Il nuovo ruolo del collegio sindacale e la funzione del controllo contabile
vigilanza e controllo.
Il legislatore, con le ultime norme di riforma, ha operato un ampliamento
soggettivo attraverso il quale ha previsto che i membri del Collegio Sindacale,
individuati dal 2° comma dell'art. 2397 c.c., possano essere anche scelti fra gli
iscritti negli albi professionali tenuti dai rispettivi ordini e collegi, vigilati dal
Ministero di Grazia e Giustizia, quali professori universitari, avvocati, dottori
commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri.
Il tipo di responsabilità cui sono tenuti i sindaci è quello di adempiere alla
proprie funzioni e ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta
dalla natura dell'incarico, secondo il dettato dell'art. 2407 c.c.; l'azione di
responsabilità contro i sindaci è regolata dalle disposizioni di cui gli artt. 2393 e
2394 c.c.. I sindaci devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del
mandatario prevista dall'art. 1710 c.c.; sono responsabili della verità delle loro
attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno
conoscenza.
La diligenza richiesta in tale caso non è quella dell'uomo medio, bensì quella
specifica che ci si attende nell'espletamento del mandato affidato al sindaco.
Viene anche posta in essere una responsabilità solidale tra i componenti il
Collegio, uguale ed indistinta, in ragione della quale ciascuno potrà essere
chiamato a rispondere del comportamento tenuto, come pure della gravità dello
stesso.
La funzione del Collegio Sindacale è quella di vigilare sull'osservanza della
legge e dei principi contenuti nello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
della società ovvero sul concreto funzionamento; sul controllo contabile previsto
ex art. 2409 3° comma c.c., quale controllo di legittimità, adeguatezza contabile
e sull'adozione di particolari criteri di valutazione di poste di bilancio con
relative osservazioni e proposte.
5
Il nuovo ruolo del collegio sindacale e la funzione del controllo contabile
Indipendentemente dai requisiti soggettivi, è necessario soffermarci sull'analisi
delle molteplici responsabilità che conseguono agli eventuali episodi di
commistione di interessi, non sempre chiari, soprattutto nelle società quotate. Il
Collegio Sindacale infatti, rappresenta il baluardo della legalità all'interno della
società e deve essere inteso quindi, quale organo di controllo vero e fattivo e non
come un mero controllore di facciata delle operazioni aziendali. Alla
responsabilità civile, che si addebita in solido con gli amministratori, la c.d. culpa
in vigilando, deve seguire sempre quella penale, atteso che le responsabilità, non
debbano intendersi come un generico dovere di vigilanza, bensì come un obbligo
di impedire atti lesivi degli interessi sociali, avuto riguardo alla veridicità delle
loro attestazioni. La riforma del diritto societario, del processo e del recente
ampliamento delle categorie ammesse a ricoprire il ruolo di sindaco hanno
riformulato le ipotesi di responsabilità, sia interna che esterna di questa figura
che, oltre a vedere consolidato lo storico ruolo del sindaco nella compagine
societaria, inteso quale figura di garanzia per i soci e i terzi creditori, assume in sé
l'idea di stabilità, efficienza e certezza dei dati proposti dal Consiglio di
Amministrazione.
In riferimento ai controlli da effettuare cui sono chiamati i sindaci, si rileva che,
questi, devono essere improntati su criteri di controllo di legalità, sul sistema
amministrativo ed organizzativo e su quello della gestione.
Il controllo di legalità riferisce in merito alla ottemperanza alle norme di legge e
allo statuto, quello organizzativo riferisce in merito all'organigramma aziendale
interno, relativamente alle singole mansioni svolte nell'impresa da controllare ed
infine quello sulla gestione riferisce sulle competenze, sulle professionalità, sugli
eventuali conflitti di interessi che possono sorgere, o già essere in atto,
nell'interno della società.
