Tesi di laurea: “Quale governance per i servizi pubblici locali in provincia di Rovigo?”
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pubblici locali” (presentato il 7 luglio 2006), nel testo proposto dalla Commissione
Affari Costituzionali del Senato per l’Aula che ne ha iniziato l’esame in data 2 agosto
2007, dove si evince che “Il processo di modernizzazione del Paese passa attraverso
un regime della concorrenza più maturo che ponga al centro dell'attenzione il
miglioramento dei servizi per i cittadini ed un abbassamento dei costi che favorisca
la competitività del nostro Paese ed aumenti il potere d'acquisto delle persone
attraverso il risparmio nella spesa”.
Ed è proprio nelle finalità del decreto che si rimarca la volontà di “favorire la più
ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera
prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di
servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché di
garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi
pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, assicurando un adeguato
livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e
leale collaborazione”, oltre ad “assicurare la soddisfazione dei bisogni degli
appartenenti alla popolazione locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed
economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e
sicurezza”.
Ma il 2006 ha visto ancora il legislatore impegnato sul fronte dei servizi pubblici
locali, forse anche con profili di giusta od ingiusta ingerenza che sono da discutere e
verificare, nell’ambito della definizione della legge finanziaria per il 2007
1
con
disposizioni stringenti in materia di compensi, numero e nomina degli amministratori
di società partecipate da enti locali.
Quindi il versante dei costi amministrativi è visto come ulteriore attenzione del
legislatore nazionale verso il variegato governo del sistema dei servizi pubblici locali
e giustamente a ragione se, solo facendo riferimento alla pur piccola realtà della
provincia di Rovigo con la sua quindicina di società pubbliche, abbiamo verificato
che i costi relativi ai compensi di presidenti, amministratori delegati, consiglieri di
amministrazione e collegi sindacali (anche questi, purtroppo, sovente soggetti a
logiche di nomina politica – partitica), ammontano alla ragguardevole cifra di circa
due milioni di euro all’anno (dati rilevati dai bilanci depositati entro luglio 2007).
1
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 commi 725 e seguenti, pubblicata nella G.U. n. 299 del 27/12/2006
S.O. n. 244
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Anche i preoccupanti allarmi della Corte dei Conti, nel corso dei suoi controlli ai
sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti della finanziaria 2006
2
, hanno spesso
dimostrato un quadro non positivo dell’andamento delle società controllate o
partecipate.
E’interessante notare, ad esempio, come la Corte dei Conti - Sezione regionale di
controllo per il Veneto, nella delibera n. 89/2006 relativa all’esame della relazione sul
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 redatta dall’organo di revisione
del comune di Rovigo, oltre ai rilievi mossi con riferimento al rispetto dei stringenti
vincoli del Patto di stabilità, ha altresì evidenziato che nei tre esercizi precedenti vi
sono state aziende, istituzioni o società partecipate con quote superiori al 10% che
hanno chiuso in perdita; nell’analizzare poi questo particolare profilo, oggetto di
istruttoria, il giudice contabile ha evidenziato che sempre più spesso gli enti locali
ricorrono a moduli organizzativi privatistici per la gestione dei servizi pubblici locali
ma è necessario ricordare che gli amministratori sono pienamente responsabili delle
scelte operative effettuate, nei confronti della tutela del patrimonio della collettività,
nel quale, ovviamente, rientrano anche le azioni (n. 16.621) e le quote societarie
(17,49%) sulle quali essi hanno pregnanti doveri di vigilanza. Il caso in questione
riguardava la Società Polesine Servizi S.p.A., gestore del servizio idrico integrato per
tutta la provincia di Rovigo ed anche per altri due comuni fuori provincia, in quanto
la stessa aveva riportato nel bilancio 2004 una perdita di € 22.159,00 (preludio alla
chiusura del 2005 con ben € 2.829.597 di perdita d’esercizio).
La magistratura contabile ha poi sottolineato, in una sorta di “analisi progettuale”, che
il modulo organizzatorio prescelto per la gestione dei servizi pubblici locali,
rappresenta il mezzo attraverso il quale si cerca di realizzare le politiche pubbliche
che rappresentano le risposte a specifici problemi considerati di rilevanza pubblica;
questo comporta che valutare una politica pubblica vuol dire analizzare se l’azione
intrapresa, per ciò che attiene all’interesse collettivo, abbia o meno ottenuto i risultati
desiderati ed attesi, ed inoltre comporta l’espressione di un giudizio sullo scostamento
che di solito si verifica, per proporre eventuali modifiche che tengano conto della
potenzialità manifestatesi. Attraverso poi l’introduzione del principio di sussidiarietà
orizzontale è avvenuto, a pieno titolo, il riconoscimento del “soggetto privato” quale
2
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 art. 1, commi 166 e seguenti, pubblicata nella G.U. n. 302 del
29/12/2005 (controlli sui bilanci di previsione e conti consuntivi degli enti locali per il rispetto del
Patto di Stabilità interno).
