Sotto il profilo istituzionale si può osservare che già da tempo la
Spagna rappresenta, per la sua forma di Stato, un modello studiato in vari
ordinamenti e oggetto di comparazione anche giuridica.
Una ragione per cui la Spagna potrebbe costituire un modello è legata
all’importante ruolo assegnato alle regioni relativamente alle competenze che
queste possono svolgere autonomamente.
La prospettiva federale che i governi spagnoli hanno tenuto presente
quale tratto caratteriale del processo di integrazione europea ha permesso
alla Spagna di dare attuazione al principio di solidarietà interterritoriale
contenuto nella Costituzione del 1978.
L’obiettivo di questo elaborato è rappresentato dalla volontà di
inquadrare la situazione spagnola focalizzandosi, in particolare, sulla
organizzazione territoriale ed istituzionale della Catalunya.
Parte integrante dello studio è rappresentata dall’analisi della struttura
del bilancio di previsione della Generalitat, il “pressupost”, e delle fasi
caratterizzanti il processo di bilancio.
Infine, si è voluto trattare il sistema informativo della Generalitat per
valutarne il suo efficace funzionamento e la sua capacità di soddisfare
adeguatamente le esigenze dei destinatari delle informazioni.
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1. Lo stato delle autonomie: organizzazione e
amministrazione
Nella fase immediatamente successiva alla caduta della dittatura di
Franco l’assemblea costituente disegna una struttura di stato tale da
garantire l’unità dello stesso, il riconoscimento delle nazionalità e regioni che
lo integrano e la solidarietà fra queste.
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La costituzione spagnola non stabilisce espressamente il modello di
organizzazione territoriale dello stato ma si limita a definire i principi base sui
quali si fonda questo modello i cui tratti generali sono approfonditi nel titolo
VIII della costituzione.
Tale mancata definizione deriva dal fatto che risulta difficile talvolta
includere determinati modelli in una definizione comune, in quanto possono
presentare strutture di potere molto differenziate. Per le grandi differenze che
caratterizzano la forma e l’organizzazione territoriale degli stati attuali, e
comunque anche quelli che si dichiarano federali, è possibile classificarli
sotto la denominazione di stati (o strutture) complessi o composti.
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1
I principi sono enunciati dall’articolo 2 della costituzione spagnola del 1978.
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Proposta indicata da Albertì i Rovira (2002), Manual de dret public de Catalunya, a cura
dell’ “Istitut d’estudis autonomics”: “Nonostante il fatto che Germania, Stati Uniti, Austria,
Nuova Zelanda, Messico, India o Brasile, per esempio, si autoqualifichino come stati
federali, in realtà presentano delle strutture di potere molto differenziate e, perciò,
difficilmente raggruppabili in una unica categoria essendo questa generica e, di
conseguenza, di poca utilità. La Svizzera, d’altro canto, si definisce come una
confederazione, quando la sua realtà costituzionale non risponde a questo modello teorico.”
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Lo stato delle autonomie può essere definito come uno stato
composto in quanto prevede l’esistenza di due livelli territoriali di governo (lo
stato centrale e le comunità autonome), entrambi politicamente autonomi,
che esercitano determinati compiti e poteri liberamente all’interno del proprio
ambito di competenza.
La principale particolarità consiste nel fatto che detto modello è
nominato potenziale, in quanto la costituzione ne fissa i criteri in maniera
generale lasciando ai singoli statuti il congiunto delle decisioni che gli stessi
dovranno assumere.
Secondo il disegno previsto dalla costituzione, il modello spagnolo di
organizzazione territoriale risponde, essenzialmente, al genere dello stato
composto in quanto possiede caratteristiche comuni ad altri stati che
possono essere inseriti in questa categoria sebbene possegga anche altre
specificità e particolarità.
La caratteristica di apertura costituzionale in relazione alla struttura
territoriale del potere dello stato, nel non fissare imperativamente un
determinato modello e, soprattutto, nel non definire in termini concludenti e
definitivi lo stesso, rappresenta un’ importante peculiarità del sistema
costituzionale spagnolo del 1978.
