clientela dietro un corrispettivo determinato.
2
I rapporti di assicurazione privata sono classificabili secondo vari criteri: quando il
criterio utilizzato riguarda uno o più rischi si distingue in assicurazione contro un
singolo rischio e assicurazione contro una universalità di rischi .
Utilizzando come criterio distintivo la durata del rapporto, si puo’ distinguere
l’assicurazione a tempo determinato (assicurazione annuale o assicurazione poliennale)
e assicurazione con durata commisurata all’esposizione al rischio (assicurazione a vita
intera, assicurazioni a viaggio).
L’ assicurazione si dice a premio annuo quando il premio deve essere pagato una
sola volta, a premio periodico quando deve essere pagato con scadenze periodiche; in
questi casi il criterio distintivo usato è la modalità di esecuzione della prestazione da
parte dell’assicurato.
1.2: Segue: I soggetti del contratto di assicurazione.
Nei contratti, in genere, l’accordo intercorre tra due parti "contraenti": sono dunque
solitamente due i soggetti che, attraverso il loro accordo, danno origine al rapporto
contrattuale; pertanto, gli effetti del contratto si riverberano, di regola, soltanto tra le
parti che lo hanno posto in essere.
Anche nell’assicurazione esiste un rapporto tra due parti contrapposte ovvero
«l’assicurato» e «l’assicuratore»; tuttavia dal lato dell’assicurato possono venire in
considerazione più soggetti i quali o hanno interesse alla conclusione del contratto, o,
influiscono sulla struttura e sullo svolgersi dello stesso, dando origine così ad una
pluralità di posizioni soggettive con riferimento o al contratto o al rapporto.
3
Caratterizzano il contratto quattro soggetti: il contraente (denominato anche
stipulante o assicurante), l’assicurato (in senso stretto), il beneficiario
4
e l’assicuratore.
Il contraente è lo stipulante
5
il contratto di assicurazione, sia nel caso in cui egli
agisca in nome e per conto proprio, sia che agisca in nome e per conto altrui.
Il contratto può infatti essere stipulato per un interesse non proprio ed in tali casi «si
dà luogo ad una scissione soggettiva fra il contraente (non assicurato) e l’assicurato
(non contraente). In tali ipotesi l’ assicurazione potrà essere stipulata “in
rappresentanza”, ossia “in nome di un altro”; per “conto altrui” oppure “per conto di chi
spetta ”».
6
Se il contratto non indica specificamente l’interessato, e costui rimane indeterminato
fino all’avverarsi del sinistro l’assicurazione è contratta “per conto di chi spetta”.
Quando al contrario il contratto è concluso in nome proprio, ma nell’interesse di un
terzo, che viene indicato come assicurato, fin dal momento della stipulazione si rientrerà
2
DONATI-VOLPE PUTZOLU, op. cit., p. 6 Il rischio può poi essere ripartito tra una pluralità di imprese al
fine di raggiungere un equilibrio economico dell’operazione assicurativa, che non potrebbe essere
raggiunto nell’ambito di una singola impresa. L’ulteriore ripartizione del rischio è realizzabile in due
modi: la coassicurazione e la riassicurazione. La coassicurazione prevede l’assunzione in comune e per
quota di singoli rischi, mentre la riassicurazione si effettua con il trasferimento di una parte dei rischi
assunti da un’impresa di assicurazione ad un’altra. Inoltre la riassicurazione, attraverso ulteriori
procedimenti di trasferimento del rischio, costituisce la prima fase di un processo progressivo di
ripartizione del rischio originariamente assunto dal primo assicuratore (c.d. assicuratore diretto).
3
FANELLI in DE GREGORIO FANELLI: Revisione e aggiornamento a cura di LA TORRE, Il contratto di
assicurazione, in Diritto delle assicurazioni, Milano, 1987, p. 21 Contraente assicurato e beneficiario
possono essere sia persone fisiche che giuridiche.
4
I quali possono essere sia persone fisiche che giuridiche.
