4
politico per far sì che l’accesso a cariche politiche fosse riservato ad
una determinata classe sociale
2
.
L’adozione è definita come un atto giuridico diretto a creare un
vincolo di filiazione artificiale, indipendentemente dalla procreazione
3
.
L’istituto dell’adozione serve essenzialmente a dare una famiglia a
quei minori che ne siano privi. Infatti, scopo fondamentale
dell’adozione è “ dare una famiglia ad un minore in stato di
abbandono o privo di un ambiente familiare idoneo a soddisfare le
esigenze della vita “, ed essa tende quindi a ricreare, per quei minori
che risultano abbandonati, quei rapporti tra genitori e figli che
normalmente si sviluppano in una famiglia a seguito della
procreazione (imitatio naturae)
4
.
Il sistema italiano di diritto internazionale privato in materia di
adozione, è stato influenzato sin dall’origine più dalle scelte operate
dal legislatore interno che dalla necessità di disciplinare i conflitti di
legge nella materia. Storicamente l’istituto dell’adozione ha subito
un’evoluzione notevole, soprattutto dal secondo dopoguerra in poi. Il
legislatore dovette mutare radicalmente l’ottica concernente l’adozione
già dal 1919 ed il 1925, quando la presenza di un elevato numero di
orfani della prima guerra mondiale mise in evidenza l’insufficienza
delle strutture caritatevoli del paese; così si arrivò all’intervento
legislativo che introdusse l’istituto dell’adozione nel codice unitario
del 1965. Nel codice civile del 1965 era previsto un solo tipo di
adozione, concepito in prevalente funzione successoria, dove per
l’adottando, diritti e doveri verso la famiglia di origine e gli effetti
2
Cfr. RAFFAELLA PREGLIASCO, L’adozione internazionale, p. 739, in PAOLO
CENDON Il diritto delle relazioni affettive nuove responsabilità e nuovi danni,
Padova.
3
CRISTIANO CICERO, L’adozione internazionale “in casi particolari” da parte
delle persone singole, in Rivista giuridica sarda, 2006, fasc. 2.
4
Cfr. MAURIZIO ORLANDI, Le adozioni internazionali in Italia: realtà e
disciplina giuridica, Giuffrè, 2006, p. 3.
5
dell’adozione si identificavano nell’aggiunta del nome, negli effetti
successori e nell’obbligazione alimentare reciproca (artt. da 201 a 211,
e art. 737 del c.c. del 1865)
5
.
In Italia le leggi più recenti che hanno introdotto l’adozione
legittimante dei minori sono la legge 5 giugno 1967, n. 431, la legge 4
maggio 1983 n. 184 e la legge n. 149 del 2001.
La legge del 1967, meglio nota come legge sull’adozione speciale,
ha spostato il centro di gravità dell’adozione dall’interesse
dell’adottante a quello dell’adottato, dando attuazione ai principi della
Costituzione (artt. 2 e 30)
6
. Tale riforma segna e rappresenta un primo
adeguamento a quelle istanze di protezione della realtà minorile che si
erano già internazionalizzate con la Convenzione dell’Aja del 5
ottobre 1961 sulla protezione dei minori e nella Convenzione di
Strasburgo del 24 aprile 1967 sull’adozione dei minori. Questa legge
era diretta ad assicurare la protezione dei bambini di età inferiore agli
otto anni, ed a soddisfare il loro interesse. Inoltre, ha previsto
l’acquisto da parte dell’adottato dello stato di figlio legittimo degli
adottanti e la cessazione dei suoi legami con la famiglia d’origine.
La legge n. 184/1983, nella sua versione originaria, disciplinava
per la prima volta l’affidamento familiare, l’adozione di minori
stranieri da parte di cittadini italiani (artt. 29-39) e, reciprocamente
5
Cfr. MARINA FRANCHI, Adozione, in le nuove leggi civili e commentate,
1996/II, p. 1203.
6
Art. 2 Cost. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale.”
Art. 30 Cost. “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro
compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”.
6
quella di minori italiani da parte di stranieri (artt. 40-43). Abrogata
l’adozione ordinaria o consensuale, veniva introdotta una nuova forma
di adozione nazionale, applicabile a tutti i minorenni. Venne definita
“legittimante”, in quanto fonte di un vero e proprio rapporto di
filiazione legittima grazie all’interruzione di ogni vincolo giuridico
con la famiglia di origine. A differenza dell’adozione speciale,
l’adozione legittimante era definita irrevocabile: l’adozione
consensuale, invece, rimaneva in vigore per i maggiorenni. La sempre
minore disponibilità di minori italiani in stato di abbandono induceva
molte coppie ad intraprendere la via dell’adozione internazionale,
ritenuta più semplice e veloce a soddisfare il loro desiderio adottivo,
così si era venuta a creare un’adozione “secondaria” e parallela
rispetto a quella nazionale.
