2
L’ultimo, il Protocollo di Kyoto, impegna i paesi firmatari a ridurre complessivamente, entro il
2012, del 5,2%, rispetto ai livelli del 1990, le principali emissioni di gas capaci di alterare l’effetto
serra del pianeta (effetto naturale la cui intensificazione ad opera dei gas, come spiegato, determina
un incremento della temperatura media globale).
Il settore dell’edilizia dei paesi industrializzati è spesso definito come il comparto del 40% , dal
momento che la costruzione e la conduzione degli edifici è responsabile di circa il 40% di tutti i
rilasci di CO2 in atmosfera dei paesi industrializzati (Fig. 1.1).
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
R
e
g
n
o
U
n
i
t
o
S
v
i
z
z
e
r
a
F
i
n
l
a
n
d
i
a
S
v
e
z
i
a
G
e
r
m
a
n
i
a
P
a
e
s
i
B
a
s
s
i
B
e
l
g
i
o
F
r
a
n
c
i
a
S
p
a
g
n
a
P
o
r
t
o
g
a
l
l
o
I
t
a
l
i
a
P
o
l
o
n
i
a
T
u
r
c
h
i
a
T
o
n
n
e
l
l
a
t
e
Figura 1.1 - Distribuzione delle emissioni di CO2 imputabili alle case nei Paesi Europei
Nelle case italiane in particolare il consumo annuo di energia per usi termici rappresenta circa il
23% dei consumi finali totali, con conseguente produzione di circa 550.000 tonnellate di sostanze
inquinanti volatili come ossidi di azoto, zolfo, carbonio ecc. Le emissioni di CO2 nel settore
domestico nel 1996 hanno costituito circa il 20% delle emissioni totali nazionali, includendo quelle
relative alla produzione elettrica relativa ai consumi domestici (Fig. 1.2)
3
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Riscaldamento Raffresc. Cucina Acqua calda Illuminazione e
altri usi
elettr ic i
Figura 1.2 - Emissioni di CO2 nel settore residenziale italiano
La nuova Direttiva 2001/91[1] CE del Parlamento europeo e del consiglio, in materia di rendimento
energetico negli edifici, apporta certamente una benefica rivoluzione nel settore. Essa prevede che
negli stati membri possa essere rilasciata la concessione edilizia solo per gli immobili che rispettino
determinati criteri di basso consumo energetico. La Direttiva fissa gli standard di efficienza riferiti a
tutti i fattori che influenzano il parametro del consumo energetico.
1.2 ANALISI DELLA DIRETTIVA 2002/91 EC
La Direttiva 2002/91 Ec del parlamento Europeo sulle prestazioni energetiche degli edifici (Energy
Performance of Buildings Directive, EPBD) è stata pubblicata il 4 gennaio 2003. La Direttiva è
stata concepita per indurre un sostanziale incremento negli investimenti mirati al miglioramento
dell’efficienza energetica degli edifici e si prevede una conseguente accelerazione nell’avvio di
interventi finalizzati al risparmio energetico negli edifici.
I motivi che hanno reso indispensabile la redazione di una Direttiva nel campo delle performance
energetiche degli edifici sono congiuntamente di natura energetica ed ambientale. I 160 milioni di
edifici nell’Unione Europea incidono per il 40 % dei consumi energetici e sono responsabili quindi
del 40% delle emissioni di biossido di carbonio (Fig 1.3). Tale percentuale è in continuo aumento. Il
protocollo di Kyoto obbliga peraltro l’Europa a ridurre le emissioni di gas clima alteranti e
l’applicazione della Direttiva può significativamente contribuire al raggiungimento di questo
obiettivo. E’ possibile tentare di limitare la quantità di energia spesa negli edifici. In tale scenario di
4
consumi, la Commissione Europea ritiene di poter realizzare un risparmio energetico effettivo pari
al 22 % dei consumi attuali entro il 2010.