Se la società individua nell'adozione di misure organizzative idonee a prevenire il
rischio di reati, l'esatto adempimento del dovere di curare un adeguato assetto
6
Il nuovo ruolo del collegio sindacale e la funzione del controllo contabile
organizzativo, appartiene allora ai sindaci il dovere di vigilare affinché un tale
dovere sia adempiuto da parte degli amministratori. In più, ai sindaci non spetta
solo il compito di valutare in astratto il disegno organizzativo dell'impresa in
termini di funzioni, procedure e processi, bensì in concreto che lo stesso disegno
giri in modo adeguato in relazione alle dimensioni, alla natura ed alla attività
dell'impresa.
La nuova disciplina societaria ha peraltro affidato la funzione di vigilanza al
collegio sindacale; in termini di procedimento, di nomina, di requisiti di
professionalità e di indipendenza e specificità di poteri e doveri, si configura
meglio alla nuova figura. La peculiarità della funzione di vigilanza sul modello
organizzativo impone un alto grado di specializzazione ed un'attività dedicata
interamente alla valutazione di tale parte del sistema di controllo interno.
Il contenuto di tale attività, nonché le modalità di esercizio, rendono difficile
l'imputazione in capo ad organi societari senza interventi sia sul piano
strettamente strutturale, sia sul piano funzionale.
Scopo di questo lavoro è di esaminare come la nuova normativa abbia modificato
il ruolo, le responsabilità ed i requisiti del collegio sindacale e delle società di
revisione.
In definitiva, nei primi due capitoli, si esaminano le nuove peculiarità del collegio
sindacale a partire dai relativi doveri-poteri, con particolare attenzione al
binomio revisore contabile collegio sindacale.
Nel capitolo successivo si traccia l'attività del collegio sindacale dove vengono
descritti, gli aspetti riguardanti la vigilanza che il collegio deve osservare per una
corretta amministrazione ed un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e
contabile.
Di particolare importanza è il capitolo quattro dove si analizza l'analisi della
funzione del collegio sindacale e delle società di revisione. Con la riforma, il
legislatore ha distribuito in modo differenziato la legittimazione a svolgere le
7
Il nuovo ruolo del collegio sindacale e la funzione del controllo contabile
funzioni di controllo contabile.
La società di revisione offre al collegio sindacale un riferimento esterno ed
indipendente rispetto all'Alta direzione ed al comitato per il controllo interno, con
particolare riguardo agli aspetti di attendibilità del sistema amministrativo
contabile. Le norme del D.Lgs. 58/98 prevedono uno scambio di informazioni e
dati tra il collegio sindacale e la società di revisione per l'espletamento dei
rispettivi compiti. Questa attività di relazione è illustrata nella norma dei principi
di comportamento del collegio sindacale delle società quotate la quale, prevede
un maggior impegno all'inizio del mandato al fine di acquisire un'adeguata
conoscenza della struttura organizzativa aziendale e per esaminare i risultati del
lavoro svolto dalla società di revisione. Come rileva la CONSOB il rapporto di
collaborazione tra collegio sindacale e società di revisione deve svolgersi
nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali.
Nell'ultimo capitolo infine, si menzionano le modalità ed i fatti denunziabili al
collegio sindacale ed al tribunale.
8
1 Doveri del Collegio Sindacale
1.1 Introduzione
L'art. 2403 denominato Doveri del collegio sindacale, definisce le principali
funzioni svolte da tale organo nell'ambito della società per azioni. Per un
complessivo inquadramento delle stesse, occorre tuttavia, considerare anche il
disposto di altre norme disciplinanti, in taluni casi, aspetti particolari dei doveri
del collegio o modalità di espletamento dei medesimi (si pensi all'obbligo di
convocare l'assemblea in caso di omissione degli amministratori, sancito dall'art.
2406, comma 1 e dall'art. 2446, comma 1, o all'obbligo di tenere riunioni almeno
ogni novanta giorni, previsto dall'art. 2404, comma 1). Deve inoltre, essere
sottolineato un ulteriore aspetto essenziale delle funzioni dell'organo di controllo,
vale a dire l'obbligo di riferire annualmente all'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio d'esercizio (obbligo previsto dall'art. 2429, comma 1,
nell'ambito delle disposizioni riguardanti, per l'appunto, il bilancio).
1.2 Il collegio sindacale organo di controllo
sull'amministrazione della società per azioni
In considerazione della non felicissima tecnica normativa con cui il ruolo del
collegio sindacale era ed è disciplinato dal codice civile, si ritiene opportuno
prendere le mosse, dalla posizione rivestita da tale organo nell'ambito della
società per azioni.
