6
1. Premessa.
Il diritto internazionale consuetudinario impone agli Stati di
astenersi dall’esercitare la propria giurisdizione nei procedimenti
intentati contro uno Stato estero, senza il consenso di quest’ultimo.
A tale obbligo corrisponde il diritto di ogni Stato, in relazione a
controversie in cui esso sia coinvolto, di invocare il difetto di
giurisdizione degli organi giudiziari di un altro Stato.
1
.
In altri termini, gli Stati stranieri hanno diritto all’immunità dalla
giurisdizione di un altro Stato (immunità statale in senso stretto),
così come gli individui-organi (immunità funzionale o ratione
materiae), e particolari individui-organi (immunità personale o
ratione personae). Tali tipologie di immunità statale hanno
estensione diversa a seconda del soggetto cui si riferiscono e al tipo
di attività o atti esplicati.
Questo lavoro ha origine dall’analisi di un caso concreto
2
,
riguardante la richiesta di risarcimento per danni causati
nell’esercizio della potestà di imperio intentata da un cittadino
italiano contro la Repubblica federale di Germania; pertanto, si
prenderà in considerazione solo l’immunità statale in senso stretto,
l’evolversi in giurisprudenza ed in dottrina della sua concezione e
l’interazione con la commissione di crimina iuris gentium.
1
Così A. CASSESE, Diritto internazionale I. I lineamenti, a cura di Paolo Gaeta,
Bologna, 2003, p. 115.
2
Si veda il capitolo III.
7
2. La tesi dell’immunità assoluta degli Stati dalla
giurisdizione e il suo superamento.
L’argomento in esame è uno dei problemi di cui la dottrina del
diritto internazionale si è maggiormente occupata anche in ragione
degli importanti riflessi pratici che ne possono derivare.
La dottrina si è schierata al riguardo su due fronti: da una parte la
dottrina anglo-americana sosteneva l’immunità assoluta dello Stato
dalle giurisdizioni straniere (salvo qualche situazione eccezionale
quale, ad esempio, le azioni reali immobiliari quando gli immobili
si trovino nello Stato del giudice o il caso di sottoposizione
volontaria) e, dall’altra parte, la dottrina italo-belga sosteneva
l’immunità ristretta per la quale gli Stati sarebbero esenti dalla
giurisdizione solo in ordine agli atti compiuti iure imperii, mentre
gli atti iure gestionis sarebbero soggetti alla giurisdizione alla stessa
stregua degli atti degli individui privati.
Le prime elaborazioni teoriche del principio immunitario risalgono
al passaggio dallo Stato assoluto allo Stato moderno ed alla relativa
divisione dei poteri. Poichè i princìpi che venivano applicati al
trattamento riservato al Principe straniero vennero trasposti alla
nuova realtà, alcuni affermarono che l’immunità avesse natura di
situazione personale
3
.
Tuttavia, operando questa trasposizione si può incorrere in un
errore: il fatto che le funzioni esplicate dagli Stati fossero all’epoca
sostanzialmente limitate ad una ristretta sfera di attività tendenti
solo al governo e alla difesa, e che la norma sull’immunità le
3
Si veda R. QUADRI, Diritto internazionale pubblico, Palermo, 1949, cap. VI.
8
ricoprisse interamente, non significa che la regola fosse quella
dell’immunità assoluta. Infatti ciò poteva valere solo fino a che lo
Stato non avesse svolto una serie di attività in precedenza riservate
esclusivamente ai privati. Nella nuova realtà la limitazione della
regola dell’immunità ad alcune sole delle attività statali non doveva
necessariamente essere considerata come sostituzione o
modificazione della vecchia regola, ma poteva interpretarsi come
applicazione del principio ad una nuova esperienza. Ragionare in
termini di adattamento, o meglio, di diversa interpretazione della
regola alle luce delle nuove circostanze, porta a dubitare della sua
esistenza in senso assoluto.
4
Nonostante allo stato attuale del diritto internazionale non si possa
parlare di immunità in senso assoluto, esisteva fino a poco tempo fa
una dottrina minoritaria che avanzava dubbi sul fatto che questa
potesse considerarsi la situazione generale, muovendo dalla
considerazione che alcuni Stati continuavano a riconoscersi
completamente esenti dalla giurisdizione.
5
Alla luce di queste
considerazioni qualche autore sosteneva l’ipotesi che la tesi
dell’immunità in senso assoluto fosse ancora ritenuta valida da un
certo gruppo di Stati.
6
Ne erano esempio l’Unione Sovietica ed altri
4
Sul dubbio dell’esistenza di una norma internazionale generale che preveda
l’immunità assoluta degli Stati si vedano: R. LUZZATTO, Stati stranieri e
giurisdizione nazionale, Milano, 1972, p. 154 ss.; M. PANEBIANCO, Giurisdizione
interna e immunità degli Stati stranieri, Napoli, 1967, p. 50 ss., che nega che la tesi in
questione si sia mai affermata anche come semplice tendenza.
5
In proposito si veda l’opinione di R. QUADRI, Diritto internazionale pubblico,
Palermo, 1949, p. 395 ss.
6
Non si faceva già più riferimento agli Stati Uniti data la presa di posizione del
Dipartimento di Stato nella comunicazione indirizzata il 19 maggio 1952 dal
consulente giuridico Tate all’ Attorney General Perlman in cui venne dichiarato che il
Dipartimento di Stato “has now reached the conclusion that the immunity should no
longer be granted in certain types of cases” e che pertanto “ it will hereafter be the
Department’s policy to follow the restrective theory of sovereign immunity in the
9
paesi dell’Europa Orientale i cui ordinamenti interni sembravano
accogliere la regola dell’immunità assoluta. Anche se in realtà si
trattava spesso di formule determinate da motivi essenzialmente
politici, a cui non corrispondeva sempre nella prassi un
comportamento conforme, la questione si è presentata in relazione
ad una serie di cause che hanno visto come convenuta l’Unione
Sovietica. Nonostante tale considerazione è chiaro che una simile
tendenza non può influire in modo decisivo sull’orientamento
delineato dalle molteplici manifestazioni in senso contrario.
