5
L’intero lavoro che segue, ha come obiettivo quello di illustrare la trasparenza
bancaria, identificata come strumento idoneo a garantire la tutela del consumatore.
Il lavoro parte dell’individuazione dell’impianto normativo vigente, nel quale
vengono stabiliti gli obblighi di trasparenza posti in capo alle banche ed in
generale agli intermediari finanziari. Infatti nel capitolo primo, illustrerò le norme
che il legislatore ha introdotto allo scopo di consentire una maggiore conoscenza
dei contenuti dei contratti bancari da parte dei consumatori, che sono confluite
all’interno del T.U.B. e del T.U.F., e dedicherò attenzione alle recenti disposizioni
emanate con la legge n° 262 del 28 dicembre 2005, ed ancora dalle recenti
disposizioni emanate dal CICR. Nel descrivere l’intero corpus normativo della
trasparenza, sottolineerò un’altra funzione che viene raggiunta, ovvero la
concorrenzialità nel mercato, quest’ultima sarà accennata nell’intero lavoro.
Il secondo capitolo lo dedicherò alla trasparenza extracontrattuale, volta alla
determinazione di regole che hanno come scopo la limitazione dell’agire delle
asimmetrie informative. Nello stesso capitolo cercherò di riassumere il più
possibile, l’intero sistema delle sanzioni previste per l’inosservanza delle norme
sulla trasparenza.
Attraverso questa disamina delle principali norme sulla trasparenza e delle
sanzioni previste, si carpisce il legame tra tutela del consumatore e diligenza del
mandato professionale del banchiere.
Ma la trasparenza non viene regolata unicamente dalle norme legislative, con
il passare del tempo si è creato un’insieme di regole volte alla moralizzazione del
6
rapporto tra banche e clienti, con risultato finale quello della nascita di forme di
autoregolamentazione, volte a stabilire criteri di chiarezza, correttezza e
trasparenza, che devono guidare tutti i soggetti nei rapporti con i risparmiatori.
Sulla stessa scia è da rilevare l’affermazione dell’istituto di risoluzione
stragiudiziale delle controversie, che occupa un ruolo fondamentale nel discorso
relativo alla tutela degli interessi dei contraenti deboli del sistema finanziario.
L’autoregolamentazione ha assunto con il corso degli anni un ruolo cruciale tanto
è che la Banca d’Italia si è espressa in modo favorevole, incentivando queste
forme e descrivendole come strumenti d’integrazione al corpus normativo, ed
ancor più interessante, è il fatto che nella riforma del risparmio si siano
disciplinate tutte le forme di codici di condotta e questo giustifica la mia volontà
di trattarla nel capitolo 3.
All’interno delle soft law spicca il Progetto Pattichiari, voluto fortemente da
parte dell’ABI, per riscrivere il rapporto tra banche e clienti. Lo scopo del
progetto è quello di aumentare la trasparenza attraverso caratteri semplici e
facilmente carpibili dai risparmiatori. Al progetto dedicherò l’intero capitolo
quarto, mettendo in risalto i tratti salienti e gli obiettivi che si intendono
raggiungere da ciascuna delle otto iniziative messe in campo. Dedicherò maggiori
attenzioni alle iniziative che hanno per oggetto i conti correnti bancari e le
obbligazioni, in quanto espressioni intangibili della volontà di trasparenza.
A questo punto rimando tutto allo svolgimento del lavoro.
7
I. DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA NELLE
CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE
OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI.
Introduzione
La trasparenza bancaria è ai giorni d’oggi, un argomento molto sentito dai
cittadini, soprattutto per i recenti scandali finanziari e bancari che finiscono
nelle cronache dei mezzi di comunicazione. Ed è proprio per questa esigenza,
avvertita dai cittadini, che sia il mondo economico, che il mondo giuridico
hanno, o hanno cercato, dalla seconda metà degli anni ’80 ai giorni d’oggi, di
mettere in atto una pluralità d’innovazioni, volte al raggiungimento di più
scopi quali ad esempio: la riconquista della fiducia cliente\consumatore;
stabilità del sistema, armonizzazione dei diversi mercati.
