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Al fine di raggiungere tali obiettivi il nostro lavoro si dirigerà in due direzioni: da un lato,
attraverso lo studio della letteratura
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prodotta circa il contract management, formalizzeremo e
modelleremo la nozione di contratto, in modo tale da rappresentare gli accordi contrattuali in
un formato adatto all'interpretazione meccanizzata, dall’altro, mediante l’analisi dei prodotti
commerciali esistenti, individueremo le funzionalità che deve offrire un sistema completo di
contract management e valideremo i requisiti individuati, attraverso la realizzazione di un
prototipo del sistema.
1 Essendo la letteratura interamente di produzione straniera, si è svolta una contestualizzazione del problema
all’ambito nazionale, mediante uno studio della normativa italiana [10, 11, 33, 45] circa i contratti pubblici e
privati.
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Struttura della tesi
La tesi si compone di cinque capitoli che descrivono cronologicamente i progressi ed i
risultati del lavoro.
Nel primo capitolo viene presentata un’analisi del dominio applicativo, alla luce della
normativa italiana che regola i contratti legali.
Nel secondo capitolo viene trattata la modellazione del concetto di e-contract e del ciclo di
vita dei contratti pubblici e privati.
Nel terzo capitolo vengono analizzati i requisiti e le funzionalità che deve offrire il sistema
software per la gestione del ciclo di vita dei contratti.
Nel quarto capitolo viene presentato il prototipo COMMA, una applicazione web-oriented
sviluppata su piattaforma LAMP.
Nel quinto capitolo viene presentato l’uso del formalismo RSF (Requirement Specification
Formalism) per la specifica del sistema di monitoraggio come un sistema reattivo ad eventi
discreti.
Definizioni
Ogni transazione d’affari che avviene tra le aziende è direttamente o indirettamente basata su
un contratto stipulato tra le parti coinvolte nella transazione.
Il contratto definisce diritti ed obblighi dei contraenti riguardo l’oggetto della transazione.
Con il termine Contract Lifecycle Management (o contracting) indichiamo l’insieme delle
attività svolte per la gestione dei contratti durante il loro ciclo vita, a cominciare dalla
redazione del contratto fino alla sua terminazione, con lo scopo di massimizzare le
performance e minimizzare i rischi associati alle transizioni regolate dai contratti.
Con il termine Electronic Contract Lifecycle Management (o e-contracting) si sottolinea che
l’attività contrattuale viene supportata almeno in parte dall’IT ed è basata su una
rappresentazione elettronica del contratto (e-contract).
Definiamo un contratto come un documento con cui due o più firmatari si accordano su diritti
ed obblighi e si impegnano ad onorare gli accordi durante la reciproca interazione.
Un contratto elettronico (e-contract) è la versione elettronica di un contratto ed è una
porzione di software che può essere eseguita da un computer (con un minimo intervento
umano) per monitorare i diritti e gli obblighi contenuti nel contratto al momento
dell’esecuzione contrattuale.
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Capitolo 1
Inquadramento normativo
Lo sviluppo di qualsiasi sistema informatico che offra supporto ad una qualche attività umana
necessità di una rappresentazione del dominio di applicazione. Dunque, prima ancora
dell’analisi dei requisiti e della progettazione del sistema stesso, bisogna acquisire conoscenza
circa il dominio di applicazione in cui e per cui agirà il sistema. L’analisi del dominio
sviluppa, infatti, un modello che descrive il dominio del problema da affrontare, ovvero, la
porzione del mondo rilevante per il sistema, su cui questo deve mantenere informazioni e con
cui deve interagire.
L’analisi del dominio di applicazione avviene in vari modi, ad esempio: tramite interazione
con gli attori propri del dominio applicativo, mediante lo studio della letteratura a riguardo e/o
l’analisi di sistemi già esistenti. Tale attività, meglio nota come “knowledge elicitation”, aiuta
ad individuare quale informazione bisogna rappresentare e da dove estrarla ed è essenziale per
giungere ad una rappresentazione del dominio di applicazione (knowledge representation and
application) che descrive in modo formale come rappresentare e gestire tale informazione.
