Ad avviare la discussione su un tema così stimolante, ma allo stesso tempo denso
di problematiche, sono state due note risoluzioni del Parlamento europeo2,
Riv. Europa e Dir. Privato, 2004 (I), p. 443; in Riv. Europa e Dir. privato del 2004 v. M.J.
BONELL, Verso un codice europeo dei contratti?, 1998, 171s.; A. GAMBARO, “Jura et leges”
nel processo di edificazione di un diritto privato europeo, 1998, 993 s.; C. CASTRONOVO, Il
diritto europeo delle obbligazioni e dei contratti, codice o Restatement?, 1998, 1019 s.; C.
BALDUS, Seminario del dottorato in SGCE, “BGB quale codice sistematico: riflessioni all'alba
del diritto privato europeo”, Università degli studi di Trento, facoltà di Giurisprudenza, 5 aprile
2005, http://www.jus.unitn.it/dsg/seminari/home.html. Per quanto riguarda in particolare la
dottrina tedesca, in riferimento al cosiddetto approccio bottom up: R. ZIMMERMANN, Das
römisch-holländische Recht und seine Bedeutung für Europa, Juristenzeitung, 1990, S. 825 ff.;
idem, Historische Verbindungen zwischen civil law und common law, in: Peter-Christian Müller-
Graff (Hg.), Gemeinsames Privatrecht in der Europäischen Gemeinschaft, 1993, p. 47 -
unverändert in der 2. Aufl., 1999, S. 103 ff.; idem, Civil Code and Civil Law – The
"Europeanization" of Private Law within the European Community and the Re-Emergence of a
European Legal Science, Columbia Journal of European Law, Bd. 1, 1994/95, 63 ff.; idem,
Roman and Comparative Law: The European Perspective, Journal of Legal History 1995, 21 ff.;
idem, Konturen eines Europäischen Vertragsrechts, Juristenzeitung, 1995, 477 ff.; idem, The
Law of obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition, Cape Town- Wetton-
Johannesburg, 1990; idem, Roman Law in a Mixed Legal System – The South African
Perspective, in: Robin Evans-Jones (Hg.), The Civil Law Tradition in Scotland, 1995, S. 41 ff.;
idem, Das schottische Privatrecht im Spiegel seiner Literatur, Zeitschrift für Europäisches
Privatrecht 1995, 898 ff. (gemeinsam mit Johann A. Dieckmann)- englische Übersetzung in:
Stellenbosch Law Review 1997, 3 ff.; idem, Savigny's Legacy: Legal history, Comparative law,
and the Emergence of a european Legal Science, in Law Quaterly review, 1996, p.576 ss.; idem,
Roman law, contemporary law, european law. The civilian tradition today, (Clarendon Law
Lectures), 2001; idem, Der "Codice Gandolfi" als Modell eines einheitlichen Vertragsrechts für
Europa?– Überlegungen zur Regelung der Aufrechnung (Art. 132), in: Festschrift für Erik
Jayme, Band II, 2004, S. 1401 ff.; idem, Ius Commune: Europäische Rechtswissenschaft in
Vergangenheit und Gegenwart, in: Dirk Heirbaut/Georges Martyn (Hg.), Napoleons
nalatenschap/Un héritage Napoléonien, Tweehonderd jaar Burgerlijk Wetboek in
België/Bicentenaire du Code civil en Belgique, Kluwer, 2005, S. 377 ff.; idem, Die Principles of
European Contract Law als Ausdruck und Gegenstand europäischer Rechtswissenschaft (Teil II),
Jura 2005, 441 ff.; P. ULMER, Vom deutschen zum europäischen Privatrecht, in Juristenzeitung,
2
con le quali lo stesso organo invitava la Commissione, il Consiglio e gli Stati
membri a indirizzare la loro attenzione verso l'elaborazione di un
“Codice comune europeo di diritto privato”3. La reazione della dottrina, a
seguito di tali risoluzioni, non si è fatta attendere, anche se non è risultata
univoca: non si è infatti trovato ancora un accordo su se e come codificare a
livello europeo e, in particolare, su che cosa debba intendersi col termine
“Codice”, avendo assunto tale termine nel corso del tempo connotati
disomogenei4. Tra gli argomenti controversi, quelli riguardanti la
1992, p.5 ss; TAUPITZ, Europäische Privatrechtsvereinheitlichung heute und morgen, 1993; R.
KNÜTEL, Rechtseinheit in Europa und römisches Recht, in ZeuP, 1994, 2, p. 244 ss; R.
