80 di conversione del d.l. 35/05. Tale legge contiene “disposizioni
urgenti di modifica del codice di procedura civile”, alcune delle
quali con efficacia a partire dal 1/1/2006, altre efficaci per i giudizi
iniziati dopo tale data. In seguito, hanno ulteriormente inciso sul
processo di esecuzione sia la legge 263/2005, sia la legge 52/2006,
che determinano quello che è l’attuale assetto di esso.
Il processo esecutivo costituisce oggetto della disciplina contenuta
sia nel terzo libro del codice di procedura civile “del processo
d’esecuzione”, sia nel codice civile, specificamente nel libro VI,
titolo IV. Così come il processo di cognizione anche la disciplina
del processo esecutivo è di tipo descrittivo. Essa consiste, cioè, in
un insieme di norme che prescrivono e contestualmente descrivono
lo svolgimento del processo nel suo estrinsecarsi mediante atti
interconnessi logicamente e giuridicamente.
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Il processo d’esecuzione attiene a quella che potremmo definire
attività giurisdizionale esecutiva, rientrante nel più ampio
panorama dell’attività giurisdizionale in generale.
Le sue caratteristiche fondamentali possono essere individuate, se si
effettua una analisi comparativa rispetto all’attività giurisdizionale
di cognizione , sia sotto il profilo strutturale che funzionale. Il
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Crisanto Mandrioli, Diritto processuale civile, vol.4, l’esecuzione forzata, diciassettesima
edizione,cap1,par1
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connotato fondamentale dell’attività giurisdizionale esecutiva è dato
dal suo obiettivo, che sta nel conseguire l’attuazione pratica,
materiale della regola, anche in via coattiva, senza che sia
necessario il consenso del soggetto obbligato.
La cognizione vuole, invece, conseguire l’individuazione certa della
regola di diritto da applicare alla fattispecie, cioè verificare la
volontà normativa rispetto al caso di specie.
L’esecuzione forzata serve a realizzare quella concreta volontà
risultante da precedente accertamento giurisdizionale, facendo
praticamente conseguire il bene della vita garantito.
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La volontà di legge è anche nota come diritto o rapporto giuridico o
di diritto o situazione giuridica sostanziale. Essa diviene concreta
quando, da astratta e ipotetica come è nella norma codificata, si
avvera nel fatto giuridico da questa considerato.
Per bene della vita deve intendersi un dare ( ad esempio una somma
di danaro o altra cosa) o un fare altrui ma anche un non fare. Bene,
per la verità, è anche la semplice certezza giuridica ( di una
determinata volontà di legge), di cui al mero accertamento capace
di giudicato, ovvero la modificazione dello stato giuridico
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Citazione di Chiovenda, tratta da “Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico” di P. Castoro,
ed. 2006
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preesistente o la produzione di un nuovo status di cui
all’accertamento costitutivo.
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Quando ad una concreta volontà di legge, che si dirige sempre ad
un determinato soggetto, manca lo stato di fatto corrispondente, è
segno che è stata lesa da quel soggetto. Tale lesione pretende come
suo seguito la sanzione riparatoria, che può concretizzarsi
nell’adempimento tardivo dell’obbligato e, solo in mancanza,
dell’esecuzione forzata.
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Dunque, possiamo dire che l’esecuzione forzata è sempre un
posterius di una precedente lesione della concreta volontà di legge,
inoltre essa è sempre satisfattiva, s’intende, ovviamente, in senso
processuale.
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Dal punto di vista strutturale, ciò che connota l’esecuzione è il
possibile uso della forza per superare eventuali resistenze soggettive
di chi subisce l’intervento. Proprio tale possibilità, il più delle volte
ne rende inutile l’impiego.
