periferici e quindi, in definitiva, non tanto uno
strumento di garanzia della libertà dei privati, quanto piuttosto di
(9)
compattezza della Amministrazione statale. Esso si vide tanto
(10)
attaccare dagli estremisti di destra, i cd. Ultras, memori della
collegi, dalla assenza di norme volte ad assicurare la tutela personale dei
giudici, ecc.
(9)
Così, HAURIOU, PrØcis de droit administratif et de droit publique gØnØral,
Paris, 1911, 72-75 citato in CHELI, Atto politico e funzione di indirizzo politico
op. cit., pag. 4, in nota 3 e in DI GASPARE, Considerazioni sugli atti di governo
e sull’atto politico…, op. cit., pag. 63 che però cita la ed. 1898). Ancora
diverso SALANDRA, La giustizia…op. cit., pag. 104, secondo il quale, da un
punto di vista generale, si osserva ad opera delle innovazioni napoleoniche, il
passaggio dalla concezione della “giustizia amministrativa come strumento di
difesa del potere politico contro l’ordine giudiziario”, a quella piø moderna di
strumento di “tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini”.
(10)
Ovvero gli ultra-realisti, fautori di un ritorno pieno, con la Restaurazione
all’Ancien RØgime: si trattava in gran parte dei fuoriusciti della rivoluzione che
speravano, tornando in patria, di potere riacquistare i propri vecchi
possedimenti e, in genere, la antica condizione. Costoro, scontenti della
politica “moderata” di Luigi XVIII (si definivano piø realisti del Re),
trovarono successivamente un piø valido rappresentante delle loro aspirazioni
in Carlo X, fratello e successore di Luigi, e capo riconosciuto del partito degli
Ultras; le cui politiche, come è noto, portarono successivamente alla
Segue…
In Francia 15
parte svolta dall’organo nella applicazione delle leggi di confisca a
(11)(12)
favore degli acquirenti anche dopo il 1815 quanto guardare
con sospetto dai liberali per la sua origine autoritaria, che gli
rimproveravano la eccessiva dilatazione del ventaglio dei conflitti
affrontati, linea utile al Governo della Restaurazione per sottrarre
(13)
controversie alla giurisdizione ordinaria.
I mutamenti al potere misero dunque a rischio la stessa
esistenza del Conseil d’État: il collegio a partire dal 1815 vide
(14)
ridurre le proprie attribuzioni, le guarantigie per i propri membri,
in un clima di opposizione che raggiunse il suo apogeo alla vigilia
della rivoluzione del ’30 quando il Duca di Broglie pubblicò il
celebre articolo in cui si poneva in dubbio la stessa sopravvivenza
rivoluzione del ’30, cui seguirono la definitiva caduta della dinastia borbonica
e l’ascesa al trono di Luigi Filippo d’OrlØans, che si dichiarava nell’intento di
mostrare una notevole diversità dai predecessori, Re dei francesi per volontà
della Nazione.
(11)
CHELI, Atto politico…, op. cit., pag. 4; LIUZZI, Sulla nozione…, op. cit.,
pag. 52; GUICCIARDI, L’atto politico, op. cit., pag. 273.
(12)
Secondo Salandra “imposta dall’interesse della pace pubblica”, op. loc.
cit., pag. 109.
(13)
Ibid.
(14)
Una serie di ordinanze stabilirono in rapida successione la avocabilità
davanti al Consiglio dei Ministri degli affari di interesse generale; il
deferimento degli affari all’assemblea generale del Conseil cui prendevano
parte anche Ministri e amministratori (pur se partecipi dell’emanazione del
provvedimento impugnato); la revocabilità arbitrio principis dei membri del
Collegio. LIUZZI, op. loc. cit., 52.
16 L’origine della nozione di atto politico
(15)
dell’istituzione e la Camera dei Deputati fu sul punto di
(16)
cancellare il relativo capitolo di bilancio.