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soggetto attivo nel perseguimento di fini di interesse generale ed, in conseguenza,
l’ente locale è divenuto “amministrazione aperta” in quanto integra soggetti e livelli
istituzionali in un sistema di governance in cui si lascia spazio al privato ove questi
può agire e fare meglio, sia pure in un rapporto di stretta convenienza per l’ente. E’
ormai ampiamente riconosciuta l’odierna esigenza di contenimento dei costi pubblici
assieme alla diminuzione dei trasferimenti erariali ed alla necessità di soddisfare
bisogni sempre più crescenti e sofisticati, imponendo il necessario cambiamento delle
modalità gestionali degli enti pubblici, rendendo quindi utilizzabili per gli stessi gli
strumenti e le metodologie tipiche del mondo privatistico. Ma non bisogna
dimenticare che nel contemperare gli interessi tra il soggetto pubblico e quello
privato, l’amministrazione deve garantirsi l’acquisto di livelli di qualità e di costo del
servizio con un deciso orientamento all’outcome o risultato finale ed alla governance
dell’intero processo. Infatti la differenza sostanziale tra un contratto di
esternalizzazione ed un normale contratto di fornitura e servizi, consiste
essenzialmente nell’attivazione di una partnership cliente-fornitore che vede l’ente
locale quale centro di acquisto responsabile della verifica di qualità delle prestazioni,
del controllo strategico e della valutazione della performance e che riconosce
l’autonomia imprenditoriale del fornitore in merito alla individuazione delle modalità
più opportune di offerta ed introduzione di innovazioni.
Quello che più interessa in questo contesto, ha rilevato la Sezione regionale della
Corte dei Conti, è il modulo organizzatorio prescelto dall’ente per la gestione dei
servizi pubblici locali in relazione al suo impatto sul bilancio dell’ente stesso; questo
in quanto il rispetto dell’ordinamento finanziario e contabile, nella redazione dei
bilanci, deve essere sostanziale e non formale e come tale deve essere il rispetto dei
vincoli posti a tutela della finanza pubblica, per cui vanno adeguatamente monitorati
e controllati tutti i fenomeni gestionali che hanno, o possono avere, un impatto sugli
equilibri di bilancio al fine del raggiungimento dell’obiettivo fondamentale dello
stesso bilancio pubblico e cioè il raggiungimento dell’equilibrio economico a valere
nel tempo. Per questo è importante rilevare i risultati delle società partecipate, proprio
per desumere informazioni sulle passività potenziali derivanti da risultati negativi ad
esse imputabili, sulla necessità di ricapitalizzazioni e sulla dipendenza della gestione
di queste società da contributi in conto esercizio ed in conto capitale da parte dell’ente
locale (ripiano perdite, versamenti dei soci, in conto capitale ed in conto esercizio,
distinzione tra contributo e corrispettivo specialmente ai fini del computo del patto di
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stabilità interno dell’ente). E sul punto la Corte osserva che in caso contrario l’ente
potrebbe trovarsi, contemporaneamente, da una parte, in una situazione di sostanziale
pareggio di bilancio ed apparente sana situazione finanziaria e, dall’altra, avere
situazioni di debito occulto in grado di minacciare la tenuta degli equilibri anche se
formalmente tutti i vincoli appaiono rispettati.
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1.2 – La genesi della “privatizzazione”
Ecco quindi che l’importanza di un intervento specifico nell’ambito dei servizi
pubblici locali (nel seguito Spl) è testimoniata dal fatto che una migliore gestione è in
grado di determinare minori costi per la cittadinanza e pertanto un migliore indirizzo
degli investimenti per lo sviluppo del territorio.
Il sistema delle cosiddette public utilities si è trovato al centro di un percorso di
trasformazione che lo ha coinvolto, non solo dal punto di vista della titolarità
amministrativa - attraverso il ridisegno della governance societaria - ma anche, e
soprattutto, da quello della introduzione di una nuova cultura di impresa orientata al
mercato, attraverso il passaggio da un principio di semplice amministrazione a quello
del rendimento e della qualità.
Il nuovo profilo che è andato via via affermandosi concerne una attività di carattere
imprenditoriale che offre, o vende, beni e servizi alla collettività e soddisfa bisogni
generali. Un'attività che viene considerata come “servizio pubblico” quando assunta
tra le finalità proprie dell'istituzione e ritenuta connessa alle esigenze di sviluppo e di
benessere della collettività.