La disciplina di tale tipo di società presuppone una dissociazione fra proprietà e
gestione, con il conseguente instaurarsi di una relazione di agenzia: i soci
proprietari i principali assumono uno o più amministratori gli agenti, con
9
Il nuovo ruolo del collegio sindacale e la funzione del controllo contabile
l'incarico di gestire l'impresa societaria nel loro interesse. Al fine di limitare le
possibili divergenze tra i loro interessi e quelli perseguiti dagli agenti1, i
principali hanno convenienza ad incorrere in costi addizionali, sotto forma sia di
incentivi agli agenti che di oneri per il controllo dei medesimi2.
Le esigenze di controllo possono peraltro riguardare in misura analoga tutti i soci;
nelle società in cui il controllo è molto disperso e la società sia effettivamente
amministrata esclusivamente da professionisti dell'attività di gestione di imprese
di proprietà di terzi management (situazione che si verifica con frequenza nei
paesi anglosassoni, soprattutto con riferimento alle società quotate), oppure
possono assumere maggiore importanza per i soci di minoranza, laddove il
controllo sia concentrato e gli azionisti di comando partecipino direttamente alla
gestione (i cui protagonisti sono dunque manager-proprietari oppure manager
strettamente legati agli azionisti di comando)3.
Nell'ambito dei controlli, un ruolo particolare è assunto da quelli riguardanti il
bilancio: attraverso tale documento i soci sono posti in condizione di apprezzare
l'esito della gestione condotta dagli amministratori, i quali tuttavia, sono anche i
redattori del documento medesimo (con il conseguente sorgere di un conflitto di
interessi o, quantomeno, di un rischio di moral hazard)4. Ne scaturisce l'esigenza
di una verifica dell'effettiva rispondenza del bilancio ai fatti di gestione da parte
di un terzo soggetto indipendente il quale, nell'attestare tale rispondenza, tutelerà
non solo gli interessi dei soci ma, più in generale, di tutti i soggetti con cui la
1Commissione Europea, Report of the Hight Level Group of Company Law Experts on a Modern
Regulatory Framework For company Law Europe, Bruxelles, 4 novembre 2002
2M.C. Jensen W.H. Meckling, Theory of the Firm:Managerial Behaviour, Agency cost and Ownership
Structure, in Journal of Financial Economics, 1976. vol3,pag.85
3Osserva COMMISSIONE EUROPEA, Report of the High Level Group, p. 59 ss., che «listed companies
in some parts of Europe are of ten controlled by one or a small group o/flarge shareholders. These large
shareholders usually are well informed about the ajfairs of the company and dosely monitor the executive
managers. This is generally seen as a benefì.t of controlling shareholders structures. However, the position
of the controlling shareholder(s) creates potential conflicts of interests with minority shareholders who, as
in companies with fully dispersed ownership, lack sufficient information and resources to monitor
management and the controlling shareholder(s). In this type of controlled company, there is a need far
monitoring by non-executive directors or supervisory directors on behalf of minority shareholdrs.
4
Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Report o/ the High Level Group, p. 60
10
Il nuovo ruolo del collegio sindacale e la funzione del controllo contabile
società entra in contatto e che, pur non essendo interessati a valutare propri
agenti, fanno affidamento sulla sua situazione patrimoniale come risultante dai
documenti contabili per esercitare un monitoraggio sulla stessa.
Il controllo contabile assume peraltro il carattere passivo di mera rilevazione
della rispondenza del bilancio ai fatti d'impresa e, di conseguenza, non è volto ad
assicurare che gli amministratori perseguano l'interesse dei soci5. A tal fine
occorre, dunque, un diverso tipo di controllo, finalizzato a ridurre i rischi di
conflitto tra gli amministratori e i soci (e, di riflesso, gli altri portatori di interessi
istituzionali cd. stakeholder, quali creditori e dipendenti)6, vale a dire un controllo
sulla gestione, che si aggiunga alle regole disciplinanti le funzioni e la
responsabilità degli amministratori.
