14
1. 2. - TUTELA DEI DIRITTI PREVALENZA DELLA GIU RISDIZIONE
La tutela dei diritti del cittadino, in un ordinamento democratico come il nostro, trova la
sua massima espressione nella Carta Costituzionale che garantisce, a tutti i cittadini,
l accesso alla giustizia in funzione di una reale protezione dei diritti e degli interessi che
si ritengono violati.
Il processo rappresenta il cardine della tutela dei diritti e la giurisdizione costituisce
l unica funzione dello Stato deputata alla risoluzione dei conflitti. Gli studi storico
giuridici hanno dimostrato come non vi sia stata comunit organizzata che abbia potuto
sopravvivere senza un sistema di regole di condotta e di risoluzione dei conflitti sociali,
comunque ispirato a criteri di imparzialit .
La storia del diritto ha anche dimostrato come la creazione di una serie di strutture
giuridiche e sostanziali, finalizzate al componimento delle controversie, abbia condotto
gi in tempi lontani, ad un fenomeno di degenerazio ne del processo, in conseguenza del
quale la lunghezza dei processi era divenuta proverbiale ed il fenomeno delle cd. lites
immortales era divenuto un argomento scottante sin dall inizio del XVIII secolo.1
Ci nonostante, lo iudicium, si Ł tramandato fino alle comunit moderne forte della
funzione sociale, di cui lo stato moderno si Ł appropriato, disciplinando e garantendo
l esclusivit della giurisdizione, la quale costitu isce una delle funzioni principali degli
stati moderni volta ad assicurare l osservanza delle norme di diritto approvate dal potere
legislativo.
Le caratteristiche fondamentali della giurisdizione si rinvengono innanzitutto
nell imparzialit e indipendenza del giudice, dalla configurazione di tutti i procedimenti
come procedure ad iniziativa di un soggetto diverso dall organo giudicante e, dalla
valenza di cosa giudicata che viene riconosciuta ai provvedimenti definitivi, i quali,
pertanto sono da considerarsi incontestabili e intoccabili, oltre che suscettibili di azione
esecutiva.
Alla luce di tale prospettiva di imparzialit e di efficacia del sistema giurisdizionale
statuale, si pu facilmente comprendere come mai lo stesso rappresenti la principale
struttura di riferimento per la tutela dei diritti e non ci siano altri metodi che consentano
ad un privato di ottenere il medesimo livello di garanzia e di coercizione equiparabili
1
PICARDI, Processo civile (Diritto moderno), in Enciclopedia del diritto, XXXVI, Milano, 1987, p. 113
15
alla giustizia ordinaria, salvo alcuni casi particolari previsti e regolamentati
dall ordinamento nei limiti della loro diffusione ed efficacia.
1.3. - LA CRISI DELLA GIUSTIZIA ORDINARIA
Negli ultimi anni, in Italia come in tanti altri Paesi, abbiamo assistito ad una notevole
crisi della giustizia civile ordinaria. Tale fenomeno deve la sua origine ad una
molteplicit di fattori, quali l aumento della liti giosit , l espansione dei tempi necessari
per giungere ad una soluzione della controversia, l eccessiva onerosit di un giudizio,
l intasamento dell attivit dei giudici, costretti ad occuparsi allo stesso tempo e nelle
medesime udienze di questioni di elevato valore, complessit e delicatezza e di
questioni piuttosto insignificanti. Questa valutazione profondamente negativa investe
tutto il contenzioso civile, sia che l oggetto della lite riguardi contratti, sia che riguardi
obbligazioni, lavoro, societ , famiglia o altro. L inidoneit della tutela si rileva
soprattutto nei settori del commercio e in quello societario dove la necessit di una
rapida soluzione di una controversia diviene un requisito indispensabile.
La violazione di un diritto o di un interesse legittimo, necessita di un intervento
tempestivo nelle modalit di ottenimento di un prov vedimento che possa soddisfare
l esigenza di giustizia.
