2crisi del Welfare State e il ruolo sempre più imminente assunto dalle
regioni. Il d.lgs. n. 502/92 di “Riordino della disciplina in materia
sanitaria”, emanato in attuazione della delega normativa contenuta
nella L. 421/92, e le successive modifiche a tale decreto apportate dal
d.lgs. n. 517/93 si fondano sul decentramento delle competenze
programmatorie e operative, sull’autonomia e responsabilizzazione
regionale, sulla ridefinizione dei ruoli e delle prerogative degli organi
politici e di gestione. La politica riformista italiana tiene conto dei
problemi di contenimento della spesa attraverso modificazioni del
sistema di finanziamento della economia sanitaria complessiva e delle
singole strutture, ma anche dei problemi di funzionamento attraverso
l’aziendalizzazione delle strutture sanitarie, con rigidi principi
manageriali, tipici delle gestioni private. La riforma si colloca
all’interno di un processo di decentramento delle competenze
amministrative dallo Stato alle strutture più prossime al cittadino e
comporta il riconoscimento di una forte autonomia regionale
nell’amministrazione della sanità. Il passaggio dallo Stato alle regioni
dei compiti finanziamento, controllo e gestione del sistema sanitario
risponde alla necessità di collegare maggiormente l’erogazione dei
finanziamenti alle caratteristiche delle strutture territoriali e al bisogno
socio-sanitario manifestato dalla popolazione. Il d.lgs. n. 502/92 ha
lasciato numerosi punti insoluti e ha reso necessario un successivo
completamento della riforma, avvenuto con il d.lgs. n. 229/99. Il
“decreto Bindi” ha l’intento principale di definire, in maniera più
accurata, la tipologia dell’azienda sanitaria per eliminare le ambiguità
e le contraddizioni esistenti dal punto di vista legislativo e, quindi, di
consentire la piena realizzazione del processo di aziendalizzazione.
3Il d.lgs. n. 56/2000 di attuazione del “federalismo fiscale” ha
introdotto una serie di importanti innovazioni nella finanza delle
regioni, ridisegnando il sistema di finanziamento.
L’art. 117 Cost., così come modificato dalla legge Costituzionale n. 3
del 2001, ridistribuisce le competenze legislative e regolamentari tra
Stato e regioni con un criterio inverso rispetto al passato, introducendo
la competenza de residuo delle regioni. Vengono infatti individuate le
materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre alle regioni
spetta, accanto alla competenza concorrente nelle materie indicate
dalla Carta, la competenza (esclusiva) residuale “in riferimento ad
ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato”. Più specificatamente, in tema di Salute, il comma 2, lettera m),
riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la “determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. La “tutela
della Salute” e la “ricerca scientifica”, nel novellato testo
costituzionale, sono “materie” di legislazione concorrente. La potestà
legislativa e regolamentare delle suddette “materie” spetta alle regioni
attraverso leggi di dettaglio, mentre la potestà esclusiva riferita alla
determinazione dei principi fondamentali compete allo Stato
attraverso leggi quadro o cornice.
Questa breve sintesi dei principali aspetti del percorso della riforma
sanitaria è fondamentale per inquadrare il cammino evolutivo degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (d’ora in poi Irccs), a
partire dalla legge istitutiva del SSN fino alla riforma attuata con il
decreto legislativo n. 288 del 2003 e la relativa sentenza della Corte
Costituzionale n. 270 del 2005. Gli Irccs rappresentano i centri di
eccellenza del sistema sanitario nazionale, risentendo necessariamente
4di tutte le esigenze e le pressioni interne al SSN. Gli Irccs perseguono
finalità di ricerca scientifica nel campo biomedico e in quello
dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a
prestazioni di ricovero e cura di alta specialità. Il ruolo degli Irccs è
fondamentale. Essi costituiscono l’ambiente ideale dove poter ideare,
sperimentare e validare non solo metodologie biomediche, ma anche
nuove strategie e applicazioni di carattere organizzativo ed
economico.
