2
La riforma societaria ha introdotto rilevanti novità sulla
disciplina dei controlli. Prima della riforma l’unico organo
di controllo nelle società era costituito dal collegio
sindacale, composto da tre o cinque membri effettivi e
due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori
Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Compito del collegio sindacale era quello di controllare
l’amministrazione della società, vigilare sull’osservanza
della legge e dell’atto costitutivo e accertare la regolare
tenuta della contabilità sociale. Il legislatore della riforma
delle società, con decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio
2003, ha sottratto il controllo contabile al collegio
sindacale attribuendolo a un revisore o a una società di
revisione.
La riforma ha ridisegnato le competenze del collegio
sindacale, il quale, dal 1° gennaio 2004, ha il compito di
vigilare:
ξ sull'osservanza della legge e dello statuto
ξ sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Inoltre, l'introduzione nell'ordinamento legislativo di modelli
alternativi di governance ha comportato una rilevante
3
innovazione dell'impianto normativo in materia di
controllo, nel quale il collegio sindacale, da organo
essenziale, diventa organo facoltativo, la cui esistenza
dipende dall'opzione esercitata dai soci nello statuto.
Con particolare riferimento alle società per azioni, la
principale innovazione introdotta dalla riforma attuata al
D.Lgs. n.6 del 2003, consiste nella possibilità di scegliere,
oltre al “modello tradizionale” di amministrazione e di
controllo due ulteriori modelli di governance e
precisamente il “modello dualistico” e il “modello
monistico”.
- Il sistema tradizionale si applica in mancanza di
diversa disposizione statutaria e si basa sulla
distinzione tra un organo di gestione e un organo di
controllo, il collegio sindacale, al quale viene
sottratto il controllo contabile, obbligatoriamente
effettuato da un revisore o da una società di
revisione. Il controllo contabile può
facoltativamente ancora essere attribuito al
collegio sindacale solo nelle S.p.a. che non fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio e che non
sono tenute alla redazione del bilancio consolidato.
4
- Il sistema dualistico, prevede un consiglio di
gestione e un consiglio di sorveglianza. Tutte le
società che adottano il sistema dualistico sono
assoggettate, senza eccezione, al controllo
contabile di un revisore, persona fisica o società di
revisione, iscritto nel registro istituito presso il Ministero
della Giustizia. Nelle società che fanno ricorso al
capitale di rischio, il controllo contabile deve essere
obbligatoriamente esercitato da una società di
revisione.
- Il sistema monistico, prevede un modello di
amministrazione simile a quello tradizionale, con la
sostituzione del collegio sindacale con il comitato di
controllo, istituito all’interno dell’organo di gestione.
Tutte le società che adottano il sistema monistico
sono assoggettate, senza eccezione, al controllo
contabile di un revisore, persona fisica o società di
revisione, iscritto nel registro istituito presso il Ministero
della Giustizia. Nelle società che fanno ricorso al
capitale di rischio, il controllo contabile è
5
obbligatoriamente esercitato da una società di
revisione
1
.
Nel presente elaborato si esaminerà l’attività di revisione,
così come innovata dal D.Lgs. n. 6/2003, in relazione alla
valutazione e alla corretta rilevazione in bilancio delle
immobilizzazioni materiali, con particolare attenzione alla
nuova metodologia di rideterminazione del valore
contabile dei cespiti al fair value e all’analisi delle perdite
durevoli di valore, così come previsto dallo IAS 36,
tenendo conto anche delle importanti novità introdotte
dal regolamento Ce 1606/2002. Esso segna un'importante
tappa nel processo di armonizzazione contabile europeo,
prevedendo l'obbligo, dall'esercizio 2005, per tutte le
società quotate dei Paesi membri della Comunità
Economica Europea, banche, imprese assicurative
quotate, e le società emittenti strumenti finanziari diffusi
tra il pubblico (art. 116 del TUIF), di redigere i bilanci
consolidati secondo i principi contabili internazionali
emanati dallo IASB, nonché la possibilità, da parte dei
singoli Stati, di estendere i medesimi principi anche alle
società non quotate, diverse dalle imprese assicurative e
1
V. Buonocore, Giappichelli editore, anno 2005 , “Istituzioni di Diritto
Commerciale”
6
le società di capitali che non raggiungono i parametri di
cui all’art. 2435 bis del codice civile (tipicamente le S.r.l.
senza collegio sindacale).
