5
Review”
3
. Secondo i due autori, ogni individuo ha il diritto di essere lasciato solo
(let to be alone), di proteggere la sua solitudine, cioè la sua vita intima, così
come ha il diritto di proteggere la sua proprietà privata. Da ciò si evince che il
diritto alla privacy veniva delineato come diritto soggettivo e aveva i connotati
propri del sentire giuridico dell’epoca espresso dalla logica proprietaria di stam-
po ottocentesco
4
.
Già dalle prime ricostruzioni di tale diritto emerge, però, la difficoltà di
percepire e delineare il bene protetto dal diritto alla privacy, difficoltà accresciuta
dalla varietà di costruzione di quella sfera ideale, che occorre preservare dalle
possibili intrusioni ed offese e che indichiamo come sfera privata.
Molteplici sono stati i tentativi di costruzione sistematica di questo diritto:
ad esempio, quello di Alan Westin che ricostruisce questo concetto emanci-
pandosi dal modello tradizionale e restrittivo della privacy delineato sul modello
giuridico della proprietà privata, della protezione dalle illecite invasioni; tramite
l’analisi e la distinzione di una serie di sfere concentriche di interessi riconduci-
bili al concetto di privacy, egli propone una classificazione per configurare la
complessità e la problematicità delle esigenze legate alla protezione della sfera
3
S.D. WARREN, L.D. BRANDEIS, The Right to privacy, in Harvard Law Review, 4, 1890, pp. 193 ss.
ora in R. SCHOEMAN (a cura di) Philosophical Dimension of Privacy, Cambridge, 1984, pp. 75 ss.. E’
interessante notare come, quasi a giustificare il loro intervento creativo di una nuova posizione giuridica
consistente, appunto, nel <<right to be let alone>>, gli autori affermano che <<i mutamenti politici,
sociali ed economici obbligano al riconoscimento di nuovi diritti>>. Sembra di poter dire che il
dinamismo sociale sia stato posto alla radice stessa della privacy.
4
Cfr. S. RODOTA’, La <<privacy>> tra individuo e collettività, in <<Politica del diritto>>, 1974, 548.
6
privata (solitudine, intimità, anonimato e riservatezza) nella realtà sociale,
economica e politica
5
.
Con l’avvento delle nuove tecnologie il quadro si arricchisce notevolmen-
te. In un’epoca, come quella attuale, definita come “l’età della comunicazione” e
dell’“informazione totale”
6
, in cui le tecnologie dell’informazione aprono conti-
nuamente nuovi orizzonti e numerose sono le attività che implicano la creazione
di flussi comunicativi, i confini del diritto alla privacy tendono ad ampliarsi
mutandone, contemporaneamente, il contenuto
7
.
Esso non si esaurisce più nella semplice difesa contro la divulgazione di
informazioni personali da parte dei terzi. Nel contesto attuale, la privacy <<copre
un’area ben più vasta, che coincide con la molteplice e crescente varietà di
interessi, situazioni e utilizzazioni riferibili ai dati sulle persone nella società
della comunicazione>>
8
.
5
Ci si riferisce all’opera di A. WESTIN, Privacy and freedom, Atheneum, New York, 1967.
Sull’argomento cfr. C. DE GIACOMO, Diritto, libertà e privacy nel mondo della comunicazione
globale, cit., p.18-19. Amplius, G. MARTINOTTI, La difesa della <<privacy>>, in <<Politica del
diritto>>, cit., p. 756 ss.
6
Sul punto, si veda D. LYON, La società dell’informazione, 1991.
