Introduzione
In primis, tale sistema punta a mettere il cliente in condizione di
avere quanta più documentazione possibile in merito ai contratti stipulati
con dettagli esplicativi di ogni sorta, fogli informativi e disponibilità di
notizie on line.
In tale rinnovato contesto normativo non vanno trascurate le regole
relative al sistema del credito al consumo, anch’esso oggi subordinato ad
una serie di controlli e soprattutto alla possibilità per l’utente di ricorrere
non più necessariamente alle vie giudiziarie, che comporterebbero
ulteriori aggravi di costi, bensì avanzare reclami presso organi
appositamente preposti.
Ritornando a “Pattichiari” nello specifico, esso si compone di una
serie di attività che saranno analizzate singolarmente e che tendono a
disciplinare le varie operazioni relative ai movimenti bancari.
Come si diceva, tale sforzo ha previsto anche un notevole impegno
da parte degli stessi operatori degli sportelli bancari, che hanno dovuto
formarsi al fine di offrire al cliente un servizio soddisfacente.
L’auspicio è che questa operazione riesca nel tempo a convincere
davvero i consumatori, atteso che ancora oggi non manca una certa
ritrosia rispetto al convincimento della bontà dell’iniziativa.
È da sottolineare, infine, che trattasi di un progetto in itinere,
ovvero costituito da una serie di momenti la cui realizzazione è ancora in
pieno corso.
2
Capitolo I Dalla Legge a Pattichiari: evoluzione storica
CAPITOLO I
DALLA LEGGE A PATTI CHIARI: EVOLUZIONE
STORICA
1.1 – Stabilità del sistema bancario
La grande crisi economica mondiale del 1929 portò una
generalizzata necessità di riformare il sistema bancario e creditizio,
troppo spesso enormemente esposto nei confronti delle imprese
industriali.
Questo aveva provocato fallimenti diffusi negli istituti di credito, a
causa delle evidenti situazioni di illiquidità dovute allo sfasamento
temporale tra raccolta e impieghi.
Infatti, la raccolta veniva effettuata principalmente a vista, mentre
le concessioni di finanziamento erano quasi esclusivamente a lungo
termine.
Il tema della stabilità del sistema creditizio era ritenuto un
argomento necessario nella struttura delle banche, considerato
l’importante ruolo economico svolto dagli istituti.
Fu così che venne realizzata nel 1936 una completa riforma
bancaria, strutturando il sistema creditizio in forma gerarchica e
istituendo distinte categorie di aziende di credito.
La riforma separò nettamente il credito ordinario a breve termine
dal credito a media e lunga scadenza; essa stabilì, inoltre, rigorose
limitazioni alla partecipazione azionaria delle banche nelle imprese e di
queste ultime nelle prime.
3
Capitolo I Dalla Legge a Pattichiari: evoluzione storica
Tale legislazione disegnò un sistema bancario basato sulla
specializzazione temporale del credito, vale a dire sulla netta distinzione
tra aziende di credito operanti a breve termine (ossia le “banche”, dette
anche banche commerciali o di credito ordinario) e gli istituti di credito
speciale operanti a medio e lungo termine.
Il nuovo sistema presentava, dunque, un’accentuata
specializzazione.
Inoltre, in esso convivevano sia banche che istituti di credito
speciale appartenenti a differenti categorie, alcune con personalità
giuridica pubblica, altre invece con personalità giuridica privata.
La riforma del 1936 diede origine a una legge bancaria che per
quasi sessant’anni ha regolato il nostro sistema creditizio, nonostante i
profondi sconvolgimenti economici, sociali e politici che sono intervenuti
in tale lunghissimo arco di tempo
1
.
Inoltre, il codice civile del 1942 e la Costituzione Repubblicana non
hanno opposto resistenze ai cartelli bancari venutisi a creare in quegli
anni per circoscrivere la competizione all’interno del settore.
La limitata concorrenza tra gli istituti di credito ha così permesso il
raggiungimento dell’obiettivo primario della stabilità economica, a
discapito invece della trasparenza per i clienti
2
.
Col tempo, la stabilità del sistema bancario è stata perseguita anche
a livello comunitario, soprattutto sul finire degli anni ottanta.
Infatti, bisogna attendere il 1988 per avere un accordo sovra
nazionale sul capitale minimo di sicurezza necessario alle banche per
1
Si veda, COSTI R., L’ordinamento bancario, Il Mulino, 2° edizione, Bologna,
2001, pag. 612.
2
Si veda: Caratteristiche e finalità dell’azione della Banca d’Italia nella
dinamica evolutiva del diritto dei contratti bancari e finanziari, 1999. Questo intervento
del Direttore Generale della Banca d’Italia è stato effettuato durante l’inaugurazione del
corso di Diritto Civile Europeo dell’Università degli Studi di Bari alla Facoltà di
Giurisprudenza.
4
Capitolo I Dalla Legge a Pattichiari: evoluzione storica
garantire una stabilità e una tutela dei depositi accompagnata da un
livello elevato di concorrenza.
Questo accordo è conosciuto con il nome della località in cui si
svolse, Basilea, e rappresenta un punto fondamentale per la vigilanza e la
trasparenza del settore bancario.
