Capitolo 1 - Introduzione
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il settore del Trasporto Pubblico di linea. In questo campo i servizi si devono
affidare mediante gare d’appalto, sono state pertanto sviluppate procedure di
gara oggettive, complete e molto dettagliate. Inoltre questo settore ha una
caratteristica molto importante in comune con il sociale: la continuità di
erogazione di un servizio pubblico indispensabile alla collettività.
Nel campo dei servizi di trasporto pubblico di linea la continuità di esercizio viene
imposta alle aziende titolari del servizio mediante una serie di leggi a carattere
nazionale; mentre nel settore sociale è parte integrante del bando di gara.
Per meglio comprendere il funzionamento di una gara d’appalto si è analizzata la
gara per l’affidamento di una parte delle linee di trasporto pubblico su gomma nel
Comune di Roma, utilizzata come riferimento nel settore in quanto è stata una
delle prime esperienze di affidamento del servizio tramite gara in Italia.
Una volta entrati in possesso di tutte le conoscenze necessarie riguardanti le
gare d’appalto si è passati all’analisi del settore del sociale. Una caratteristica
specifica di questo settore è che a partecipare alle gare d’appalto non sono
generalmente aziende, ma cooperative sociali ed è per questo motivo che sono
state approfondite anche le caratteristiche principali di questa tipologia di
concorrenti.
Una volta portata a termine anche questa analisi si è passati ad uno studio più
approfondito dei possibili metodi di valutazione delle offerte ritenuti più idonei,
estrapolandone le caratteristiche fondamentali utilizzabili nel caso in esame. A
questo punto, si è passati alla stesura di una nuova metodologia di valutazione
delle offerte che è stata poi vagliata mediante la simulazione.
La simulazione è stata condotta mediante l’istituzione di una commissione di gara
composta da tre membri: i due autori ed un terzo membro identificato come
esperto del settore: Giorgio Mazzoleni, ex presidente del Consorzio Consolida
che riunisce la maggior parte delle Cooperative della Provincia di Lecco e,
attualmente, membro del consiglio d’amministrazione del Consorzio.
Capitolo 2 – Gare d’appalto e direttive europee
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2. Gare d’appalto e direttive europee
Per comprendere al meglio l’argomento trattato, in questo capitolo sarà
presentato il concetto di gara d’appalto, i suoi campi di applicazione e soggetti
coinvolti. Sulla base delle direttive comunitarie verranno classificati gli appalti in
base al loro oggetto (appalti di lavori, servizi e forniture) e alla loro entità
economica (appalti sopra e sotto soglia). In seguito verranno illustrate le fasi più
rilevanti che caratterizzano lo svolgimento del processo con particolare
attenzione agli appalti sopra soglia.
2.1 Contesto di riferimento
A causa dei numerosi bisogni che si devono colmare la Pubblica
Amministrazione si trova spesso a dover stipulare un elevato numero di contratti
e questo comporta un notevole sforzo sia dal punto di vista economico che da
quello organizzativo. Per far fronte a tutto ciò nel miglior modo possibile si
devono seguire le procedure imposte dalla comunità europea per gli appalti
sopra soglia, che, oltre a semplificare e standardizzare il processo, offrono la
possibilità di un allargamento del mercato, permettendo a tutte le aziende dei
paesi aderenti all’unione di partecipare alle gare a garanzia di concorrenza e
trasparenza. Ciò avvantaggia sia gli enti appaltanti che hanno un range di scelta
più ampio, sia l’economia comunitaria che risulta così più attiva.
La normativa europea riguardo l’aggiudicazione degli appalti negli Stati membri
si basa sul rispetto di alcuni principi:
⇒ la libera circolazione delle merci nell’ambito dei paesi della Comunità,
⇒ la libertà di stabilimento, ovvero la libertà delle Imprese della Comunità di
aprire stabilimenti o esercitare attività industriali nei vari paesi comunitari,
⇒ la libera prestazione di servizi.
⇒ Da questi principi ne derivano poi altri, fra i quali la parità di trattamento,
la non discriminazione, il riconoscimento reciproco, e i principi di
proporzionalità e trasparenza.