5
Fino a quando beneficiario, contraente e assicurato coincidono con la stessa persona si parla
genericamente di assicurato.
6
FANELLI IN DE GREGORIO FANELLI, op. cit., p. 25.
5
nel caso di “assicurazione per conto altrui”.
7
Qualora poi il contraente sia investito di un regolare potere di rappresentanza per
procura ricevuta o per legge, in base ai principi generali sulla rappresentanza tutti gli
obblighi del contratto sorgono direttamente in capo al rappresentato che riveste
sostanzialmente anche la qualità di contraente.
8
Se viceversa il contraente stipula l’assicurazione in nome altrui senza averne il potere,
è tenuto, a norma dell’art. 1890, ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al
momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia della ratifica da parte dell’interessato o
del rifiuto di questa
9
.
La ratifica può avvenire anche dopo la scadenza del contratto o il verificarsi del
sinistro.
10
Tale eccezione rispetto ai principi di diritto comune si giustifica con il fatto che il
rischio inerente al rapporto instaurato dal falso rappresentante è stato inserito nella
massa dei rischi assicurati; pertanto deve essere garantito il regolare pagamento del
premio e l’adempimento di tutti gli oneri che spetterebbero al contraente fino al
momento in cui l’assicuratore è venuto a conoscenza del difetto di rappresentanza.
11
Il contraente deve altresì essere in possesso della capacità di agire.
L’assicurato è il portatore del rischio e dunque, nelle assicurazioni danni, titolare
dell’interesse esposto al rischio e nelle assicurazioni sulla vita la persona dalla cui morte
o sopravvivenza deriva l’obbligo dell’assicuratore di pagare la somma assicurata.
12
Il beneficiario è, invece, la persona cui l’assicuratore deve corrispondere la
prestazione; egli è un terzo estraneo sia al contratto, sia all’interesse protetto. Nei casi
in cui sia prevista in contratto la figura del beneficiario si configura lo schema del
contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.).
L’ipotesi di assicurazione a favore di terzo è rara nell’assicurazione contro i danni a
cose,
13
meno rara nell’ipotesi di infortuni e malattie, frequente nell’ipotesi di
assicurazione sulla vita dove è espressamente prevista e disciplinata come tipica forma
di contratto a favore di terzi.
14
L’assicuratore è, al contrario, una figura unisoggettiva. È stato osservato che non è
ipotizzabile
15
una scissione soggettiva tra colui che si assume il rischio e colui che è
debitore della prestazione assicurativa promessa.
L’attività assicurativa può essere svolta esclusivamente da un imprenditore;
16
infatti
per la validità del contratto è necessario che l’assicuratore gestisca un’impresa ovvero
che sia un imprenditore
17
di assicurazione ex art. 2195 n° 4 c. c. ed inoltre che sia stato
7
SCALFI, Dig. Disc. Priv., Torino, 1987, p. 349.
8
GASPERONI, Contratto di assicurazione in generale, op. cit., p. 591.
9
La ratifica è possibile perché il contratto ha comunque prodotto i suoi effetti nei confronti del falsus
procurator.
10
DONATI – VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, 2006, p. 139: Il falsus
procurator è, perciò, tenuto al pagamento del premio e a fornire esatte indicazioni sul rischio.
11
DONATI –VOLPE PUTZOLU, op. cit., p. 139.
12
DONATI –VOLPE PUTZOLU, op cit., p. 137.
13
Eventualità che si presenta quando una parte, anziché tenere per sé il vantaggio economico della
prestazione promessa dall’altra (promittente), la destina ad un terzo (beneficiario), il quale, in tal modo
“acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione”. Sarebbe invece ammissibile
secondo il DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Vol. I, Milano, 1952, p. 63, per il
quale la figura del beneficiario sarebbe teoricamente ma anche praticamente ammissibile, anche se rara,
nel settore dell’assicurazione contro i danni.
14
FANELLI IN DE GREGORIO FANELLI, op. loc. ult. cit.
