2
immediato, ma con il sistema graduale consigliato dalle
esperienze del passato.
È stato previsto un periodo transitorio, comprensivo di tre
tappe, ciascuna della durata di quattro anni, nel corso delle
quali l'integrazione economica si è svolta gradualmente, per
consentire agli Stati membri una forma di adattamento
graduale alle necessità comunitarie, senza gravi turbamenti e
superando le inevitabili difficoltà connesse con la
trasformazione dei regimi
1
.
Il Trattato di Roma non conteneva, all'origine, un titolo
specifico dedicato alle reti transeuropee (anche se, sia l'art.3
2
che l'art.74
3
facevano riferimento all'instaurazione di una
politica comune nel settore dei trasporti).
1
E. Pennacchini, Il cammino della Comunità Europea, in Manuale di diritto comunitario,
Torino, 1983, p.21 ss..
2
Art.3: "Ai fini enunciati nell’articolo precedente, l’azione della Comunit importa, alle
condizioni e secondo il ritmo previsto dal presente Trattato,......e) l’instaurazione di una
politica comune nel settore dei trasporti".
3
Art.74: "Gli Stati membri perseguono gli obiettivi del Trattato per quanto riguarda la materia
disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti".
3
Infatti, l'esigenza di prendere in considerazione il settore
delle reti transeuropee a livello comunitario si è fatta sentire
man mano che l'obiettivo del mercato interno si
concretizzava; l'abbattimento delle barriere fra gli Stati e
l'integrazione dei singoli mercati nazionali, il completamento
del c.d. mercato interno (31 dicembre 1992) hanno dato fiato
ad una crescente domanda di mobilità di merci e di persone
in ambito comunitario, la quale, ferme restando le
competenze degli Stati membri sia in fase progettuale che
realizzativa delle varie iniziative in materia di trasporto,
difficilmente poteva essere soddisfatta in modo equilibrato
senza una visione "europea" del settore in esame. In questo
contesto, poi, l'approccio sopranazionale si imponeva anche
come scelta obbligata a motivo della cresciuta
"internazionalizzazione" delle comunicazioni e della
conseguente impossibilità, per i singoli Stati, di operare al
4
riguardo in modo autonomo ed indipendente dagli altri, e
soprattutto da quelli con essi confinanti
4
.
Tutto ciò ha dato il via ai dibattiti e alle riflessioni politiche
che hanno portato all'inclusione nel Trattato di Maastricht
per l'Unione europea di un nuovo titolo (il Titolo XII),
dedicato alle "Reti transeuropee". In tal modo, le reti
transeuropee sono ufficialmente diventate uno degli obiettivi
prioritari della Comunità.
2. LA GENESI DEL CONCETTO DI RETI
TRANSEUROPEE: IL TRATTATO DI MAASTRICHT.
Per molte ragioni, principalmente strategiche, le reti di
trasporto, di telecomunicazione e di energia si sono
sviluppate a livello essenzialmente nazionale, all'interno
delle frontiere degli Stati, e ciò ha determinato gravi carenze
infrastrutturali.
4
F. Munari, Il diritto comunitario dei trasporti, Milano, 1996, p.2.
5
Le manifestazioni dello sviluppo nazionale delle reti sono
numerose e contribuiscono a ciò che si è soliti definire "il
costo della non - Europa".
Nel settore dei trasporti, le insufficienze delle infrastrutture
sono diventate sempre più intollerabili con la creazione del
mercato interno; esse prendono la forma di:
- anelli mancanti e strozzature nei grandi corridoi europei
di trasporto;
- inesistenza o insufficienza di infrastrutture di base nei
Paesi della periferia della Comunità;
- incompatibilità di soluzioni tecniche utilizzate all'interno
di uno stesso modo di trasporto (per esempio, come
vedremo, per il controllo del traffico aereo).
Nel settore dell'energia, la dimensione nazionale della
programmazione degli investimenti non ha permesso di
sfruttare i vantaggi della dimensione comunitaria, consistenti
6
in una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti e in
una maggiore diversificazione delle fonti d'energia.
Per le telecomunicazioni, la situazione è stata caratterizzata
per molto tempo (la liberalizzazione è stata avviata nel 1987)
dall'esistenza di monopoli nazionali che non avevano una
particolare vocazione europea.