Ulteriore modifica è stata apportata nel 2001 con la legge n. 149,
che ha previsto maggiori garanzie per la famiglia di origine. Questa
legge riafferma il diritto del minore a crescere nella propria famiglia. Il
legislatore si è preoccupato di escludere dalle cause di inadeguatezza
della famiglia le condizioni di povertà, ostacolo che deve essere
eliminato dall’intervento di sostegno dello Stato, delle Regioni e degli
enti locali, tenuti a prevenire le situazioni di abbandono ed a consentire
la realizzazione del principio in base al quale il bambino deve essere
educato dai propri genitori. Solo quando la famiglia rifiuta di colmare
le proprie lacune con gli interventi proposti dai servizi sociali, si
profila la necessità di ricorrere al giudice minorile per consentire con
l’adozione di provvedimenti di tutela adeguati di porre rimedio alle
limitate risorse genitoriali che pongono il minore in situazione di
pregiudizio.
Le modifiche di questa legge sono, da una parte, di natura
programmatica, cioè di richiamo agli enti territoriali perché apprestino
i servizi necessari per sostenere la genitorialità, e dall’altra di natura
procedurale, in quanto prevedono maggiori garanzie per i genitori
7
naturali nei cui confronti si sia instaurata una procedura finalizzata a
dichiarare lo stato di adottabilità dei figli. La differenza massima di età
tra adottante e adottato viene riportata a 45 anni, e deve sussistere solo
per uno dei due coniugi, sempre che l’altro non ecceda la differenza
dei 45 anni per più di 10 anni. Tale differenza è ulteriormente
estendibile nel caso di adozione di più fratelli e se gli aspiranti genitori
adottivi hanno un figlio minorenne. Il principio cardine della nuova
disciplina è rappresentato dal riconoscimento dell’interesse prioritario
del minore. Infatti, le norme sull’adozione vengono incontro a due
fondamentali esigenze: da un lato dare una famiglia al bambino che ne
è privo così da garantirgli un ambiente confortevole ed idoneo allo
sviluppo della sua personalità; dall’altro si assicura all’adottante la
trasmissione del nome e del patrimonio, oltre che soddisfare il
desiderio, per chi è privo di prole, di poter diventare e fare il genitore
7
.
Questa legge ha però lasciato sussistere l’impossibilità per la
persona singola di adottare con l’adozione legittimante sia in Italia, sia
all’estero. Il single può adottare solo “in casi particolari”, così com’è
sancito dall’art. 44 della legge n. 184 del 1983.
2. La Convenzione di New York del 1989 sui diritti
del fanciullo.
Con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo il
rapporto e le relazioni fra il mondo degli adulti e quello dei bambini è
stato oggetto di riflessioni a livello mondiale e si è posto in rilievo il
superiore interesse del bambino, nel rispetto delle diversità territoriali
e culturali. È stato affermato che l’infanzia e l’adolescenza
7
GIOVANNI MORANI, La nuova disciplina dell’affidamento e dell’adozione
nazionale dei minori, in Giurisprudenza di merito, 2002/II, p. 1430.
8
costituiscono un settore privilegiato cui deve essere assicurata una
protezione adeguata, protezione che deve tradursi in un complesso di
misure positive destinate a riequilibrare la posizione del minore
rispetto all’adulto, favorendo così il pieno godimento dei diritti che gli
spettano. L’infanzia ha diritto ad un aiuto e ad un’assistenza
particolari, deve ricevere protezione ed assistenza necessari per poter
svolgere il suo ruolo nella collettività, e ciò è possibile solo tramite la
famiglia, intesa come unità fondamentale della società ed ambiente
naturale per la crescita di tutti i suoi membri ed in particolare dei
bambini.
Alla Convenzione hanno partecipato un numero rilevante di Stati,
ed è da notare la rapidità con cui hanno ratificato l’accordo, e ciò
sottolinea che la tutela della condizione minorile rappresenta un
obbligo che tutti gli Stati si impegnano a salvaguardare nel proprio
ordinamento giuridico
8
.
La Convenzione di New York del 1989 stabilisce che il minore
debba essere considerato come soggetto dei diritti fondamentali,
quindi come titolare di diritti propri e non solo oggetto di una speciale
protezione nei rapporti giuridici familiari ed extrafamiliari. La
trasformazione del minore da semplice oggetto di protezione nei
rapporti giuridici familiari a titolare di situazioni giuridiche soggettive,
comporta obblighi sia per gli Stati, che per i genitori, che non devono
più essere considerati i titolari dei “diritti di famiglia” sul minore. La
conseguenza è che le misure di protezione devono tener conto della
titolarità dei diritti del fanciullo ed essere complementari rispetto ai
diritti che gli sono attribuiti in altri strumenti internazionali.
