Una forte spinta all’intervento legislativo è provenuta dalla Comunità
europea ed, in misura meno cogente ma forse più organica, dal Consiglio
d’Europa.
Specifiche direttive comunitarie sono state infatti all’origine di numerose
novelle, emanate soprattutto a cavallo degli anni ’90 per tutelare nuovi
prodotti tecnologici, quali il software, le banche di dati contro le
contraffazioni, utilizzazioni, riproduzioni abusive, come pure in materia di
tutela della privacy e dei dati personali
2
.
La più organica novella italiana, diretta a contrastare le forme “classiche”
di manifestazione della criminalità informatica – quali le frodi e le falsità
informatiche, i danneggiamenti di dati ed i sabotaggi, gli accessi abusivi e le
intercettazioni – è la legge 23 dicembre 1993 n. 547.
2
Fondamentale è il D.Lgs. n. 196/2003, attuativo in oarticolare della Direttiva CE del Parlamento e del
Consiglio 95/46 del 24 ottobre 1995, oltre che della Convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio
1981, n.108
7
Informatica e telematica
Il termine <<informatica>> è stato coniato nel 1962 dal francese Philippe
Dreyfus (informatique), dalla contrazione di uno solo dei due vocaboli
<<informazione>> e <<automatica>>
3
, per essere poi recepito dall’Academie
Française nel 1967, che l’ha definita come <<la scienza del trattamento
nazionale, in particolare (notament) per mezzo di macchina automatiche,
dell’informazione considerata come il supporto delle conoscenze e delle
comunicazioni nei settori tecnico, economico e sociale>>
4
.
A sua volta l’espressione telematica indica <<il metodo tecnologico di
trasmissione del pensiero a distanza mediante l’impiego di un linguaggio
computerizzato, che veicola informazioni automatizzate>>
5
, e risulta da una
contrazione semantica fra i termini <<telecomunicazioni>> e
<<informatica>>.
Le forme di comunicazione offerte dalle tecnologie informatiche
consentono all’uomo di poter colloquiare con altri soggetti situati a qualsiasi
3
FROSINI, Telematica e informatica giuridica, in Enc. Dir., vol XLIV, Milano 1992, p.61.
4
FROSINI, op. loc. cit
5
FROSINI, Telematica, cit., 60.
8
distanza, in tempo reale, prescindendo da una trasmissione materiale di atti
scritti, con evidente risparmio di tempi e di costi: ma soprattutto consentono
una rapidità di comunicazioni tale da permettere, anche in contemporanea,
l’effettuazione di molteplici rapporti di interscambio, anche contemporanei,
velocizzando così enormemente tutti i processi decisionali, anche quelli a cui
devono partecipare persone che si trovano in luoghi diversi.
La <<rivoluzione informatica>> ha comportato un nuovo ed ulteriore salto
di qualità nella vita dell’uomo, espandendo a dismisura le sue potenzialità, nel
tempo e nello spazio, ed introducendo nuove forme di comunicazione,
informazione, elaborazione ed archiviazione delle informazioni, utilizzate a
tutti i livelli, individuali e collettivi, per le finalità più varie, personali e
professionali, pubbliche e private, civili e militari.
In primo luogo l’informatica ha dato vita a nuove forme di comunicazione
di lavoro, che hanno imposto anche nuove modalità concrete dei
comportamenti e dell’agire umano, con inevitabili implicazioni giuridiche in
ordine alla efficacia, certezza, validità, genuinità, nonché liceità, delle attività
e degli atti compiuti con gli strumenti informatici.
9
Sistema informatico e sistema telematico
Il fulcro concettuale delle nuove fattispecie è rappresentato dai concetti di
sistema informatico e di sistema telematico, i quali costituiscono il comun
denominatore delle nuove fattispecie illecite introdotte, ed individuano dunque
lo <<scenario tecnologico>> in cui si collocano i nuovi reati.