7
S. RODOTA’, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Laterza, Bari,
1997, p. 151. L’a. così evidenzia gli effetti sociali delle tecnologie dell’informazione e della comunicazio-
ne sulla nozione di privacy: <<siamo passati da un mondo in cui le informazioni personali erano
sostanzialmente sotto il controllo esclusivo degli interessati a un mondo di informazioni condivise con
una pluralità di soggetti; siamo passati da un mondo in cui la cessione delle informazioni era nella gran
parte dei casi l’effetto di relazioni interpersonali (…) a un mondo in cui la raccolta delle informazioni
avviene attraverso transazioni astratte; siamo passati da un mondo in cui il solo problema era quello del
controllo del flusso delle informazioni in uscita dall’interno della sfera privata verso l’esterno ad un
mondo nel quale diventa sempre più importante il controllo delle informazioni in entrata (…) viviamo in
un mondo in cui proprio le tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno contribuito a
rendere sempre più labile il confine tra sfera pubblica e privata>>. ID., Repertorio di fine secolo (La
costruzione della sfera privata), Laterza, Roma-Bari, 1999, p. 216.
8
S. RODOTA’, Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati
personali, in Rivista critica del Diritto Privato, 1997/4, p. 583.
7
Parallelamente, si è assistito all’ampliamento della stessa nozione di sfera
privata che appare sempre più definibile come <<quell’insieme di azioni,
comportamenti, opinioni, preferenze, informazioni personali su cui l’interessato
intende mantenere un controllo esclusivo, non solo per garantirne la riservatezza,
ma per assicurarsi una piena libertà di scelte>>
9
.
Nella “società dell’informazione”, le relazioni si basano sempre meno sul
contatto diretto con i vicini e sempre più su rapporti costruiti attraverso la
comunicazione e lo scambio di informazioni personali. Così, l’immagine e
l’identità sociale di ogni individuo si identifica sempre meno con quella fisica e
reale e sempre di più con quella virtuale, frantumata nelle singole informazioni
personali e di volta in volta ricostruita in maniera diversa, secondo i diversi
contesti in cui queste giungono e sono rielaborate nel perseguimento delle
diverse finalità
10
. Lo sviluppo tecnologico consente di sottrarsi alla continua
esposizione delle proprie azioni alla collettività: si pensi alle numerose attività
che è possibile svolgere senza uscire dalla propria abitazione (si pensi, ad
esempio, al telelavoro, alle videoconferenze, agli acquisti a distanza, allo
svolgimento da casa propria di operazioni bancaria, etc.). Esso, tuttavia, non
funziona soltanto come garanzia di riservatezza intesa in senso tradizionale,
come strumento volto a consentire al singolo di rinchiudersi in una “fortezza
9
S. RODOTA’, Repertorio di fine secolo (La costruzione della sfera privata), Laterza, Bari, 1999, 202.
10
Per descrivere questo nuovo fenomeno alcuni studiosi utilizzano l’immagine plastica della “persona
elettronica” o “corpo elettronico”, cioè dell’individuo che si qualifica attraverso le tante tracce che lascia
negli elaboratori che annotano e raccolgono informazioni sul suo conto. Cfr. S. RODOTA’,
Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Laterza, Bari, 1997, p. 142 ss.
8
elettronica”
11
, cioè come freno all’invadenza di vicini troppo curiosi, perché gli
stessi mezzi che apparentemente proteggono dal controllo altrui, sono spesso in
grado di registrare e catalogare tutte le azioni compiute, sostituendo <<le
orecchie e gli occhi dei vicini con strumenti di ascolto e sorveglianza ben più
invadenti e pervasivi>>
12
.
Ed ancora, i processi tecnologici hanno reso l’esigenza della protezione
dei dati personali più pressante poiché attraverso banche dati – in cui si possono
conservare e riunire informazioni sui nostri consumi, orari, preferenze sessuali,
opinioni politiche e religiose – possono essere delineati profili personali tali da
consentire, a chi lavora gestendo e trattando informazioni, di trovarsi nella
condizione di poter esercitare un immenso potere sull’individuo, così da potere
invadere e condizionare la stessa vita privata
13
.
Ne consegue che nella società dell’informazione il vecchio diritto ad
essere lasciati soli, pensato soprattutto come protezione contro la divulgazione di
notizie private, ha progressivamente lasciato il posto ad una tutela più ampia, per
11
L’espressione è di S. RODOTA’, Repertorio di fine secolo, cit., p. 207.
