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governative sull’espandersi del fenomeno, quelle derivanti dalle
negative ripercussioni internazionali sui metodi di repressioni e le
numerose istanze di svariati municipi e prefetture, impotenti a
contrastare il dilagare del brigantaggio meridionale .
Il sottoprefetto continuando nel suo scritto a Balsamo afferma che :
“ E’ necessario quindi che il sindaco, nella qualità di Ufficiale di
Governo si impegni a “gareggiare d’operosità e di zelo nel prestare
sua opera e coadiuvare la commissione ”. Ai commissari dovrà infatti
essere sempre “ assicurata incolumità e rispetto ”, dovranno essere
loro “comunicati tutti i documenti che potessero riferirsi allo scopo
della loro missione” e non dovranno essere trascurati “tutti quegli
onori e dimostrazioni che si richiedono e sono loro dovuti come ad
un’emanazione di uno dei tre poteri dello Stato”.
I risultati di questa antichissima commissione d’inchiesta ?
Dopo avere girato qua e là per il meridione, interrogato maggiorenti
del luogo, deputati, galantuomini e ufficiali vari, dopo aver ascoltato
la relazione riassuntiva e finale dei deputati Castagnola e
Massari, il governo emanò una legislazione speciale : la
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legge Pica che resta uno dei più “fulgidi” esempi di soluzione
democratica del problema.
Da questa commissione scaturì l’ Istituzione di tribunali militari
speciali, del domicilio coatto per i semplici sospettati di collusione
con i briganti, fucilazione immediata degli individui presi con le armi,
lavori forzati a vita per i fiancheggiatori.
Ed ad essere altrettanto datata è l’antenata dell’attuale commissione
d’inchiesta anti-mafia infatti nel 1874 il ministro degli Interni
Girolamo Cantelli presenta un disegno di legge che prevede la
concessione al governo di poteri eccezionali da esercitarsi nelle
province la cui tranquillità era " gravemente turbata da frequenza di
omicidi, grassazioni, ricatti " e nelle quali allignavano " associazioni
di briganti, malandrini, accoltellatori, camorristi, mafiosi ". La
discussione, apertasi nel giugno del 1875, riguardò solo la Sicilia
2
.
Dopo accesi dibattiti alla fine si decide la costituzione di una
commissione d'inchiesta sullo stato della pubblica sicurezza in Sicilia,
2
Alatri P., Lotte politiche in Sicilia sotto il governo della Destra (1866-74),Torino, Enaudi,1954.
6
e così la commissione arriva a Palermo accolta da un battaglione di
fanteria.
Dal 4 novembre 1875 al 22 febbraio 1976 i nove componenti, fra cui
due siciliani, affrontano talvolta situazioni che li turbano o li lasciano
interdetti ed arrivano alle conclusioni che, quanto avviene in Sicilia
“turba la mente della scienza “ ma nella sua relazione finale la
commissione cerca di non essere severa così l’inchiesta si chiuse con
una relazione del deputato lombardo Romualdo Bonfadini. Secondo il
relatore " la mafia non è un'associazione che abbia forme stabilite e
organismi speciali; non è neanche una riunione temporanea di
malandrini a scopo transitorio o determinato; non ha statuti, non ha
compartecipazioni di lucro, non tiene riunioni, non ha capi
riconosciuti, se non i più forti e i più abili. Ma è piuttosto lo sviluppo e
il perfezionamento della prepotenza diretta ad ogni scopo di male, è la
solidarietà istintiva, brutale, interessata, che unisce a danno dello
Stato, delle leggi e degli organismi regolari, tutti quegli individui e
quegli strati sociali che amano trarre l'esistenza e gli agi, non già dal
7
lavoro, ma dalla violenza,dall'inganno e dall'intimidazione "
3
.
Nonostante ai tempi nostri le commissioni hanno una
regolamentazione molto precisa e ricca di norme che ne garantiscano
la loro piena effettività ed efficacia già possiamo riscontrare in queste
antichissime che abbiamo menzionato che l’esigenza di istituirle
nasce per studiare, accertare situazioni sociali di particolare gravità e
complessità. Infatti non a caso la commissione d’inchiesta ha come
fine quello dell’accertamento, infatti il giudizio non è “ affar suo ”: ad
esso provvederà l’assemblea se sarà chiamata con mozione a trarre le
conseguenze degli accertamenti fatti durante l’inchiesta. Già con
questi due esempi possiamo raccogliere l’essenza delle commissioni
d’inchiesta: essenza che governa le nostre attuali commissioni.
