7
travalicato, deve comunque offrire un panorama il quanto piu` vicino
possibile alla realta` dei fatti.
Il dovere di cronaca e l`onesta` intellettuale del giornalista devono
essere la virtu` sovrana, prima ancora degli obblighi derivanti dal codice
deontologico: sto parlando di una spinta interiore che deve prevalere su
mistificazioni, invenzioni, come lo stesso Montanelli evidenzia quando
dice che “puo` darsi che di un fatto o di una situazione, quello che noi
raccontiamo non sia tutta la verita`. Ma e` sicuramente la verita`, quale
sinora si e` potuto appurarla”, ovvero una sorta di certificato di
autenticazione che il maestro del giornalismo italiano ha voluto offrire ai
suoi lettori come una sorta di testamento interiore: esempio di rara
intelligenza che deve essere slancio continuo per le nuove generazioni,
sia di giornalisti che di lettori ed utenti.
Per questo in tale excursus legislativo e sociale mi sono
preoccupato di inserire due esempi, ovvero quello di “Radio Bari”, prima
voce libera negli anni del secondo conflitto mondiale e quello de “La
Piazza” autentico baluardo giornalistico barese degli anni `50 che
contribui` ad un originale e puro spunto cogitante nel capoluogo
pugliese, per la cui consultazione un vivo ringraziamento va alla Signora
Ida Rotondo Sorrentino, moglie del dott. Franco Sorrentino, giornalista
liberale, gia` Presidente della Provincia e vice sindaco di Bari.
8
I mass media dovrebbero instaurare con il pubblico una sorta di
patto di ferro, un contatto conoscitivo con l`ambiente esterno, creando
veramente la pubblica opinione e raccogliendo le informazioni affinché`
proprio i fruitori possano formarsi una qualche opinione, di qualunque
specie essa sia: questa e` la vera liberta` di informazione, intesa si` come
liberta` di informare ma soprattutto come liberta` di essere informati
adeguatamente. Si tratta di una concezione che deve avere
necessariamente come base conoscitiva si` la Costituzione italiana, ma
soprattutto la storia di questo Paese, consapevole delle mille peripezie
che l`hanno attraversata nei primi anni del secolo scorso. Il riferimento
e` alle censure, alle limitazioni della liberta` imposte con la forza, ma
anche a quelle che definirei censure piu’ attuali, come le suggestioni di
taluni media di fronte ai poteri forti, le influenze dettate dai conflitti di
interessi, certa sudditanza diversificata. Sono queste le cancrene da
amputare, sono proprio manifestazioni simili i rami secchi da potare,
sono questi gli esempi da non seguire, sempre in ossequio a quanti, per
difendere la liberta` sancita dall`art. 21 della Costituzione italiana, hanno
immolato se stessi.
9
1.2 LIBERTA` DI INFORMAZIONE IN SENSO LATO E IN SENSO
STRETTO
La liberta` di informazione viene concepita in una duplice forma,
intesa come diritto attivo e diritto passivo. Il primo e` quello di informare
inteso nel significato di ricercare e fornire l`informazione, il secondo
quello di essere informati. All`interno del nostro ordinamento riceve
attenzione costituzionale solo la liberta` di informare (art.21 della
Costituzione) e, per precisione di nomenclatura, si e`proposto di
individuarlo con una formula diversa, ovvero la liberta` di espressione
2
.
Con tale terminologia si definisce in senso stretto solo il diritto
all`informazione, e nello specifico, la liberta` di informarsi e di porre in
essere i relativi comportamenti, tesi ad ottenere l`informazione- i quali
non appaiono un mero aspetto conseguenziale o complementare della
liberta` di espressione, come inizialmente potrebbe apparire se venisse
utilizzata l`ampia accezione della terminologia in esame. L`interrogativo
primario di ogni discorso e1 costituito da quali comportamenti ricevano
la garanzia della tutela nell`attuale sistema costituzionale, al fine di
cogliere il senso piu` profondo e la dialettica nel rapporto tra liberta` ed
ordinamenti contemporanei. La diversita` e la novita` della direttiva
euristica interessata dalla liberta` di informazione in senso stretto (o
diritto all`informazione) vertono in base alla circostanza che la garanzia
2
“Problematica della liberta` di informazione”, in “Il Politico” di Crisafulli.
10
costituzionale di quest`ultima risulta uno dei mezzi piu` indicativi per
incentivare la formazione di una pubblica opinione documentata, che sia
spontanea e nel solco di istanze e convincimenti provenienti dalla base
3
,
piu` che manipolata dall`alto.
3
“Contributo allo studio sulla liberta` di informazione” di A. Loiodice.