Si può immediatamente intuire quale sia il rilievo che viene attribuito a
questo discorso, e discorrendo per un attimo la materia ci si rende conto della
complessità che l’oggetto in questione suscita, tanto che sotto il punto di vista
giuridico, ovvero delle norme che regolano il mondo bancario, bisogna tener
conto della giurisprudenza comunitaria, statale, accordi internazionali, e a ben
guardare bisogna inserire anche accordi interni bancari e cercare di
accomunare gli usi, le raccomandazioni. Districarsi in questa pluralità di fonti
8
risulta difficile. Risulterebbe ancor più difficile discorrere, in materia di
trasparenza, sulla pluralità delle operazioni e dei servizi bancari che vengono
offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari. Per non cadere nel pericolo
di dar vita a lunghe e noiose elencazioni di forme e tecniche di operazioni e
servizi, definirò dei sottoinsieme razionali e specifici di attività,
successivamente entrerò nel vivo della trasparenza iniziando dai diversi
significati che vengono attribuiti alla trasparenza ed analizzerò l’attuale
normativa.
9
1.Contratti e operazioni bancarie: caratteri generali.
Quando si adoperano termini come operazioni e
servizi bancari è prima di tutto necessario delimitare il vastissimo campo
che si dischiude nell’uso dei suddetti vocaboli. Naturalmente come già enunciato,
la materia è molto vasta, ma soprattutto è in continua evoluzione e sembra
necessario cercare di determinare dei sottoinsiemi.
Il punto di partenza è la definizione di «attività bancaria», che viene
disciplinata dal Testo Unico Bancario (d’ora in avanti T.U.B)
1
, nell’articolo 10 e
successivi. Proprio l’articolo 10 definisce “la raccolta di risparmio tra il pubblico
e l’esercizio del credito l’attività bancaria”, ma per completezza dobbiamo anche
precisare che discorrendo nello stesso articolo, nel 3 comma si specifica che le
banche esercitano ogni altra attività finanziaria, nonché attività connesse e
strumentali. Ed è proprio per le potenzialità che il T.U.B. disciplina ed inserisce
nell’attività che possono essere svolte dalle banche, che ho scelto di, ai fini del
presente studio, riferirmi alle operazioni tradizionali di raccolta-impiego.
Una puntualizzazione che mi preme effettuare e che giustifica, la mia volontà
di partire dalla definizione di “attività bancaria” è quella relativa alla differenza
1
Il Testo Unico in materia Bancaria e Creditizia è stato predisposto nel nostro ordinamento,
attraverso il D.Lgs. 1-9-1993, n°385, che ha sostituito il d.lgs 481/92, che era anch’esso un decreto
importante, in quanto disciplinava l’attività bancaria. Il T.U.B. oltre che a sostituire precedenti
leggi statali recepisce gran parte delle disposizioni comunitarie.Una particolarità che si ricava dal
FERRO-LUZZI in Lezioni di diritto bancario,2004 p.82, riguarda il perché del ricorso a decreti
legislativi. La spiegazione è semplice, per introdurre nel nostro ordinamento in modo rapido e
senza ricadere in lunghe ed estenuanti cavilli burocratici.
10
che sussiste tra “operazioni” e “contratti bancari”, che a rigore, concettualmente
non si equivalgono, ma che normalmente si fanno coincidere.
I contratti bancari non riempiono l’intera gamma di atti attraverso i quali si
realizza “l’attività bancaria”, ma rappresentano negozi giuridici che regolano
legislativamente delle operazioni. Ma il mondo bancario è un mondo in continua
evoluzione, ed una legge che istituisce un nuovo negozio giuridico volto a
disciplinare una nuova operazione può divenire obsoleta prima ancora che questa
possa aver finito l’iter burocratico per acquisir efficacia. Si pensi che, per quanto
il Codice Civile, definisca alcune tipologie di contratti bancari (art. 1834 e
seguenti), questi non sono nemmeno una minima parte delle operazioni che
vengono effettuate dalle banche. Quindi posso definire che nella pratica esistono
operazioni disciplinate legislativamente e che possiamo definire come contratti
bancari in senso stretto, operazioni che non hanno una regolamentazione
legislativa che possiamo definire come contratti atipici ed infine nascono delle
forme contrattuali, come commistione di diversi contratti, che permettono di
realizzare nuove operazioni
2
.
