6
della dimensione ottimale dell’iniziativa economica avvengono attraverso
la costituzione di una pluralità di succursali, allo scopo di
internazionalizzare il gruppo, realizzando al suo interno una rete di società
soggette ad ordinamenti diversi.
Queste diverse funzioni economiche possono essere realizzate
seguendo differenti modalità, attraverso le quali il gruppo viene a costituirsi
o per acquisizione progressiva di una pluralità di partecipazioni di controllo
da parte di un unico soggetto, o per scorporazione dall’unica società
originaria
3
.
La formazione del gruppo di società può inoltre comprendere due
diverse modalità: o con accordi paritetici fra più società e si può parlare di
gruppo in senso orizzontale
4
, o con il controllo fra più società e si può
parlare di gruppo in senso verticale o piramidale
5
.
La figura che è più sviluppata nell’economia moderna è quella del
gruppo di società verticale, nel quale le società operano sotto il controllo
della capogruppo: le varie società che compongono il gruppo hanno come
oggetto sociale un distinto settore economico o una distinta parte del
processo produttivo, ma le azioni di queste società appartengono in tutto o
in maggioranza alla capogruppo (chiamata anche holding) alla quale spetta
la direzione dell’intero gruppo senza privare le controllate della loro
autonomia giuridica.
Si considera holding la capogruppo che non svolge alcuna attività di
produzione o di scambio ma che si limita ad amministrare le proprie
partecipazioni azionarie e a dirigere le società del gruppo che prendono il
nome di società operanti. E’ il classico caso delle multinazionali, nelle quali
3
G.SCOGNAMIGLIO, I gruppi di società in Diritto Commerciale, Bologna, 2004,
pag. 394.
4
I gruppi in senso orizzontale nascono da accordi diretti a coordinare e organizzare
una direzione unitaria senza creare vincoli di subordinazione della controllante sulle
controllate.
7
si ha una nascita di società tante quante sono i mercati esteri compresi nel
contesto in cui opera l’impresa; questo è un modo per ridurre i rischi a cui
si è maggiormente esposti operando sui mercati.
All’attività di direzione del gruppo nella holding, si sommano attività
di assistenza alle altre società del gruppo. In questo ambito l’assistenza
viene distinta in assistenza tecnica e assistenza finanziaria: la prima
determina che alcune funzioni imprenditoriali
6
, che dovrebbero essere
svolte nelle singole società, vengano accentrate presso la holding, così da
generare rapporti di tipo contrattuale tra le società aventi per oggetto servizi
di consulenza; la seconda riguarda la ricerca dei mezzi finanziari necessari
alle controllate finalizzata alla creazione da parte della holding delle
fideiussioni o delle lettere di patronage
7
.
I gruppi di società sono visti dalla dottrina economico-aziendale come
un’unica grande impresa articolata al suo interno in una pluralità di reparti e
finanziata dal medesimo capitale della holding
8
.
Il discorso sull’unità dell’impresa di gruppo non muta in presenza
delle conglomerate nelle quali vi sono le più diverse attività economiche,
ma tutte proiettate nella realizzazione dei profitti e dell’interesse di gruppo.
5
I gruppi in senso verticale si sviluppano da una situazione di controllo da parte
della società capogruppo rispetto alle altre secondo la base normativa presente nell’art.
2359 cod. civ.
6
Esempi di funzioni imprenditoriali sviluppate dalla holding possono essere le
tecniche di redazione dei bilanci, le innovazioni tecnologiche, il marketing, il controllo
della produzione e l’elaborazione informatica dei dati.
7
Altra forma di assistenza è quella che si può definire assistenza gestionale che la
holding presta alle singole controllate, o fa prestare da altre controllate, come i contratti
di management, che spesso intercorrono all’interno dei gruppi (P. MONTALENTI, La
traslazione dei poteri nei gruppi di società: i management contracts, in, I contratti del
commercio, dell’industria e del mercato finanziario, Torino, 1995).
8
AZZINI, I gruppi aziendali, Milano, 1975, pag. 26, il quale aggiunge che la
definizione di gruppo come «un’impresa le cui unità economiche relativa sono dotate di
indipendenza giuridica» è accettata anche dagli studiosi che definiscono il gruppo come
un insieme di imprese unitariamente gestite da un soggetto economico comune per il
perseguimento di finalità comuni. Altri aziendalismi come CASSANDRO, I gruppi
aziendali, Bari, 1982, pag. 88, preferiscono distinguere i vari gruppi a seconda del grado
di coesione interna.