Le disposizioni comunitarie nascono in un contesto di riferimento definito da due
scenari fondamentali che è importante delineare:
Capitolo 2 – Gare d’appalto e direttive europee
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1) Il primo è quello derivante dall’impegno assunto dall’Italia nei confronti
dell’Unione Europea nel recepire le Direttive che l’U.E. è tenuta ad emanare
in materia di appalti pubblici. Queste normative hanno come obiettivo quello
di favorire la libera circolazione degli operatori economici degli stati membri,
e dunque la loro partecipazione agli appalti pubblici banditi da tutte le
Amministrazioni aggiudicatici, per importi superiori alle “soglie” sancite per le
tre tipologie di appalti definite in sede europea: lavori, servizi e forniture.
2) Il secondo consiste nella modifica del titolo V parte seconda della
Costituzione della Repubblica Italiana, che stabilisce il principio della
Competenza legislativa delle Regioni e delle Province Autonome su gran
parte delle materie, e in particolare anche su quelle cosiddette concorrenti,
riservando allo Stato la sola possibilità della determinazione di principi
generali.
Di fronte a questi due scenari la Direttiva 2004/18/CEE del Parlamento europeo
e del Consiglio sugli appalti pubblici cerca di dare una risposta concreta agli
impegni che derivano dagli obblighi comunitari, fornendo un approccio unitario
alle procedure di appalto per i lavori, i servizi e le forniture e, allo stesso tempo,
suggerendo regole e indirizzi per tutte le fasi del “ciclo dell’appalto pubblico”.
Inoltre, la direttiva prevede che le Regioni assumano competenze e
responsabilità assegnate loro dalla Costituzione della Repubblica.
Per quanto riguarda lo scenario nazionale la normativa deve tenere conto della
competenza legislativa delle Regioni in materia di appalti pubblici.
La complessità della situazione normativa relativa agli appalti pubblici deriva dal
fatto che la legislazione italiana prevede, per ognuna delle tre tipologie di
appalto, differenti direttive. La prima riguarda la legislazione degli appalti pubblici
di lavori (D. lgs 1994, n. 109) che propone un approccio complessivo a tutte le
fasi del ciclo dell’appalto sia sopra che sotto la soglia europea di Euro
5.000.000. Le altre due direttive sono quelle relative alla legislazione degli
appalti pubblici di “servizi” (D. lgs 17 marzo 1995, n. 157) e “forniture” (D. lgs 24
luglio 1992, n. 358), che coprono la fase di evidenza pubblica, solo per gli
importi al di sopra della soglia europea di Euro 200.000. Dopo aver analizzato
accuratamente queste tre direttive si è potuto constatare come sia le fasi di
programmazione e progettazione dell’appalto, che quelle di esecuzione e
verifica finale appaiano prive di regole e consequenzialità.
Capitolo 2 – Gare d’appalto e direttive europee
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La profonda differenza del quadro normativo che esiste tra queste tre direttive, è
all’origine di alcune contraddizioni che proprio l’Unione Europea ha segnalato e
sulle quali ha fondato il lavoro per definire una “direttiva unificata”. La
legislazione Europea ha infatti cercato di fornire una risposta all’obbligo
dell’unificazione delle procedure, delineando un contesto normativo che
comprende l’intero ciclo dell’appalto, tenendo conto di due esigenze
fondamentali:
1) la prima è quella di definire regole per le fasi propedeutica e di esecuzione,
oltre che per i lavori anche per le forniture e i servizi, tenendo conto delle
inevitabili differenze e perseguendo al tempo stesso una “semplificazione”
delle rigide e pesanti norme;
2) la seconda, è quella di valutare e specificare le differenze definendo e
precisando tramite gli “allegati tecnici” le caratteristiche specifiche delle
diverse tipologie di appalti, e delegando al potere regolamentare delle
Amministrazioni locali alcune scelte fondamentali in merito.
Qui di seguito si riportano le soglie oltre le quali le Amministrazioni, durante lo
svolgimento della gara, devono attenersi a precise direttive comunitarie oltre che
al rispetto delle norme nazionali:
⇒ Euro 162.000 per appalti di servizi e forniture, per alcune
Amministrazioni dello Stato;
⇒ Euro 249.000 per appalti di servizi e forniture, indirizzato ad alcune
particolari Amministrazioni fra cui le Aziende Ospedaliere;
⇒ Euro 400.000 per servizi e forniture di settori speciali;
⇒ Euro 600.000 per forniture e servizi aggiudicati nel settore delle
telecomunicazioni;
⇒ Euro 6.242.000 per appalti di lavori.