8
Cfr. ADRIANA BEGHÈ LORETI, La tutela internazionale dei diritti del
fanciullo, Padova, p. 4 “gli stati contraenti si sono impegnati ad adottare tutte le
misure giuridiche di carattere legislativo o costituzionale, necessarie per dare
esecuzione alla Convenzione ponendosi nell’ottica dell’interesse del titolare dei
diritti stessi, a prescindere dalla sua nazionalità”
9
Nella Convenzione vengono riaffermati i diritti esclusivi del
fanciullo, tra cui: il diritto alla vita ed alla salute, i diritti della
personalità (nome e cittadinanza) (art. 7); i diritti di espressione e
comunicazione (artt. 12, 14 e 15); i diritti sociali ed economici (artt.
26, 27).
Oltre ad essi, la Convenzione prevede altri diritti relativi alla
protezione dei minori, in particolare:
• La possibilità di intrattenere rapporti personali con entrambi i
genitori anche se residenti in Stati diversi (artt. 9 e 10)
9
;
9
Art 9. 1. Gli Stati Parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi
genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto
riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura
applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del
fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi
particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure
se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza
dei fanciullo. 2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte
le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di
far conoscere le loro opinioni. 3. Gli Stati Parti rispettano il diritto del
fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente
rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non
sia contrario all'interesse preminente del fanciullo. 4. Se la separazione è il
risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione,
l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne
sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di
essi, o del fanciullo, lo Stato Parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo
oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali
concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la
divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del
fanciullo. Gli Stati Parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda
non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone
interessate. Art. 10 1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati
Parti in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o
dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un
ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e
diligenza. Gli Stati Parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda
non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro
familiari. 2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad
intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con ambi i suoi genitori, salvo
circostanze eccezionali. .A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente agli
Stati Parti, in virtù del paragrafo l dell'articolo 9, gli Stati Parti rispettano il diritto del
fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni Paese, compreso il loro e di fare
ritorno nel proprio Paese. Il diritto di abbandonare ogni Paese può essere
10
• La possibilità del minore di essere ascoltato in giudizio (art.
12)
10
;
• La tutela processuale minorile (artt. 37 e 40).
L’ adozione internazionale è considerata una soluzione sussidiaria;
essa non può cioè realizzarsi se non dopo aver verificato che il minore
goda delle garanzie previste da norme equivalenti a quelle esistenti in
caso di adozioni nazionali. Viene esclusa ogni forma di profitto
materiale indebito da parte di intermediari, mentre è prevista la
stipulazione di accordi bilaterali o multilaterali (art. 21)
11
;
regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie al fine
della protezione della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute o della
moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti
riconosciuti nella presente Convenzione.
Art. 12 1. Gli Stati Parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto
di esprimere liberamente la sua opinione, su ogni questione che lo interessa, le
opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto
della sua età e del suo grado di maturità. 2. A tale fine, si darà in particolare al
fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o
amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un
organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della
legislazione nazionale.
11
Art. 21 Gli Stati Parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che
l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:
a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità
competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure
applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che
l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del fanciullo in
rapporto al padre e alla madre, genitori e rappresentanti legali, e che - ove fosse
necessario - le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in
cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari; b) riconoscono che
l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per
garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo
a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in
maniera adeguata; c) vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo
abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni
nazionali; d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di
adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto
materiale indebito per le persone che ne sono responsabili; e) ricercano le finalità del
presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei
casi, e si sforzano, in questo contesto, di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli
all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.
11
Con la legge 27 maggio 1991 n. 176 il Parlamento ha ordinato
l’esecuzione ed autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare
la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. La Convenzione
è entrata in vigore il 5 settembre 1991, data del deposito della ratifica.
In merito alla diretta applicabilità di tali norme, sorgono però
alcuni problemi, in quanto, oltre alle norme di immediata applicazione
chiare, precise ed incondizionate che non contrastano con le norme
interne e riempiono un vuoto normativo, ci sono altri due tipi di
norme: quelle di immediata applicazione (che contrastano con quelle
previgenti tanto da determinarne l’abrogazione in quanto con esse
confliggenti) e quelle programmatiche (che devono essere integrate
mediante l’emanazione di legge, di atti amministrativi o atti
giurisdizionali)
12
.
Numerosi sono gli obblighi che gli Stati hanno assunto in tema di
collaborazione internazionale, senza la quale non si potrebbero attuare
le norme convenzionali, sia per facilitare i ricongiungimenti familiari
(artt. 9 e 10), sia per impedire gli illeciti spostamenti dei fanciulli
all’estero (art. 11), sia nelle adozioni internazionali (art. 21) e sia per il
recupero degli alimenti all’estero (art. 27). E, come ho già avuto modo
di affermare, molti obblighi sono risolvibili solo attraverso strumenti
di cooperazione tra Stati.
12
PAOLO VERCELLONE, La Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo e
l’Ordinamento italiano, in Minori e Giustizia, 1993, p. 117.