8
I bambini hanno bisogno di adulti capaci di creare una relazione
di fiducia,ed i genitori dovrebbero essere in primis ad attivare tali
relazioni ma quando questi non ci sono………?
La casa famiglia vorrebbe dare a questi ragazzi la possibilità
di sentirsi amati, considerati ,gratificati,educati così da poter
evitare che passino da una situazione di devianza momentanea
al totale disadattamento sociale e quindi a comportamenti
delinquenziali.
Attuando i principi dettati dalla legge184/83 la Casa Famiglia intende
operare come famiglia affidataria mettendo in atto ciò che la legge si
propone.
La sua finalità quindi, è quella : “di permettere una continuità
educativa al minore in un periodo di crisi della sua famiglia, senza
interrompere il suo rapporto con quest'ultima, anzi trovando persone
1
capaci di favorire il ritorno del bambino ad essa. In tal modo
l'affidamento non deve essere inteso come un intervento di sanzione
ma come un intervento di sostegno al nucleo familiare, mentre
l'affidatario assume un ruolo ausiliario ed integrativo rispetto al ruolo
dei genitori, che non viene giuridicamente modificato”
2
La casa famiglia vuole mantenere, quando è possibile,un rapporto
con le famiglie d’origine di questi ragazzi ,perché ,nonostante queste
siano piene di realtà scottanti ,rimangono sempre un punto di
riferimento per loro.
1
(operatori sociali, coppie affidatarie)
2
Dell'Antonio 1989.
9
I bambini amano, comunque i loro genitori, senza alcuna riserva pur,
in alcuni casi,non ricevendo nulla.
La casa famiglia, ha alle spalle famiglie già costituite che si mettono
a disposizione dei ragazzi accogliendoli durante il periodo di affida-
mento, e , qualora le circostanze lo richiedano, prendendoli in
adozione pur sapendo che sono ragazzi difficili ed in qualche
caso gravi portatori di handicap.
Ancora, la casa famiglia, si propone di dare ai fanciulli un amore
disinteressato con umiltà,tutto questo,però ,non implica che
manchino punizioni o rimproveri al momento adeguato,
l’iter educazionale deve essere uguale a quello che è seguito
dai genitori.
Difatti “Amare” vuol dire donare la capacità di riconoscersi
“Persona” , e questo a volte lo si attua :
o Mettendo il minore in grado di raggiungere i suoi obiettivi
senza per questo porgerglieli in un piatto d’argento
o Affiancando il minore nelle difficoltà ma non risolvendogliele ;
o Dando al minore tutti quegli strumenti psicologici,cognitivi
ed affettivi utili ad autodeterminarsi ma non sostituendosi a lui.
Ai ragazzi si dà amore e gratificazione, e da loro ci si
aspetta che mettano in uso il loro lato migliore, da parte di
ciascuno si deve saper trarre tutto il potenziale intellettivo,
affettivo, riconoscendogli la capienza di cui sono portatori
spesso inconsapevoli.
10
Da parte di ciascuno ci deve essere impegno,collaborazione,
dedizione per gli altri, proprio come avviene in famiglia.
Diversamente la casa famiglia non avrebbe ragione di esistere.
Non dimentichiamo che proprio la famiglia è, come gruppo
primario, all’origine del futuro di ciascun ragazzo.
IL BAMBINO IMPARA CIÒ CHE VIVE.
Se vive nel rimprovero
diverrà un intransigente .
Se vive nell’ostilità
diverrà un aggressivo.
Se vive nella derisione
diverrà un timido.
Se vive nel rifiuto
diverrà uno sfiduciato
Se vive nella serenità
diverrà più equilibrato
Se vive nell’incoraggiamento
diverrà più intraprendente
Se vive nell’apprezzamento
diverrà più comprensivo
Se vive nella lealtà
diverrà più giusto
Se vive nella chiarezza
diverrà più fiducioso.
Se vive nella stima
diverrà più sicuro di sé .
Se vive nell’amicizia
Diverrà veramente
AMICO PER IL SUO MONDO .
11
P A R T E P R I M A
TEORIE GIURIDICHE, SOCIALI E PSICOLOGICHE
DELLA “ FAMIGLIA COME COMUNITA’ DI
ACCOGLIENZA”: PRESUPPOSTI ESSENZIALI PER LE CASE
FAMIGLIA CHE ACCOLGONO MINORI ABBANDONATI.