¨ dunque in questo periodo della sua storia, nel clima
descritto, che il Conseil d’État fece comparire la nozione di Acte de
gouvernement. Gli storici del diritto francese sono concordi nel
(17)
ricollegare la sua nascita alla situazione descritta: preoccupato di
non riuscire troppo sgradito al Governo, il Conseil d’État provvide
a limitare spontaneamente l’ambito delle proprie attribuzioni,
abbandonando le zone incerte alla cognizione del giudice ordinario
e le materie di maggior rilevo politico agli organi della
(18)
amministrazione attiva. Il terreno in cui gli Actes de
(15)
L’articolo apparve sulla Revue Française del Marzo 1828 e rimase il
punto di riferimento della teoria abolizionista, così in SALANDRA, op. loc. cit.,
110 nota 2.
(16)
CHELI, Atto politico…, op. cit., 4 nota 6.
(17)
Ibid. e bibliografia ivi cit.
(18)
DUEZ, Les Actes de gouvernement, in Ann. Inst. int. droit publ., 1931, II,
42 segg.; appena un cenno in SALANDRA: “Pareva ripugnasse, per paura, ad
esercitare […] l’ufficio della giustizia amministrativa, rinnegando ogni suo
potere sorta gli atti di imperio”, op. loc. cit., 109.
In particolare furono ristretti i casi in cui era ammesso il ricorso contro
provvedimenti delle autorità amministrative. Si cominciò col respingere
qualsiasi ricorso contro gli atti del potere centrale deliberati in Consiglio di
Stato. Tale indirizzo giurisprudenziale fu suffragato mediante
un’interpretazione impropria dell’art. 40 del decreto 22 luglio 1806. Inoltre, il
Conseil d’¨tat escluse il ricorso contro una categoria di atti, emanati questi
anche da autorità inferiori, detti “actes d’administration” o “actes de pure
administration”, che sembrano potersi ricondurre alla categoria degli atti
discrezionali (LIUZZI, Sulla nozione, op. cit., pag. 53-54).
Segue…
In Francia 17
Il Conseil d’État era però destinato a risalire la china delle proprie
alterne fortune e riacquistare un ruolo ed una autonomia notevoli. La sua
ascesa ricominciò, come già detto, con la Seconda Repubblica (Costituzione
del 1848; secondo LIUZZI, loc. ult. cit., invece, tale ripresa si ebbe già a partire
dal 1830, grazie ad un sostanziale mutamento dell’atteggiamento dell’opinione
pubblica nei confronti del Conseil d’État stesso); tuttavia il collegio si
riservava ugualmente la possibilità di evitare scontri con il governo, attraverso
appunto lo strumento dell’atto politico. A sostegno di questo suo indirizzo il
Conseil d’État si richiamava a vari testi di legge e in particolare all’art. 68
della Costituzione del 1848 che operando una distinzione tra governo e
amministrazione, prestava il destro all’esclusione del sindacato sugli atti del
primo. In realtà questo utilizzo suscitò non poche discussioni.
La riorganizzazione dell’ordinamento della giustizia amministrativa era
stata affidata, durante i lavori della Costituzione e anche in seguito,
principalmente al VIVIEN. Tuttavia, il disegno di riforma che questi aveva
preparato e che prevedeva di coinvolgere lo stesso testo costituzionale non fu
accolto (passò solo l’istituzione del Tribunale dei Conflitti. SALANDRA, La
giustizia amministrativa, op. cit., pag. 114-115); ma il Vivien ebbe larga parte
anche nella legge del 1849, che realizzò, seppure per breve tempo la riforma
della giustizia amministrativa nel senso di un sistema di giustizia delegata, e
nella relazione al disegno di legge che lo stesso presentò all’Assemblea, era
esplicitamente prevista la irricevibilità degli atti di governo: “La loi Øtablit un
recours indispensable et sans lequel la juridiction confØrØe à la section du
contentieux eßt ØtØ pleine de pØrils. En effet, la dØfinition du contentieux
administratif proprement dit n’est pas toujours facile. Nous avons dit qu’il
naissait au moment oø un droit est mØconnu… Mais la limite qui sØpare le droit
des intØrêts n’est pas toujours certaine. D’ailleurs il est même de droits dont la
violation ne donne pas lieu à un recours par la voie contentieuse. Dans un
gouvernement reprØsentatif, sous le principe de responsabilitØ, il est de
circonstances oø, en vue d’une grand nØcessitØ publique, les ministres prennent
des mesures qui blessent les droit prives. Ils en rØpondent devant le pouvoir
politique. Les rendre justiciable du tribunaux administratif, se serait paralyser
Segue…
18 L’origine della nozione di atto politico
gouvernement apparvero ed ebbero piø vasta applicazione fu quello
dei provvedimenti presi dal governo a danno delle famiglie già
(19)
regnanti in Francia: nei diversi casi sottoposti al suo esame, il
Conseil d’État rifiutò di scendere nel merito del ricorso trattandosi
une action qui s’exerce en vue de l’intØrêt commun et crØer dans l’Øtat un
pouvoir nouveau qui menacerait tous les autres. Les mesures de sßretØ
gØnØrale, l’application des actes diplomatique, ne rentrent pas non plus dans le
contentieux administratif, bien que des droit privØs puissent en être atteint. On
ne saurait sans danger les livrer à l’apprØciation d’une juridiction
quelconque…” (Relazione alla legge organica del 1849, citata in LAFERRI¨RE,
TraitØ de la juridiction administrative et des recours contentieux, Paris-Nancy,
1896, II, pag. 30-31).