Varie sono le modalità con cui possono essere organizzate e disciplinate tali
funzioni di controllo. Nella generalità degli ordinamenti esteri, il controllo
contabile è obbligatorio e affidato in via esclusiva a un soggetto esterno, revisore
contabile o società di revisione, mentre il controllo sulla gestione, ove presente,
tende ad essere svolto da amministratori che non partecipano alla gestione
corrente (cd. sistema monistico) oppure da un organo di controllo collocato in
posizione sovraordinata rispetto al consiglio di amministrazione (cd. sistema
dualistico).
Il sistema dei controlli presente nell'ordinamento italiano è stato caratterizzato per
l'affidamento ad un unico organo, il collegio sindacale, distinto rispetto a quello
amministrativo ma non ad esso sovraordinato, sia del controllo contabile sia del
controllo sulla gestione7. La disciplina di tale organo, che non ha corrispondenti
5M. BUSSOLETTI, Le società, p. 194 ss
6
Cfr. M. FRANZONI, Gli amministratori, p. 482 e p. 484 ss
7Storicamente, il collegio sindacale ha una vita breve, «tutta o quasi racchiusa entro i confini del diritto
contemporaneo», determinata dalla collocazione delle società anonime in posizione centrale nella vita economica e
giuridica degli Stati europei, cfr A. SCIUMÈ, Sindaci (storia), p. 706. Osserva, inoltre, che «dal momento in cui la
legislazione dello Stato si interessò dell'istituto dei sindaci (...), esso venne ad assumere più nettamente i contorni di
strumento atto a garantire la conformità della gestione allo scopo della società tanto agli associati coinvolti
direttamente nell'impresa quanto, più in generale, ai risparmiatori, sollecitati ad investire i propri capitali nelle
anonime
11
Il nuovo ruolo del collegio sindacale e la funzione del controllo contabile
in altri paesi8 si caratterizza, inoltre, per la sua sostanziale inderogabilità i soci
non hanno la possibilità di modificare le regole dettate dall' ordinamento, se non
in merito a taluni aspetti di minore importanza9.
L'accentramento in un unico organo del controllo contabile e del controllo sulla
gestione ha prodotto, come è generalmente riconosciuto, risultati insoddisfacenti
sia sotto il profilo del controllo sulla gestione che sul controllo contabile.
Alla luce di tali risultati, si affermava la necessità di una ridefinizione del sistema
di controllo che passasse per una precisazione degli obiettivi e per una divisione
di ruoli che consenta un più efficace adempimento dei compiti, spesso tra loro
eterogenei, oggi troppo superficialmente unificati o confusi nella generica e
generale funzione di controllo. In particolare si sosteneva 1'affidamento della
funzione di controllo contabile ad un unico organo e così esclusivamente a
revisori (non sempre e necessariamente in forma societaria mentre al collegio
sindacale sarebbero rimaste le funzioni di (alta) sorveglianza sulla gestione10.
La riforma ha posto fine, per la generalità delle società per azioni, all'unificazione
necessaria del controllo contabile e del controllo sull'amministrazione in capo al
collegio sindacale, lasciando tuttavia la facoltà di conservare questa unificazione
alle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e non sono
tenute alla redazione del bilancio consolidato, come prevede l'art. 2409-bis,
introducendo, dunque, un'articolazione dualistica dei controlli simile a quella
disciplinata dal T.U.F. per le società quotate.
1.2.1 Il binomio revisore contabile collegio sindacale
L'articolazione dei controlli introdotta dalla riforma risulta pertanto fondata sul
binomio revisore contabile (o società di revisione) - collegio sindacale, laddove il
8G. PRESTI, Le raccomandazioni Consob nella cornice della corporate governance, in Riv. soc., 1997, p. 746.
9Cfr. M. FRANZONI, Gli amministratori, p. 483
10P. MARCHETTI, Riforma, p. 107 ss.
12
Il nuovo ruolo del collegio sindacale e la funzione del controllo contabile
primo è esterno alla società e si occupa esclusivamente del controllo contabile
mentre il secondo è un organo interno incaricato del solo controllo sull'
amministrazione, sebbene ciò, non escluda una forma di vigilanza sulla
contabilità e sui bilanci, seppure sotto una diversa prospettiva.
