6
compensazione” (sistemi che ammettono l’accesso a distanza: MONETA
ELETTRONICA). Lo stesso provvedimento, all’art. 1 lett. m), definisce
quale strumento di pagamento: “ogni mezzo cartaceo, elettronico o di altro
tipo finalizzato ad effettuare il trasferimento o il prelievo della moneta”
(STRUMENTI RICARICABILI).
Per trasferimento elettronico dei fondi (Electronic Funds Transfer-
EFT) si intendono operazioni con le quali i pagamenti di somme e gli ordini
bancari sono effettuati mediante impulsi elettronici, determinati mediante
una carta da inserire in un terminale, congiuntamente ad un codice: PIN
(personal identification number). Alle originarie operazioni con il bancomat
vanno aggiunte le operazioni effettuate tramite telefono, terminale, nastro e
via internet.
L’acquisto tramite Internet avviene mediante l’utilizzo di carte di
credito, carte di debito e di pagamento, emesse dalle banche: documenti che
consentono al titolare di ottenere dagli esercizi dell’emittente o con lui
convenzionato con l’emittente, i beni e servizi desiderati. Nella carte di
credito ciò avviene senza corrispondere contestualmente il relativo prezzo,
che sarà addebitato alla scadenza mensile. Nelle carte di debito o
pagamento il relativo prezzo è addebitato contestualmente a mezzo
scritturazioni contabili immediatamente, tramite terminale.
La carta di credito trova la sua genesi nell’idea di rateizzazione del
pagamento, di concessione di credito all’acquirente.
Nel 1914 Western Union introdusse la prima novità nel sistema del
credito: consegnò ai suoi migliori clienti una carta metallica affinché
potessero pagare i servizi forniti dalla società in modo rateizzato. Verso la
fine del 1949, venne introdotta la prima carta di credito attraverso Diners
Club. Nel 1958, fu American Express a mettere in circolazione la sua prima
carta.
Attualmente l’industria delle carte di credito vede cinque principali
7
protagonisti: Visa International, Mastercard, American Express, Discover e
Diners Club. Il principale fornitore in Italia di carte di credito e dei servizi
connessi è CartaSì S.p.A.
In Italia si è in presenza di una disciplina di tipo privatistico, basata
sulle convenzioni stipulate tra banche, e tra la singola banca ed il cliente,
con rare iniziative della Banca d’Italia. E’ possibile effettuare operazioni
bancarie di trasferimento di fondi, pagamento delle utenze, acquisto e
vendita di titoli, ed altre operazioni –c.d. home banking– dal proprio
computer e/o da terminale, con un doppio codice (PIN e password).
E’ obbligatoria una maggiore informazione dei clienti consumatori, ai
quali dovrà essere fornito un supporto (cartaceo od altro) che consenta loro
di acquistare o memorizzare su esso anche i messaggi informativi rilevati
sulla rete e, quindi, le operazioni di cambio.
Pur se non esiste nel nostro ordinamento una definizione legale del
trading on line, con esso si individua l’attività di negoziazione a distanza di
strumenti finanziari tramite apparecchiature telematiche.
La prima parte dell’elaborato è incentrata sulle caratteristiche
principali del Money Transfer, con riguardo ai codici e ai linguaggi
utilizzati nel trasferimento di denaro, per poi volgere l’attenzione al
controllo e alla sorveglianza relativa ai bonifici transfrontalieri, per
scongiurare rischi e frodi molto diffuse nel commercio in rete.
A conclusione di questo elaborato, sono evidenziati gli orientamenti
futuri dell’Unione Europea, come preludio per il futuro.
In appendice sono collocate le leggi, i decreti e le Direttive richiamate
all’interno di ogni capitolo.
Questo lavoro è stato svolto reperendo informazioni sulla Rete,
analizzando la documentazione pubblica nei siti istituzionali della
Comunità Europea, dell’ABI, della BCE e della Banca d’Italia.
8
9
CAPITOLO 1
MONEY TRANSFER: BONIFICI DA E VERSO L’ESTERO
TRANSFRONTALIERI ED ORDINARI
1.1. Definizione e funzione economica
Il bonifico consiste in un ordine, impartito tramite una banca, di
pagare una somma determinata a favore di un beneficiario, presso gli
sportelli della stessa o di altre banche o di altri soggetti (es. Poste), in Italia
o all’estero. Per consentire un’esecuzione efficiente e rapida del pagamento,
l’ordine deve contenere le coordinate bancarie del beneficiario stesso.
