2
Una concezione dello Stato come Welfare State, vale a dire uno Stato
garante dell’assistenza sanitaria nell’interezza del suo contenuto
sostanziale e non come una norma giuridica astratta; un diritto che
prefigura un servizio pubblico obbligatorio, accessibile a tutti e senza
distinzioni.
Fino alla metà degli anni settanta, l’organizzazione sanitaria è stata
caratterizzata dalla presenza di molteplici istituti. Si occupavano di
Salute, le casse mutue, i comuni, le province, gli ospedali con propri
statuti e regolamenti. Una legislazione, quindi, generale che portò a
risultati poco efficaci. Con la legge 12 febbraio 1968 n. 132, nota
come riforma ospedaliera si cercò di ricondurre in un’unica figura
giuridica le strutture ospedaliere esistenti. Nacque così l’ente
ospedaliero, definito come “ente pubblico che istituzionalmente
provvede al ricovero e alla cura degli infermi”. L’attività ospedaliera
diventa, dunque, un pubblico servizio rivolto alla cura dei malati, oltre
che il luogo per assicurare il recupero della Salute.
La più grande riforma si è concretizzata con la legge n. 833 del 23
dicembre del 1978, nota come “Riforma sanitaria”.
Con la riforma del 1978 si è passati da un sistema basato sulla
molteplicità di strutture di offerta di servizi sanitari avente carattere
mutualistico-assicurativo e assistenziale ad un sistema a offerta
unitaria con carattere garantistico, che ha dato origine al Servizio
Sanitario Nazionale.
La Riforma ha dato spazio a una serie di istituzioni di natura pubblica
o privata per svolgere attività ospedaliera per il raggiungimento degli
obiettivi del SSN, attraverso lo strumento convenzionale. Il sistema
sanitario e il sistema universitario si incontrano nelle disposizioni
contenute nella legge n. 833/1978.
3
Il rapporto tra università e regioni si esprime attraverso la
stipulazione di convenzioni “al fine di realizzare un idoneo
coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali”. Con tale
strumento si coordinano gli interessi e le attività del sistema
universitario e del sistema sanitario. Infatti, l’università, quale centro
istituzionale di formazione culturale e di attività di ricerca scientifica
coniuga attraverso il convenzionamento la sua attività alle finalità del
servizio sanitario.
La legge n. 833/1978 ha ipotizzato due modelli organizzativi
principali: il complesso convenzionato misto e il policlinico a gestione
diretta.
Il sistema delineato dalla Riforma si caratterizza da una forte
deresponsabilizzazione economica e da una totale incontrollabilità dei
costi. Nel nostro Paese la sua tutela è stata affidata alle unità sanitarie
locali sin dagli anni 70. L’opera di tali istituzioni è stata al centro di
numerosi dibattiti a causa della diffusa insoddisfazione dei cittadini
che ha portato alla crisi del SSN.
A partire dal 1992, si è avviato un riassetto della materia che ha
intrapreso un processo di razionalizzazione dalla sanità e di
aziendalizzazione delle USL.
La riforma bis e la successiva riforma ter, nell’ambito di un sistema
che rimane pubblico, si propongono di raggiungere risultati migliori
tramite l’introduzione dei principi efficienza, economicità e
concorrenza. In questa nuova prospettiva si afferma la piena
autonomia delle aziende della Salute e la libera scelta del cittadino-
utente.
Il riassetto sanitario ha mirato a una migliore equità nell’erogazione
delle prestazioni sul territorio nazionale tramite la definizione dei
4
livelli essenziali di assistenza. Il cittadino è nella piena libertà di scelta
delle strutture, pubbliche e private, per soddisfare i suoi bisogni,
grazie all’introduzione dell’elemento competitività tra le strutture di
offerta, sia in ambito pubblico, sia nei rapporti tra pubblico e privato.
A livello centrale sono definiti gli obiettivi fondamentali di
prevenzione, diagnosi e cura, dei livelli di assistenza da assicurare in
condizioni di uniformità sul territorio nazionale. A livello regionale
compete la responsabilità di definire le strategie organizzativo-
gestionali più adatte all’attuazione del servizio sanitario nel proprio
ambito territoriale.
Il concetto di “azienda”, attribuito alle strutture pubbliche di
produzione ed erogazione dei servizi, è un elemento innovativo nei
meccanismi di funzionamento del sistema sanitario legato alla nuova
cultura manageriale, intesa come logica di gestione orientata
all’innovazione, al cambiamento, alla competizione, all’economicità.