L’odierno elaborato, il cui titolo è “Le norme e i criteri che
disciplinano gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(I.R.C.C.S.)”, cercherà di analizzare, nel primo capitolo, le principali
tappe normative evolutive degli Irccs in parallelo con le
trasformazioni del SSN. In particolare si esamineranno le disposizioni
legislative contenute nella L. n. 833/78 e nel d.P.R. n. 617/80 le quali
hanno qualificato la natura “ibrida” degli Istituti, contesi tra Stato e
regioni e subordinati ad un sistema di controlli estremamente ambiguo
e controverso, nonché ad un flusso di finanziamenti ristretti per
l’assistenza e pressoché inesistenti per la ricerca. Si analizzeranno,
inoltre, il d.lgs. n. 269/93 e il d.lgs. 229/99 che, nel tentativo di
estendere il processo di aziendalizzazione anche agli Irccs, hanno, di
fatto, realizzato il commissariamento degli stessi.
Il capitolo secondo tratterà del rapporto esistente tra la ricerca, i
policlinici universitari e gli Irccs. Particolare attenzione sarà dedicata
ai policlinici universitari e, dunque, sviluppato il modello della
fondazione policlinico, così come previsto dal d.lgs. n. 288/2003 che
ha incluso nel processo di riordino degli Irccs anche i policlinici
universitari.
5Le norme che regolano gli Irccs saranno descritte nel capitolo terzo. In
particolare, il capitolo ha l’intento di mettere in evidenza come
l’attuale normativa sia sostanzialmente ancora legata alle disposizioni
del d.P.R. n. 617/80, nonostante notevoli cambiamenti siano stati
adottati, in linea con gli sviluppi del SSN, in materia di dipartimenti,
finanziamento, dirigenza e personale.
Il decreto legislativo n. 288 del 2003, recante il riordinamento degli
Irccs, verrà analizzato nel capitolo quarto. Particolare attenzione sarà
attribuita al processo di trasformazione degli Irccs in fondazioni; alla
loro struttura organizzativa, tenuto conto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 570/2005. Nell’analisi si prenderà in considerazione
lo statuto della Fondazione Irccs C. Besta, della Fondazione Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano e della Fondazione Irccs “Ospedale
Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena”. Quanto alla
possibilità di riconoscimento di nuovi Istituti a carattere scientifico,
verrà esaminato lo statuto Irccs Oncologico Veneto, il cui
riconoscimento è avvenuto nel 2005. Verrà, inoltre trattata la
normativa disciplinata dall’atto di intesa sulla “Organizzazione,
gestione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura non
trasformati in fondazioni”.
Il capitolo quinto è dedicato agli Istituti di ricovero e cura presenti sul
territorio, divisi in due categorie: gli Irccs con personalità giuridica di
diritto pubblico e gli Irccs con personalità giuridica di diritto privato,
suddivisi, a loro volta tra monotematici, oncologici e politematici.
Verranno, inoltre, individuati i finanziamenti relativi alla ricerca
corrente e finalizzata.
6Capitolo primo
L’evoluzione storica della normativa degli Irccs
Sommario: 1.1. La natura “ibrida” degli Irccs nella L. 23 dicembre 1978, n. 833. –
1.1.1. La nascita degli Istituti a carattere scientifico – 1.1.2. Gli Istituti di diritto
pubblico e di diritto privato. – 1.1.3. Il riconoscimento e il controllo. – 1.2. Le
restrizioni del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 617- 1.2.1. Gli organi: Consiglio di
amministrazione, Collegio dei revisori, Comitato tecnico-scientifico. – 1.2.2. I
controlli. – 1.2.3. La ricerca scientifica. - 1.2.4. Le risorse finanziarie. – 1.2.5. Le
risorse umane- 1.3. La riforma incompiuta dei decreti legislativi 30 giugno 1993,
n. 269, e 19 giugno 1999, n. 229. – 1.3.1. Il processo di aziendalizzazione. – 1.3.2.
Il commissariamento. – 1.3.3. La razionalizzazione. – 1.4. Gli Irccs nell’epoca
delle riforme. – 1.4.1. La riforma del Titolo V della Costituzione e la
determinazione dei livelli essenziali di assistenza concernenti i diritti civili e
sociali. – 1.4.2. I Livelli essenziali di assistenza (L.E.A.). – 1.4.3. La tutela della
Salute.
1.1. La natura “ibrida” degli Irccs nella L. n. 833/78
1.1.1. La nascita degli Istituti a carattere scientifico
L’origine degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico si pone
in relazione alle nuove concezioni che affiorano nei primi decenni del
XX secolo in tema di sanità pubblica e che evidenziano il bisogno di
acquisire, con il metodo e gli strumenti propri della ricerca scientifica,
nuove conoscenze su malattie di particolare gravità e diffusione. La
soddisfazione di tale bisogno, sin dall’inizio, assume carattere
essenzialmente privato; successivamente alla entificazione della
ricerca scientifica biomedica concorre anche lo Stato, cui si deve la
nascita degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma avvenuta con
R.D. 782/1931.
1
L’art. 5 del decreto del 1931 stabilisce che gli istituti,
1
Gli Istituti fisioterapici Ospitalieri di Roma furono dapprima costituiti con R.D. 1619/1926 e
successivamente con R.D. 782/1931, riunendo l’Istituto Ospitaliero dermosifilopatico di Santa
Maria e San Gallicano e l’Istituto per lo studio e la cura del cancro.
7per quanto ha tratto alla loro funzione “ospitaliera”, sono sottoposti
alla tutela con le modalità e forme stabilite per il Pio Istituto di Santo
Spirito. Per quanto, invece, riguarda la funzione di centro di indagine
scientifica e di studio per le finalità pratiche, che sono loro connesse,
gli Istituti sono sottoposti all’alta vigilanza del Ministero della Sanità.
Questo comporta una duplice imputazione funzionale: da un lato gli
Istituti Fisioterapici, in relazione al ricovero, all’assistenza ed alla cura
degli ammalati, svolgono un’attività equiparabile a quella propria
degli enti ospedalieri, relativamente invece ai compiti scientifici e di
studio, esplicano attribuzioni che sono direttamente riconosciute come
proprie dallo Stato, il che giustifica l’art. 14 del T.U. del 1932, n.
1296, per cui è facoltà del Ministro della Sanità avvalersi del
personale tecnico degli Istituti, non solo per le ricerche scientifiche,
ma anche per ispezioni. Il primo provvedimento che si occupa degli
«Istituti a carattere scientifico» è il R.D. 30 settembre 1938, n. 1631,
contenente le norme generali per l’ordinamento dei servizi sanitari e
per la disciplina del personale ospedaliero. L’art. 1 stabilisce che «gli
Istituti a carattere scientifico sono regolati da propri statuti organici. Il
riconoscimento di tale carattere è fatto dal Ministro dell’Interno,
sentito quello per l’Educazione Nazionale». Questo comporta la
sottrazione degli Istituti a carattere scientifico alla sfera di
applicazione del provvedimento medesimo, perché retti da «propri
statuti organici». Inoltre il decreto non stabilisce i requisiti necessari
per ottenere tale riconoscimento e le eventuali procedure per
l’accertamento e la valutazione dei medesimi. Dagli «Istituti a
carattere scientifico» si è pervenuti con la L. n. 132/1968, avente ad
oggetto «enti ospedalieri e assistenza ospedaliera», agli «Istituti di
ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico». Essa dispone che
8l’assistenza ospedaliera è anche svolta dagli «Istituti di ricovero e cura
riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro della
Sanità di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione» e a essi
«si applicano per la parte assistenziale le norme della legge stessa»
(art. 1, 2° comma). Agli Istituti si applicano le disposizioni della legge
ospedaliera solo per la «parte assistenziale», cioè per l’attività di
ricovero e cura degli infermi e sono sottratti a tutte le altre norme della
legge stessa le attività in riferimento alla programmazione,
classificazione del personale e organizzazione di certi servizi.
23
La riforma regionale degli anni ’70 opera nell’ambito degli Istituti una
“condivisione” della ricerca scientifica dall’assistenza sanitaria con
l’attribuzione della prima alla competenza statale e della seconda a
quella regionale. Nonostante questa separazione di competenze,
nessun chiarimento in merito ai compiti e alla conseguente disciplina
degli Istituti di ricovero e cura era desumibile dall’art. 6, n. 4, del
d.P.R. 1 gennaio 1972, n. 4, recante «Trasferimento alle regioni a
statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di
2
Con parere 12 luglio 1971, n. 121/76 il Consiglio di Stato (Sezione II) ha affermato che:
«l’espressione “per la parte assistenziale” va intesa nel senso che le norme per il nuovo
ordinamento ospedaliero valgono anche per i detti istituti (riconosciuti a carattere scientifico) per
quanto concerne le modalità di ricovero e le cure degli infermi, la determinazione delle rette di
degenza e l’ordinamento dei servizi destinati ai compiti di ricovero e di cura».
3
In un successivo e più articolato parere, il Consiglio di Stato (Sezione II, 29 gennaio 1974, n.
2248/73) ha affermato che: «l’autonomia normativa degli istituti (a carattere scientifico) resta
ferma per tutto ciò che concerne i servizi destinati alla ricerca pura ed applicata. L’autonomia
stessa rimane integra per quanto concerne i seguenti aspetti, che sono estranei alla materia
dell’assistenza ospedaliera: a) l’assetto istituzionale degli istituti (…); b) la struttura e
l’amministrazione degli istituti (…); c) i requisiti e la classificazione degli stabilimenti ospedalieri,
che il titolo III della legge disciplina in funzione e connessione con il riconoscimento e la
costituzione degli enti ospedalieri (…); d) lo stato giuridico dei dipendenti (…). Per ciò che invece
–prosegue il Consiglio di Stato- riguarda “l’ordinamento dei servizi destinati a compiti di ricovero
e di cura”, rientrati nella “parte assistenziale” (…) è da ammettere che la relativa disciplina, posta
nel titolo VI della legge e delle norme delegate (d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128) si applica, sempre
per quanto attiene all’assistenza ospedaliera, agli istituti riconosciuti a carattere scientifico».
9assistenza sanitaria e ospedaliera e dei relativi personali ed uffici», né
dall’art. 28 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
4
.
1.1.2. Gli Istituti di diritto pubblico e di diritto privato
Una compiuta definizione del ruolo degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico è stata data solo dall’art. 42 della L. 23 dicembre
1978, n. 833, che li include nella disciplina del Servizio sanitario
nazionale. La riforma sanitaria «ha segnato il superamento del
pregresso sistema mutualistico–ospedaliero incentrato su una miriade
di enti notevolmente differenziati tra loro e caratterizzato da una
completa assenza di collegamenti tra assistenza ambulatoriale e
domiciliare e assistenza ospedaliera e dal mancato rilievo conferito al
momento della «prevenzione» rispetto a quello della «cura»
5
. Il
disegno organizzativo perseguito dal legislatore realizza «la quasi
totale pubblicizzazione delle strutture di offerta dei servizi sanitari»
(Olla-Pavan, 1996)
6
e si ispira ad un massimo di garantismo, nel senso
che la tutela della Salute è assicurata a tutti i cittadini indistintamente.
4
L’art. 28 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 di attua la delega legislativa contenuta nella L. 22
luglio 1975, n. 382. Sul punto cfr. De Cesare G. Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
voce in Novissimo Digesto Italiano, Torino, 1983, pag. 272. L’Autore sostiene: «In verità il
meccanismo previsto dall’art. 28 non è felice, in quanto se nel 1° comma si riafferma il potere che
già le Regioni esercitano sulla attività assistenziale svolta dagli istituti e che comunque nessuno ha
mai posto, almeno in teoria, in discussione, nel 2° comma era detto che lo Stato continua ad
esercitare le funzioni relative all’ordinamento degli istituti ed alla provvista degli organi direttivi:
c’è materia da contendere. Se poi si fosse anche riusciti ad ottenere una corretta impostazione di
rapporti tra Stato, Regioni e istituti, il 3° comma, in cui è previsto il controllo sugli atti da parte
degli appositi organi regionali, ma che vieta l’annullamento di deliberazioni adottate in deroga con
le disposizioni regionali (quali?), ma autorizzate dal Ministero della Sanità per le finalità
scientifiche degli istituti è ancora un foriero di conflitti: chiunque sia a conoscenza della prassi di
controllo attualmente adottate in ordine ad enti ospedalieri ed istituti, non può non pensare che con
una simile normativa accadrebbe o sarebbe accaduto di tutto».
5
Sul punto cfr. Sangiulano R., Diritto sanitario e servizio sanitario nazionale, Napoli, 2003, pag.
12.
6
Sul punto cfr. Olla G.; Pavan A., Il management nell’azienda sanitaria, Milano, 1996, pag. 9.
10
La legge di riforma si coniuga direttamente all’art. 32 Cost.
specificando nell’art. 1, commi 1 e 2, che la tutela della Salute
psichica e fisica del cittadino, intesa come fondamentale diritto
dell’individuo e insieme interesse della collettività, viene garantita
dalla Repubblica attraverso il SSN nel rispetto della dignità e libertà
della persona umana. La riforma sanitaria opera un cambiamento
culturale e operativo, tenta di realizzare un’opera di incontro tra
ricerca ed assistenza.
L’art. 42 della L. n. 833/78 identifica gli Istituti a carattere scientifico
come organismi aventi personalità giuridica «che insieme a
prestazioni sanitarie di ricovero e cura svolgono specifiche attività di
ricerca scientifica biomedica» (comma 1). La nozione di Istituto di
ricovero e cura fa, dunque, leva su due caratteri essenziali che sono
l’uno la personalità giuridica
7
e l’altro i compiti da perseguire. La
personalità giuridica può essere di diritto pubblico o di diritto privato.
La pubblicità dell’ente sta a significare che esso è tenuto a soddisfare,
con carattere di officialità, l’interesse affidato alle sue cure, per cui
l’ente pubblico non può prospettarsi (a differenza dell’ente privato)
ragioni idonee a giustificare la cessazione della sua attività. Quanto ai
compiti dell’ente, essi vengono individuati espressamente dalla nuova
disciplina nell’attività di ricerca biomedica e nelle prestazioni di
ricovero e cura. La ricerca non è soltanto precisata con il termine
scientifica, ma «scientifica biomedica», dove il significato
etimologico (ßìos), indica quelle attività di ricerca scientifica in tutte
7
La personalità giuridica indica la titolarità di situazioni soggettive, cioè sia la capacità giuridica
che di agire. «La personalità giuridica non è attributiva della soggettività; questa si consegue con
la semplice creazione dell’organizzazione, secondo gli schemi tipici previsti dalla legge, quale
entità portatrice di interessi propri, distinta, anche sotto il profilo patrimoniale, da coloro che
l’hanno costituita o vi partecipano» (sul punto cfr. Perlingieri, P., Istituzioni di diritto civile,
Napoli, 2001, pag. 71).
11
quelle discipline mediche che riguardano la tutela della Salute e,
quindi, della vita. La ricerca scientifica non va, dunque, circoscritta a
particolari temi, ma è necessariamente estesa a tutto ciò che,
direttamente o indirettamente, interessa la tutela della Salute
8
. Il
perseguimento delle attività di ricerca scientifica biomedica e delle
prestazioni di ricovero e cura, anche se di duplice natura ed eterogenee
tra loro, rappresentano requisiti inscindibili per il riconoscimento. Le
prestazioni di ricovero e cura sono identiche a quelle proprie
dell’assistenza sanitaria ospedaliera. La nuova disciplina mantiene
ferma la distinzione tra «parte assistenziale», regolata dalla L. n.
132/1968, e «ricerca scientifica», riservata all’autonomia degli Istituti,
cioè alle norme degli statuti e dei regolamenti. In particolare, la
normativa, relativamente alla «parte assistenziale», equipara gli Istituti
aventi personalità giuridica di diritto pubblico, ai presidi multizonali
delle UU.SS.LL. nel cui territorio sono ubicati
9
e gli Istituti con
personalità di diritto privato alle case di cura private. La gestione della
parte assistenziale degli Istituti con personalità giuridica di diritto
pubblico è attribuita dall’unità sanitaria locale nel cui territorio sono
ubicati e sono stabilite delle norme particolari che tengono conto del
collegamento funzionale e del coordinamento con i presidi e i servizi
delle UU.SS.LL., attraverso idonee forme di consultazione dei
rispettivi organi di gestione e degli indirizzi di gestione. Gli Istituti
con personalità giuridica di diritto privato sono equiparati alle case di
cura private. La regione esercita su di essi gli stessi poteri che ha nei
8
Sul punto cfr. De Camelis P., Istituti di ricovero e cura carattere scientifico, in Dizionario di
Diritto Sanitario, Milano, 1984, pag. 278. L’Autore sostiene «occorre che questi temi abbiano
come costante punto di riferimento gli obbiettivi del SSN e quelli indicati dal piano sanitario
nazionale».
9
E più precisamente sono considerati presidi ospedalieri multizonali, in quanto essi, come prevede
l’art. 18, «svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione include più di una
unità sanitaria locale» (1° comma).
12
confronti delle case di cura private: trattasi dei poteri di vigilanza di
cui all’art. 193 ss. del R.D. n. 1265/1934, all’art. 51 della L. n. 132/68,
trasferiti alle regioni con d.P.R. n. 4 del 1972, nonché dei poteri di cui
all’art. 43 della presente legge.
Per quanto concerne il regime giuridico amministrativo, continuano a
svolgersi le funzioni dei competenti organi dello Stato. L’espressione
«regime giuridico amministrativo» si riferisce all’assetto istituzionale,
e, quindi, alla struttura, alla organizzazione dei servizi, ecc.
10
Per
quanto riguarda l’assistenza degli Istituti con personalità di diritto
privato, le regioni stipulano convenzioni conformi a schemi tipo
approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
Sanità e sentito il Consiglio Sanitario Nazionale. Tali schemi sono
vincolanti per le regioni e gli Istituti, ma le convenzioni non possono
non tener conto, come detta la legge, delle «particolarità degli
Istituti», vale a dire delle particolari esigenze funzionali che
caratterizzano ciascun Istituto e prevede, quindi, clausole specifiche a
salvaguardia degli scopi e delle caratteristiche di ognuno. Una volta
stipulata la convenzione, il complesso dei rapporti tra Istituto e
regione è regolato dalla normativa posta dagli artt. 41, 42, 43 della L.
n. 833/78, il che significa che la stessa convenzione non può essere in
contrasto né con le disposizioni citate, né con le leggi regionali
emanate in attuazione delle stesse.
10
Con questa disposizione deve ritenersi superato il parere del Consiglio di Stato e quindi escluso
dal concetto di «parte assistenziale» ogni aspetto riguardante l’ordinamento dei servizi, essendo
l’espressione «regime giuridico amministrativo» riferito all’assetto istituzionale e quindi alla
struttura dell’organizzazione dei servizi.