2
privata con firme autenticate, formata da tutti i comproprietari o dai
soli assenzienti
2
.
Nell’uno e nell’altro caso, tutti i caratisti fanno parte della
società, come dedotto dall’art. 285 cod. nav., dove si stabilisce che
gli utili e le perdite della società si ripartiscono tra tutti i
comproprietari in proporzione delle rispettive quote sociali; senza
nessun tipo di distinzione tra assenzienti e dissenzienti, i quali
quest’ultimi, per il fatto di essere titolari di quote sociali e di
partecipare agli utili ed alle perdite della società, devono
necessariamente essere considerati anch’essi come facenti parte
della stessa.
La legge non fissa il contenuto dell’atto costitutivo,
limitandosi ad accennare solo alcune clausole che di esso possono
eventualmente far parte. Nulla è stato detto circa le finalità per il cui
perseguimento può essere attuato l’esercizio della nave comune ed
in particolare non viene precisato se l’istituto possa essere utilizzato
esclusivamente in vista degli impieghi commerciali della stessa, o
anche in vista di impieghi non commerciali o che, comunque, non
rivestono gli estremi dell’esplicazione di un’attività economica.
L’atto costitutivo normalmente indicherà l’oggetto della
società ed il fine per il quale i comproprietari assumono l’esercizio
della nave.
2
CASANOVA, Società di armamento, in Riv Dir. mar., 1961, 410; SPASIANO, La società
di armamento fra comproprietari, in Dir. mar., 1948, 329; TORRENTE, L’impresa e il lavoro
nella navigazione. I contratti di utilizzazione della nave e dell’aeromobile, in Trattato di diritto
civile diretto da Grosso e Santoro Passatelli, VI, fasc. IV, Milano, 1964, p. 35-42.
3
Vi sono state numerose dispute da parte della dottrina
3
circa la
natura dell’atto costitutivo della società di armamento. E’ stato
escluso a priori la possibilità di ricondurre l’atto nell’ambito del
contratto di società di cui all’art. 2247 cod. civ., lo stesso si
configura come esplicazione del regime di comproprietà ad esso
sottostante
4
.
Tra le clausole di maggiore rilievo va sottolineata quella
avente per oggetto la determinazione della quota di partecipazione
dei caratisti alla società, la quale può anche non coincidere con la
quota di partecipazione di ciascuno alla comproprietà a condizione
che ciò sia stato stabilito all’unanimità; diversamente ciascun
caratista partecipa alla società in proporzione della sua quota di
interesse nella nave
5
.
Dal punto di vista della qualificazione giuridica, la società di
armamento non può essere considerata una società in senso tecnico-
giuridico. Il termine, adoperato impropriamente dal legislatore con
riferimento in generale all’esercizio in proprio della nave da parte
dei suoi comproprietari, assume valore tecnico solo nel caso in cui i
caratisti decidano di costituirsi in società per l’esercizio in comune
di un’attività economica a fine di lucro o con scopo mutualistico.
Ne deriva che, mentre la cosiddetta società di armamento, in quanto
3
SPASIANO, Società di armamento, in Novissimo Digesto Italiano, I, 2, Torino, 1958, 948-
949.
4
PESCATORE, L’atto costitutivo della società di armamento, in Riv. not., 1952, p. 327.
5
QUADRI, Libertà di associazione e corporazioni pubbliche a struttura associativa, in
Rass. Dir. pubb., 1963, p. 215; FERRI, La cosiddetta società di armamento, in Riv. dir. nav.,
1951, I, 24.
4
tale, è soggetta solo ed esclusivamente alla disciplina dettata per
essa dal codice della navigazione ed, in mancanza, alle disposizioni
relative alla comunione (artt. 1100-1139 cod. civ.), la società che
assuma le vesti di un organismo alle norme dettate in tema di
società in nome collettivo (artt. 2291-2312 cod. civ.), fermo
restando l’applicazione della diversa disciplina relativa al
particolare tipo di società eventualmente scelto, in sede di
costituzione, tra quelli previsti dal codice civile
6
.
6
Qualora non assuma le vesti di una società di capitali o di cooperativa, che sono dotati di
personalità giuridica, la società di armamento si configura come soggetto di diritti e, quindi,
quale centro autonomo di imputazione di diritti ed obblighi: MANCUSO, Soggettività
giuridica delle società di navigazione, in Trasp., 1982, p. 12.
5
1.2- La società di armamento come società in senso tecnico
e come società commerciale
Le peculiari caratteristiche della società di armamento, hanno
provocato, nella nostra letteratura marittimistica, acuti dibattiti,
riguardanti sia la natura giuridica, sia la disciplina specifica del
singolare istituto.
La società di armamento è una forma determinata di
godimento della cosa comune (la nave), da attuarsi tramite
l’esercizio diretto, da parte del condominio, della navigazione.