Data la lentezza di arrivare ad una soluzione secondo le vie comuni fornite dalla
giustizia ordinaria, si sono ricercare vie alternative1 di risoluzione delle controversie,
ricorrendo talvolta a soluzioni gi ben radicate ne ll ordinamento, quale l arbitrato,
talvolta ricorrendo ad istituti utilizzati in misura minore, quali le procedure di
1
Cappelletti, coordinatore del progetto Access to Justice Project finanziato dalla Fondazione Ford, dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e dall’Istituto Universitario Europeo, ha chiamato i sistemi di
ADR “giustizia coesistenziale”, evidenziando le ragioni principali che dovrebbero sospingere l’interesse
per la conciliazione:
-il riconoscimento degli effetti alienanti, che l’iper-regolamentazione e la giuridicizzazione delle dispute
provocano nella comunità;
-la globalizzazione del diritto, specialmente in relazione all’internazionalizzazione del commercio e delle
leggi per la protezione dei consumatori e dell’ambiente;
-la crescente tendenza all’autoregolamentazione di alcune categorie produttive, e in particolare dei
settori bancari, finanziari e del commercio;
-i cambiamenti socio-culturali, quali il declino degli stati-nazione culturalmente omogenei, il crescente
pluralismo nel sistema dei valori sociali e il ruolo emergente della donna nei luoghi di lavoro.
16
mediazione e conciliazione, che nel passato hanno avuto uno scarso impiego, ma che
stanno dimostrando di sapersi ben adattare alla realt economica e commerciale attuale.
Il problema principale della giustizia in Italia, cos come avvertito sia nel mondo
politico che nella societ civile, Ł quello della eccessiva lunghezza dei procedimenti
civili: questa constatazione comporta, quale logica conseguenza, che si sia diffuso un
senso di incertezza del diritto, avvertito tanto in ambito nazionale che internazionale;
basti pensare agli innumerevoli richiami che l Unione Europea ha mosso all indirizzo
del nostro Paese e alle ripetute violazioni all art . 6 C.E.D.U. (Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libert fondamentali) che prevede che ogni
persona abbia diritto a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole.
Questa situazione patologica dell amministrazione della giustizia civile italiana Ł
conseguenza di una molteplicit di fattori strettam ente correlati, quali:
- la sovente troppo disinvolta propensione all instaurazione di giudizi ordinari per il
riconoscimento dei propri diritti;
- la sensazione di farraginosit della vigente disc iplina processuale sebbene la riforma
introdotta abbia cercato di improntarne l attivit secondo criteri di oralit ,
concentrazione ed immediatezza;
- l ingente mole di materiale che in ogni processo viene ad accumularsi, costituita da
sempre piø numerosi e corposi atti difensivi, dalle risultanze probatorie, dalle perizie
tecniche e da una sterminata serie di documenti;
- le manovre dilatorie, ancora oggi ben possibili e di fatto largamente utilizzate, non
sanzionate;
- la cronica carenza di strutture;
- la ancora limitata familiarit con la informatizz azione della gestione del contenzioso
civile;
- l ingente arretrato che ingolfa le aule giudiziarie.
La durata degli odierni processi Ł inidonea a realizzare l effettiva tutela dei diritti in
tempi accettabili stante che, per ottenere una sentenza in primo grado occorrono
mediamente tre anni con punte estreme a Vicenza dove sono 34,7% le cause esaurite
ogni 100 nuove e/o ancora da smaltire.1
1
Il Sole 24 ore del 18/12/2006
17
La lungaggine processuale agisce da deterrente per il comune cittadino che si trova a
dover rinunciare al riconoscimento di un proprio (presunto) diritto producendo cos
ingiustizia sociale in termini sia materiali che psicologici avvalorando l aforisma
benthamiano giustizia ritardata = giustizia negata .
Una delle strade maestre che sono state individuate per dare un contributo alla soluzione
di questi problemi Ł la disciplina e la valorizzazione dei metodi alternativi di risoluzione
delle controversie nel quadro di un piø generale disegno di riordino della giustizia civile
e con l intento di non giungere a transazione durante lo svolgimento del processo civile
a lite molto avanzata e sotto la pressione temporale e l incertezza del giudizio1
Tali metodi, che possiamo definire come le procedure preposte alla composizione delle
liti in via extragiudiziaria o stragiudiziale e che nella concezione americana prendono il
nome di Alternative Dispute Resolution, hanno conosciuto negli Stati Uniti e nei paesi
di common law in generale uno sviluppo sorprendente negli ultimi tre decenni.
Tra questi strumenti assume un importanza fondamentale quello della conciliazione, che
per struttura, tempi e costi appare come un ist ituto particolarmente agile e flessibile,
che ben si adatta alle esigenze di speditezza che tanto le imprese quanto i consumatori
avvertono sempre piø.
Di questi elementi sembra aver tenuto conto anche il legislatore che ha mostrato una
sensibilit particolare per questi strumenti di com posizione delle liti e, in diverse
occasioni, ha individuato la conciliazione quale mezzo per contribuire alla soluzione dei
problemi della giustizia civile.
