2Nell’ipotesi in cui il proprietario non fosse identificabile, si è
ricorso alla finzione della personificazione del patrimonio: l’istituto
della fondazione è in tema indicativo.
Già agli inizi del secolo scorso i contributi dottrinali rendevano
evidente l’errore prospettico in cui si era incorsi, invitando ad un
approccio dinamico e non strutturale, a “constatare i fenomeni
giuridici quali sono, quali si trovano nel sistema positivo, non
negarli o storpiarli per ragioni a priori”
3
.
L’analisi del sistema positivo già allora conduceva alla
distinzione tra patrimonio e capacità patrimoniale, questa
solo estrinsecazione della personalità del soggetto
4
.
L’individuo non esprime il patrimonio, che resta in una relazione di
appartenenza con il suo titolare, ma esprime solo una generica
capacità patrimoniale.
E’ chiaro il capovolgimento da una concezione soggettiva ad una
oggettiva, che comporta una definizione in dottrina del patrimonio
quale “entità composita, formata dall’insieme delle situazioni
giuridiche soggettive suscettibili di valutazione economica, dalla
3
F. FERRARA SR, La teoria della persona giuridica, in Riv. dir. comm., 1911 .
4
N. COVIELLO, Manuale di diritto civile italiano, Milano, 1924 .
3legge unificate in considerazione dell’appartenenza ad un soggetto o
della loro destinazione unitaria
5
”.
Tale risultato, conseguenza del superamento dei principi di unità e
indivisibilità, permette di giungere alla distinzione del patrimonio in
separato, autonomo e segregato.
Con l’espressione patrimonio separato, accogliendo i risultati della
prevalente dottrina in materia, si intende descrivere quella
situazione per la quale una determinata massa di beni viene
diversificata dal resto del patrimonio del soggetto, per essere
destinata ad assolvere una peculiare funzione
6
.
Tale definizione evidenzia la configurazione di una separazione non
solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio poiché la
destinazione modifica l’intera fisionomia della massa separata, con
inevitabili implicazioni sul regime giuridico applicabile.
Con l’accezione patrimonio autonomo, invece, si identifica
quell’insieme di beni materialmente staccati dalla sfera di
appartenenza di un soggetto, per essere destinati alla costituzione di
un altro soggetto giuridico
7
.
5
V. DURANTE, in Enciclop. Giur.,Roma, 1990, voce “ Patrimonio”, p.1 .
6
A. PINO, Il patrimonio separato, Padova, 1950 .
7
V. DURANTE, op.cit., p.5 .
4Rappresenta una species di patrimonio separato, realizzando nuclei
patrimoniali caratterizzati da un rapporto di indifferenza reciproca.
Con il termine patrimonio segregato si vuole comprendere il
complesso delle posizioni soggettive che appartengono ad un
soggetto, ma che tuttavia non risentono delle sue vicende
obbligatorie generali, e quindi non fanno parte del patrimonio che
costituisce garanzia per i suoi creditori, eccetto quelli aventi causa
dalla stessa posizione segregata, né risentono delle vicende
successorie o degli effetti del regime patrimoniale prescelto
8
.
Necessaria risulta la precisazione che allo stato dell’ attuale
disciplina manca una differenziazione che possa giustificare
la creazione di autonome categorie.
Il legislatore utilizza in modo indiscriminato tali formule,
contribuendo a creare confusione nell’interprete che, per studiare in
termini unitari questi fenomeni di separazione patrimoniale, deve
individuarne la destinazione e l’effetto comune della limitazione o
specializzazione della responsabilità.
8
M. LUPOI, Trusts, Milano, 1997 .
5L’unità funzionale si risolve non nella ricerca di un centro di
imputazione, iter errato seguito dai fautori della teoria della
personificazione, ma nella diversità di disciplina
9
.
Tale operazione consente di attribuire valore meramente
terminologico e descrittivo alla distinzione operata da dottrina e
legislatore tra patrimonio autonomo, segregato e separato.
L’analisi, infatti, conduce all’unico fenomeno della separazione
patrimoniale.
Il patrimonio separato, quindi, non è un nuovo soggetto giuridico,
ma è una particolare categoria di patrimonio caratterizzata da una
specifica destinazione che incide in maniera eterogenea sulle regole.
