2
Infatti, la modifica della tecnica di distribuzioni delle competenze operata dalla
riforma, attraverso l’individuazione delle “materie” rimaste in mano dello Stato, sembra
rafforzare ancora di più il legame tra le “materie” e gli “interessi”. Nell’ordinamento
passato il trasferimento di funzioni dallo Stato alle regioni avveniva partendo da precise
strutture burocratiche ministeriali che svolgevano specifiche funzioni; sicché,
trasferendo le funzioni insieme con le strutture amministrative ed – almeno in principio
– il personale, le “materie” assumevano una consistenza abbastanza precisa, quasi fisica.
Oggi, nel nuovo ordinamento, le cose non sono più così: le materie elencate nell’art.
117, co. 2, come competenza “esclusiva” dello Stato (e, in qualche misura, anche quelle
“concorrenti” dell’art. 117, co. 3) molto spesso non hanno una consistenza
determinabile, non sono supportate da una precisa struttura ministeriale né sono
organizzate in uno specifico corpo normativo.
È insomma divenuto ancora più difficile trattare le “materie” se non si affronta
l’esame del quadro degli interessi sottostanti e di quale sia la incidenza su di una
pluralità di interessi e di oggetti. Ma se la considerazione degli interessi coinvolti da una
determinata tematica e del livello di legislazione più adeguato a disciplinarla è del tutto
coerente con l’assunzione della sussidiarietà come criterio di assegnazione delle
funzioni, è anche evidente che la decisione circa la ripartizione delle funzioni (e delle
3
relative risorse) non può che avvenire attraverso metodi di concertazione e di
codecisione: l’alternativa è affidarla ancora, come in passato, al contenzioso di fronte
alla Corte costituzionale.
Appare evidente, quindi la centralità del principio di leale collaborazione.
Di esso si tratterà in questo lavoro.
Nel primo capitolo il principio viene affrontato dapprima in chiave
comparatistica, con riferimento segnatamente alla Bundestreue tedesca; poi alla luce
della sua espressa previsione nella Carta fondamentale e della relativa attuazione,
avvenuta con la legge 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. legge “La Loggia”).
L’orientamento della giurisprudenza costituzionale in materia di leale
collaborazione costituisce l’oggetto del capitolo successivo, a partire dalla nota sentenza
303 del 2003, che si configura un po’ come il punto di svolta, sino a giungere alle più
recenti pronunce del Giudice delle leggi.
Infine, nell’ultimo capitolo, viene esaminato il Consiglio delle Autonomie locali,
nel suo ruolo precipuo di sede di mediazione politico-istituzionale dei diversi livelli di
governo locale, attraverso l’analisi della sua composizione e della sua collocazione nei
nuovi statuti regionali.
4
CAPITOLO
PRIMO
IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI LEALE
COLLABORAZIONE
SOMMARIO: 1. Principio della Bundestreue nella Costituzione tedesca. – 2. Il principio di leale
collaborazione nell’ordinamento italiano. – 3. Il principio di leale collaborazione nelle sentenze
della Corte costituzionale prima della modifica del Titolo V della Costituzione. – 3.1. Principio
di leale collaborazione e articolo 97 della Costituzione. – 3.2. Principio di leale collaborazione
ed articolo 5 della Costituzione. – 4. La portata del principio di leale collaborazione nel nuovo
Titolo V della Costituzione. – 4.1. La dimensione normativa ed istituzionale nella
determinazione delle competenze:la necessità di leale collaborazione. – 5. La leale
collaborazione nella legge n. 131 del 2003 – 5.1. Il ruolo delle Conferenze nell’elaborazione dei
decreti delegati e in materia comunitaria. – 5.2. Accordi ed intese. – 5.3. Forme di
collaborazione e Corte dei Conti. – 5.4. Collaborazione e potere sostitutivo. – 5.5. Il
rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. – 5.6. Collaborazione
dinamica. – 6. Leale collaborazione e sussidiarietà.
1. PRINCIPIO DELLA BUNDESTREUE NELLA COSTITUZIONE TEDESCA.
Prima di esaminare il principio di leale collaborazione, è utile trattare la
Bundestreue che costituisce il principio fondamentale di governo nei rapporti tra i
soggetti della federazione tedesca. Nonostante abbia origini molto antiche, ha trovato
affermazione nell’attuale assetto federale cooperativo realizzato sotto l’imperio della
Legge fondamentale.
