Dunque la UE come un altro caso di eccezionalismo? E’ poco
plausibile sostenerlo, come è poco plausibile farlo nel caso
americano: certamente la UE sfida gli schemi consolidati
dell’analisi comparativa. Ma se si usa il criterio
dell’organizzazione istituzionale, allora si può vedere che la UE
ha alcune basilari caratteristiche di quella che James Madison,
quarto presidente degli Stati Uniti dal 1809 al 1817, aveva
definito come la repubblica composita o compound republic.
Infatti, nel fuoco del dibattito della Convenzione costituzionale
di Filadelfia dell’estate del 1787 Madison aveva presentato la
nuova costituzione come l’architettura di un sistema politico a
separazione multipla dei poter
1
i.
La separazione è garantita dal fatto che ogni unità separata è
dotata di un potere di veto, che serve per proteggerla dalle altre
unità, ma che serve anche per renderla indispensabile per ogni
processo decisionale. Ovviamente, un veto può essere
neutralizzato, ma solo a determinate condizioni: consenso
diffuso e qualificato. In questo senso, è bene non confondere
separazione con divisione dei poteri: si ha separazione dei poteri
quando le istituzioni separate sono reciprocamente indipendenti,
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Francesca Longo(2005), Unione Europea e Scienza Politica, teorie a confronto, Giuffrè
Editore, Milano
Sergio Fabbrini(1999), L’Unione Europea, La Terza, Bari
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sul piano della legittimazione elettorale e dell’operatività
funzionale, eppure sono costrette a collaborare insieme.
E ciò avviene perché sono istituzioni separate (esecutivo e
legislativo) che condividono lo stesso potere di governo; mentre
la divisione è congeniale con un sistema di fusione dei poteri,
nel senso che il legislativo e l’ esecutivo si differenziano
funzionalmente, ma non istituzionalmente. Qui si hanno
istituzioni unite che esercitano poteri distinti, quello esecutivo e
quello legislativo, e tale criterio della doppia separazione
restringe non poco l’ ambito della comparazione. Da questo
punto di vista, vi è un principale sistema politico comparabile
con quello europeo: il sistema politico degli Stati Uniti che è
caratterizzato dalla doppia separazione dei poteri e che connota
la repubblica composita.
Ma sostenere che gli Stati Uniti costituiscono il referente
comparativo principale della UE non significa che i due
coincidano, anzi, i due sistemi differiscono in molti ambiti,
senza considerare che l UE è ancora in evoluzione. Significa,
piuttosto, che i due sistemi hanno caratteristiche istituzionali e
logiche di funzionamento comparabili, forse perché entrambi
organizzano società a dimensione continentale.
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Il mio intento,nello svolgere questa tesi, sarà quello di portare
alla luce proprio quelle differenze e quelle similitudini che
caratterizzano i due organi rappresentativi del popolo delle due
grandi Unioni: da un lato il Parlamento europeo e dall’altro il
Congresso americano. La mia tesi sarà suddivisa in tre capitoli:
il primo evidenzierà la nascita, la formazione e lo sviluppo dei
due organi legislativi. Con il secondo, invece, cercherò di
portare alla luce le caratteristiche fondamentali sia dell’uno che
dell’altro organo; parlerò della loro composizione interna, dei
partiti, delle commissioni, che giocano un ruolo importante in
entrambi le istituzioni, dei gruppi di pressione e dei mezzi che
tutti questi soggetti hanno a loro disposizione, per far valere gli
interessi dei loro membri ma anche e soprattutto quelli dei
cittadini che essi rappresentano, nei confronti delle altri
istituzioni che compongono l’assetto istituzionale dell’Unione
Europea e degli Stati Uniti d’America. Infine, nel terzo capitolo,
lo scopo sarà quello di evidenziare i poteri, le funzioni
legislative, di controllo, di indirizzo e le pressioni che il PE e il
Congresso svolgono nei confronti delle altre istituzioni,
soprattutto su quelle che rappresentano il potere esecutivo: il
Consiglio nell’UE e il Presidente nel sistema americano.