Si tratta di concetti nuovi per l’ordinamento giuridico, che non trovano
neppure un preciso riscontro nelle discipline tecniche, dove si parla piuttosto
di computer, ovvero ci si riferisce a specifici apparati e componenti hardware
indicati per lo più con la originaria terminologia angloamericana (per es.:
desktop, palmtop, laptop, notebook, ecc).
Il legislatore ha dovuto individuare una denominazione italiana, che fosse
onnicomprensiva dei nuovi apparati tecnologici, ma che va <<riempita>>
dall’interprete sulla base delle nozioni proprie delle nuove tecnologie, per
delimitarne i confini concreti: dal significato che si attribuisce al concetto di
<<sistema informatico>> o <<telematico>> può scaturire non solo l’ambito di
10
applicazione delle nuove norme penali, ma anche la possibilità di distinguere
tra pluralità o meno di azioni illecite, e quindi tra unicità o pluralità di reati.
Ad es., da cosa si intenda per sistema informatico dipende la soluzione, in
caso di danneggiamento di un terminale di un computer, se ci si trovi di fronte
ad un'unica azione di danneggiamento di un singolo sistema, o ad una pluralità
di azioni di danneggiamento di più sistemi, anche se fra loro interconnessi.
Il problema interpretativo deriva dal fatto che l’espressione usata dal
legislatore, <<sistema informatico o telematico>>, non designa un bene
fisicamente esistente ed individuato (come nel caso che avesse parlato di
<<singolo computer>>), ma esprime un concetto astratto da riempire con le
nozioni che la realtà ci offre.
Con riferimento al sistema informatico, ci si è chiesti se per <<sistema>> si
debba intendere un complesso di attrezzature dotate di un grado di
strutturazione e complessità superiori a quelle di un personal computer,
rilevando che la relazione ministeriale illustrativa della l. 547/1993
propenderebbe per tale soluzione
6
.
6
BORRUSO, BUONOMO, CORASANITI, D’AIETTI, Profili penali dell’informatica, Milano, 1994, p.69
11
Ma, ove accolta, una tale soluzione restringerebbe di molto, de
ingiustificatamente, l’ambito della tutela di legge, probabilmente
vanificandone l’efficacia. Invece, non è dato riscontrare nella relazione
ministeriale indicazioni in tal senso.
Si osserva, anzi, nella predetta relazione che <<la tendenza di tali
tecnologie ad una convergenza e ad una forte integrazione delle componenti
hardaware e software in un processo globale induce ad affrontare la materia
con un approccio di ampia portata che consideri.
− i sistemi informatici di qualunque tipo e dimensione, comprendendo in
tale accezione sia sistemi di scrittura o di automazione d’ufficio ad uso
individuale o particolare, sia complessi sistemi di elaborazione dati in grado
di fornire servizi e potenza di calcolo a migliaia di utenti, sull’intero
territorio nazionale od anche oltre i confini del Paese;
− i sistemi telematici, includendo in tale accezione reti di
telecomunicazioni sia pubbliche che private, “locali” o “geografiche”,
nazionali o internazionali, operanti da e per il nostro paese, ed ogni altra
12
loro componente (software, dati, informazioni, flussi di comunicazioni,
messaggi, ecc.);
− il software, sia esso di base, di supporto, “generalizzato” o
“applicativo”, inglobando nel concetto qualunque programma informatico
realizzato dal costruttore dell’hardware, da strutture di produzioni ad hoc,
da singoli utenti e registrato su supporti magnetici, ottici o di altra natura;
− il patrimonio informatico dei sopraddetti sistemi, che di essi rappresenta
oggi la sfera più esposta in quanto non facilmente ricostruibile in molti dei
casi poiché rappresentato, ad es., un puro flusso di comunicazioni
scambiato tra due o più utenti senza che ne sia prevista una specifica
registrazione, in tale accezione vengono ricompresse informazioni, dati
elementari, immagini, suoni e quant’altro possa essere registrato, elaborato
o scambiato mediante sistemi informatici o telematici di qualunque tipo o
dimensione>>.