Secondo la dottrina2 la conciliazione e piø in generale i mezzi alternativi di risoluzione
delle controversie non devono essere considerati un ripiego a fronte di una situazione
drammatica della giurisdizione statale: quasi che, se quest ultima funzionasse bene, dei
mezzi alternativi si potrebbe benissimo fare a meno. E non devono essere considerati
neppure uno strumento deflattivo di una richiesta di tutela giurisdizionale, cui l apparato
pubblico non riesce a far fronte (anche se, di riflesso, ogni conciliazione significa una
controversia giurisdizionale in meno). Al contrario, conciliazione e arbitrato sono
essenziali anche quando la giurisdizione statale offre un servizio di buon livello: per
1
A quel punto, infatti, la maggior parte delle spese legali sono state già sostenute, le parti sono magari
esauste e i loro rapporti personali e professionali incrinati per sempre.
2
LUISO, La conciliazione nel quadro della tutela dei diritti, www.Judicium.it
18
la stessa logica, in virtø della quale l intervento pubblico Ł opportuno solo ove si renda
necessario.
E inoltre opportuno mettere in risalto il ruolo di tali istituti di A.D.R come strumenti al
servizio della pace sociale 1. Nella conciliazione, in cui i terzi non prendono alcuna
decisione, le parti non si affrontano piø, ma, al contrario, s impegnano in un processo di
riavvicinamento, e scelgono, esse stesse, il metodo di risoluzione del contenzioso
svolgendo, quindi, un ruolo piø attivo in tale procedimento, al fine di trovare la
soluzione a loro piø conveniente. Questo approccio consensuale aumenta le possibilit
per le parti di mantenere, una volta risolta la lite, le loro relazioni di natura commerciale
o altro.
1.4. - SISTEMI DI DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le controversie possono trovare una definizione di natura diversa direttamente
dipendente dal metodo adottato.
Si possono cos distinguere:
• Sistemi vincolanti, a carattere decisionale, quali arbitrato, arbitraggio, perizie
vincolanti, sentenze, nei quali il terzo interviene sempre in qualit di decisore: Ł
infatti chiamato ad esprimersi sulla domanda che gli viene rivolta ed Ł quindi
tenuto ad esaminare la fattispecie di conflitto, a darne una qualificazione ed
indicarne la decisione. Da parte di chi fa ricorso a questi sistemi decisionali di
risoluzione della controversia, vi Ł un minimo (se non addirittura nullo)
controllo sulla procedura e sul risultato.
• Sistemi non vincolanti, a carattere non decisionale, quali procedure conciliative
(mediation, conciliazione), perizie non vincolanti, pareri pro-veritate. In queste
ipotesi il terzo interviene non piø come decisore, ma come facilitatore. Pu cos
meglio esplorare gli interessi delle parti in causa, ricercare i veri motivi del
conflitto, prendere in considerazione elementi aggiuntivi rispetto alla domanda
delle parti, spesso inconsapevoli del fatto che i motivi del contendere hanno
1
Commissione UE: Libro Verde - relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia
civile e commerciale - Bruxelles, 19.04.2002, COM (2002)196
19
radici piø profonde di quelle esplicitate (es. eventuale convenienza di relazioni
future, ricerca delle vere ragioni del conflitto, incapacit delle parti di
comunicarsi rispettive aspettative, ecc.).
Chi fa ricorso a questi sistemi decisionali di risoluzione della controversia ha, al
contrario dell ipotesi esaminata in precedenza, il massimo controllo sia sulla
procedura che sul risultato, oltre ad avere garantiti confidenzialit , riservatezza,
informalit , flessibilit di procedure, rapidit , s oluzioni creative, economicit .
1.5. - LE ALTERNATIVE ALLA GIUSTIZIA ORDINARIA
Il ricorso al giudizio ordinario ha, per sua stessa natura, tra i suoi effetti quello di
determinare o consolidare una frattura tra le par ti, esponendo anche la parte che al
termine del giudizio risulter vittoriosa al risch io della riprovazione e dell isolamento
nel futuro; invece, la possibilit di risolvere str agiudizialmente la controversia potrebbe
riuscire a conservare le relazioni tra le parti.