11
1.3 DIRITTO ALL`INFORMAZIONE: L`OPINIONE PUBBLICA
Al fine di evidenziare l`essenza primordiale nel rapporto fra
autorita` e liberta`, l`evoluzione costituzionale lascia intendere che non
e` di primario interesse verificare come nasce il potere, bensi` e` di gran
lunga piu` importante analizzare come esso viene esercitato e gestito,
internamente ed esternamente. Qualora si reputi valido e sufficiente che
l`utilizzo ed il controllo del potere vertano esclusivamente sull`opinione
pubblica, e` necessario rilevare altresi` che il principio della “democrazia
fondata sull`opinione pubblica” e` suscettibile di offrire solo l`illusione
verbale di una corrispondenza dell`intenzione di governanti e governati,
in modo particolare quando gli ordinamenti legittimino defaillances
informative o un`altra deminutio dell`attivita` conoscitiva dei cittadini. Il
discorso non puo` oggettivamente essere circostanziato alla liberta` di
stampa nel momento in cui si fa riferimento a tutta quella serie di
garanzie giuridiche apprestate dall`ordinamento: oltre ai gruppi di
pressione ed ai meccanismi politici e giuridici, e` necessario confrontarsi
con una visione decisamente piu` estesa della problematica, partendo
dalla esigenza di informazione, che poi e`l`imprescindibile prerogativa
dell`uomo per qualsiasi attivita` egli voglia intraprendere. La veridicita`
di tali affermazioni trova riscontro dagli studi socio- politici, secondo cui
l`informazione e` potere e di conseguenza la liberta`della sua
acquisizione da parte dei cittadini si identifica con la liberta` di
12
apprensione e partecipazione al potere. Nella formazione dell`opinione
pubblica giocano un ruolo determinante le censure, le limitazioni di
contatto sociale e la segretezza; di conseguenza la duplicita` ambigua
della formula “democrazia fondata sull`opinione pubblica” potrebbe farsi
palese non appena ci si interroghi sulla provenienza dell`informazione,
sulla quale la volonta` popolare dovrebbe porsi a fondamento. I mass
media in questo senso dovrebbero instaurare un rapporto
particolarissimo con l`ambiente esterno, ovvero procedere al modello
che l`originario ideale democratico riteneva dovesse fare il singolo
cittadino, ovvero idealizzando una societa` conchiusa, all`interno della
quale non vi era necessita` di assicurare le fonti di informazione, dal
momento che avrebbero dovuto essere ovvie ed alla portata di tutti. Se
non puo` essere obiettabile che tali mezzi creino di fatto l`opinione
pubblica, lo stesso non puo` dirsi sul fatto che l`ordinamento permetta la
formazione dell`opinione pubblica e la raccolta di informazioni solo per
mezzo loro, dal momento che se cosi` fosse, non vi sarebbe la garanzia
della formazione di una volonta` documentata comune, con la
conseguenza che la democrazia verrebbe a poggiare su un tipo di
opinione pubblica manipolabile, ed il giurista potrebbe soltanto
prenderne atto.
4
4
“Miscellanea dell`informazione” di A.Loiodice, P. Giocoli Nacci
13
Sotto il profilo strettamente giuridico, si puo` solo accertare in che
modo l`ordinamento consente la realizzazione di modus vivendi e
metodologie di documentazione che consentano di ridurre al minimo la
quantita` di opinioni pubbliche manipolate, aberranti o addirittura basate
sulla fantasia o sulla improvvisazione, e inducano alla formazione di una
opinione pubblica documentata ed oggettiva, formatasi alla base
spontaneamente.
L`insieme delle problematiche connesse alla democrazie ed alla
pubblica opinione risulta pesantemente ancorata al ruolo conoscitivo dei
singoli cittadini, ed e` precisamente in questo ambito che si giustifica
una considerazione autonoma ed una analisi differenziata della liberta` di
informazione in senso stretto.
14
1.4 EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI LIBERTA` DI
INFORMAZIONE E DIRITTO ALLA NOTIZIA
Circa l`attivita` di acquisizione delle conoscenze, la novita` della
formula “liberta` di informazione” induce a soffermarsi su esigenze e
bisogni che ricoprivano un ruolo marginale all`interno della visione
ottocentesca della liberta` di espressione.Nella dottrina straniera,
specificatamente in quella nordamericana, l`esigenza di un innovativo
iter logico si rende evidente all`interno della transizione dalla prospettiva
della manifestazione di pensiero, a quella supportata dalla ricerca del
fondamento e della portata del “diritto del popolo a conoscere”. Le
evoluzioni termonologiche della informazione e della liberta` di
informazione hanno inoltre comportato notevoli echi all`interno
dell`evoluzione stessa. Per questo le varie indagini sono state
condizionate dalla peculiarita` di tale fatto linguistico
5
. All`interno della
letteratura italiana e` palese un lento e progressivo discernimento
culturale in materia: si e` passati infatti da una posizione di netta
chiusura che escludeva la positivita` della figura, ad un atteggiamento
intermedio che impiegava il termine “liberta di informazione” in
senso lato, sino ad un posizionamento autonomo della figura stessa.