Residenziale e
terziario; 41%
Industria; 28%
Trasporti; 31%
Figura 1.3 - Consumi energetici attribuibili al settore residenziale
La Direttiva rende peraltro più semplici e chiari i requisiti per determinare i consumi energetici
degli edifici attraverso le seguenti azioni:
ξ Introdurre dei criteri condivisi per determinare le prestazioni energetiche;
ξ Effettuare ispezioni regolari e aggiornare l’analisi energetica;
ξ Richiedere standard più elevati in presenza di ristrutturazioni di grandi edifici;
ξ Migliorare gli standard progettuali degli edifici di nuova costruzione
Il principale obiettivo della Direttiva è promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche
degli edifici all’interno dell’UE, garantendo per quanto possibile che siano intraprese solo le
misure più efficaci sotto il profilo dei costi. Dato che il tasso di turn-over degli edifici è piuttosto
esiguo,se l’obiettivo è migliorare le prestazioni energetiche nel breve e medio termine, esso va
applicato al patrimonio edilizio esistente. La proposta comprende quattro elementi principali:
ξ L’implementazione di un metodo comune di calcolo del rendimento energetico degli edifici.
Gli standard e i regolamenti edilizi attualmente sviluppati nell’UE mostrano una decisa
tendenza verso un approccio integrato, che tiene conto non solo del risparmio energetico
derivante dall’isolamento termico e dall’efficienza degli impianti di riscaldamento, ma
anche dei risparmi ottenibili ottimizzando i fattori che influenzano il consumo di energia per
il raffrescamento estivo, per la ventilazione e per l’illuminazione.
5
ξ L’applicazione di norme minime sul rendimento energetico agli edifici di nuova costruzione
e agli edifici in ristrutturazione, quando appartengono ad una certa categoria.
ξ L’ispezione e la valutazione specifica delle caldaie e degli impianti di riscaldamento e
raffreddamento.
ξ L’introduzione di un sistema di certificazione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti.
Un requisito essenziale per l’adozione delle misure previste dalla Direttiva Europea è l’esistenza di
uno schema generale che definisca la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche globali
degli edifici. A tal fine la Commissione Europea ha dato mandato al CEN, perché mettano a punto:
ξ Una metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.
ξ Metodi di valutazione adattabili alla certificazione energetica;
ξ Linee guida generali per l’ispezione di boiler, impianti di riscaldamento e di
condizionamento dell’aria.
1.2.1 METODOLOGIA DI CALCOLO
La metodologia di calcolo a livello europeo proposta dai progetti di norma in preparazione,il cui
scopo è anche quello di implementare alcuni documenti quali la EN 832 [2] e la EN 13790 [3],
porta a determinare i dati utili per l’ottenimento della certificazione energetica. Il WI 14 fornisce
diversi livelli si complessità del calcolo basati su parametri “ indoor and external climate”:
Calcolo orario semplificato;
Calcolo mensile semplificato;
Calcoli più dettagliati;
La metodologia di calcolo è strutturata secondo i seguenti livelli:
1. Calcolo del “build net energy”, ossia dell’energia netta (fabbisogni energetici per il
riscaldamento ed il raffrescamento) assieme ai fabbisogni per la ventilazione, la produzione
di acqua calda e l’illuminazione. Questa parte del calcolo considera solo le proprietà
dell’edificio e non quelle riferite al sistema di riscaldamento o condizionamento.
2. Calcolo del “building delivered energy 13” ossia dell’ energia erogata, tenendo presente che
gli input per il calcolo risultano dalla EN 832 o dalla EN ISO 13790. Questo procedimento
6
di calcolo tiene conto delle caratteristiche di tutti gli impianti e quindi dell’energia utilizzata
per il funzionamento di ogni componente.
3. Calcolo dell’ ”overall energy performance indicators”. In questo caso il metodo utilizza i
risultati del punto 2) per ottenere il dato di riferimento al consumo di energia primaria e
valutare gli indicatori della prestazione.
4. Calcoli di supporto: prestazioni termiche,ventilazione e infiltrazioni d’aria; surriscaldamento
e protezione solare.
