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commercianti; oppure il commerciante stesso, non potendo occuparsi di
accompagnare personalmente le proprie merci, ne incaricava un servo o un
mandatario qualsiasi.
In alcuni casi si formavano società di mercanti che compivano in
comunanza incessanti viaggi di andata e ritorno, commerciando a bordo
della nave o sulla riva dei porti che toccavano, costituendosi addirittura, tra
i mercanti più importanti, un piccolo governo che sceglieva la meta del
viaggio e dava giudizio sulle controversie che sorgevano tra i naviganti ; o
affidavano la gestione della nave a un socio che trafficava per loro conto.
In siffatte abitudini commerciali sorte dall’utilizzo e dalla piccola
speculazione pratica, si ritrovano i germi dei più moderni tipi di contratto di
noleggio.
I precedenti storici di tale figura giuridica, sono successivi all’Ordonnance
de Luis XIV del 1681, che pur costituendo l’inizio della legislazione
moderna di diritto speciale non aveva ancora elaborato chiaramente la
sistematica dei contratti di utilizzazione di nave. L’Ordonnance ignorò la
distinzione romanistica tra locatio rei e locatio operis, vale a dire le figure
della locazione di nave armata e di locazione di nave a scafo nudo
nell’ambito della locatio rei, e quella tra noleggio in senso stretto e
trasporto nell’ambito della locatio operis.
Nolo e noleggio sono due termini che si riferiscono ad elementi diversi.
Noleggio nel linguaggio comune indica un contratto relativo all’uso
temporaneo di un oggetto. Può trattarsi di cose d’uso comune come sedie,
banchi di chiesa o d’uso particolare come costumi da maschera e da teatro,
films, veicoli. Nolo è il corrispettivo di tutti i contratti ora indicati.
In certi casi il noleggio è strumentale per lo scopo di un altro contratto, ad
esempio nel caso di noleggio di apparecchi telefonici o di bombole a gas.
6
Il noleggio di nave era legislativamente nominato, e regolato già nei codici
precedenti il nostro, oltre che nel codice di navigazione, nel quale la
disciplina è stata estesa agli aeromobili.
Il noleggio di veicoli invece è solo incidentalmente menzionato nel così
detto codice della strada
(1)
.
In tale articolo, il noleggio d’autoveicoli è considerato una delle forme
d’uso privato. Del noleggio poi è formulata una nozione esatta con riguardo
all’uso abusivo, precisandosi che esso si ha “quando il noleggiante, senza il
titolo prescritto, compie uno o più viaggi ordinati dal noleggiatore”.
Con riferimento sempre all’uso privato, il noleggio di veicoli è richiamato
in materia di assicurazione obbligatoria e di responsabilità civile:
“L’assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni
prodotti alle persone trasportate dai veicoli destinati a uso pubblico dagli
autobus destinati a uso privato da noleggiare con conducente, nonché dai
veicoli destinati al trasporto di cose che siano occasionalmente autorizzati
al trasporto di persone”.
(2)
Nel noleggio, in senso tecnico, il noleggiante mette a disposizione del
noleggiatore il veicolo, e provvede a farlo viaggiare; assumendo su di sé i
rischi del viaggio. Caratteristica del noleggio è che il veicolo è “mosso e
guidato dal noleggiante a proprie spese, ma per conto, e per utilità del
noleggiatore”.
(3)
Nella locazione, il locatore da l’uso del veicolo, e il conducente provvede a
farlo viaggiare. Il locatore “non fornisce né il guidatore né il combustibile
ed il resto”.
(4)
(1)Art. 57 Dpr 27/10/58, n. 956, modif. con L. 26/4/59 n. 207, riprodotto nel T. U. approv. con Dpr 1516/59 n. 432
(2) L. 24 dicembre 1969, n. 990 art. 1 comma 3
(3) MESSINEO, Man. dir. civ. e comm. le, vol III parte I° tomo 1, Milano, 324
(4) MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale IV, Milano, 1954, 145
7
Il noleggio s’inquadra nella locazione d’opera. Quello di nave o di
aeromobile è un contratto legislativamente nominato, ma non tipico, poiché
rientra in un altro tipo generale, mentre quello di veicolo è stato ritenuto un
contratto innominato. Può essere considerato un contratto socialmente
nominato poiché la pratica ne conosce il termine e l’uso; anche se poi,
impropriamente, lo ridefinisce anche ad ipotesi che non pongono in essere
un noleggio.
Per distinguere il noleggio dalla locazione, la più recente dottrina
marittimistica ha creduto di dover negare nel primo la rilevanza della messa
a disposizione del veicolo. E’ stato affermato che ritenendo rilevante la
destinazione dello spazio navale, si verrebbe a “parafrasare il vecchio
concetto di locazione di cosa”. Quest’affermazione è il risultato di un
equivoco. Il contenuto del godimento attribuito al locatario può essere
oltremodo vario: può andare dal godimento della singola utilità della cosa
medesima, in maniera da comprendere ogni possibilità di godimento e
d’uso di essa derivante dalla sua fisica disponibilità
(5)
.