Era il 1916 quando per la prima volta Rudolf Smend elabora in un saggio
dedicato al “Diritto costituzionale non scritto nello Stato federale monarchico”, il
principio della Bundestreue o lealtà federale (
1
), qualificandolo come “principio
costituzionale non scritto dello stato federale monarchico”. Smend cerca di dimostrare
(
1
) Cfr. R. SMEND, Staatrechtliche Abhandlungen, Berlino, 1968, p. 39 ss.
5
la portata costituzionale del principio sotto il vigore della Costituzione imperiale del
1871 (
2
) e fonda la sua tesi su presupposti manifestatisi negli anni ottanta del XIX
secolo, quando Bismarck affermava che l’impero era stato costruito sulla lealtà federale
dei sovrani (
3
). Egli ritiene che nel nuovo ordine l’origine pattizia dell’Impero continua
ad esercitare una notevole influenza, in quanto costituisce la fonte della legittimazione
politica del Reich. Di conseguenza, secondo Smend, la Bundestreue trae proprio
dall’origine pattizia la sua forza di principio costituzionale implicito, in grado di
regolare i rapporti tra le diverse parti che compongono la federazione. Esso comporta
che “il Reich e gli Stati-membri non stanno soltanto in un rapporto di sovraordinazione
e subordinazione …, ma contemporaneamente in un rapporto tra federazione e soggetti
federati, secondo cui ciascuno dei soggetti federati è tenuto verso gli altri e verso lo
Stato complessivo alla lealtà federale (o fedeltà all’unione), alla lealtà al patto (Bundes,
Vertrags, Treue), e, in questo spirito, deve adempiere i propri doveri derivanti dalla
(
2
) I punti di riferimento di Smend sono le Costituzione federali repubblicane degli Stati Uniti e
della Confederazione elvetica: Costituzioni “popolari” che risentono dell’enfasi percepibile dalla lettura
dei rispettivi preamboli (“We the people of the United States …”, “Im Namen Gottes des Allmächtigen!
…”). Invece, la Costituzione tedesco-imperiale è “un testo straordinariamente sobrio e poco gradevole”
poichè, “mentre le Costituzioni federali repubblicane sono, in virtù di cause di forza maggiore, carte
popolari”, “la Costituzione del Reich è essenzialmente, sempre per ragioni di forza maggiore, un
documento di natura patrizia. Di conseguenza, il diritto costituzionale scritto deve essere interpretato sulla
base del documento fondante e che, a volte, “addirittura non è scritto del tutto”.
(
3
) Cfr. la citazione da un discorso del 1° aprile 1885 riportata da H. A. SCHWARZ-LIEBERMANN
VON WAHLENDORF, Une notion capitale du droit constitutionnel allemand: la Bundestreue (fifélité
fédérale), in Revue du droit public et science politique, 1979, p. 775. Sulla portata generale del principio
sin dai tempi del Norddeutscher Bund, cfr. H. P. SCHNEIDER, Nascita e sviluppo del federalismo in
Germania, in Amministrare, 1996, p. 11.
6
costituzione del Reich e realizzare i propri corrispondenti diritti”. Il principio, quindi,
oltre ad avere una natura politica ed etica, costituisce “il fondamento giuridico
permanente e la forma giuridica dell’insieme dei rapporti nell’ambito dello stato
federale” nel contemperamento del principio di pariordinazione di tutti i soggetti
membri della federazione con quello di sovraordinazione (
4
).
Lo Smend, inoltre, cerca di legare la Bundestreue con la forma monarchica dello
stato federale e di trasferirla in un sistema federale repubblicano (
5
). Tale saggio,
nonostante sia considerato l’atto di fondazione della Bundestreue (
6
), non riscosse molto
successo sulla Costituzione del Weimar. Smend ripropose, comunque, il proprio
pensiero in uno scritto del 1928 intitolato Verfassung und Verfassungsrecht
(Costituzione e diritto costituzionale), dove evidenziò che “l’idea che sta alla base della
disciplina dei rapporti tra Reich e Länder produce come regola generale del federalismo
(allgemeine büdische Rechtssatz) quella del comportamento ispirato alla lealtà federale
(
4
) Cfr. R. SMEND, op. cit., p. 51 ss. Tuttavia, sull’impossibilità di dare applicazione
giurisdizionale al principio secondo il pensiero di Smend, cfr. A. BARBERA, Regioni e interesse
nazionale, Milano, 1973, p. 193 ss. Sul principio di lealtà federale, cfr. inoltre, R. BIFULCO, La
cooperazione nello Stato unitario composto, Padova, 1995, p. 80 ss.