Lo sviluppo di una soluzione elettronica per la gestione del ciclo di vita contrattuale necessita,
dunque, della conoscenza e della rappresentazione del dominio applicativo. In altre parole,
prima di porci la domanda “Quali fasi dell’attività contrattuale possono essere
automatizzate?”, dobbiamo essere già a conoscenza di quali siano le fasi dell’attività
contrattuale; allo stesso modo prima di individuare quali informazioni sono essenziali al fine
della gestione del ciclo di vita del contratto, dobbiamo individuare quali siano le informazioni
contenute in un contratto. Pertanto, in questo capitolo, presentiamo un’analisi del dominio
applicativo alla luce della normativa italiana che regola i contratti legali.
1.1 I contratti in generale
L'art. 1321 del Codice civile definisce il contratto come: "l'accordo di due o più parti per
costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale".
Da tale definizione si deduce che il contratto è un negozio necessariamente bilaterale o
plurilaterale col quale si compongono interessi non coincidenti e ha la funzione di costituire,
regolare o estinguere un rapporto giuridico. In particolare:
- costituire un rapporto giuridico significa incidere sulla situazione e sugli
interessi delle parti, introducendo per essi un nuovo rapporto;
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- regolare significa introdurre una qualsiasi modificazione di un rapporto già
esistente;
- estinguere significa porre fine ad un rapporto preesistente;
Inoltre, il contratto ha sempre natura patrimoniale, cioè l’oggetto del rapporto si deve poter
valutare economicamente.
1.1.1 Fonti ed elementi
Il nostro ordinamento giuridico riconosce alle parti il diritto di determinare
liberamente il contenuto del contratto, in virtù del principio di autonomia contrattuale.
Lo Stato, comunque, laddove ravvisi la necessità di tutelare interessi di ordine
superiore si riserva sempre di intervenire per porre limiti all’autonomia dei privati.
Il regime giuridico del contratto, è, pertanto, dettato: dalla legge, dagli usi e dalla
volontà delle parti, che può essere derogatrice (quando le norme non siano cogenti) o
suppletiva (quando non sia prevista una specifica disciplina che regolamenta il
contratto, come accade per i contratti atipici). Nel caso di norme cogenti o imperative,
l'eventuale deroga delle parti comporta la nullità del contratto (art. 1418).
Quanto agli elementi del contratto, il Codice civile indica (all’art. 1325) gli elementi
essenziali del contratto, ovvero quegli elementi indispensabili per l’esistenza del
contratto stesso. La mancanza, infatti, di uno solo di essi ne determina la nullità. Essi
sono:
- L'accordo delle parti, ossia l’incontro delle volontà delle parti contraenti.
- La causa, ossia la funzione economico-sociale a cui il contratto adempie. La
causa del contratto di lavoro, ad esempio, è lo scambio tra una prestazione a
carattere lavorativo contro una retribuzione; la causa di un contratto di
locazione è la concessione del godimento di uno cosa dietro il corrispettivo di
un prezzo; la causa del contratto di compravendita è lo scambio di un bene
contro un prezzo. Oltre ad esistere, la causa deve essere lecita: la sua
mancanza o la sua illiceità determinano la nullità del contratto. La causa si
differenzia nettamente dai motivi, che sono personali e soggettivi. I motivi per
cui io acquisto un appartamento possono essere svariati: devo andare ad
abitarci, voglio aprire un ufficio, ecc. Essi non sono rilevanti per il diritto, con
un’unica accezione: se sono illeciti e comuni ad entrambe le parti (ad esempio:
se un trafficante d’armi vende una pistola a una persona che deve rapinare una
banca) comportano la nullità del contratto.
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- L'oggetto, ossia il contenuto degli accordi fra i contraenti, cioè la prestazione a
cui essi si obbligano. Oltre ad esistere, l’oggetto deve essere possibile, lecito,
determinato o determinabile.