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“Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico” di P. Castoro, ed. 2006
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“Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico” di P. Castoro, ed. 2006
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“Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico” di P. Castoro, ed. 2006
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Crisanto Mandrioli, Diritto processuale civile, vol. 4, l’esecuzione forzata, diciassettesima edizione,
cap. 1, par. 2
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In sintesi , possiamo dire che l’attività di cognizione opera
nell’ambito del “conoscere” , mentre l’attività giurisdizionale
d’esecuzione opera nell’ “agire”.
E’ possibile individuare una sorta di connessione fisiologica, tra
attività giurisdizionale di cognizione e d’esecuzione. Quando
l’ordinamento ha conseguito un alto grado di certezza
sull’esistenza di un diritto, pur dovendo confidare
sull’adempimento spontaneo del soggetto passivo, non può non
prevedere l’ipotesi che tale adempimento spontaneo non si
verifichi.
Si vuole dire, che è caratteristica propria di ogni ordinamento
apprestare strumenti idonei a soddisfare il diritto al di fuori della
volontà del soggetto passivo o addirittura contro di essa.
Acclarato che l’azione esecutiva tende a dare esecuzione materiale
ad un diritto sostanziale e che ciò presuppone un previo
accertamento di tale diritto, si ricava che l’elemento fondamentale
che legittima l’esecuzione è l’accertamento del diritto. Ciò
rappresenta la condizione essenziale per l’azione esecutiva.
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Crisanto Mandrioli, Diritto processuale civile, vol. 4, l’esecuzione forzata, diciassettesima edizione,
cap. 1, par. 2
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Deve trattarsi di un accertamento idoneo a rappresentare il diritto in
tutti i suoi elementi, soggettivi ed oggettivi ed a documentarlo
all’organo esecutivo.
Questo accertamento, che quindi permetterà all’organo esecutivo di
operare, è il titolo esecutivo, contenente il diritto cui dare materiale
esecuzione.
Con il termine titolo esecutivo ci si riferisce contestualmente al
documento che contiene l’accertamento ( es. copia della sentenza
spedita in forma esecutiva, cambiale,assegno,ecc) e all’atto di
accertamento in esso contenuto ( es. sentenza come
provvedimento).
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Il titolo esecutivo è la condizione essenziale per procedere
all’esecuzione forzata, in quanto in esso troviamo rappresentato
l’interesse ad agire, la legittimazione ad agire e la possibilità
giuridica.
L’interesse ad agire, così come la possibilità giuridica, è implicito
nel fatto che il diritto è accertato come eseguibile. La legittimazione
ad agire è implicita nella coincidenza tra i soggetti dell’azione
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Crisanto Mandrioli Diritto processuale civile,vol.4 l’esecuzione forzata,diciassettesima
edizione,cap1,par.5 sull’azione esecutiva e il titolo esecutivo come unica condizione dell’azione
esecutiva
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esecutiva e del titolo esecutivo, in quanto l’azione esecutiva spetta a
colui che nel titolo risulta creditore.
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Dall’art 474 cpc si deduce che il titolo esecutivo è condizione
necessaria e sufficiente per procedere; in tale norma, infatti, è
espresso il principio per cui non è concepibile l’esecuzione forzata
senza titolo. Principio rafforzato dalla legge 80/2005, per cui
possono intervenire nell’esecuzione solo i creditori muniti di titolo
esecutivo, ad eccezione dei sequestranti e privilegiati. Rispetto a
questo impianto originario particolarmente rigido è intervenuta la
legge 263/2005, la quale ha individuato una ulteriore categoria di
creditori legittimati all’intervento, ossia i titolari di diritti di credito
derivanti dalle scritture contabili ex. art. 2214 c.c.
L’art 474 cpc detta la disciplina del titolo esecutivo a cui è
necessario fare un breve rinvio per comprendere quello che è la
condicio sine qua non dell’espropriazione forzata e quindi anche
dell’intervento.