In conclusione posso affermare che, nella prassi i concetti di operazione e
contratti bancari vengono ad essere sovrapposti, rilegando ad un elemento
terminologico la differenza.
Infine, chiudo questo paragrafo accennando ad un'altra sfera di operazioni
che, anche se non rientrano nelle operazioni dirette di raccolta o impiego di fondi,
2
Si possono citare gli Swaps,delle operazioni finanziarie in cui due controparti s’impegnano a
scambiare flussi monetari in entrata o in uscita e a compiere l’operazione finanziaria inversa in una
data futura predeterminata o meno (tipo americano) ed alle stesse condizioni del primo scambio.
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sono di natura collaterale ovvero i servizi bancari. Ricercare una definizione di
servizi bancari è impresa ardua, ma il servizio bancario è sicuramente
un’operazione strumentale rispetto alla tradizionale funzione bancaria.
2. I diversi significati di trasparenza.
La trasparenza viene definita da molti autori
3
come termine polisenso, anzi
c’è chi la definisce come “parola diventata di moda”
4
ed ancora “la parola
trasparenza ha una singolare fortuna, come se le si riconoscesse la capacità di
investire ed illuminare settori che sembravano connotati dalla impenetrabilità e
dal mistero”
5
, non si può negare che il termine venga utilizzato spesso, ma la cosa
che colpisce che viene ad essere utilizzata in settori più disparati, come ad
esempio nel bilancio, negli assetti proprietari, nell’edilizia, nel commercio, ecc…,
senza entrare troppo nel merito di significati terminologici, credo che sia
importante concentrarmi sul significato che le viene dato nella letteratura
bancaria. Anche qui, al termine sono stati attribuiti diversi significati, che
comunque possono essere riassunti in un significato generico ed almeno altri tre
significati più specifici
6
.
3
Si veda ALPA G. ,La trasparenza dei contratti bancari,2003, pag.2; MINERVINI E., La
trasparenza delle condizioni contrattuali, in Banca, borsa e titoli di credito,1997,pag.94
4
Si veda MINERVINI E:, La trasparenza delle condizioni contrattuali,in Banca,borsa e titoli di
credito,1997, pag 94
5
Si veda RESCIGNO, Trasparenza bancaria e diritto comune dei contratti,in Banca,borsa e titoli
di credito, 1990, pag.297.Vengono sottolineati il valore simbolico che il termine trasparenza ha
assunto nel nostro ordinamento e non.
6
DOLMETTA A. A.,Normativa di trasparenza e ruolo della Banca d’Italia, Quaderni di ricerca
giuridica della Consulenza legale, n°49-marzo 1999, pag.15.
12
Nel significato generale si pone l’accento sull’idea di contenimento e/o
correzione (direttamente a livello di atto), del potere di predisposizione unilaterale
del testo di un’operazione contrattuale da parte di uno dei contraenti (nella
fattispecie, la banca). Non può essere negata la posizione di dominanza da parte
della banca, nel senso della formulazione del contratto e quindi del contenuto, si
pensi ad esempio alle NBU (Norme Bancarie Uniformi) che sono contratti
generali predisposti dall’ABI(Associazione Bancaria Italiana). Quindi di riflesso
possiamo enunciare che si riconosce al cliente e quindi al consumatore lo status di
“contraente debole”, che deve essere tutelato, questa funzione di tutela viene
svolta dalla normativa sulla trasparenza, attraverso una maggior potere negoziale.