- La forma, ossia il modo di essere della manifestazione della volontà
contrattuale che può consistere in un documento scritto, in un’espressione
verbale, in un comportamento. Come principio generale la forma è libera; il
contratto, cioè, può essere stipulato nella forma che le parti reputano più
opportuna. Per alcuni contratti, invece, la forma scritta è richiesta a pena di
nullità: se manca la forma scritta, il contratto è nullo.
All'interno di un contratto possono essere previsti degli elementi non essenziali
(accidentali), ma che hanno comunque la funzione di rispondere a specifiche esigenze
della vita di scambio; i più diffusi sono disciplinati dagli artt. 633 ss. e 1353 ss. del
Codice civile e sono:
- La condizione, ossia un avvenimento futuro ed incerto al verificarsi del quale è
subordinata l'iniziale efficacia del contratto o di una sua clausola (condizione
sospensiva), oppure la cessazione degli effetti del contratto o di una sua
clausola (condizione risolutiva).
- Il termine, ossia un evento futuro e certo al cui verificarsi (la scadenza del
termine) l'ordinamento subordina determinati effetti giuridici; la certezza si
riferisce al verificarsi dell'evento (il cosiddetto an) non al momento in cui
avverrà (il cosiddetto quando). Può così essere un termine il giorno 24 agosto
2011, certo nell'an e nel quando, ma anche il giorno della morte di una
determinata persona, incerta nel quando ma certa nell' an.
Nei contratti e, in generale, nei negozi giuridici, nonché negli atti
amministrativi, il termine, iniziale o finale, può essere fissato dalla legge
(termine legale) o da una clausola inserita nell'atto stesso.
- Il modo, ossia una clausola che si appone solo ai negozi a titolo gratuito, ad
esempio alla donazione, allo scopo di limitarne gli effetti.
Rientrano inoltre fra gli elementi accidentali del contratto tutte quelle clausole che le
parti decidono di apporvi allo scopo di precisarne o modificarne il contenuto. Oltre a
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quelle già citate il Codice civile disciplina la clausola penale
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(artt. 1382-1384) e la
caparra
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(artt. 1385 e 1386).
1.1.2 Classificazione dei contratti
I contratti si possono classificare in base a diversi criteri:
A. Riguardo al modo e al momento di perfezione del vincolo contrattuale si
distinguono:
- contratti consensuali, ovvero contratti che si perfezionano con il semplice
consenso (es. la compravendita);
- contratti reali, ovvero contratti che richiedono, per il loro perfezionarsi, oltre
al consenso delle parti, anche la consegna della cosa (es. il mutuo).
B. Riguardo all’efficacia del contratto si distinguono:
- contratti ad esecuzione istantanea, ovvero contratti la cui esecuzione da parte
dei contraenti si esaurisce in un solo momento (es. la compravendita);
- i contratti di durata, ovvero contratti la cui esecuzione si protrae nel tempo per
soddisfare un bisogno del creditore che si estende anche esso nel tempo (es. la
locazione).
C. Riguardo agli effetti del contratto si distinguono:
- contratti ad effetti reali, ovvero contratti che producono come effetto il
trasferimento della proprietà di un bene determinato o di altro diritto (es. la
compravendita);.
- contratti ad effetti obbligatori, ovvero contratti che non fanno sorgere diritti
reali, ma solo diritti personali di obbligazione (es. locazione, deposito etc.)
D. Riguardo al nesso tra le attribuzioni patrimoniali si distinguono:
- contratti a prestazioni corrispettive, ovvero contratti caratterizzati dal fatto che
il contratto genera due attribuzioni patrimoniali contrapposte e che tra le due
prestazioni si stabilisce uno speciale nesso di corrispettività (sinallagma) che
consiste nella interdipendenza fra esse per cui ciascuna parte non è tenuta alla
propria prestazione se non è effettuata anche la prestazione dell'altra parte (es.
la compravendita);
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La clausola penale è una particolare clausola del contratto, espressione del patto con cui, in via forfettaria e
preventiva, si determina l’ammontare del risarcimento del danno occasionato dall’inadempimento
dell’obbligazione o dal ritardo nell’adempimento.