3
Camera dei Deputati, I moti di Palermo del 1866. Verbali della Commissione parlamentare
d'inchiesta, a cura di Da Passano Magda, Archivio storico, Roma,1981.
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Fucilazione di Vincenzo Petruzziello
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CAPITOLO I
NATURA, FONDAMENTO, COSTITUZIONE E
PROBLEMATICHE DELLE COMMISSIONI
PARLAMENTARI D’INCHIESTA
1.1 Natura.
Nel nostro ordinamento attuale all’interno del Parlamento l’ unico
strumento ispettivo regolato dalla Costituzione all’ art 82 è l’inchiesta
parlamentare infatti :
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari
gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami
con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria .
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Per inchiesta si intende ogni indagine su situazioni, fatti o persone
volta ad acquisire nuovi e maggiori elementi di conoscenza o di
giudizio
4
.
Così definita, l’inchiesta assume un significato non rigoroso,
confusamente riferibile a figure giuridiche eterogenee.
Ne consegue, ad esempio che potrebbero considerarsi equivalenti i
concetti di inchiesta, di ispezione, di indagine, di accertamento, di
istruttoria e di verificazione. Ovviamente non è così, intanto dobbiamo
subito precisare che l’inchiesta è un’indagine straordinaria, con
carattere transitorio, che viene ordinata, nei casi in cui vi sia bisogno
di vaste ed approfondite conoscenze, qualora a questo scopo le
ordinarie forme di informazione risultino insufficienti.
L’inchiesta è una serie di atti collegati in un procedimento,
procedimento attivato su iniziativa delle Camere. Secondo alcuni
l’inchiesta sarebbe un’attività priva di rilevanza giuridica esterna, per
costoro l’inchiesta non sarebbe un’attività giuridica autonoma, vale a
dire un’attività con efficacia giuridica esterna del soggetto dal quale
sia posta in essere, ma un operazione amministrativa volta ad
acquisire conoscenze storiche e critiche. Ciò comporterebbe che la
4
TESAURO P., Il potere d’inchiesta delle camere del parlamento. Napoli, Liguori, 1958.
11
corrispondente serie di atti non costituirebbe un vero procedimento
giuridico, ma un subprocedimento: se ne avrebbe conferma nel fatto
che la relazione che conclude l’inchiesta e che ne rappresenta lo scopo
immediato è a sua volta un atto interno.
Peraltro, premesso che s’intende per procedimento giuridico una serie
di attività preordinate al conseguimento di uno scopo unitario, che,
cioè, è lo scopo comune che conferisce a un complesso eterogeneo di
atti un ordine unitario e lo qualifica come procedimento, ne
conseguirebbe che, se tale scopo non è un atto con propri effetti
giuridici, ma, viceversa, è soltanto un mezzo per conseguire uno scopo
ulteriore, come nel caso dell’inchiesta, la cui relazione conclusiva
prepara un provvedimento e, per di più, è un atto interno,
giuridicamente irrilevante, non produttivo di effetti vincolanti sugli
atti successivi che ad esso si collegano, anche la serie di atti
preordinati al suo conseguimento non costituirebbe un procedimento
autonomo, ma un subprocedimento, ossia un procedimento
subordinato, che si porrebbe come parte di un procedimento più
ampio, attraverso il cui atto conclusivo, e quindi solo indirettamente,
acquisterebbe rilevanza giuridica esterna
5
.
5
VIRGA P., Le inchieste parlamentari. Catania, Edizioni universitarie Catania, 1949.
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Tale costruzione desta alcune perplessità. Se infatti è incontestabile
che l’atto conclusivo, la relazione finale, è un atto giuridicamente
irrilevante, è pur vero che i singoli atti, le singole fasi in cui l’inchiesta
si articola sono produttivi di effetti giuridici con autonoma rilevanza
verso l’esterno. Ne ricostituisce riprova l’art. 82, secondo comma,
Cost., che nel conferire alle commissioni di inchiesta istituite
singolarmente dalle Camere i poteri dell’autorità giudiziaria, ne
estende ad esse anche le limitazioni. Se gli atti delle commissioni
d’inchiesta fossero irrilevanti per i terzi, non si giustificherebbe nei
riguardi di questi la limitazione dei poteri. Tali atti, al contrario,
spesso incidono talmente nella sfera giuridica dei soggetti estranei al
Parlamento da risolversi (come le ispezioni o le perquisizioni) in gravi
restrizioni delle libertà fondamentali dei cittadini.