(
5
) Sul punto, cfr. K. HESSE, Der unitarische Bundesstaat, Karlruhe, 1962, p. 8 ss.
(
6
) Cfr. A. BARBERA, Regioni e interesse nazionale, Milano, 1973, p. 193 ss.; G. DE
VERGOTTINI, Stato federale, in Enciclopedia del diritto, volume XLIII, 1990, p. 851 ss.; A. ANZON, La
Bundestreue e il sistema federale tedesco: un modello per la riforma del regionalismo in Italia?, Milano,
1955, p. 80 ss.; R. BIFULCO, La cooperazione nello Stato unitario composto, Padova, 1955, p. 80 ss.
La tesi smendiana all’epoca è stata molto criticata, in particolare per il carattere solo etico e
politico, e non giuridico, del principio della lealtà federale e per l’impossibilità di una compresenza nei
rapporti federali dei principi della parità e della sovra-sotto-ordinazione. Sulle reazioni della dottrina, cfr.
H. BAUER, Die Bundestreue, Tübingen, 1992, p. 64 ss.
7
(bundesfreundliche Haltung): la Costituzione obbliga il Reich ed i Länder non soltanto
alla formale correttezza reciproca nell’adempimento dei loro doveri pubblici, ed
eventualmente all’attuazione senza riguardi dei compiti loro formalmente attribuiti, con
eventuale richiamo alle garanzie del Reichsaufsicht e del Tribunale supremo, ma li
obbliga anche alla coesione (Einigkeit), alla costante ricerca e alla pratica di relazioni
amichevoli ispirate alla lealtà federale (gute bundesfreundliche Verhältnisse)” (
7
).
Il pensiero di Smend ha esercitato una notevole influenza sul Tribunale
costituzionale federale che in molte sentenze ha richiamato la sua tesi. Il Tribunale ha
svolto un ruolo importante per la determinazione e l’elaborazione del principio della
Bundestreue e del relativo fondamento costituzionale. Già nelle prime decisioni emerge
che questo costituisce un “principio costituzionale proprio dello Stato federale” (
8
), “non
scritto” (
9
) e che rientra nelle norme costituzionali presenti nella Legge Fondamentale
dello Stato che disciplinano le relazioni tra Bund e Länder (
10
). È, inoltre, un principio
che il Tribunale costituzionale ha ricavato dalla natura dello stato federale con consenso
della dottrina (
11
) e che regola i rapporti costituzionalmente rilevanti intercorrenti tra lo
(
7
) Cfr. R. SMEND, Verfassung und Verfassungsrecht, ora pubblicato in R. SMEND,
Staatrechtliche Abhandlungen, op. cit., p. 271.
(
8
) Cfr. BVerfGE 1,299, (310 ss., 315 ss.); BVerfGE 34, 9, (20) e, ancora, BVerfGe 3, 52, (57);
4, 115, 140; 4, 214, 218; 6, 309, 361; 8, 122, 138; 12, 205, (254).
(
9
) BVerfGE 4, 115, (140).
(
10
) BVerfGE 6, 309, (361).
(
11
) BVerfGE 8, 122, (138).
8
stato e i suoi membri e tra questi ultimi (
12
). Ancora, in successive sentenze il Tribunale
afferma che, alla luce di tale principio (costituzionale), Bund e Länder devono
collaborare, attraverso un dovere di considerazione reciproca, per un rafforzamento
dello stato federale (
13
), e che tale principio (elaborato dalla giurisprudenza
costituzionale) va ad integrare le lacune della disciplina costituzionale relativa ai
rapporti tra Länder (
14
).
Le pronunce del Tribunale hanno interessato anche i rapporti finanziari,
stabilendo che la Bundestreue implica che i Länder finanziariamente più forti, entro
limiti prestabiliti, devono aiutare quelli più deboli. Di conseguenza, l’autonomia
finanziaria dei Länder può subire delle restrizioni nella misura in cui la perequazione
orizzontale diminuisce notevolmente l’efficienza dei Länder, oppure provoca un
livellamento della loro posizione finanziaria. Questo si traduce nel dovere federale di
prestare sostegno reciproco “nella comunità solidaristica di Bund e Länder esistente
nello stato federale e nel principio federalista (bündisch) del «rispondere l’uno per
l’altro» che appartiene all’ordine federale (art. 20, comma 1 GG)” (
15
).