19
S. PUGLIATTI, Gli istituti del diritto civile, vol. I, Milano, 1943 .
61.2 Presupposti e caratteristiche dei patrimoni separati.
Il tentativo di delinearne gli elementi peculiari passa
necessariamente dall’individuazione di tutti gli elementi comuni alle
varie ipotesi, contraddistinte dalle molteplici previsioni normative
con il nome iuris “patrimonio separato”
10
.
Questi possono essere sinteticamente indicati nella particolare
disciplina della responsabilità patrimoniale, nel potere di gestione e
nel potere di disposizione del patrimonio da parte del titolare.
L’assenza anche di uno solo di tali elementi in altri schemi
patrimoniali, e la loro contemporanea presenza nei patrimoni
separati ne permette l’astrazione in una precisa categoria giuridica.
La graduazione degli effetti riconducibile alla maggiore o minore
incidenza del vincolo di destinazione non è comunque in grado di
minare l’unità sistematica di tale categoria.
La limitazione della responsabilità patrimoniale rappresenta
l’elemento maggiormente caratterizzante la figura dei patrimoni
separati. La specializzazione della responsabilità
11
inverte la regola
generale che chiama il debitore a rispondere “con tutti i suoi beni
10
M. BIANCA, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, Padova, 1996 .
11
L. BARBIERA, Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali, in Il codice civile.
Commentario diretto da P.Schlesinger (artt. 2740-2744), Milano, 1991 .
7presenti e futuri” e assicura a tutti i creditori l’ “eguale diritto di
essere soddisfatti sui beni del debitore” (artt.2740, comma 1 e
art.2741, comma 1, c.c)
12
.
Per effetto della separazione patrimoniale i creditori ordinari
perdono ogni potere di aggressione sui beni “destinati”, rimanendo
così garantiti dai restanti beni del debitore, mentre quelli speciali (le
cui pretese sono titolate in coerenza con lo scopo di destinazione)
possono aggredire i soli beni separati, senza alcun diritto sul
residuo
13
.
La scissione patrimoniale contrasta sia con il principio di unità del
patrimonio, sia con quello di universalità della responsabilità.
Una prima soluzione concettuale più risalente si è basata sulla
personificazione del patrimonio
14
.
Una fictio rivelatasi insoddisfacente e legata all’estremo tentativo di
spiegare il fenomeno della separazione patrimoniale salvaguardando
il principio di unità ed indivisibilità del patrimonio
15
.
12
A. ZOPPINI, Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati
della società per azioni, in Riv. Dir. Civ., n.4 /2002, pagg. 545 e ss. .
13
P. FERRO-LUZZI, La disciplina dei patrimoni separati , in Riv. Soc., 2002, fasc.1 .
14
C. AUBRY-C. RAU, Cours de droit civil français, Strasbourg, 1839-1846 .
15
R. ORESTANO, Diritti soggettivi e diritti senza soggetto, Bologna, 1960 .
8È proprio quando si è accettata la relativizzazione di tale dogma che
si è data una compiuta definizione del patrimonio separato.
La nuova teoria oggettivistica del patrimonio, nata in Francia, ma
sviluppatasi in tutta l’Europa, ha mantenuto inalterata la necessità
del ruolo di un soggetto, negando che lo scopo da solo potesse
svolgere un ruolo sostitutivo .
Afferma un autore che “separazione significa non solo e non tanto
destinazione, in qualche modo giuridicamente vincolante, di un
complesso di beni e rapporti ad un certo impiego, ma significa
distinta imputazione dei rapporti giuridici e vincolo del patrimonio
ad una specifica funzione di garanzia, cioè alla sola garanzia delle
obbligazioni nate dalla sua gestione in quell’impiego
16
”.
Il patrimonio separato, così, comporta in termini funzionali la
creazione di classi creditorie distinte in capo al medesimo soggetto.
A supportare questa evoluzione si segnalano due diversi ordini di
ragioni . La prima, di carattere teorico, è da ravvisare nella tendenza
ad abbandonare la visione antropocentrica
17
.
16
G. OPPO, Patrimoni autonomi familiari ed esercizio di attività economica, in Scritti
Giuridici, vol.V, Padova, 1992 .
17
P. RESCIGNO, Disciplina dei beni e situazioni della persona, in Quaderni fiorentini per la
storia del pensiero giuridico moderno, 5-6, 1976-7.
9L’altra, di carattere pratico, consiste nella rapida proliferazione di
nuove attività di tipo commerciale, rispetto alle quali
rappresenterebbe un ostacolo insormontabile il mantenimento della
regola della responsabilità patrimoniale generale del debitore.