5. Monitoraggio e verifica delle prestazioni energetiche.
Pr EN 15203 - Metodologie di valutazione energetica [4]
La certificazione energetica degli edifici richiede un metodo di valutazione applicabile sia agli
edifici appena costruiti che a quelli già preesistenti nel parco edilizio. I metodi di valutazione
proposti sono due:
Asset rating : stima qualitativa basata sull’uso di energia calcolata in condizioni di
occupazione standard;
Operational rating: stima operativa basata sull’energia misurata. E’ la misura della
prestazione energetica dell’edificio in esercizio, importante ai fini di certificare la
prestazione effettiva.
I dati di ingresso di una valutazione energetica di calcolo sono i seguenti:
Fabbisogno annuale di energia per il riscaldamento ed il raffrescamento .
Fabbisogno annuale di energia per l’acqua calda sanitaria.
Fabbisogno annuale di energia per l’illuminazione e ventilazione
Fattori di conversione dalle energie erogate all’energia primaria ed alla produzione di CO2.
1.3 LA NUOVA NORMATIVA TECNICA EUROPEA
1.3.1 pr EN 15217 - Metodi per esprimere le prestazioni energetiche e per la certificazione
energetica degli edifici [5]
Questa norma ha l’obiettivo di guidare la predisposizione di una legislazione energetica degli edifici
e la definizione di procedure di valutazione energetica e definisce:
a) Alcuni possibili indicatori sintetici delle prestazioni energetiche degli edifici.
7
b) I modi per esprimere i requisiti energetici in forma trasparente.
c) I valori di riferimento da usare per confrontare la prestazione di un edificio con quella di un
edificio buono o tipico ;
I valori di riferimento (benchmark) che separano le diverse classi potranno essere definiti a livello
nazionale regionale. Tuttavia la norma europea suggerisce l’utilizzo di tre riferimenti, i cui valori
sono differenziabili in base al clima ed alla destinazione d’uso:
- Rr è il riferimento della legislazione energetica, corrispondenti al valore richiesto dei nuovi
edifici.
- Rs è il riferimento del parco edilizio, corrispondente al valore che dovrebbe essere raggiunto dal
50
% del parco edilizio.
- Ro è il riferimento a zero energia, corrispondente all’ edificio che produce tutta l’energia che
utilizza.
1.3.2 pr EN ISO 13790:2005 – Calcolo del consumo di energia per il riscaldamento ed il
raffrescamento dell’ ambiente [6]
ξ Il modello CSTB ( dinamico, basato su uno schema analogo elettrico dell’edificio e su dati
orari)
ξ Il modello TNO (quasi stazionario, basato sul bilancio termico mensile dell’edificio).
Ambedue i modelli tengono conto dei seguenti termini del bilancio termico di energia sensibile
dell’edificio:
ξ Scambio termico per trasmissione e ventilazione verso l’esterno;
ξ Scambio termico per trasmissione e ventilazione verso zone adiacenti;
ξ Apporti interni di calore;
ξ Apporti;
Per una corretta applicazione dei due modelli sarà necessario definire, a livello nazionale, opportune
procedure di valutazione dei parametri dinamici ( capacità termica, fattore di utilizzazione, fattore
di intermittenza ), la cui formulazione è strettamente dipendente dalle tipologie costruttive, dalle
condizioni climatiche e dalle modalità di utilizzo degli edifici.
8
Per ambedue i modelli il livello di dettaglio dell’input è comparabile con quello delle norme
europee attualmente esistenti ( EN ISO 13790, EN 832 ).
1.4 QUADRO LEGISLATIVO ITALIANO IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE
DISPERSIONI ENERGETICHE
1.4.1 DECRETO LEGISLATIVO 19.08.2005 N. 192 [7]
Sul supplemento ordinario n. 158 alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 Settembre 2005, viene
pubblicato il Decreto legislativo del 19 agosto 2005 n. 192, di recepimento della Direttiva 2002/91
CE,in vigore dall’8 ottobre 2005.
Tale decreto destinato a riorganizzare l’intera materia, presenta un testo alquanto articolato in cui
tra l’altro vengono opportunamente previste sia le modalità applicative per il primo periodo
“transitorio” che le modalità per la sua applicazione definitiva. Infatti anche il D.Lgs192/2005 come
i suoi antecedenti, richiede per la sua piena operatività una serie di decreti attuativi,provvedendo a
regolamentare il regime transitorio in attesa della loro pubblicazione.