Le carenze infrastrutturali descritte hanno causato notevoli
difficoltà di circolazione nella Comunità e la riduzione dei
benefici attesi dal mercato unico.
Questa situazione, in vista della realizzazione di uno spazio
senza frontiere interne, non poteva che richiedere un'azione
energica per porvi rimedio.
Nel dicembre del 1989, in risposta ad una comunicazione
della Commissione intitolata "Verso le reti transeuropee:
obiettivi e applicazioni possibili", il Consiglio ha adottato
una Risoluzione con cui ha incaricato la Commissione di
7
“elaborare, entro il 1990, un programma di lavoro e delle
proposte circa le misure da adottare in quattro settori
(trasporti, energia, telecomunicazioni e formazione).”
Dopo un anno di comunicazioni intense con gli Stati membri,
il 10 dicembre 1990, la Commissione ha sottoposto al
Consiglio una comunicazione intitolata "Verso le reti
transeuropee - per un programma d'azione comunitaria"
5
.
Nello stesso tempo, la Commissione ha proposto al Consiglio
di adottare una risoluzione che permettesse la realizzazione
di questo programma d'azione. Malgrado i numerosi sforzi,
nessuna risoluzione ha potuto essere adottata dal Consiglio
nel 1991.
Tuttavia, il concetto di reti transeuropee è stato ripreso dal
gruppo incaricato di elaborare il Trattato di Maastricht.
5
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, doc. com.
(90) 585 del 10/12/1990
8
Le principali idee avanzate dalla Commissione nella sua
comunicazione del dicembre 1990 sono state così tradotte in
articoli del Trattato, più precisamente gli articoli 129B, C e D,
che costituiscono un titolo particolare e omogeneo: il Titolo
XII sulle "Reti transeuropee"
6
.
Il legame delle reti transeuropee con il mercato unico è
evidente. Infatti, esse hanno vocazione a coprire tutto il
territorio comunitario, facendo partecipare al mercato unico
tutte le regioni che lo compongono. Di conseguenza, esse
costituiscono un fattore di coesione economica e sociale di
primaria importanza. Collegare il centro alla periferia, il
mondo rurale al mondo urbano, dare alle imprese l'accesso ai
servizi di trasporto, di telecomunicazione e di energia nel
modo più competitivo possibile, sono delle necessità evidenti
nell'economia di oggi. Infine, poiché determinano la mobilità
6
J. A. Vinois, Les rèseaux transeuropèens: une nouvelle dimension donnèe au Marchè
Unique Europèen, in Revue du Marchè Unique Europèen, 1993, n.1, p. 95 ss..
9
di persone e di beni, le reti giocano un ruolo essenziale nel
ravvicinare i popoli d'Europa e nel favorire la cooperazione
tra le imprese al di là delle barriere nazionali.
2.1. segue: Il Trattato di Maastricht e il nuovo titolo XII
intitolato "Reti transeuropee".
È in questo contesto che il Trattato di Maastricht, firmato il 7
febbraio 1992 ed entrato in vigore nel novembre 1993, ha
inserito un titolo specifico dedicato allo sviluppo delle reti
transeuropee nel Trattato che istituisce la Comunità europea;
in tal modo, il Trattato di Maastricht ha riconosciuto
formalmente la loro importanza e ha fatto della realizzazione
delle reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle
telecomunicazioni e dell'energia un obiettivo d'interesse
comune europeo
7
.
7
Commissione europea, Infrastrutture per il XXI secolo, Bruxelles, 1996, p.5.
10
Il Titolo XII del Trattato, è inserito, in modo molto logico, tra
il Titolo XI relativo alla protezione dei consumatori e il Titolo
XIII sull'industria poiché si tratta di fornire agli utenti
professionali e ai consumatori individuali dei trasporti,
dell'energia e delle telecomunicazioni una rete adeguata e di
dare all'industria dei settori in questione le opportunità
offerte da un mercato di dimensione continentale.
Il Titolo XII comprende tre articoli che trattano
rispettivamente degli obiettivi (art.129B), dei mezzi per la
loro realizzazione (art.129C) e delle procedure di decisione
(art.129D)
8
.
