da Hobbes a Kant, da Kant a Spencer ».
1.2 Un parallelismo possibile?
Anche partendo da tali presupposti, non Ł difficile rilevare il carattere socio-
politico della questione.
Dove si fonda quindi, da parte dei giuristi, l’interesse per questo tema cos
tanto sociale e cos poco giuridico? Ci dipende probabilmente
dall’affascinante sfida teorica insita nella possibilit di instaurare un
parallelismo logico-funzionale fra sanzioni negative e positive, magari
tentando di applicare a queste ultime le acquisizioni teoriche conquistate
nell’ambito delle pene da secoli di studi giuridici.
¨ quindi stato descritto come un tentativo di reductio ad unum di due
funzioni del diritto apparentemente cos lontane, forse allo scopo di
umanizzare il diritto con una iniezione di sociologia.
La simmetria tra sanzioni positive e negative Ł trattata da Kant nella
Metafisica dei costumi4, anche se la sua pare un’attenzione tutta rivolta
all’affermazione di un parallelismo statico, tralasciando il lato dinamico di
tale rapporto, che fatalmente fa emergere l’inevitabile primato delle sanzioni
negative. E nonostante l’autore di K nigsberg, affermi che: « le ricompense
come mezzo per compiere azioni buone sono piø adatte che non le pene per
tralasciare azioni cattive »5, Ł innegabile che esse rivestano un ruolo di
mere figure eventuali del diritto.
4 Kant, I., La metafisica dei costumi, ed. a cura di Vidari, G., Laterza, Roma-Bari, 1983,
Introduzione, IV, p. 31: « Se qualcuno, adempiendo ai propri doveri, fa piø di quanto
pu essere costretto a fare secondo la legge, la sua condot ta Ł meritoria (meritum); se
compie in stretta misura soltanto ci che Ł conforme alla legge, egli non fa se non ci
che Ł doveroso (debitum); se, infine, compie meno di quanto Ł richiesto dalla legge, egli
cade in una colpa morale (demeritum). L’effetto giuridico di una colpa Ł la punizione
(poena); quello di un’azione meritoria la ricompensa (praemium) (supposto che questa
ricompensa, promessa nella legge, sia stata spinta dall’azione); la conformit della
condotta a ci che si deve fare non ha nessun effetto giuridico. La rimunerazione di
bont (remuneratio) non sta con il fatto in nessuna relazione giuridica ». Analoga
simmetria pene/premi in S. Tommaso, Summa contra Gentiles,
<http://www.corpusthomisticum.org/scg3111.html#26674>, III, CXL.
5 Kant, I., Lezioni di etica, trad. it., Laterza, Bari, 1971, p. 64.
2
Alla ricerca di una spiegazione per questo dato di fatto possiamo ricorrere
all’opinione di Blackstone6, il quale afferma l’impossibilit , per un
ordinamento giuridico, di disporre delle risorse necessarie a premiare tutti i
comportamenti meritevoli. Tale semplice ma solida argomentazione porta a
render ancor piø risibili ed utopistiche le teorie illuministiche che
auspicavano la creazione di una codificazione premiale.
Impegnandosi invece in un’analisi piø profonda delle motivazioni di
quest’asimmetria, quantomeno pratica, delle sanzioni positive rispetto a
quelle negative, va fatto riferimento alla teoria richiamata da Gavazzi7,
quella del diritto come minimo etico, perfettamente confacente alla
regolamentazione delle sanzioni positive, ma stridente rispetto ad una
codifica di meriti e ricompense. Altrimenti si arriverebbe a concepire un
diritto come massimo etico, con la presuntuosa pretesa di giuridicizzare
esaurientemente ci che non Ł giuridicizzabile, ossia la spontaneit delle
azioni meritorie.
Proprio a partire da tali constatazioni si Ł financo giunti a dubitare della
stessa giuridicit delle sanzioni positive.