D’altra parte, se questi speciali effetti dell’inchiesta mancassero, il
problema dei limiti dell’inchiesta in generale e dell’inchiesta delle
camere in particolare non si porrebbe. La Costruzione menzionata
sembra accettabile nella misura in cui adombra il profilo strumentale
dell’inchiesta, ma non pare utilizzabile per definire la natura
giuridica.Ed allora ci si domanda: l’inchiesta acquista la natura
giuridica del potere a cui appartiene l’organo che la indice e può
quindi volta a volta qualificarsi legislativa, amministrativa etc. oppure
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ha, come espressione di un determinato potere giuridico, il potere
d’inchiesta, una propria natura? E’ il potere che qualifica l’attività o
non è piuttosto l’attività che qualifica il potere? Per risolvere la
questione sembra opportuno riesaminare la validità del tradizionale e
ormai insoddisfacente criterio di distinzione dei poteri dello stato. A
tale proposito giova rilevare che il principio della divisione dei poteri,
mentre non sembra che si possa considerare meramente orientativo e
quindi legittimamente derogabile nel vigente sistema costituzionale,
come a qualcuno è apparso
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, va opportunamente inteso. Il principio
della distinzione si fonda non su un criterio materiale ma su un criterio
funzionale infatti, i poteri non si distinguono per il contenuto dei
singoli atti ma per gli effetti giuridici rispettivi, che sono diversi anche
se il contenuto è identico. Quindi la diversità è negli effetti giuridici
che si prefiggono e sono in grado di ottenere.
Ne consegue che, per stabilire se l’inchiesta abbia natura legislativa,
amministrativa o giudiziaria bisogna tener conto della efficacia degli
atti in cui il rispettivo procedimento si articola anziché della natura
dell’organo o del potere da cui viene promossa.
6
ESPOSITO A., Giurisprudenza costituzionale. Napoli, Liguori, 1961.
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Quindi ad esempio l’inchiesta parlamentare, è, al pari della mozione,
dell’interpellanza, etc., espressione della capacità esecutiva delle
camere. Che sia questa la sua natura è confermata dal fatto che, non
potrebbe, a ben riflettere, aver natura diversa. Non potrebbe
evidentemente essere considerata espressione di attività legislativa,
che è la funzione con cui si pongono le leggi, né potrebbe essere
considerata un’attività giurisdizionale quale sia la definizione che se
ne voglia dare. D’altro canto, che le indagini compiute dal giudice nel
corso del giudizio le così dette attività istruttorie, siano per la loro
natura difficilmente riconducibili al concetto d’ inchiesta che si è
tentato di delineare è palese.
E queste conclusioni non sembrano affatto smentite dalla mutevole e
varia nomenclatura con cui si indicano le diverse inchieste.
Con esse non ci si riferisce infatti alla loro intrinseca natura, ma
all’atto che le ordina e allo scopo a cui sono preordinate.
E lo svolgimento delle indagini che si svolgono nelle commissioni
parlamentari è una pausa, un momento di riflessione, di ricerca che
precede o intervalla l’esercizio delle normali funzioni dell’ organo
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7
Ad esempio le commissioni parlamentari permanenti svolgono in sede referente delle indagini,
chiedono ai rappresentanti del Governo che non possono considerarsi inchieste legislative e non
pare le commissioni parlamentari permanenti possano essere investite dei necessari poteri
investigatori. (art.37 reg. Cam. Artt. 59 e 63 reg. Sen ).
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La funzione inquirente invece deve essere svolta da una pubblica
autorità nell’esercizio di speciali poteri pubblici.
L’inchiesta consiste in una serie di accertamento volto ad acquisire
elementi di conoscenza e di giudizio ma tuttavia differisce
dall’accertamento, se si considera che la distinzione tra accertamenti
giuridici ed accertamenti posti in essere dalle inchieste sta nel fatto
che i primi, tendono a dissipare incertezze giuridiche i secondi
incertezze storiche. Così quando il Parlamento ordina un’inchiesta
legislativa, l’apposita commissione compie ricerche, esamina
documenti, procede a ispezioni che costituiscono fonti utili di
conoscenza per il legislatore, ma non hanno forza giuridica di prove,
ne i fatti a cui si riferiscono diventano incontestabili, quindi gli
accertamenti a cui perviene l’inchiesta sono atti giuridicamente
irrilevanti e con ciò si intende che si tratta di atti ai quali gli atti
successivi, in funzione dei quali sono posti in essere, non si collegano
necessariamente ma facoltativamente.
Potremmo quindi affermare che l’inchiesta consista in una serie
d’indagini, di accertamenti, di esami particolarmente approfonditi;
sostanzialmente differenti , nonostante le affinità, da quelli nei quali si
concreta l’ispezione; transitori; straordinari e compiuti da un organo.