2.2 Definizioni generali
Gli «appalti pubblici» sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno
o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per
oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
Gli «appalti pubblici di lavori» sono contratti aventi per oggetto l’esecuzione o,
congiuntamente, la progettazione e l’esecuzione di lavori relativi a un’attività o a
Capitolo 2 – Gare d’appalto e direttive europee
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un’opera, oppure l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente
alla esigenze specificate dall’amministrazione aggidicatrice. Per opera pubblica
si intende una modificazione, una costruzione, un restauro, una ri-forestazione
che, nella maggior parte dei casi, ha come risultato la costruzione, modificazione
e distruzione di cose immobili.
Gli «appalti pubblici di servizi» sono contratti a titolo oneroso, conclusi per
iscritto tra un prestatore di servizi e un’amministrazione aggidicatrice aventi per
oggetto la prestazione di servizi destinati a: consulenze, studi, attività di
formazione, trasferimento di know how, ecc… L’ appalto di servizi si distingue da
quello di opere in quanto in questi la promessa di un risultato ben definito,
oggetto della prestazione, è un’utilità che soddisfa l’interesse
dell’Amministrazione senza la trasformazione della materia.
Gli «appalti pubblici di forniture» sono contratti aventi per oggetto l’acquisto,
la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza l’opzione
per l’acquisto di prodotti. La fornitura di tali prodotti può essere accompagnata, a
titolo accessorio, da lavori di posa e installazione.
Il contratto di fornitura può, di volta in volta, essere assimilato ad un contratto di
somministrazione o a un contratto di vendita in cui la prestazione può essere in
un’unica soluzione o frazionata, nella quale si ha un contratto di compravendita
e consegne ripartite.
Gli appalti che hanno come oggetto la prestazione di servizi e forniture sono
considerati appalti di servizi quando il valore dei servizi supera quello delle
forniture. Quando, invece, hanno come oggetto la prestazione di servizi e lavori,
si configurano come appalti di lavori se questi assumono rilievo economico
superiore al 50%, nella stessa misura con appalti di forniture che prevedano
lavori accessori di messa in posa o collaudo (criterio di accessorietà).
L’appalto pubblico è il contratto con il quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il
compimento di un’opera o di un servizio, verso corrispettivo di denaro.
Sono Amministrazioni aggiudicatrici:
⇒ le Amministrazioni dello stato, le regioni, le province autonome, gli enti
pubblici territoriali e i loro consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici
non economici;
⇒ gli organismi di diritto pubblico; ovvero gli organismi dotati di personalità
giuridica istituiti per soddisfare specifiche finalità d’interesse generale
senza carattere industriale o commerciale.
Capitolo 2 – Gare d’appalto e direttive europee
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La normativa prevede la possibilità per le Amministrazioni di acquistare lavori,
servizi e forniture facendo ricorso ad una centrale di committenza. La
normativa prevede infatti delle possibilità di cooperazione tra le Amministrazioni
che sono particolarmente appropriate nei casi di gestione associata da parte di
più soggetti delle procedure per l’acquisizione di forniture e servizi. Tali forme di
aggregazione della domanda sono funzionali all’obiettivo di rendere più
rispondenti ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, i processi di
approvvigionamento della Pubblica Amministrazione.
I principali caratteri del contratto di appalto sono:
⇒ l’incontro delle volontà del committente e dell’appaltatore, cioè di colui
che professionalmente esercita un’attività economica organizzata al fine
della produzione e dello scambio di beni e servizi;
⇒ l’idonea organizzazione dei mezzi da disporre per soddisfare l’impegno
contrattuale;
⇒ il rischio dell’imprenditore;
⇒ il pagamento da parte del committente della prestazione effettuata
dall’appaltatore.
⇒ L’appalto pubblico è finalizzato alla scelta dell’impresa ritenuta la più
capace, sotto l’aspetto tecnico-economico, a realizzare l’opera pubblica
alle condizioni più vantaggiose per l’ente committente.
Per i tre tipi di appalto sono state emanate disposizioni di legge che disciplinano
la loro realizzazione:
⇒ Decreto Legislativo 24 luglio 1992, n. 358 - Testo unico delle
disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle
direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE
⇒ Decreto Legislativo del 1994, n. 109 per appalti pubblici di lavori
⇒ Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157 – Attuazione della direttiva
92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi
⇒ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31
marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (non ancora
recepita).
Capitolo 2 – Gare d’appalto e direttive europee
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⇒ Proposta di Legge Regionale (Lombardia), “Disciplina degli appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della Direttiva
Comunitaria 2004/18/CE del 31 marzo 2004”.