15
FANELLI IN DE GREGORIO FANELLI, op. cit., p. 21.
16
In questo senso: FANELLI in DE GREGORIO FANELLI, op. cit., p. 22; SCALFI, Assicurazione (contratto di),
op. cit. p. 346.
17
L’imprenditore può altresì essere una società di assicurazione organizzata ad impresa quindi una
6
debitamente autorizzato
18
all’esercizio dell’attività assicurativa come disposto anche
dall’art. 1883 c.c.
19
società per azioni, una società cooperativa a responsabilità limitata, o un ente pubblico.
18
Come precisa FANELLI in DE GREGORIO - FANELLI, op. loc. ult. cit., p. 22 nota 3 richiamando VOLPE
PUTZOLU, L’assicurazione, (nel vol. XIII t.V, del Trattato di dir. privato diretto da RESCIGNO), Torino,
1985: «L’organizzazione imprenditoriale deve essere fondata sul procedimento tecnico assicurativo,
presupposto indispensabile per garantire, mediante la compensazione e neutralizzazione dei rischi assunti
con i singoli contratti, la solvibilità dell’impresa». L’impresa di assicurazione deve altresì essere stata
preventivamente autorizzata (ciò significa che l’autorizzazione deve precedere l’esercizio) dall’ I.S.V.A.P.
autorizzazione che viene rilasciata dallo stesso solo dopo la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti
dalla normativa per l’esercizio di tale attività.
19
In ogni caso in virtù della emanazione del Codice delle assicurazioni private (ex art. 167) il contratto
concluso con un’ impresa priva dell’autorizzazione o in regime di divieto di nuovi affari è nullo. La
nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dal beneficiario. Inoltre sempre ai sensi del D.lgs.
209\2005 svolgere attività assicurativa o riassicurativa in difetto di autorizzazione comporta la pena della
reclusione da due a quattro anni e la multa da euro ventimila ad euro duecentomila. La seconda si
verifica nel caso in cui un soggetto conclude, in veste di assicuratore, qualche contratto isolato, ma senza
avere l’organizzazione d’impresa che consenta l’assunzione sistematica dei rischi.
7
2 La conclusione e principali obblighi derivanti dal contratto di assicurazione.
Nell’assicurazione, la conclusione del contratto non è di solito un fenomeno
istantaneo, ma il momento finale dell’iter di formazione progressiva di un contratto.
20
L’assicurazione è un contratto consensuale che si perfeziona attraverso la modalità
della proposta accettazione, sempre che le parti non abbiano espressamente previsto che
la formazione del contratto sia subordinata al pagamento del premio. Trattandosi di un
contratto puramente consensuale «l’atto scritto non sarà necessario per la perfezione e
l’esistenza del contratto,
21
(ex art. 1888 c.c.) esso sarà richiesto solo ad probationem
tantum, dunque non sarà ammessa la prova per testimoni e quella per presunzione, (art.
2575, 1° comma, 2729, 2° comma c.c.) nemmeno per provare l’esistenza di accordi
contrari al contenuto del documento».
22
Di regola, l’atto scritto consiste in un documento predisposto dall’assicuratore, detto
“polizza”;
23
essa viene stesa in più esemplari, uno per l’assicuratore (detto anche
simplo), uno per il contraente ed il terzo (eventuale), nonché per l’agente incaricato di
incombenze relative alla esecuzione del contratto.
24
In deroga ai principi generali (art. 1326 c.c.) nel contratto di assicurazione il ruolo
del proponente è rivestito dall’assicurando anche nelle ipotesi in cui il contratto sia stato
concluso dietro invito dell’agente dell’assicuratore.
25
Ulteriore peculiarità rispetto alla disciplina generale è che la proposta
dell’assicurando, se formulata per iscritto ex art. 1887, «rimane ferma per il periodo di
quindici giorni, trenta se occorre una visita medica».