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La caparra è una somma di denaro data come garanzia. Ne esistono due tipi: confirmatoria e penitenziale.
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- contratti unilaterali o con obbligazioni a carico di una sola parte, ovvero
contratti che, pur implicando l'esistenza di due parti, generano l'obbligo della
prestazione per una sola parte (es. il mutuo senza interessi);
- contratti a struttura associativa, ovvero contratti in cui due o più parti
conferiscono beni o servizi per il conseguimento di uno scopo comune (es. il
contratto di associazione).
E. Riguardo al rapporto tra le diverse prestazioni si distinguono:
- contratti commutativi, ovvero contratti in cui fin dal momento della
conclusione ogni parte conosce l’entità del vantaggio e del sacrificio che
riceverà dal contratto (es. vendita, nella quale il venditore sa che si spoglierà
del bene e che in cambio riceverà una certa somma di denaro);
- contratti aleatori, ovvero contratti nei quali alla prestazione certa di una parte
corrisponde una prestazione incerta dell'altra (es. l’assicurazione), o nei quali
vi è incertezza per entrambe le parti (es. la scommessa).
1.2 Formazione del contratto
La formazione del contratto avviene mediante l’incontro delle volontà delle parti ed, in
particolare, della proposta e dell'accettazione che si combinano in un accordo. L'art. 1326
stabilisce, infatti, che " il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha
conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ".
In particolare, la proposta è la dichiarazione che contiene tutti gli elementi del contratto,
emessa manifestando l'intenzione di obbligarsi. Sono caratteri essenziali della proposta:
- l'intenzione di volersi impegnare;
- la completezza, in quanto la proposta deve contenere gli estremi essenziali del negozio
che si vuole concludere;
- la forma, in quanto la proposta dovrà rivestire la stessa forma che la legge richiede per
il contratto da stipulare.
La proposta ha natura recettizia. Il proponente può revocare la proposta finché il contratto non
si sia concluso, cioè fino al momento in cui egli viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra
parte.
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Quanto all’accettazione, è, invece, la dichiarazione diretta al proponente che contiene
l'accoglimento della proposta. Sono caratteri essenziali dell’accettazione:
- la piena conformità a tutte le clausole contenute nella proposta; se è parzialmente
difforme, vale solo come contro proposta;
- la forma in quanto dovrà rivestire la stessa forma richiesta dal contratto che si vuole
concludere;
- la revocabilità; l'accettazione, infatti, può essere revocata purché la revoca giunga al
proponente prima dell'accettazione stessa.
Manca un’accettazione espressa quando il contratto si conclude con l’inizio dell’ esecuzione.
Ad esempio io scrivo ad un libraio di spedirmi un libro. Il libraio me lo invia direttamente,
senza scrivermi prima per manifestarmi di accettare la mia proposta.
Può accadere che la stipulazione di un contratto sia preceduta da una serie di negoziati in cui
le parti “si avvicinano”, le c.d. “trattative”; anche in tale fase sulle parti incombono per legge
alcuni specifici obblighi in termini di buona fede, il cui mancato rispetto comporta una
responsabilità precontrattuale. In tal caso il risarcimento è limitato all'interesse negativo
rappresentato dai vantaggi che si sarebbero conseguiti e dai danni che si sarebbero evitati non
iniziando affatto le trattative contrattuali.
All’estremo opposto abbiamo, invece, i c.d. contratti per adesione, ovvero quei contratti
predisposti dal proponente con clausole prestabilite il cui contenuto non può essere discusso
dall’altro contraente che se vuole stipulare deve aderire a tutto ciò che è stato proposto.