12
CAPITOLO PRIMO
1.1 La famiglia nucleo primario per eccellenza.
Avere una famiglia, oggi , che dia affetto, comprensione , e sia bene
integrata in società, è un lusso , che purtroppo non tocca a tutti i
bambini.
La famiglia è diventata nucleare e ciascuno dei coniugi spesso
rivendica i propri “DIRITTI”, che non sempre sono il meglio per il
resto della famiglia, ma creano inevitabili fratture e chi maggiormente
ne fa le spese è proprio il fanciullo.
A causa dei profondi mutamenti avvenuti nella famiglia in questi
ultimi anni, si presenta sicuramente più complesso e articolato di
quello di un tempo
3
la donna ha assunto agli occhi della società il
proprio ruolo che la contraddistingue e la rende in tutto pari all’uomo.
Anche lo Stato ha legiferato in proposito,:
“ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla
legge senza distinzione di sesso ,razza ………………..etc.”
4
Se è pur vero, che finalmente si è raggiunto l’apogeo di questa
affermazione ,purtroppo in molti casi si arriva all’esagerazione .
3
Oneroso 1986.
4
Costituzione della repubblica art.3 comma 1.
13
In molti casi c’è chi abusa erroneamente di tali principi identificando
la donna come colei che si libera dalla maternità e dalla famiglia e
non già come persona partecipe alle responsabilità economiche,sociali
e familiari.
Ciò sicuramente provoca uno squilibrio e porta la donna stessa ad
Un profondo senso d’insoddisfazione.
Si sente il bisogno di rivalutare la famiglia che è, da sempre
la piccola cellula della società.
Da essa trae origine il messaggio della speranza ,e del servizio
dell’uomo, per testimoniare l’amore, la vita, la gioia.
Nella vera famiglia si “dovrebbe trovare ” :
- la dignità della persona umana ;
- l’uguaglianza intelligente delle persone pur nella loro
diversificazione;
- l’integrazione spontanea nella responsabilità di tutti
per il bene comune;
- la più perfetta giustizia perché comunità di vita e di
e di amore;
- la completezza dei rapporti umani per la crescita globa-
le di tutti i suoi membri, generando così un “ modello
significativo”.
14
Il futuro del mondo passa attraverso la famiglia, che è la
sola capace di esercitare sull’uomo un’influenza profonda
e decisiva ,per un ordinamento intellettuale, morale sociale
e religioso della nostra vita.
Dunque la “Famiglia” ha molti aspetti positivi quali :
- Una coscienza più viva di una responsabilità personale;
- Una corretta diversificazione ed identificazione
dei ruoli maschile/femminile;
- Una maggiore attenzione nelle relazioni interpersonali;
- Promozione della dignità della donna;
- Procreazione responsabile;
- Sviluppo delle relazioni tra famiglie per un reciproco
sostegno materiale, psicologico e spirituale ;
- Riscoperta della famiglia come comunità domestica,
dove si ritrovano i valori perla costruzione una comunità
più “ giusta “.
Stanno però prendendo sempre più piede nuovi aspetti inconsueti,
frutto della“ globalizzazione” e della generalizzazione del concetto
di “Famiglia” nei nuclei familiari della società moderna, quali :
- errata concezione teorico pratica dell’indipendenza dei
coniugi fra loro;
- le gravi ambiguità circa il rapporto di autorità;
- le difficoltà correnti che spesso la famiglia sperimenta
nella trasmissione dei valori ;
15
- la nevrosi di massa che condiziona la famiglia al suo
interno, poiché i suoi membri presi dai beni materiali
e dal consumismo fanno rientrare in esso anche l’affetto
il rispetto e l’amore dovuto distorcendo il “genus familia.”
Per cui da questo scaturisce :
a) il numero crescente dei divorzi;
b) la piaga dell’aborto;
c) il ricorso sempre più frequente alla sterilizzazione;
d) l’instaurarsi di una mentalità contraccettiva;
e) nascita di coppie di fatto che rivendicano il diritto alla
genitorialità (affidamento e/o adozione)
f) alcuni rari casi di unioni omosessuali che
iniziano a rivendicare il diritto a costituire
famiglia e genitorialità (affidamento e/o adozione)
Il minimo comune denominatore fra le due realtà - quella "di fatto
" e quella "legittima" - rimane comunque ,in alcuni casi, la non uniformità
di sesso fra i suoi componenti.
