- 6 –
(effettuato con navi), quello ferroviario (effettuato con il treno) e
quello aereo (effettuato a mezzo aeromobile)
3
.
Il trasferimento delle persone o delle cose può essere effettuato in
tutti i luoghi tecnicamente possibili per l’uomo ed esso può avvenire
sulla terraferma, nello spazio aereo o per via acqua.
A tutt’oggi, però, non esiste ancora una disciplina che regoli in
modo uniforme i diversi tipi di trasporto
4
, ma esistono diverse
discipline che regolano le tipologie di trasporto in maniera autonoma,
in relazione alle caratteristiche delle stesse, a seconda del mezzo
utilizzato e dell’ambiente nel quale vengono effettuate.
3
A seconda del mezzo di trasporto con il quale il trasferimento viene effettuato e dell’ambiente nel
quale viene concluso i trasporti possono essere terrestri, marittimi oppure aerei ed inoltre
basandosi su questa distinzione, l’ordinamento giuridico impone di applicare determinate norme
legislative. Così, G. AULETTA - N. SALANITRO, Diritto Commerciale, vol. X, Milano, pag.
418.
4
Anche se esistono delle differenze tra le varie forme di trasporto, esse comunque rientrano nello
stesso genus contrattuale integrando soltanto aspetti diversi, dando vita pertanto a sottotipi di un
unico contratto tipico. Così, G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, Padova, 1959, pag.
10. Nello stesso senso, M. IANNUZZI, Libro quarto delle obbligazioni. Del trasporto, Articoli
1678 - 1702, a cura di A. SCIAJOLA - G. BRANCA, Bologna - Roma, 1970, pag. 5, il quale con
riferimento all’art. 1678 c.c. osserva che “l’elemento che individua il tipo contrattuale, è mostrato
dall’assunzione dell’obbligazione di trasferire persone o cose. Il contratto di trasporto di persone e
il contratto di trasporto di cose sono così identificate come sottospecie di un unico tipo
contrattuale”.
- 7 –
Nel disciplinare le diverse tipologie di trasporto il legislatore ha
sempre optato per una distinzione tra trasporto di persone e trasporto
di cose
5
. La causa del contratto in tutti i casi rimane sempre il
trasferimento da un luogo ad un altro, ma ciò che cambia è l’oggetto
del trasporto (nel primo caso l’oggetto del trasporto riguarda
l’affidamento al vettore della persona del passeggero, mentre nel
secondo caso la custodia delle merci trasportate
6
), il quale non incide
sulla natura del contratto, avendo tuttavia ripercussioni sugli obblighi e
sui diritti delle parti
7
.
Ai fini del presente elaborato verrà preso in considerazione il solo
contratto di trasporto di cose le cui parti, come meglio si vedrà, sono;
a) il “vettore”, il quale assume l’obbligo di trasferire persone o
cose da un luogo ad un altro;
b) il “mittente”, nell’interesse del quale si compie il trasporto;
c) il “destinatario”, che acquista il diritto ad ottenere la
restituzione della merce trasportata.
Il contratto di trasporto di cose è:
5
A seconda che il trasferimento riguardi persone o cose, le attività di trasporto si distinguono in
trasporto di persone e trasporto di cose.
6
In questo senso A. ANTONINI, Corso di diritto dei trasporti, Milano, 2004, pag. 97.
7
M. RIGUZZI, Il contratto di trasporto stradale, in Trattato di diritto privato diretto da BESSONE,
Torino, 2000, vol. XLIV, pag. 6 ss; C. VIGNALI, Il trasporto terrestre, Milano, 2000, pag. 17 ss;
A. ANTONINI, op. cit., pag. 2 ss.
- 8 –
a) un contratto obbligatorio, in quanto prevede obblighi e
correlativi diritti per le parti interessate. L’obbligazione principale del
“vettore” è il trasferimento delle cose da un luogo ad un altro, mentre
la prestazione principale del mittente ha per oggetto il pagamento di
una somma di denaro nei confronti del vettore per il servizio svolto,
cioè il corrispettivo per il trasporto
8
;
b) un contratto commutativo, in quanto implica uno scambio di
prestazioni fra le parti;
c) un contratto consensuale, in quanto il momento di
perfezionamento di tale contratto (tranne l’ipotesi di trasporti
internazionali di merci per ferrovia soggetti alla Convenzione COTIF
CIM) coincide con il consenso delle parti liberamente manifestato
senza che occorra la consegna delle merci da trasportare
9
;
d) un contratto normalmente a titolo oneroso
10
;
8
E. COSTANZO, Il contratto di trasporto internazionale nella CMR, Milano, 1979, pag. 11.
9
Dal momento dell’accordo inizia, infatti, per il vettore l’obbligo di effettuare il trasporto o per il
mittente la spedizione, mentre la consegna delle merci dovrà avvenire normalmente nel momento
e nel luogo stabilito nel documento di trasporto. Convenzione del Trasporto Internazionale di
Merci su Strada, Ginevra, 19 maggio1956, resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960, n.