Per quanto riguarda invece, il significato specifico della trasparenza, si
possono distinguere tre nozioni
7
:
a) Trasparenza in senso stretto;
b) Trasparenza come riequilibrio delle posizioni;
c) Trasparenza come buona fede oggettiva.
a) Il primo significato di trasparenza in senso stretto, si riferisce al flusso
d’informazione che deve raggiungere la sfera di conoscibilità del
cliente. Questo flusso d’informazione può venire attestato a livello
precontrattuale, in modo che il cliente sia in grado di poter decidere le
migliori condizioni per l’operazione, oppure può venire attestato in
7
DOLMETTA A. A.,Normativa di trasparenza e ruolo della Banca d’Italia, Quaderni di ricerca
giuridica della Consulenza legale, n°49-marzo 1999, pag.16
13
funzione dell’esecuzione del contratto medesimo, dando vita alla
possibilità che si possano raggiungere altre due funzioni: 1) controllo
del rispetto delle clausole durante la vita del contratto, da parte del
cliente; 2) controllo dei risultati ottenuti.
b) Il secondo significato attiene al tentativo di equilibrio delle posizioni
dei contraenti (predisponente\aderente). L’idea di contenimento e
correzione, si rivolge al merito delle scelte compiute dalla banca, e
sotto questa veste possiamo evidenziare due significati. Il primo che
considera l’equilibrio come proporzione che può essere misurata sia
in termini formali che in termini sostanziali: così ad esempio se il
predisponente può recedere dal contratto, la stessa opportunità deve
essere concessa all’aderente. Il secondo significato, che possiamo
enunciare ha significato più ampio, esso attiene alla protezione, spesso
eccessiva, che il predisponente riserva a se stesso: si pensi, ad
esempio, alle clausole di limitazione di responsabilità.
c) L’ultimo significato di trasparenza, è la buona fede oggettiva.
Naturalmente nella disciplina civilistica la buona fede costituisce un
principio generale che viene ad essere applicato sempre. Anche nella
trasparenza, la buona fede ha una sua rilevanza, ciò viene ad essere
evidenziato si nel T.U.B., ma soprattutto nelle disposizioni contenute
nell’art.1469-bis e ss., dettanti norme relative alle clausole abusive.
Molti autori sostengono che la buona fede oggettiva abbia come
14
obbiettivo primario l’integrazione del lacune non colmate dai
legislatori, un’altra parte sostiene, ed è questo il mio avviso, che la
buona fede oggettiva sia un elemento portante della trasparenza, e che
attraverso essa, si possa ristabilire l’equilibrio predisponente\aderente.
Per concludere, mentre il T.U.B. utilizza il significato di trasparenza
in senso stretto, e quindi come flusso d’informazione che deve essere
portato a conoscenza del cliente, e solo raramente vengono utilizzati gli
altri significati di trasparenza, e nella fattispecie la buona fede oggettiva,
ciò non accade nella disciplina delle clausole abusive, che secondo il mio
parere colgono tutti i significati della trasparenza. Ancora c’è da
sottolineare che, anche nella delibera CICR
8
del 4 marzo 2003 e delle
successive disposizioni emanate dalla Banca d’Italia il 25 luglio 2003,
relative alla trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari, si pone
l’accento sul significato in senso stretto. Anche in Basilea
9
, vi sono delle
8
Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, d’ora in poi CICR, è un organo
collegiale titolare dell’alta vigilanza in materia di credito e tutela del risparmio.E’ composto
principalmente dal Ministro dell’economia e delle finanze,dagli altri ministri titolari dei dicasteri
economici.
9
Il comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è un comitato di autorità di vigilanza istituito nel
1975 dai governatori delle banche centrali dei Paesi del Gruppo dei Dieci. Esso è formato da alti
funzionari delle autorità di vigilanza bancaria e dalle banche centrali di Belgio, Canada, Francia,
Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e
Svizzera. Il comitato si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionale a
Basilea, dove ha sede il suo Segretariato permanente. Nello specifico mi riferisco al Sottogruppo
sulla Trasparenza.