2
differenti2; ciò però non ci deve erroneamente far giungere alla
conclusione che le Aziende Pubbliche nel perseguire il fine
immediato del soddisfacimento dei bisogni non necessitano di
economicità nel loro operare; infatti l’azienda deve perseguire nel
tempo un equilibrio economico, e tale durevolezza verrebbe ad esser
messa in crisi nel caso in cui non si avesse, nel lungo periodo, una
situazione di economicità.
Questa veloce disamina del termine Azienda ci ha aiutato a delineare
un’importante caratteristica che deve esser presente nelle Aziende
Sanitarie: l’economicità.
1.2 Dalle origini dell’Ospedale all’attuale Sistema
Sanitario Nazionale
Per quanto riguarda il concetto di Ospedale, occorre effettuare un
excursus storico sul termine.
La parola deriva dal latino hospitàlis, parola che serviva a
denominare le stanze destinate agli ospiti; solo successivamente la
parola assumerà il significato odierno.
Si trovano testimonianze dell’esistenza di luoghi per il ricovero degli
infermi già nella civiltà Egizia; nel periodo di massimo splendore della
civiltà greca, troviamo testimonianza dell’esistenza, presso le dimore
dei medici, di una stanza adibita alle cure dei malati. Anche in questo
i Romani imitarono i Greci3, per poi sviluppare l’idea, creando i
valetudinari, ovvero edifici, ubicati nelle zone di confine, destinati alla
2
Op. cit. pag. 37
3
“Treccani” Enciclopedia
3
cura dei legionari feriti; questi potrebbero esser visti come i
precursori degli attuali ospedali.
Caduto l’Impero Romano, con l’avvento del Medioevo, troviamo ben
poche testimonianze relative alla medicina e alle sue applicazioni.
Solo verso l’ XI secolo si ritrovano strutture assistenziali, in cui,
accanto alla tradizionale offerta di cure mediche, per la prima volta
appare l’interesse alla ricerca.
Solo con la nascita degli stati nazionali compaiono le prime politiche
sociali, e con esse avremo un vero e proprio modello organizzativo,
suddiviso in discipline di insegnamento.
In Italia una prima pianificazione a livello nazionale del sistema
sanitario la si trova con la creazione, ad opera del governo Giolitti nel
1904, della Direzione Generale per la Sanità, organo deputato al
coordinamento di un primo abbozzo di sistema sanitario nazionale4.
1.3 1978: la riforma del Sistema Sanitario Nazionale
e le successive modifiche
Successivamente alla nascita della Repubblica Italiana, si sentì
sempre più il bisogno di costituire diversi Dicasteri per la gestione
centralistica dei vari settori dello Stato; fu così che e nel 1958 venne
creato il Dicastero della Sanità. Negli anni successivi, l’esigenza di
un corpo unico nella gestione sanitaria nazionale si accrebbe, fino a
che fu istituito, codificato nella Legge 833 del 1978, il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN)5. La legge 833/78 dichiara fin dalle prime
righe lo scopo del SSN, ossia “la tutela della salute dell’individuo”
4
L. Anselmi “Il processo di trasformazione della pubblica amministrazione”, Giappichelli pag.162
5
L. Anselmi “Il processo di trasformazione della pubblica amministrazione”, Giappichelli pag.162
4
vista come diritto per il singolo e come interesse per la collettività.
Tale tutela viene attuata tramite “la prevenzione delle malattie e degli
infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro, la diagnosi e la cura delle
malattie qualsiasi sia la causa, la fenomenologia, la durata, e la
riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e fisica”6.
La Legge 833 del 1978 può esser vista come documento costitutivo -
inteso come capace di dare le linee guida- del sistema sanitario;
infatti sin dalle sue prime righe troviamo i principi (“il servizio sanitario
nazionale è costituito da un complesso di funzioni… destinate alla
promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e
psichica… senza distinzione di condizione individuale o
sociale…secondo modalità che assicurano l’eguaglianza dei
cittadini”) e gli obiettivi (tra questi, “la formazione di una moderna
coscienza sanitaria”, nonché “la prevenzione delle malattie e degli
infortuni…e la garanzia della sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché
dell’eliminazione delle cause degli inquinamenti dell’atmosfera, delle
acque e del suolo”) prefissati al Sistema Sanitario Nazionale.