Al contrario, per stato unitario si intende uno stato organizzato sulla
base si un unico centro di governo in maniera tale che esista un unico livello
di istituzione dotato di poteri di natura statale con valenza su tutto il territorio
nonostante possano esistere altre entità amministrative subordinate agli
organi statali. In questo caso si parla di stato unitario decentralizzato che
differisce da quello che può essere definito “composto” o “complesso”.
Quest’ultimo, infatti, è organizzato sulla base di una divisione verticale del
potere in modo tale che sia presente un doppio livello territoriale di governo.
Anche per questi motivi risulta maggiormente utile, secondo l’autore, prendere in
considerazione una classe più ampia appunto definita composta o complessa.
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Ad ogni livello corrispondono ambiti di intervento propri e differenziati e
istituzioni proprie.
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1.1. Il principio di unità, di autonomia e il principio
dispositivo
La Costituzione opta per una formula comprendente all’articolo 2 il
principio di unità e quello di autonomia. Il principio di unità è rafforzato poi
dagli aggettivi indissolubile e indivisibile che permettono di comprendere
l’importanza della non disgregazione dello stato in entità differenti.
Sono quindi stabiliti: un unico stato, un’unica costituzione, un unico
ordinamento giuridico e l’uguaglianza di diritti e doveri per tutti i cittadini dello
stato.
Per principio di unità si intende che la Spagna rappresenta un solo
stato, una unica entità; le principali conseguenze di questa affermazione
sulla unità dello stato consistono nel fatto che la Spagna si presenta come un
unico soggetto alla comunità internazionale nell’ambito delle relazioni esterne
e, nell’ambito interno, forma allo stesso modo un’ unica entità costituzionale
e che dispone di una serie di organi e istituzioni di carattere comune che
agiscono in maniera immediata e diretta.
Il principio dell’unità è da integrare con quello di autonomia che si
riferisce, in un primo momento, alle nazionalità e alle regioni e
successivamente alle comunità autonome. L’unità deve rispettare la pluralità
e le diversità. Contestualmente i diversi centri territoriali si devono integrare
armonicamente nel congiunto che forma una unità statale più ampia.
Nel mantenere l’equilibrio fra i due differenti punti di vista si costruisce
un modello concreto di organizzazione territoriale e si stabiliscono i
meccanismi maggiormente adeguati che ne assicurino l’efficienza e
l’efficacia.
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In questo modello esistono una pluralità di centri di governo, politicamente indipendenti,
che lavorano sullo stesso territorio secondo una determinata ripartizione di competenze.
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Il modello di creazione e organizzazione delle comunità autonome
segue un principio che può essere definito come “dispositivo”. La
costituzione di una comunità autonoma con la corrispondente
determinazione del territorio, della sua organizzazione territoriale di base e
dei livelli di competenza è il risultato di un processo che include due
importanti fasi: l’iniziativa autonoma
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e l’elaborazione dello “statuto
d’autonomia”. Lo statuto d’autonomia rappresenta la norma fondamentale
sulla quale si regge la comunità autonoma che si crea.
Per poter esercitare l’iniziativa autonoma e quindi iniziare il processo
di costituzione della comunità, la costituzione prevede che i territori
corrispondenti rispondano ad almeno una delle seguenti condizioni:
* che si tratti di province limitrofe con caratteristiche storiche,
culturali ed economiche comuni;
* che si tratti di territori insulari;
* che si tratti di una provincia che rappresenti una entità
regionale storica.
Nel caso in cui il territorio che voglia accedere all’autonomia non
risponda ad una di queste condizioni potrà iniziare il processo soltanto con
l’autorizzazione delle “Cortes Generals”.
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La costituzione ha previsto diversi
procedimenti per esercitare il diritto all’autonomia in relazione alle diverse
situazioni che si presentano.
Catalunya ha avuto accesso all’autonomia tramite una modalità che
prevede il riconoscimento dell’autonomia a quelle regioni che in passato
avessero approvato uno statuto d’autonomia e per i quali sia presupposta
una forte e consolidata volontà di autogoverno.
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4
Si tratta di concretizzare i soggetti del diritto all’autonomia che l’articolo 2 della
costituzione attribuisce genericamente a “nazionalità e regioni” che, manifestandone la
volontà, possono quindi esercitare il loro diritto a costituirsi in comunità autonoma.