Per il resto, la riforma, analogamente al T.U.F., non ha inciso sulla posizione del
collegio sindacale all'interno della società per azioni, né sulla natura del controllo
sull'amministrazione da esso svolto.. In particolare, il collegio continua ad essere
un organo privo di qualsiasi supremazia sugli amministratori, con la conseguenza
che, solitamente, sono questi ultimi e non il primo a trovarsi in una posizione di
forza grazie allo stretto legame da essi intrattenuto con gli azionisti di controllo
della società, vale a dire gli stessi soggetti che decidono la nomina dei
componenti del collegio.
L'autorità che il legislatore assegna al collegio deriva dalla circostanza che
compito di questo è riferire ai soci sull'attività di controllo svolta e, di
conseguenza, sul rispetto da parte degli amministratori dei principi di corretta
amministrazione.
Non si può dare affatto per scontato che gli azionisti di comando siano inclini a
dare seguito alle contestazioni mosse dal collegio agli amministratori:
opportunamente il legislatore della riforma (ripercorrendo quanto già disposto dal
T.U.F. per le società quotate) ha dunque introdotto la possibilità per il collegio,
quale estrema ratio, di denunciare al tribunale le irregolarità compiute dagli
amministratori (art. 2409, ult. Comma)11.
L'attività del collegio si svolge, inoltre, in un rapporto di cooperazione dialettica
con gli amministratori, ai quali il collegio potrà segnalare fatti censurabili o
11
Che il passo più importante compiuto dal legislatore delegato sia stato quello di sottrarre al collegio sindacale il
controllo contabile risulta dalle (scarne) note dedicate a tale organo nella Relazione al decreto legislativo. il
legislatore delegato si è pertanto strettamente attenuto a quanto indicato nella legge delega (1. 3 ottobre 2001, n.
366), che prescriveva la distinzione del «controllo sull'amministrazione dal controllo contabile affidato ad un revisore
esterno» (art. 4, comma 2), la previsione delle denunzie al tribunale da parte dei sindaci (art. 4, comma 2), nonché
l'attribuzione all'autonomia statutaria di «un adeguato spazio» in materia di circolazione delle informazioni tra
l'organo amministrativo e quello di controllo e la possibilità di introdurre negli statuti particolari requisiti di
onorabilità, professionalità e indipendenza per la nomina alla carica (art. 4, comma 8).
13
Il nuovo ruolo del collegio sindacale e la funzione del controllo contabile
avanzare richieste di intervento ancora prima di portare i medesimi fatti
all'attenzione dei soci.
1.3 Il controllo sull'osservanza della legge e dello
statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione
Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul
suo concreto funzionamento.
Rispetto al testo previgente, da un lato, risulta eliminato il riferimento al controllo
della contabilità sociale e del bilancio. Dall'altro lato, il dovere di controllare
l'amministrazione della società è stato sostituito con quello di vigilare sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione. Invariato è il dovere di vigilare
sull'osservanza della legge e dello statuto.
Come è evidente, la legge non fa altro che affermare il ruolo del collegio
sindacale quale organo di controllo sull'amministrazione. La circostanza che
talune materie rientranti in detto controllo siano esemplificate è, tutt'altro che
priva di rilievo, ma non appare tale da modificare la sostanza di quanto testé
affermato:i doveri del collegio sono definiti dal legislatore essenzialmente
mediante un richiamo al suo ruolo di organo di controllo sull'amministrazione12.
Il collegio è chiamato a verificare che gli amministratori gestiscano
effettivamente la società nell'interesse dei soci, ove quest'ultimo può essere ora
meglio precisato quale interesse a partecipare al risultato economico della società,
sotto forma di aumento di valore delle azioni e di partecipazione all'eventuale
12
Osserva S. FORTUNATO, I «controlli», p. 872, che <da vigilanza sul "rispetto dei principi di corretta amministrazione" è
clausola generale attraverso cui passa un controllo sulla "diligente" gestione degli amministratori, e quindi su tutti i
profili dell'amministrazione in relazione alla specificità dimensionale-qualitativa della singola società, con il limite
delle scelte di merito in senso stretto
14
Il nuovo ruolo del collegio sindacale e la funzione del controllo contabile
distribuzione degli utili. L'ordinamento appare peraltro avaro nel definire il modo
in cui gli amministratori debbono perseguire l'interesse dei soci l'art. 2380-bis
dispone che la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i
quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
Dunque gli amministratori, nell'ambito delle loro competenze esclusive, possono
compiere tutte le operazioni che reputino opportune per l'attuazione dell'oggetto
sociale.
