I presagi della svolta si ebbero con il Congresso di Vienna del 1815 che
rinvigorì il ruolo centrale del cittadino
1
nei confronti dello Stato.
Così Carlo Alberto istituì il Consiglio di Stato
2
con funzioni meramente
consultive e tripartito in sezione giustizia, sezione finanza e sezione grazia e
affari ecclesiastici.
Importanti anche l’istituzione dei Giudici Amministrativi nel Regno di
Napoli e i Consigli di Intendeza nel Regno di Sardegna le cui sentenze, a
parere della Cassazione di Torino, potevano essere qualificate come emesse
da veri e propri tribunali amministrativi.
3
Lo Statuto Albertino, tuttavia, rubò la scena alle altre novelle normative più
importanti
4
dell’epoca seguito dalla riforma cd. Rattazzi che tracciò le basi per
la nascita di un’ autonoma giustizia amministrativa.
5
1
Messo in chiara discussione a causa dell’iniziale “colpo di spugna della Restaurazione”,
CARINGELLA, Trattato di Giustizia Amministrativa, Il riparto di Giurisdizione, Giuffré, 2005, 6.
2
Editto del 18 agosto 1831.
3
Per una compiuta dissertazione storico - evolutiva delle prime istituzioni che hanno caratterizzato il
tardo ottocento cfr. DOMENICHELLI, La Giurisdizione Amministrativa Esclusiva, Giuffrè, 1980.
4
Come la denominazione di “Corte” ( 1859 ) alla vecchia Camera dei Conti, organo d’appello delle
sentenze del Consiglio di Intendenza del Regno di Sardegna.
5
Diffusamente sul punto CARINGELLA, op. cit., 8 ss., dove illustra chiaramente l’intenzione della
riforma amministrativa del Regno di Piemonte di abrogare i tribunali ordinari del contenzioso,
definiti come un “complesso di organismi di stampo sostanzialmente amministrativo e di derivazione regia dotati
di poteri latamente giustiziali”, al fine di creare una giustizia amministrativa autonoma ( cfr. in merito
ROMANO, Commentario breve alla giustizia amministrativa, Padova, 2001, 5 e ss. ).
16
Venne di fatti istituito il Consiglio di Stato come organo d’appello avverso
le sentenze dei Consigli di Governo, che coincideva, per funzioni e grado, ai
già citati Consigli di Intendenza e come “Tribunale speciale del contenzioso
amministrativo”
6
per le controversie afferenti all’ambito delle pensioni.
La riforma del 1859, dunque, delineò un quadro sistematico che poneva il
giudice ordinario quale competente in materia di “diritti civili”
7
e non ancora
“politici”, mentre per questioni afferenti all’area pubblicistica, nonostante la
lamentata lesione di diritti soggettivi, la competenza era ripartita tra la
ordinaria giurisdizione e quella dei tribunali del contenzioso (consigli di
Governo, in primo grado, e Consiglio di Stato, quale grado d’appello).
6
Insieme alla Corte dei Conti, con competenze di contabilità pubblica.
7
Fondamentalmente questioni legate al diritto di proprietà.
17
1.1 Il riparto tra giudice ordinario e tribunale del contenzioso : gli
effetti sui diritti del cittadino
“ In detto sistema, quindi, il riparto di attribuzioni nella materia contenziosa veniva
determinato in base ad un duplice criterio: quello del tipo di rapporto coinvolto e, in
aggiunta, una particolare modalità di predeterminazione di materie operata dalla legge”.
8
Tuttavia ai giudici ordinari del contenzioso era precluso il potere di
annullamento di atti amministrativi e ciò non stupisce, ad un’attenta analisi, in
quanto l’Amministrazione godeva di un surplus di tutela che la poneva in una
posizione ancor più sperequata di quella che tradizionalmente occupa nel
quadro giuridico odierno, defilando il giudice del contenzioso a funzioni di
mero indirizzo interpretativo.