SCHULZE, Auf dem weg zu einem europäischen Zivilgesetzbuch?, Neue Juristische
Wochenschrift, 1997, p. 2742.
2 Risoluzione 26 maggio 1989, in GU C 158, p. 400, risoluzione A2-157/89 e Risoluzione 2
maggio 1994, in GU C 205, p. 518, risoluzione A3-0329/94. In seguito, con risoluzione del 16-
3-2000, il Parlamento chiedeva alla Commissione di effetuare uno studio sulla redazione di un
codice comune europeo di riferimento (GU C 377 del 29-12-200, pag. 323, risoluzione B5- 0228,
0229, 0230/2000, p. 326, punto 28). La Commissione, per parte sua, rispondeva in data 25-7-
2000, impegnandosi a presentare “una comunicazione alle altre istituzioni e al pubblico in vista
di una discussione approfondita e più ampia possibile nel rispetto della data del 2001 fissata dal
Consiglio Europeo”.
3 Oggi si è infatti presa coscienza di un diritto privato europeo, inteso come complesso delle
disposizioni e dei principi comuni agli ordinamenti dei vari paesi, nonostante opinioni contrarie
(V. a questo proposito P. LEGRAND, Against a European Civil Code, Modern Law Review,
1997, p. 44) alla convergenza dei diversi ordinamenti giuridici.
4 Sulle diverse connotazioni della parola codice TARELLO, Voce “Codice” Teoria generale, in
Enc. Giur. Treccani, 1988, Roma, p. 1; M. VIORA, Consolidazioni e codificazioni, Torino, 1967;
C. GHISALBERTI, Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia, Bari, 1979; N. IRTI, L'età
della decodificazione, Milano, 1979; S. PATTI, Tradizione civilistica e codificazioni europee, in
Riv. Dir. Civ. 2004, pag. 523; idem, Il diritto civile tra crisi e riforma dei codici, in Riv. Dir.-
Comm.1984, I, p. 85 ss. (e in Codificazioni ed evoluzione del diritto privato, Roma-Bari, 1999, p.
37 ss.); R. SACCO, Codificare: modo superato di legiferare?, in Riv.Dir.Civ. 1983, I, p. 117 ss.
3
fattibilità5, il contenuto, il fondamento, i modelli6 di un codice civile europeo e,
più in particolare, il ruolo della giurisprudenza, del legislatore e della
comparazione tra sistemi, la difficoltà di armonizzazione a causa della diversità
di stile delle decisioni giudiziarie e della formazione culturale del giudice, la
contrapposizione tra sistemi di civil law e di common law7, la necessità di
rifarsi alla storia e in particolare all'epoca di recezione del diritto romano-
canonico nella formazione del diritto privato europeo. Tra gli studiosi, non è
mancato infatti chi8 evidenziava come l'adozione di leggi uniformi non fosse
l'unica strada percorribile verso la creazione di un diritto comune europeo e
affermava, prendendo come esempio lo ius commune, l'importanza del-
l'educazione legale di giovani studiosi, fondata su una base uniforme di principi e
norme, per la costruzione di un tale diritto. In questo modo, si voleva quindi
dimostrare come la storia potesse rappresentare un esempio per il presente e per
la costruzione del nostro futuro. Altri, soprattutto giuristi inglesi, sottolineavano
5 A questo proposito vedi L MENGONI, L'Europa dei codici o un codice per l'Europa?,op. cit.,
p.3.
6 G. GANDOLFI, L' unificazione del diritto in Europa: mediante o senza la legge? in Riv.Dir.
Civ. 1993, p. 153.
7 P. LEGRAND, Against a European Civil Code, op.cit., p. 61si oppone all'idea di codificazione,
che qualifica come un vero atto di imperialismo a danno delle culture locali, in quanto estranea al
substrato culturale dei sistemi di common law .
8 V. H. COING, European common law: historical foundations, in CAPPELLETTI, New
perspective for a Common Law of Europe – Nouvelles perpectives d'un droit commun de
l'Europe, Leyden-Sijthoff, 1978, p.31 ss. Coing sottolineava che la codificazione aveva creato
una rottura con il passato e aveva indirizzato la mente dello studioso del diritto a interessarsi
esclusivamente del diritto nazionale, ora, sulla base della discussione instauratasi a livello
Europeo, era necessario apportare delle modifiche allo studio accademico, che non doveva essere
più limitato all'ambito nazionale, ma orientato verso una prospettiva più ampia, che si fondava su
una comune coscienza europea, come era successo con lo ius commune.