Con la nascita del SSN si volle fare in modo di avere, sull’intero
territorio nazionale, una rete completa di Unità -composta da presidi,
uffici e servizi- di competenza dello Stato, che delega alle Regioni
alcune di queste competenze.
Per riuscire ad ottenere una rete che, nell’erogazione del servizio
sanitario, coprisse l’intero territorio nazionale, agli Ospedali vennero
affiancate le Unità Sanitarie Locali; tale denominazione che trovasi
nella legge 833/78 fu modificata in “Aziende Sanitarie Locali”, con la
legge 502/927. Le U.S.L. si configurarono come enti dotati di
personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica, che provvedono ad
6
Legge 833/78 Art.2
7
Legge 502/92 Art.7 bis, Comma 2
5
organizzare l’assistenza sanitaria nel proprio ambito territoriale e ad
erogarla attraverso strutture pubbliche o private accreditate. Poiché
uno degli obiettivi delle U.S.L. è quello di raggiungere ogni cittadino,
facilitando il contatto con lui, per raggiungere tale obiettivo esse
operano ramificandosi in Centri unificati di prenotazione, Dipartimenti
di salute mentale, Dipartimenti di prevenzione, Servizi di trasporto e
centro di dialisi, Dipartimenti materno infantili e Servizi di assistenza
domiciliare integrata8.
Successivamente alla Legge 833 del 1978, il Sistema Sanitario
Nazionale si modifica con i decreti legislativi 502 del 1992 e 517 del
1993; i maggiori cambiamenti prodotti da tali decreti, oltre alla
modifica della forma giuridica, possono esser sinteticamente
espressi così:
1. distinzione netta fra le competenze dello Stato e quelle delle
regioni: a queste ultime vengono affidati maggiori compiti, con
una responsabilizzazione più precisa per quanto riguarda i
costi e la qualità dell’assistenza sanitaria prestata ai cittadini;
2. nuova organizzazione del Servizi Sanitari Nazionale: oltre alla
già citata “aziendalizzazione” delle USL, abbiamo una
riduzione del numero delle unità sanitarie locali;
3. nuovo sistema di finanziamento, che viene correlato
strettamente ai livelli di assistenza. Viene stabilita una quota
capitaria, ovvero ciascuna regione ottiene dallo Stato un
finanziamento sulla base del numero della popolazione, senza
tener conto della qualità delle strutture presenti sul territorio
(questa soluzione sfavorisce le regioni che, per la qualità dei
propri servizi sanitari, attraggono per cure mediche cittadini
provenienti da altre regioni; queste ultime, d’altra parte,
8
Fonte: www.ministerosalute.it
6
possono così disporre di risorse non impegnate nella gestione
corrente per destinarle a nuovi investimenti, favorendosi così il
gap qualitativo con le prime; tale impostazione, teoricamente
ineccepibile, lascia peraltro perplessi, in quanto il rapporto
gestione corrente/investimenti è più alto proprio nelle regioni
che con tale sistema si vorrebbe aiutare a svilupparsi);
4. erogazioni delle prestazioni, secondo un modello che consente
di verificare la qualità dei servizi sanitari e di stabilire dei livelli
uniformi di assistenza per garantire a tutti, indipendentemente
dalla regione di residenza, la parità di trattamento. Si afferma,
così, il principio della libertà di scelta del cittadino, che può
optare tra strutture gestite dal pubblico e strutture private
convenzionate con il pubblico. Quest’ultimo punto è
particolarmente importante nel momento in cui il legislatore ha
voluto introdurre la competitività tra tutte le strutture che
erogano prestazioni sanitarie, in modo da favorire quelle che
offrono la migliore assistenza9
9
Italo Piccoli “L’informatizzazione del sistema sanitario. Strategie degli attori”, pagg. 74-76
7
Fonte: nostra produzione
1.4 Decreto legislativo 502/92 e decreto legislativo
517/93.