La discussione sull’uso che ne fece poi il Consiglio di Stato per
giustificare la propria giurisprudenza, nacque dal dubbio sulla applicabilità o
meno delle considerazioni del Vivien, al testo definitivo della legge che fu
comunque assai diverso da quello del progetto, cui esse si riferivano. Ad ogni
modo è un fatto che la giurisprudenza in questione si trovò rafforzata da tale
legge (ancora LIUZZI, loc. ult. cit.).
La risalita del Conseil d’État proseguì, nonostante una battuta d’arresto
dei primi anni, durante il Secondo Impero: in questo periodo la giurisprudenza
del Collegio si rivelò “così larga ed ardita da effettuare una delle maggiori
conquiste dell’individualismo contro la ragion di Stato con l’estensione dei
ricorsi per eccesso di potere ad ogni questione di legalità e persino all’esame
dell’uso del potere discrezionale […non previsto dalla legge…] anche ove non
vi fosse alcuna violazione delle norme della competenza e delle forme legali”
al punto da guadagnarsi la difesa dei giuristi piø liberali dell’epoca quali il
DARESTE: “la giustizia amministrativa, invenzione del dispotismo […] fosse
[…] diventata efficace guarentigia di libertà […]; SALANDRA, op. loc. cit., 116-
7.
(19)
Dal ricorso Laffitte deciso nel 1822, a quello del Duca d’Aumale del
1867. Cfr. infra, nota n. 23, pag. 20.
In Francia 19
di una “question politique” senza però addurre giustificazioni
(20)
dogmatiche alla categoria così delineata.
La elaborazione di una teoria che desse una spiegazione
giuridica dell’istituto di cui la giurisprudenza già da tempo si
serviva, fu invece opera della dottrina che basandosi sulla
giurisprudenza propose la teoria “du mobile” o “del movente” o
“della causa soggettiva”, come fu successivamente ribattezzata. La
(21)
sua paternità è tradizionalmente attribuita al Dufour. Tale teoria
costituisce un tentativo di dare una descrizione di quegli atti
ritenuti sottratti alla cognizione del Conseil d’État ma di ancora
incerta attribuzione.
(22)
Secondo la teoria del movente, qualunque atto della
Pubblica Amministrazione è suscettibile di assumere la qualifica di
atto politico (o Acte de gouvernement) allorchØ sia emanato in vista
della persecuzione di finalità politiche, con ciò sottraendosi al
sindacato giurisdizionale. La teoria in discorso accompagnerà un
aumento tendenziale del numero di atti ai quali è riconosciuta la
qualifica di atti di governo, che raggiungerà la sua massima
(20)
Successivamente con la emanazione della legge del 1849, di cui si è
appena discusso in nota n. 18, pag. 17, la giurisprudenza (sulla scia del
LAFERRI¨RE) trovò un appoggio positivo. Ma si trattava appunto di un
appoggio poichØ l’indirizzo in questione si era affermato ben prima ed in modo
indipendente. Così LIUZZI, op. loc. cit., 56.
(21)
DUFOUR, TraitØ gØnØral de droit administratif appliquØ, Paris, 1866, V,
127, cit. in DI GASPARE, op. loc. cit., 85. Cfr. infra, pag. 107 ed ivi nota n. 8.