Risulta dunque che il legislatore avesse piena consapevolezza
dell’esigenza di tutelare anche i sistemi individuali, i cosiddetti personal
13
computer, i quali, come si è notato
7
, hanno raggiunto diffusione capillare
ma anche capacità elaborative impensabili soltanto pochi anni addietro:
tanto è vero che espressamente il legislatore parla di <<sistemi informatici
di qualche tipo e dimensione>>, compresi i meri <<sistemi di scrittura o di
automazione d’ufficio ad uso individuale o particolare>>.
Riteniamo quindi, che nell’ottica del legislatore, ed anche per l’assenza
nel diritto positivo di qualsiasi precisazione che limiti quantitativamente o
qualitativamente (il che sarebbe tra l’altro assai difficile) l’operatività della
normativa in esame, anche ad un personal computer, quale che sia la sua
configurazione strutturale, rientri nell’oggetto di protezione penale, atteso
che oggi il complesso di dati e programmi che esso è in grado di contenere
è equivalente a quello di un sistema evoluto di anni addietro, ma soprattutto
che comunque la ratio legis esige che sia tutelata la tecnologia in quanto
tale, e cioè tutti i sistemi informatici, recando tutti indistintamente un
patrimonio di dati e informazioni egualmente meritevoli di attenzione.
In ordine al concetto di sistema telematico, va ricordato che esistono due
orientamenti circa il significato da attribuire all’espressione telematica sul
7
D’AIETTI, op. loc. ult. cit
14
piano giuridico
8
: una prima tesi, estensiva, le attribuisce il compito di
indicare ogni forma di telecomunicazione che si giovi dell’apporto
informatico per la sua gestione, sia che la comunicazione avvenga via cavo,
sia via etere, o con altri sistemi.
Un’altra tesi, restrittiva, che appare di minore utilità per l’interprete,
oltre che meno aderente alla lettera della legge, riduce il significato del
termine alla forme di comunicazione via cavo, ed essenzialmente via linea
telefonica, fra computers.
La individuazione del significato più congruo, non può giovarsi in realtà
di alcun argomento strettamente giuridico, non avendo il legislatore fornito
alcuna definizione o nozione connessa che possa aiutare l’interprete, ma
avendo chiaramente voluto indicare un concetto che deve trovare
riempimento sul piano delle discipline tecniche.
Se ciò è vero, non appare esatto limitare, proprio sul piano delle
discipline tecniche, a priori l’accezione dell’espressione ad un singolo
aspetto dell’utilizzazione delle tecnologie informatiche nella
comunicazione, tagliando fuori ingiustificatamente una serie di altre ipotesi
8
Cfr. BORRUSO, in Borruso ed altri, op. cit., 7 ss.
15
tecnologiche in cui si è pur sempre in presenza di comunicazioni gestite o
coordinate con tecnologie informatiche: prime fra tutte, le comunicazioni
fra computers via radio, e non via cavo; le interconnessioni via etere fra
sistemi video, per la diffusione di informazioni e dati a destinatari ristretti,
od anche al grande pubblico
9
.
Quindi per sistema telematico possiamo intendere qualunque sistema di
comunicazione che sia gestito con tecnologie informatiche, ovvero sia a
servizio di tecnologie informatiche.
Non sembra importante la distanza dei diversi soggetti che comunicano,
quanto piuttosto che la comunicazione avvenga con commistione delle
tecnologie informatiche e di telecomunicazione, qualunque sia per
quest’ultime la modalità della tecnica della trasmissione dei dati e
informazione.
9
Come nel caso dei servizi Videotel o Televideo, ecc.: v. BUONOMO, in Borruso ed altri, Profili penali
dell’informatica, cit., 148-149
16
Informatica giuridica
Le prime applicazioni dell’elaboratore nel campo giuridico risalgono agli
inizi degli anni sessanta e hanno avuto per oggetto la memorizzazione e la
ricerca delle fonti tradizionali del diritto, la legislazione, la giurisprudenza e la
dottrina.
