5
trasparenza in materia societaria”, al T.U.F., all’interno della parte IV che tratta
della “Disciplina degli emittenti”. Sembra proprio che lo sforzo del Legislatore sia
volto a sanare quella voragine che può inficiare la normativa italiana a tutela del
risparmio e quindi del sistema finanziario nel suo complesso; è infatti innegabile
sostenere che se Cirio e Parmalat non avessero usufruito dei paradisi fiscali le loro
frodi non sarebbero state, con tutta probabilità, né così protratte nel tempo né di
così rilevante entità, non sarebbero stati emessi bond da collocare per cercare di
salvare alcuni finanziatori e il conseguente conflitto di interessi di chi ha gestito
tale collocamento sarebbe venuto meno.
Proprio per l’assenza di connessioni dirette e certe di tipo causa-effetto tra diritto
ed economia è da ritenersi fertile il giovane terreno degli studi di analisi
economica del diritto, meglio conosciuto come Law&Economics; questo ambito
di studio a cavallo tra economia e giurisprudenza tenta di verificare, di volta in
volta, l’attinenza tra legge e sue conseguenze economiche, sia in maniera teorica e
generale, cercando di trovare le condizioni che indicano quando usare lo
strumento normativo, sia a livello particolare cercando di interpretare
economicamente una specifica legge o provvedimento avente stessa forza
1
.
1
GAMBARO A. (1999), L’analisi economica del diritto nel contesto della tradizione giuridica
occidentale, in G. Alpa, P. Chiassoni (a cura di), “Analisi economica del diritto privato”, Giuffrè,
Milano 1999.
6
Lasciato al Legislatore il compito di capire se i benefici della normativa eccedano
i suoi costi e si diffondano nella collettività scopo del presente elaborato è cercare
di verificare l’attinenza della nuova sezione del T.U.F. con la tutela del risparmio,
chiaramente, nei confronti delle frodi compiute attraverso gli stati che non
garantiscono trasparenza societaria, i così detti paradisi fiscali o centri off shore;
lo schema concettuale sarà il seguente: data per assodata l’esistenza di un
problema la giurisprudenza ha fornito la soluzione normativa, ovvero il capo III
del titolo I della legge sul risparmio; nel capitolo I tale problema verrà ricostruito
nei suoi risvolti teorici in chiave economico-giuridica, chiarendone cause,
conseguenze e soggetti; nel capitolo II saranno ricostruiti ed analizzati i maggiori
contributi accademici al riguardo nell’ottica di individuare le soluzioni
accademiche di tale problema; il capitolo III esporrà cosa è stato predisposto per
la risoluzione del problema e nel capitolo IV saranno confrontati i contributi
teorici e quanto realmente approntato, in modo da creare una sorta di confronto tra
teoria e pratica per poter giudicare l’efficacia della nuova normativa anti-off
shore; le appendici finali, come di volta in volta specificato, contengono materiale
utile per la comprensione del fenomeno trattato ma che è stato giudicato troppo
corposo per potere essere inserito nei rispettivi paragrafi di pertinenza.
Al termine del lavoro è emerso come la nuova disciplina presenti problemi di
applicabilità legati alla definizione dei soggetti e delle relazioni tra loro
intercorrenti, oltre ad alcune divergenze di minore entità con i contributi
7
accademici; pochi ma significativi i punti positivi, come il ruolo “estero”
attribuito alla Consob, accomunati dalla coerenza con le indicazioni internazionali
presentate. Nella definizione dei soggetti i criteri per la classificazione dei paesi
off shore sono risultati molto stringenti ed di indubbio aiuto per un’idonea
identificazione, forse addirittura eccessivamente severi perché, se seguiti alla
lettera, potrebbero anche dare luogo a situazioni paradossali; purtroppo tali criteri,
per quanto rigidi e precisi, risultano alquanto inadeguati a mantenere, una volta
individuati, gli stati off shore nella black list: essi sono infatti riferiti alla
mancanza di contenuti nominali del diritto degli stati esteri e non a valori che
possono continuativamente rappresentare la volontà di cooperare delle autorità off
shore; il rischio è che tali paesi adeguino nella forma ma non nella sostanza il loro
diritto, al fine di sfuggire dalla nuova black list; nella previsione dei soggetti
domestici l’errore è stato ancora più grossolano: si applica la nuova disciplina alle
società che possono danneggiare direttamente il risparmio, ma si utilizza una
visione unitaria di tali società, senza considerarle probabili o possibili parti di un
gruppo: in questo modo, non garantendo una sorta di validità a “cascata” delle
previsioni normative, questa legge non avrebbe potuto essere d’aiuto nemmeno
nell’ipotetico caso in cui Parmalat e Cirio fossero state ad essa sottoposte. Anche
la relazione che deve sussistere tra società italiana e società off shore, ovvero
8
quella di collegamento
2
, risulta assolutamente inadeguata; gli è infatti impossibile
inquadrare meccanismi di frode, sia essa finanziaria o fiscale, basati quasi
esclusivamente sull’anonimato che i paesi off shore garantiscono, nella sostanza
prima ancora che nei fatti. Anche nel campo della nuova informativa richiesta il
Legislatore ha compiuto un errore concettuale: le nuove norme rafforzano il
controllo della società domestica su quelle estere, come se le frodi siano state
perpetrate da quest’ultime nei confronti delle società italiane; invece, come spesso
ribadito, le frodi sono state compiute dalle società italiane usando le società off
shore: il controllo da incrementare era quindi quello più vicino alla mente delle
frodi, ovvero quello interno. Delle proposte che sono state raccolte dal mondo
accademico sono una è parzialmente rintracciabile nella riforma: l’estensione
delle responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo domestici per
tutte le informazioni riguardanti le società off shore che la nuova normativa
richiede loro di fornire, rimandando in capo al vero soggetto decisore le
responsabilità che troppe volte sono state messe in capo a soggetti esteri.