La tutela delle ragioni creditorie non perde il grado di principio
generale del nostro ordinamento, restando un valore primario del
sistema che retrocede solo se in conflitto con interessi di grado
superiore.
Sussidiario, ma non meno rilevante per l’analisi del fenomeno, è
il rilievo fatto dalla dottrina per il quale il principio della
responsabilità patrimoniale illimitata non viene più considerato
quale principio di ordine pubblico, diversamente da quanto era
stato ritenuto unanimemente in passato
18
.
Tale risultato è strettamente connesso da un lato alla sensibile
delimitazione dei contorni dello stesso concetto di ordine pubblico,
e dall’altro al diffuso riconoscimento a livello giurisprudenziale
di modelli stranieri di limitazione della responsabilità che
costituiscono una deroga troppo forte per tale principio.
18
A. CANDIAN, Discussioni napoleoniche sulla responsabilità patrimoniale del debitore ( Alle
origini dell’art.2740 codice civile), in Scintillae iuris-Studi in memoria di G.Gorla, vol.III,
Milano , 1994 .
10
Quest’ultimo aspetto è confermato da parte del legislatore con la
legge sulle società unipersonali, la legge di ratifica della
Convenzione de L’Aja sul riconoscimento dei trust stranieri, e
la recente riforma di diritto societario (D. Lgs. n.6/03) che ha
introdotto la possibilità di istituire patrimoni destinati ad uno
specifico affare (artt. 2247bis e segg.).
Applicazioni da considerarsi a titolo esemplificativo dal momento
che nell’ultimo decennio del secolo scorso la separazione
patrimoniale ha conosciuto crescente e molteplice attuazione.
L’introduzione, attraverso la legislazione di settore di forme di
specializzazione della responsabilità, lascia integro il valore e la
forza del disposto del comma 2 dell’art. 2740 c.c., rafforzandone la
vincolatività nella parte in cui conferma che le limitazioni sono
ammesse nei soli casi previsti dalla legge.
L’evoluzione legislativa sembra confermare piuttosto che smentire
il carattere inderogabile del principio della responsabilità
illimitata del debitore, ponendosi come freno all’ammissibilità della
libera costituzione di patrimoni separati da parte dei privati.
La limitazione deve necessariamente rispondere alla realizzazione
di un sistema di interessi che il legislatore abbia previamente
11
ritenuto sovraordinato rispetto alla tutela delle ragioni creditorie, e
consacrato in specifiche previsioni normative.
Altro elemento caratterizzante dei patrimoni separati è
rappresentato dall’indisponibilità, anche se dottrina e giurisprudenza
hanno riscontrato una certa difficoltà di sintesi, riconducibile alla
diversa graduazione che tale elemento presenta nelle fattispecie di
separazione oggi conosciute
19
.
La dottrina maggioritaria ha ritenuto tale elemento come
complementare e conseguente alla limitazione della responsabilità,
in quanto la libera disponibilità dei beni costituenti il patrimonio
separato comporta implicitamente ed inevitabilmente la sottrazione
degli stessi alla responsabilità dei creditori ordinari
20
.
Il divieto dell’ art. 2740, comma 2 del c.c. comporta una
affermazione implicita di nullità dell’atto con cui il debitore dia vita
ad una “causa di prelazione atipica”
21
.
La lettura sistematica dell’intera normativa di tutela del credito
evidenzia che, se da un lato, il debitore non può alterare la par
condicio creditorum, dall’altro può frustrare la soddisfazione di tutti
19
L. SALAMONE, Gestione e separazione patrimoniale, Padova, 2001 .
20
L. SALAMONE, op.cit. .
21
U. LA PORTA, Il problema della causa nel contratto. La causa e il trasferimento dei diritti,
Torino, 2000 .
12
attraverso la vendita dei suoi beni, fatta salva l’esperibilità
dell’azione revocatoria
22
.
Il debitore non si limita a discriminare arbitrariamente tra i suoi
creditori,ma compie un atto di disposizione idoneo, oggettivamente,
a soddisfare un proprio interesse, riconosciuto meritevole di
protezione formale e concretamente lecito.
Il divieto (implicito) non può più trovare applicazione, restando la
tutela del credito affidata all’esperimento dell’azione revocatoria.
La norma contenuta nel comma 2 dell’art. 2740 va letta nel senso di
vietare, e quindi, di ritenere nulli tutti quelli atti negoziali che, quale
loro unica giustificazione causale, abbiano la limitazione della
responsabilità patrimoniale del debitore
23
.