(
12
) BVerfGE 12, 205, (254); 32, 199, (218); 81, 310 (337).
(
13
) BVerfGE 31, 314, (354 ss.).
(
14
) BVerfGE 34, 216, (232).
(
15
) BVerfGE 86, 148, (264).
9
In sostanza, il principio, pur non avendo una forma scritta, incide su tutte le
relazioni interfederali (
16
). Soffermandoci in particolare sul suo contenuto, emerge,
infatti, che tutti i membri dell’unione hanno il dovere di operare congiuntamente per
contribuire al suo rafforzamento e per realizzare gli interessi del Bund e dei Länder (
17
)
e, quindi, un dovere “di considerazione reciproca” che riguarda tutte le relative relazioni
(
18
).
Il principio della Bundestreue va distinto dal principio di proporzionalità (
19
) e
collegato a quello di solidarietà federale. Quest’ultimo costituisce, infatti, uno dei suoi
aspetti principali (
20
). Inoltre, esso delinea il modo dell’esercizio di poteri o
dell’adempimento di doveri già esistenti (cioè non è fonte di nuovi poteri e obblighi),
che implica il rispetto della ragionevolezza.
(
16
) Sulla ricostruzione del pensiero del Tribunale costituzionale, cfr. H. BAUER, op. cit., p. 218
ss. , il quale, però, critica il collegamento attuale della Bundestreue con la natura dello stato federale, in
particolare per via della mancata origine pattizia della Repubblica federale e ne individua il fondamento
nel principio privatistico del Treu und Glauben. Cfr., inoltre, C. DEGENHART, Staatsrecht, I, Heidelberg,
1986, p. 61 ss.
(
17
) BVerfGE 1, 299 (315); 1, 117, (131); 3, 52, (57).
(
18
) BVerfGE 12, 205, (254); 39, 96, (108) e, ancora, BVerfGE 4, 115, (140 ss.); 6, 309, (361); 8,
122, (138); 12, 205, (254 s.); 13, 54, (76); 31, 315, (354 s.); 32, 109, (218); 34, 216, (232).
(
19
) Cfr. BVerfGE 81, 310 (338). Tale presa di posizione si basa da un lato sulla ricostruzione
della figura della Verhältnismässigkeit, e dall’altro sulla discussione relativa ai rapporti tra
Bundesstaatprinzip. Sul punto, cfr. H. BAUER, op. cit., p. 239 ss.
(
20
) Lo Smend parla infatti di «coesione federale» come scopo e fondamento del principio della
lealtà tra tutti membri della federazione. Anche il Tribunale costituzionale, collega alla Bundestreue lo
scopo di «contenere gli egoismi dei Länder» e afferma l’obbligo di «considerazione reciproca».
Sul principio di solidarietà federale, cfr., in particolare, J. ISENSEE, Der Föderalismus und der
Verfassungsstaat der Gegenwart, in Archiv des öffentlichen Rechts, 1990, p. 271 ss.; H.-P. SCHNEIDER,
Die Bundesstaatliche Ordung im vereinigten Deutschland, in Neue Juristische Wochenschrift, 1991, p.
2451 ss.
10
La Bundestreue, nonostante esistente anteriormente, trova la sua massima
espressione nel federalismo cooperativo (
21
) ed è identificabile nel principio di leale
collaborazione, anche se i due principi non sono conciliabili in tutti i loro aspetti (
22
).
Questo punto risulterà più chiaro dopo aver esaminato il principio di leale
collaborazione nel nostro ordinamento.
2. IL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO.
Il principio di leale collaborazione è riconosciuto nelle Costituzioni di diversi
paesi, anche se poi, quasi sempre risulta essere privo di una propria formulazione (
23
). A
livello comunitario tale principio è desumibile in via giurisprudenziale dall’articolo 10
(
21
) Sui rapporti tra le due figure, cfr. H. BAUER, op. cit., p. 170 ss. e H. P. SCHNEIDER, Die
Bundesstaatliche Ordung im vereinigten Deutschland, in op. cit., p. 2452 ss.
(
22
) Cfr. A. ANZON, La Bundestreue e il sistema federale tedesco: un modello per la riforma del
regionalismo in Italia?, Milano, 1995, p. 75 ss.
(
23
) Sulle modalità di applicazione dei principi del federalismo cooperativo in una prospettiva
comparata cfr. A. REPOSO, Profili dello Stato autonomico. Federalismo e regionalismo, Torino, 2000, p.
103 ss.