Tale norma ha recepito una prassi negoziale consolidata nel mercato assicurativo
26
che tiene conto dell’esigenza dell’assicuratore di avere un tempo adeguato per
20
GASPERONI, Contratto di assicurazione, ( in generale), Nov. dig. It., Libro I, Torino, 1958 p. 600.
21
Il contratto di assicurazione può validamente formarsi infatti anche sulla base di un accordo risultante
da dichiarazioni non scritte delle parti come quelle verbali o telefoniche. In tal senso: FANELLI in DE
GREGORIO - FANELLI, Le Assicurazioni, op. cit., p. 53.
22
GASPERONI , Contratto di assicurazione, ( in generale), op. cit., p. 600.
23
La polizza viene redatta in funzione probatoria oltre che di perfezionamento formale Cfr. Cass., 16
Aprile 1984, n° 2438, in Juris Data, 2003 e in Ass., 1984, II, 2 mass., n° 45. La polizza costituisce il
documento probatorio tipico (anche se non esclusivo) del contratto di assicurazione ed il suo rilascio, che
forma oggetto di uno specifico obbligo dell'assicuratore (art. 1888, comma 2, c.c.), presuppone
logicamente e giuridicamente l'accettazione della proposta dell'assicurato. Pertanto, nel caso specifico, la
polizza integra un'idonea prova del contratto, anche quando risulti sottoscritto soltanto dall'assicuratore,
in quanto documenta, in modo diretto, l'accettazione del medesimo e, in modo indiretto - assumendo al
riguardo valore di riconoscimento - la precedente proposta dell'assicurato, mentre la quietanza di
pagamento del premio, costituisce solo un ulteriore elemento confermativo del perfezionamento e
dell'efficacia del contratto.
24
I due esemplari, quello sottoscritto dall’assicuratore e l’altro dal contraente, hanno eguale efficacia
probatoria e l’eventuale omissione di una clausola particolare, in taluno degli esemplari, è una
circostanza irrilevante se la clausola risulta dall’altro esemplare: Cass., 12 Marzo 1956, n° 724 in Ass.,
1956, II, 3. che applica tale regola al caso in cui una clausola vessatoria risulti approvata ai sensi dell’art.
1341 c.c. solo nella copia di polizza rimasta in possesso dell’assicuratore.
25
FANELLI in DE GREGORIO-FANELLI, op. cit., p. 49 Se l’assicuratore dà la sua accettazione con qualche
modificazione della proposta, egli diventa a sua volta proponente, e sarà necessaria una accettazione
dell’assicurando per la conclusione del contratto , si applica così la norma comune dell’art. 1326 c.c.
Altresì il fatto che nella proposta non siano contenute o richiamate le condizioni generali di polizza e che
esse siano invece contenute o richiamate nella accettazione, non determina una difformità della proposta
con l’effetto di trasformare l’assicuratore da accettante a proponente. A tale soluzione l’autore arriva
sostenendo che le condizioni generali di polizza approvate dall’autorità amministrativa, si dovrebbero
ritenere conosciute dall’assicurando in base all’art. 1341 , sia anche perché esse hanno acquisito (in alcuni
rami almeno) una sostanziale uniformità e continuità di applicazione che le trasforma in clausole d’uso.
26
DONATI-VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, 2006, p. 139.
8
conoscere, attraverso le dichiarazioni dell’assicurato contenute nella proposta, le
circostanze del rischio che gli si propone di assumere, al fine di verificare la sua
assicurabilità, di effettuare le sue proposte sulle relative condizioni di assicurazione,
nonché di poter disporre di un certo termine per valutare la veridicità delle
dichiarazioni del contraente.
Il termine assolve ad una funzione di tutela dell’assicurando garantendo che questi
non resti troppo a lungo senza copertura assicurativa o nella impossibilità di provvedere
in altro modo ad essa a causa del ritardo dell’assicuratore nella decisione sulla
assicurabilità o meno del rischio.