1. Gli obiettivi (art.129B).
L'articolo 129B
9
attribuisce alla Comunità la materia delle reti
transeuropee e stabilisce che è compito della Comunità
8
J. A. Vinois, Les rèseaux transeuropèens: une nouvelle dimension....,cit., p. 101.
9
Art. 129B: 1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 7A e
130A e per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle
collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti
dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, la Comunità concorre alla
11
concorrere alla costituzione e allo sviluppo di reti
transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti,
delle telecomunicazioni e dell'energia, al fine di contribuire
alla coesione economica e sociale (art.130A) e alla creazione
del mercato interno (art.7A).
Inoltre, nel paragrafo 2, è precisato che l'azione della
Comunità mira a "favorire l'interconnessione e
l'interoperabilità delle reti nazionali nonché l'accesso a tali
reti".
Il raggiungimento di questi tre obiettivi costituisce
incontestabilmente la ragione d'essere dell'intervento
comunitario. Infatti, in questi termini la Comunità riesce a
giustificare il suo intervento, ai sensi dell'art.3B, paragrafo 2,
del Trattato che stabilisce che la Comunità interviene "se e
costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei
trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.
2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione della
Comunità mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali,
nonchè l'accesso a tali reti. Essa tiene conto in particolare della necessità di collegare
12
nella misura in cui gli obiettivi dell'azione considerata non
possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati
membri e possono dunque, in ragione delle dimensioni o
degli effetti dell'azione considerata, essere meglio realizzati a
livello comunitario". La Comunità deve inoltre tenere conto
"della necessità di collegare le regioni insulari, prive di
sbocchi al mare e periferiche alle regioni centrali della
Comunità".
La necessità di collegare la periferia al centro appartiene,
tuttavia, a un'altra logica d'intervento comunitario che
bisogna ricercare nell'obiettivo di coesione economica e
sociale, di cui si occupa il Titolo XIV, il quale si riferisce alle
Reti Transeuropee in materia di infrastrutture dei trasporti a
proposito della creazione del Fondo di coesione, previsto
alle regioni centrali della Comunità le regioni insulari prive di sbocchi al mare e
periferiche.
13
dall'art.130D
10
.
2. I mezzi d'azione (art.129C).
11
Questa disposizione considera tre ambiti d'azione per la
Comunità (orientamenti, azioni necessarie
all'interoperabilità e finanziamenti) e due precisazioni sulle
modalità d'esercizio di queste azioni (coordinamento tra gli
Stati membri e cooperazione coi Paesi terzi).
Gli orientamenti includono quattro elementi:
10
J. A. Vinois, Les rèseaux transeuropèens: une nouvelle dimension...., cit., p.102 ss..
Sull'argomento v. anche A. Predieri, Le reti transeuropee nei trattati di Maastricht e di
Amsterdam, in Riv. Il diritto dell'Unione Europea, 1997, n.3, p.287 ss..
11
Art.129C: 1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 129B, la Comunità:
- stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le
linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti
orientamenti sono individuati progetti di interesse comune;
- intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità
delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche;
- può appoggiare gli sforzi finanziari degli Stati membri per progetti d’interesse
comune finanziati dagli Stati membri e individuati nell'ambito degli orientamenti
di cui al primo trattino, in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie di
prestito o abbuoni d'interesse; la Comunità può altresì contribuire al
finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione da istituire entro
e non oltre il 31 dicembre 1993 conformemente all'articolo 130D, di progetti
specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.
L'azione della Comunità tiene conto della potenziale validità economica dei progetti.
2. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le
politiche svolte a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla
realizzazione degli obiettivi di cui all'art.129B. La Commissione può prendere, in
stretta collaborazione con gli Stati membri qualsiasi iniziativa utile per favorire detto
coordinamento.
14
- gli obiettivi, che devono comprendere la definizione delle
reti transeuropee da realizzare e una descrizione dei
problemi che impediscono questa realizzazione;
- le priorità che devono essere fissate dalla Comunità, a
partire dalla constatazione dei principali problemi fino ai
rimedi da apportare;
- le grandi linee delle azioni considerate dalla Comunità,
che possono comprendere azioni regolamentari e
amministrative, azioni di ricerca e sviluppo, azioni di
normalizzazione, ecc.;
- l'identificazione di progetti d'interesse comune, la cui
importanza risulta soprattutto dall'intervento finanziario
che la Comunità può apportare a tali progetti, attraverso i
diversi strumenti finanziari di cui essa dispone.
3. La Comunità può decidere di cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti
di interesse comune e garantire l'interoperabilità delle reti.