12
G. BUSIA, voce Riservatezza (diritto alla), in Digesto Disc. Pubbl., op. cit., p. 477. A tal proposito lo
stesso S. RODOTA’ (Repertorio di fine secolo, op. cit., p. 207), individua uno dei “paradossi” della
privacy, affermando che <<la crescente possibilità del singolo di chiudersi nella <<fortezza elettronica>>
rischia di dare soltanto l’illusione di un’arricchimento e di un rafforzarsi della sfera privata>>. In realtà
egli <<vede crescere la separazione dagli altri consociati>>; in pratica si sviluppa una sfera privata più
articolata ma nello stesso tempo sempre più insidiata: da ciò il necessario aumento dei sistemi di difesa
personale, <<la necessità di un continuo arricchimento della protezione giuridica, di un allargamento
delle frontiere del diritto alla privacy>>.
13
Sulla problematica del controllo sociale connesso all’uso degli elaboratori elettronici si veda uno dei
primi lavori di S. RODOTA’, Elaboratori elettronici e controllo sociale, ed. Il Mulino, Bologna, 1973, p.
72-73 dove l’a. riconnette la problematica del controllo sulla vita privata dei cittadini al “volto totalitario”
dell’elaboratore elettronico.
9
cui tendono a prevalere <<definizioni funzionali della privacy che, in diversi
modi, fanno riferimento alla possibilità di un soggetto di conoscere, controllare,
indirizzare, interrompere il flusso delle informazioni che lo riguardano>>
14
.
Nella società dell’informazione e della comunicazione, ormai tutti
(interpreti del diritto, cittadini, giudici, operatori pratici) hanno imparato a
convivere con l’idea della irrinunciabile cessione dei dati personali come
premessa di una moderna organizzazione delle relazioni socio-economiche alla
quale corrisponde il diritto alla protezione dei dati personali di ciascuno
15
.
L’abbandono dell’originaria matrice “proprietaria” del diritto alla privacy,
intesa quale bene ad uso esclusivo del suo titolare al quale spettava il diritto di
estromettere chiunque altro dalla sua sfera privata, è stato oramai definitivamente
suggellato nel nostro ordinamento prima con la l. 31 dicembre 1996 n. 675, sul
trattamento dei dati personali, e, da ultimo, dal Codice in materia di protezione
dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) che ha abrogato
la legge 675/1996.
L’attuale sistema di tutela della privacy non si propone solamente e
semplicemente di proteggere l’individuo da intrusioni nella propria sfera privata
e da rappresentazioni parziali e distorte della propria identità personale, ma –
considerando il patrimonio dei dati personali come un patrimonio essenzialmente
14
S. RODOTA’, La costruzione della sfera privata, Repertorio di fine secolo, cit., p. 201.
15
Così S. SICA e P. STANZIONE (Commentario diretto da), La nuova disciplina della privacy,
Zanichelli, Bologna, 2004.
10
circolante –, configura un complesso di regole che rappresentano il punto di
equilibrio tra l’interesse individuale al controllo dei dati e l’interesse collettivo
alla circolazione delle informazioni, predisponendo in sostanza <<un insieme di
strumenti volti a consentire la libera collocazione della persona nella società, (…)
senza che ciò comporti per l’interessato il rischio di discriminazioni o
stigmatizzazioni da parte di determinati soggetti o in particolari contesti>>
16
.
Da un originario diritto all’isolamento, si è passati alla prospettiva
secondo cui la privacy <<è parte necessaria di quello spazio vitale che circonda
la persona e senza il quale non può svilupparsi in armonia con i postulati della
dignità umana>>
17
, sancendo in tal modo il passaggio dalla privacy-property alla
privacy-dignity.