27
Data la finalità di tutela dell’assicurando, l’art. 1887 non può essere derogato se non
in senso a lui più favorevole. L’assicuratore, di conseguenza, non può imporre un
termine più lungo di irrevocabilità della proposta e, se lo facesse, questo sarebbe
sostituito di diritto da quello previsto dalla norma in questione.
28
Il contratto si considera in ultima analisi concluso ex art. 1326 c.c. quando
l’accettazione dell’assicuratore perviene al proponente.
Se l’accettazione perviene a conoscenza dell’assicurando quando il termine di
irrevocabilità è già decorso, egli può comunque ritenere efficace l’accettazione tardiva,
purché ne dia immediata comunicazione all’assicuratore.
29
Qualora vi sia stata rapidità di accordo tra le parti o necessità di provvedere
immediatamente alla copertura del rischio e non sia stato possibile emettere la polizza,
l’assicuratore sottoscrive e consegna all’assicurato un documento probatorio
sostitutivo.
30
27
FANELLI in DE GREGORIO- FANELLI, op. cit., p. 48 a tal fine rileva l’autore è stato escogitato il
meccanismo della “copertura provvisoria” per evitare il “vuoto assicurativo” originato da tale situazione
di pendenza. Precisa LA TORRE in DE GREGORIO FANELLI, op. cit., p. 49 come di copertura provvisoria
possa parlarsi in due sensi : essa può essere prevista prima della conclusione del contratto, nel periodo che
intercorre tra la proposta e l’accettazione. Essa regola temporaneamente, fra le parti, il rapporto
assicurativo, in vista del definitivo assetto di interessi, e ha lo scopo di conciliare lo spatium deliberandi,
di cui ha bisogno l’assicuratore per esaminare la proposta e la necessità che può avere l’assicurato di
ottenere una copertura immediata. Si ha in tale ipotesi un contratto di assicurazione distinto da quello
principale (futuro ed incerto) e caratterizzato da una breve durata ma in sé compiuto e produttivo di
immediati effetti sostanziali. Tale contratto nel caso in cui si arrivi ad un accordo tra le parti resterà
assorbito nel contratto di assicurazione e si esaurirà alla scadenza del termine di validità dello stesso in
caso contrario.
Nella seconda ipotesi si addiviene alla copertura provvisoria solo prima del perfezionamento del contratto,
quindi nelle more tra la conclusione del contratto e la non ancora avvenuta emissione della polizza; tale
ipotesi opera sul terreno probatorio e non sostanziale come nel caso precedente, dato che il contratto tra le
parti è già stato concluso, mancando solo il suo formale perfezionamento per la non ancora avvenuta
emissione della polizza. Poiché il contratto deve essere provato per iscritto l’assicuratore è obbligato a
rilasciare ex art. 1888 al contraente la polizza di assicurazione o qualsiasi altro documento da lui
sottoscritto.
28
FANELLI in DE GREGORIO- FANELLI, op. loc. ult. cit., «Sarebbe quindi possibile, con una clausola della
proposta, abbreviare, o addirittura rinunciare al termine di irrevocabilità, termine che occorre sottolineare,
decorre dalla data di consegna all’assicuratore o al suo agente o dalla data di spedizione della proposta».
29
FANELLI op. cit., p. 50: Per L’ A. la proroga della efficacia della proposta che porterebbe alla
conclusione del contratto nel momento della conoscenza dell’accettazione , è comunque subordinata alla
condizione che il sinistro non si sia già verificato o che il rischio non si sia già notevolmente aggravato
nel momento suddetto. La giurisprudenza (App. Milano 23 Febbraio 1968, in Ass.,,1969,II,2 p. 83),
richiamandosi al principio per cui il contratto è nullo se il rischio ha cessato di esistere al momento della
conclusione del contratto, esclude, che si possa addivenire «alla copertura di un sinistro verificatosi nelle
more tra la data della proposta e la data di perfezionamento del contratto».