9
Apparse evidente, oltrepiù, che le garanzie di tutela (di per sé in fieri) offerte
al cittadino erano ben poca cosa rispetto alle materie
10
relegate ad una
8
Così CARINGELLA, op. cit., 8 . Spettava infatti ai Consigli decidere su questioni riguardanti
l’opposizione agli atti amministrativi per vizi legati al titolo amministrativo ( GUICCIARDI, La
Giustizia Amministrativa, Padova, 1957, 46 ss.) o controversie riguardanti imposte dirette.
9
Ved. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, 1998, 16 in nota n. 10 di CARINGELLA, op. cit.,
11.
10
Si pensi al pubblico impiego e al ricorso gerarchico avverso i provvedimenti amministrativi quale
unico e vano strumento di tutela.
18
valutazione pura dell’amministrazione, lasciate dunque a meri ripensamenti
discrezionali.
Emersero così in maniera dirompente richieste di tutela in settori non
espressamente “attribuiti”
11
alla giurisdizione contenziosa, ma comunque
aventi ad oggetto l’attività della P.A. avverso la quale soggetti privati
lamentavano legittimi interessi lesi.
Si profilò in tal modo la necessità non solo di un riparto tra due tipologie di
tutele (giudice ordinario e “giustizia amministrativa”) ma si tracciò altresì il
cammino verso una duplice tutela giurisdizionale basata su un riparto
determinato dalle situazioni giuridiche soggettive fatte valere.
11
CAMMEO, Commentario, cit.
19
2. La legge abolitiva del contenzioso amministrativo
2.1 Le teorie della dottrina e la risposta del legislatore
Quasi contestualmente all’istituzione del tribunale ordinario del
contenzioso amministrativo vi era già chi
12
parlava di una sorta di scalfittura
del meccanismo machiavellico della separazione e indipendenza dei poteri e
di un ingerimento nella discrezionalità decisionale della P.A. in quelle materie
che risultavano esenti da giudicato giurisdizionale.
Questa decisa posizione dottrinale prevalse a scapito di chi temeva che
proprio attraverso l’abolizione dei tribunali speciali poteva darsi luogo ad un
imbarazzante vuoto normativo per la tutela dei diritti del cittadino,
contestuale ad un rinvigorimento dell’indiscutibilità dell’azione
amministrativa.
12
SALANDRA, La giustizia, cit., 313-316, quale massimo esponente di tale indirizzo maggioritario.
Tuttavia non mancano echi britannici che giustificano l’adesione della dottrina al meccanismo
della giurisdizione unica, in tal senso NIGRO, Giustizia Amministrativa, Bologna, Il Mulino, 1994, 59
ss, in cui riferisce sulla “teoria della responsabilità ministeriale” che puntava al principio del buon
andamento dell’amministrazione attraverso una sottrazione al sindacato giurisdizionale delle
materie su cui esso si esplicava.
20
La legge in questione venne redatta il 20 marzo 1865 (n. 2248) dopo un
acceso dibattito parlamentare
13
sentenziando all’art. 1 dell’allegato E che le
questioni devolute alla giurisdizione del contenzioso amministrativo “saranno
d’ora in poi devolute alla giurisdizione ordinaria, ovvero all’autorità amministrativa,
secondo le norme dichiarate dalla presente legge”.
A sentir autorevole dottrina
14
, proprio con l’art. 10 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, All. D,(e non con la futura legge delegata n. 3267 del 30
dicembre 1923 ) nacque la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
che attribuiva al Consiglio di Stato la giurisdizione “propria” su alcune
materie fatte salve dall’abolizione del contenzioso amministrativo disposto,
come detto, con l’All. E (art.1).
Ma questo articolo, pur argomentando sui “tribunali speciali”, ovvero
tribunali distinti da quelli adibiti alla giurisdizione ordinaria, lasciò tuttavia
intendere che il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti giudicherebbero
ancora come tribunali speciali di primo grado nelle controversie a tal uopo
devolute,
15
confinando il connotato di specialità ad una mera distinzione
13
Per una visione d’insieme cfr. SALANDRA, La giustizia amministrativa dei governi liberi, 1904, 306, con
un completo excursus dal progetto Galvagno di abolizione del contenzioso fino alla riforma
Rattazzi .
14
POLICE, Giurisdizione in materia di Urbanistica ed Edilizia, in supplemento Foro Amm. T.A.R. n.