Per individuare un sistema di risoluzione delle controversie indipendente dalla
giurisdizione statale bisogna andare negli Stati Uniti. E qui che si sono affermate le
prime forme di giustizia privata, alternativa a quella ordinaria, sulla base di un
movimento culturale che ha portato alla nascita dei sistemi di risoluzione delle
controversie conosciuti con l acronimo ADR, anche se diversi commentatori
sostengono che il compito delle ADR Ł quella di agevolare l accesso alla giustizia da
parte dei soggetti deboli, i quali, per ignoranza, per scarsit di risorse economiche, per
timore di procedure di lunga durata, per esiguit d el danno lamentato, rinunciavano alla
domanda di giustizia e soccombevano - psicologicamente, prima che economicamente -
alla lesione dei loro diritti.
Tuttavia fra le cause principali dell’affermazione della ADR, ed in particolare della
conciliazione, vanno senz’altro annoverate le diffuse preoccupazioni circa i costi ed i
ritardi, spesso assai gravi, della giustizia ordinaria. Non Ł quindi un caso che la
conciliazione, per molte imprese, sia da tempo divenuta la procedura di gran lunga
preferenziale di risoluzione delle controversie commerciali internazionali, per via delle
20
spese normalmente assai piø elevate che le forme tradizionali di risoluzione delle liti
(tra cui l’arbitrato) impongono in questo campo.
Negli Stati Uniti, con una legge approvata nel 1978, part la sperimentazione. Il
provvedimento prevedeva che tutte le controversie con certe caratteristiche di materia e
valore fossero trattate preliminarmente nell ambito di una procedura arbitrale, che
costituiva condizione di procedibilit dell azione civile. Nel 1990 il congresso approv
il Civil Justice Reform Act, una legge di riforma della giustizia civile che demand a
ciascun distretto federale la possibilit di studia re le cause del malessere dei propri
sistemi giudiziari e di redigere un piano di azione che tenesse conto di alcuni principi
base tra cui, la sottoposizione delle cause giudicate idonee ai procedimenti di ADR.
Nel 1998, venne approvato l Alternative dispute resolution Act il quale stabilisce che
Ciascuna Corte distrettuale degli Stati Uniti autorizza l uso di procedure di
risoluzione alternativa delle controversie in ogni azione civile .
Negli Stati Uniti l adozione dei sistemi di ADR oggi Ł un fatto del tutto normale,
soprattutto per il diffondersi di una cultura alternativa di gestione del conflitto.
Con l acronimo ADR si indicano l insieme degli stru menti di risoluzione delle
controversie alternativi al procedimento giurisdizionale ordinario. Con lo stesso termine
si indica altres il movimento culturale che ha portato alla promozione di queste
procedure negli U.S.A. e in Gran Bretagna.
Gi dall antichit , gli strumenti ADR sono stati ut ilizzati da molte culture, quali, ad
esempio, quella cinese e quella giapponese. Nell antica Cina la conciliazione era il
principale strumento per risolvere le controversie; secondo Confucio la risoluzione
ottimale di una divergenza si trovava tramite la persuasione morale e l accordo e non
sotto coercizione . Ancora oggi in Cina la concilia zione Ł utilizzata tramite l istituzione
dei Comitati Popolari di Conciliazione, regolati dall art. 111 della Costituzione del 1982
e dalle Regole dei Comitati del 1954, modificate nel 19841.
Le soluzioni di ADR si caratterizzano per il fatto di essere finalizzate alla ricerca di un
accordo che soddisfi il piø possibile le parti, e le relative procedure si basano sulla
elasticit , sulla confidenzialit e sull informalit delle regole, prevedendo l intervento di
uno o piø soggetti in funzione di terzi neutrali che supportino le parti con modalit
differenti a seconda dello strumento utilizzato, indicando a volte delle soluzioni
1
UZQUEDA-FREDIANI, “La Conciliazione: guida per la soluzione negoziale delle controversie”, Ed.
Giuffrè, 2002,
21
concrete. L ADR pu essere inquadrato in tre grandi categorie1, all interno delle quali si
possono distinguere le procedure di autocomposizione delle controversie nelle quali
l accordo Ł raggiunto dalle parti in piena autonomia, e le procedure di composizione
delle liti eterodirette, nelle quali invece esiste la presenza di un soggetto terzo che
esprime una propria valutazione vincolante per le parti. Vi sono infine le procedure di
autocomposizione eterodiretta ove il terzo chiamato a coadiuvare i litiganti, a differenza
del giudice, si limita ad agevolare la discussione tra le parti, facendone emergere i
relativi interessi, lasciando alle stesse il compito di stabilire i termini dell accordo,
oppure suggerendo una possibile soluzione.