2.3 Appalti sopra soglia: contenuti principali della normativa
Per semplificare la presentazione dei vari concetti presenti nella Direttiva
introduciamo la definizione del “ciclo dell’appalto” che si articola in tre fasi
fondamentali e definiamo per ciascuna le relative norme.
Le tre fasi sono:
⇒ Fase interna (norme sulla programmazione e progettazione).
⇒ Fase di evidenza pubblica (norme sull’indizione, svolgimento e
affidamento).
⇒ Fase di esecuzione o privatistica (norme sulla realizzazione, controllo
e collaudo).
2.3.1 Fase interna
La possiamo ulteriormente suddividere in quattro aree:
1) La programmazione di beni e servizi, per le acquisizioni in ambito
comunitario, risponde all’esigenza di dare conoscenza in via preliminare a
chiunque possa averne interesse, a mezzo di bandi indicativi pubblicati
all’inizio di ciascun anno, delle forniture di beni, dei servizi, dei lavori che i
soggetti aggiudicatari dei vari Paesi comunitari intendano effettuare
nell’anno. Le imprese interessate possono in tal modo studiare, senza assillo
di termini, le forniture e i servizi programmati, stabilire preferenze di
partecipazione, nell’attesa dei bandi singoli che nel corso dell’anno saranno
pubblicati. Le Amministrazioni aggiudicatrici devono rendere noto
all’Osservatorio regionale per gli appalti pubblici:
a. un programma triennale puntuale e sintetico specificando l’oggetto
di ogni singolo appalto che intendono realizzare e il presunto costo
complessivo;
b. un elenco annuale da pubblicarsi subito dopo l’apertura
dell’esercizio finanziario che esplicita i contenuti dei diversi contratti;
Capitolo 2 – Gare d’appalto e direttive europee
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2) Il contratto di appalto o di concessione è composto da due documenti
essenziali del contratto di appalto :
a. il progetto che definisce e specifica l’oggetto del contratto. Del
progetto è parte essenziale il capitolato speciale, che contiene le
caratteristiche tecniche, economiche e amministrative dell’oggetto
dell’appalto, tale da configurarsi come schema di contratto, sulla cui
scorta svolgere la gara per l’aggiudicazione dello stesso appalto;
b. il capitolato generale che definisce e specifica tutte le condizioni, i
modi e i tempi con i quali l’operatore economico contraente si
impegna a dare corretta e conforme esecuzione della fornitura,
servizio o lavoro definito dal progetto.
Il contratto d’appalto può inoltre contenere altri documenti speciali sotto
specifiche condizioni (richieste da leggi dello Stato, della Regione o da
direttive Europee). L’insieme del capitolato speciale e di quello generale
costituisce il capitolato d’oneri, che rappresenta un documento di rilievo non
solo per le Amministrazioni che lo adottano, ma anche per i fornitori. Esso,
infatti, consente alle imprese concorrenti la preventiva conoscenza delle
clausole e delle prescrizioni da attivare in caso di aggiudicazione di gare o
trattative, questo emettendo con le lettere di invito alle gare una copia dei
capitolati; nonché di costituire allo stesso tempo uno strumento di riferimento
operativo per i responsabili delle Amministrazioni.
3) Il progetto è il documento tecnico costituito da un insieme di elaborati le cui
caratteristiche e i cui specifici contenuti dipendono dal livello di definizione di
volta in volta richiesto, in funzione della natura dell’oggetto dell’appalto. Le
tipologie di progetto di un appalto sono tre e si distinguono in base al livello
di dettaglio:
⇒ progetto preliminare, che definisce le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori, forniture e servizi, le esigenze qualitative e
quantitative da soddisfare tramite l’appalto. In ogni caso, il progetto
preliminare contiene una relazione tecnica descrittiva delle ragioni della
scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali
soluzioni possibili attraverso un rapporto costo-benefici, tenuto conto dei
contenuti dell’analisi dei bisogni e dello studio di fattibilità che hanno
portato all’inserimento dell’opera nell’elenco annuale. Devono inoltre
essere definiti schemi grafici sufficienti per l’individuazione delle
Capitolo 2 – Gare d’appalto e direttive europee
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caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare;
⇒ progetto definitivo, che individua l’oggetto dei lavori, servizi e forniture. Il
progetto contiene una relazione tecnica descrittiva in forma capitolare,
nella quale sono descritte e quantificate le specifiche prestazioni
tecniche che i lavori, servizi o forniture devono soddisfare. Contiene
inoltre le relative modalità di controllo e accertamento in fase di collaudo,
la relazione tecnica descrittiva sia dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali sia delle caratteristiche dei materiali prescelti, lo studio di
impatto ambientale, e il capitolato speciale solo quando l’appalto è
affidato sulla base di un progetto definitivo;
⇒ progetto esecutivo che descrive puntualmente tutti i dettagli specifici
relativi ai lavori, forniture o servizi da appaltare. Contiene una relazione
tecnica in forma capitolare nella quale sono descritte le attività, le
tecnologie, i materiali e le competenze necessarie all’esecuzione
dell’appalto. In ogni caso il progetto esecutivo è costituito dall’insieme
delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, degli
elaborati grafici, dall’elenco dei prezzi unitari e dal capitolato speciale
d’appalto sulla base dei precedenti livelli di progettazione.