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Delle Cortes Generals si tratterà nel paragrafo 1.2.
6
Al paragrafo 1.3.4 si tratta delle modalità di accesso all’autonomia.
6
1.2. Il sistema di governo
La Costituzione spagnola del 1978 prevede la monarchia quale forma
politica dello Stato. L’articolo 1 della Carta fondamentale spagnola
rappresenta una chiave di lettura dell’intero impianto costituzionale. La
Spagna si costituisce come Stato sociale e democratico di diritto che
propugna come valori superiori del suo ordinamento giuridico la libertà, la
giustizia, l’uguaglianza e il pluralismo politico e l’appartenenza della sovranità
nazionale al popolo spagnolo.
Il Re, in Spagna, è il capo dello Stato, simbolo della sua unità e della
sua stabilità, colui che arbitra e modera il funzionamento regolare delle
istituzioni.
In relazione alle funzioni concernenti il potere legislativo, il re sancisce
e promulga le leggi e ne ordina l’immediata pubblicazione; per quanto
riguarda i rapporti fra le cortes e il re a questi è concesso il potere di
convocare e sciogliere le stesse ed indire le elezioni secondo le modalità
previste dalla costituzione. Relativamente al potere esecutivo, il re indice il
referendum nei casi previsti dalla costituzione, propone il candidato alla
presidenza del governo, lo nomina ed eventualmente ne fa cessare le
funzioni, secondo le modalità dettate dalla costituzione, nomina e destituisce
i membri del Governo su proposta del loro presidente, emana i decreti
governativi, conferisce cariche civili e militari e concede onorificenze e titoli
conformemente alle leggi. Il re presiede le sessioni del consiglio dei ministri
su richiesta del presidente del governo, oltre che per parteciparvi, per essere
informato degli affari dello Stato. A lui spetta, inoltre, il comando supremo
delle forze armate e, infine, il potere di concedere la grazia o di emettere un
provvedimento di indulto, formalizza gli atti di competenza governativa ed
esercita il patrocinio sulle accademie reali.
Il sistema parlamentare spagnolo prevede un modello bicamerale
rappresentato dalle Cortes generals formata dal Congresso dei deputati in
rappresentanza del popolo e del Senato. Durante la fase costituente l’idea di
senato che andata sviluppandosi era quella di un Senato che fosse
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espressione delle comunità autonome anche se il progetto di decentramento
territoriale viveva ancora la sua fase embrionale.
Nonostante la fase costituente sia ormai terminata da molti anni si
parla ancora di bicameralismo imperfetto in quanto il Congresso detiene
poteri molto più incisivi rispetto a quelli del Senato.
Le Cortes generals esercitano la potestà legislativa dello Stato,
approvano il bilancio, controllano l’azione del governo e hanno ulteriori
competenze stabilite dalla costituzione. Ogni camera ha la sua
organizzazione interna e vengono istituiti organi parificabili alle conferenze
dei capigruppo chiamati “Juntas de portavoces” accompagnati da una
Commissione permanente che è responsabile della continuità dei lavori
parlamentari.
Il Congresso si compone di un minimo di 300 a un massimo di 400
deputati eletti a suffragio universale; questi, al pari dei senatori, restano in
carica per 4 anni. La funzione legislativa, sebbene sia condivisa formalmente
dalle due camere, in realtà è esercitata in modo prevalente dal congresso. Il
congresso si pronuncia in merito alla convalida e all’abrogazione dei decreti
legge ed è necessaria la sua autorizzazione in caso di referendum
consultivo.
Diversamente dal congresso, il senato non ha un numero fisso di
membri ma questi variano in base alle variazioni demografiche. I senatori
sono eletti sia a livello provinciale sia su designazione delle stesse comunità
autonome che hanno diritto ad eleggere uno, cui va aggiunto un ulteriore
senatore per ogni milione di abitanti. Per l’elezione a livello provinciale,
secondo l’articolo 69 della costituzione
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, in ogni provincia si eleggono quattro
senatori a suffragio universale. La designazione spetta all’assemblea
legislativa o, in sua mancanza, all’ organo collegiale superiore della comunità
autonoma, conformemente a quello che stabiliscono gli statuti, che devono
assicurare in ogni caso l’adeguata rappresentanza proporzionale.