E`all`interno della problematica penalistica propria della cronaca
giudiziaria che la posizione negativa trova il suo fondamento, che ha
5
Op. cit. di Crisafulli.
15
imposto una remora alle indagini in merito non proponendosi di
approfondire il significato costituzionale della liberta` di informazione,
tanto da potersi spiegare come mai il diritto all`informazione dovrebbe
considerarsi tutelato attraverso la garanzia del diritto di cronaca solo
“indirettamente”; ne` tale convincimento viene a mutarsi nel momento in
cui si parla di un diritto la cui esistenza e` utile all`esercizio della liberta`
di opinione.
Stabilire una oggettiva equivalenza tra il diritto di manifestare, il
diritto di informare ed il diritto di cronaca, e` il presupposto avanzato dal
Zaccaria
6
, dal momento che non ci si deve confrontare con diritti distinti,
bensi` con una liberta` univoca, il cui cardine e` garantito dall`art. 21
della Costituzione.
All`interno della letteratura italiana successiva a quella fin qui
considerata, si evince che la maturazione progressiva sull`argomento
direziona l`attenzione verso i principi costituzionali che, grazie alla loro
caratteristica elasticita`, non escludono di essere adeguati alla realta`
sociale in evoluzione. Per questo, se da un lato si riscontra una maggiore
precisione terminologica e concettuale, dall`altro si riscontra un
approccio piu` deciso, che focalizza il diritto all`essere informati, il quale
si pone nettamente in contrapposizione (ma in netta autonomia) alla
problematica connessa alla manifestazione del pensiero. La diversa
6
“Diritto dell`informazione e della comunicazione” di R. Zaccaria
16
impostazione, rispetto a quelle maggiormente tradizionali, porta ad
escludere la sufficienza e l`idoneita` ricostruttiva dell`ordine di
considerazioni indirizzato alla garantita liberta` di manifestazione del
pensiero; lo scopo e` mettere a punto la ricostruzione di una figura
autonoma, adeguatamente testata nell`ambito della sua positiva vigenza,
differente e piu` ampia rispetto alla mera garanzia di ricezione della
manifestazione dell`altrui convincimento. La liberta` di informazione,
identificata come conseguenza della manifestazione del pensiero di un
diverso soggetto (e conseguentemente come accessibilita` alle sole fonti
consistenti in una manifestazione o in una espressione), otterrebbe una
limitata tutela di applicazione per due motivi: in primis
perche`risulterebbe niente altro che il risultato di fatto dell`altrui
espressione, in secundis perche`risulterebbe difficile escludere che il
manifestante discrimini i destinatari delle sue espressioni. Da questo
quadro si evincerebbe un disconoscimento ingiustificato del piu` ampio
interesse di chi intende ottenere una conoscenza che puo` essere indicata
non solo a cio` che viene espresso o manifestato, ma anche a cio` che
risulti ormai provato o documentato, per essere terminata la fase della
manifestazione, o a quanto avvenga o si produca, prescindendo da ogni
altra manifestazione di pensiero o opinione. Di conseguenza si fa
imprescindibile la necessita` di una visione essenzialmente piu` ampia e
lungimirante, al fine di identificare il senso e la portata della liberta` in
17
questione. La liberta` di informazione, nella sua accezione piu` ampia, si
fonde con la necessita` di controllo sollecitata a seconda della diversa
sensibilita` dei soggetti operatori, ma nella consapevolezza che la
garanzia costituzionale della “tutela dell`operatore conoscitivo”, puo`
essere configurata all`interno di tutti i settori dell`ordinamento.
L`operatore conoscitivo, indipendentemente dalla propria
professionalita`, puo` addivenire alla conoscenza delle informazioni non
solo utilizzando le fonti formali o informali (come ad esempio le
autorita`), ma anche con le conferenze stampa, le interviste, gli archivi.
Per questo e` utile stabilire in che limiti le riunioni del Parlamento o le
udienze processuali possono restare segreti. Le attivita` che l`operatore
conoscitivo puo` compiere hanno medesima struttura, dal momento che
il loro obiettivo e` quello di acquisire informazioni. Quest`ultimo, se sia
titolare di una liberta`, potra` attuare gli atteggiamenti conoscitivi che
piu` ritiene idonei al suo scopo, indipendentemente dalla circostanza che
l`ottenimento della notizia dipenda o meno dal consenso di un altro
soggetto, dal momento che la liberta` non si identifica come un diritto
alla notizia, ma come l`occasione di muoversi ed agire per reperire le
informazioni e le notizie tramite le fonti piu` disparate. Il dubbio sulle
consistenza giuridica degli atteggiamenti conoscitivi quindi non ha
motivo di essere, dal momento che in questa sede si analizza il problema
di relazione, e non quello spirituale della conoscenza. Inoltre, la
18
mancanza di una specifica disposizione costituzionale che garantisca la
liberta` di informazione non puo` avere alcuno significato in senso
contrario a quanto affermato fino ad ora, dal momento che la tutela puo`
risultare anche implicita come chiariro` in seguito.