30
LA TORRE, in DE GREGORIO- FANELLI, op. cit., pp. 59-60 Questi documenti sono: La lettera o nota di
copertura. Il c.d. certificato di sicurtà: con tale certificato, da lui sottoscritto e rilasciato all’altra parte
l’assicuratore attesta l’esistenza e si obbliga all’osservanza del contratto di assicurazione, inter partes,
indicando precisamente gli elementi essenziali per la individuazione della copertura assicurativa. Vi sono
però casi in cui la legge impone all’assicuratore di rilasciare altri documenti probatori non in alternativa o
9
Analizzando gli obblighi e gli oneri che scaturiscono dal contratto di assicurazione,
questi possono essere distinti in obblighi e oneri gravanti in capo all’assicurato e al
contraente, e, obblighi e oneri che gravano in capo all’assicuratore.
In capo all’assicurato sorge innanzitutto l’obbligazione, in senso tecnico, di pagare il
premio assicurativo, alla quale corrisponde un diritto di credito con relativa pretesa e
azione da parte dell’assicuratore
31
.
Il premio, nel suo significato tecnico, è un corrispettivo calcolato sulla base di
elementi probabilistici, in relazione ad una massa di rischi omogenei assunti
dall’assicuratore e, pertanto, non in funzione del rischio che egli si è accollato con il
singolo contratto.
32
Nella polizza l’entità del premio è normalmente determinata con precisione e, quasi
sempre, in misura fissa.
33
L’ammontare può essere modificato solo col mutuo consenso delle parti, a meno che
la variazione non sia prevista dalla legge; nello specifico, il contraente può chiedere la
riduzione del premio in caso di diminuzione del rischio
34
e l’assicuratore ha facoltà di
aumentarlo, entro determinati limiti, ad esempio, a causa dell’aumento dei costi
d’impresa o per effetto della svalutazione.
35
Il premio è indivisibile, ovvero è dovuto per tutto il periodo per il quale esso è stato
pagato, anche se il contratto è stato annullato o si scioglie prima della scadenza del
predetto periodo.
36
L’assicuratore, in altri termini, non è tenuto alla restituzione della parte di premio
relativa al «rischio non corso», cioè al periodo nel quale egli non è più tenuto ad
effettuare la prestazione qualora si verificasse l’evento assicurato
37
.
L’obbligo di pagamento incombe sul contraente e, in caso di sua morte (salvo che
comunque non sia l’evento assicurato) si trasmette agli eredi, mentre, in caso di
trasferimento ex lege del rapporto assicurativo per l’alienazione di cose assicurate (art.
1918 c.c), si trasmette all’acquirente.
38
Il pagamento del premio
39
o della prima rata di esso è altresì condizione di efficacia
in temporanea sostituzione della polizza, ma in aggiunta ad essa e tali sono: il contrassegno e certificato
di assicurazione relativa alla responsabilità civile automobilistica. La nota comprovante l’assicurazione
relativa alla responsabilità dell’esercente l’aeromobile per i danni a terzi sulla superficie. L’ultimo comma
dell’art. 1888 dispone poi che l’assicuratore è tenuto a rilasciare all’assicurato: duplicati o copie di
polizza, ma solo su richiesta e a spese del contraente dal quale può anche esigere la presentazione o la
restituzione dell’originale.
31
GASPERONI, Contratto di assicurazione, (in generale), op. cit., p. 601.
32
DONATI-VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, 2006, p. 111.
33
FANELLI in DE GREGORIO- FANELLI, op.cit., p. 90 Se l’indicazione manca, (ipotesi da considerare del
tutto eccezionale), per evitare la nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto, bisognerà
verificare se esso sia determinabile sulla base delle tariffe normalmente applicate dallo stesso assicuratore.
34
Art. 1897 c.c.
35
GASPERONI, Contratto di assicurazione, (in generale), op. cit., p. 601 dove si precisa che tale facoltà è
attribuita all’assicuratore dal D.Lg.Lt. 26-IV-1945, n° 216 e in questi casi ritiene lo stesso autore non
sembra che possa essere riconosciuta al contraente la facoltà di recedere dal contratto in base alla regola
dell’art. 1467 sull’eccessiva onerosità sopravvenuta.