Numerose norme forniscono indicazioni in ordine al criterio della diligenza cui
gli amministratori debbono attenersi:
➢ al dovere di perseguire l'interesse dei soci;
➢ a partecipare al risultato economico della società dando attuazione
all'oggetto sociale e agendo con diligenza;
➢ al dovere di rispettare la legge e lo statuto, di agire in modo informato
➢ a occupare dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, generale
andamento della gestione e sua prevedibile evoluzione; piani strategici,
industriali e finanziari; esame delle operazioni di maggiore rilievo.
Amministrare in maniera diligente, dunque, significa innanzitutto assumere le
decisioni in base ad un processo razionale e ponderato e solo dopo avere ottenuto
tutte le informazioni necessarie.
Date queste premesse in materia di obblighi degli amministratori, si può
affermare che il controllo che debbono svolgere i sindaci sull'amministrazione
riguarda il rispetto di tutte le regole menzionate: perseguimento dell'aumento di
valore della società, attuazione dell'oggetto sociale, rispetto della legge e dello
statuto, diligenza, assenza di conflitto di interessi, etc13.
La verifica del rispetto di tali regole determina, al contempo, l'oggetto dei doveri
13Cass., 17 settembre 1997, n. 9252, in Società, 1998, p. 1025, precisa che «il dovere di controllo dei sindaci sull'
amministrazione e sull' operato degli amministratori esige di verificare il rispetto, da parte di questi ultimi, sia degli
obblighi specificamente imposti dalla legge, sia del generale obbligo di gestire nell'interesse sociale secondo il
parametro della diligenza», laddove ciò comporta anche la «verifica della rispondenza degli atti di gestione alle
regole giuridiche che li governano». Nel senso che la vigilanza dei sindaci si estende all'osservanza da parte degli
amministratori della diligenza professionale, tra gli altri, G. CAVALLI, Art. 149, p. 1238.
15
Il nuovo ruolo del collegio sindacale e la funzione del controllo contabile
di controllo dei sindaci e l'ambito della loro estensione: dalla sua collocazione
quale organo di puro controllo discende che il collegio sindacale deve, verificare
che gli amministratori stiano perseguendo l'interesse sociale; quanto alle concrete
modalità con cui ciò avviene, si limiterà a verificare il rispetto delle regole fornite
dallo stesso legislatore: diligenza, agire informato, assenza di conflitti di interessi,
e così via.
Pertanto il collegio, una volta accertata la rispondenza della condotta degli
amministratori alle regole citate, avrà esaurito i propri compiti e non potrà
spingersi oltre, in quanto ciò significherebbe interferire con un ambito
discrezionale delle scelte di gestione riservato all'esclusiva valutazione degli
amministratori
1.3.1 Controllo di legittimità o controllo di merito?
Nell'ambito del dibattito sorto nella precedente disciplina in merito alla natura del
controllo svolto dai sindaci (vale a dire se questo fosse unicamente un controllo
di legittimità ovvero anche un controllo di merito), si afferma che il collegio
vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Il contenuto concreto di tale attività di vigilanza non può, evidentemente, ridursi
ad una verifica della legittimità formale degli atti compiuti dagli amministratori,
in quanto ciò non sarebbe sufficiente per concludere che essi stanno operando
con la dovuta diligenza.
La verifica del rispetto di quest'ultimo parametro assume pertanto un ruolo
fondamentale nel determinare il contenuto dei doveri di vigilanza del collegio
sindacale14. L'impiego della dovuta diligenza da parte degli amministratori è
legato sia ai processi decisionali dagli stessi adottati sia alla circostanza che essi
dedichino la necessaria attenzione ai principali fattori di rischio o che possono
condizionare l'effettiva possibilità di perseguire l'interesse dei soci se non
14Nel senso che «nella valutazione della correttezza dell'amministrazione, riveste un ruolo determinante il rispetto
del principio di diligenza», P. MAGNANI, Art. 149, p. 1708.
