riformatore del mercato del lavoro in Italia; un disegno
già anticipato nel Libro Bianco dell’ottobre 2001 su “Il
mercato del lavoro in Italia. Proposte per una società
attiva e per un lavoro di qualità”. Il disegno di riforma
del mercato del lavoro si ispira alle indicazioni delineate
a livello comunitario, nell’ambito della cosiddetta
“Strategia Europea per l’occupazione”, ed è volto alla
modernizzazione del nostro mercato del lavoro
attraverso tutta una serie di misure tese principalmente
alla effettiva promozione di una società attiva e di un
lavoro di migliore qualità, ove maggiori siano le
possibilità di occupazione per tutti, più moderne e
adatte alle esigenze dei lavoratori e delle imprese, le
regole che presiedono all’organizzazione dei rapporti e
dei mercati del lavoro.
La filosofia dell’intervento prospettato nello schema del
decreto legislativo del 10 settembre 2003 n°276,
corretto poi dal D.lgs n°251/2004, e approvato dal
2
Governo, è riassumibile, con specifico riferimento ai
contratti a contenuto formativo, nel tentativo di porre
fine alle ambiguità che hanno contraddistinto l’utilizzo e
lo sviluppo di tali contratti nel nostro Paese. Certo è che
contratto di apprendistato e contratto di formazione e
lavoro hanno conosciuto, soprattutto negli ultimi tempi,
un utilizzo decisamente improprio. La componente più
genuinamente formativa è stata, più delle volte,
mortificata da una sorta di sovraccarico funzionale di
queste tipologie contrattuali, tanto è vero che, accanto ai
tradizionali obiettivi formativi, si sono
progressivamente affiancate funzioni ulteriori e
improprie, quali la riduzione del costo del lavoro e
l’allentamento di talune (presunte o reali) rigidità della
normativa di tutela del lavoro subordinato, il sostegno
del reddito di fasce sempre più estese di giovani
disoccupati, il consenso sociale, ecc.. In tal senso si
manifesta l’attuale ambiguità dei contratti cosiddetti a
3
contenuto formativo che, dietro la duplicità della causa
negoziale, mostrano l’incapacità di progettare un reale
percorso di formazione in alternanza che non si traduca,
poi, nella pratica quotidiana, in un mero espediente per
garantire l’acquisizione di forza-lavoro a basso costo. In
questo senso, la riforma dei contratti formativi
prospettata dal Governo deve essere intesa alla luce del
complesso delle disposizioni contenute nello schema del
decreto legislativo attuativo che contemplano sia
interventi sulla adattabilità, volti ad arginare l’impiego
improprio delle flessibilità del lavoro e delle politiche
formative, sia misure per l’occupabilità, misure volte
cioè a rafforzare la posizione del singolo lavoratore
rispetto alle evoluzioni del mercato di lavoro.
Mentre l’apprendistato diventa ora uno strumento di
formazione vera e propria per il mercato passando da
una a tre tipologie, il contratto di formazione e lavoro
viene definitivamente meno e al suo posto il legislatore
4
tipizza un nuovo schema contrattuale flessibile,
denominato contratto di inserimento, dove il profilo
della formazione è del tutto eventuale rispetto
all’obiettivo di politica occupazionale che è
rappresentato dall’inserimento nel mercato del lavoro di
particolari categorie di persone; tale contratto, reso
compatibile con la normativa comunitaria in materia di
incentivi all’occupazione, ha anche lo scopo di
agevolare il reinserimento di quanti siano stati espulsi
nell’ambito di processi di riorganizzazione produttiva.
In questa materia il Governo si è peraltro limitato a
delineare un quadro generale, in modo da consentire
alle parti sociali ed alle Regioni di intervenire, anche al
fine di realizzare meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti,
soprattutto in relazione all’impatto sui livelli di
occupazione femminile e sul tasso di occupazione in
generale. Sarà poi la contrattazione collettiva a
5
determinare le modalità di attuazione dell’attività
formativa in azienda contemperando le potenzialità di
questa tecnica con quella “off the job” (formazione
esterna all’azienda).