1.3 Sanzioni positive e condotte spontanee
Kelsen afferma l’inapplicabilit delle sanzioni positive a chi semplicemente
si Ł attenuto al proprio dovere giuridico: queste andrebbero riservate
esclusivamente a quanti hanno superato in positivo i limiti del doveroso,
quindi ad individui che attuano condotte non semplicemente conformi alle
norme giuridiche, ma fedeli a norme extra-giuridiche come quelle morali.
Quindi l’applicazione di una sanzione positiva dev’essere ritenuta
l’erogazione di « una sanzione morale autorizzata dall’ordinamento
giuridico, la quale per il fatto di essere autorizzata dall’ordinamento
6 Blackstone, W., Commentaries on the Laws of England, Londra, 1844, p. 47.
7 Gavazzi, G., Diritto premiale e diritto promozionale, in Diritto premiale e sistema
penale (Atti del VII Simposio di studi di diritto e procedura penale, Como, 26-27
giugno 1982), Milano, 1983, pp. 41 ss.
3
giuridico diventa indirettamente una sanzione giuridica »8.
Ma Ł forse possibile premiare tutte le condotte meritorie? ¨ chiaro che va
effettuata una scelta, vanno fatalmente presi in considerazione solo alcuni di
questi comportamenti.
Eccoci dunque ad un punto fondamentale: la scelta delle condotte da
premiare palesa l’asimmetria fra sanzioni positive e negative. Per queste
ultime vi Ł un’assoluta doverosit , che trova le sue radici nel principio della
difesa del bene comune.
Non vi Ł invece, al contrario, una pari doverosit delle sanzioni positive,
proprio perchØ ne mancano le radici e, di conseguenza, la possibilit di
formalizzarla. D’altra parte le sanzioni positive sono del tutto legate ad
un’espressione spontanea ed autonoma dell’azione umana.
¨ evidente che vada punito l’abbandono di un minore da parte dei genitori.
Altrettanto evidente Ł il fatto che se si premiasse l’ottimale adempimento dei
doveri genitoriali si finirebbe inevitabilmente per snaturare la spontaneit e
l’autonomia di tali condotte.
Chiaramente tali considerazioni affievoliscono la loro portata al cospetto di
ambiti per i quali non possano essere immaginate s gravi controindicazioni,
come quello degli incentivi tributari. Trattasi di premi che lo Stato eroga
come incentivo nei confronti di quanti tengano, in quest’ambito, condotte
meritorie che non potrebbero essere altrimenti pretese dal legislatore
attraverso imposizioni. ¨ importante altres notare che la garanzia di tali
premi, ove dovuti, Ł rappresentata proprio da sanzioni negative9.
8 Kelsen, H., Teoria generale delle norme, trad. it., Einaudi, Torino, 1985, p. 210.
9 Kelsen, H., La dottrina pura del diritto, trad. it. a cura di Losano, M.G., Einaudi,
Torino, 1966, p. 46: l’autore ha una visione delle sanzioni positive talmente riduttiva da
assimilarle al conferimento di onorificenze. Ed oltre a segnalarne la secondariet ,
giunge ad affermare: « le norme riguardanti la concessione di titoli e medaglie sono
strettamente connesse con le norme che stabiliscono sanzioni. Infatti il fregiarsi di un
titolo o di una medaglia [...] o non Ł giuridicamente vietato, cioŁ non condiziona una
sanzione e quindi Ł permesso in modo negativo, ovvero il fregiarsene (e questo Ł il caso
normale) Ł permesso positivamente dal diritto, cioŁ Ł vietato e condiziona una sanzione
qualora non sia espressamente permesso mediante un atto di conferimento ».
4
Qui si giunge a rilevare un’altra fondamentale differenza fra sanzioni
positive e negative: mentre, come appena visto, le sanzioni positive sono
garantite da quelle negative, non si potr mai dire che le sanzioni negative
siano garantite da quelle positive: esse sono sempre e solo rapportate ad
ulteriori sanzioni negative10.
