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diritti dell’uomo come la libertà, l’uguaglianza e la non
discriminazione di cui l’Occidente ne è il portatore indiscusso
(concezione occidentale dei diritti dell’uomo). Pertanto i Paesi arabo
islamici hanno dovuto farsi depositari di una propria specifica visione
dei diritti dell’uomo, partecipando sia al loro processo di
internazionalizzazione sia al loro processo di regionalizzazione
tenendo sempre presente il dettame sciaraitico. Essi hanno dato vita ad
un sistema regionale dei diritti dell’uomo dicotomico, rappresentato
da due organizzazioni regionali ovvero l’Organizzazione della
Conferenza islamica e la Lega degli Stati arabi attraverso le quali sono
state elaborate diverse Dichiarazioni sui diritti dell’uomo in chiave
strettamente islamica.
In virtù della peculiarità della dimensione islamica dei diritti
dell’uomo il dibattito iniziale in detta materia, circoscritto
esclusivamente al mondo arabo islamico, si è amplificato ed ampliato
vedendo come protagonista anche il mondo occidentale. Secondo la
concezione occidentale dei diritti dell’uomo esistono dei nodi nella
cultura arabo islamica che risultano a tutt’oggi irrisolti e che non
consentono il pieno riconoscimento nonché la piena tutela universale
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, vale a dire la
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disuguaglianza tra uomini e donne nonché tra il musulmano ed il non
musulmano (minoranze religiose).
Il presente lavoro si propone, attraverso la delineazione della
dimensione arabo islamica dei diritti dell’uomo, di capire se
effettivamente sussistono delle divergenze tra questa e la concezione
universale dei diritti dell’uomo, di individuare eventualmente
l’ostacolo che non ne consente l’accettazione ed inoltre se sia
possibile proporre una soluzione per il conseguimento di una loro
visione univoca che vada al di là dei particolarismi culturali.
In particolare nel corso del primo capitolo ci si focalizza prima sulle
diverse generazioni dei diritti dell’uomo (diritti civili, politici,
economici, sociali culturali e di solidarietà) in riferimento al periodo
storico in cui sono stati riconosciuti, e successivamente sugli strumenti
a carattere internazionale e regionale adottati per la loro salvaguardia.
Nel capitolo successivo viene esaminata la concezione arabo islamica
dei diritti dell’uomo raffigurata in chiave sciaraitica e le iniziative
intraprese dagli Stati musulmani per la creazione di un sistema per la
regionalizzazione universale dei suddetti.
Infine l’ultimo capitolo è dedicato all’origine e allo sviluppo del
dibattito pluralistico sui diritti dell’uomo scaturito nel mondo arabo
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islamico che vede come protagonisti sia gli stati sia gli intellettuali che
si interrogano sull’applicazione incondizionata o meno della Shari’a;
vengono poi esaminati alcuni valori connessi alla persona umana
ovvero la libertà, l’uguaglianza e la non discriminazione, considerati
come termini di riferimento nel dibattito tra i Paesi occidentali ed i
Paesi arabo islamici, diretti a determinare l’aderenza della visione
arabo islamica dei diritti dell’uomo con l’ideale dell’universalità il cui
valore portante è la non discriminazione.
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Capitolo Primo
LA TUTELA DEI DIRITTI DELL’UOMO A LIVELLO
UNIVERSALE E REGIONALE
1. Generazioni e categorie dei diritti dell’uomo
La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo elaborata in seno
all’Organizzazione delle Nazioni Unite
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nel 1948 costituisce un
traguardo per tutti quegli uomini, soprattutto occidentali, che nel corso
dei secoli si sono adoperati per la conquista della libertà. Grazie alla
quale è stato possibile dare una definizione e una tutela dei diritti
dell’uomo a livello universale, oggi diciamo globale, che esula dalla
limitata costituzionalizzazione perchè riferita solo alla categoria dei
cittadini. Si parla di universalità dei diritti dell’uomo, perché questi
appartengono ad ogni essere umano, ad ogni persona senza alcuna
differenziazione di razza, sesso, religione, lingua, opinione politica e
origine nazionale o sociale, essi spettano a tutti gli individui per la
loro stessa appartenenza al genere umano e dunque non dipendenti
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Alla base dell’istituzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite c’era la Carta Atlantica del
1941, la quale fu oggetto di tre Conferenze a cui vi parteciparono quattro potenze, Cina,
Inghilterra, Unione Sovietica e Stati Uniti d’America, che insieme gettarono le basi di questa
futura organizzazione che ebbe lo scopo di mantenere la pace e la sicurezza internazionale,
sviluppare relazioni amichevoli tra gli stati e promuovere la cooperazione nel campo economico e
sociale. La carta dell’ONU fu approvata al termine della Conferenza di San Francisco nel 1945, a
cui vi parteciparono 50 stati, l’art. 1 della Carta prevede uno degli gli scopi dell’organizzazione è
la promozione e il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali senza distinzione di
sesso, razza, lingua o religione, in questo settore, un ruolo di primo piano è riservato
all’Assemblea generale la quale mediante raccomandazioni può attirare l’attenzione di quei paesi
che compiono gravi violazioni dei diritti umani. Vedi B. Conforti, Le Nazioni Unite, pp. 1-3.