L’Accordo di Basilea
3
è stato voluto con i seguenti obiettivi:
fronteggiare la maggiore instabilità del sistema bancario, creare un
quadro competitivo internazionale uniforme, definire il patrimonio di
vigilanza e introdurre ponderazioni standard relative a diverse classi di
rischio di credito.
Tutt’ora in vigore, esso ha rappresentato un primo tentativo di
codificare requisiti minimi di patrimonializzazione per le banche
4
.
Successivamente, si è configurato come base per un nuovo accordo
bancario sull’adeguatezza del capitale minimo, conosciuto come
Accordo di Basilea 2.
Il nuovo accordo bancario
5
si pone l’obiettivo di migliorare
l’allineamento tra i rischi e il capitale assorbito, nonché di incentivare la
misurazione e la gestione degli stessi rischi all’interno delle banche.
Alla concretizzazione di tali principi concorrono i tre pilastri su cui
esso si regge: dotazione minima di capitale, supervisione dell’autorità di
vigilanza, disciplina del mercato.
3
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è un comitato di autorità di
vigilanza istituito dai Governatori delle banche centrali dei Paesi del Gruppo dei Dieci.
Esso è formato da alti funzionari delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche
centrali di Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi
Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera. Il Comitato si riunisce solitamente
presso la Banca dei Regolamenti Internazionali a Basilea, dove ha sede il suo
Segretariato permanente.
4
Si veda, il Rafforzamento della Trasparenza Bancaria, informativa al
pubblico e segnalazioni di vigilanza atte a promuovere la sicurezza e la solidità dei
sistemi bancari, redatto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, 1998.
5
Per maggiori informazioni, si veda il sito internet www.basilea2.com.
5
Capitolo I Dalla Legge a Pattichiari: evoluzione storica
Il primo pilastro rappresenta un rimedio difensivo nei confronti del
rischio, in quanto impone il mantenimento di un livello minimo di
capitale per fronteggiare eventuali situazioni di crisi.
Sono presi in considerazione i rischi di credito
6
e i rischi di
mercato
7
, già previsti con l’accordo precedente, ma viene aggiunto anche
il rischio operativo
8
; inoltre sono modificati i metodi di calcolo dei rischi
stessi.
Il secondo pilastro, invece, riconosce alle autorità di vigilanza un
ruolo importante come supervisori dell’implementazione del primo
pilastro e promotori di interventi preventivi e correttivi.
L’obiettivo del controllo prudenziale è assicurare l’adeguatezza dei
procedimenti interni atti a valutare la propria capacità di far fronte ai
rischi evitando così situazioni di sotto – patrimonializzazione.
Con il terzo pilastro, infine, si vuole aumentare l’informazione
relativa alla gestione dei rischi che le banche rendono disponibile ai
mercati, così che questi possano esercitare un loro autonomo potere di
disciplina.
Alle banche viene richiesto di comunicare periodicamente al
mercato una serie di informazioni che possono consentire di capire
meglio quale siano le metodologie, le politiche e i risultati relativi alla
gestione del patrimonio in funzione dei rischi.
A titolo di esempio, le banche devono comunicare il livello e la
struttura del capitale, fornire dettagli sull’esposizione creditizia e
informazioni sulle procedure e strutture per la gestione del rischio di
credito.
6
Il rischio di credito si configura allorquando, nell’ambito di un’operazione
creditizia, il debitore non assolva, anche solo in parte, i suoi obblighi di rimborso del
capitale e di pagamento degli interessi.
7
Il rischio di mercato è il rischio legato all’andamento non prevedibile delle
variabili economiche. Rientra nella categoria dei rischi speculativi.
8
Il rischio operativo è il rischio di incorrere in perdite dovute a errori o
inadeguatezza di persone, processi o sistemi, eventi esterni.
6
Capitolo I Dalla Legge a Pattichiari: evoluzione storica
Queste informazioni sono ritenute necessarie per far comprendere
al mercato gli obiettivi di rischio che ogni istituto di credito si prefigge e
far valutare al cliente se la banca scelta rispecchia la sua propensione o
avversità al rischio in genere.
7
Capitolo I Dalla Legge a Pattichiari: evoluzione storica
1.2 – Coscienza della trasparenza
L’apertura al mercato e l’autonomia operativa che
contraddistinguono il comportamento imprenditoriale delle banche
diedero origine in passato a molte difficoltà di trattamento nelle varie
zone territoriali del Paese e tra le diverse fasce di clientela.
Particolarmente danneggiati furono i clienti meno informati
sull’andamento dei tassi e quelli meno dotati di potere contrattuale.
Queste malcapitate categorie di clienti furono spesso assoggettate a
trattamenti stabiliti dalle banche in modo unilaterale e dovettero subire in
molti casi delle condizioni non motivate e non chiaramente indicate.
Fu in questo clima che si sviluppò una prima generale attenzione
all’argomento della trasparenza nelle operazioni e nei servizi bancari,
ampiamente dibattuto tra gli addetti ai lavori e non solo.