8
In via generale, la capogruppo o holding definisce principi operativi,
prepara piani finanziari, fornisce indicazioni sulle scelte da operare a livello
delle singole controllate rispettando gli obiettivi e gli interessi delle singole
società e dell’interesse generale del gruppo.
La capogruppo predispone e indica le possibili sinergie e le
collocazioni delle risorse finanziarie tra le società controllate, approva i
piani strategici, i business plans ed i budgets delle singole società, che poi
verranno integrati nel piano e nel budget di gruppo
9
.
Tale attività di coordinamento esiste perché, a fronte dell’autonomia
giuridica delle singole società, si pongono esigenze di coordinamento delle
attività all’interno del gruppo; la struttura di gruppo, per ottenere condizioni
di efficacia, ha bisogno di un bilanciamento dinamico tra le spinte
autonomistiche delle singole società e tendenze accentratrici della
capogruppo
10
.
In Italia, in particolare, il fenomeno del gruppo di società oltre
all’iniziativa economica privata, riguarda l’iniziativa economica pubblica
11
,
ed è un fenomeno abbastanza giovane nato come risposa agli orientamenti
della moderna economia che impongono di adeguare le strutture ad un
mercato più articolato e di più ampie dimensioni
12
.
Se dal punto di vista economico questo fenomeno ha conseguito pieno
riconoscimento e autonomia, da quello giuridico si è finalmente formato
con l’entrata in vigore della nuova riforma societaria. Fino a ieri, infatti, il
9
E’ stato più volte sottolineato che, nell’ambito dei gruppi i fondamenti relativi alla
politica finanziaria e strategica sono di pertinenza della capogruppo. In dottrina tra i tanti
F. BONELLI, La responsabilità degli amministratori di società per azioni, Milano, 1992,
pag. 135; M. MIOLA, Le garanzie intragruppo, Torino, 1993, pag. 64; E. RIMINI, Il
controllo contrattuale, Milano, 2002, pag. 80.
10
G. BRUNETTI, Le tipologie di gruppo e la pianificazione aziendale, in Saggi di
economia aziendale per Lino Azzimi, Milano, 1987, pag. 153 ss.
11
L. CANARI, C GOLA, La diffusione dei gruppi industriali in Italia, in
BALZARINI–CARCANO–MUCCIARELLI (a cura di), I gruppi di società, Atti del Convegno
Internazionale di Studi, 16-17-18 novembre 1995, vol. 2, Milano, 1996, pag. 813 ss.
12
R. RORDORF, I gruppi nella recente riforma del diritto societario in Le società
n°5/2004
9
diritto commerciale era ancora concepito dal legislatore come diritto delle
società singole e isolate.
La problematica dei gruppi ha avuto delle conseguenze sul sistema
giuridico di tutti i Paesi sviluppati, anche se la maggior parte di essi si
presenta dal punto di vista normativo ancora molto poco avanzato,
mancando di una regolamentazione completa nonché di una definizione
unica e onnicomprensiva della fattispecie
13
.
I primi modelli dei gruppi di società hanno rappresentato per
l’organizzazione giuridica una radicale innovazione quanto l’avvento della
società per azioni, società caratterizzata dalla divisione del capitale sociale
in azioni e dalla responsabilità limitata dei soci. In entrambi gli eventi c’è
un evidente rapporto di continuità, e tuttavia c’è una sensibile differenza,
che è poi all’origine delle difficoltà che si incontrano nella sistemazione
concettuale, e nella comprensione stessa, di questa nuova realtà
dell’organizzazione imprenditoriale.
La società per azioni era stata una creazione legislativa; solo con
norma di legge si era potuto dare vita ad un tipo di società nel quale la
partecipazione dei soci era tramutata in un valore di scambio, liberamente
circolabile come cosa mobile, ed a tutti i soci era dato usufruire del
beneficio della responsabilità limitata al capitale conferito.
Il gruppo di società si può definire, all’opposto, frutto della inventiva
imprenditoriale: non già creazione legislativa, bensì creazione
dell’autonomia privata; e quando la legge è intervenuta nei Paesi (esempio
la legge azionaria tedesca del 1965) essa è intervenuta solo per prendere
atto di un già consolidato fenomeno e solo per correggerne alcuni effetti
distorsivi.