Rifacendoci alle fortunate espressioni utilizzate, ormai più di venti anni fa,
dai giudici costituzionali tedeschi (che per primi hanno delineato il cosiddetto
“diritto all’autodeterminazione informativa”, inteso come diritto fondamentale
del singolo di <<decidere da sé sulla divulgazione e sull’uso dei suoi dati
personali>>), si può affermare che chi teme che <<comportamenti anomali
vengano ogni volta annotati e durevolmente immagazzinati come informazioni,
da usare o trasmettere, cercherà di non fare notare tali comportamenti>> oppure
potrà forse rinunciare a porli in essere, con ciò pregiudicando le sue possibilità di
16
S. RODOTA’, Persona, riservatezza, identità, cit., p. 603; lo stesso a. (Repertorio di fine secolo, cit.,
p.201) sottolinea che <<la costruzione della sfera privata diventa un momento essenziale dell’intera
collocazione sociale della persona>>; v. anche G. ALPA, La normativa sui dati personali. Modelli di
lettura e problemi esegetici, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1997, p. 719.
17
Corte Costituzionale, 23 luglio 1991, n. 366, in <<Giurisprudenza Costituzionale>>, 1991, p. 2914.
11
espressione individuale, nonché il bene comune, poiché è una condizione funzio-
nale elementare di una società democratica e libera>>. Poiché, quindi, il rischio
di una violazione della sfera intima potrebbe dissuadere l’individuo dal compiere
quelle scelte esistenziali attraverso cui esercita il suo diritto di autodeterminarsi,
ecco, quindi, che il diritto alla privacy assume il carattere di “garanzia-
presupposto” dell’esercizio di altri diritti fondamentali
18
. L’adozione di questo
ampio orizzonte di tutela ha segnato, dunque, un ulteriore affinamento del diritto
alla privacy: all’originaria funzione di protezione contro le intromissioni nella
propria “sfera di intimità” e contro la divulgazione delle vicende private (già
ridefinita ed integrata dell’aspetto dinamico costituito dalla garanzia del controllo
sulla circolazione delle proprie informazioni) si aggiunge l’ulteriore funzione di
tutela del pieno e libero sviluppo della personalità, non solo nelle relazioni
intime, ma anche e soprattutto in quelle sociali.
<<Emerge un legame profondo tra libertà, uguaglianza, democrazia,
dignità e privacy>>
19
. Infatti, <<senza una forte tutela delle loro informazioni, le
persone rischiano sempre più di essere discriminate per le loro opinioni, credenze
religiose, condizioni di salute: la privacy si presenta come elemento fondamenta-
le della società dell’eguaglianza (art. 3, comma 1 Cost.). Senza una forte tutela
dei dati riguardanti i loro rapporti con le istituzioni o l’appartenenza a partiti,
18
Così M. AIMO, Privacy, libertà di espressione e rapporto di lavoro, Jovene, Napoli, 2003, p. 34
19
Così il Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, S. RODOTA’, nel
discorso di presentazione della Relazione per l’anno 2004 (9 febbraio 2005), consultabile all’indirizzo
http:www.garanteprivacy.it.
12
sindacati, associazioni, movimenti, i cittadini rischiano di essere esclusi dai
processi democratici: così la privacy diventa condizione essenziale per essere
inclusi nella società della partecipazione (art. 3, comma 2 Cost.). Senza una forte
tutela del “corpo elettronico”, dell’insieme di informazioni raccolte sul nostro
conto, la stessa libertà personale è in pericolo e si rafforzano le spinte verso la
costruzione di una società della sorveglianza, della classificazione, della
selezione sociale: diventa così evidente che la privacy è uno strumento per
salvaguardare la società della libertà (art. 13 Cost.). Senza una resistenza
continua alle microviolazioni, ai controlli continui, capillari, oppressivi o
invisibili che invadono la stessa vita quotidiana, ci ritroviamo nudi e deboli di
fronte a poteri pubblici e privati: la privacy si specifica così come una
componente ineliminabile della società della dignità>>
20
.
In tale ottica, quindi, la <<pienezza della sfera privata>> diventa <<condi-
zione della pienezza della sfera pubblica>>
21
.
Ecco, allora, che la privacy si presenta, in definitiva, come la <<tutela delle
scelte di vita contro ogni forma di controllo pubblico e di stigmatizzazione
sociale>>
22
; ciò che, in sostanza, caratterizza il diritto alla privacy è il legame di
questa posizione soggettiva con la libertà esistenziale di ogni singolo individuo
23
.