Le due tipologie aziendali codificate dalla norma sono le aziende
sanitarie e le aziende ospedaliere, entrambe caratterizzate da
personalità giuridica e autonomia imprenditoriale. Le prime operano
sul territorio regionale per assicurare i livelli essenziali di assistenza,
le seconde garantiscono l’assistenza ospedaliera.
La salvaguardia del servizio pubblico è investito da nuove logiche e
da nuovi protagonisti che instaurano una rete di relazioni per garantire
una maggiore efficienza. La qualificazione aziendale di un ente
pubblico garantisce dinamicità all’attività di produzione ed erogazione
del servizio.
Il riordino complessivo della disciplina in materia sanitaria ha
introdotto nuove strutture organizzative all’interno delle quali si sono
create intese fra i vari attori istituzionali. Il rapporto tra il Servizio
5
Sanitario Nazionale e università si è inserito nel quadro di riforme,
adottando vari modelli aziendali fino a delineare il modello unico di
azienda ospedaliero-universitaria. Tale rapporto si è consolidato con la
stipulazione di specifici protocolli d’intesa tra le regioni e le università
creando accordi con le aziende della Salute per disciplinare le
modalità della reciproca collaborazione. Una collaborazione basata
sull’integrazione dell’attività assistenziale con le attività di didattica e
ricerca istituzionalmente affidate all’università.
Il presente lavoro, il cui titolo è “L’Azienda ospedaliero-universitaria”
è articolato in cinque capitoli.
Nel primo capitolo sarà analizzato l’evoluzione del concetto “Salute”
che si dilata in una serie di provvedimenti normativi che hanno avuto
il compito nei vari periodi storici di organizzare la sanità.
Il lungo excursus normativo si concretizza in una serie di riforme
strutturali che hanno modificato l’organizzazione e il funzionamento
del sistema sanitario. Un processo di riforme lungo quasi trent’anni:
dalla grande Riforma sanitaria del 1978 al processo di
aziendalizzazione degli anni novanta, alla riforma del Titolo V della
Costituzione.
Nel secondo capitolo saranno sviluppati gli aspetti principali della
riforma bis e della riforma ter,con particolare riferimento al personale
e alla dirigenza delle Aziende della Salute. Ci si soffermerà poi sul
finanziamento, dalla sua evoluzione ai più recenti interventi
legislativi.
Nel capitolo terzo verranno analizzate le aziende della Salute: le
aziende sanitarie e le aziende ospedaliere. Nello specifico verranno
esplicitati gli obiettivi e l’organizzazione strutturale di entrambe.
6
Il capitolo quarto rappresenta la parte centrale della mia tesi, vale a
dire L’Azienda ospedaliero-universitaria. La cooperazione tra SSN e
università, iniziata attraverso i policlinici universitari e i complessi
convenzionati misti, ha trovato una compiuta definizione con
l’adozione del decreto legislativo n. 517/1999. Il suddetto decreto
riunifica in un unico modello, l’azienda ospedaliero-universitaria, le
funzioni di assistenza, ricerca e didattica.
Dalle osservazioni emerse da questa analisi teorica, verrà analizzato,
nel quinto capitolo, l’azienda ospedaliera integrata con l’università
Mater Domini di Catanzaro e le problematiche concernenti la
Fondazione “Tommaso Campanella”.
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Capitolo primo
Evoluzione normativa della Salute
SOMMARIO: 1.1. Evoluzione storica dei modelli organizzativi e della
legislazione sanitaria italiana: dal primo ordinamento sanitario ai primi anni del
Novecento. - 1.2. Dal fascismo all’istituzione dell’Alto Commissario per l’igiene
e la sanità pubblica. - 1.3. Il diritto della tutela della “Salute” nella Costituzione. -
1.4. Dall’istituzione del Ministero della sanità alla Riforma ospedaliera del 1968:
accenni ai primi rapporti convenzionali tra università ed enti ospedalieri. - 1.5. Gli
anni 70: le Regioni e l’assistenza sanitaria. - 1.6. Istituzione del SSN e contenuti
significativi della Legge n. 833 del 23/12/1978: la nuova idea di “Salute”alla luce
del pluralismo istituzionale e del nuovo sistema di relazione tra università e SSN.
- 1.7. Riforma bis: riordino della sanità con il d.lgs. n. 502 del 30/12/1992. - 1.8.
La Riforma sanitaria ter. - 1.9. La tutela della Salute nel nuovo Titolo V della
Costituzione.
1.1. Evoluzione storica dei modelli organizzativi e della
legislazione sanitaria italiana: dal primo ordinamento
sanitario ai primi anni del Novecento
Il concetto “Salute” rappresenta nel nostro Paese un “diritto soggettivo
perfetto” ed è uno dei principi cardini del nostro ordinamento.