Nel novero delle soluzioni di ADR rientrano procedure che si contraddistinguono per
alcune specifiche caratteristiche, sulle quali sommariamente mi soffermo:
1.5.1. - L Arbitrato art.806 c.p.c.
Si tratta di un tipo di procedimento che si svolge in contraddittorio tra le parti
e al termine del quale un soggetto terzo incaricato dalle parti decide la
controversia che gli Ł stata sottoposta. L arbitro quindi, alla pari del giudice,
pur trattandosi di un soggetto privato, ha il potere di adottare una decisione
vincolante in merito alla controversia.
Il nostro ordinamento ha individuato due fattispecie: l arbitrato2 rituale e
quello irrituale. Il primo, disciplinato dagli artt. 806 e seguenti c.p.c., Ł
strutturalmente simile al procedimento ordinario e si configura come una sorta
di processo privato gestito da soggetti che operano su mandato delle parti e
autorizzati da esse a decidere la controversia.
Gli arbitri risolvono la lite secondo le norme di diritto a meno che le parti non
li abbiano autorizzati a risolvere la lite secondo equit (art. 822 c.p.c). La
decisione finale, ovvero il lodo, ha efficacia vincolante per le parti, inoltre pu
divenire pienamente esecutivo se omologato dinanzi al tribunale (art. 825
1
CICOGNA-DI RAGO-GIUDICE, La conciliazione commerciale, Maggioli Editore, 2004
2
Secondo DE PALO-D’URSO- GOLANN, Manuale del conciliatore professionista, Giuffrè, 2004, l’istituto
dell’arbitrato, che pur rientrando di fatto tra le procedure di ADR (secondo un criterio ad “esclusione”
rispetto alla giustizia statale) è legato a costi eccessivi, in Italia resta ancora poco praticato per
l’eccessiva onerosità. In questa ottica finalistica, solo le procedure di arbitrato che abbiano
caratteristiche di rapidità nello svolgimento, e un rapporto favorevole tra costi e risultati (secondo i
normali standard degli onorari professionali), rientrerebbero appieno tra le procedure di ADR,
soddisfacendone l’obiettivo fondamentale legato al contenimento dei tempi e dei costi.
22
c.p.c.). Lo stesso pu essere impugnato davanti all autorit giurisdizionale
dalla parte che vi abbia interesse nei casi previsti dalla legge (artt. 827 e
seguenti c.p.c.).
L arbitrato irrituale, invece, non Ł regolamentato, nØ dal codice di procedura
civile, nØ dal diritto sostanziale; Ł una forma di risoluzione convenzionale
delle controversie. Le parti conferiscono all arbitro il compito di comporre una
lite mediante un atto negoziale impegnandosi ad accettare come espressione
della propria volont quanto sar deciso.
Un ulteriore distinzione pu essere fatta tra arbit rato ad hoc e arbitrato
amministrato. Nel primo modello sono le parti stesse a stabilire le regole della
procedura, nella seconda ipotesi invece i litiganti si rivolgono ad istituzioni
arbitrali (vedi Camera Arbitrale di Milano, International Chamber of
Commerce di Parigi, ecc.) che offrono un apposito servizio, occupandosi di
amministrare la procedura e di definire i relative costi.
1.5.2. - L arbitrato societario previsto dagli artt. 34-36 del d. lgs 17 gennaio 2003,
n.5.
La riforma introdotta con gli articoli citati si occupa dell arbitrato in materia
societaria ma non si applica a tutti gli arbitrati in detta materia. La nuova
disciplina si applica soltanto agli arbitrati originati da clausole compromissorie
statutarie, ma non agli arbitrati generati da compromesso a lite insorta; per
questi ultimi continua ad applicarsi la disciplina prevista dagli artt. 806 ss.
c.p.c.. Peraltro le clausole compromissorie stipulate con atto separato, rispetto
all atto costitutivo rientrano nell ambito di appli cazione del d. lgs. purchØ
siano approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale
sociale. In tale ipotesi i soci assenti o dissenzienti possono, entro novanta
giorni, esercitare il diritto di recesso (art. 35, 6 comma).