Restano esclusi, pertanto, tutti gli atti giuridici rispetto ai quali la
separazione si ponga quale conseguenza ulteriore e non esclusiva,
rispetto all’attuazione di interessi meritevoli di tutela maggiore di
quella del credito.
22
A. GAMBARO, Segregazione e unità del patrimonio, in Trusts, 2000, pag.156 .
23
U. LA PORTA, L’esercizio dell’impresa commerciale tra fondazione e patrimonio separato,
in AA.VV., Fondazione ed impresa, atti del XXXV Congresso Nazionale del Notariato, Roma,
1996 .
13
Da un rapido esame delle varie fattispecie di separazione può
ricavarsi che non sempre l’indisponibilità si traduce in un vincolo di
inalienabilità assoluta, in quanto spesso i beni separati possono
essere alienati a determinate condizioni o per la realizzazione dello
stesso scopo di destinazione.In tal caso la dottrina parla di
inalienabilità condizionata o ostacolata
24
.
La gestione dei patrimoni può essere distinta in conservativa e
dinamica
25
.
Nella prima tipologia di gestione l’indisponibilità si traduce
nell’ inalienabilità assoluta, in quanto prevale l’esigenza di
conservare il patrimonio per il soddisfacimento dell’interesse dei
creditori e dei beneficiari della destinazione.
Nella tipologia della gestione dinamica sono invece imposte regole
che limitano e controllano il potere di disporre dei beni, nel rispetto
della loro destinazione
26
.
24
E. MOSCATI, Alienazione (divieto di), in Enc. Giur. Treccani, I vol. .
25
M.BIANCA , Amministrazione e controlli nei patrimoni destinati, intervento in occasione
della Giornata di Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, Roma 19 giugno 2003 .
26
Tipico esempio è costituito dalla disciplina dei patrimoni separati delle società di gestione
del risparmio dove, pur non essendo previsti vincoli di inalienabilità ,che sarebbero stati
contrari alle stesse finalità d’investimento, sono prescritti controlli e vincoli per una “gestione
indipendente,sana e prudente”(D. Lgs. 415/96, Art.4 e 17, comma1, lett.e),con la previsione di
sanzioni nel caso di gestione infedele.
Presenta i caratteri di una gestione dinamica anche la struttura del trust dove la circolazione dei
beni è condizionata alla realizzazione dell’interesse del beneficiario.
14
È necessario evidenziare come l’inalienabilità o l’inalienabilità
condizionata sia strettamente connessa con il vincolo di
destinazione della massa patrimoniale separata.
Tale aspetto permette la distinzione con altre ipotesi in cui si
rinvengono vincoli di inalienabilità, derivanti ora da aspetti
strutturali (es. beni demaniali), ora da espressi divieti legali (es. beni
soggetti a ipoteca).
In questi casi infatti è la natura stessa del bene a determinare il
particolare regime di indisponibilità, a prescindere dalla previa
configurazione di un vero e proprio fenomeno di separazione
patrimoniale.
Un altro elemento che caratterizza la categoria giuridica dei
patrimoni separati è l’amministrazione dei beni costituenti la massa
separata.
Si tratta di un fattore strettamente correlato con gli altri.
Come ha sottolineato la dottrina tedesca, risulta opportuno
distinguere tra patrimoni separati gestiti dal titolare e quelli gestiti
da soggetti diversi dal titolare.
15
Nella prima ipotesi, di patrimonio gestito dallo stesso titolare, si ha
un contemperamento di interessi apparentemente contrapposti.
Da un lato vi è l’interesse del titolare a disporre dei beni propri,
dall’altro quello dei beneficiari della destinazione.
Nel secondo caso si ha un’ipotesi di amministrazione di patrimonio
altrui per il soddisfacimento di un interesse rispetto al quale è
strumentale il vincolo di destinazione.
Tipica ipotesi il fondo patrimoniale, gestito dai coniugi i cui beni
sono di proprietà di un terzo.
A fronte dell’art.168 c.c. che richiama le regole relative
all’amministrazione della comunione legale, manca una norma che
preveda la possibilità per il terzo titolare dei beni oggetto
del fondo di intervenire per dettare disposizioni concrete per
l’amministrazione.
Anche in tale direzione è fortemente condizionante l’effetto della
destinazione, che porta non tanto alla soppressione del potere di
gestione, quanto alla sua conformazione a quella specifica
destinazione prevista convenzionalmente o dalla legge.