Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)
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TITOLO I: Storia.
Prima di iniziare lo studio della struttura e del funzionamento dell’OAADA,conviene
soffermarci sul processo che ha condotto alla firma del Trattato.
La storia dell’OAADA riguarda la storia della Missione guidata da Keba MBAYE
2
e
avente come obbiettivo di evidenziare i problemi legati alla diminuzione degli
investimenti in Africa. Riguarda anche il lavoro svolto dal Direttorio costituito
nell’aprile 1992 dai ministri delle finanze e di giustizia degli attuali Stati membri. In
fine il contenuto del rapporto definitivo stabilito nell’ottobre dello stesso anno.
Il primo atto compiuto dalla Missione fu quello di tenere una serie di riunioni che
avevano come obiettivo:l’analisi dei termini,la discussione sulla nozione di diritto
degli affari,l’identificazione dei vantaggi del progetto. Durante queste riunioni,la
Missione decise sulla materia del Trattato e sulla tecnica di integrazione che
ricadde sull’armonizzazione
3
. Un primo rapporto fu redatto nell’aprile 1992 e
presentato ai ministri delle finanze e di giustizia. Esso conteneva le idee emesse
dalla Missione,le istituzioni,il metodo elaborato per l’armonizzazione,il calendario
per l’inventario delle diverse norme nazionali e per la presentazione del rapporto
definitivo.
Il rapporto definitivo fu presentato nell’ottobre 1992 e riguardava la fattibilità del
progetto e le istituzioni. Questo rapporto fu accettato durante la conferenza tra
capi di Stato Africani e Francese e durante il quale fu designato un Direttorio. Il
Direttorio elaborò i testi,scelse il sistema di finanziamento delle commissioni
nazionali,il metodo di adozione degli Atti Uniformi e il sistema di responsabilità
dell’OAADA. Il lavorio del Direttorio è attualmente svolto dall’UNIDA:associazione
creata per l’unificazione del diritto in Africa.
2
Keba MBAYE è ex vice presidente della Corte di Giustizia Internazionale dell’AIA(1986-1995) e attuale presidente
onorario della stessa Corte.
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Bisogna però dire che qui di armonizzazione non si tratta visto il valore giuridico degli Atti Uniformi.,Cfr.infra Titolo
III,cap2,par.2-C
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TITOLO II: Organi e competenza.
Capitolo 1: Organi e loro funzioni.
Il sistema istituzionale dell’OAADA prevede due organi principali:il Consiglio dei
Ministri(CM) e la Corte Comune di Giustizia e di Arbitrato(CCGA). Al CM sono
collegati due altri organi:il Segretariato Permanente e la Scuola regionale superiore
di magistratura(ERSUMA).
Paragrafo 1: Il Consiglio dei Ministri.
La composizione e la competenza del CM sono disciplinati negli articoli da 27 a 30
del Trattato. Il CM è l’organo decisionale supremo dell’OAADA. E composto dai
ministri delle finanze e di giustizia di ogni Stato membro
4
. La presidenza è
esercitata a turno da ogni Stato membro seguendo l’ordine alfabetico per una
durata di un anno
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. Si riunisce una volta l’anno e delibera con la presenza di almeno
e due terzi degli Stati membri
6
. Esso svolge due tipi di funzioni:legislativa e
regolamentare-amministrativa.
Nel quadro della funzione regolamentare-amministrativa,il CM si occupa
dell’adozione del budget annuale della CCGA e del Segretariato Permanente.
Determina l’ammontare della quota di partecipazione annuale di ogni Stato
membro,elegge i giudici della CCGA in base ad una lista di due candidati presentata
da ogni Stato membro,designa il segretario permanente e il Direttore dell’ERSUMA.
Approva il bilancio dell’organizzazione, definisce, mediante regolamento,
4
Cfr. Trattato art 27,comma1
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Cfr. Trattato art,27.comma2
6
Cfr. Trattato art,28
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l’organizzazione , il funzionamento,le risorse e le prestazione dell’ERSUMA. Adotta
regolamenti necessari per l’applicazione del Trattato
7
.