L art. 34, 1 comma, del d. lgs. 5/2003 dispone che possono essere deferite ad
arbitri le controversie sorte tra i soci ovvero tra i soci e la societ che abbiano
ad oggetto «diritti disponibili relativi al rapporto sociale» mentre l art. 34, 5
comma, dispone che non possono essere oggetto di clausola compromissoria le
controversi nelle quali la legge preveda l intervento obbligatorio del pubblico
23
ministero; si deduce che anche nell arbitrato societario possono essere trattate
solo le controversie riguardanti diritti disponibili, esattamente come previsto
dall arbitrato disciplinato dall art. 806 c.p.c. ch e fa riferimento non ai diritti
disponibili, ma alle controversie che possono formare oggetto di transazione,
che tuttavia, ai sensi dell art. 1966 c.c., sono quelle relative ai diritti
disponibili.
Come previsto all art. 34, 2 comma, la nuova clausola arbitrale statutaria deve
prevedere numero e modalit di nomina degli arbitri , conferendo, in ogni caso,
a pena di nullit , il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla
societ . L attribuzione del potere di nomina di tut ti gli arbitri a soggetto
estraneo alla societ risponde alla esigenza di raf forzare l indipendenza e
l imparzialit dell arbitro, eliminando la possibil it che il ruolo di arbitro sia
svolto da soggetti interni alla societ stessa qual i i componenti il collegio
sindacale e i probiviri.
La domanda proposta dalla o nei confronti della societ Ł depositata presso il
registro delle imprese con esclusione delle domande di arbitrato tra due soci e,
in generale, di tutte quelle che non vedono la societ come parte del
procedimento. In base all art. 35, comma 5 bis del citato d. lgs. 5/2003
aggiunto con d. lgs. 6 febbraio 2004 n. 37 devono pure essere depositati
presso il registro delle imprese, a cura degli amministratori, i dispositivi
dell ordinanza di sospensione della delibera assembleare e del lodo che decide
sull impugnazione della stessa. Motivo di tali depositi Ł la pubblicit nei
confronti degli altri soci e dei terzi, stante la possibilit del loro intervento ai
sensi dell art. 35, 2 comma.
Particolarit prevista dall art.36, 1 comma, secon do il quale ove occorra
risolvere una questione pregiudiziale non comprom ettibile, Ł quella che gli
arbitri devono decidere sempre secondo diritto con lodo impugnabile anche ai
sensi dell art. 829, 2 comma, c.p.c. anche nel cas o in cui la clausola
compromissoria li autorizzi a decidere secondo equit con lodo non
impugnabile.
Altra particolarit della riforma consiste nel pote re cautelare concesso agli
arbitri , ai sensi dell art. 35, 5 comma, ove « se la clausola compromissoria
24
consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la
validit di delibere assembleari agli arbitri compe te sempre il potere di
disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell efficacia della
delibera», evitando interferenza fra l arbitro ed il giudice ordinario stante che
le impugnative delle delibere assembleari sono sempre unite alla richiesta di
sospensione delle stesse.
1.5.3. - L arbitrato previsto dall art. 37 del d. lgs 17 ge nnaio 2003, n.5
L art. 37 del d. lgs. 5/2003 disciplina una particolare forma di arbitraggio
nelle societ a responsabilit limitata e nelle soc iet di persone, il cosiddetto
arbitrato economico.
Tale istituto, come si legge nella relazione illustrativa, si deve annoverare tra
quelli che non dirimono direttamente controversie ex art. 806 c.p.c.
Per effetto di tale norma, il terzo designato pu d irimere contrasti tra coloro
che hanno il potere di amministrazione in ordine alla gestione della societ . La
dottrina ritiene che tale fattispecie rientri nella figura dell arbitraggio e non
dell arbitrato, in quanto, quest ultimo opera nei c onfronti di rapporti perfetti,
ma controversi, mentre il primo opera rispetto a rapporti in formazione, che
devono essere completati.
La norma prevede la disciplina di un rapporto in formazione che deve essere
completato e consiste nella decisione in ordine alla gestione, che trova una
soluzione, anzichØ all interno della societ (amministratori, consiglio di
amministrazione, soci, ecc.), attraverso il conferimento di poteri ad un terzo.
La natura di tale istituto diversa dall arbitrato e simile all arbitraggio trova
piena conferma nel citato art. 37, 4 comma, in vir tø del quale la decisione
resa dal terzo o dai terzi Ł impugnabile a norma dell art. 1349 c.c. esattamente
come la decisione espressa dall arbitratore.
L art. 37 prevede che gli atti costitutivi della societ a responsabilit limitata o
di persone possono prevedere tale clausola; possono altres prevedere che la
decisione sia reclamabile davanti ad un collegio e che il terzo chiamato a
dirimere il contrasto possa dare indicazioni vincolanti anche su questioni
collegate a quelle espressamente deferitegli.