20
Dal discorso del presidente dell’Autorità Garante di presentazione della Relazione per l’anno 2004, cit.
21
RODOTA’ S., Persona, riservatezza, identità, op.cit., p. 590.
22
C.M. FRIEDMANN, The republic of choice. Law, authority and culture, Cambridge (Mass.), 1990, p.
184.
23
F. RIGAUX, La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité, 1990, p. 167.
13
Il diritto alla privacy – che si definisce come diritto del soggetto di
costruire liberamente e difendere la propria sfera privata
24
attraverso il
riconoscimento del potere di controllare l’uso che altri facciano delle
informazioni che lo riguardano, con conseguente facoltà di sapere chi detiene i
dati personali, di accedervi, di correggerli, integrarli o cancellarli (in sostanza
attraverso la protezione dei suoi dati personali)
25
– diventa, quindi, uno strumento
di libertà dei cittadini perché solo garantendosi la protezione delle proprie
informazioni fuoriuscite dalla sfera di disponibilità, essi possono esercitare con
pienezza diritti e libertà fondamentali come la libertà di comunicare, la libertà di
associazione, di manifestazione del pensiero, di iniziativa economica, di libera
circolazione, il diritto al lavoro, alla salute etc.
26
.
Il diritto alla privacy si pone, quindi, in stretto collegamento con altri
diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione, costituendone il
presupposto, ma diversamente da questi non è menzionato espressamente nella
Costituzione italiana. Non è difficile, tuttavia, individuarne il fondamento in
molteplici disposizioni della Carta Fondamentale. Compiuta questa operazione –
che si pone come premessa logico-giuridica senza la quale qualsiasi
riconoscimento, anche esplicito, ma di livello gerarchicamente inferiore, sarebbe
24
S. RODOTA’, Repertorio di fine secolo, cit., p. 202
25
Occorre anticipare che il diritto alla protezione dei dati personali costituisce il cardine della disciplina
privacy. Infatti ai sensi dell’art. 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali, <<Chiunque ha
diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano in conformità delle disposizioni del presente
codice>>.
26
S. RODOTA’, Tecnologie e diritti, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 101.
14
destinato a ritrarsi davanti al contrasto con libertà aventi invece rango
costituzionale senza possibilità di attuare eventuali bilanciamenti – è logica
conseguenza ritenere che il rapporto tra diritto alla privacy e le altre libertà
fondamentali (in particolare quella di manifestare il proprio pensiero) si svolga,
quantomeno, su di un piano di parità; il che comporta reciproche limitazioni da
verificare attraverso il riferimento alle operazioni di bilanciamento compiute, in
prima battuta, dal legislatore ordinario, dal Garante o dalle Corti di merito e di
legittimità ed, in seconda, principalmente attraverso il controllo di ragionevolez-
za, dalla giurisprudenza costituzionale.
Il presente lavoro pone particolare attenzione alla verifica del trattamento
del diritto alla privacy nel sistema di tutela costituzionale della persona e nel
sistema delle libertà costituzionali, tenendo presente la complessità che la
nozione di privacy attualmente ha assunto proprio in considerazione del
progresso tecnologico.
Esso si articola in tre capitoli: nel primo capitolo si procede
all’enucleazione della nozione giuridica di privacy e alla individuazione del suo
fondamento costituzionale, facendo attenzione ai diversi profili che confluiscono
nella nozione di privacy. Il secondo capitolo rappresenta la parte centrale del
presente lavoro, in cui si procede ad analizzare il sistema di protezione dei dati
personali. Infine, nel terzo capitolo sono esaminati, in maniera più dettagliata, i
rapporti tra diritto alla privacy e altri diritti garantiti dalla Costituzione.