Nella sentenza del 8 novembre 1979
7
il tribunale di Genova,
uniformandosi ad un saldo e costante indirizzo giurisprudenziale,
ha qualificato la società di armamento come una società
commerciale e, come tale, assoggettabile, in caso di insolvenza a
dichiarazione di fallimento.
L’art. 278 cod. nav. disponendo che “i comproprietari” della
nave “possono costituirsi in società di armamento” ha usato una
formula energica ed incisiva, atta, in modo inequivocabile, a fissare
il passaggio dalla comunione navale ad una diversa situazione
giuridica.
Alla prevista costituzione, alla comproprietà navale si
sostituisce o, più esattamente, si sovrappone, per disposizione di
legge, la società fra caratisti.
7
Trib. Genova 8 novembre 1979, Credito Navale e S.A. Cestor, in Dir. mar., 1980, 282.
6
Nella dottrina
8
previgente esistono due indirizzi, in materia di
esercizio diretto della navigazione da parte dei comproprietari della
nave: il primo non avrebbe arrecato nessun rilevante mutamento
giuridico, in quanto avrebbe lasciato sussistere la comunione;
l’opposto indirizzo riscontrava, invece, il sorgere di un vero e
proprio ente sociale, sia pure dagli incerti e non ben definiti
contorni.
Infatti, il legislatore ha inteso far propria questa seconda
soluzione, sancendo e regolando, l’esistenza di un ente e di un
rapporto sociale, al quale vengono a partecipare tutti i caratisti,
compresi in essi, nel caso di deliberazione a maggioranza, i
dissenzienti.
La società di armamento, quindi, trova il suo naturale
completamento nella disciplina generale seguendo la gerarchia delle
fonti, stabilita dall’art. 1 cod. nav. ed in base alle peculiari
caratteristiche di ogni singola fattispecie disposta dal codice civile.
Non costituisce, inoltre, ostacolo alla qualificazione societaria
della società di armamento, la circostanza che essa abbia il suo
fondamento, anziché in un contratto, in una deliberazione
condominiale (artt. 259-278 cod. nav.).
“La società – come dichiara testualmente l’art. 1697 del
previgente codice civile – è un contratto”.
8
ARENA, Le società commerciali pubbliche, Milano, 1942, p. 32; CASANOVA, Società di
armamento, in Dir. mar., 1961, p. 407; ID, Impresa di navigazione e impresa commerciale, in
Dir. mar., Torino, 1974, p. 93.
7
La natura contrattuale della società, è ribadita fermamente
nell’art. 2247 del codice civile vigente, quindi sembrerebbe che
la società di armamento non essendo un contratto, non possa
essere una società in senso tecnico.
A differenza dell’art. 1697 del codice civile, l’odierno art.
2247 cod. civ. non definisce affatto la società come un contratto.
L’art. 2247 c.c. dichiara semplicemente che, con il contratto di
società, due o più persone conferiscono beni o servizi per
l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di
dividerne gli utili
9
.
Definisce direttamente il contratto di società, solo
indirettamente e di riflesso, la società, quale una pluralità di
soggetti, organizzata per l’esercizio di una attività economica
imprenditrice.
Nulla esclude, però, che la società così intesa possa avere per
volere di legge, anche un’origine diversa da quella contrattuale,
prevista come normale dall’art. 2247, ed è ciò che appunto avviene,
in base all’art. 278 cod. nav., per la società di armamento.
Non solo la fattispecie della società di armamento sembra
essere, nel nostro ordinamento, il solo caso di società a genesi non
contrattuale.
9
SPASIANO, Comproprietà della nave o dell’aeromobile e società di armamento, in Enc.
dir., vol. VIII, p. 137; FERRARINI, L’impresa di navigazione, Milano, 1945-46, p. 234.
8
Figure analoghe, nel campo del diritto marittimo
10
, sarebbero
quelle della corporazione dei piloti e delle compagnie portuali. Nel
campo delle imprese pubbliche, si avrebbero, inoltre, secondo
un’autorevole dottrina, le cosiddette società commerciali pubbliche,
sottospecie di enti pubblici economici, a substrato
pluripersonalistico o corporativo; società coattive, costituite
immediatamente dalla legge e non già da contratto.
10
BRUNETTI, Trattato del diritto della società, II ed., Milano, 1948, p. 626.
9
1.3- Utilizzazione della nave in comproprietà che però non
danno luogo a costituzione di società di armamento
Non si ha società di armamento non appena, per deliberazione
della maggioranza (art. 259 cod. nav.), si decida di locare la nave a
terzi, sia con locazione a scafo nudo, sia con locazione di nave
armata ed equipaggiata.
In questa ipotesi, non si ha, infatti, esercizio diretto
dell’industria della navigazione da parte dei comproprietari della
nave.
Si verifica un caso di dissociazione fra proprietà della nave ed
esercizio e titolarità, da parte del conduttore, dell’impresa di
navigazione, analogo alla dissociazione che si verifica, fra proprietà
del complesso aziendale e titolarità dell’impresa, in diritto
commerciale, nelle ipotesi di affitto di stabilimento o di azienda.
La nave comune può essere, infine, utilizzata, anziché a fini
commerciali, a scopi sportivi o di diporto, a favore dei
comproprietari, o a spedizioni oceanografiche, in generale, da essi e
per essi condotte
11
.
Anche in questo caso, non si avrà costituzione di società di
armamento, mancando l’esercizio di un’attività economica,
essenziale per la società in generale (art. 2247 cod. civ.). Inoltre,
tale destinazione non potrà essere deliberata a maggioranza, avendo
11
PESCATORE, Comproprietà della nave e dell’aereomobile e società di armamento, in
Enc. dir., pp. 150-151.
10
i comproprietari che siano dissenzienti, normalmente, diritto ad una
utilizzazione lucrativa della nave.
E’, infatti, assente il requisito dell’interesse comune (art. 259
cod. nav.), presupposto necessario dell’efficacia vincolante della
deliberazione maggioritaria.
Le norme che il codice della navigazione dedica alla società di
armamento (artt. 278-286) toccano soltanto alcuni aspetti di questo
istituto giuridico.
Si tratta di una disciplina lacunosa che deve essere integrata
con l’interpretazione sistematica
12
.
Questa situazione ha dato e dà luogo al sorgere di complessi e
delicati problemi che hanno profondamente travagliato e
travagliano le indagini della dottrina ed i giudizi della
giurisprudenza
13
.
Un primo problema, riguarda l’esistenza e l’oggetto dei
conferimenti nella società di armamento.
Vi sono due contrastanti opinioni che si fronteggiano nella
dottrina marittimistica.
Secondo la prima di esse, nella società di armamento, i
comproprietari della nave conferirebbero alla società la proprietà
dei loro carati.
12
Conformemente a quanto è detto nella relazione ministeriale al codice della navigazione
(n. 156).
13
GRECO, La società nel sistema legislativo italiano, Torino, 1959, p. 101.
11
Secondo l’altra opinione, invece, oggetto di conferimento è
soltanto l’uso o il godimento dei carati, rimanendo la proprietà di
essi ai loro singoli titolari.
La relazione ministeriale al codice della navigazione sembra
aderire a quest’ultima tesi (nel n. 156), nel punto in cui si afferma,
che i caratisti dissenzienti, essendo anch’essi, sia pure
coattivamente, soci della società sono, alla pari degli altri caratisti,
obbligati a conferire nella gestione comune l’uso delle loro quote di
comproprietà.
Ma i carati non sono, infatti, beni, oggetto di diritto di
proprietà, ma sono diritti e, come tali, hanno nei caratisti i loro
titolari; non certo, i loro proprietari.
I carati sono diritti di proprietà pro quota: loro immediato
oggetto è la nave in comproprietà. Possono, in relazione ad
un’antica, abbandonata ed impropria ma espressiva terminologia
giuridica, essere considerati diritti reali parziali sopra la nave.
Per risolvere i problemi, inerenti all’esistenza ed all’oggetto
dei conferimenti nella società di armamento, occorre tener presente
diversi concetti.
L’art. 2247 cod. civ., prescrive i conferimenti come necessari
per la formazione del patrimonio sociale, strumento di esercizio ella
impresa collettiva, con il quale si costituisce il contratto di società
14
.
14
MORELLO, Riflessioni in tema di società di armamento, in Riv. soc., 1961, I, p. 285;
VINCENZINI, Brevi riflessioni in tema di riforma della società di armamento fra
comproprietari, in Dir. mar., 1979, p. 642.
12
Nelle società di capitali, i beni conferiti concorrono a costituire
un patrimonio di un distinto soggetto di diritto, la società come
persona giuridica, alla quale vengono trasferiti.
Invece, nelle società di persone, i beni conferiti concorrono a
costituire un patrimonio sociale, che appartiene in comproprietà o in
contitolarità ai soci, in quanto, nell’ordinamento oggi vigente, tali
società non sono munite di personalità giuridica. I beni conferiti, da
oggetto di proprietà individuale, divengono oggetto di comproprietà
dei soci. Inoltre, il patrimonio sociale così costituito ha la
caratteristica di essere munito di autonomia patrimoniale e di essere
vincolato ad uno scopo, quello dell’esercizio dell’impresa sociale.
La pratica conosce, già nel campo del diritto commerciale, casi
particolari nei quali il patrimonio di una società personalistica
viene, tuttavia, a costituirsi, senza che si debbano e si possano avere
conferimenti: ciò avviene nell’ipotesi, nella quale la costituzione di
una società, di regola, in nome collettivo, sia essa regolare,
irregolare, si innesta sopra una preesistente comunione di azienda,
normalmente ereditaria
15
.
Questa situazione, eccezionale per le comuni società a base
personale, disciplinate dal codice civile, si riproduce, sempre, in
tutti i casi di costituzione di società di armamento fra
comproprietari di nave.
15
CASANOVA, Società di armamento, in Opuscoli di vario diritto, II, Milano, 1968, p. 195.