Anche la giurisprudenza italiana è ormai concorde da alcuni
decenni nel riconoscere allo Stato straniero l’immunità dalla
giurisdizione civile in senso ristretto e nel farla discendere da una
norma di diritto internazionale generale, operante nel nostro
ordinamento in virtù della previsione dell’art. 10 della
Costituzione.
7
La regola invocata dalla giurisprudenza in numerose
decisioni circoscrive l’immunità ai soli atti o rapporti messi in opera
dallo Stato estero come espressione della propria sovranità, e perciò
estranei all’ordinamento di ogni altro Stato; è per contro consentito
l’esercizio della giurisdizione in ordine a fattispecie nelle quali lo
consideration of request of foreign governments for a grant of sovereign immunity”.
Nonostante la comunicazione non faccia esplicito riferimento a norme giuridiche
internazionali, e possa far pensare che il Dipartimento di Stato considerasse la
questione più un affare politico che giuridico, è evidente il rilievo di una presa di
posizione del genere, soprattutto considerando che è stata assunta da uno Stato
tradizionalmente legato alla concezione dell’immunità assoluta.
7
Per una analisi approfondita della giurisprudenza italiana sulla questione della
giurisdizione sugli Stati stranieri negli anni 1946-1970, G. MONTELLA, La
giurisdizione sugli Stati stranieri nella giurisprudenza italiana (1946-1970), in Riv.
dir. int. priv. e proc. 1971, p. 306 ss.
10
Stato non appaia come ente sovrano e nella propria personalità
pubblicistica.
8
La giurisprudenza, infatti, ha più volte sostenuto l’inesistenza di
una norma di diritto internazionale generale che riconoscesse
l’immunità assoluta agli Stati.
9
Le teorie sulla distinzione dei vari aspetti della soggettività dello
Stato e, quindi, la diversificazione tra attività di diritto pubblico e
attività di diritto privato hanno portato all’affermarsi della regola
dell’immunità ristretta. Questa distinzione non è però così netta;
nella pratica si creano, infatti, situazioni miste o complesse. Il
problema concreto che devono affrontare i giudici è, in questo caso,
quello della qualificazione delle fattispecie loro sottoposte; la
norma internazionale generale esiste ma è di incerta definizione o
“sfocata nel contenuto”.
10
8
Si veda Cass., (S.U.), 14 luglio 1960, n. 1919, in causa Pontificio Istituto
ecclesiastico ungherese c. Accademia di Ungheria in Roma, in Giust civ. 1960 , p.
1568 ss.; Cass., (S.U.), 3 febbraio 1996, n. 919, in Riv. dir. int. priv. e proc., 1997,
137; Cass., (S.U.), 12 giugno 1999, n. 328, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2000, 727;
Cass., (S.U.), 3 agosto 2000, n. 530, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2001, 1019.
9
Un esempio per tutte è la sentenza del Tribunale di Genova, 25 marzo 1950, in causa
Ferramosca c. Amministrazione monopoli Stato jugoslavo in cui si procede ad una
dettagliata dimostrazione dell’ inesistenza di una consuetudine internazionale relativa
all’immunità assoluta.
10
Sensibile a questo problema è l’analisi di M. PANEBIANCO, Giurisdizione interna
e immunità degli Stati stranieri,Napoli, 1967, p. 137 ss.
Della stessa opinione è R. LUZZATTO, Stati stranieri e giurisdizione nazionale,
Milano, 1972, p. 173.
Sui criteri di distinzione si rinvia al § 5 del presente capitolo.
11
3. Fondamento dell’immunità.
Accertata l’esistenza di una norma di diritto internazionale generale
che riconosce agli Stati l’immunità dalla giurisdizione riguardo gli
atti iure imperii, è necessario analizzare il fondamento di tale
norma. La dottrina internazionalistica del secolo scorso, influenzata
dal giusnaturalismo, parlava di diritti fondamentali o primordiali
degli Stati, come tali irrinunciabili e inalienabili, in analogia a quelli
degli individui.
11
Vennero catalogati innumerevoli diritti innati degli Stati fondati sul
diritto di natura, quali il diritto all’esistenza o alla conservazione, il
diritto all’eguaglianza, il diritto di sovranità, di indipendenza e il
diritto al rispetto. La dottrina dei diritti fondamentali è stata
naturalmente abbandonata con l’affermarsi degli orientamenti
positivistici, ma questi “diritti statali” possono essere utilizzati per
definire il principio di diritto consuetudinario che impone
l’immunità degli Stati.
Il “diritto”, o meglio, il principio su cui tradizionalmente si fonda
l’immunità è quello di uguaglianza, espresso dal brocardo par in
parem non habet iudicium, derivante dal fatto che la Comunità
internazionale non conosce costruzioni gerarchiche.
La Cassazione italiana ha più volte giustificato l’immunità dalla
giurisdizione degli Stati esteri, limitatamente ai soli rapporti
espressione di sovranità, motivando che “lo Stato che opera nel
territorio di un altro Stato, nell’ambito del proprio potere sovrano
non può essere assoggettato alla giurisdizione dello Stato del foro,
11
Sulla tutela internazionale della persona dello Stato si veda R. QUADRI, Diritto
internazionale pubblico, Palermo, 1949, p. 383 ss.