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I. Struttura del Parlamento Europeo e del Congresso
Americano
1.1 I termini della comparazione tra le due Unioni
Una prima comparazione tra il Parlamento Europeo e il
Congresso Americano può essere fatta mettendo in rilievo la
separazione verticale dei poteri. Gli Stati Uniti sono una
democrazia coerentemente federale: si può dire che la
costituzione del 1787 abbia “inventato” il federalismo
democratico: il potere pubblico è distribuito territorialmente, tra
un centro federale e gli Stati federati, che sono oggi 50, sulla
base di un principio molto semplice: si diano al centro federale i
poteri che può esercitare meglio degli stati federali e si lasci alle
competenze di questi ultimi “tutto il resto”. Sempre in relazione
alla separazione dei poteri, funzionalmente il rapporto tra le
istituzioni comunitarie e quelle nazionali della Unione Europea
(EU) assomiglia invece al modello tedesco,dove sia la
Repubblica Federale che i singoli Länder sono dei veri e propri
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Stati, piuttosto che a quello americano. Se dal punto di vista
politico tale comparazione è possibile, dal punto di vista
istituzionale la UE è definibile come sistema misto, federale e
confederale, la cui organizzazione è basata su tre pilastri
2
. Il
primo pilastro è stato di gran lunga quello più importante in
quanto incorporava gran parte delle responsabilità dell’UE,
come ad esempio la trasformazione della CEE(Comunità
Economica Europea) in CE(Comunità Europea). Il secondo
pilastro racchiude in se quelle materia riguardanti la politica
estera e della sicurezza comune, mentre il terzo spinge gli Stati
membri a collaborare su materie come la cooperazione nei
settori della giustizia e degli affari interni.
Il sistema dell’UE
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proprio per la sua struttura a multilivello,
presenta nel primo pilastro, dove grazie ad un ridimensione dei
poteri degli Stati membri da un lato, e la crescita dei poteri del
Parlamento europeo dall’altro, un sistema semifederale; mentre
nel secondo e terzo pilastro, in quanto gli Stati membri
conservono un forte potere di decisione attraverso il controllo
del Consiglio dell’Unione, oltre che del Consiglio europeo,
troviamo un sistema confederale. La UE, quindi, proprio per
queste sue particolarità non può essere definita come un sistema
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Neill Nugen(1999), Governo e politiche dell’Unione Europea, il Mulino, Bologna
3
Sergio Fabbrini(2002), L’Unione Europea, La Terza, Roma-Bari
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federale a tutti gli effetti, in quanto in essa non esiste una
equadistribuzione di potere tra il centro e le unità federate,
secondo un criterio che vale per tutte le materie di competenza
del potere pubblico. Gli Stati membri di una federazione, pur
essendo presenti in quanto tali nel centro federale, non
detengono il potere di ultima decisione, questo potere lo
condividono con istituzioni rappresentative della comunità
d’interesse nazionale, che negli Stati Uniti della separazione dei
poteri essa coincide con il presidente, l’unico funzionario
pubblico eletto su base nazionale, oltre che con la Camera dei
rappresentanti i cui membri, però, sono eletti nei vari distretti
elettorali interni agli Stati.
Se è vero che ogni sistema federale ha una camera di
rappresentanza degli interessi territoriali, nondimeno le sue
caratteristiche istituzionali possono variare: il Senato degli Stati
Uniti, riconosce una rappresentatività ai territori in misura
indipendente dalle loro dimensioni demografiche e geografiche,
ogni stato ha diritto ad avere 2 senatori, affidando agli elettori,
sulla base del XVII emendamento costituzionale del 1913, la
scelta delle loro rappresentanze territoriali: queste
rappresentanze territoriali delle unità federate condividono il
potere decisionale, ma non lo monopolizzano come avviene
9
nelle confederazioni.
Nella UE gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio
dell’Unione e nel Consiglio europeo. Questi hanno avuto un
certo monopolio sulle varie decisione all’interno della Comunità
ma grazie alla crescita dei poteri del Parlamento europeo e allo
sviluppo della Commissione, questo forte potere decisionale è
stato ridimensionato. Anche per quanto riguarda la separazione
orizzontale dei poteri, le differenze tra gli Stati Uniti e la UE
continuano a essere significative, pur se altrettanto significative
sono le similitudini: negli Stati Uniti la funzione di governo è
condivisa, al centro federale come negli Stati federali, da più
istituzioni. Il presidente è il capo dell’ esecutivo, sta in carica
per un periodo fisso di 4 anni e la sua carica non dipende dalla
fiducia del legislativo, ma esclusivamente da quella degli
elettori. Il Congresso, che rappresenta il potere legislativo, è
diviso in due camere, l’ una rappresentativa degli elettori di
stato ‹‹il Senato›› e l’ altra degli elettorati di distretto ‹‹la
Camera dei rappresentanti››: la prima resta in carica 6 anni,
anche se 1/3 dei senatori cade in scadenza ogni 2 anni, e di due
anni è la durata in carica dei membri della Camera dei
rappresentanti. Le leggi debbono essere approvate dalle due
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camere, in riunioni separate, e quindi debbono essere sottoscritte
dal presidente: la firma presidenziale alle leggi è tutto meno che
un atto dovuto.