1.4 Sanzioni positive e monopolio statale
Continuando l’analisi del divario fra sanzioni positive e negative, Catania
osserva: « intanto Ł possibile sviluppare una funzione promozionale, in
quanto si presupponga una comunit governata da uno Stato che ha
monopolizzato l’uso della forza e ha ottenuto un certo grado di ordine »11
ossia che conserva saldamente nelle proprie mani la giurisdizione sulle
sanzioni negative. Queste, per loro natura, richiedono un livello di
istituzionalizzazione che ne garantisca la giuridicit : la manifestazione di
ci sta nel fatto che siano sottratte ai privati e gestite da organi preposti ed
istituzionali. Alla luce di ci non si pu trascurare il fatto che sia l’avvento
dello Stato interventista12 la novit istituzionale della storia recente delle
sanzioni e che, come affermato piø volte, l’incentivare Ł strettamente legato
al potere legislativo e non Ł applicabile al diritto consuetudinario o a quello
giurisprudenziale.
Si pu quindi sostenere che lo Stato abbia il monopolio, oltre che delle
sanzioni negative, anche di quelle positive? S. Tommaso risponderebbe che:
« Praemiare pertinet ad quemlibet, punire non pertinet nisi ad ministrum
legis »13. Anche se in misura minore i privati possono infatti elargire premi
ed incentivi di diversi tipi (borse di studio, titoli onorifici, accademici ecc.),
10 Kelsen, H., Teoria generale del diritto e dello Stato, trad. it., Edizioni di Comunit ,
Milano, 1952, p. 28: trattasi del noto meccanismo delle Never-ending Series of
Sanctions.
11 Catania, A., Argomenti per una teoria dell’ordinamento giuridico, Jovene, Napoli,
1976, p. 89.
12 Gavazzi, G., Diritto premiale e diritto promozionale, ed. cit., p. 43.
13 S. Tommaso, Summa theologiae, <http://www.corpusthomisticum.org/sth2090.html>,
Ia-IIae, q. 92, a. 2 ad 3: « Premiare spetta a chiunque, punire non spetta ad alcuno
eccetto che all’amministratore della legge ».
5
ma sono esclusi tassativamente dai loro poteri quelli di ambito penale (come
l’esenzione da una pena) che rientrano nella sfera esclusiva dello Stato.
Va infine rilevato che il modus operandi tipico del modello di Stato
interventista Ł quello di incentivare comportamenti meritori con l’arma del
sistema normativo coattivo piø che con sanzioni positive di cui non detiene
un vero monopolio14. Anche a partire da tale argomento risulta difficoltosa
un’assimilazione simmetrica alle sanzioni positive.
1.5 Regole di condotta e regole di organizzazione
Bobbio analizza il contrasto tra lo stato assistenziale contemporaneo e lo
stato liberale spenceriano partendo dall’osservazione che la progressiva
sostituzione delle regole di condotta con regole di organizzazione Ł stata lo
strumento principale della demolizione del modello di stato liberale.
Dunque il primo argomento di contrasto tra i due modelli nasce dal fatto che
l’uno Ł composto in prevalenza da norme di condotta (secondarie), mentre
l’altro ospita nel proprio ordinamento giuridico soprattutto norme di
organizzazione (secondarie).
Ma non Ł necessariamente il vistoso aumento delle norme di organizzazione
a scalfire l’immagine tradizionale del diritto come ordinamento protettivo-
repressivo. Questa pu piuttosto esser messa in crisi da un’ulteriore
osservazione di Bobbio, secondo cui nello stato contemporaneo diventa
sempre piø frequente l’uso di tecniche di incoraggiamento15. A partire da ci
l’immagine tradizionale del diritto non pu che essere affiancata da quella
dell’ordinamento giuridico come ordinamento a funzione promozionale.
Ne Ł lo specchio il fatto che in molte costituzioni degli stati post-liberali
(come nel nostro caso) alle classiche funzioni di tutela e garanzia si affianca
14 Bobbio, N., Dalla struttura alla funzione, Nuovi studi di teoria del diritto, ed. cit., pp.
37 ss. e 144.