Il bonifico si intende “estero” quando:
• L’ordinante o il beneficiario sono soggetti non residenti in Italia,
indipendentemente dalla valuta in cui è denominata la disposizione
di pagamento;
• La disposizione è espressa in una valuta diversa dall’euro.
Nell’ambito dei bonifici esteri, si definiscono “transfrontalieri” quelli
disposti su iniziativa di un ordinante (sia privato cittadino che impresa)
tramite un ente o una sua succursale insediati in uno Stato membro
dell’Unione Europea, a favore di un beneficiario presso un ente o una sua
succursale di un altro Stato membro; l’ordinante e il beneficiario possono
essere la stessa persona.
I bonifici transfrontalieri sono regolati dalle seguenti normative:
D.Lgs 253/00 (tav. 02) (che ha recepito la direttiva CEE 97/5/CE –
tav. 01): si applica ai bonifici transfrontalieri denominati in Euro, nelle
valute degli Stati membri dell’UE o in quelle dei Paesi EFTA di importo
non superiore a euro 50.000 o controvalore; prevede, obblighi di
10
informazione in capo alle banche, tempi massimi di esecuzione delle
disposizioni ed indennizzi al cliente in caso di ritardo nell’esecuzione o di
mancata effettuazione delle operazioni.
Regolamento (CE) 2560/2001(tav. 03) (in vigore dal 01/07/2003):
dispone, limitatamente ai bonifici transfrontalieri disposti in euro di importo
fino a euro 12.500 (euro 50.000 dal 1° gennaio 2006), che le commissioni
per tali operazioni siano uguali a quelle applicate ai bonifici nazionali.
La Banca, in virtù della adesione alla Convenzione CREDEURO e
alla Convenzione sui Pagamenti Interbancari (ICP, versione 1.0), si
impegna a rendere disponibili i fondi all’ente del beneficiario entro due
giorni lavorativi bancari successivi alla data di accettazione dei bonifici
transfrontalieri che presentino le seguenti caratteristiche:
• Ordinante e beneficiario siano detentori di conti presso enti situati in
un Paese UE e la banca del beneficiario aderisca a un sistema di
pagamenti in euro;
• Le istruzioni riportino il nome/ragione sociale completi
dell’ordinante e del beneficiario e, se del caso, il motivo del
trasferimento;
• IBAN e BIC del beneficiario siano completi e formalmente corretti;
• L’operazione non richieda regolamento “stesso giorno”.
1.2. Bonifici transfrontalieri
Con il d.lgs. n. 253/2000 (Tav. 02) il legislatore italiano, in attuazione
della direttiva 97/5/CE (Tav. 01), ha introdotto nel nostro ordinamento un
prototipo normativo di regolamentazione dei bonifici. Questa disciplina
risente ampiamente dell’influenza del modello di legge uniforme sui
trasferimenti internazionali dei fondi (International Credit Transfer)
predisposto in ambito UNICITRAL (United Nations commission on
11
International Trade Law) nel 1992, ispirato alla normativa statunitense.
Nell’ottica comunitaria essa si distacca dai modelli di riferimento per
rispondere essenzialmente ad una logica di tutela del contraente debole
privo di competenze tecniche specifiche, come risulta dal suo ridotto raggio
applicativo, che riguarda espressamente i Bonifici Transfrontalieri che
siano:
1) Sotto il profilo Oggettivo, di importo non superiore a 50.000 Euro
1
;
2) Sotto il profilo Soggettivo
2
, effettuati su incarico di una “persona
fisica o giuridica”, diversa “da una banca” o “da un altro ente che
esegua bonifici nell’esercizio della sua attività economica.
I tratti salienti di questo apparato disciplinare -che può essere derogato
dalle parti solo in senso favorevole al cliente
3
– si possono compendiare
come segue:
1) Formulazione di una definizione giuridica di bonifico
(transfrontaliero
4
);
2) Introduzione di una normativa di trasparenza relativa agli
intermediari che offrono servizi di pagamento, con la previsione di
obblighi di informazione, preventiva e successiva all’esecuzione (o
al ricevimento) del bonifico, nei confronti della clientela
5
;
3) Tipizzazione del contratto avente ad oggetto il servizio di bonifico,
con la previsione di un contenuto legale minimo e di una disciplina
delle principali obbligazioni gravanti sugli intermediari
6
.