I regolamenti adottati dal CM consentono l’applicazione del Trattato mediante
prescrizioni generali su questioni particolari. Gli atti del CM,esclusi quelli relativi
all’adozione degli Atti Uniformi per i quali si richiede l’unanimità come quorum
deliberativo e la presenza di almeno i due terzi degli Stati come quorum
costitutivo,sono presi a maggioranza assoluta
8
.
Nel quadro della funzione legislativa,il CM approva il programma annuale di
armonizzazione stabilito dal segretariato permanente e adotta gli Atti Uniformi.
Paragrafo 2: Corte Comune di Giustizia e di Arbitrato(CCGA).
La CCGA ha sede ad Abidjan in Costa d’Avorio. E l’organo incaricato di vigilare
sulla corretta applicazione e interpretazione del Trattato e delle sue norme da
parte degli Stati membri. Essa svolge funzioni giudiziari e arbitrali
9
. Secondo gli
articoli da 31 a 39 del titolo V del Trattato,la CCGA è costituita da sette giudici
eletti a maggioranza con scrutinio segreto da parte del CM presi su una lista
presentata da ogni Stato membro per una durata di sette anni rinnovabili una volta.
L’art. 31 enuncia i requisiti soggettivi e professionali dei vari candidati. Si deve
trattare di magistrati con almeno quindici anni di esperienza,avvocati iscritti
nell’albo di un paese membro con almeno quindici anni di esperienza e in fine
professori universitari in materie giuridiche con almeno quindici anni di
esperienza
10
.
I giudici sono inamovibili e godono dei privilegi e immunità diplomatiche durante il
loro mandato. Non possono svolgere funzioni politiche o amministrative e
l’esercizio di una attività rimunerata deve essere autorizzata dalla Corte.
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Cfr. Trattato art 4
8
Cfr. Trattato art 30
9
Cfr. imfra TITOLO III,cap.,3,par.,3
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Secondo il comma 2 dell’art. 31 solo due giudici possono appartenere alla classe dei docenti e degli avvocati.
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Al suo interno è eletta la presidenza per una durata di tre anni e mezzo non
rinnovabili ed è costituita da un presidente e da due vice. Il presidente poi elegge il
cancelliere tra quelli avendo almeno quindici anni di esperienza professionale per
un periodo di di sette anni rinnovabili una volta.
Gli articoli da 19 a 22 del Regolamento della CCGA
11
determinano il funzionamento
di essa. Presiede in seduta plenaria ma può costituire sezioni da tre o cinque
giudici sotto la direzione del presidente della Corte o da uno dei due vice
12
. Le date
e le ore delle sedute sono fissate con ordinanza del presidente
13
. La Corte delibera
in camera di consiglio e le sue deliberazioni sono e rimangono segrete. Solo i
giudici partecipano alle deliberazioni salva autorizzazione della Corte per le parti.
Non si redige nessun verbale per le deliberazioni. Il quorum costitutivo è di cinque
giudici e quello deliberativo è la maggioranza dei presenti ed in caso di parità il
voto del presidente prevale
14
.
Paragrafo 3: Segretariato Permanente.
E un organo ausiliare del CM con funzioni esclusivamente amministrative e ha sede
a Yaoundé in Camerun.
E diretto da un segretario nominato dal CM per durata di quattro anni rinnovabili
una volta
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. Esso a sua volta nomina i suoi collaboratori in base a criteri definiti dal
CM e nel limite degli effettivi previsti nel budget
16
.E assistito da tre direttori:degli
affari giuridiche e delle relazioni con le istituzioni,direttore dell’amministrazione
generale e della gazzetta ufficiale e il direttore delle finanze e della contabilità.
Esso è autonomo rispetto agli Stati e i suoi membri lavorano nell’interesse
dell’organizzazione e godono di privilegi e dell’immunità diplomatica.