4) Conoscenza del mercato - Le operazioni che si collegano all’esigenza di
conoscere, rispetto alle necessità da soddisfare, i prodotti o i servizi più
idonei sotto il profilo tecnico, funzionale ed economico, comprendono di
regola:
⇒ le ricerche di mercato;
⇒ l’elaborazione di prescrizioni tecniche;
⇒ la tipicizzazione dei prodotti;
⇒ la tenuta dei prezzari.
2.3.2 Fase di evidenza pubblica
L’affidamento degli appalti per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture e per le
concessioni, di regola avviene mediante:
a. Procedura aperta o pubblico incanto; rappresenta la “procedura aperta in cui
ogni Impresa può presentare un’offerta”. In questa tipologia ogni operatore
economico interessato può presentare la sua offerta previa definizione dei
requisiti oggettivi che ognuno di questi deve possedere.
Capitolo 2 – Gare d’appalto e direttive europee
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b. Procedure ristrette, licitazioni private e appalti-concorso. La licitazione privata
è definita come la “procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le
imprese invitate dall’Amministrazione appaltante”. Questo sistema è oggi il
più diffuso in quanto garantisce la concorrenza e assicura la possibilità di
una scelta oculata delle imprese da invitare alla gara attraverso la
prequalificazione. Il mancato invito di un’impresa che abbia fatto richiesta di
partecipazione deve essere opportunamente e congruamente motivato. Nelle
procedure ristrette il numero minimo di candidati è cinque. L’appalto
concorso è una forma particolare di gara, la quale ha in comune con la
licitazione privata la preventiva scelta, da parte dell’Ente appaltante, delle
ditte che possono parteciparvi, ma ne differisce in quanto le ditte prescelte
devono presentare la soluzione tecnica dell’opera in base ad un progetto
preliminare. Con tale sistema di gara si rende l’impresa aggiudicataria la sola
responsabile e, perciò, direttamente interessata alla buona esecuzione delle
opere. Questo sistema di aggiudicazione viene utilizzato quando
l’Amministrazione ha la necessità di avvalersi della collaborazione di ditte
particolarmente specializzate, in grado di elaborare progetti caratterizzati da
soluzioni tecniche e scientifiche innovative e, quindi, dotate di speciali
competenze professionali e di abilità inventiva. Per queste ragioni la scelta
del contraente/progetto non avviene attraverso la meccanica formulazione di
una graduatoria di valori monetari, ma attraverso una valutazione
discrezionale delle offerte, riferite congiuntamente all’aspetto tecnico e a
quello economico. Nella procedura di appalto-concorso si distinguono due
fasi: quella della individuazione del progetto ritenuto più conveniente, dove
deve realizzarsi il principio della “par condicio” dei concorrenti; quella della
fase pre-contrattuale che assicura la migliore rispondenza del progetto.