15 Ibidem, p. 24.
6
quella di promozione16.
1.6 Ordinamento repressivo e ordinamento promozionale
Appare dunque chiara la differenza, di cui parla Bobbio, fra un ordinamento
protettivo-repressivo ed un ordinamento promozionale, rilevabile soprattutto
nelle finalit 17 e nel modo di raggiungerle: mentre un ordinamento
repressivo pu impedire un’azione non voluta rendendola impossibile,
difficile o svantaggiosa, un ordinamento promozionale cerca di raggiungere
i suoi scopi rendendo necessarie, agevoli e vantaggiose le azioni desiderate.
La prima tipologia di intervento di ambo le categorie consiste nel far s che
un individuo o non possa materialmente violare una norma o non vi si possa
sottrarre. Queste sono le misure cd. dirette adottate preventivamente da un
ordinamento per impedire una violazione o forzare un’esecuzione (ad es.
forme di vigilanza o ricorso all’uso della forza in funzione impeditiva o
costrittiva).
Al contrario di queste, le tipologie d’intervento della seconda e terza natura
agiscono non direttamente sui comportamenti (voluti o non voluti), bens
influenzando con mezzi psichici l’agente. Si parla in questo caso di misure
16 Costituzione, art. 4 comma 1: la Repubblica « promuove le condizioni che rendono
effettivo » il diritto al lavoro; art. 5: « promuove le autonomie locali »; art. 9, comma 1:
« promuove lo sviluppo della cultura »; art. 35, comma 3: « promuove e favorisce gli
accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del
lavoro »; art. 45, comma 1: « promuove e favorisce l’incremento » della cooperazione;
art. 31, comma 1: « agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia »; art. 44, comma 2: « dispone provvedimenti a favore delle zone
montane »; art. 47, comma 2: « incoraggia e tutela il risparmio »; art. 47, comma 2:
« favorisce l’accesso del risparmio popolare alla propriet ». Confronto esemplare Ł
quello fra l’art. 2 « la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo »
e l’art. 3 « Ł compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli... »: ne emerge che il
duplice compito dello Stato Ł sia quello protettivo, attraverso la prevalente tecnica delle
misure negative, sia quello promozionale, attuato soprattutto attraverso sanzioni
positive.
17 Bobbio, N., Dalla struttura alla funzione, Nuovi studi di teoria del diritto, ed. cit.,
pp. 26-27: « Col minimo di parole si pu utilmente distinguere un ordinamento
protettivo-repressivo da un ordinamento promozionale, dicendo che al primo
interessano soprattutto i comportamenti socialmente non desiderati, onde il suo fine
precipuo Ł di impedirne quanto piø Ł possibile il compimento; al secondo interessano
soprattutto i comportamenti socialmente desiderati, onde il suo fine Ł di provocarne il
compimento anche nei confronti dei recalcitranti ».
7
indirette, chiamate cos perchØ il comportamento voluto o non voluto rimane
astrattamente possibile, ma viene reso piø difficile o piø facile oppure, se
compiuto, attiva conseguenze negative o positive.
1.7 Scoraggiamento e incoraggiamento
Nell’ordinamento repressivo la tecnica attuativa delle misure indirette Ł lo
scoraggiamento (lo Stato scoraggia il comportamento, attivo o omissivo, del
cittadino o attraverso ostacoli o attivando conseguenze spiacevoli); in un
ordinamento promozionale questa si attua invece attraverso
l’incoraggiamento (lo Stato incoraggia il comportamento, attivo o omissivo,
facilitandolo o attraverso conseguenze piacevoli).
Considerando le misure di scoraggiamento ed incoraggiamento Ł possibile,
da un punto di vista funzionale, attribuire alle prime uno scopo di
conservazione sociale e alle seconde un prevalente scopo di mutamento.