È con la oramai nota Legge n. 142/1990, “Ordinamento delle autonomie locali”, che
le amministrazioni pubbliche locali hanno agito da apripista per la legislazione che
guida il percorso di progressiva aziendalizzazione
3
del settore pubblico in Italia. Con
tale legge, che si configura come legge “di principio”, sono stati stabiliti importanti
capisaldi, poi ripresi e ampliati da altre norme in epoche successive:
1) Innanzitutto viene sancito il principio della separazione fra poteri di indirizzo e
poteri di gestione (d.lgs. n. 29/1993 “Razionalizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego” e succ.
mod.) secondo il quale agli organi istituzionali/politici è attribuita la funzione di
indirizzo e controllo, mentre la struttura organizzativa si occupa della funzione
gestionale, anche con l’assunzione di atti che impegnano l’ente nei confronti di
terzi. Statuendo tale separazione il legislatore si propone di porre fine alle
ingerenze della politica nella gestione, per sostituire l’obiettivo dell’economicità
3
Così viene denominato in Italia il processo di diffusione dei principi e dei valori aziendali alle
amministrazioni pubbliche, fondato sui seguenti elementi: economicità delle aziende, capacità
innovativa distribuita, responsabilizzazione economica diffusa, autonomia nella gestione (Zangrandi,
1994: 60-65).
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a quello soggettivo/contingente del politico, garantendo quindi una
amministrazione imparziale. In aggiunta, con la legge sull’elezione diretta del
sindaco e del presidente della provincia (Legge n. 81/1993) è stato poi
rafforzato il legame fra collettività amministrata (il “soggetto aziendale”) e
rappresentanti politici.
2) Dal principio precedente discende la responsabilizzazione dei dipendenti in
ordine alla correttezza e all’economicità dell’azione amministrativa (d.lgs. n.
59/1997 “Delega al Governo per […] la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa”, c.d. “Bassanini-uno” e succ. mod.). I
politici, attraverso idonei sistemi di programmazione, sono chiamati a
individuare gli obiettivi e le risorse, finanziarie, umane e strumentali, che
compongono il quadro entro il quale i membri della struttura organizzativa
devono operare e rispetto al quale essi sono valutati, vale a dire
responsabilizzati. Il pubblico impiego viene ricondotto al diritto comune,
pertanto equiparato ai lavoratori del settore privato (d.lgs 29/93). È introdotta la
figura del direttore generale (L. 127/97 “Misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”, c.d.
“Bassanini bis”), con incarico a tempo determinato, il cui ruolo è quello di
coordinatore, interlocutore unico di giunta e responsabili dei servizi e, più in
generale, di garante del funzionamento dell’intero sistema aziendale.
3) Viene rivalutato e ampliato il sistema informativo aziendale migliorando alcuni
aspetti della tradizionale contabilità autorizzatoria/finanziaria, rivalutando gli
strumenti di programmazione e rendicontazione (in particolare istituendo il
“Piano esecutivo di gestione”, c.d. Peg, omologo del budget operativo delle
imprese), introducendo la contabilità economico-patrimoniale ed esortando
all’utilizzo degli indicatori (d.lgs. 77/95 “Ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali”). Ciò al fine di sostenere i processi decisionali attraverso
informazioni idonee alla conoscenza degli input utilizzati e degli output
prodotti
4
.
4
Sull’argomento, per tutti G. Farneti (2004) e C. D’Aries, A. d’Atri e L. Mazzara (2002). Il nuovo
ordinamento contabile introdotto con il d.lgs. 77/95 non è stato tuttavia esente da critiche. A tal
proposito si legga F. Pezzani (1997). Sulla centralità del bilancio nel governo dell’azienda ente locale,
si veda anche M. Collevecchio (2004).
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4) E’ definitivamente decretato il passaggio dalla supremazia delle vecchie forme
di controllo burocratico/di legittimità all’affermarsi del controllo di tipo
manageriale, (d.gls. 29/93 e, in particolare, d.lgs. 286/99 “Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni
pubbliche”) attraverso una chiara definizione delle diverse forme di controllo e
delle loro finalità e il potenziamento dei processi di programmazione e controllo
(d.lgs. 77/95). Pur permanendo le verifiche esterne, della Magistratura contabile
(gli organi regionali di controllo vengono invece soppressi), e interne (controllo
di regolarità amministrativa e contabile), vengono esplicitati tre tipi di controllo,
inteso come capacità di governo delle attività, di chiara matrice aziendale: il
“controllo di gestione”, la “valutazione della dirigenza” e “la valutazione e
controllo strategico”
5
.