15
Con riguardo alla disciplina legislativa, è opportuno, già in questa sede,
anticipare che la legge n. 675/96
27
, emanata in attuazione della direttiva
95/46/CE, ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina del trattamento dei
dati personali, imponendo che quest’ultimo si svolga nel rispetto di determinati
limiti e cautele a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Oggi,
la tutela dei dati personali ha trovato una nuova organica regolamentazione con
l’emanazione del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, intitolato
“codice in materia di protezione dei dati personali”. Il codice - che rappresenta il
primo tentativo di comporre in maniera organica le innumerevoli disposizioni
relative, anche indirettamente, alla privacy -, riunisce in un unico contesto le
disposizioni della legge 675/1996 e degli altri decreti legislativi, regolamenti e
codici deontologici che si sono succeduti in questi anni, e contiene anche
importanti innovazioni fondate sulla “giurisprudenza” del Garante per la prote-
zione dei dati personali e sulla direttiva UE 2002/58 sulla riservatezza nelle
comunicazioni elettroniche.
27
L. 31 dicembre 1996, n. 675, in G. U., 8 gennaio 1997, n. 5.
16
I. LA TUTELA DELLA SFERA PRIVATA NELLA
COSTITUZIONE ITALIANA
1.1 LA NOZIONE GIURIDICA DI PRIVACY
Una dottrina particolarmente attenta alla problematica della tutela della
sfera privata dell’individuo, ribadendo le posizioni già tenute da altri
28
, ha
evidenziato come, riferendosi all’attuale dimensione del fenomeno, <<la propos-
ta di mantenere inalterato il vocabolo “privacy” senza tentarne una meccanica
traduzione, sembra la più corretta, dal momento che gli equivalenti lemmi italiani
non ne descrivono che singoli, circoscritti aspetti, e non ne rendono la complessi-
tà di situazioni di riferimento>>
29
. Come osservato (vedi Introduzione), è ormai
pacifico che il concetto di privacy risulta molto più esteso del concetto di
riservatezza, inteso come diritto all’intimità della vita privata.
Quando si traduce il concetto di privacy in termini tecnico-giuridici ci si
avvede che esso conduce non proprio alla formulazione di un diritto bensì, come
è stato osservato, ad una <<costellazione di diritti>>
30
<<non tanto accomunati
da caratteri strutturali o formali, quanto proprio da una certa matrice ideale>> di
28
Tra questi, in particolare, cfr. G. MARTINOTTI, La difesa della <<privacy>>, in Politica del diritto,
1971, p. 756. L’a. osserva che: <<la traduzione letteraria di privacy con “privatezza” è […] puramente
meccanica e non serve se non a rimandare al vocabolo inglese. L’uso di altri termini come “riservatezza”
è invece limitativo perché si riferisce […] solo ad un aspetto del complesso dei significati del termine
privacy>>.
29
G. ALPA, Privacy e Statuto dell’informazione, in Rivista di diritto civile, 1979, I, p. 71. Si veda anche
ID., Il <<diritto dei computers>>, in Informatica e diritto, I, 1985, p. 60.
30
F. MODUGNO, I <<nuovi diritti>> nella giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino, 1995,
p. 20.
17
rilievo costituzionale: il rifiuto di intrusioni che l’ordinamento non consente in
quella sfera che è giuridicamente <<riconosciuta come propria della persona e
della sua spontanea socialità>>
31
.
La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo ha dato una interpretazione
molto estensiva del diritto alla privacy, previsto dall’articolo 8 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
32
.
Ha ritenuto, infatti, che la tutela prevista da questo articolo si estenda fino a
comprendere il diritto di ciascuno a sviluppare relazioni sociali al riparo da ogni
forma di discriminazione o stigmatizzazione sociale, così consentendogli anche il
pieno godimento della vita privata
33
. E’ la complessiva collocazione nella società
che viene presa in considerazione, intendendosi il pieno rispetto della privacy
come condizione per l’uguaglianza e il godimento di diritti fondamentali
34
.
In accezione diacronica, bisogna rilevare che nel termine privacy vi sono
state, gradualmente, fatte rientrare fattispecie le più diffusive. A partire da quel
<<right to be let alone>> che consente <<to each individual>> di selezionare
<<his toughts, sentiments, and emotions>> da comunicare <<to others>>
35
, si
31
A. CERRI, voce Riservatezza (diritto alla) - III) Diritto costituzionale, in Enciclopedia giuridica
Treccani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 1995, p. 3.