La notizia si definisce come un rapporto conoscitivo
7
tra un
soggetto ad una realta` (una manifestazione, un fatto, un documento);
quindi essa risulta essre il sunto di un`attivita` informativa il cui sviluppo
influisce sul sorgere di tale incipit di conoscenza. Cio` detto risulta
ancora piu` vero se si riflette sul fatto che spesso tale rapporto non si
materializza, dal momento che l`attivita` posta in essere e la ricerca sono
infruttuose. A quel punto, l`attivita` informativa e` l`unico dato concreto,
e non il conseguimento di una certa notizia. Questa affermazione trova
riscontro nella garanzia costituzionale, dal momento che essa tutela
maggiormente la possibilita` di svolgere un`attivita` conoscitiva, piu` che
la pretesa di ottenere una data notizia. Vero e` che la ricostruzione
positiva della liberta` di informazione non verte tanto sull`individuazione
di una casistica di situazioni in cui venga assicurato il conseguimento
della notizia, quanto nell`identificazione della posizione del soggetto che
svolge l`attivita` di conoscenza, perche` egli necessita di una forma di
tutela.
7
“Il segreto come oggetto della tutela penale” di M. Kostoris.
19
I problemi strutturali inerenti alla ricostruzione della liberta` di
informazione sono palesi. E`possibile superare il dubbio sul fondamento
positivo della liberta` attraverso un`analisi del sistema ad ampio raggio,
al fine di focalizzarne tutte le implicazioni. E`pur vero che in un ambito
di sintesi e` possibile circoscrivere l`attenzione sugli indici normativi,
che consentono di dimostrare che la suddetta liberta` e` un mezzo
indiscutibile che caratterizza il sistema. Esso e` riconducibile ad un
fondamento suscettibile di reperire riscontri concreti in ogni passo della
Costituzione. Per questo la figura in esame costituisce una fattispecie
autonoma. In questo senso le singole disposizioni isolatamente analizzate
non possono essere considerate sufficienti, dal momento che risulta
fondamentale un`integrazione di principi. Cosi`, anche se considerati
isolatamente, risultano insufficienti tutti quei dati estrapolati dalle
situazioni che garantiscono una liberta` di scelta, quindi una liberta1 di
informazione tale da rendere possibile il liberto esercizio della scelta. La
tutela della ricerca scientifica (art. 33 Costituzione), che risulta essere
ricerca della soluzione dei problemi che emergono all`attenzione dello
studioso,
8
concerne anche la garanzia del suo stadio preliminare; di
contro non e` possibile limitare tale liberta` condizionandola alla
esistenza di una attivita` che si qualifichi come scientifica, dal momento
che ogni limite a priori potrebbe inficiare la stessa ricerca scientifica. Se
8
“Manuale di critica scientifica e filosofica” di Von Mises
20
facessimo un parallelo con riferimento ad un ambito economico si
otterrebbero le medesime conclusioni: dalla liberta` di iniziativa
economica (art. 41, co 1 della Costituzione) che offre precise garanzie
alle scelte dell`imprenditore), e dalla programmazione economica (art.
41 co 3 della Costituzione) che impone la pubblicita` delle direttive
economiche del Paese, non si puo`evincere una garanzia limitata al
quadro economico, dal momento che se cosi` non fosse si restringerebbe
l`ambito di applicazione di iniziativa e programmazione. Circa i rapporti
politici, poi, si fa avanti la necessita` di estendere l`informazione ben al
di la` dell`ambito ad essi collegato, e nella scia di tale osservazione la
liberta` di scelta garantita dall`attribuzione del diritto di voto (art. 48
della Costituzione) impersonifica un peculiare indice rivelatore, perche`
la primaria garanzia che ne risulta e` proprio quella di garantirgli la
possibilita` di conoscere i condizionamenti a cui e` sottoposto. Con la
conseguenza che la liberta` di informazione risulta essere
imprescindibile per offrire e conservare al sistema quelle date
caratteristiche alla cui esistenza intende concorrere la garanzia della
liberta`di voto. Quindi esiste la liberta di informazione non solo
scientifica ma anche economica e politica; al pari della tutela dei singoli
aspetti conoscitivi ricompresi all`interno delle varie liberta`.