36
FANELLI in DE GREGORIO- FANELLI, op. cit., p. 91 Il premio di un periodo non è divisibile secondo i
giorni compresi nello stesso periodo. Il premio di un periodo, sebbene corrispondente alla copertura del
rischio per tutto lo stesso periodo, è dovuto anche se poi la copertura abbia una durata molto inferiore. Si
usa giustificare tale principio della indivisibilità con ragioni tecniche: l’assicuratore calcola le sue tariffe
con una valutazione dei rischi, relativi complessivamente ad un certo periodo, e con un calcolo delle
disponibilità finanziarie relative allo stesso periodo, sul quale sono calcolate anche le riserve tecniche, le
provvigioni degli agenti, le spese di amministrazione.
37
DONATI-VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, 2006, p. 112.
38
GASPERONI, Contratto di assicurazione (in generale), op. cit., p. 601.
39
GASPERONI, Contratto di assicurazione, (in generale), op. cit., p. 602 Dove si precisa che dall’art. 1901
c.c. non si possono trarre elementi per concludere che la legge abbia considerato il debito del premio
10
del contratto di assicurazione contro i danni; infatti, a norma dell’art. 1901 c.c.,
l’assicurazione rimane sospesa fino alle ore 24 del giorno di pagamento
40
.
Per il pagamento dei premi successivi è concesso al contraente un periodo di
tolleranza di 15 giorni, durante il quale la garanzia è operante nonostante
l’inadempimento.
41
Decorso il termine di tolleranza, se il contraente non ha provveduto al pagamento del
premio, la garanzia resta sospesa
42
fino alle ore 24 del giorno di pagamento. Il contratto
si risolve se, nel termine di sei mesi, l’assicuratore non agisce per la riscossione, fermo
restando il diritto al premio relativo al periodo di assicurazione in corso.
Viceversa nelle assicurazioni sulla vita l’art. 1924 c.c. riconosce la possibilità per il
contraente, una volta stipulato il contratto, di interrompere il pagamento dei premi.
Nello specifico, una volta stipulato il contratto, la legge riconosce all’assicuratore il
diritto di conseguire il premio relativo al primo anno, la riscossione del quale
rappresenta, in sostanza, per l’impresa di assicurazione il rimborso delle spese di
acquisizione del contratto anziché il corrispettivo del rischio.
Il mancato pagamento dei premi successivi non consente all’assicuratore di agire per
la riscossione e comporta la risoluzione del contratto a decorrere dallo scadere del
termine di tolleranza; i premi già pagati restano acquisiti all’assicuratore, salvo il diritto
dell’assicurato alla riduzione della somma o al riscatto dell’assicurazione, ove ne
sussistano le condizioni.
43
Sull’assicuratore gravano ugualmente obblighi e oneri, quale l’obbligo di pagare la
somma assicurata al verificarsi dell’evento previsto nel contratto, una volta che ne sia
stato informato.
Tuttavia, perché il debito diventi liquido ed esigibile, non è sufficiente il verificarsi
del rischio; infatti, oltre alla esistenza dei presupposti o fatti costitutivi,
44
non devono
come quèrable e, cioè, pagabile al domicilio del contraente anziché portable, pagabile al domicilio del
creditore e, cioè dell’assicuratore. Sulle modalità di riscossione del premio Cfr. anche DE GREGORIO in DE
GREGORIO-FANELLI, Diritto delle assicurazioni, cit., p. 93.
40
DE GREGORIO in DE GREGORIO-FANELLI, op. cit., p. 94 Questa regola si applica solo se le parti non
hanno stabilito che il contratto di assicurazione sarà considerato concluso solo col pagamento del primo
premio; in questo caso infatti non c’è sospensione dell’assicurazione, ma inesistenza del contratto.
L’assicuratore in tale ipotesi non è obbligato perché la copertura assicurativa non ha neppure iniziato a
decorrere.