Successivamente alla legge del 833 del 1978, vennero emanate
nuove direttive per cercare di risolvere le criticità riscontrate in essa;
era evidente che il punto essenziale sul quale intervenire era
l’aspetto finanziario del sistema sanitario. Infatti, si sentiva l’esigenza
non solo di avere uno strumento per controllare ed ottimizzare le
risorse investite nel sistema sanitario, ma anche di avere un nuovo
strumento che dettasse i criteri per la distribuzione delle risorse
senza appesantire il bilancio dello Stato.
8
Sappiamo che la spesa del sistema sanitario è forse la spesa più
difficile sia da controllare sia da limitare, dato l’essenziale ruolo
sociale che esso occupa nelle odierne nazioni, per cui bisognava
riuscire a trovare un punto di equilibrio tra i seguenti obiettivi: da un
lato garantire un livello accettabile di servizio per l’utenza, e dall’altro
lato contenere la spesa pubblica del settore, o quantomeno evitare
una situazione di spesa incontrollata.
Se in un primo momento si era, utopisticamente, pensato ad un
sistema sanitario nazionale con possibilità di spesa pressoché
illimitata (basti pensare che nell’articolo 52 della legge 833 del 1978
leggiamo che “le regioni …assicurano…i necessari mezzi finanziari
agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio
sanitario nazionale fino all'effettivo trasferimento delle stesse alle
unità sanitarie locali”), successivamente ci si accorse che bisognava
emanare direttive che ottimizzassero le risorse.
Così nel 1992 e nel 1993 abbiamo le prime vere modifiche della
833/78 con l’emanazione dei decreti legislativi 502 del 1992 e 517
del 1993 che modificavano i criteri di finanziamento delle singole
unità sanitarie locali. Infatti, tramite il decreto legislativo numero 502
del 1992 viene enunciato un “nuovo“ concetto di distribuzione delle
risorse, per cui lo stanziamento doveva essere “relazionato alle
caratteristiche della popolazione residente10” ed alla densità della
popolazione. In un ottica gestionale era essenziale modificare i
parametri di assegnazione delle risorse: un esempio può essere la
modifica dei criteri per l’assegnazione dei posti-letto: infatti si passa
da una definizione del numero dei posti-letto per specialità o per
dipartimenti, ad una definizione di posti letto preassegnata in base
alla popolazione residente, e pari a 5,5 posti letto per 1000 abitanti.
10
Legge n.°502 del 1978 Art.2-sexies
9
Se con l’emanazione di questo decreto legislativo troviamo un nuovo
parametro di ripartizione della spesa pubblica per il settore sanitario,
bisogna però, per dovere di cronaca, evidenziare che veniva anche
sancito il concetto di parità di trattamento. indipendentemente dalla
regione di residenza; ciò vuol dire che un utente della regione alfa
può ricevere i trattamenti sanitari in una Unità Sanitaria Locale di una
regione differente da quella di residenza, qualora la ritenga
qualitativamente superiore a quelle presenti nella propria regione. I
due concetti, ancorché giusti se presi singolarmente, nel complesso
hanno creato situazioni di “squilibrio di trattamento” tra le diverse
unità sanitarie locali; infatti si giunge a situazioni in cui, da un lato
troviamo una regione che usufruisce della quota capitaria per un
soggetto, senza aver sostenere il costo di un servizio, e dall’altro
troviamo una regione che ha erogato, per questo stesso soggetto, un
servizio per il quale non avrà una contropartita economica (la quota
capitaria spettantele).
Si riuscì a superare questa incongruenza con la modifica dei criteri di
rimborso; successivamente infatti si passa da un rimborso calcolato
sul numero dei giorni di degenza ad un rimborso a prestazioni. In
questo, modo non solo si ottimizzavano i posti-letto presenti nelle
strutture sanitarie (basti pensare che un dipartimento poco onesto
poteva offrire servizi al cliente per giorni superiori al necessario, per
avere un rimborso maggiore), ma si invogliava a produrre i servizi in
tempi più brevi. Bisogna però evidenziare che questo tipo di criterio
può avere come effetto negativo –e di fatto spesso lo ha avuto-
quello di condurre la struttura sanitaria a contrarre al massimo i giorni
di degenza, fornendo così un servizio qualitativamente inferiore, per
riuscire a avere un maggior numero di prestazioni eseguite (e quindi
rimborsate), restando invariato numero di posti-letto.