La Costituzione svizzera del 1999 nella sezione 2 del Titolo III “Collaborazione fra
confederazione e Cantoni”, all’articolo 44 prevede esplicitamente che “la Confederazione e i Cantoni
collaborano e si aiutano reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti. Si devono rispetto e
sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria. Le controversie tra Cantoni o tra i Comuni e
la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione”. Non vi è,
invece, nessun richiamo esplicito nella Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania o
nelle Costituzioni di Austria, Spagna e degli Stati Uniti. Esistono, però, delle norme costituzionali che
implicitamente sono riconducibili al principio della leale collaborazione ai suoi strumenti di applicazione
pratica, cfr. Articoli 91a e 91b GG; articoli 14, comma 4, 15a, 20, comma e articolo 22 Cost. Austria; art.
145, comma 2, articolo 155 Cost. Spagna.
11
del Trattato CE, il quale stabilisce che gli Stati “facilitano”la Comunità
nell’adempimento dei propri compiti (
24
).
Nel nostro paese in passato i rapporti tra lo Stato e gli enti dotati di autonomia si
basavano su un’ottica di tipo competitiva, che soleva realizzare l’autonomia attraverso
la netta separazione delle competenze. Veniva dato molto rilievo alla separazione e
poco all’integrazione. Di conseguenza, l’attenzione si focalizzava su due fronti:
l’individuazione dei criteri necessari per la determinazione delle materie di rispettiva
competenza e il miglioramento degli strumenti politici e giurisdizionali necessari per la
risoluzione delle possibili controversie. Venivano trascurate le esigenze di
coordinamento.
Con lo scorrere del tempo si è rivolto maggiore interesse all’autonomia e alla sua
valorizzazione, e la giurisprudenza, la legge, la dottrina, hanno contribuito per
l’affermazione di un modello fondato sul principio collaborativo. In particolare, la Corte
Costituzionale ha svolto un ruolo fondamentale per l’emersione del principio di leale
collaborazione, ha più volte affermato che i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
autonomie locali debbono basarsi su criteri di parità e di lealtà reciproca e, per porre
(
24
) L’articolo 5 del progetto di Trattato istitutivo di una Costituzione Europa proposto dalla
Convenzione presieduta da V. Giscard d’Estaing nel giugno del 2003 riconosce esplicitamente il principio
di leale collaborazione come principio guida nelle relazioni tra Stati membri e Unione.
12
rimedio ad inadempienze da parte delle Regioni e degli enti locali, ha anche
riconosciuto gli interventi sostitutivi del Governo.
Si abbandonano, così, i vecchi criteri gerarchici per far strada a quelli riguardanti
la concertazione che si fonda sull’uguaglianza dei partecipanti: la cooperazione implica
la equiparazione tra tutti i soggetti coinvolti nelle relazioni. Ci si rende conto che i
rapporti tra i diversi livelli istituzionali che compongono la Repubblica debbono
ispirarsi al principio di autonomia, e basarsi sul coordinamento e la collaborazione. In
tal modo si cerca di garantire la funzionalità dell’intero sistema, armonizzando
l’autonomia dei livelli istituzionali e l’unità dell’ordinamento.
Anche il legislatore ha svolto un ruolo importante istituendo nel nostro
ordinamento determinati organi per l’affermazione del principio collaborativo, come ad
esempio la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome; la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; le cabine di regia. E
finalmente nel 2001 si è giunti alla costituzionalizzazione del principio in esame (
25
),
(
25
) In tal modo la Costituzione italiana si colloca accanto a quella belga dove i rapporti tra i
diversi soggetti che costituiscono la federazione sono regolati dalla loyauté fédérale. Infatti, l’articolo 143
della Costituzione belga prevede che “Nell’esercizio delle rispettive competenze lo Stato federale, le
comunità, le regioni e la Commissione comunitaria comune agiscono nel rispetto del principio di leale
collaborazione, allo scopo di evitare conflitti di interesse”.
13
che rappresenta una conseguenza ed una delle applicazioni del modello cooperativo del
regionalismo italiano (
26
).
È su tale modello che il principio di leale collaborazione si struttura.