Numerose sono le novità introdotte dal Decreto 192. Le più importanti sono:
ξ Sono differenziati gli adempimenti in relazione alla tipologia dell’intervento edilizio
previsto ( nuova edificazione, ristrutturazione totale, ristrutturazione totale, ristrutturazione
parziale, sostituzione del generatore ecc.).
ξ Le metodologie di calcolo, la disciplina per la progettazione, installazione e manutenzione
degli impianti termici, i criteri di progettazione per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata,
ecc.
ξ E’ prescritta la certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione, a far data da un
anno dall’entrata in vigore del decreto.
ξ La relazione tecnica progettuale dovrà essere compilata secondo modalità contenute in un
ulteriore decreto da emanarsi entro 180 gg, in attesa del quale dovrà utilizzarsi lo schema
fornito nell’allegato E del decreto 192/2005.
ξ Nelle more dell’emanazione dei decreti sopra indicati, è disposto un regime transitorio
secondo il quale “il calcolo della prestazione energetica degli edifici per la climatizzazione
è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle
norme attuative e dall’allegato I”.
9
ξ E’ abrogato il citato Decreto 6 agosto 1994 con il quale venivano adottate le norme UNI
dell’epoca. Tale disposizione fa crollare in un sol colpo l’intero impianto di norme tecniche
che per quasi 15 anni aveva consentito di eseguire i calcoli relativi alle prestazioni
energetiche.
ξ E’ abrogato l’articolo 4,commi 1 e 2 della legge 10, vale a dire proprio quelli che
richiedevano un decreto attuativo concretizzatosi nel D.M 27.07.2005, e che pertanto
decade.
ξ E’ introdotto un nuovo descrittore della prestazione energetica dell’edificio: il FAEP,
Fabbisogno Annuo di Energia Primaria, espresso in kWh su metri quadri di superficie utile
all’anno.
Nell’allegato C del Dlgs 192/2005, sono indicati i valori limite del FAEP espresso in kW/h m
2
a, che sono:
Zona climatica
A B C D E F
Rapporto di
forma
dell’edificio
S/V
Fino a
600
GG
da
601
GG
a
900
GG
da
901
GG
a
1400
GG
da
1401
GG
a
2100
GG
da
2101
GG
a
3000
GG
oltre
3000
GG
<= 0,2 10 10 15 15 25 25 40 40 55 55
>= 0,9 45 45 60 60 85 85 110 110 145 145
ξ Al calcolo e verifica del CD è sostituito l’obbligo del rispetto, per le strutture opache e
vetrate,di valori limite della trasmittanza termica U.
Nell’allegato C vengono indicati i valori limite delle trasmittanze termiche,che sono:
Trasmittanza termica delle strutture verticali opache
Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture verticali opache
Zona climatica U (W/m^2K) dall’1 gennaio 2006 U (W/m^2K) dall’1 gennaio
2009
A 0,85 0,72
B 0,64 0,54
C 0,57 0,46
D 0,50 0,40
E 0,46 0,37
F 0,44 0,35
10
Trasmittanza termica delle strutture orizzontali opache
Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture orizzontali opache
Zona climatica U (W/m
2
K) dall’1 gennaio 2006 U (W/m
2
K) dall’1 gennaio
2009
A 0,80 0,68
B 0,60 0,51
C 0,55 0,44
D 0,46 0,37
E 0,43 0,34
F 0,41 0,33
Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti
Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive
degli infissi
Zona climatica U (W/m
2
K) dall’1 gennaio 2006 U (W/m
2
K) dall’1 gennaio
2009
A 5,5 5,0
B 4,0 3,0
C 3,3 2,3
D 2,6 2,1
E 2,4 1,9
F 2,3 1,6
Trasmittanza termica dei vetri delle chiusure trasparenti
Valori limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri
Zona climatica U (W/m
2
K) dall’1 gennaio 2006 U (W/m
2
K) dall’1 gennaio
2009
A 5,0 5,0
B 4,0 3,0
C 3,0 2,3
D 2,6 2,1
E 2,4 1,9
F 2,3 1,6
ξ Non viene più richiesta la verifica del FEN, che dovrà essere comunque calcolato ma non
più confrontato con quello limite.
