Premesso che si tratta di una realtà di origini antiche, l’interesse è in
primis quello di evidenziare l’evoluzione della materia, i cambiamenti
che sono avvenuti: essa, infatti, assume significati diversi a seconda
delle epoche storiche, delle società e delle culture di riferimento. Si
rende necessario, tuttavia, valutare soprattutto gli sviluppi più recenti,
evidenziandone il significato e le implicazioni.
Sulla base del contesto attuale, la materia in oggetto deve essere
trattata mediante un costante riferimento alle fonti giuridiche:
partendo dalla Costituzione, per poi procedere attraverso
un’illustrazione sommaria di quanto previsto dal codice civile, fino a
giungere alla legge 28 marzo 2001, n. 149.
Ad apertura di questa dissertazione, infatti, vengono esaminati i
problemi riguardanti i diritti del minore previsti nella Carta
Costituzionale. Dopo aver enunciato le finalità dell’adozione, vengono
evidenziati i diritti riconosciuti ai minori, nonché le prescrizioni
costituzionali di assistenza a favore della famiglia.
Nel secondo capitolo si affronta il tema più generale ed ampio in
relazione all’istituto dell’adozione, a sua volta suddiviso in tre parti.
Un breve excursus storico affrontando gli interventi legislativi più
7
importanti nel tempo, per poi passare al procedimento previsto nel
codice civile: procedimento, però, che si dimostra ben presto carente e
che rende necessario un intervento legislativo ampio e completo, quale
quello della legge 4 maggio 1983, n. 184 che rappresenta un costante
punto di riferimento per la comprensione degli effetti processuali e
sostanziali più innovativi e qualificanti della stessa legge di riforma.
Successivamente si affronta ciò che costituisce, quanto alla base
dell’istituto esposto, il tema centrale della presente ricerca: la
situazione di abbandono e di forza maggiore. Si evidenzia, con un
costante riferimento all’opera della giurisprudenza, quand’è che si
verifica l’una o l’altra ipotesi, come devono essere accertate e in quale
modo si escludono vicendevolmente.
Nell’ultima parte vengono considerate le conseguenze della disciplina
vigente rapportate all’ordinamento giuridico inglese, che si
contraddistingue nel panorama internazionale per la creazione
dell’open Adoption.
Lo stimolo che scaturisce dal parallelo di due realtà dottrinali e
giurisprudenziali distinte sfocia nello studio di casi specifici,
attraverso il riferimento continuo a decreti e sentenze, che hanno
8
segnato l’iter dell’istituto e la ragione della sua analisi presso la Corte
europea dei diritti umani.
I casi particolari che vengono analizzati si presentano accompagnati
da dinamiche conflittuali e da problematiche estremamente complesse.
La soluzione a tali elementi di difficoltà appare, pertanto, non
individuabile in modo univoco presso una delle sfere sociali di
riferimento, quali la famiglia adottiva, la famiglia d’origine, gli
assistenti sociali, la magistratura, ecc., ma va ricercata in un maggiore
sforzo dialettico tra pubblico e privato, tra istituzionale ed informale;
in altre parole, l’ottimizzazione del quadro normativo, il
potenziamento delle risorse a disposizione degli operatori competenti
per l’assistenza ai minori, la semplificazione di talune procedure si
pongono come condizioni necessarie ma non sufficienti ai fini di una
reale soluzione di alcuni degli elementi di conflittualità che
caratterizzano l’adozione.
La solidità motivazionale delle coppie che si apprestano ad adottare, la
diffusione di valori culturali positivi nei confronti del rapporto
adottivo, una maggiore attenzione della comunità civile ai bisogni e
alle necessità dei minori <<difficili>>, si pongono, in questo contesto
9
come dei fattori informali altrettanto fondamentali, il cui peso ai fini
della <<buona riuscita>> del rapporto adottivo non è certamente
inferiore a quello esercitato dai vari meccanismi di riforma a carattere
strutturale ed istituzionale.
All’interno di ciascuna delle problematiche affrontate, la risoluzione
di determinati aspetti di conflittualità dipende quindi dalla capacità di
realizzare una sinergia tra pubblico e privato, all’interno di un modello
di intervento che tenga conto dei fattori micro e macro-sociali, delle
azioni esperite dalle varie autorità istituzionali e degli elementi di
interesse giuridico e culturale che circondano il fenomeno
dell’adozione.
Tutti questi aspetti vengono considerati al fine di evidenziare
contenuti legislativi e socio-culturali che tuttora richiedono di essere
approfonditi rispetto alle mutevoli esigenze emergenti.
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Capitolo I
L’adozione e i diritti del minore
nella Carta Costituzionale
1.1 Una famiglia per chi nasce: strumento indispensabile
per lo sviluppo della personalità del minore
Situazione di abbandono e di forza maggiore nell’adozione nazionale
ed internazionale sono concetti specifici inseriti all’interno di una
legge che ha segnato una fondamentale riforma in relazione all’istituto
dell’adozione. Prima di analizzare questi concetti è necessario partire
da presupposti più generali che giustificano il ricorso all’adozione.
Occorre chiarire, quindi, innanzitutto, perché si ricorre all’adozione e
quali siano le finalità che essa tende a perseguire.
Per fornire una risposta esauriente a questo problema si deve anche
affrontare il tema relativo ai diritti dei minori, in quanto già con la
legge del 1967 tale tema ha rappresentato la prima compiuta
11
affermazione di tali diritti
2
e proprio attraverso l’applicazione della
nuova disciplina, la magistratura, contrastando antichi pregiudizi ed
affrontando ostacoli e difficoltà, ha elaborato una prima sommaria
teoria dei diritti del minore che verrà in seguito approfondita e
ripresa
3
.