(
26
) Sul modello di regionalismo cooperativo italiano, cfr.: T. MARTINES - A, RUGGERI,
Lineamenti di diritto regionale, Milano, V ed., p. 115 ss.( ora v. anche la VI ed., del 2002 del medesimo
manuale di T. MARTINES - A. RUGGERI – C. SALAZAR); S. BARTOLE - F. MASTAGOSTINO, Le Regioni,
Bologna, 1999, p. 171 ss.; S. BARTOLE, Supremazia e collaborazione nei rapporti tra Stato e Regioni, in
op. cit., p. 84 ss.; S. CASSESE - D. SERRANI, Regionalismo moderno: cooperazione tra Stato e Regioni e
tra Regioni in Italia, in Le Regioni, 1980, p. 398 ss.; V. CRISAFULLI, Vicende della «questione
regionale», in Le Regioni, 1982, p. 495 ss.; A. BALDASSARRE, Rapporti fra Regioni e Governo: i dilemmi
del regionalismo, in Le Regioni, 1983, p. 43 ss.; ID., I raccordi istituzionali fra Stato e Regioni speciali, in
Le Regioni, 1984, p. 663 ss.; P. CARETTI, I rapporti Stato-Regioni al centro del dibattito sulle autonomie:
alcune riflessioni critiche, in Le Regioni, 1985, p. 175 ss.; P. CARROZZA, Principio di collaborazione e
sistema delle garanzie procedurali (la via italiana al regionalismo cooperativo), in op. cit., p. 473 ss.; P.
A. CAPOTOSTI, tendenze prospettive dei rapporti fra Regioni e Governo, in Quaderni regionali, 1990, p.
1183 ss.; M. SCUDIERO, Il concorso di competenze tra enti pubblici nelle materie regionali ed il buon
andamento della Pubblica Amministrazione, in Le Regioni, 1991, p. 637 ss.; M. LUCIANI, Un
regionalismo senza modello, in Le Regioni, 1994, p. 1311 ss.; F. TRIMARCHI BANFI, Il regionalismo e i
modelli, in Le Regioni, 1995, p. 255 ss.; A. RUGGERI, Il regionalismo italiano, «modello» costituzionale
alle proposte della Bicamerale: innovazione «razionalizzazione» di vecchie esperienze?, in Le Regioni,
1998, p. 271 ss.; F. BENELLI, Corte costituzionale e regioni, Rimini, 1998; BILANCIA, Verso un
federalismo cooperativo?, in Problemi del federalismo, Milano, 2001, p. 67 ss.
Secondo alcuni, fra il modello della separazione-garanzia e quello della partecipazione-
cooperazione, il testo originario della Costituzione sembra più proiettato verso il primo. Sul punto cfr. A.
RUGGERI, Il regionalismo italiano, «modello» costituzionale alle proposte della Bicamerale: innovazione
«razionalizzazione» di vecchie esperienze?, in op. cit., p. 284 ss.; al riguardo V. CRISAFULLI, Vicende
della «questione regionale», in Le Regioni, in op. cit., p. 497, facendo riferimento al periodo della
Costituente scrive che “dominante e determinante risultò la concezione liberal-garantista delle autonomie
regionali”). Vi è chi ha parlato di una “sorte di non modello”: cfr. P. CARETTI, I rapporti Stato-Regioni al
centro del dibattito sulle autonomie: alcune riflessioni critiche, in op. cit., p. 176, il quale evidenzia che la
sovrapposizione del modello cooperativo a quello garantista non può portare ad una semplicistica
sopravvalutazione del primo dei due modelli. M. LUCIANI, Un regionalismo senza modello, in op. cit.,
rileva la fragilità del modello cooperativo sviluppatosi in mancanza di un disegno costituzionale che
garantisca la parità delle posizioni statali e di quelle regionali; invece F. TRIMARCHI BANFI, Il
regionalismo e i modelli, in op. cit., individua negli ambiti della possibile collaborazione, nella
realizzazione di una cooperazione egualitaria, la chiave del modello. Sull’originario significato garantista
del modello di regionalismo disegnato dai Costituenti, cfr. C. ESPOSITO, Autonomie locali e
decentramento amministrativo nell’articolo 5 della Costituzione, in op. cit., p. 67 ss, spec. p. 83.
Il concetto di federalismo cooperativo ha una lunga tradizione in relazione, in particolare, agli
Stati Uniti. Sul contesto americano, cfr. M. GRODZINS, The American System: A New View of Government
in the United States, Chicago, 1966. Per la dottrina italiana in material di federalismo statunitense, cfr.
BAGNETTI, Lo spirito del costituzionalismo americano: breve profilo del diritto costituzionale degli Stati
Uniti. 1. La Costituzione liberale, Torino, 1998, ID., 2. La Costituzione democratica, Torino, 2000 e ID.,
Federalismo, Torino, 2001.