16
Il nuovo ruolo del collegio sindacale e la funzione del controllo contabile
addirittura la sopravvivenza della società.
Pur con tale precisazione, resta il fatto che il giudizio in ordine al rispetto del
parametro della diligenza viene ad essere fondato anche sulla conformità delle
scelte di gestione ai generali criteri di razionalità economica posti dalla scienza
dell'economia aziendale, assumendo pertanto caratteri non perfettamente definiti
nonché variabili nel tempo e a seconda della singola realtà societaria.
Quanto alla variabilità nel tempo, si può osservare come con l'aumento delle
complessità che le imprese si trovano a fronteggiare e con l'evoluzione della
teoria e delle tecniche gestionali, approcci, che in una determinata epoca
potevano ritenersi adeguati, in un' epoca successiva potrebbero apparire tanto
carenti da essere incompatibili con i principi di diligente amministrazione (ad es.
oggi può ritenersi pacifico il dovere degli amministratori di ricorrere a consulenti
laddove vi siano questioni tecniche complesse per le quali le loro conoscenze non
appaiono sufficienti, atteso che appare impossibile che essi siano competenti in
tutte le aree dell'attività gestoria).
Quanto alla rilevanza delle singole realtà, appare evidente che la perizia richiesta
nell'amministrare una società muta a seconda delle particolari complessità
(organizzative, dimensionali, settoriali, etc.) che caratterizzano la stessa e il
contesto in cui essa opera complessità che, a loro volta, possono assumere
caratteristiche diverse in differenti momenti della storia di ciascuna singola
società.
Ne discende che il contenuto dell'obbligo di vigilanza del collegio sindacale
viene a dipendere dal contenuto minimale, per quella determinata epoca e quella
determinata società, dell'obbligo degli amministratori di agire con diligenza.
Quali siano, in concreto, gli aspetti che debbono essere oggetto di valutazione da
parte dei sindaci e quali i parametri da utilizzarsi non appare dunque risolvibile
nell'ambito della dicotomia legittimità-merito, anche perché temi che un tempo
sarebbero stati certamente ascritti a ciò che si usa definire il merito della gestione
17
Il nuovo ruolo del collegio sindacale e la funzione del controllo contabile
(ad es. un sistema di valutazione dell'adeguatezza della struttura organizzativa)
sono divenuti parte dei requisiti di una gestione che possa dirsi rispondente ai
«generali criteri di razionalità economica» e, dunque, di una gestione che non sia
condotta in violazione degli obblighi posti dalla legge in capo agli
amministratori.
Il legislatore, e in particolare il legislatore della riforma, fornisce tuttavia, come si
è già rammentato, numerose precisazioni in ordine al parametro della diligenza
richiesta agli amministratori, sia sotto il profilo dell'adeguatezza dei processi
decisionali che sotto quello delle materie che non debbono essere trascurate.
Quanto al primo profilo, fermo restando la necessità di rispettare quei criteri
ormai acquisiti come pacifici dalla scienza economico-aziendale, il collegio deve
verificare che gli amministratori agiscano in modo informato e, in particolare,
che, prima di ogni riunione del consiglio, siano fornite a tutti i consiglieri
adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno.
Il collegio deve inoltre verificare, in presenza di un comitato esecutivo o di
amministratori delegati, che questi riferiscano al consiglio di amministrazione e
allo stesso collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso
almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
Sempre sotto il profilo della verifica dell'adeguatezza dei processi decisionali,
spetta al collegio accertare che siano rispettate le previsioni di cui all'art. 2391
nell'ipotesi in cui un amministratore abbia un interesse in una determinata
operazione e, in particolare, che il consiglio motivi adeguatamente le ragioni e la
convenienza per la società dell'operazione. A tali previsioni si aggiungono quelle
contenute nell'art. 2391-bis. Tale disposizione, applicabile alle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio, prevede che gli organi amministrativi
adottino «secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano
18