2
L'Italia ha effettuato le proprie scelte con la Legge n. 306
del 31 ottobre 2003 e con il D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio
2005, realizzando uno scenario nel quale, accanto alle
società che applicheranno i suddetti principi
internazionali, continueranno a convivere le imprese che,
per la redazione dei loro conti annuali e consolidati
dovranno o potranno ancora fare riferimento alla
normativa nazionale (di recente innovata per effetto
della riforma del diritto societario) basata sulle direttive
contabili.
3
2
Il sole 24 ore “Guida ai principi contabili internazionali”
3
O. Ferraro, Franco Angeli editore, anno 2005
“Principi struttura e forma del bilancio nei principi contabili internazionali“
7
Capitolo 1
Principi contabili di riferimento per l’attività
di revisione
1.1 Principi Contabili e postulati di bilancio: considerazioni
generali
Un bilancio può essere considerato conforme alla legge se
redatto in conformità alla legislazione di riferimento, interpretata
ed integrata dai corretti principi contabili, che forniscono le
procedure e le modalità di contabilizzazione degli eventi di
gestione, i criteri di valutazione e di esposizione dei valori in
bilancio. Tali principi, nel quadro della normativa civilistica in
vigore in materia di bilancio e dei postulati di bilancio, la
interpretano, ne definiscono i concetti, la portata, i limiti dal punto
di vista ragionieristico, ed ove necessario la integrano affinché il
bilancio possa raggiungere le proprie finalità, ossia quelle di
rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico di
8
Principi contabili di riferimento per l’attività di revisione
esercizio
5
. Le finalità e i postulati del bilancio sono
specificatamente richiamati dagli art. 2423 e 2423-bis del codice
civile, articolo innovato dal D.Lgs. 127/1991, che ha attuato in
Italia le Direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349 in materia societaria
relative rispettivamente al bilancio d’esercizio e al bilancio
consolidato
6
. L’obiettivo delle direttive è stato quello di
armonizzare le prassi dei vari paesi in materia di informativa di
bilancio. L’omogeneizzazione dell’informativa di bilancio
costituisce un lungo percorso che, come verrà esaminato nei
paragrafi successivi, ha portato gradualmente alla riforma degli
ordinamenti nazionali degli Stati membri, mediante l’introduzione
di norme dirette all’applicazione dei principi contabili di
derivazione internazionale nella redazione dei bilanci delle
aziende europee. Tuttavia, l’introduzione di tali direttive nel nostro
ordinamento giuridico non modifica né sminuisce il ruolo e la
rilevanza dei principi contabili nella redazione del bilancio poiché
essi costituiscono le regole tecnico ragionieristiche fondamentali
da cui la legge non può prescindere nell’emanazione di leggi in
materia di bilancio.
5
Codice civile, Art. 2423, comma 2
6
Olga Ferraro, Franco Angeli editore, 2005- Principi, struttura e forma del
bilancio nei principi contabili internazionali.
9
Principi contabili di riferimento per l’attività di revisione
Essendo infatti i casi verificabili nella realtà un numero molto
elevato, non è possibile che la legge li annoveri e li disciplini uno
per uno. Per tale motivo non è raro il richiamo, seppur indiretto, ai
principi contabili
7
.