1621, denominata CMR, art. 6, n. 1, lett. d.
10
Anche se nel 3° comma dell’art. 1681 c.c. si prevede espressamente l’ipotesi di contratto gratuito
nel trasporto di persone e sul fatto che l’onerosità costituisca un elemento essenziale del contratto,
è tutt’ora oggetto di discussioni in dottrina. In questo senso G. VALERI, Manuale di diritto
commerciale, II, Firenze, 1946, pag. 161; G. FERRI, Manuale di diritto commerciale, Torino,
- 9 –
e) un contratto che assume la figura di un contratto a favore di
terzi in quanto comporta la nascita di diritti a favore del destinatario (il
quale è il terzo soggetto beneficiario del trasporto) anche se esso viene
concluso fra mittente e vettore
11
.
Elemento essenziale del contratto di trasporto è dunque
l’obbligazione del vettore di trasferire da un luogo ad un altro persone
o cose. L’assunzione di tale obbligo è essenziale per identificare il
contratto di trasporto e specificarlo in relazione ad altre tipologie
contrattuali
12
. L’assunzione dell’obbligo di trasferimento da parte del
vettore comporta anche l’assunzione di tutti i rischi e della
responsabilità del trasporto da parte dello stesso. Questo implica che
non è essenziale che l’attività materiale del trasporto sia effettuata
personalmente dal vettore, in quanto essa può essere effettuata anche
mediate dipendenti oppure mediate l’equipaggio di un veicolo
noleggiato dal vettore
13
.
1965, pag. 469 ss e 656; A. ASQUINI, Massime non consolidate in tema di responsabilità nel
trasporto di persone, in Riv. dir. comm., II, 1952, pag. 2 ss, e in Scritti giuridici, III, Padova,
1961, pag. 403 ss.
11
E. COSTANZO, op. cit., pag. 11.
12
P. GONELLI - G. MIRABELLI, voce Trasporto (in diritto privato), in Enciclopedia di Diritto,
Milano, 1992, vol. XLIV, pag. 1154.
13
In questo senso C. VIGNALI, op. cit., pag. 19 ss; P. GONELLI – G. MIRABELLI, op. cit., pag.
1154.
- 10 –
Parte autorevole della dottrina ha osservato, quanto alla natura ed
all’oggetto della prestazione del trasferimento, che “il trasporto, come
l’oggetto di ogni obbligazione, deve avere un’utilità patrimoniale, ed
inoltre deve essere possibile sia fisicamente che giuridicamente
(lecito). In mancanza di uno di questi requisiti, il contratto di
trasporto diventa nullo
14
”. L’affermazione va intesa nel senso che:
a) per quanto riguarda “l’utilità patrimoniale” del trasporto
dedotta nel contratto, essa deve essere valutata consensualmente dalle
parti;
b) il “trasporto fisicamente possibile” va inteso, in senso più
pertinente e nel rispetto degli effetti giuridici, come trasporto possibile,
ed effettuabile, con quei particolari mezzi di trasporto messi a
disposizione del vettore e previsti dalle parti nel momento della
conclusione del contratto, anche se può essere fisicamente possibile
qualunque tipo di trasporto eseguibile con tutti i mezzi meccanici,
animali ed umani a disposizione dell’uomo;
c) quanto invece alla “liceità”, risulta giuridicamente possibile
qualunque trasporto il quale non sia vietato dalla legge
15
.
14
G. ROMANELLI, op. cit., pag. 4.
15
In questo senso, A. ASQUINI, Del contratto di trasporto, cit., pag. 126.