12/2004, 35 ss.
15
E ciò è reso palese dal combinato disposto con l’art.12 che trattando di tribunali ordinari del
contenzioso amministrativo fa salve le antiche disposizioni del 1859 che regolano i contenziosi dei
21
interna rispetto all’agire ordinario del tribunale del contenzioso
amministrativo.
In tal modo solo gli “affari non compresi”
16
nell’art. 2, ovvero tutto eccetto le
materie in tema di contravvenzioni e dove si facesse questione di un diritto
civile o politico, vennero attribuiti alla potestà amministrativa avverso la quale
l’esperibilità del ricorso in via gerarchica costituiva l’unico rimedio
ammesso.
17
tribunali speciali, così CARINGELLA, Trattato di Giustizia Amministrativa, Il riparto di Giurisdizione,
Giuffré, 2005, 13.
In tal senso si veda anche ROMANO, La giurisdizione amministrativa esclusiva dal 1865 al 1948, Dir.
Proc. Amm., 2/2004, 422-23, che sfrutta l’argomento trattato per riportare la tesi del MORTARA
come tra le più convincenti sul fatto che la giurisdizione di legittimità del Consiglio di Stato sia
sorta prima dell’istituzione della IV sezione e ciò risulti palese dal dettato dell’art. 10 della l.
2248/1865 dove ammette che “Il Consiglio di Stato esercita giurisdizione propria pronunciando
definitivamente con decreti motivati”: dunque l’aggettivo propria e l’avverbio definitivamente a scandire
una sorta di competenza ope exceptionis, ovvero “di volta in volta configurata”.
16
“La qualificazione in termini di meri affari”, ammette CARINGELLA, Trattato di Giustizia Amministrativa, Il
riparto di Giurisdizione, Giuffré, 2005, 20, “degli interessi diversi dai diritti è plasticamente sintomatica della
volontà di depurare la formula da qualsiasi accesso sistematico che potesse, sia pure indirettamente, evocare un
carattere di giurisdizionalità, meglio di azionabilità in sede giurisdizionale” così sottolineando come la
categoria dell’interesse non potesse ancora fregiasti del lustro di essere vantato dinanzi ad un
organo giurisdizionale e come questioni di tal genere non fossero altro che meri “affari”.
17
Così chiosa l’art. 3, l. n. 2248/1865, all. E.
22
2.2 Gli effetti della 2248/1865: la tutela del cittadino tra le difficoltà di
intervento del giudice ordinario e lo strapotere della P.A.
Tale congegnato sistema dette così vita ad una tipologia di tutela delle
situazioni soggettive sì filtrato dall’amplia discrezionalità della manovra
amministrativa ma comunque incardinato in un profilo trilaterale di garanzie
quali il contraddittorio, elevato a regola del procedimento, il potere di
riesame, connesso indissolubilmente con il rimedio gerarchico, e, non ultimo,
l’obbligo di motivazione dei decreti dell’autorità amministrativa.
18
In realtà queste disposizioni rimasero “sulla carta”
19
e vennero intese come
meramente programmatiche, tanto da essere sic et sempliciter ignorate.
20
18
Veniva così a configurarsi una prima forma di dialogo tra soggetto privato e P.A. se pur circoscritto
all’obbligo di motivazione che investiva anche i pareri, legati ai decreti, degli organi consultivi. Più
dettagliatamente PAJNO, Il riparto della giurisdizione, Trattato di Diritto Amministrativo, Tomo V,
Giuffré, 2003, 4210.
19
Ancora sul punto PAJNO, op. cit, ammettendo un esito conflittuale diverso tra rimedi amministrativi
e giurisdizionali qualora si fosse data attuazione a quei principi di tutela che paiono quasi
prodromici e antesignani rispetto alla legge del 1990, n. 241.
20
Tant’è che SALANDRA, op. cit., 456 ammette così l’edificazione di una completa arbitrarietà
dell’attività amministrativa, a suo dire figlia altresì dell’applicazione restrittiva del criterio elaborato
per la risoluzione dei conflitti di attribuzione che voleva quali atti jure imperii ogni atto (o
comportamento) della P.A., confinando l’attività di diritto privato ad acta jure gestionis, ovvero a meri
rapporti interprivati limitatamente ai casi in cui essa non agisse per il bene collettivo (ovvero, in
teoria, mai).