Un’altra applicazione dell’elaboratore nel campo del diritto è la
memorizzazione e la ricerca dei fatti giuridici di maggiore rilevanza
economica e sociale e, in particolare, di quelli che formano oggetto dei sistemi
di pubblicità legale.
Una terza forma di applicazione è, infine, l’automazione degli uffici più
direttamente interessati all’amministrazione della giustizia e, in primo luogo,
degli uffici giudiziari e degli uffici legali.
Il complesso di tali applicazioni è stato indicato con l’espressione sintetica
“informatica giuridica” ed è stato distinto in tre specie: informatica delle fonti
o informatica normativa, informatica dei fatti giuridici o informatica
17
documentaria e informatica giudiziaria o informatica di gestione degli uffici
giudiziari e degli uffici legali
10
.
Non tutti, peraltro sono d’accordo sulla convivenza di questa terminologia
e di queste ripartizioni.
Così nei paesi di lingua inglese invece si usa, più frequentemente,
l’espressione “Computer Law” per indicare indifferentemente sia il diritto
dell’informatica che l’informatica giuridica; e nei paesi di lingua tedesca
“Komputerrecht” o “Datenverarbreitungsrecht”.
Al di là di queste dispute terminologiche, possiamo, quindi, accettare
l’espressione informatica giuridica come quella maggiormente usata per
indicare la materia nel suo complesso con due necessarie precisazioni.
L’informatica giuridica, contrariamente a quanto sembrerebbe suggerire
l’espressione nel suo senso letterale, non è una disciplina informatica, ma
giuridica: una disciplina destinata ad essere studiata ed applicata più dai
giuristi che dai tecnici dell’informatica.
Lo studio di essa presuppone una serie di nozioni proprie della scienza
informatica, ma finalizzate all’applicazione giuridica.
10
E. GIANNANTONIO, Introduzione all’informatica giuridica, Giuffrè, Milano 1984, p.13
18
Si tratta, infatti, non già di costruire elaboratori o di realizzare sistemi
operativi o tecniche di programmazione, ma di ricercare i modi migliori di
utilizzazione di essi nel campo del diritto.
L’informatica giuridica è, dunque, un compito proprio del giurista per il
quale costituisce, nello stesso tempo, un’occasione e un dovere.
Una occasione in quanto, “il computer può aprire un capitolo
completamente nuovo nella storia del diritto: sul modo stesso di concepire la
legge, su come prepararla e scriverla, su come e da chi farla applicare, sui
metodi per farla conoscere, studiare, verificarne i contenuti
11
.
Un dovere in quanto l’utilizzazione dell’elaboratore nel campo del diritto
non può essere lasciata ai tecnici dell’informatica, e neppure a pochi giuristi
specializzati, ma deve essere compito di ciascun giurista nell’ambito della
propria materia
12
.
La nuova disciplina ha, infatti carattere generale in quanto comprende tutto
il diritto e non si limita a un ramo o ad alcuni rami di esso. Ogni istituto
giuridico può, almeno in parte, essere automatizzato e l’oggetto
11
R. BORRUSO, Computer e diritto, Giuffrè, Milano, 1988, p. 35
12
S. RODOTA’, Elaboratori elettronici, strutture e garanzie della collettività, in Rivista trimestrale di diritto
pubblico, pag. 1842, anno 1971
19
dell’informatica non può essere ricercato in questa o in quella applicazione, e
neppure nel complesso di esse, ma piuttosto nel metodo loro comune.
Ogni applicazione dell’informatica a un istituto o a una procedura giuridica
richiede la riduzione di essi a un algoritmo.
Oggetto dell’informatica giuridica è, dunque, l’algoritmo giuridico, ossia la
traduzione di un istituto, o di una procedure giuridica, in istruzioni precise,
univoche e correnti, in un’operazione di calcolo.
Così intesa, l’informatica giuridica si distingue dalle singole applicazioni
dell’informatica nel campo del diritto e rileva la sua natura di scienza
generale, che attiene allo studio metodologico del diritto e, in particolare, di
quel tipo di metodologia dato appunto dalla trasformazione degli istituti
giuridici in algoritmi.
20