ξ E’ modificata l’espressione per il calcolo del rendimento globale minimo che viene
aumentato di circa 10 punti percentuali obbligando, pertanto, alla realizzazione di impianti
con livelli di performance ragguardevolmente superiori.
Nell’allegato C è riportata l’espressione per il calcolo del rendimento globale medio stagionale
da rispettare:
ηg = ( 75 + 3 log Pn ) %
11
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di
calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.
1.4.1.1 GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL DLGS 192/2005
I principali adempimenti richiesti in relazione alle differenti tipologie di intervento edilizio, come
indicati all’art. 3 e all’Allegato I del Decreto 192 sono:
ξ CASO 1
a) Edifici di nuova edificazione
b) Ristrutturazione integrale di edifici aventi superficie superiore a 1000 m
2
;
c) Demolizione e ricostruzione di edifici superiore al 20 % della costruzione
preesistente
si dovrà calcolare il FAEP e i valori delle trasmittanze delle strutture disperdenti vetrate e opache.
Gli adempimenti richiesti dal decreto possono ritenersi soddisfatti qualora il FAEP calcolato risulti
inferiore o uguale al FAEP limite.
In alternativa ( esclusi gli edifici di categoria E. 8 ) nel caso di mancato rispetto del FAEP limite, la
verifica richiesta dal decreto può ritenersi positivamente superata, se contemporaneamente sono
accettabili le trasmittanze delle strutture opache e vetrate e il rendimento globale medio
stagionale;in tal caso il FAEP può essere omesso, assumendo per esso il relativo valore limite.
Tutti i valori limite sono citati nelle tab. precedenti.
ξ CASO 2
a) Ristrutturazioni totali o parziali, relativi ad edifici con superficie utile inferiore a
1000 metri quadrati.
occorrerà solamente verificare il rispetto dei valori limite delle trasmittanze per le strutture vetrate e
opache e l’assenza per queste ultime, di condensazioni superficiali e interstiziali.
ξ CASO 3
a) Nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti
dovrà essere rispettato il valore del FAEP limite dove, però,tali valori di riferimento sono
maggiorati del 50% rispetto a quelli gabellati precedentemente.
12
ξ CASO 4
a) Nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici, aventi potenze inferiori di
a 100 kW, in edifici esistenti
b) Sostituzione di generatori di calore
si intendono rispettare tutte le prescrizioni in materia di contenimento energetico se:
- i generatori di calore sono dotati di marcatura a tre o quattro stelle, secondo la seguente
classificazione :
Marcatura Requisito di rendimento alla
potenza nominale Pn e ad una
temp. media dell’acqua della
caldaia di 70° C ( %)
Requisito di rendimento a carico
parziale di 0,3 Pn e ad una
temperatura media dell’acqua
della caldaia di >= 50°C ( %)
* >= 84 + 2 log Pn >= 80 + 3 log Pn
** >= 87 + 2 log Pn >= 83 + 3 log Pn
*** >= 90 + 2 log Pn >= 86 + 3 log Pn
**** >= 93 + 2 log Pn >= 89 + 3 log Pn
- la temperatura media del fluido termovettore è non superiore a 60 °C;
- l’impianto è dotato di apparecchiature di termoregolazione;
- nel caso di installazione di nuovi generatori con potenze maggiori di 35 kW, tali potenze
sono non superiori al 10% di quelli installati in precedenza.
Qualora i quattro requisiti illustrati non siano soddisfatti, si dovrà procedere come segue :
- per quanto riguarda i punto a) si dovranno rispettare le prescrizioni descritte nel CASO 3.
- per quanto riguarda il punto il punto b) si dovranno procedere al controllo sia del rispetto del
FAEP limite, sia del rendimento di produzione globale medio stagionale limite , il cui valore
è:
ηp = ( 77 + 3 log Pn) %
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di
calore al servizio del singolo impianto termico.