Si deve considerare il fatto che la famiglia costituisce indubbiamente
il luogo ideale per la cura e la crescita dei minori.
A tal fine, per definire l’ambito di questo concetto, l’art. 29 Cost.
qualifica la famiglia come una “società naturale fondata sul
matrimonio”. Famiglia basata “sull’uguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, con limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.
La formula è usata, nella solenne definizione, per indicare che i diritti
sono riconosciuti alla famiglia in quanto, alla base del nucleo che
unisce l’uomo alla donna, ci sia la legittimazione di un riconoscimento
legale
4
. Quindi, possono esistere diversi tipi di famiglia, con la
conseguenza che bisogna chiedersi se solo quello fondato sul
2
Per alcuni esempi, cfr. Trib. min. Napoli 2 agosto 1968, in Giur. It., 1969, I, 2, p. 635; Cass. 8
novembre 1974, n. 3420, in Dir. Fam., 1975, p. 98; Trib. min. Ancona 15 giugno 1973, ivi, 1973,
p. 708; Corte cost. 29 gennaio 1981, n. 11, in Foro it., 1981, I, p. 1841.
3
In proposito cfr., in dottrina, M. BESSONE, Diritti del minore, adozione speciale ratio legis
dell’art. 31 Cost., in For. pad., 1975, I, 1975, I, p. 125.
4
A. TRABUCCHI, “Natura, legge, famiglia”, in Riv. Dir. Civ., 1977, I, p. 1.
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matrimonio gode del riconoscimento di diritti costituzionalmente
assicurati.
Sulla base di questa premessa vanno inquadrati tutti gli interventi del
legislatore relativi all’istituto dell’adozione.
La nuova finalità perseguita attraverso l’istituto dell’adozione è quella
di fornire ed assicurare una famiglia ad ogni figlio abbandonato: un
mezzo per rispondere alla sua esigenza di ritrovare dove collocare le
proprie radici per crescere. Più che alla tutela dei diritti del medesimo,
la legge tende alla cura di un ambiente che si dovrebbe chiamare di
famiglia per la formazione alla vita.
Lo spirito delle disposizioni che regolano l’istituto dell’adozione è tale
da normativizzarla come una figura di filiazione civile che si
contrappone al tipico rapporto legato alla generazione naturale
5
.
In tal senso, la sovrapposizione al rapporto naturale di una situazione
creata dalla legge richiama una più stretta partecipazione dell’autorità
dello Stato. Ciò, al fine di evitare che un’incidenza così radicale nel
rapporto di natura non possa essere affidata alla sola libera volontà
dei singoli, in modo tale da impedire che dei figli e del loro status sia
5
P. RESCIGNO, “L’adozione speciale”, in Trattato di diritto privato, Utet, Torino, 1982, p. 269.
13
fatto un oggetto di commercio.
La nuova cultura circa la protezione dell’infanzia esige che ogni
passaggio definitivo di un minore da una famiglia ad un’altra comporti
una verifica ed un’investitura della collettività
6
.
I minori sono, ora, soggetti e non più oggetti, di essi non ci si
impossessa; non si possiedono per soddisfare i bisogni degli adulti. La
stessa autorità dei genitori viene riconosciuta solo in quanto sia
funzionale all’interesse della crescita dei minori. Se ciò non fosse, si
avrebbe una realtà in cui i genitori possono disporre dei minori come
vogliono e altre persone possono riceverli per l’interesse di dare
continuità al proprio gruppo o al proprio patrimonio.
Il “trapianto” dell’adozione deve avvenire dietro il controllo della
collettività, rispettando i valori di solidarietà e di tutela dei minori.
Lo Stato, quindi, si arroga il diritto esclusivo di provvedere ad una
surrogazione definitiva nella cura degli abbandonati.
Si provoca un cosiddetto effetto legittimante, caratterizzato da un più
stretto inserimento del destinatario nell’ambito della famiglia
adottante.
6
Sul punto cfr. Non solo sfruttati o violenti. Bambini e adolescenti nel 2000, Relazione sulle
condizioni dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, in Atti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Dipartimento degli Affari sociali, p. 311 ss..
14
Tale forma di filiazione civile si forma soltanto con l’accoglimento
nella comunità costituita dal matrimonio civilmente valido: il nucleo
si completa artificialmente, però, nella classica struttura della famiglia
regolare.
La collettività, lo Stato, si accolla l’obbligo, in funzione vicaria, di
provvedere all’assistenza di coloro che sono privi di tale struttura.
Il legislatore indica un concetto di famiglia nel quale viene compresa
anche la famiglia adottiva, la quale non viene a costituire una figura a
sé stante, perché investe i suoi membri della più generale caratteristica
della legittimità.
Già la legge 5 giugno 1967, n. 431, ha creato la figura
dell’<<adozione speciale>>, come adozione legittimante dei figli
senza casa, pur conservando parallelamente l’istituto dell’<<adozione
ordinaria>>, fondata sul consenso e quindi con caratteri di diritto
privato, almeno per la costituzione del rapporto
7
.
7
M. DOGLIOTTI, Ancora sul rapporto tra adozione ordinaria e speciale, in Giur. it., 1983, I, p.
497; R. VUCUSA, Coesistenza dell’istituto dell’adozione ordinaria del minore con quello
dell’adozione speciale nel vigente ordinamento legislativo, in Stato civ., 1984, p. 510.
15