In altre parole, anche il cliente meno fornito di mezzi economici e
meno aggiornato sull’andamento del mercato deve essere in grado di
capire quale banca risulti più conveniente in fatto di qualità dei servizi, di
tassi effettivi applicati, di clausole aggiuntive e così via.
In sostanza, chiunque deve poter scegliere sulla base di
considerazioni oggettive, mettendo a confronto i diversi aspetti delle
operazioni e comprendendo chiaramente il loro costo o il loro
rendimento
9
.
Questa nuova coscienza, diffusa nell’ambiente bancario e
creditizio, indusse l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) a proporre alle
banche nel 1988 l’adesione ad un codice di autodisciplina denominato
9
Si veda, ASTOLFI E. - NEGRI L., Tecnica e organizzazione aziendale 3,
Tramontana, Milano, 1999, pagg. 44 - 46.
8
Capitolo I Dalla Legge a Pattichiari: evoluzione storica
“Accordo interbancario per la pubblicità e la trasparenza delle condizioni
praticate alla clientela”
10
.
Successivamente, questa nuova sensibilità spinse il Parlamento ad
approvare nel 1992 un’apposita legge dal titolo “Norme per la
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”
11
.
Il contenuto di questa legge è però confluito, con alcune variazioni,
nel Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia, entrato in
vigore il 1 gennaio 1994
12
.
Questo provvedimento, meglio conosciuto come T.U.B., è stato
emanato con Decreto Legislativo n. 385/93
13
.
Congiuntamente ad altri provvedimenti legislativi approvati ad
inizio degli anni novanta, il Testo Unico ha contribuito a disegnare e
modernizzare il settore creditizio nazionale anche secondo le spinte
derivanti dal processo di convergenza degli ordinamenti europei.
Pertanto, nel giro di pochi anni, da una situazione di autonomia
incontrollata, in cui le banche potevano decidere tassi e condizioni in
modo unilaterale, si è passati, prima, ad una forma volontaria di
autoregolamentazione (codice di autodisciplina) e, infine, ad una
disciplina legale della trasparenza che oggi risulta nel Testo Unico.
Lo stesso Testo Unico, che rappresenta una sorta di carta
costituzionale del settore, ha però subito alcune modifiche significative
con il recepimento nel 1996 della Direttiva Europea sui servizi di
10
Si veda, CAVALLI R., “Norme bancarie uniformi e accordi interbancari”, in
Digesto, disc. priv. sez. commerciale, volume X, Utet, Torino, 1994, pag. 105.
L’ABI è l’associazione che riunisce la quasi totalità delle banche italiane: essa
rappresenta all’esterno gli interessi complessivi delle banche associate e svolge, nei
confronti di queste ultime un’intensa attività di informazione, assistenza tecnica e
consulenza dispensata in varie forme, al dichiarato scopo di favorirne lo spirito di
coesione e il coordinamento.
11
Si veda, BONTEMPI P., Diritto bancario e finanziario, I, Giuffrè, Milano,
2002, pag. 170.
12
Si veda, MACCARONE S., Le fonti privatistiche del diritto bancario, in SPENA
A. e GIMIGLIANO G.(a cura di), Le fonti del diritto bancario, Giuffrè, Milano, 2003, pag.
412.
13
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S. O.
9
Capitolo I Dalla Legge a Pattichiari: evoluzione storica
investimento (meglio conosciuta come Eurosim
14
) e con la successiva
emanazione nel 1998 del “Testo Unico delle disposizioni in materia di
intermediazione Finanziaria” (conosciuto con la sigla TUF
15
).
Non vanno neppure trascurati gli interventi in merito effettuati dalla
Banca d’Italia e dal CICR
16
con l’emanazione di direttive e circolari al
fine di rendere operativi gli interventi normativi.
La Banca d’Italia considera, inoltre, le iniziative di
autoregolamentazione degli operatori e le iniziative di categoria (codici
di condotta, sistemi di composizione stragiudiziale delle controversie,
solo per fare qualche esempio) efficaci strumenti di integrazione della
disciplina, in quanto contribuiscono a diffondere modelli di
comportamento miranti al perfezionamento dei rapporti con la clientela
nella misura in cui tutelino la parte più debole del mercato
17
.
Ulteriori provvedimenti, tesi a rendere più trasparenti i servizi
bancari e finanziari, sono stati emanati di recente nell’ambito dei due
decreti di liberalizzazione per il rilancio economico e sociale, approvati
nel corso dell’attuale legislatura.
Nel primo decreto
18
sono state dettate precisazioni in merito alle
comunicazioni periodiche da effettuare ai clienti in fase di modifica
unilaterale delle condizioni economiche contrattuali.
È stato previsto, in altre parole, che in caso di variazioni
contrattuali negative venga effettuata una comunicazione diretta
14
Si veda, Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. 415, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 186 del 9 agosto 1996, S.O.
15
Si veda, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, S.O.
16
Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, che esercita l’alta
vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio.
17
Si veda, BANCA D’ITALIA, Bollettino di Vigilanza, numero 7, Luglio 2003.
18
Si veda il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, dal titolo “Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione
fiscale”, convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 186 dell’11 agosto 2006, Supplemento Ordinario n. 183.
10