7
Si veda ad esempio l’obbligo della deroga alle disposizioni sulla redazione del
bilancio, per i casi definiti eccezionali: è questo un esplicito rinvio ai principi
contabili ai quali è affidata l’identificazione delle corrette regole di valutazione
e rappresentazione di tali casi -www.Cndc.com - I postulati di bilancio
10
Principi contabili di riferimento per l’attività di revisione
1.2 I Postulati di bilancio: l’introduzione del principio
della prevalenza della sostanza sulla forma
I postulati del bilancio costituiscono i fondamenti e le regole di
carattere generale cui devono informarsi i principi contabili
applicati alle singole poste di bilancio. Prima di indicare
puntualmente le finalità e i postulati di bilancio previsti dalla
normativa di riferimento, giova evidenziare che il D.lgs 17 gennaio
2003, n. 6, ha introdotto nel Codice civile una disposizione di
carattere generale secondo cui il bilancio è redatto, ove
possibile, rappresentando la prevalenza della sostanza sulla
forma. Al comma n. 1 dell’ art 2423- bis (Principi di redazione del
bilancio) è stato aggiunto quanto segue: “…[omissis] nonché
tenendo conto della funzione economica relativa all’elemento
dell’attivo o del passivo considerato”. Al riguardo, così come
considerato nella relazione ministeriale al D.Lgs n. 6 del 2003
l’espressione “funzione economica” utilizzata dal legislatore è
l’esplicitazione della prevalenza della sostanza sulla forma.
Affinché il bilancio possa essere utile per i suoi utilizzatori si rende
necessario comprendere gli aspetti sostanziali di ogni
11
Principi contabili di riferimento per l’attività di revisione
accadimento aziendale e non soffermarsi esclusivamente sugli
aspetti formali. I fatti di gestione hanno infatti diversa origine
(legislativa, contrattuale, economica) ciò comporta di individuare
non solo le caratteristiche dell’evento isolato, bensì anche quelle
relative ad eventi ed operazioni ad esso correlate il cui
insieme concorre a determinare l’unitarietà dell’operazione
negli aspetti sostanziali. La sostanza rappresenta l’essenza
necessaria dell’evento o del fatto ossia la sua vera natura, che
determinata correttamente rappresenta l’elemento per la
contabilizzazione, valutazione ed esposizione dell’evento in
bilancio in maniera chiara, veritiera e corretta. In tutte quelle
operazioni nelle quali la contabilizzazione non può effettuarsi in
base alla sostanza dell’operazione, si devono fornire nella nota
integrativa tutti gli elementi ed i dati atti ad esprimerla.
12
Principi contabili di riferimento per l’attività di revisione
1.3 I Postulati di Bilancio: l’art. 2423 e l’art. 2423 bis del
Codice Civile
Passiamo ora ad analizzare i fondamentali principi cui l’attività
di redazione del bilancio e quindi di revisione contabile deve
attenersi, sottolineando come il legislatore abbia voluto fornire
dei principi generali che venissero seguiti nonostante
l’emanazione, successiva e inevitabile, di norme tecniche di
rilevazione contabile degli elementi di bilancio.
1.3.1 Clausola generale: chiarezza, verità e correttezza
L’art. 2423 comma 2 del codice civile fissa la clausola generale
ovvero la finalità primaria del bilancio secondo la quale
quest’ultimo “deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico
dell’esercizio”. Secondo la Relazione Ministeriale al D.Lgs.
127/91 la formula “rappresentare in modo veritiero e corretto”
ha inteso costituire la fedele traduzione dell’espressione true
and fair view, cui fa riferimento la direttiva. Il bilancio deve
essere comprensibile e pertanto, deve essere analitico e
corredato della Nota Integrativa che faciliti la comprensione
13
Principi contabili di riferimento per l’attività di revisione
del documento e che non sia eccessiva e superflua allo stesso
tempo. Quanto all’uso dell’aggettivo veritiero, riferito al
rappresentare la situazione patrimoniale economica e
finanziaria non significa pretendere dai redattori del bilancio
una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai
valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino
correttamente le stime e ne rappresentino il risultato.
1.3.2 L’obbligo della deroga come rafforzamento della
clausola generale
Il comma 3 dell’art. 2423 c.c. introduce l’obbligo della deroga
qualora in casi eccezionali, l’applicazione delle disposizioni di
legge sia incompatibile con una rappresentazione veritiera e
corretta. Questa norma rafforza la portata del principio
generale richiedendo la deroga a criteri specifici al fine di
ottenere un’immagine veritiera e corretta a livello sostanziale e
non solo formale.