La tutela della Salute viene definita come “uno stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale”
1
, ovvero una condizione di
armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico dell’organismo
dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale
2
.
La Salute e il sistema di leggi, che ne disciplina l’organizzazione, ha
subito nel corso del tempo una serie di riforme che hanno alla fine
prodotto il nostro attuale sistema sanitario.
1
Definizione dell’O.M.S., Organizzazione mondiale della sanità.
2
Cfr. Cilione G., Diritto sanitario, II edizione, Maggioli, Rimini, 2005.
8
Lo stato sociale, che è espressione speculare della società e dei suoi
interessi, stabilisce norme finalizzate alla tutela di tali interessi
garantendone il rispetto.
L’evoluzione storica del sistema sanitario è stato progressivo e
continuo, in linea con il progresso sociale, scientifico e tecnologico.
Un evoluzione graduale, ma costante, in sintonia con i processi di
cambiamento storico-culturale. Essi hanno determinato, non solo le
“generali” trasformazioni normative, che si sono assorbite dalla
società nel corso del tempo, ma soprattutto hanno influenzato il
comportamento dei singoli soggetti e sono stati i fautori di una
formazione lenta, ma perpetua dell’idea concettuale e reale del
termine “diritto”. Un’idea, infatti, caratterizzata, nel corso dei secoli,
da un interesse istituzionale dalle sfumature eterogenee, ma che,
comunque, non ha frenato la costruzione del nostro attuale edificio
legislativo in cui risiede la Sanità pubblica nazionale. I compiti statali
si sono via via intensificati per soddisfare i numerosi bisogni dei
cittadini, quelli nuovi e quelli consolidati, incrementando e
valorizzando la democrazia attraverso la predisposizione di efficienti
strutture organizzative.
I primi passi furono fatti nel 1552 con la creazione del primo
ordinamento sanitario, chiamato “Provvedimenti di sanità” e fu
adottato a Venezia per fronteggiare le ricorrenti epidemie di peste.
Dopo circa due secoli, venne prodotto nel 1806 il Codice sanitario
napoleonico, da rendere vigente nel territorio nazionale italiano, che
istituì medici per gli indigenti, rafforzando così le misure igienico-
sanitario e creando commissioni sanitarie per consulenze alle autorità
amministrative nei comuni capoluoghi.
9
A seguito della proclamazione dell’Unità d’Italia nel 1861, emerse il
problema dell’assistenza e, quindi, la necessità di ricercare soluzioni.
L’esigenza più importante era quella di dare un nuovo ordinamento
alle innumerevoli istituzioni realizzate nei secoli precedenti dai
privati. Venne ,così, approvata la legge Rattazzi n. 753 del 3 agosto
1862, che introdusse una coordinata disciplina alle istituzioni
solidaristiche (ospedali, fondazioni) fino ad allora garante
dell’assistenza sanitaria per i più bisognosi.
Il 20 marzo 1865, n. 2248, allegato C, venne approvata la prima legge
organica in materia di sanità pubblica, che affidava la tutela della
salute pubblica: a livello centrale al Ministero dell’Interno; a livello
periferico ai Prefetti; nelle Province e nei Comuni ai Sindaci. Tale
articolato normativo realizzava, per la prima volta, una
regolamentazione unitaria e uniforme, anche se incompleta e
inorganica, della organizzazione della sanità pubblica.
Sotto il governo De Petris nel 1885 venne predisposto un progetto di
“Codice per la pubblica igiene”, incentrato sulla figura del medico
condotto, ai quali venne anche attribuita la qualifica e l’autorità di
ufficiale sanitario dello Stato, in rappresentanza del Governo.
Successivamente con la legge n. 5849 del 21 dicembre 1888, venne
istituito presso il Ministero dell’Interno il Consiglio Superiore della
Sanità, con compiti di organizzare la Direzione Generale della Sanità
Pubblica e, al livello periferico, gli uffici sanitari provinciali
dipendenti dai Prefetti e quelli operanti presso i comuni
3
.
Due anni più tardi, fu emanata la riforma più importante di quel
periodo, la cosiddetta Legge Crispi, approvata il 17 luglio 1890, che
3
Il regolamento di esecuzione della Legge n. 5849/1888 è approvato con Regio Decreto n. 45 del
03/02/1901.
10
attribuì personalità giuridica pubblica alle già esistenti Opere Pie. Con
tale legge divennero Istituzioni pubbliche di beneficenza ed, in
seguito, nel 1923 vennero riassunte nella sigla IPAB, cioè Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza.
Qualche anno dopo venne emanato nel 1901 il “Regolamento generale
sanitario”, con il quale, si disciplinava per la prima volta l’esercizio
delle professioni sanitarie ed affini
4
.