32
Convenzione adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con l. 4 agosto 1955, n. 848 (G.U. n.
221 del 24 settembre 1955). L’art. 8, comma 1 così recita: <<Ogni persona ha diritto al rispetto della sua
vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza>>.
33
Corte europea dei diritti dell’uomo, caso Sidabras vs. Lithuania cit. da S. RODOTA’, presidente
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel discorso di presentazione della Relazione per
l’anno 2004 (9 febbraio 2005) consultabile all’indirizzo http: www.garanteprivacy.it.
34
S. RODOTA’, presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ult. cit.
35
Fa testo la citatissima espressione di WARREN-BRANDEIS, The Right of privacy, in Harward Law
Review, 1890, 4, p. 193.
18
perviene all’individuazione di <<zones of privacy>> di fondamento
costituzionale
36
, all’esplicitarsi del legame tra diritto alla solitudine e proprietà, al
rispetto delle opzioni dell’intimo, alla protezione dal trattamento dei dati
personali, al diritto all’anonimato, anche associativo, alla difesa dei valori della
famiglia e delle scelte relative, fino al segreto delle comunicazioni
37
. Ma il
passaggio più importante, dal punto di vista contenutistico, può essere
individuato nella <<emancipazione progressiva del diritto di privacy dalla sua
originaria connotazione di privacy-property a quella attuale di privacy-
dignity>>
38
(vedi Introduzione).
Per individuare i principali interessi giuridici rientranti nella nozione di
privacy non possiamo che riferirci al quadro costituzionale esplicitamente
richiamato dall’articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 che nel descrivere le finalità della normativa, afferma che i trattamenti dei
dati personali si svolgono <<nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,
36
Cfr. A. BALDASSARRE, Privacy e Costituzione – L’esperienza statunitense, Bulzoni ed., Roma,
1974, pp. 458 s.. L’a. ha evidenziato l’indeterminaztezza di una nozione che <<cambia continuamente
colore come un camaleonte>>, ed ha ripercorso il dibattito svoltosi negli U.S.A distinguendo tra una
privacy <<della sfera intima>>, relativa ai comportamenti che l’individuo è libero di compiere
nell’ambito delle relazioni strettamente personali che investono, ad esempio, la libertà sessuale, la
contraccezione etc.; una privacy <<personale>>, riguardante le garanzie istituzionali della nuova
dimensione della libertà personale, indirizzate anche alla libertà di domicilio, ai diritti di difesa, al diritto
di riservatezza; ed una privacy <<politica>>, in rapporto alle libertà di espressione, riunione,
associazione, religione e petizione.
37
F. RIGAUX, L’élaboration d’un <<right of privacy>> par la jurisprudence américaine, in Revue int.
dr. comp., 1980, p. 701.
38
A. BALDASSARRE, Privacy e Costituzione, op. cit., p. 457.
19
nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali>>
39
.
Questa nozione cui comunemente ci si richiama per inquadrare,
circoscrivere, e ricondurre ad unità i molteplici aspetti della persona presi in
considerazione dalla normativa sulla protezione dei dati personali, configura un
vero e proprio diritto della personalità, caratterizzato dal passaggio da una tutela
improntata ad una logica proprietaria delle informazioni personali, alla individua-
zione di un preciso legame tra la protezione dei dati e la dignità della persona che
àncora il diritto alla privacy alla tutela dell’identità personale.
39
S. RODOTA’, Tecnologie e diritti, edizioni Il Mulino, Bologna, 1995, p. 80. Il concetto di privacy, in
relazione alla materia della protezione dei dati personali disciplinata dal Codice della privacy – che, al
pari della precedente normativa, al suo interno non contiene alcuna formale definizione dello stesso –,
<<esprime l’indicazione di un valore tendenziale più che una vera e propria definizione legislativa>>,
idoneo a riflettere la natura dinamica, la strutturazione progressiva e la costante adattabilità ai mutamenti
propri della società dell’informazione di un diritto che attiene alle prerogative fondamentali della persona