Rientrano in questa figura le condizioni generali di contratto (art. 1341) e i contratti stipulati
mediante moduli e formulari (art. 1342). Per avere un esempio di tale categoria basti pensare
ai contratti conclusi con imprese di trasporti, di assicurazione etc. La disciplina legislativa
prevista per tale categoria di contratti mira a proteggere il contraente più debole:
a. le condizioni generali di contratto sono valide nei confronti dell'altro contraente
soltanto se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o
avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza;
b. le clausole vessatorie, ossia quelle particolarmente gravose per la controparte, devono
essere approvate separatamente per iscritto.
Va, infine, ricordato che le parti possono altresì accordarsi ma rinviare la stipula del contratto
definitivo ad un secondo momento; in tal caso si parla di contratto preliminare. Il contratto
preliminare è, infatti, l'accordo con cui le parti si obbligano a stipulare un successivo
contratto, detto definitivo. Il suo oggetto consiste, dunque, nell'obbligazione di prestare un
futuro consenso mentre gli effetti concreti nella sfera giuridica delle parti derivano dal
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contratto definitivo. Il contratto preliminare è nullo se non è stipulato nella stessa forma che la
legge prescrive per il contratto definitivo. Se il soggetto obbligato a contrarre non adempie,
l'altra parte può:
- chiedere, mediante domanda giudiziale, l'emanazione di una sentenza che sostituisce il
consenso e produce gli stessi effetti del contratto definitivo non concluso.
- chiedere la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento, con la condanna
dell'inadempiente al risarcimento del danno.
1.3 Il contenuto e gli effetti del contratto
Il contenuto del contratto è dato da tutto ciò che viene stabilito dalle parti per regolare i loro
interessi privati. Può essere integrato dalle cosiddette clausole d'uso, che si intendono inserite
per consuetudine, salvo che risulti che non sono state volute dalle parti.
L'articolo 1372 del Codice civile dispone che il contratto, una volta concluso, ha forza di
legge tra le parti: tale formula sottolinea la serietà dell'impegno assunto sul piano giuridico ed
esprime il principio della non risolubilità del contratto per la volontà unilaterale. Il contratto
non può sciogliersi che a seguito di un nuovo contratto oppure per le cause ammesse dalla
legge. L’efficacia dei contratti si estende anche nei confronti del successore a titolo universale
di ciascun contraente e nei confronti degli aventi causa o successori a titolo particolare.
1.4 L’estinzione del contratto
L'estinzione del contratto è la vicenda che conclude il rapporto obbligatorio e fa venir meno le
posizioni di debito e di credito.
Il modo normale di estinzione dell'obbligazione è l'adempimento, inteso quale esatta
esecuzione della prestazione dovuta da parte del debitore o comunque imputabile ad esso.
Oltre all'adempimento esistono anche modalità alternative di estinzione del rapporto. Il codice
civile le disciplina agli art. 1230-1259 c.c. , definendole "modi di estinzione diversi
dall'adempimento". Della categoria fanno parte:
- la dazione in pagamento (menzionata, tuttavia, all'art. 1197 c.c.) che consiste
nell'esecuzione da parte del debitore di un rapporto obbligatorio di una prestazione in
sostituzione di quella dovuta con il consenso del creditore. Ad esempio Tizio è
obbligato a dare 1000 euro a Caio, ma non avendo denaro liquido consegna in
pagamento a Caio, che accetta, un bene mobile del valore di mille euro;
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- la novazione che consiste in un contratto mediante il quale le parti estinguono
l'obbligazione originaria sostituendo ad essa una nuova obbligazione con oggetto o
titolo diverso (novazione oggettiva) o con un diverso obbligato (novazione
soggettiva);
- la remissione, che consiste in un negozio giuridico unilaterale mediante il quale il
creditore rinunzia gratuitamente al diritto di credito;
- la compensazione, che si verifica quando due persone sono obbligate l'una verso
l'altra, in tal caso i rispettivi debiti si estinguono per le quantità corrispondenti. Le
tipologie di compensazione previste dal codice civile sono tre:
a) compensazione legale: si verifica tra due debiti aventi per oggetto una somma
di denaro o altra quantità di cose fungibili della stessa specie (ad esempio Tizio
deve a Caio 10 chili di grano, che a sua volta deve 20 chili di grano a
Sempronio), che siano crediti liquidi (vale a dire determinati nel loro
ammontare), ed esigibili (non siano cioè soggetti a termine o condizione). La
compensazione opera dal momento della coesistenza dei due crediti;
b) compensazione giudiziaria: si verifica tra due crediti aventi per oggetto una
somma di denaro o altra quantità di cose fungibili della stessa specie, che
tuttavia, a differenza del caso precedente, siano esigibili ma non entrambi
liquidi purché il credito non liquido sia di pronta e facile liquidazione. In tal
caso la compensazione non opera automaticamente dal momento della
coesistenza dei crediti, ma deve essere disposta dal giudice con sentenza
costitutiva;
c) compensazione volontaria: questo tipo di compensazione si fonda su un
accordo tra le parti, e può operare in assenza dei requisiti previsti dalle ipotesi
precedenti.