Nell’ottica della prevenzione delle frodi l’allargamento delle responsabilità, intese
come percezione di una punibilità maggiore per i frodatori (e non di una maggiore
pena, data la sostanziale inapplicabilità del nuovo reato di nocumento al
risparmio) questa è l’unica nota positiva, in quanto i flussi di informazione di cui
2
Inteso in senso lato come rapporto basato sulla proprietà.
9
sopra sono assolutamente inadeguati ad allertare per tempo le Autorità italiane di
una scorretta gestione aziendale, mentre, la possibilità attribuita alla Consob di
esercitare i propri poteri al riguardo della tutela delle informazioni su società off
shore consiste non già in una sterile e vuota previsione, ma un provvedimento che
segue da vicino quegli studi internazionalmente riconosciuti che vedono i paesi
off shore, o almeno alcuni di essi, come stati vittima dei potenti interessi che
aleggiano al di sopra della loro autonomia e che necessiterebbero sia di risorse
proprie monetarie che di competenze tecniche per arginare lo sfruttamento delle
loro legislazioni da parte di criminali finanziari di ogni genere, dal piccolo elusore
fiscale al grande riciclatore di narcodollari. Così come pensata e promulgata la
nuova disciplina sulle società estere non può essere un vero deterrente a compiere
frodi utilizzando i paesi off shore, data la facilità con la quale gli operatori
possono aggirarla, ma in attesa che anche lo scenario internazionale, con i suoi
problemi di free riding, si muova nella giusta direzione, l’unica speranza per poter
vedere qualcosa di concreto in questa riforma è il regolamento Consob di
prossima emanazione, che potrebbe sanare molti dei vuoti lasciati dal Legislatore
anche in ambito di applicabilità, costringendo la Commissione ad uno sforzo
normativo al quale non dovrebbe essere tenuta ma al quale dovrebbe essere ormai
avvezza.
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1 - LE BASI DEL PROBLEMA: I PAESI OFF SHORE
1.1 - Premessa
Per analizzare a fondo un problema è necessario conoscere tutte le sue
componenti, non solo le relazioni tra di esse; scopo di quanto qui esposto è
definire in termini rigorosi:
Cosa si intende con paese off shore;
Le motivazioni economiche che ne giustificano l’esistenza;
Quale tipo di operatività consentono a chi vi opera;
Quali problemi causano on shore;
I primi tre punti non potranno essere esplicati solamente dal punto di vista della
tutela del risparmio, come l’ultimo, perché i paradisi fiscali nascono e si
sviluppano grazie al loro regime impositivo favorevole
3
; anche la presenza del
3
NOBILE R. (2002), Paradisi fiscali: uno scippo planetario, Malatempora,Roma 2002; pg. 10.
GUANDALINI M., TERRIBILE M.T. (2002), Le lavanderie dei paradisi fiscali, Sperling &
Kupfer, Milano 2002; pp. 1-2.
11
segreto bancario o di scarsa trasparenza societaria sono funzionali all’elusione
4
fiscale
5
: non è incomprensibile, quindi, la polarizzazione dell’attività accademica
intorno al punto di vista fiscale, rendendolo quello unicamente trattato negli studi
e nelle pubblicazioni al riguardo; Cirio e Parmalat, però, insegnano con la dura
forza della realtà che i mezzi predisposti dai paesi off shore per l’elusione fiscale
ben si prestano a sostenere illeciti più gravi, nei rispettivi paesi di appartenenza.
Nell’analizzare i quattro punti sopra indicati, quindi, sarà necessaria una
deviazione a favore della problematica fiscale, in quanto vera causa e fondamento
di tali entità, pur rimanendo saldamente legati all’ottica della tutela del risparmio,
che sarà invece quella principale nella trattazione del quarto punto.
4
Eludere ha il significato di evitare, schivare; per elusione fiscale quindi si intende il
comportamento volontario di un soggetto passivo di imposta che, sfruttando la complessità del
sistema fiscale (nazionale ed internazionale) o eventuali sue lacune normative, riesce a sottrarsi in
maniera legale al pagamento delle imposte, totalmente o più spesso parzialmente; è un concetto
vicino ma parallelo a quello di evasione fiscale, che invece presuppone l’infrazione delle leggi in
materia tributaria.