Il gruppo di società nasce dalla valorizzazione di potenzialità implicite
nella forma giuridica della società per azioni, che l’inventiva
13
A. DI MAJO, Luci e ombre sulla “ nuova” disciplina dei gruppi di società, in
Diritto e Pratica delle Società – Il Sole 24 ore, n. 24 31 dicembre 2001, pag. 13
10
imprenditoriale porta alle estreme conseguenze. La configurazione della
partecipazione sociale come valore di scambio permette il controllo fra
società: chiunque può acquistare o sottoscrivere azioni. In questo modo una
società può acquistare o sottoscrivere azioni di un’altra società, ed in
misura tale da consentirne il controllo, ossia l’esercizio di una influenza
dominante nell’assemblea dell’altra, che perciò diventa strumento
dell’azione della prima. Conseguentemente, una medesima attività
economica può frazionarsi in una pluralità di società, tutte fra loro legate da
un rapporto di controllo azionario, che ne assicura la guida unitaria,
ciascuna destinata ad un singolo settore dell’impresa o ad uno specifico
mercato in cui essa opera
14
.
II) La disciplina per i gruppi di imprese
La riforma del diritto societario introduce per la prima volta in Italia
una disciplina dei gruppi di imprese aggiungendo il nostro Paese a quegli
stati che conoscono una disciplina specifica del gruppo di società come la
Germania, il Brasile, il Portogallo, la Croazia e la Slovenia.
Per la prima volta si è cercato di trovare una risposta al fenomeno del
gruppo, richiesta anche da una crescente competizione tra i sistemi-paese
relativamente alle strutture di Corporate Governance e dal contesto di
globalizzazione dei mercati.
Se la riforma legislativa mira ad una modernizzazione del diritto
societario nella prospettiva di rafforzare la “concorrenzialità” del nostro
ordinamento, il conseguimento di questo obiettivo dipende anche dalla
qualità d’intervento in materia di gruppi
15
.
14
Vedi F. GALGANO, I gruppi di società, Torino, 2001, pag. 2.
15
U. TOMBARI, Relazione al Convegno di Varese su “Il nuovo diritto societario fra
società aperte e società private”. 20-21 settembre 2002.
11
La globalizzazione dei mercati influisce sulla legislazione degli stati
spingendo alla concorrenza fra gli ordinamenti. Questo perché gli
investimenti tendono a dirigersi verso condizioni giuridiche più favorevoli.
La “concorrenza” che viene a crearsi ha il merito di incentivare gli
ordinamenti, facendo in modo che si organizzino in statuti più omogenei
sostanziali e processuali.
L’esigenza di una disciplina speciale dei gruppi è divenuta, pertanto,
una condizione necessaria per rimanere all’interno della concorrenza
commerciale sia nell’ambito della comunità europea, sia in quello
mondiale.
Al centro della disciplina del gruppo è posta l’attività di direzione e
coordinamento di società, a prescindere da quale sia la fonte del potere
(contratto o partecipazione sociale) che determina l’attività esercitata. Si
tratta quindi di una disciplina che, indipendentemente dall’organizzazione
societaria assunta, detta una serie di principi generali che possono trovare
applicazione in ogni società di gruppo. Tale ambito si differenzia dal
modello tedesco, che prevede una specifica disciplina solo per le società per
azioni ed in accomandita per azioni
16
.
Ma la disciplina in questione non si basa esclusivamente sul concetto
di direzione e coordinamento; infatti, si traducono anche specifiche
disposizioni per l’ipotesi in cui la società faccia parte di un gruppo in
posizione dominante o dipendente. Sono stati introdotti, in altri termini,
frammenti di uno statuto organizzativo di una società per azioni dominante
e dipendente
17
.
16
U. TOMBARI, La nuova disciplina dei gruppi di società, in BENAZZO–
PATRIARCA–PRESTI (a cura di), Il nuovo diritto societario fra società aperte e società
private, Milano, 2003, pag. 237 ss.
17
Sulla necessità di ricostruire lo statuto organizzativo di una “società di gruppo”
dominante e dipendente sia consentito rinviare a TOMBARI, Il gruppo di società, passim,
Torino, 1997.