Con riguardo agli ultimi due profili ricordiamo peraltro la generale
previsione di esonero da responsabilità degli enti coinvolti nell’esecuzione
1
Art. 2, C.1 d.lg, cit.
2
Art. 1, lett. l) d.lgs.cit.
3
Art. 2, C.2, d.lgs. cit.
4
Art. 1, lett. i) d.lgs. cit.
5
Artt. 4, 5, 6, d.lgs. cit.
6
Artt. 4, 5, 6, d.lgs. cit.
12
del bonifico per l’osservanza degli obblighi previsti dai citati artt. 3, 4, 5 e 6
“quando possano invocare cause di forza maggiore
7
”.
1.3. Definizione giuridica
Il d.lgs. cit. definisce come “bonifico transfrontaliero” l’operazione
effettuata, “su incarico di un ordinante, da un ente” insediato in uno Stato
membro dell’Unione europea, “al fine di mettere una somma di denaro a
disposizione di un beneficiario presso un ente” insediato in un altro Stato
membro
8
.
La definizione è completata dalla fondamentale specificazione che,
con la locuzione “mettere a disposizione”, si deve intendere “l’atto con cui
si attribuisce al beneficiario la facoltà di disporre del denaro e che
determina la decorrenza degli interessi
9
”.
Avvertiti dell’importanza sistematica della nozione di bonifico
introdotta dal d.lgs. cit. procediamo ad illustrare i profili caratterizzanti.
Occorre, in primo luogo, registrare l’attribuzione di dignità normativa
all’espressione “bonifico”, fin qui usata soltanto nella terminologia
dell’operatività bancaria (od al più utilizzata dalla dottrina per designare
varianti, di marginale importanza, dall’operazione di bancogiro).
Il secondo dato che merita di essere rilevato attiene alla ricostruzione
strutturale della fattispecie. A questo proposito è necessario chiarire
preliminarmente che l’operazione postula la presenza di un ordinante e di
un beneficiario, ma che le due figure, ai fini che qui interessano, possono
benissimo coincidere nello stesso soggetto
10
. Né si richiede l’alterità
7
Art. 7; sulla nozione di causa di forza maggiore accolta nel d.lgs. v. art. 1 lett. g).
8
Art. 1, lett. i).
9
Art. 1, lett. j), che sul punto precisa e, per certi aspetti, amplia il contenuto del processo
comunitario: v. art. 2 lett. f), della Direttiva.
10
Art. 1, lett. i) d.lgs. cit.
13
soggettiva degli enti che intervengono nell’operazione
11
.
Si ricordi inoltre che il bonifico, pur essendo un servizio tipico
dell’operatività bancaria, non è tuttavia necessariamente riservato alle sole
banche, potendo l’operazione essere altresì realizzata da uno degli enti
indicati dall’art. 1, lett. d), d.lgs. cit.; trattandosi di esercizio nei confronti
del pubblico di attività di prestazione di un servizio di pagamento, essa deve
in ogni caso intendersi riservata, nel nostro ordinamento, agli intermediari
iscritti nell’apposito elenco previsto dall’art. 106 t.u.b.. Seguendo la
planimetria designata dal legislatore, l’operazione di bonifico si articola
nelle seguenti fasi:
a) Nasce dall’incarico (ordine) impartito dall’”ordinante” ad un
intermediario di eseguire un bonifico: di “mettere una somma di
denaro a disposizione” del beneficiario presso un intermediario;
b) Si avvia con l’accettazione dell’incarico da parte dell’intermediario;
c) Si coordina nell’accredito dell’importo del bonifico sul conto
dell’intermediario del beneficiario;
d) Si conclude con la “messa a disposizione” del beneficiario di detta
somma di denaro. I punti sicuri di questa sequenza sono:
1) Il procedimento ha inizio su iniziativa dell’ordinante, che
normalmente è il debitore. Sul piano concettuale questo consente di
distinguere la procedura in esame da quella c.d. di addebito
preautorizzato (nella prassi denominato RID, acronimo di Rapporti
Interbancari Diretti), utilizzata soprattutto per agevolare il traffico
dei pagamenti periodici (quali utenze, ratei di mutuo, premi di
assicurazione, canoni locatizi, ecc.). Rispetto al bonifico la
procedura di addebito preautorizzato si caratterizza per essere
11
Fermo restando l’esplicita previsione che, ai fini dell’individuazione degli obblighi che gravano
sui diversi intermediari che vi partecipano, le succursali di una stessa banca ubicate in diversi Stati
membri dell’Unione sono considerati enti distinti: art. 1, lett. d) d.lgs. cit.