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dalle leggi dei singoli stati. In particolare si è posta l’attenzione su
determinate categorie di persone, fino ad allora non considerate nella
loro specificità, come la donna, il bambino, l’anziano, il diversamente
abile
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, che sono diversi nel corpo e nell’identità ma uguali nel
godimento dei diritti. Poiché i diritti dell’uomo sono venuti alla luce in
determinate circostanze storiche, hanno subito una propria evoluzione
temporale, e diventando dei bisogni che gli uomini hanno avvertito
come conseguenza dei loro rapporti di potere e del progresso tecnico,
per ragioni di praticità sono stati suddivisi in generazioni, in
riferimento al periodo storico in cui sono stati riconosciuti come diritti
fondamentali.
Distinguiamo tre generazioni di diritti ben definiti ed una quarta, che
comprende i cosiddetti nuovi diritti, che sono considerati ancora in
fase di evoluzione e di formulazione essendo di recente formazione.
Dunque, nella prima generazione rientrano i diritti civili e politici, che
sono contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo,
negli articoli 1-21 e previsti altresì dal Patto Internazionale relativo ai
Diritti civili e politici. I diritti civili sono stati sostenuti dal pensiero
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La tutela di queste categorie di persone ha reso necessario l’adozione da parte degli Stati, di
specifiche Convenzioni. In seno all’ONU venne aperta alla firma la Convenzione per i diritti del
fanciullo, il 20 novembre 1989 ed entrata in vigore nel 1990; Il 18 dicembre 1979, l’Assemblea
generale delle nazioni Unite adottò la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di
discriminazione delle donne, entrata in vigore nel 1981.
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liberale, includono sia il diritto alla vita, alla sicurezza personale e
all’integrità fisica e sia una serie di diritti di libertà, riconosciuti al
cittadino per la realizzazione della sua autonomia nella società,
attengono alla sua sfera privata e tutelano la sua persona, essi si
distinguono in diritti di libertà positive, come la libertà di coscienza,
di religione, di associazione e in diritti di libertà negative, come non
subire tortura, non essere sottoposto a schiavitù, discriminazione e
arresto arbitrario, sia nell’una che nell’altra tipologia di libertà, lo
stato ha l’obbligo di non ingerenza, trattasi di libertà dallo Stato.
I diritti politici invece, sono di matrice democratica e concretizzano la
partecipazione del cittadino alla vita politica del Paese e attengono alla
sua sfera pubblica, trattasi del diritto elettorale sia attivo che passivo,
realizzato mediante il sufragio universale nonché la libertà d’opinione
e di espressione, di riunione.
Nella seconda generazione, rientrano i diritti economici, sociali e
culturali, contenuti sia nella Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo, articoli 22-27, sia nel Patto Internazionale relativo ai
Diritti economici, sociali e culturali, la loro origine la si trova nel
pensiero socialista. Questi diritti richiedono l’intervento diretto dello
Stato a sostegno dei cittadini più sfavoriti, garantendo loro un minimo
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di prosperità materiale, cosicché tutti, ma proprio tutti i suoi cittadini
possono godere di un’effettiva uguaglianza sostanziale.
I diritti in oggetto sono: diritto al lavoro, tutelato e retribuito in
maniera equa, il diritto al riposo ed allo svago, alla sicurezza sociale,
alla tutela sindacale, all’assistenza sanitaria, ad un tenore di vita che
garantisca la salute ed il benessere anche della famiglia, diritto
all’istruzione e alla partecipazione alla vita culturale.
Nella terza generazione, rientrano i cosiddetti diritti di solidarietà,
contenuti negli articoli 28-30 della Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo, dei quali è il popolo ad esserne beneficiario. Questi diritti
sono di tipo collettivo, proprio perché è la popolazione ad esserne
titolare, si dividono in diritti collettivi di libertà e di solidarietà, nei
primi rientrano il diritto all’autodeterminazione e alla pace; nei
secondi invece troviamo il diritto alla sviluppo economico, sociale e
culturale, alla difesa ambientale, al godimento delle risorse della terra
e dello spazio. L’importanza dei diritti di solidarietà è da ricercare
nella responsabilità che ciascun popolo ha verso altri popoli che si
trovano in difficoltà, si pensi ai Paesi poveri che non hanno la
possibilità di sfamare l’intera popolazione né di provvedere a
debellare le malattie mediante l’acquisto dei medicinali, perché
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sprovvisti di denaro, ecco che di fronte a queste situazioni di
emergenza dovrebbe scattare la solidarietà dei Paesi più ricchi per due
motivi fondamentali, primo perché esistono della responsabilità
storiche risalenti all’epoca coloniale, secondo, è che queste
ineguaglianze, spesso, sono il risultato di un commercio mondiale che
non tiene conto delle gravi conseguenze per alcuni Paesi del mondo.
Infine, di recente si sta iniziando a parlare di una quarta generazione,
ossia i nuovi diritti, relativi alle manipolazioni genetiche, alla bioetica
e alle nuove tecnologie di comunicazione, si pensi ad esempio ai danni
che possono causare alla salute gli alimenti geneticamente modificati
oppure ai rischi che un bambino può correre, navigando in internet.
Essendo però una nuova categoria di diritti, bisognerà aspettare, prima
che vengano definiti ed inseriti in documenti ufficiali.
L’aver distinto i diritti dell’uomo in diverse generazioni, non significa
che esistano delle gerarchie tra loro anzi dovrebbe prevalere una
completa parificazione, ma che tutt’oggi non è così, infatti è prevista
una giustiziabilità solo ai diritti di prima generazione, attraverso il
ricorso giudiziario sia interno che internazionale.