41
VOLPE PUTZOLU, L’ assicurazione, in Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, Torino, 1985 p. 85.
42
DE GREGORIO in DE GREGORIO-FANELLI, op. cit., p. 95 Per sospensione deve intendersi sospensione
dell’obbligo di copertura del rischio, cosicché se si verifica l’evento previsto nella polizza, l’assicuratore
non è tenuto alla sua prestazione senza che ciò giustifichi l’assicurato dal dovere di non adempiere la
propria.
43
DE GREGORIO in DE GREGORIO-FANELLI, op. cit., p. 211 dove si precisa che le polizze prevedono una
disciplina tendenzialmente favorevole alla conclusione del contratto, è prevista infatti la possibilità o
meglio il diritto dell’assicurato di riattivare il contratto anche dopo la scadenza del termine di tolleranza,
a condizione però che il premio o i premi insoluti vengano corrisposti entro un certo termine. Ma Cfr.
anche p. 102 dove si chiarisce che gli obblighi ed oneri a carico del contraente o dell’assicurato non si
esauriscono nel solo pagamento del premio (nota 27). Numerosi sono gli ulteriori oneri, tra i quali:
comunicare la cessazione del rischio dopo la conclusione del contratto, (art. 1896) senza la quale il
contraente deve continuare a pagare i premi convenuti; l’onere di disdire il contratto prima della scadenza
per evitare la proroga tacita (art. 1899) senza la quale questa non viene evitata; l’onere di dare avviso
della esistenza di tutte le assicurazioni, (nel caso di assicurazioni contratte separatamente presso diversi
assicuratori), a ciascun assicuratore e quello di ripetere l’avviso a tutti in caso di sinistro (art. 1910 c.c.);
l’onere di denunciare il sinistro (art. 1913 c.c.); l’onere di salvataggio ( art. 1914 e art. 1915 c.c.); l’onere
di comunicare all’assicuratore l’avvenuta alienazione e all’acquirente l’esistenza del contratto di
assicurazione per far cessare l’obbligo del pagamento del premio (art. 1919 c.c.).
44
Cfr. GASPERONI, Contratto di assicurazione, (in generale), op. cit., p. 607 che, tra i fatti costitutivi,
indica l’esistenza di un valido contratto e il verificarsi dell’evento in esso previsto, mentre tra i fatti
impeditivi menziona l’inosservanza degli oneri relativi al sinistro.
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essere presenti fatti impeditivi, quali, ad esempio, l’ inosservanza dell’assicurato degli
oneri relativi al sinistro.
La prestazione dell’assicuratore può consistere in un capitale o una rendita, avrà
invece ad oggetto un indennizzo in caso di assicurazione contro i danni .
45
L’ entità
della prestazione viene di regola stabilita entro limiti contrattualmente convenuti; ma
mentre nell’assicurazione sulla vita la sua entità è già preventivamente fissata e il suo
accertamento è automatico ed istantaneo, nell’assicurazione contro i danni deve essere,
di regola, contenuta entro il duplice limite massimo dato dal danno effettivo e dalla
somma assicurata, ed è, pertanto, soggetta a procedimenti e pratiche di accertamento e
liquidazione.
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GASPERONI, Contratto di assicurazione, (in generale), op. cit., p. 608: Il debito dell’assicuratore tanto
nell’assicurazione danni quanto nell’assicurazione sulla vita è un debito di valuta, un debito pecuniario.
Qualificare la prestazione come debito di valuta determina che gli effetti della svalutazione monetaria,
intervenuta tra il verificarsi del sinistro e il pagamento dell’indennità, possono essere risarciti solo sotto il
profilo del maggior danno subito dall’assicurato per effetto della mora dell’assicuratore, ex art. 1224 c.c.
La mora è requisito fondamentale per reclamare il danno da svalutazione monetaria; essa può manifestarsi,
oltre nel caso di mancato pagamento dell’indennità, anche nel ritardo nella liquidazione, cioè nelle
operazioni occorrenti per la determinazione del danno risarcibile.
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