La chiave di lettura dipende dal fatto che il comportamento oggetto della
misura di scoraggiamento od incoraggiamento sia permesso oppure sia
obbligatorio.
Prendendo il caso di un comportamento permesso, l’agente Ł libero e dalla
sua scelta dipenderanno eventuali conservazioni o mutamenti. Nel caso in
cui un ordinamento giudichi negativamente la discrezionalit di cui dispone
l’agente, cercher di scoraggiarlo dal fare ci che sarebbe comunque lecito:
in questo senso la tecnica dello scoraggiamento Ł conservatrice. Se invece
un ordinamento giudica positivamente tale libert di scelta, cercher di
incoraggiarlo ad utilizzarla per mutare la situazione di partenza: questo
dimostra che la tecnica dell’incoraggiamento Ł modificatrice o innovatrice18.
18 Ibidem, p. 31: « L’esempio piø interessante che si possa fare oggi in riferimento agli
ordinamenti giuridici di stati dirigisti o pianificatori, Ł quello delle cosiddette leggi
d’incentivazione cui corrispondono sul versante delle misure negative le leggi di
disincentivazione. Partendo da una situazione giuridica in cui l’attivit imprenditoriale
Ł qualificata come attivit lecita, l’incentivazione tende a indurre certi imprenditori a
mutare la situazione esistente, la disincentivazione tende a indurre certi altri
imprenditori all’inerzia ».
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Prendiamo ora il caso di un comportamento obbligatorio: ove l’ordinamento
aspiri ad una funzione di conservazione, desiderer un comportamento
conforme all’obbligo; se invece auspica un mutamento od un’innovazione,
cercher un comportamento superconforme. Nel primo caso l’ordinamento
attuer uno scoraggiamento attraverso l’uso di sanzioni negative, mentre nel
secondo saranno le sanzioni positive l’arma di cui si servir la tecnica
dell’incoraggiamento19.
Le sanzioni negative possono assumere un carattere economico, morale,
sociale, giuridico o addirittura fisico, mentre le sanzioni positive possono
assumere tutte le suddette forme, tranne quella di sanzione fisica20.
L’applicazione di una facilitazione e quella di un ostacolamento sono le due
facce della medesima tecnica di controllo dei comportamenti degli individui
da parte della societ . Questa pu creare espedienti atti a promuovere una
certa attivit da parte dei suoi membri, non solo quindi attribuendo ex post
un premio, una ricompensa, ma altres facilitando ex ante l’attuazione
dell’attivit desiderata.
L’ostacolamento rappresenta allo stesso modo un’alternativa alla pena
inflitta ex post, ossia dopo che si sia verificato il comportamento
indesiderato, e si manifesta attraverso espedienti che portino ex ante a
rendere piø penosa l’attuazione di tale comportamento.
19 Ibidem, p. 32: « Anche qui il miglior esempio che si possa fare Ł quello tratto da
ordinamenti giuridici di stati ispirati al principio dell’interventismo economico: il
premio attribuito al produttore o al lavoratore che supera la norma Ł un tipico atto di
incoraggiamento di un comportamento superconforme, e ha la funzione di promuovere
una innovazione, mentre ogni misura destinata semplicemente a scoraggiare la
trasgressione di una norma data serve a mantenere lo status quo ».
20 Ibidem, p. 35: « il castigo pu consistere in un male economico (una multa), o sociale
(messa al bando), o morale (disonore), o giuridico (perdita della capacit di fare
testamento), o fisico (dalle percosse alla decapitazione). Cos vi sono premi che
consistono in un bene economico (un compenso in denaro, l’assegnazione di una terra
al combattente valoroso), altri in un bene sociale (il passaggio ad uno status superiore),
altri in un bene morale (onorificenze), altri in un bene giuridico (i cosiddetti privilegi).
Piø difficile configurare un premio consistente in un bene fisico: vi si possono
comprendere speciali concessioni (o rimozioni di limiti) a piaceri del palato o del
sesso... i beni fisici in quanto beni naturali non sono dilatabili a piacere ».
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