c. Procedura negoziata o trattativa privata, è una procedura negoziata in cui le
Amministrazioni aggiudicatrici, previa pubblicazione di un bando di gara o
meno, contenente l’indicazione di criteri selettivi, consultano le imprese di
propria scelta e negoziano con una o più di esse i termini del contratto. Ciò è
possibile in alcuni tassativi casi previsti dalle leggi dei settori interessati. Si
applica la procedura negoziata con pubblicazione del bando quando la
natura della prestazione o del prodotto renda impossibile stabilire le
specifiche d’appalto con sufficiente precisione tale che questo possa essere
aggiudicato selezionando la migliore offerta con una procedura aperta o
ristretta. Il ricorso alla trattativa privata può essere giustificato dopo pubblici
Capitolo 2 – Gare d’appalto e direttive europee
14
incanti, licitazioni private e appalti concorso che hanno determinato offerte
irregolari o inaccettabili, purché le condizioni dell’appalto non vengano
modificate. Le Amministrazioni, in tali casi, devono pubblicare un bando di
gara, a meno che non includano nella trattativa tutte le imprese che abbiano
presentato offerte regolari. La trattativa privata può essere utilizzata, per
oggettive e motivate esigenze, anche sulla base di un progetto definitivo,
nelle seguenti condizioni:
⇒ qualora non sia stata presentata alcuna offerta o non siano state
presentate offerte appropriate, purché le condizioni iniziali dell’appalto
non siano sostanzialmente modificate;
⇒ quando l’appalto possa venire affidato unicamente ad un operatore
economico determinato;
⇒ quando per estrema urgenza non possano essere osservati i termini
richiesti per la procedura aperta, ristretta o negoziata con pubblicazione
di un bando di gara.
Le procedure di gara si differenziano dunque in base alle forme di pubblicità
(con o senza pubblicazione di bando) e a seconda che le offerte siano
consentite a tutti gli aspiranti all’aggiudicazione (procedura aperta), o ristretta a
un arco limitato di imprese scelte dall’appaltatore e invitate alla gara (procedura
ristretta), in quest’ultimo caso l’invito ai candidati contiene una copia del
capitolato d’oneri o del documento descrittivo oppure l’indicazione dell’accesso a
tali documenti quando sono messi a disposizione per via elettronica.
Accanto alle tradizionali procedure di gara (ristretta e negoziata) la nuova
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, approvata il 29 gennaio 2004 e
non ancora recepita nel nostro ordinamento ha introdotto tre procedure
particolari:
a. l’accordo quadro che consiste in un contratto tra un soggetto aggiudicatore e
una o più imprese, con il quale, nel caso di pluralità di prestazioni protratte
per un tempo determinato e in relazione ad uno specifico programma di
esecuzione di lavori, forniture e servizi, vengono stabilite:
⇒ le condizioni generali di realizzazione dei programmi o delle pluralità
delle prestazioni;
⇒ le modalità di determinazione dei successivi rapporti contrattuali,
soprattutto con riferimento ai prezzi e, eventualmente, alle quantità.
Capitolo 2 – Gare d’appalto e direttive europee
15
Per ogni appalto da aggiudicare le Amministrazioni aggiudicatici consultano
per iscritto tutti gli operatori economici (il numero minimo di contraenti è tre)
parti dell’accordo. In sede di aggiudicazione degli appalti basati su un
accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche
sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo, inoltre la durata
dell’accordo non può superare i quattro anni. I soggetti aggiudicatori non
possono fare ricorso all’accordo quadro allo scopo di impedire, limitare o
distorcere la concorrenza. L’accordo quadro è consigliato prevalentemente
per appalti di forniture e in tutti i casi in cui consenta una più efficace
gestione delle prestazioni richieste e purché, come già detto, non risulti
lesivo della concorrenza. Nel caso di appalti particolarmente complessi le
Amministrazioni, qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o
ristretta non permetta l’aggiudicazione dell’appalto, possono avvalersi del
dialogo competitivo.
b. Il dialogo competitivo è una procedura negoziale alla quale qualsiasi
operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale
l’Amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati ammessi
(minimo tre) al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue
necessità e sulla base delle quali i candidati saranno invitati a presentare le
offerte. Il dialogo competitivo è una procedura tesa a coinvolgere le imprese
interessate nella stesura di un capitolato tecnico di gara. La procedura in
questione presuppone un “appalto particolarmente complesso”, ovvero un
appalto in cui l’Amministrazione aggiudicatrice non può indicare, né mediante
un concorso di idee, né mediante una gara, quali siano gli strumenti tecnici o
di altro tipo necessari per soddisfare le sue richieste, né quali siano le
soluzioni tecnico-finanziarie offerte dal mercato. A questo proposito nasce l’
opportunità di un “confronto” con le imprese partecipanti alla gara, in ordine
ai contenuti tecnico-prestazionali dell’appalto, purché ciò garantisca una
reale concorrenza. Le Amministrazioni precisano nel bando di gara tutti i
requisiti che gli operatori economici devono possedere per essere ammessi
alla procedura di appalto. Durante il dialogo le Amministrazioni garantiscono
la parità di trattamento di tutti gli offerenti e, in particolare, non forniscono
informazioni in modo discriminatorio tali da favorire alcuni offerenti rispetto
ad altri.