14
l’iniziativa attribuita al creditore, il quale, previa autorizzazione del
debitore, presenta alla propria banca un ordine di addebito sul conto
di quest’ultimo per la somma determinata: la banca procede al
relativo accredito “salvo buon fine“ e, nel contempo, chiede il
pagamento alla banca del debitore, la quale riceve una copia
dell’ordine e addebita il conto del cliente debitore, sulla scorta
dell’autorizzazione da quest’ultimo concessa una tantum.
2) L’ordine di bonifico può essere impartito dal disponente
all’intermediario in qualunque forma
12
: ed infatti, oltre alla
tradizionale forma cartacea, che si estrinseca nella compilazione di
un apposito modulo da parte del cliente, la prassi conosce molteplici
altre forme di compilazione dell’ordine (ad es. mediante telefono
[telephone banking] per via telematica attraverso i servizi di home
banking e corporate banking, ecc.), senza che per questo la sostanza
della fattispecie possa dirsi intaccata. Per inciso, si osservi che le
delicate questioni di coordinamento con l’obbligo di forma scritta
imposto dalla c.d. normativa sulla “trasparenza bancaria” sembrano
trovare composizione, ora, nelle Istruzioni di vigilanza della Banca
d’Italia. Analogamente, l’accettazione dell’incarico da parte
dell’intermediario non è soggetta ad alcuna formalità e potrà
avvenire anche per fatti concludenti (ad es. addebito dell’importo nel
conto dell’ordinante, inoltro dell’ordine all’intermediario del
beneficiario). Si tenga conto che nella prassi operativa –e nella stessa
Direttiva
13
, con previsione tuttavia non riprodotta nel d.lgs. cit.-
condizione imprescindibile per l’accettazione e l’esecuzione
dell’incarico è l’esistenza di una provvista corrispondente.
12
Art. 1, lett. k).
13
Art. 2, lett. l).
15
3) Con l’accettazione dell’incarico l’intermediario assume l’impegno
nei confronti del proprio cliente di accreditare, entro il termine
convenzionale o legale prefissato, la somma indicata dall’ordinante
nel conto dell’ente del beneficiario: in ciò si concreta ed esaudisce
l’obbligo dell’intermediario dell’ordinante verso il suo cliente.
4) L’ente del beneficiario –che è tenuto a fare quanto in suo potere per
consentire all’intermediario dell’ordinante di screditargli in conto la
somma oggetto del bonifico– una volta che ciò sia avvenuto dovrà
“mettere a disposizione” del beneficiario, nei tempi e nei modi
stabiliti, il relativo importo: in ciò si concreta l’obbligo
dell’intermediario del beneficiario nei confronti del suo cliente, che
sarà normalmente adempiuto attraverso il successivo accredito della
somma nel conto del beneficiario stesso.
5) Non costituisce tuttavia elemento essenziale della fattispecie il
trasferimento di moneta in forma “scritturale”, vale a dire mediante
annotazione in conto, sottoforma di addebito per l’ordinante e di
accredito per il beneficiario (in altri termini: l’approntamento della
necessaria provvista da parte dell’ordinante può anche essere
regolato in contanti od analoga modalità di costituzione; l’importo
del bonifico può essere messo a disposizione di un soggetto
beneficiario non necessariamente titolare del conto corrente:
mediante rogazione di denaro contante, assegno circolare ecc..).
La Banca è tenuta a svolgere l’operazione secondo i criteri di
diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura
dell’attività svolta, in conformità a quanto previsto dall’art. 1176 c.c..
Sono a carico del cliente eventuali conseguenze dannose derivanti da
cause non imputabili alla Banca, tra le quali vanno incluse, a titolo
esemplificativo, quelle dipendenti da: