in accordo all’articolo 36, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 “a tutte le forniture,
trasporti, acquisti, alienazioni, affitti o lavori”.
I contratti stipulati dallo Stato sono disciplinati, sostanzialmente,
dalla normativa civilistica poiché la loro configurazione giuridica si
richiama all’articolo 1321
2
e seguenti del codice civile. La Pubblica
Amministrazione si spoglia della veste di autorità pubblica e si pone,
quale contraente, in condizioni di parità con il privato, non solo in
riferimento alla manifestazione e all’incontro delle volontà, ma anche in
merito all’attuazione del contratto
3
.
I requisiti essenziali del contratto della Pubblica Amministrazione
(accordo delle parti, oggetto, causa e forma) divengono in tal modo gli
stessi del contratto di natura privatistica giacché i rapporti da esso
derivanti sono disciplinati dalle norme di diritto comune
4
.
Tuttavia lo Stato, anche quando utilizza questo istituto di diritto
privato, porta con sé non pochi elementi del diritto pubblico, legati alla
natura dei fini che deve perseguire ed alla struttura della sua personalità,
costituita da una complessa organizzazione burocratica e disciplinata da
una copiosa normativa. In tal senso la formazione e l’efficacia dei rapporti
che si vengono ad instaurare sono subordinati all’osservanza di particolari
procedimenti, disciplinati da norme di diritto pubblico
5
in relazione, ad
esempio, all’incidenza degli oneri contrattuali sul patrimonio
dell’Amministrazione e sulla sua gestione finanziaria ed all’esigenza di
1
C. Bentivenga, Elementi di contabilità pubblica, Milano, 1982.
2
Art. 1321 c.c. ‐ Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto
giuridico patrimoniale.
3
G. Zaccaria, I contratti della Pubblica Amministrazione, Roma, 1983.
4
Artt. 1325 ‐ 1372 c.c..
5
Artt. 3 ‐ 21, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; artt. 36 ‐ 123, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e seguenti modifiche ed
integrazioni.
2
garantire il perseguimento di fini di interesse pubblico e giammai di
interessi propri
6
.
Di conseguenza si attuano modificazioni a quella che è la consueta
disciplina dei contratti nel diritto privato, deroghe che variano a seconda
dell’Amministrazione che pone in essere il contratto, del tipo di contratto e
della fase contrattuale
7
.
Vanno sottolineati alcuni aspetti peculiari in merito alla forma e
all’accordo delle parti: la forma dei contratti stipulati dallo Stato deve
essere scritta
8
, a pena di nullità, mentre, per quanto riguarda l’accordo, si
deve tener presente che la dichiarazione di volontà dello Stato non si
manifesta attraverso un unico atto, ma con un procedimento caratterizzato
da diverse fasi, garanzie ed elementi pubblicistici, definito, per l’appunto,
ad evidenza pubblica
9
, dizione coniata originariamente da Giannini
10
. I
6
Nei negozi privati dell’Amministrazione il motivo, se e in quanto costituito da un interesse pubblico, ha
sempre rilevanza ai fini della validità, a differenza di quanto avviene nei negozi tra privati, per i quali, com’è
noto, vige il principio opposto dell’irrilevanza dei motivi (R. Alessi, Principi di diritto amministrativo, Milano,
1966, in merito cfr. A. Crosetti, L’attività contrattuale della pubblica amministrazione. Aspetti evolutivi, Torino, 1984).
7
A riguardo, la Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di affermare come le disposizioni contenute nella
legge e nel regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato “non
costituiscono mere norme di azione per gli organi dell’Amministrazione, ma hanno vera e propria forza
vincolante di diritto obiettivo nei confronti sia dell’Amministrazione che dei creditori, e ciò anche quando il
credito abbia origine da un contratto di diritto privato. Invero, la Pubblica Amministrazione, quando ritiene di
provvedere al raggiungimento dei suoi scopi mediante la stipulazione di contratti di diritto privato, si pone
normalmente nella stessa posizione del privato ed è soggetta alle regole del diritto comune; ma ciò non esclude
che queste regole possano essere, per la natura di uno dei soggetti contraenti (la Pubblica Amministrazione),
parzialmente derogate e sostituite da altre, quali quelle della legge e del regolamento sulla contabilità dello
Stato” (Cass. civ., Sez. III, 22/06/1967, n. 1518, in Rass. Avv. Stato, 1967, I, pag. 606). Avvocatura Generale dello
Stato, I giudizi di costituzionalità e il contenzioso dello Stato negli anni 1966 – 1970, Roma, 1971, III, pagg. 68 e segg.;
S.A. Romano – M. Allegra, La gestione dei contratti della P.A.: recenti sviluppi in tema di procedure e pagamenti, in
Riv. trim. dir. pubbl., 1979, pagg. 25 e segg..
8
Cass. civ., Sez. I, 17/05/1986, n. 3268, in Giust. civ. Mass., 1986, fasc. 5; Cass. Civ., Sez. Un., 30/03/1994, n. 3132, in
Rass. locaz. condom., 1995, pag. 229 e in Giust. civ., 1995, I, pag. 1347; Cass. civ., Sez. III, 18/11/1994, n. 9762, in Giust.
civ. Mass., 1994, fasc. 11; Cass. civ., Sez. II, 23/06/1995, n. 7149, in Giust. civ. Mass., 1995, fasc. 6 e in Riv. giur. edilizia,
1995, I, pag. 611; Cass. civ., Sez. I, 23/04/1996, n. 3843 in Giust. civ. Mass., 1996, pag. 627.
9
Altri precetti vigenti per i contratti della Pubblica Amministrazione e divergenti da quelli dettati dal codice civile
sono: il divieto di compensazione, il divieto di cessione del contratto, l’accollo a carico dei contraenti delle spese di
contratto, la decorrenza degli interessi, il divieto di durata ultranovennale, il divieto di rinnovo tacito oltre la
scadenza per i contratti di durata, l’inammissibilità della regola della “interpretatio contra stipulatorem”, la
prevalenza dell’interpretazione testuale (P. Virga, Diritto Amministrativo, Milano, 2001).
10
M.S. Giannini, Diritto Amministrativo, Milano, 1993. E’ da rilevare che detto autore adotta una tripartizione,
per i contratti della Pubblica Amministrazione, diversa da quella esposta. Egli distingue tra contratti ordinari o
di diritto comune, contratti speciali, cioè retti da norme di diritto privato speciale e contratti di diritto pubblico; i
contratti ad evidenza pubblica li considera come una particolare struttura procedimentale applicabile a
3
motivi dell’azione contrattuale devono essere indicati in un atto di natura
amministrativa, in modo da poter consentire il sindacato esterno nelle
varie forme in cui è previsto.
In particolare, sono disciplinati dal diritto privato:
- gli elementi essenziali del contratto;
- i limiti dell’attività contrattuale;
- gli effetti e l’esecuzione del contratto;
- la fase di attuazione coattiva del negozio giuridico mediante ricorso
all’autorità giudiziaria ordinaria, qualora non trovi attuazione
l’autotutela.
Se il diritto privato è predominante nella fase negoziale, il diritto
pubblico, in accordo al modello dell’evidenza pubblica, disciplina quella
prenegoziale, in quanto il momento della formazione della volontà degli
enti pubblici è strettamente legato alle regole di organizzazione di questi.
Alcuni importanti aspetti regolati dal diritto pubblico sono:
- il procedimento per la scelta del contraente, che ha inizio con la
deliberazione di contrattare e termina con l’approvazione del contratto;
- le imposizioni al privato di oneri accessori, con possibili oneri od
obblighi aggiuntivi
11
;
- la caducazione della deliberazione amministrativa che ha dato vita al
rapporto con conseguente venir meno dello stesso;
- particolari forme attraverso le quali può manifestarsi l’attuazione
coattiva del rapporto
12
.
Ulteriori modifiche alla disciplina contrattuale prevista dal diritto
privato e maggiori poteri vengono conferiti alla Pubblica
qualsiasi tipo di contratto degli enti di più remota origine: Stato, enti pubblici territoriali, enti di assistenza e
beneficenza.
11
Ad esempio con l’aumento o la diminuzione del corrispettivo nei limiti del quinto del valore legale.
4
Amministrazione qualora vengano richiamati istituti tipici
13
nei Capitolati
generali o speciali (CAPITOLO SECONDO).
Tra gli atti negoziali della Pubblica Amministrazione rivestono
particolare importanza i contratti di appalto di lavori pubblici, di forniture
e di servizi.
Ai sensi dell’articolo 1655 cod. civ., l’appalto è il contratto con cui un
soggetto, l’appaltatore, si impegna al compimento di un’opera o di un
servizio a fronte di un corrispettivo, denominato prezzo, per conto della
Pubblica Amministrazione utilizzando la propria organizzazione
professionale ed assumendo il cosiddetto rischio di impresa; mediante
questo negozio la Pubblica Amministrazione si procura la
somministrazione periodica dei beni consumabili occorrenti per le
proprie attività (equipaggiamenti militari, viveri e vestiario per truppe,
convitti, ospedali, ecc.).
L’appalto si differenzia dunque sia dalla compravendita
14
(art. 1470
cod. civ.), che ha per oggetto il trasferimento della proprietà verso il
corrispettivo di un prezzo, per la prevalenza nel primo dell’obbligazione
di facere rispetto a quella di dare, sia dal contratto d’opera (art. 2222 cod.
civ.), che ricorre quando una persona si impegna a compiere, verso un
corrispettivo, un’opera o un servizio prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione, cioè senza avvalersi dell’organizzazione
imprenditoriale che caratterizza l’appalto.
12
Ad esempio con l’esecuzione diretta in corso di contestazione giudiziaria.
13
L’esecuzione d’ufficio, la revoca della deliberazione di contrattare, etc.
14
C. Volpe, Riflessioni in tema di distinzione fra vendita ed appalto, in Riv. trim. app., 1998.
5
Un’ulteriore distinzione è quella che riguarda il contratto d’appalto e
quello di somministrazione (art. 1559 cod. civ.), connotato dalla durata
(periodicità o continuità) della prestazione
15
.
Per forniture pubbliche devono intendersi, invece, quei contratti
variamente denominati, che servono a rifornire ciascuna Amministrazione
dei beni necessari per i propri caratteristici bisogni. Anche la
giurisprudenza in materia ha chiarito che, secondo la comune accezione la
nozione di pubblica fornitura, rispetto alla compravendita di beni ed
all’appalto di opere, è caratterizzata dalla consegna all’Amministrazione
di quantità determinate di beni mobili per la soddisfazione di particolari e
ricorrenti bisogni di questa, anche in rapporto alle modalità di
adattamento e di messa in opera, indipendentemente dalla circostanza che
gli stessi beni siano dal soggetto fornitore reperiti sul mercato (e, quindi,
riguardino cose già esistenti), ovvero siano da lui prodotti. Ove manchino
la continuità e la periodicità della prestazione di dare (che differenziano il
contratto di fornitura da quello di appalto, avvicinandolo, invece, a quello
della somministrazione) e la commisurazione al fabbisogno della parte
creditrice, non può configurarsi la fattispecie della fornitura ‐
somministrazione, bensì quella o della compravendita, ovvero
dell’appalto, nella quale i materiali sono forniti dall’appaltatore e passano
nella proprietà del committente con l’accettazione (se trattasi di
costruzione di cose mobili), ovvero per effetto di accessione, ove si tratti di
costruzione di cose immobili
16
.
15
C. Guccione, Appalto di opere e forniture con posa in opera: criteri di distinzione, in Riv. trim. app., 1998. Nel caso in
cui nel contratto siano presenti elementi di appalto e di fornitura, bisogna tener conto della prevalenza
funzionale.
16
Consiglio di Stato, sez. VI, 1° marzo 1990, n. 342.
6
In conclusione, tenendo anche conto di quanto previsto dalle
direttive europee
17
, gli appalti di opere e lavori pubblici sono sempre stati
considerati diretti alla realizzazione, modificazione o trasformazione di
beni immobili, quelli di forniture, come contratti a titolo oneroso aventi
per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l’acquisto a
riscatto con o senza opzioni per l’acquisto, consistenti in un dare, e quelli
di servizi, consistenti invece in un facere, come un’attività organizzata
diretta a produrre un’utilità senza trasformazione della materia
18
.
1.2. Le fonti legislative e regolamentari dei contratti dello Stato.
L’attività contrattuale è strettamente connessa e si integra nel
complesso normativo che regola il regime giuridico della gestione
finanziaria e patrimoniale pubblica in quanto comporta sempre
l’accertamento e l’acquisizione di una entrata o l’impegno e l’erogazione
di una spesa che incidono, di regola, sulla consistenza del patrimonio
dell’ente
19
. Per questo motivo una delle parti più rilevanti del nostro
ordinamento contabile è proprio costituita dall’attività contrattuale dello
Stato.
I testi legislativi che disciplinano la materia contengono, infatti,
norme dettagliate e rigorose per quanto concerne: la determinazione della
competenza degli organi che attendono alla formazione di contratti, le
forme e le relative procedure per la loro stipulazione, l’approvazione e
17
Art. 82. direttiva 2004/18/CE, e prima Art. 1, direttiva 93/36/CE.
18
P. Urbani, Gli appalti di servizi, in Rass. lav. pubbl., 1999.
19
A. Bennati, Manuale di contabilità di Stato, Napoli.
7