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CAPITOLO I
1.1 Che cos’è il Contratto di Formazione e Lavoro.
L’esigenza di ridimensionare le rigidità che avevano
ostacolato la costituzione dei nuovi rapporti di lavoro,
fin dalla prima metà degli anni 70, ha indotto il
legislatore ad adottare provvedimenti finalizzati alla
formazione dei giovani e, conseguentemente, a favorire
il loro accesso nel mondo del lavoro. Significative tappe
intermedie possono considerarsi la normativa sul
contratto a termine con finalità formative (D.L.
n°17/83, convertito in legge n°79/83) e quella sul
contratto di formazione (legge n°285/77).
La disciplina dei contratti di formazione e lavoro,
istituita dalla legge n°863 del 19.12.84
1
, cui ha fatto
1
La legge 19/12/84, n°863 è stata poi convertita in D.L. n°30/10/84: “Misure
urgenti a sostegno e incremento dei livelli occupazionali”. Pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n°351 del 22/12/1984.
7
seguito una serie di norme integrative, è stata di recente
innovata dalla legge Biagi n°30 del 2003, nella parte in
cui regola i contratti c.d. di inserimento o reinserimento.
Prima di passare all’analisi di questa nuova tipologia di
contratti, è opportuno soffermarsi ad esaminare la
vecchia normativa e la sua evoluzione storica.
In risposta alla grave crisi occupazionale che caratterizza
la seconda metà degli anni 70, al fine di favorire
l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, il
Legislatore introduce, con la legge n°285 del 1977 il
contratto c.d. di formazione, accompagnato da una serie
di agevolazioni per gli imprenditori. Si tratta di un
particolare tipo contrattuale stipulabile con giovani
iscritti in un’apposita lista di collocamento. Inizialmente
tale contratto aveva una validità provvisoria, stabilita
dalle normative che lo disciplinavano (leggi n°285/77;
n°864/77; n°479/78), una durata limitata ed un orario
ridotto. Solo con la legge n°863/84 si introduce una
8
figura stabile di contratto di formazione inquadrandolo,
all’art. 3, nell’ambito di un’organica disciplina relativa
anche ai progetti formativi. La figura è stata poi oggetto
di successive modifiche, in particolare ad opera delle
leggi n°451 del 1994
2
e n°196 del 1997
3
, con le quali il
Legislatore ha cercato di raggiungere il giusto equilibrio
tra l’incentivazione dei datori e la formazione dei
lavoratori.
Il contratto di formazione e lavoro, inserito all’interno
dei C.C.N.L. delle diverse categorie per incentivare
l’occupazione giovanile, dà al lavoratore la possibilità di
accrescere le proprie capacità professionali attraverso il
c.d. “training on the job” (“imparare facendo”)
18
nonché attraverso i corsi di formazione cui è chiamato
a partecipare.
2
Legge 19/12/94, n°451. Conversione in legge del D.L. 16/05/94, n°299
recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e fiscalizzazione degli
oneri fiscali. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°167 del 19/07/94.
3
Legge 24/06/97 n°196: “Norme in materia di promozione all’occupazione”.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°154 del 04/07/97.
18
Mazziotti, “Diritto del lavoro”, Liguori editore, 2000.
9
Il contratto, inoltre, è coordinato con progetto
formativo presentato dal datore di lavoro alla
Commissione regionale per l’impiego, in vista di una
possibile (ma non garantita) assunzione. Tale progetto
formativo assume un valore qualificante ponendosi sia
come fonte di legittimità del contratto di lavoro, sia
quale fonte di regolamentazione, almeno parziale, del
rapporto di lavoro.
Si può definire, a questo punto, il contratto di
formazione e lavoro come un contratto a tempo
determinato, di durata massima di 24 mesi, non
rinnovabile, a causa mista, nel quale la previsione del
termine è funzionale alla finalità formativa
19
Se da un lato il contratto si sostanzia nelle tradizionali
obbligazioni del rapporto di lavoro subordinato
(prestazione del lavoratore e retribuzione corrisposta dal
datore di lavoro), dall’altro è previsto l’obbligo per il
19
Carinci F.-De Luca Tamajo R.-Tosi P.-Treu T., “Il rapporto di lavoro”,
UTET, Torino 2000
10
datore di lavoro di curare la formazione del lavoratore,
cioè l’addestramento pratico finalizzato all’acquisizione
di una professionalità utile per un inserimento stabile
nel mondo del lavoro. Spetta poi alla Commissione
regionale competente garantire il rispetto dell’effettiva
professionalizzazione del giovane.