4
invece la prevalenza del ruolo dei giudici, conoscitori della scienza del diritto
nella creazione del nuovo diritto europeo, altri ancora, in particolare i giuristi
continentali, manifestavano una certa diffidenza per la costruzione casistica,
considerata “un pericoloso ruolo creativo della giurisprudenza” e proponevano
che il nuovo diritto si venisse a creare sulla base di un nuovo codice.
Prescindendo dalle varie opinioni riguardanti i modi di formulazione del diritto
europeo, si constatano i vantaggi che deriverebbero da un'unificazione del diritto
privato. In primo luogo, si eliminerebbero le barriere giuridiche che limitano la
realizzazione del mercato9. In secondo luogo, si darebbe maggiore coerenza alla
mancanza di sistematicità dell'ambito d'intervento della Comunità europea in
materia privatistica, a mezzo di direttive, che si risolve in un tessuto di azioni a
“macchia di leopardo”10. In terzo luogo, i sistemi giuridici nazionali sarebbero
più efficienti e utilizzabili. Si darebbe infatti una maggiore semplificazione nella
ricerca del diritto: le diversità di legislazione all'interno dell'ordinamento
comunitario producono ingenti costi di informazione, che indurrebbero gli utenti
9 Anche se tale vantaggio non è stato esente da critiche. C'è infatti chi (N. REICH, Competition
between Legal Orders: a new paradigm of EC law?,Common Market Law Review, 1992, p.861 e
J. TRACHTMANN, International Regulatory Competition, Externalization and Jurisdiction
Harward International Law Journal, 1993, p. 47) ha sottolineato come le diversità tra gli stati
membri abbiano l'effetto di aumentare la competizione all' interno del mercato e quindi non
rappresenterebbero un ostacolo alla realizzazione del mercato.
10 Recentemente c'è chi, per evidenziare come il legislatore sembra estraneo a qualsiasi
preoccupazione sistematica, non interessandosi delle connessioni fra la specifica disciplina che
volta per volta si introduce e il più generale contesto normativo entro cui questa viene a inserirsi,
ha evocato la categoria pittorica del pointillisme. A questo proposito: P. ROTH, Transporting
“Pointillist” EC Guidelines into Systematic National Codes- Problems and Consequences,
European Review of Private Law, 2002, 761s. La natura frammentaria e poco coerente
dell'acquis communitaire in materia di contratto è sottolineata anche da G. BROGGINI, Conflitto
di leggi, armonizzazione e unificazione nel diritto europeo delle obbligazioni e delle imprese,
Festschrift Heini (Zürich 1995), 75 s. Accanto a questi autori, c'è però anche chi si sforza di
trovare nell' acquis communitaire dei “principi” e infine anche un “sistema”: S. RIESENHUBER,
System und Prinzipien des Europäischen Vertragsrechts, Berlin, 2003, passim.
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del mercato ad essere dissuasi dallo svolgere attività a livello comunitario.
Al di là dei vantaggi, derivanti da un'unificazione, si dovrebbero comunque fare i
conti con altrettante difficoltà, tra queste le problematiche tecniche e politiche11 e
la presenza in Europa di un pluralismo culturale da tutelare. Critiche al progetto
di “omogeneizzazione” del diritto privato non sono infatti mancate da parte di
chi12 rileva le evidenti differenze tra i sistemi di common law e e di civil law.
Tale preoccupazione può confutarsi tenendo conto che anche il diritto inglese
ormai non fa più solo uso di case law ma anche di statute law. Obiezioni
provengono poi anche da chi teme che un codice europeo possa cancellare “il
monumento di secolari tradizioni giuridiche nazionali”13, offuscando il ruolo di
chi elabora la cultura del diritto. Attualmente però, a differenza di quanto
avvenuto con le codificazioni nazionali14, sarebbe proprio la dottrina ad avere un
ruolo dominante sulla politica.
11 G. BENACCHIO, Diritto privato della comunità europea. Fonti, modelli, regole, op. cit., p.
150.
12 P. LEGRAND, Against a European Civil Code, op. cit., 1997, p. 44.
13 Ibidem e B. MARKENSIS, Why a code is not the best way to advance the cause of European
Legal Unity, European Review of Private Law, 1997, p. 519.
14 A questo proposito: G. TARELLO, Storia della cultura giuridica moderna, Bologna, 1998, p.
97s. Se la dottrina infatti, nella formazione di una codificazione nazionale, era soggetta al potere
politico, nell'ambito della codificazioe sopranazionale, è anteposta a qualsiaisi consenso politico
e deve farsi carico dei compiti propri del legislatore, tra questi il problema di un pluralismo da
tutelare in vista di un'uniformazione legislativa.
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