- la confusione, che si ha allorché le posizioni passive e attive del rapporto obbligatorio
vengono a coincidere e riunirsi nella medesima persona. Tale evenienza si verifica in
caso di successione di un debitore nella posizione del creditore dello stesso rapporto
obbligatorio e viceversa, ovvero in caso di successione di un terzo alle posizioni di
entrambi. La successione può essere a titolo particolare o universale. Ad esempio si ha
confusione nel caso in cui Caio, creditore di Tizio, muore designando erede Tizio;
- l'impossibilità sopravvenuta, che si ha allorquando non è più possibile adempiere
l’obbligazione per un impedimento che deve presentare le seguenti caratteristiche:
a) si è verificato dopo che è sorta l'obbligazione;
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b) è divenuto impossibile per sé stesso, indipendentemente dalle condizioni
personali e/o patrimoniali del debitore;
c) non può essere superato con nessuna intensità di sforzo;
d) non deriva da dolo o colpa del debitore. Se l'impossibilità deriva, infatti, da
causa imputabile al debitore, l'obbligazione sopravvive ma il contenuto muta in
una prestazione risarcitoria;
e) non è idoneo a cessare nel corso del tempo. Se l'impossibilità è solo
temporanea, infatti, il debitore non è responsabile del ritardo ma è tenuto
comunque ad adempiere all'obbligazione.
Tra le cause di estinzione del contratto diverse dall’adempimento vanno, altresì, menzionate:
- il recesso (1373 c.c.), ovvero il diritto di sciogliere il contratto concluso mediante una
dichiarazione unilaterale comunicata all'altra parte. Il recesso può essere esercitato
sino a quando non sia stata data esecuzione al contratto. Il recesso deve presentare la
stessa forma del contratto originario. Può avere fonte legale, se è previsto dalla legge
(società, locazione, mandato, mutuo ecc.), oppure convenzionale quando è previsto
contrattualmente con apposita clausola. Spesso in questi casi è anche previsto un
corrispettivo per la parte che è destinata a subire l'esercizio del diritto di recesso.
- il mutuo consenso, ovvero l'accordo contrattuale con il quale le parti sciolgono un
precedente contratto. Nel dare la definizione di contratto, l'articolo 1321 c.c. sancisce
infatti che questo è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un
rapporto giuridico; l'articolo 1372 c.c. ribadisce inoltre che il contratto può essere
sciolto per mutuo consenso.
Un ultimo cenno va, infine, fatto alle figure della risoluzione e della rescissione che andremo
ad esaminare.
La risoluzione del contratto
a) per inadempimento (artt. 1453-1462 c.c.)
Se una parte non adempie la prestazione cui era tenuta la parte adempiente può
chiedere giudizialmente l'adempimento o esercitare il diritto alla risoluzione. Una
volta chiesta la risoluzione, non può più chiedere l'adempimento.
La risoluzione per inadempimento può aversi anche senza la sentenza di un giudice
in questi tre casi regolati dal codice: