Il ruolo delle banche nella nuova legge 488
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La riforma sancisce un nuovo rapporto tra le banche, l'amministrazione
centrale e le imprese per la gestione dei contributi:
Gli istituti di credito convenzionati seguono l'istruttoria per i
finanziamenti agevolati su Fondi della Cassa Depositi e Prestiti e il
relativo monitoraggio degli investimenti, e valutano se erogare o meno il
finanziamento ordinario;
Gli istituti non convenzionati valutano solamente se erogare o meno il
finanziamento ordinario, che dovrà comunque accompagnare quello
agevolato. Infatti, l’impresa per ottenere il finanziamento ordinario può
indistintamente rivolgersi ad un istituto convenzionato o non
convenzionato.
Secondo molti interessati dunque la nuova impostazione dovrebbe favorire
aziende e progetti più meritevoli, anche se alcune organizzazioni di imprese
hanno espresso perplessità collegate al rischio di eventuali razionamenti dei
contributi, a fronte di una valutazione troppo rigida del merito creditizio.
La nuova riforma consentirà di valorizzare l'alta competenza struttura
specialistica dedicata alla gestione della legge 488/92, con l'intermediazione
della qualificata componente delle banche, impegnate in prima linea nella
valutazione del merito creditizio delle aziende clienti.
Il seguente lavoro si prefigge l’obiettivo di chiarificare il ruolo delle
banche nel nuovo schema di legge. Partendo da un’esposizione dei
contenuti della legge 488 e delle modifiche ad essa apportata, saranno
esposti i principali compiti delle banche concessionarie nella valutazione
degli investimenti e saranno richiamati i contenuti dell’accordo di Basilea 2
per poter comprendere quali siano i parametri economico-finanziari e
qualitativi maggiormente considerati dalle banche che erogano il
finanziamento ordinario. In ultimo, si analizzerà l’impatto della legge sulla
finanza aziendale avvalendosi di alcuni casi.
Il ruolo delle banche nella nuova legge 488
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CAPITOLO I
La riforma della legge 488 del 1992
1. La legge 488: aspetti generali
Prima di esaminare il ruolo delle banche nell’applicazione della legge
488, risulta fondamentale analizzare quali siano i contenuti del testo di
legge previsto nel 1992 dal legislatore italiano e delle modifiche che negli
anni sono state apportate al testo originariamente predisposto.
La "488" è stata pensata per favorire le aziende del settore produttivo
(attività manifatturiere), di servizio, edili, turistiche e commerciali che
vogliono attuare dei programmi di investimento, definiti organici e
funzionali.
La legge è indirizzata a finanziare piani di spesa di importo medio/ alto,
disposti su più anni; infatti per ottenere il contributo occorre predisporre un
piano d'impresa ("Business plan") che descriva dettagliatamente
l'investimento, l'impresa ed il mercato in cui opera, ed effettuare degli atti
(quali ad esempio aumenti di capitale ed altre delibere assembleari), che
richiedono l'intervento di un notaio, oltre ad ottenere un mutuo bancario di
importo almeno pari al finanziamento agevolato
1
.
La Legge 488 permette agli imprenditori di richiedere un finanziamento, in
parte a fondo perduto e parte finanziamento agevolato (tasso dello 0,5%),
per i loro investimenti. Per "fondo perduto" si intende una somma di denaro
che il Ministero dell'Industria mette a disposizione dell'imprenditore a titolo
definitivo, senza, quindi, obbligo di restituzione.
Supponendo ad esempio che un'azienda programmi un investimento di 900
mila euro, in una regione dove la Legge 488 prevede un contributo massimo
pari al 50% della spesa, quindi 450 mila euro:
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www.attivitaproduttive.gov.it
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Il contributo sarà erogato all'azienda, direttamente nel proprio conto
corrente, in due rate da 225 mila euro, se l'investimento si realizza in
uno o due anni, oppure in tre rate da 150 mila euro, se il programma
di spesa sarà completato entro un massimo di quattro anni.
l'entità del contributo dipende dal finanziamento agevolato richiesto,
secondo una formula che assegna maggiore punteggio nella
graduatoria di merito alle imprese che rinunciano a quote di
contributo, a favore del finanziamento agevolato
2
.
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www.legge488.it
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2. I bandi ministeriali
La legge 488 opera con un meccanismo, detto "a bando". Ciò vuol dire che,
con cadenza più o meno annuale, il Ministero dichiara che è possibile
presentare domanda di contributo, a partire da un determinato giorno e fino
ad una data di chiusura termini.
La 488 finanzia dei piani di investimento organizzati in programmi di
più anni (da due a quattro), questo perché vuole "costringere" le aziende a
programmare la propria attività nel medio termine. Proprio per rispettare
questa impostazione l'Unione Europea ha disposto di non accettare le spese
già effettuate.
L'azienda deve appunto pianificare tutti gli investimenti che vuole
effettuare negli anni successivi, cercando allo stesso modo di prevedere i
benefici economici futuri.
I programmi sono classificati in base a varie tipologie, già abbastanza
chiare dal nome, e per la cui definizione è d'obbligo rifarsi alle circolari
esplicative
3
.
Le tipologie sono:
1. Il nuovo impianto;
Con esso si intende la creazione di una nuova unità produttiva. L’unità
produttiva è una struttura, anche articolata su più immobili fisicamente
separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell’attività ammissibile
alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa,
gestionale e funzionale.
2. l'ampliamento;
E’ il programma volto ad accrescere la capacità produttiva per i prodotti
esistenti o ad aggiungere nuova capacità relativa a prodotti nuovi
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PALUMBO M., LA LEGGE 488 INDUSTRIA E SERVIZI: Guida alla presentazione delle
domande, IPSOA 2000
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(ampliamento orizzontale) e/o a creare nello stesso stabilimento una nuova
capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti
(ampliamento verticale).
3. l'ammodernamento;
E’ il programma volto ad apportare innovazioni nell’impresa con l’obiettivo
di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle
condizioni ecologiche legate ai processi produttivi, ovvero ad introdurre la
riorganizzazione, il rinnovo e l’aggiornamento tecnologico dell’impresa.
4. la riconversione;
E’ il programma diretto ad introdurre produzioni appartenenti a comparti
merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli
impianti esistenti.
5. la riattivazione;
Ha come obiettivo la ripresa delle attività di insediamenti produttivi inattivi
per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della
struttura inattiva, di un’attività uguale o funzionalmente analoga a quella
svolta precedentemente.
6. la ristrutturazione;
E’ diretta alla riorganizzazione produttiva dell'impresa.
7. il trasferimento di impianti produttivi esistenti;
E’ un programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento di
ubicazione dell’unità produttiva determinate da decisioni e/o ordinanze
emanate dall’amministrazione pubblica centrale o locale anche in
riferimento a piani di riassetto urbanistico, viario, o a finalità di risanamento
e valorizzazione ambientale.
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Gli elementi fondamentali per la legge 488 sono pertanto quattro
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:
1. La circolare ministeriale che rappresenta il documento avente valore
di legge, per il bando in oggetto, ne stabilisce i limiti, e fornisce in
alcuni punti una guida dettagliata (dal linguaggio preciso ma un po'
troppo burocratico) per l'intero iter della domanda di contributo.
2. Il Business Plan, un documento che descrive l'azienda nei suoi
aspetti organizzativi e finanziari, traccia un quadro delle prospettive
di mercato, ed analizza l'investimento. (nelle circolari, sono presenti
delle descrizioni dettagliate dei contenuti del Business Plan,
documento che deve necessariamente essere predisposto da un
esperto).
3. Il software ministeriale, poiché tutti i dati relativi all'azienda, devono
obbligatoriamente essere compilate tramite lo strumento informatico,
messo a disposizione dal Ministero, pena la nullità della domanda;
proprio il software è lo strumento che permette la rapidità con cui
avviene tutta la procedura di istruttoria e concessione del contributo.
4. Il mutuo ordinario, che ogni azienda deve obbligatoriamente ottenere
prima di presentare la domanda, in misura pari al finanziamento
agevolato richiesto.
La gestione della legge è di fatto delegata a banche che esaminano per
conto del Ministero le domande di contributo; il Ministero si limita a
definire di volta in volta le modifiche alla legge e le date di apertura e
chiusura dei singoli bandi, ed a emettere le graduatorie.
Le graduatorie sono stilate sulla base di tre parametri ben definiti
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www.legge488.it
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1) Innovatività dell'investimento
E’ il rapporto tra investimenti innovativi e totale investimenti. Ad esempio
se l’azienda acquista 500.000 euro di macchinari automatici, controllati da
software, ed effettua un investimento di 1 milione di euro, il parametro sarà
uguale a 0,5.
2) Percentuale di contributo richiesto
La percentuale di contributo è un parametro che premia chi si accontenta:
supponiamo che su investimento di un milione di euro spetti un contributo
massimo del 50%, cioè 500 mila euro, l’azienda può richiedere una quota
inferiore (una sorta di percentuale della percentuale) ad esempio del 90%,
quindi il 90% del 50% è il 45%, ovvero 675 mila euro. Nel caso in cui
chieda tutto il contributo possibile avrà un punteggio in graduatoria pari a 1;
se chiede il 90% e si accontenta ha un punteggio di 1,111.
3) Preferenze regionali
Il parametro regionale viene appunto deciso dalle singole regioni in
relazione alla loro politica economica, per premiare, attraverso un
punteggio maggiore, le aziende appartenenti a settori ritenuti prioritari, o
che effettuano una tipologia di investimento gradita (ad esempio si possono
dare 10 punti per l'ampliamento ed 8 per il nuovo impianto).
Con la riforma della legge 488 è stato eliminato il parametro relativo
all’incremento occupazionale; in sintesi non ha quindi alcuna importanza il
numero di nuovi assunti (che penalizzava le grandi imprese rispetto alle
PMI)
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www.l488.it
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GIOJA P., Al traguardo i nuovi bandi per la 488 articolo in “Finanziamenti su misura” n. 4 del
2006.