Non potendosi, comprensibilmente, riscontrare in natura i fenomeni della
maternità o della paternità naturali nell’interno di convivenze di tipo
omosessuale, riconducibili (in un rapporto di causa ed effetto) ad esse,
la ridottissima equiparazione, che pur può essere provata (senza vincolare
troppo l'assetto dei valori quale emerge dal nostro contesto sociale e cui
16
fa riferimento la Costituzione) fra i conviventi di fatto rispetto a quelli
"legittimi", non può essere riconosciuta in alcun modo ai membri di una
coppia omosessuale rispetto alle altre due "specie".
Senza affrontare analiticamente l'attuale ed accesissimo dibattito circa
l’opportunità che il single possa adottare un minore, potrebbe comunque
trarsi un'ulteriore argomentazione, a sostegno di questa tesi, dal complesso
di norme vigenti in questa materia: se presupposto legittimante il ricorso
all'adozione è, di norma, la preesistenza di un vincolo matrimoniale e
la concorde volontà dei coniugi, significa che il legislatore ha voluto
ancora una volta riconoscere in modo particolare alla naturale società
che è la coppia eterosessuale (per giunta unita in matrimonio) l’idoneità
ad allevare, educare, formare e colmare del necessario affetto e sostegno
il minore.
5
In altre parole, la famiglia per il nostro legislatore ordinario è esclusivamente
quella che (per le sue tipiche caratteristiche di stabilita, serietà e affectio)
in natura e per tradizione è formata da persone appartenenti a sesso diverso.
L'ordinamento sembra, quindi, aver "riconosciuto" soltanto questo fenomeno
per consacrarne i suoi naturali diritti, che non costituiscono effetti di tale
quali ficazione, ma ne conformano il contenuto, sono cioè originari e
costitutivi.
Ogni altro fenomeno viene inteso in modo diverso ed è estraneo - almeno allo
stato attuale - alla considerazione del nostro ordinamento.
5
F. Prosperi, 1980
17
Consentire a priori la possibilità che si formino "famiglie o coppie anomale"
aventi i medesimi diritti e garanzie di quelle "naturali" significherebbe stra-
volgere nel suo profondo il nostro sistema sociale, storico e, ovviamente
giuridico,creando un mostrum privo di qualsiasi valida giustificazione.
6
Certamente, può verificarsi che dall'originaria coppia coniugata con figli
si passi alla coppia omosessuale con presenza dei figli (legittimi, adottivi
o naturali legittimati che siano) di uno soltanto dei suoi componenti
7
tale fenomeno sfugge certamente al diritto, o perlomeno non costituisce
oggetto di speciale disciplina di tutela.
Ma il passaggio ulteriore, cioè dall'indifferenza del diritto ad una compiuta
e specifica regolamentazione di tali situazioni significherebbe incidere in
modo sostanziale nel nostro ordinamento.
Nonostante tale quadro appaia fortemente demotivante molti giovani
ancora sentono la necessità di creare una famiglia con le qualità che
le si addicono.
Esiste comunque il desiderio di riscoprire valori che seppure appaiono
minati dalla società odierna sono ancora nei cuori di molte persone
che ne riconoscono il significato semplicemente perché l’hanno vissuto
nella propria famiglia d’origine.
6
Si potrebbe prospettare un riconoscimento di queste unioni diverse soltanto basandosi su di una lettura
estensiva della tutela costituzionale riferita alla realizzazione della persona umana in ogni sua
manifestazione di personalità.
7
Può verificarsi il caso, ad es. del "diverso" che, sciolto da un precedente vincolo matrimoniale, decida di
conservare il legame con la prole, pur convivendo con un omosessuale.
18
1.2. La Famiglia e lo Stato.
“ La costituzione riconosce i diritti della Famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio .”