La legge ammette la possibilità per il datore di lavoro di
inquadrare il lavoratore ad un livello iniziale inferiore
rispetto a quello di destinazione.
Si è definito il contratto di formazione e lavoro come
un contratto con causa mista, ma tuttavia la definizione
è, tutt’oggi, messa in discussione. Ci si chiede se la
formazione, come obbligo del datore di lavoro, rientri o
meno nella causa del contratto. Se, con riferimento alla
precedente regolamentazione, in relazione al contratto
di formazione introdotto dalla legge n°285/77, poteva
ritenersi fondata la tesi del “carattere esterno”, e quindi
11
non causale, della formazione
5
, non altrettanto sembra
possa affermarsi del contratto di formazione e lavoro
disciplinato dalla successiva legge n°863/84 dove
l’intero contratto appare finalizzato alla formazione.
Difatti non solo il preventivo programma di formazione
risulta necessario, ma il legislatore ha anche escluso che
il contratto di formazione possa essere stipulato per
l’acquisizione di professionalità elementari, individuate
dai contratti collettivi anche mediante riferimento ai
livelli d’inquadramento ( art. 8, legge n°407/90)
6
.
Alla soluzione della causa mista è giunta la Cassazione
secondo cui il contratto di formazione e lavoro è
caratterizzato dallo scambio tra lavoro retribuito e
5
Filadoro C., Chiericoni E.,“I contratti di formazione e lavoro”, Giuffrè editore,
Milano, 1988, p.57; Loy G.,“Formazione e rapporto di lavoro”, F. Angeli
editore, Milano, 1988; Dell’Olio L.,“Retribuzione e tipo di rapporto: lavoro in
coperativa, impresa familiare, volontariato”, in DL, 3 ss., 1986.
6
Montessoro,“Aspetti formali e sostanziali del contratto di formazione e
lavoro”, Jovene, Napoli, 1990, p.36 e ss..
12
addestramento finalizzato all’acquisizione della
formazione professionale
7
.
La posizione della Corte di Cassazione non è priva di
conseguenze di notevole importanza: si ritiene, ad
esempio, che in caso di sospensione per malattia o altra
causa prevista negli artt. 2110 c.c. (“Infortunio, malattia,
gravidanza, puerperio”) e 2111 c.c. (“Servizio militare”),
la durata del contratto dovrebbe prolungarsi oltre quella
prestabilita.
La sezione relativa al C.F.L. è suddivisa in due parti: la
prima riguarda la disciplina legale del rapporto di
lavoro
8
, mentre la seconda esamina le disposizioni
previste dagli accordi interconfederali.
La stipulazione del contratto è subordinata ad una
preventiva autorizzazione del progetto formativo (che
può riguardare attività lavorative sia di tipo impiegatizio,
7
Cassazione civile, Sezione Lavoro, del 23/11/90, n°11310. (Rapporto di
Lavoro) “Contratto di formazione e lavoro”.
8
Leggi: n°863 del 19/12/84; n°407 del 29/12/90; n°451 del 19/07/94; n°608
del 28/11/96; n°196 del 24/06/97.
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sia di tipo operaio) da parte dei datori di lavoro, i quali
al momento della richiesta non devono avere
sospensioni in atto per CIG straordinaria; non devono
aver proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi
precedenti la richiesta stessa, salvo si tratti di qualifiche
differenti da quelle da assumere; devono aver
mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori i cui
contratti di formazione e lavoro siano scaduti nei 24
mesi precedenti. Da tale computo sono esclusi i
lavoratori che siano dismessi, quelli licenziati per giusta
causa e quelli che al termine del rapporto abbiano
rifiutato di rimanere in servizio. Questa limitazione,
tuttavia, non si applica quando nell’ultimo biennio sia
scaduto un solo contratto di formazione e lavoro.
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