Il presidente può opporre il proprio veto o minacciarne l’ uso a
una legge approvata dal Congresso, cosi influenzando con forza
il processo legislativo che si è svolto o si svolge al suo interno.
Il Congresso può votare nuovamente la legge in questione a
condizione che essa sia sostenuta dalla maggioranza qualificata
dei 2/3 dei membri dell’una e dell’altra camera: il presidente
deve nominare i membri del suo esecutivo, membri della Corte
Suprema, i rappresentanti diplomatici del paese, stipulare trattati
con altri paesi, ma il suo potere di nomina è sottoposto al
vincolo del consiglio e consenso del Senato. Insomma, senza il
voto favorevole, a maggioranza semplice, del Senato, nessuno
dei poteri di nomina del presidente può diventare operativo:
come si vede, la costituzione ha combinato due principi diversi
e complementari, ossia quello della separazione dei poteri e
quello dei controlli e contrappesi. Senza il secondo, il primo
non avrebbe potuto divenire effettivo: le istituzioni sono
separate, ma tuttavia sono incentivate a collaborare, in quanto l’
una dispone di poteri necessari all’altra a funzionare. Con il
potere di veto, il potere esecutivo e cioè il presidente viene a
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condividere la funzione legislativa, che rimane però propria del
Congresso, mentre con il potere di consiglio e consenso, il
potere legislativo, cioè il Senato, viene a condividere la
funzione esecutiva, che rimane però propria del presidente. Per
questo motivo, è necessario utilizzare, nel caso degli Stati Uniti,
i termini di esecutivo e legislativo, e non già di governo e
parlamento, come invece si può fare nei sistemi europei a
fusione di poteri: il governo è costituito sia dal presidente che
dal Congresso, in quanto ognuno di essi condivide la funzione
decisionale.
Le istituzioni sono separate in quanto possono agire
indipendentemente l’una dall’ altra, nondimeno per evitare che
tale separazione si traduca in un irrigidimento del processo di
governo, esse sono dotate di risorse istituzionali che le
incentivano a ridimensionare la propria indipendenza per
promuovere la necessaria collaborazione. Se la UE non ha le
caratteristiche di un sistema a fusione dei poteri, come sono i
sistemi parlamentari della maggioranza dei suoi Stati membri,
non ha neppure le caratteristiche formali di un sistema a
separazioni dei poteri. Tuttavia, la sua logica di funzionamento
la avvicina di più al secondo che al primo, in quanto nella UE
non c’è una netta distinzione tra potere esecutivo e legislativo: il
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Consiglio dell’ Unione ha il compito di elaborare e approvare le
leggi, nonostante sia costituito dai rappresentanti dei governi
nazionali che a loro volta debbono assolvere le necessarie
funzioni esecutive nei rispettivi paesi, mentre alla Commissione
sono stati riconosciuti, dai trattai, compiti tradizionalmente
esecutivi, quali quello di vigilare affinché le deliberazioni
legislative del Consiglio siano coerentemente implementate dei
singoli paesi. La Commissione si è posta all’inizio come un
esecutivo europeo finendo poi con l’ acquisire una
legittimazione indipendente dalla volontà del Consiglio: dopo il
Trattato di Amsterdam, il presidente della Commissione,
nominato dal Consiglio europeo, deve poi presentarsi al
Parlamento europeo per ottenere un voto di approvazione.
Quindi, si può dire che la Commissione, e il suo presidente,
possono giocare la rivalità tra il Consiglio e il Parlamento
europeo per allargare la loro indipendenza: ma questa non è la
stessa autonomia elettorale e istituzionale del presidente
americano.
Negli Stati Uniti, l’autonomia è garantita dal fatto che il
presidente, una volta eletto dagli elettori, non deve sottoporsi a
nessun voto di approvazione del Congresso ,il Senato, ed è
licenziabile dal Congresso solamente quando il suo
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