11
Regolamento adottato l’8 aprile 1996 dal CM ed entrato in vigore il 1° novembre 1997. Consultabile sul sito
www.ohada.com
12
Cfr. Regolamento CCGA art.9 comma1
13
Cfr. Regolamento CCGA art. 20
14
Cfr. Regolamento CCGA art.2
15
Cfr. Trattato art. 40,comma1
16
Cfr. Trattato art. 40,comma2
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Svolge funzione essenzialmente amministrativa e di ausilio nell’assistere il CM
all’espletamento delle sue funzioni. Principalmente propone al presidente del CM
l’ordine del giorno e il programma annuale di armonizzazione
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,prepara i progetti di
AU gli presenta all’esame degli Stati e richiede il parere della CCGA. Elabora i testi
definitivi e li propone all’iscrizione dell’ordine del giorno del CM
18
. Si occupa della
pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell’OAADA degli AU,redige la lista dei
candidati alle elezioni dei giudici della CCGA
19
. In fine ha sotto la sua tutela
l’ERSUMA.
Paragrafo 4: Scuola regionale superiore di magistratura(ERSUMA).
Prevista dall’art. 41 del Trattato,ha sede a Porto Novo in Benin. Il suo statuto è
stato adottato da CM il 3 ottobre 1995 in base all’art 41,comma 3 del Trattato.
Ha come obiettivi il miglioramento del quadro giuridico e giudiziario negli Stati
membri mediante la formazione continua dei magistrati e degli ausiliari di giustizia
riguardo al diritto OAADA. Costituisce anche un centro di documentazione e di
ricerca in materia giuridica e giudiziaria.
Come struttura comprende,il CM che ne definisce la politica generale,un consiglio
di amministrazione responsabile dell’esecuzione della missione della scuola,un
organo di controllo sulla formazione e un direttorio costituito da un direttore degli
affari amministrativi e finanziari.
17
Cfr. Trattato art.11
18
Cfr. Trattato artt 6 e 7
19
Cfr. Trattato art.33,cooma2
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Capitolo 2: Competenza.
La competenza materiale dell’OAADA riguarda il diritto degli affari nel quale
rientra secondo l’art.2 del Trattato:il diritto societario e lo statuto del
commerciante,il recupero del credito,le garanzie e le procedure di esecuzione,la
materia fallimentare,l’arbitrato,il diritto del lavoro,il diritto contabile,la
compravendita e il trasporto su strada,il diritto delle società commerciali e dei
Gruppi di Interessi Economici(GIE). L’ultimo inciso di questo articolo fa rientrare
nella competenza dell’OAADA ogni altra materia che il CM deciderebbe di farci
rientrare a patto che sia conforme con l’oggetto del Trattato. In base a questo,con
la Decisione n°002/2001/CM ha fatto rientrare nell’art. 2:il diritto bancario,la
concorrenza,la proprietà intellettuale ,le cooperative e le mutue assicuratrici,la
Società semplice,la materia contrattuale e il diritto della prova.
La lettura di questo articolo dai contorni pochi chiari pone problemi di
interpretazione sulla competenza residuale dei singoli Stati membri.
Da una parte,lascia delle incertezze circa i limiti del diritto degli affari che
appaiono ampi. Il Trattato non definisce la nozione di diritto degli affari rendendo
così l’articolo 2 aperto.
D’altra parte ai parlamenti nazionali rimane una competenza residuale sulle materie
non armonizzate e anche su quelle armonizzate a condizioni che non siano in
contraddizione con gli AU. Questa competenza sussiste anche sui punti che il
Trattato o gli AU lasceranno alla competenza degli Stati come è il caso della
fiabazione della pena per alcuni reati definiti dagli AU come previsto nel secondo
comma dell’art. 5 del Trattato. Sono anche previsti dei rinvii alla legge nazionale
come nel caso dell’AU sulle procedure di esecuzione il quale rinvia alla legge
nazionale per la determinazione dei beni sequestrabili
20
. Alcuni AU lasciano anche
fuori dalla sfera di competenza alcune società come quelle che godono di unno
statuto particolare
21
.
20
Cfr. AU sulle procedure di esecuzione,art. 51,in www.ohada.com
21
Cfr. AU sulle società commerciali e i GIE,art .916,in www.ohada.com