Nel 1904 vennero istituiti i manicomi Provinciali e l’assistenza
psichiatrica
5
. Si tratta di una legge di pubblica sicurezza che
introdusse il criterio della custodia nei manicomi per le persone
“pericolose per sé e per gli altri o che recano pubblico scandalo”.
Qualche anno dopo venne emanato con Regio Decreto del 1 agosto
1907, n. 636 il primo Testo Unico delle leggi sanitarie. Tale testo
coordina le disposizioni della già citata legge del 22 dicembre 1888, n.
5849, con le norme precedentemente emanate e con le molteplici
disposizioni nel frattempo intervenute. Bisogna evidenziare però che
questo sforzo legislativo fu, del tutto inutile in quanto non furono mai
emanati i regolamenti che ne potessero permettere l’attuazione. Per
tale motivo la legge n. 5849/1888 rimase sostanzialmente in vigore
fino al 1945.
4
Si tratta del Regio Decreto 3 febbraio 1901 che, nello specifico, riguarda gli ufficiali sanitari,
l’igiene del suolo, dell’abitato, delle bevande e degli alimenti, nonché le misure contro la
diffusione delle malattie infettive dell’uomo ed i regolamenti locali di igiene.
5
Legge n. 36 del 14 febbraio 1904, “Norme sui manicomi e disposizioni sugli alienati”. Il relativo
regolamento di esecuzione è il Regio Decreto del 16 agosto 1909, n. 615.
11
1.2. Dal fascismo all’istituzione dell’Alto Commissario per l’igiene
e la sanità pubblica
In base a un’impostazione filantropica
6
della sanità, l’assistenza
sanitaria venne confinata negli interventi di beneficenza e lasciata
all’iniziativa dei privati e all’intervento delle organizzazioni religiose.
Per molto tempo, infatti, il concetto “salute” fu caratterizzato da
contenuti fortemente privatistici, in quanto considerato un bene
privato, un bene del singolo; le competenze statali si limitavano a
gestire attività di igiene e di profilassi delle malattie infettive e gli
interventi erogati avevano un carattere lacunoso e gracile nei confronti
della collettività. L’esigenza di migliorare le condizioni dei cittadini
cresceva e l’intera sanità dell’epoca chiedeva gli fosse garantito un
reale diritto attraverso il dovere dello Stato di provvedere, con
rigoroso impegno ai bisogni della popolazione. Lontano da una
sostanziale garanzia, che troverà una reale identificazione solo con
l’entrata in vigore della Costituzione del 1948, si delinearono con
l’avvento del fascismo i primi massicci interventi. Infatti, nel 1922
vengono istituiti i primi Dispensari e Consorzi per la profilassi e la
copertura assistenziali di particolari malattie sociali diffuse, come
malattie veneree (nel 1923) e la tubercolosi (nel 1927).
Solo il 27 luglio 1934, venne approvato con Regio Decreto n. 1265 il
testo Unico delle Leggi Sanitarie
7
che ristrutturava da un punto di
vista organizzativo la sanità pubblica. Il suddetto T.U. consisteva in
un complesso organico di disposizioni che determinavano
l’ordinamento sanitario e le funzioni più importanti degli organi
6
Cfr. Cilione G., Diritto sanitario, II edizione, Maggioli, Rimini, 2005, pag. 32.
7
Il primo Testo Unico delle leggi sanitarie fu emanato con Regio Decreto n. 636 il 1 agosto 1901.
12
dell’Amministrazione sanitaria, regolava l’esercizio delle professioni
sanitarie, si occupava dei provvedimenti contro le malattie infettive e
sociali, tanto da costituire ancora oggi un importante riferimento nel
settore sanitario
8
.
Affinché si possa ritenere superato il complesso di norme del Testo
Unico del 1934 bisognerà aspettare la Riforma sanitaria del 1978.
Subito dopo la fine della seconda guerra mondiale il 12 luglio 1945 fu
istituito l’Alto Commissario per l’Igiene e la Sanità Pubblica,
dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tale
organismo vennero attribuite importanti funzioni, quali la tutela della
salute pubblica, della vigilanza sulla Croce Rossa, sull’Opera
Nazionale per la protezione della Maternità e dell’Infanzia istituita
con la legge n. 2277 del 1925 e ,inoltre, ebbe il compito di coordinare
e vigilare sulle organizzazioni sanitarie e sugli enti che avevano il
compito di combattere e prevenire le malattie sociali.
8
Cfr. Viani G., Tiberio A., Manuale di legislazione sanitaria, Franco-Angeli, Milano, 2002, pag.
31.