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Articolo 69: “In ogni provincia si eleggeranno quattro Senatori a suffragio universale,
libero, uguale, diretto e segreto per i votanti di ciascuna di esse, secondo le modalità
indicate da una legge organica”.
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L’iniziativa legislativa spetta al governo, al congresso e al senato
conformemente alla costituzione e ai regolamenti delle camere.
Le assemblee delle comunità autonome possono sollecitare il governo
ad adottare un progetto di legge o rimettere all’ufficio di presidenza del
congresso una proposta di legge, formando una delegazione, composta al
massimo da tre membri dell’assemblea, incaricata della sua perorazione di
fronte alla camera.
Sebbene il ruolo del senato sia anche di rappresentanza territoriale in
realtà anche per le questioni strettamente legate alle comunità autonome il
suo ruolo appare secondario. Lo stesso accade anche in fase legislativa
dove la decisione finale nel procedimento spetta al congresso.
All’articolo 78 della costituzione sono menzionati i gruppi parlamentari,
ovvero un raggruppamento di vari parlamentari in relazione alla loro
appartenenza politica che nasce per garantire la corretta organizzazione del
lavoro delle camere. Se il deputato non si iscrive volontariamente ad un
gruppo entro 5 giorni dalla sua costituzione allora sarà inserito nel gruppo
misto.
I Gruppi parlamentari possono essere parte attiva della vita politica,
convocare il parlamento in seduta comune con una petizione presentata da
uno o più gruppi, modificare l’ordine del giorno ed intervenire a tutti i dibattiti.
Relativamente all’iniziativa legislativa questa è possibile per ciascun gruppo
in entrambe le camere, al congresso però, è richiesta soltanto la firma del
portavoce, mentre al senato quella di tutti i componenti del gruppo.
Nell’ordinamento costituzionale spagnolo il governo è composto dal
presidente, dai vicepresidenti e dai ministri cui spetta l’istituzione dei comitati
ministeriali.
Il re procede alla consultazione dei gruppi parlamentari per definire la
scelta del candidato premier.
È necessario evidenziare come il futuro candidato premier debba
godere di una maggioranza netta fra i gruppi parlamentari per poter accedere
di diritto, in quanto leader politico del primo partito all’interno del parlamento,
alla candidatura.
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Laddove tale maggioranza non fosse presente o auspicabile la
designazione del candidato premier avverrà tenendo conto dei pareri
espressi dai partiti politici che hanno ottenuto più seggi in parlamento.
La persona proposta espone il proprio programma politico chiedendo
all’assemblea un voto di fiducia. Se il programma si approva con
maggioranza assoluta questi viene eletto, mentre diversamente si deve
ripetere la votazione 48 ore dopo ed in questa seconda votazione è richiesta
la maggioranza semplice.
Se neppure la seconda votazione produce esito positivo allora si
passa ad una nuova candidatura. Nel caso in cui tale procedura superi i 2
mesi senza giungere a conclusione il re scioglie le cortes e convoca nuove
elezioni.
Una volta eletto il presidente a questi spetta il compito di eleggere i
ministri proponendoli al re che, approvandoli, li nomina con atto ufficiale.
Relativamente alle funzioni del governo, oltre alla classica funzione di
indirizzo politico, lo stesso si occupa del coordinamento della politica interna
e dei rapporti esterni, come pure dell’amministrazione civile e militare e della
difesa dello Stato nonché esercita il potere regolamentare.
Il governo svolge, inoltre, un’importante compito di controllo
sull’operato degli organi delle comunità autonome ed è titolare di un ruolo
fondamentale relativamente alla elaborazione dei bilanci generali dello stato
potendo incrementare o ridurre la previsione di spesa essendo l’organo
incaricato di vagliare le proposte di riforma finanziaria. Il governo può
adottare decreti legge e ricevere delega dal parlamento per l’emanazione di
decreti legislativi.
Il presidente ha il compito di:
* governare e coordinare l’attività dei suoi membri;
* proporre al re la nomina e la revoca dei ministri;
* sciogliere le camere, proporre la questione di fiducia davanti al
congresso e la convocazione da parte del re di un referendum
consultivo;
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