1.4.2 NORME TECNICHE ALLA BASE DEL CALCOLO DELLE DISPERSIONI
ENERGETICHE [8]
In precedenza si è chiarito come la Legge 10/91 e il D.P.R. 412/93 richiedessero per il calcolo ed il
controllo dei parametri (CD, FEN,ecc.) metodologie e algoritmi mutuati dalle norme UNI. Il
13
Decreto 6 agosto 1994 adottò le norme UNI necessarie, le quali erano state concepite come un
corpo organico cui era sottesa la sequenza di calcolo schematicamente illustrata nella Figura 1.4:
Figura 1.4 - Sequenza di calcolo relativa alla norma UNI 10344
Come si vede le norme fondamentali della procedura sono la UNI 10344, la UNI 10379 e la UNI
10348, quest’ultima necessaria per il calcolo dei rendimenti. Dal 1994 ad oggi numerose sono state
le norme, tra quelle sopra elencate, ad essere state ritirate dall’UNI e sostituite con altre aggiornate
all’evoluzione tecnologica in corso. In particolare, la sostituzione della UNI 10344 con la UNI EN
832, menzionata tra l’altro anche nella Direttiva 2002/91CE, rappresenta certamente la novità
maggiormente rilevante. Ma tutte le modifiche della normativa tecnica succedutosi nel corso degli
UNI 10344
Calcolo del fabbisogno di
energia
Fabbisogno energetico utile
ideale Qh
Fabbisogno stagionale di
energia primaria Q
UNI 10379: 1994
Fabbisogno energetico
convenzionale normalizzato
FEN
UNI 10345 Calc. degli elementi
finestrati
UNI 10346 Calc delle dispersioni
su terreno
UNI 10347 Calc. dispersioni
tubazioni
UNI 10349 Dati climatici
UNI 10351 Proprietà dei materiali
UNI 10348
Rendimenti dei sistemi
di riscaldamento
14
anni tra il 1994 e il 2005 non hanno avuto alcun riscontro nelle procedure per il calcolo richiesto
dalla legge 10, a causa della mancanza di un provvedimento legislativo che recepisse tali modifiche.
Con il decreto Legislativo 192 e l’abrogazione del Decreto del1994, nasce improvvisamente
l’esigenza di utilizzare complessivamente il nuovo impianto tecnico normativo. La norma UNI EN
832 emanata dal CEN e adottata dall’UNI nel 2001,essendo una norma europea necessitava di
indicazioni nazionali non disponibili alla data della sua emanazione. Allo scopo di colmare tale
lacuna, nel 2003 il Comitato Termotecnico Italiano provvedeva a far diffondere due
raccomandazioni, che erano chiaramente di carattere suppletivo. Nel 2005 l’UNI rilasciava la UNI
10379 la quale, pur essendo destinata esplicitamente al calcolo del FEN, conteneva indicazioni
nazionali utili anche per la UNI EN 832. A questo punto, dato il citato carattere suppletivo delle
Raccomandazioni del CTI, esse cessavano di avere validità, se non per una residuale aliquota
relativa ad aspetti non normati dalla 10379:2005.
In conclusione, dunque, il cuore dell’impianto tecnico-normativo originario, la UNI 10344 e la
correlata UNI 10379:1994, viene sostituito dalla UNI EN 832 e UNI 10379:2005. La sequenza
di calcolo è la seguente (Fig 1.5) :
15
Figura 1.5 – Sequenza di calcolo relativa alla norma UNI EN 832
Tale metodologia deve inoltre considerare,oltre alla coibentazione,una serie di altri fattori che
svolgono un ruolo di crescente importanza quali:
ξ Il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento;
ξ L’impiego di fonti di energia rinnovabili;
ξ Le caratteristiche architettoniche dell’edificio;
UNI EN 832
Calcolo del fabbisogno di
energia per il riscaldamento
Fabbisogno energetico utile
ideale Qh
Fabbisogno stagionale di
energia primaria Q
UNI 10379: 2005
Fabbisogno energetico
convenzionale normalizzato
FEN/ FAEP
UNI 10077 Calc. degli elementi
finestrati
UNI 13370 Calc delle dispersioni
su terreno
UNI 14683 Calc. dei ponti termici
UNI 10349 Dati climatici
UNI 10351 Proprietà dei materiali
UNI 10348
Rendimenti dei sistemi di
riscaldamento