Tale disposizione afferma che “l’esecuzione forzata non può aver
luogo se non muniti di titolo esecutivo” ,e precisa “ per un diritto
certo, liquido, esigibile”. Liquidità sta a significare che il credito è
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Crisanto Mandrioli, Diritto processuale civile, vol. 4, l’esecuzione forzata, diciassettesima edizione,
cap. 1, par. 2
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espresso in denaro o altre cose mobili fungibili in misura
determinata. Esigibilità significa che il credito non è sottoposto a
condizione o a termine o che questi si sono verificati o scaduti e ciò
deve risultare dal titolo. La certezza più che risultare dal titolo ne è
una conseguenza, in quanto il titolo contiene un atto di
accertamento che rende certo il credito.
L’art 474 cpc individua quali sono i titoli esecutivi, classificandoli
in tre gruppi in base alla loro natura.
Abbiamo i titoli giudiziali, cioè di formazione giudiziale, che sono
il frutto di un processo di cognizione, come le sentenze ed ogni
altro provvedimento giurisdizionale cui la legge attribuisce
espressamente efficacia esecutiva. Gli altri due gruppi sono formati
da titoli esecutivi stragiudiziali, cioè essi contengono un
accertamento che si è verificato al di fuori del giudizio, come le
scritture private autenticate, relativamente agli obblighi di somme
di danaro in essi contenuti, la cambiale e altri titoli cui la legge
attribuisce espressamente la stessa efficacia, nonché gli atti ricevuti
dal notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverli dalla
legge.
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Crisanto Mandrioli, Diritto processuale civile, vol. 4 l’esecuzione forzata, diciassettesima edizione,
cap.1, pg 41
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Fin qui si è cercato di esporre quello che è il contesto generale in
cui prende vita l’intervento dei creditori nell’esecuzione forzata. E’
necessario adesso passare all’analisi specifica dell’espropriazione
forzata.
1.1 Nozione, caratteristiche e finalità dell’espropriazione forzata e
dell’intervento dei creditori nell’esecuzione forzata.
L’espropriazione forzata è quella fase del processo esecutivo che
consiste nel sottrarre coattivamente al debitore determinati beni
appartenenti al patrimonio dello stesso e nel trasformarli, pure
coattivamente, in denaro per la soddisfazione del creditore, vista la
generica funzione di garanzia che il patrimonio ricopre rispetto ai
crediti e che deriva dalla responsabilità patrimoniale ex art. 2740
c.c.
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Crisanto Mandrioli, Diritto processuale civile,vol. 4, l’esecuzione forzata, diciassettesima
edizione,cap. 3, pg 58
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La norma cardine per comprendere questo fondamentale istituto è
presente nell’art 2910 c.c., che è una delle norme fondamentali che
concernono la tutela giurisdizionale, secondo il quale “il creditore
per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del
debitore secondo le regole del codice di procedura civile”.
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Questa è la fase centrale del processo d’esecuzione, il momento in
cui si realizzano materialmente i diritti del creditore.
Più nello specifico, mediante l’espropriazione forzata possono
essere coattivamente soddisfatti crediti aventi ad oggetto somme di
denaro, sia che questo rappresenti il loro oggetto originario, sia che
i crediti siano stati trasformati in denaro in sede di cognizione in
funzione della loro soddisfazione. Per questo motivo
l’espropriazione forzata va a colpire, preferibilmente, il denaro del
debitore o comunque i beni dello stesso che siano più facilmente
trasformabili in denaro ( es. titoli di credito o oggetti preziosi). In
ogni caso, potrà riguardare qualsiasi bene suscettibile di
valutazione economica e trasformabile in denaro: beni mobili,
crediti, beni immobili.
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Crisanto Mandrioli, Diritto processuale civile, vol. 4, l’esecuzione forzata, diciassettesima
edizione,cap. 3, pg 58
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Crisanto Mandrioli, Diritto processuale civile, vol. 4, l’esecuzione forzata, diciassettesima
edizione,cap. 3, pg 60
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