23
Solo dunque dinanzi ad un diritto che soggettivamente veniva fatto valere il
giudice ordinario poteva intervenire.
Si posero in questo modo le basi per un intervento giurisdizionale limitato
a questioni inerenti “diritti civili e politici” relegando in una terra di nessuno
ogni questione sfociante in un provvedimento amministrativo, causa,
com’era, di svilimento del diritto esibito dal privato a interesse legittimamente da
farsi valere in sede amministrativa, dunque non legittimamente in sede
giurisdizionale.
21
Questo difetto di giurisdizione del giudice ordinario a dichiarare la revoca o
l’annullamento si estese non solo agli atti ma anche ai comportamenti sine
titulo
22
, che “ se pur non ‘regolari’ in quanto non giustificati da un provvedimento
autorizzatorio, (fossero) comunque indirizzati al soddisfacimento di un interesse
pubblico”.
23
21
Questa “eccessiva timidezza” del giudice ordinario a dichiararsi competente quando erano in ballo
attività legate all’ “amministrazione pura”, ammette PAJNO, op. cit., 4212, è probabilmente dovuta al “
ruolo attribuito dalla cultura dell’ottocento alla magistratura ordinaria, che ne faceva un presidio dei diritti di
proprietà e dei diritti politici legati al censo, e che, di conseguenza, la vedeva obiettivamente estranea alla cultura della
modernizzazione e dello sviluppo” e prova di ciò ne era “la stessa prevalenza accordata alle teorie della
degradazione a interessi delle posizioni soggettive incise dei provvedimenti amministrativi. Ci troviamo, in ogni modo,
in una fase in cui dominano ancora gli “affari” più che gli interessi”.
22
Art 4 l.n. 2248/1865. Si pensi all’occupazione abusiva di un fondo privato, senza valido titolo
espropriativo per pubblica utilità.
23
Così CARINGELLA, Trattato di Giustizia Amministrativa, Il riparto di Giurisdizione, Giuffré, 2005, 16.
24
Così come nessuna ottemperanza giurisdizionale poteva aversi a seguito
del mancato obbligo della P.A., comunque previsto dal comma 2 dell’art.4 l.
n. 2248/1865, di conformarsi al dictat del giudice.
24
24
Gli albori del giudizio di ottemperanza si avranno con la legge istitutiva della IV sezione del
Consiglio di Stato, meglio concepito poi nell’art. 27 del T.U. C.d.S. del 1924.
25
3. L’istituzione della IV sezione del Consiglio di Stato
3.1 Le posizioni della dottrina
In un panorama normativo palesemente abietto alle contestazioni avverso
gli atti amministrativi, sono solite collocarsi le posizioni assunte a seguito
dell’infelice stagione normativa del 1865, foriera sì di mezzi di tutela
innovativi ma che alla lunga si rivelarono alquanto deficitari.
In questo clima di dispotismo amministrativo trovarono sede le varie
teorie e proposte di intervento che balenavano tra il rafforzamento dei poteri
del giudice ordinario, vieppiù nell’orbita del diritto – interesse, fino alla
realizzazione di un autonomo e definitivo organo giurisdizionale
amministrativo, dotato di totale cognizione processuale e procedurale al fine
di poter far “emergere in contraddittorio gli interessi partecipativi, pretesivi ed oppositivi
dei cittadini”.
25
25
Così CARINGELLA, Trattato di Giustizia Amministrativa, Il riparto di Giurisdizione, Giuffré, 2005, 25,
nota 37.
26
Si preferì, a queste alternative estreme, una soluzione intermedia che
garantisse indubbiamente una tutela concreta al cittadino avverso l’agire
autoritativo e discrezionale della P.A., ma senza stravolgere radicalmente la
pur discutibile impostazione giurisdizionale del 1865.