5
PIANA L. (2005), Più tasse in paradiso, parte l’euroritenuta sulle rendite finanziarie off shore,
in “L’Espresso” del 30 giugno 2005, Roma. GUANDALINI M., TERRIBILE M.T. (2002), op. cit.
pp. 24-26.
12
1.2 - Definizione di paese off shore
Letteralmente le parole “off shore” non significano altro che “al largo” o “lontano
dalla costa”; inizialmente si attribuì questa denominazione alle navi statunitensi
che varcavano le acque territoriali al fine di permettere ai passeggeri di eludere le
severe norme del proibizionismo, ovvero al fine di consentire loro di giocare
d’azzardo e di consumare alcolici legalmente. Dopo la fine del proibizionismo
degli anni ’20 la denominazione si estese a comprendere tutti gli enti (Stati,
società e così via) che permettevano di eludere una legge, indipendentemente
dalla loro presenza materiale
6
sullo stesso territorio domestico, nel continente o
su qualche isola; il concetto di off shore transitò dalla dimensione fisica a quella
concettuale diventando a tutti gli effetti un aggettivo che ancora oggi possiede
all’incirca lo stesso significato di elusivo. I suoi sinonimi comprendono le varie
diciture di : “tax haven”, “tax heaven”, “paradiso fiscale”, “centro off shore”
7
;
tuttavia nel parlare quotidiano nessuna di queste espressioni differisce dalle altre,
né tanto meno offrono una qualche delucidazione sulle caratteristiche inerenti il
paese oggetto di attenzione; infatti le menzionate espressioni indicano diverse
6
Si pensi, ad esempio, al Liechtestein, fisicamente nel cuore d’Europa, ma “off shore”.
7
CAFFARELLI F. (2002), Il paradiso fiscale esiste, Narcomafie 2002; www.narcomafie.it; pg. 1.
13
possibili caratteristiche, oltre le basse o nulle aliquote di tassazione, di cui le più
significative sono
8
:
Anomalo peso del settore finanziario sul resto dell’economia;
Operazioni finanziarie concluse in prevalenza da istituzioni residenti con
clienti non residenti;
Presenza sul territorio di una inusuale percentuale di professionisti
specializzati in ambito economico e giuridico;
Assenza, moderata o formale presenza di regole e controlli in ambito
finanziario-contabile;
Inoltre ogni paese ha sue proprie caratteristiche in materia giuridico-economica,
composte da diverse combinazioni di quelle elencate con altre più specifiche, che
non si possono tralasciare, pena una deviazione dalla razionalità dell’osservatore;
le caratteristiche giuridiche principali che tali paesi presentano insieme alle altre
sono
9
:
8
DARBAR S., BARRY R., ZEPHIRIN M.G. (2003), Assessing off shore: filling a gap in global
surveillance, in “Finance & Development”, settembre 2003; www.imf.org; pg. 1.
9
ATTAC (2001), I paradisi fiscali: ovvero la finanza fuorilegge, Asterios, Trieste 2001; pp. 10-
58.
14
Previsione dell’anonimato in ambito societario;
Assenza di adeguati obblighi informativi a carico delle società;
Assenza di controlli sulle movimentazioni finanziarie;
Segreto bancario;
Bisogna quindi stabilire una definizione ampia ma non vaga; tutto ciò che sia
assoggettabile ad una delle diciture tra virgolette è definibile come “Paese o
territorio che, data la moderata pressione fiscale interna e l’assetto delle normative
in materia, costituisce un riparo per la protezione dalle tasse gravanti sul reddito o
sul capitale originatesi altrove
10
”; per proprietà transitiva, ovviamente, qualsiasi
paese che risponde alla definizione riportata potrà essere qualificato con una delle
diciture di cui sopra. E’ importante sottolineare che per “protezione” non si
intende la mera presenza di basse aliquote fiscali, ma l’idea che tali basse aliquote
non siano destinate ad attirare investimenti produttivi e che tale bassa pressione
fiscale sia tutelata da scarsa trasparenza in materia informativa.
10
BORIO G. (2002), La pianificazione fiscale internazionale, Giuffrè Editore, Milano 2002; pp.
47-48.
15
Per chiarezza espositiva in questo elaborato verrà utilizzata l’espressione paese
“off shore” in modo da sottolineare tutte le possibili anomalie legislative presenti
al suo interno, non solo quelle fiscali
11
; inoltre è bene presentare una
classificazione dei paesi off shore in modo da qualificare più concretamente il
soggetto causa del problema
12
.
11
DWYER T. (2000), Harmful tax competition and the future of offshore financial centres, such
as Vanuatu, in “Pacific Economic Bullettin” 2000; www.freedomandprosperity.org; pp. 51-52.
12
Alcuni dei centri off shore più rappresentativi sono presentati nell’appendice prima.