(22)
Cfr. par.1. , pag. 107.
20 L’origine della nozione di atto politico
(23)
affermazione verso la fine del Secondo Impero.
Nel corso di questo periodo, infatti, le pronunce che rigettano
il ricorso con la motivazione che l’atto impugnato sia un atto di
governo, aumentano di numero e soprattutto si diversificano: non
rimangono piø come era stato fino ad allora nel campo delle misure
adottate dal governo contro membri delle dinastie decadute o dei
trattati e convenzioni diplomatiche, ma si estendono a misure di
polizia (sequestro di libri: celebre il caso del Duca d’Aumale, del
1862), ai fatti di guerra, a misure di polizia sanitaria e tributaria.
Questi atti erano imputabili al capo del governo e anche avendo un
contenuto individuale e pur potendo attentare ai diritti dei privati,
anche alla proprietà e alla libertà personale, non erano impugnabili
(24)
nØ di fronte al Consiglio di Stato nØ presso i tribunali ordinari.
La eventuale revoca dell’atto poteva essere stabilita solo
dall’Imperatore che esercitava tale facoltà in sede politica e non
amministrativa (cioè in Consiglio di Stato).
Lo strumento giuridico in virtø del quale la nozione di atto
politico si fece strada è quello del ricorso per eccesso di potere
che, nel periodo che stiamo esaminando, conosce un notevole
(25)
sviluppo.
(23)
LIUZZI, op. loc. cit., 56; già alcune decisioni erano in germe riconducibili
a questa teoria: i ricorsi Laffitte (1822), Duchessa di Saint Leu (1838), Principe
Luigi Napoleone (1844). Ma sue affermazioni piø esplicite si ritrovano piø
avanti, nel Secondo Impero: decisioni sui ricorsi Principe d’OrlØans (1852) e
quello del Duca d’Aumale (1867).
(24)
DI GASPARE, op. loc. cit., 84 e segg.
(25)
Ibid., 81 e 82 nel testo e in nota 5. L’A. nota come la constatazione di
questo aumento sia presente anche in LAFERRI¨RE, TraitØ de la juridiction
Segue…
In Francia 21
L’avvento della Terza Repubblica fu segnato da un rinnovato
e accresciuto spirito di legalità che comportò sul piano istituzionale
(26)
il definitivo passaggio ad un sistema di giustizia delegata e sul
piano giurisprudenziale il superamento della teoria du mobile,
reputata, ora, suscettibile di troppo arbitrarie applicazioni. Questa
trasformazione si ebbe dopo il 1872 in seguito alla legge poc’anzi
citata. La prima decisione ispirata al mutamento giurisprudenziale
fu quella sul ricorso del Principe Girolamo Napoleone del 1875,
che avversava la decisione del Ministro della guerra che lo radiava
dalla lista dei generali di divisione: in questa occasione il Conseil
d’État non si pronunciò espressamente ma esaminò per la prima
volta la questione nel merito, senza accogliere la eccezione del
Governo secondo la quale si stava discutendo di atti politici, con
administrative, op. cit., I, pag. 225, e DUCROCQ, Course de droit administratif,
Paris, 1868, 128, ai quali contesta la contraddizione tra la retrodatazione della
nascita dell’Acte de gouvernement alla Restaurazione (esemplificata con le
parole di DUEZ, Les actes de gouvernement, cit., II, 42: “La matière […]
inconnue sous la RØvolution et le Premier Empire apparaît […] sous la
Restauration et la Monarchie de juillet”) e il riconoscimento dello sviluppo del
recours pour excès de pouvoir come proprio del periodo in discussione, pur
ammettendo che il sorgere dell’Acte de gouvernement sia conseguenza della
estensione della giurisprudenza sull’eccesso di potere.
Va notato come parzialmente in contrasto SALANDRA, cit. in nota 60 che
anticipa lo sviluppo dell’ecc. di potere alla monarchia di luglio.
(26)
Questo si era già affermato una prima volta, con la legge 3 Marzo 1849
(cfr. supra, nota n. 18, pag. 17), e definitivamente acquisito con la legge 24
Maggio 1872. Entrambi i riferimenti in SALANDRA, op. loc. cit.,
rispettivamente 114 e 118; secondo DI GASPARE, Considerazioni sugli atti di
Segue…