3.2 La legge 31 marzo 1889, n. 5992
Una visione d’insieme lineare e nello stesso tempo critica di quello che era
il quadro giurisdizionale anteriore alla legge istitutiva della IV sezione del
Consiglio di Stato è data anche da illustre Autore
26
, il quale con ammaliante
semplicità espose le ragioni dell’urgenza dell’intervento legislativo : “Il nostro
paese aveva avuto la giurisdizione unica nel periodo che va dal 1865 al 1889, quando le
controversie per la tutela dei diritti soggettivi furono affidate, con l’abolizione del contenzioso
amministrativo, alla giurisdizione del giudice ordinario, ma questi si ritirò di fronte al
sindacato del potere discrezionale ed autoritativo della pubblica amministrazione, privando,
alla fine, di tutela pure i diritti soggettivi che cessavano di essere tali in presenza dell’atto
26
FOLLIERI, La giustizia amministrativa nella Costituente tra unicità e pluralità delle giurisdizioni, in Dir. Proc.
Amm., n. 4/2001.
27
amministrativo, espressione di autorità; in questo periodo, furono lasciati in balia
dell’amministrazione, non solo gli ‘interessi’, ma anche i diritti soggettivi che ricevevano
tutela in via amministrativa, in sede di ricorso gerarchico o in opposizione ovvero, al più,
con ricorso straordinario al Re”
27
.
Su tali premesse poggiò la legge 31 marzo 1889, n. 5992, cd. legge Crispi,
istitutiva della IV sezione del Consiglio di Stato col compito di decidere sui
ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della legge
“contro atti e provvedimenti di un’autorità amministrativa o di un corpo
amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse […], quando i
ricorsi medesimi non siano di competenza dell’autorità giudiziaria […].”
28
Ad una prima analisi la novella parve ricadere sugli stessi intoppi della
legge di abolizione del contenzioso amministrativo, mancando di chiarire
quali tipologie in jure fossero afferibili ai “diritti civili e politici” di competenza
del giudice ordinario e di fornire il giudice della neo IV sezione della koinè
27
FOLLIERI, ivi, 923.
28
Art. 3 legge ist. IV sezione C.d.S.
Si discusse tuttavia in dottrina se tali interessi presenti nella l.del 1889 costituissero un quid pluris
rispetto agli affari citati all’art. 3 della l. n. 2248/1865 oppure fossero ad essi meramente sostitutivi
o tutt’ al più complementari ; si conviene tuttavia con chi affermò che il pur incompleto art. 3 della
l. 5992/1889 pose le basi per la nascita della giurisdizione generale di legittimità, cfr. sul punto
ROMANO, Commentario breve alla giustizia amministrativa, Padova, 2001, 62.
28
necessaria al fine di poter discernere le singole questioni soggettive fatte
valere.
29
Ad ogni modo, il sindacato di legittimità costituiva le fondamenta sulle
quali si radicava la competenza della IV sezione.
“In taluni casi particolari, però, la legge del 1889 ( art. 4), attribuiva alla IV sezione
un sindacato ‘ anche in merito ’, con caratteristiche non ben definite ”,
30
se pur la
legge parlava di “ricorsi diretti ad ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità
amministrativa di conformarsi […] al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la
lesione di un diritto civile o politico”, ossia il cd. giudizio di ottemperanza.
“In questo modo”, continua Travi, “ attraverso l’intervento della Quarta sezione,
veniva reso effettivo e giustiziabile l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare al giudicato
dei giudici ordinari e veniva colmata una lacuna nel principio sancito dall’art. 4, 2° comma
della legge del 1865”.
31
29
Come detto, l’ubris della disciplina di intervento era costituito da un potere di annullamento di
stampo “oggettivistico” fondato dunque sugli stessi vizi appalesati dall’atto impugnato, in tal modo
argomenta CAIANIELLO, Il giudice amministrativo, cit., 1944 e altri.
30
Cfr. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, 5 ^ ediz., Giappichelli , Torino, 30 ss. “In questi casi”,
continua l’Autore, la Quarta sezione, in caso di accoglimento del riscorso, non avrebbe dovuto
limitarsi ad annullare l’atto impugnato, ma avrebbe potuto assumere una decisione sulla pratica in
sostituzione di quella espressa nel provvedimento annullato ( art. 17).
31
In TRAVI, ivi, 34.
29