In quest’insegnamento generico è stato precisato e rilevato che il
godimento, caratteristico della locazione, può essere limitato ed in qualsiasi
modo disciplinato; ma deve trattarsi di godimento, il quale sul piano dei
rapporti obbligatori presenti quello stesso carattere di generalità ed
astrattezza che sul piano dei diritti reali presentano proprietà ed usufrutto;
come il godimento dell’usufruttuario non può ridursi ad una singola e
determinata facoltà, così il godimento del locatario non può riguardare una
singola facoltà. Certamente, a parte la realità, il godimento è diverso, nella
proprietà e nell’usufrutto, da un lato, nella locazione dall’altro; tutti questi
rapporti attribuiscono al titolare non singole e determinate facoltà, ma un
generale potere di godimento di cui le singole facoltà non sono altro che
(5) SPASIANO E., Contratto di noleggio: Trattato di diritto civile e commerciale, Giuffrè, Milano, 1986, 58
8
espressione. Quel carattere d’astrattezza che si afferma per la proprietà e
l’usufrutto, vale su di un piano minore per la locazione
(6)
.
Si può parlare di locazione solo quando l’altro contraente abbia “tutto quel
godimento che può dare il bene”.
(7)
La messa a disposizione dello spazio di un veicolo, quando il bene continua
ad essere gestito dal noleggiante, non potrebbe mai portare nel campo della
locazione di cosa, poiché non dà il godimento generale del bene, ma
singole e determinate facoltà che di tale godimento non costituiscono
espressione. Non c’è la consegna del bene o di una parte di esso,
caratteristica della locazione, vi è uso ma senza detenzione.
La messa a disposizione dello spazio non toglie la materiale disponibilità
del veicolo al noleggiante, ma solo la limita, in conformità dell’uso
consentito al noleggiatore.
Si spiega ad esempio che a differenza di quanto è disposto per la locazione,
(8)
non siano a carico del noleggiatore le spese di conservazione e di
ordinaria manutenzione.
In tal senso era già la dottrina quando sulle tracce di Wustendofer, che
assumeva come criterio differenziale fra noleggio e locazione di cosa,
l’elemento della dipendenza del capitano dall’uno o dall’altro contraente,
rilevava che “Il noleggiatore ha il diritto sullo spazio della nave che
occuperà con le sue merci ma nella locazione di cosa è presupposta la
detenzione, mentre il noleggiante non si spoglia del possesso che conserva
per mezzo del capitano"
(9)
.
(6) Si veda la precedente nota
(7) BIONDO BIONDI, Astrattezza del diritto di godimento del locatario, in Giur. it. 1952, I, 1
(8) Art. 1576 comma 2 cod. civ
(9) BRUNETTI, Dir. nav. priv. it., vol. III, 478
9
Con riguardo al trasferimento del possesso, si faceva riferimento ad un dato
che esprimeva il carattere generale o non del godimento. Intanto il possesso
non c’era, poiché le singole e determinate facoltà non erano espressione di
un godimento generale del bene. La messa a disposizione dello spazio può
essere un elemento rilevante nella configurazione del noleggio, senza che
questo rientri nella locazione di cosa.
La concessione dello spazio del veicolo, vale a dire della facoltà di usare
detto spazio, è una delle prestazioni che costituiscono l’oggetto del
noleggio, assieme alla fornitura dell’attività del personale e delle energie
necessarie, prestazioni tutte considerate complessivamente nel risultato
finale.
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1.2 Nozione di noleggio secondo la più recente dottrina
L’elaborazione dottrinale si svolse in relazione al noleggio di nave ed
influenzò la giurisprudenza.
Quest’ultima dovette occuparsi dei casi di noleggio d’autoveicoli e offrì lo
spunto per commenti alla dottrina.
Il noleggio fu accolto come figura tipica solo nell’ambito del diritto alla
navigazione
(1)
, ma si riconobbe la sua diffusione anche nella pratica in
rapporto ai mezzi di comunicazione terrestre e soprattutto all’utilizzazione
di autoveicoli.
Il noleggio d’autoveicoli fu considerato come un contratto innominato; la
disciplina del quale avrebbe dovuto “modellarsi su quella del noleggio di
nave”. Più tardi si cominciò a parlare di noleggio come negozio di diritto
comune sorto nell’ambito del diritto speciale, ma con una più ampia e
generale possibilità d’applicazione; tale qualifica fu utilizzata da alcuni
scrittori per escludere l’eccezionalità dell’istituto.
A questo risultato si è giunti però in modo graduale. In un primo tempo, si
ritenne di poter ravvisare forme analoghe al noleggio di alcuni contratti
d’utilizzazione di macchine e strumenti industriali e agricoli.
Qualche autore fece un accenno ad una categoria di noleggio
“configurabile anche nei casi in cui siano pattuite prestazioni complesse, da
compiere adoperando cose determinate, esempio allestimenti scenici, arredi
ed addobbi d’ogni genere”
(2)
.
(1) Art. 384 ss. cod. nav.
(2)
MIRABELLI, La locazione, in Commentario al cod civ, diretto da Scialoja e G. Branca, Zanichelli, Roma, n. 43
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In questo modo vennero indicate forme che non sono di noleggio, ma di
locazione, o venne fatta una indicazione completa.
Locazione e noleggio sono “istituti di generale portata, anche se a
considerarli espressamente e a distinguerli con precisione provvede
soltanto il codice della navigazione con riguardo alle nave e agli
aeromobili”.
(3)
Il noleggio è indicato come “un tipo contrattuale già individuato dalla legge
in un settore dell’esperienza, mentre in altri rimane affidato
all’elaborazione degli operatori”.
(4)
(3)
RESCIGNO, Man. del diritto privato italiano, Napoli 1983 n. 230, p. 798 s.
(4)
Si veda la precedente nota