8
Questa dichiarazione ha inteso riconoscere alla famiglia il
carattere di comunità originaria , nella quale l’uomo svolge la
propria personalità ; essa si propone di porre i limiti all’intervento
dello Stato, il quale deve essere rivolto a formulare delle regole di
struttura ed a creare le condizioni esterne che favoriscono
l’autonomo sviluppo della vita familiare piuttosto
che intervenire direttamente con il suo concreto
svolgimento.
Il codice civile dedica alla famiglia il primo libro del
codice intitolato "Delle persone e della famiglia
9
".
La maggior parte degli articoli che lo compongono
possiedono oggi un significato profondamente
diverso da quello che avevano nel testo originario
del 1942.
Il diritto di famiglia codificato nel 1942 concepiva una
famiglia fondata sulla subordinazione della moglie al
marito, sia nei rapporti personali sia in quelli
patrimoniali, sia nelle relazioni di coppia sia nei
riguardi dei figli; e fondata sulla discriminazione dei
figli nati fuori dal matrimonio (figli naturali), che
8
Cod.Civ.art.29 comma1 Cost.
9
P. Trimarchi 1981.
19
ricevevano un trattamento giuridico deteriore rispetto
ai figli legittimi.
D’altro lato, il fatto che buona parte del nuovo diritto
di famiglia sia dettato nell’interesse dei figli minori
che non possono agire da sé per far valere i propri
diritti, richiede il controllo dello Stato sull’effettivo
adempimento dei compiti dei genitori.
10
Ma può accadere che l’intera famiglia manchi ai suoi
compiti, o non esista , ed in tal caso interviene lo Stato
di propria iniziativa .
In caso di gravi motivi il giudice può ordinare
l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare.
11
La legge dello Stato può specificare alcuni contenuti
essenziali, riguardo i compiti dei genitori, rispettando
però l’autonomia familiare nella scelta d’indirizzo, di
istruzione ed educazione entro i limiti imposti dai
principi morali e civili universalmente accettati.
12
L’oggetto del diritto di famiglia tende a restringersi
alla piccola famiglia ( famiglia nucleare), mentre tende
ad attenuarsi la rilevanza giuridica dei rapporti con i
parenti della grande famiglia ( Famiglia estesa).
Il matrimonio è fondato sull’eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi alla quale non possono venire
10
Art. 336 c.c. dir.fam.; a tal proposito è utile nominare l’art. 330 dir.fam.: “ Il giudice può pronunciare la
decadenza della potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti.”
11
Art. 570 c.p.
12
Art.333 c.c. dir. fam.
20
opposti altri limiti se non quelli stabiliti dalla legge a
garanzia dell’unità familiare.
La recente riforma del diritto di famiglia ha voluto
attuare il principio di uguaglianza nel modo più
pieno,eliminando la figura del capo famiglia.
13
Così l’art. 143 c.c.
14
, nella sua nuova formulazione,
attribuisce al marito ed alla moglie gli stessi diritti e
doveri; e stabilisce che i coniugi concordano tra loro
l’indirizzo della vita familiare.
15
Questa disposizione costituzionale , che si collega con
quella più generale,dell’uguaglianza dei cittadini senza
distinzione di sesso
16
, respinge l’idea di una posizione
subordinata della moglie rispetto al marito; quale idea
dominante del vecchio diritto di Famiglia.
Tale principio è stato affermato da Paolo nella lettera
ai Galati
17
:
“ Non vi è più né uomo né donna” , e se pure in
maniera celata, è stato ricordato da Gesù riguardo il
matrimonio :
“ L’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a
sua moglie ed i due saranno una carne sola.”
18
13
art. 29 comma 2 c.c.
14
Riforma del diritto di famiglia L. 19 maggio 1975,n° 151.
15
art. 144 comma 1 c.c. nuovo diritto di famiglia.
16
art. 3 comma 1 Cost.
17
Lettera ai Galati 3,28.
18
Genesi 2,24 ; tale argomento è stato ripreso nel V secolo Mat.19,5
21
Infatti prima di essere coniugi (marito e moglie)
secondo la visione cristiana,ciascuno è persona ed in
quanto tale è espressione di un libero e diretto atto
creativo di Dio,quindi ciascuno è dotato di uguale
dignità.
Il matrimonio rende i coniugi un unico corpo mistico e
quindi non vi è contrasto( o non vi dovrebbe essere)
per la prevalsa di uno dei coniugi sull’altro .