5) Prende avvio il processo di privatizzazione/esternalizzazione dei servizi pubblici
locali volto da un lato a semplificare l’articolata attività delle aziende pubbliche
locali, che nel corso del tempo sono state chiamate a svolgere un numero
sempre crescente di attività; dall’altro a introdurre forme di competizione per la
diminuzione dei costi e l’aumento degli standard qualitativi. Un continuo
susseguirsi di disegni di legge e disposizioni normative di varia natura, generali
e di settore, ha dato vita ad una complessa e incessante evoluzione della materia
che, ancora oggi, non può certo dirsi conclusa.
Dal 2000 il Testo Unico Enti Locali (d.lgs. n. 267/2000) costituisce il punto di
riferimento legislativo per le amministrazioni pubbliche locali, racchiudendo,
coordinandole in un'unica norma, tutte le disposizioni in materia di ordinamento degli
enti locali.
Anche se rappresentano regole tecnico-applicative e non norme di legge, è opportuno
fare riferimento ad un’altra novità di enorme portata per le aziende pubbliche locali e
che contribuisce alla loro aziendalizzazione: la statuizione dei “Principi contabili per
gli enti locali” (Ministero dell’Interno – Osservatorio per la finanza e la contabilità
degli enti locali, 2004; Farneti e Pozzoli, 2002). Il loro ruolo va oltre quello
5
Non tutti gli studiosi condividono l’introduzione per legge delle diverse forme di controllo di tipo
aziendale. In tal senso, M. Bergamin Barbato intravede il rischio che la forma sovrasti la sostanza
(Bergamin Barbato, 1997). Per un’esposizione dell’evoluzione normativa dei c.d. “controlli interni” si
rinvia a A. Garlatti e F. Pezzani (2000: 51-55).
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conosciuto nell’ambito delle imprese, le cui funzioni sono quindi di carattere
interpretativo, integrativo e di armonizzazione (Savioli, 2004). Come ha sottolineato
l’Osservatorio, «[i] principi contabili [per gli enti locali] sono la matrice del sistema
generale che si definisce “di bilancio”, al quale il legislatore ha connesso norme
organizzatorie generali, norme di programmazione finanziaria, di previsione, di
gestione, di tesoreria, di investimento, di revisione economico-finanziaria, di
controllo interno, di rendiconto generale e di risanamento degli enti dissestati». La
loro specificità, che li contraddistingue non solo dai principi applicabili al settore
privato ma anche ai principi contabili di altri Paesi e da quelli internazionali per il
settore pubblico (gli Ipsas)
6
, sta proprio nell’aver identificato un framework, calato
nella realtà delle amministrazioni pubbliche locali, che stimola comportamenti
economici, razionali, ed è pertanto promotore di quello sviluppo di tipo “aziendale”
cui deve tendere la pubblica amministrazione. Non a caso, infatti, i tre principi
ricalcano i momenti fondamentali della vita delle amministrazioni pubbliche locali, la
programmazione, la gestione e la rendicontazione, la cui corretta realizzazione rende
possibile il raggiungimento dell’economicità.
Ed è proprio questo processo di privatizzazione/esternalizzazione dei servizi pubblici
locali uno dei capisaldi del nuovo modo di gestire la pubblica amministrazione. Il
termine “privatizzazione” può assumere diversi significati. Essi vanno dalla più
generale considerazione che siamo in presenza di “privatizzazione” qualora vengano
utilizzate tecniche, strumenti e metodi tipici delle imprese nel contesto delle
amministrazioni pubbliche (e quindi “privatizzazione” come sinonimo di
“aziendalizzazione”) alla, più corretta concezione di riduzione del ruolo dell’apparato
pubblico a favore dell’aumento delle organizzazioni private nella produzione di beni
e servizi per il soddisfacimento dei bisogni umani. Ciò non implica necessariamente
una visione di intervento minimalista dello Stato, ma si può sposare anche con forme
di welfare state presenti in alcun Paesi (come nel caso italiano). In altre parole,
privatizzare non significa solo, come spesso erroneamente si intende, far governare ai
privati ciò che precedentemente era di dominio pubblico (aziende o interi settori
dell’economia).
6
Facciamo qui riferimento ai contributi esposti al Convegno organizzato dal Ciramap dell’Università
di Ferrara “I Principi Contabili per le Pubbliche Amministrazioni”, Ferrara, 12-13 dicembre 2003,
durante il quale è emerso che «i principi contabili italiani si sono dimostrati i più avanzati, poiché
meglio in grado di affiancare il processo di rinnovamento della pubblica amministrazione, osservando
nel contempo la specificità del settore pubblico» (Farneti, 2004).