- 11 –
Per quanto riguarda il trasferimento, nel codice civile (art. 1678) si
fa espresso riferimento al fatto che lo stesso debba avvenire da un
luogo ad un altro. In realtà, anche il caso in cui il luogo di destinazione
con quello di partenza coincidano può rientrare nella sfera del
contratto in analisi
16
. Non può invece essere considerato trasferimento
il trasporto di pure energie
17
.
Per quanto riguarda l’oggetto della prestazione tipica assunta dal
vettore in base al contratto di trasporto stipulato, esso è un “facere”
che consiste nell’obbligo di trasferire (cioè nell’obbligo di conseguire
il risultato del trasferimento) determinate cose.
In generale, i contratti caratterizzati da un’obbligazione di “facere”
e dall’assunzione del rischio, a carico di una delle parti del contratto,
rientrano nella specie della “locatio operis”. Di questa specie anche il
contratto di trasporto dato che ne possiede le due caratteristiche
18
.
16
G. ROMANELLI, op. cit., pag. 5. Il medesimo art. 1685 c.c. (con riferimento al trasporto di cose),
presumendo che il mittente, nell’esercizio del suo diritto di contrordine, possa chiedere che la
cosa trasportata gli venga restituita nello stesso punto di partenza, non lascia nessuno dubbio sul
fatto che anche in una tale supposizione (la perfetta coincidenza del punto di partenza e quello di
destinazione) viene attuato un trasferimento, il quale rientra nell’ambito di previsione e di
applicazione dell’art. 1678 c.c.
17
Così A. ASQUINI, Del contratto di trasporto, cit., pag. 41. Nello stesso senso, F. MESSINEO,
Manuale di diritto civile e commerciale, vol. IV, VIII, Milano, 1954, pag. 211.
18
C. VIGNALI, op. cit., pag. 19 ss; M. RIGUZZI, Il contratto di trasporto stradale, cit., pag. 5 ss;
M. IANNUZZI, op. cit., pag. 1 e 2; A. ASQUINI, Del trasporto, Nel Codice Civile –
- 12 –
1.2 LE FIGURE SOGETTIVE DEL CONTRATTO DI
TRASPORTO
1.2.1 IL VETTORE
Il contratto di trasporto, come si è già visto, è caratterizzato dalla
presenza di tre soggetti, i quali vengono denominati mittente, vettore e
destinatario. I primi due soggetti sono chiamati in causa in qualità di
parti negoziali, mentre il destinatario come terzo beneficiario degli
effetti contrattuali. Il vettore è colui che si incarica di eseguire il
trasporto di cose, con i propri mezzi oppure assume l’obbligo di farlo
eseguire da altri. L’obbligazione principale del vettore consiste dunque
nel trasferimento delle cose dal luogo di partenza a quello d’arrivo
19
ed
Commentario diretto da D’AMELIO E FINZI, Libro delle obbligazioni, vol. II, Firenze, 1947; G.
ROMANELLI, op. cit., pag. 19; G. FERRI, op. cit., pag. 875; F. MESSINEO, op. cit., pag. 211.
19
Il luogo di partenza coincide quindi, con il momento di ricevimento della merce, mentre quello
d’arrivo con il momento del passaggio della detenzione materiale delle cose al destinatario.
Allorché il vettore affida di sua iniziativa, mediante la stipulazione di apposito contratto,
l’esecuzione totale o parziale del trasporto di cose ad un altro vettore (il quale viene chiamato
subvettore), siamo in presenza di un’ipotesi di contratto a favore di terzo (chiamato contratto di
subtrasporto) di cui all’art. 1411 c.c. Anche in questo tipo contrattuale la qualità di terzo va
riconosciuta, soltanto al destinatario (e non al mittente o allo spedizioniere), l’adesione del quale,
resa nota con la richiesta di riconsegna delle merci trasportate, equivale alla dichiarazione del
terzo di voler profittare della stipulazione del contratto a suo favore. Ne consegue che non il
- 13 –
inoltre nella loro custodia
20
e nella loro messa a disposizione del
destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicate nel
contratto o, in mancanza, dagli usi.
Il vettore può essere una persona fisica o persona giuridica, sia di
diritto privato che di diritto pubblico
21
.
1.2.2. IL MITTENTE
Il mittente è l’altro soggetto del contratto chiamato in causa, in
qualità di parte contrattuale congiuntamente al vettore. Il mittente è il
soggetto:
a) in nome del quale viene stipulato il contratto
22
;
mittente, estraneo al contratto di subtrasporto, bensì il solo destinatario, quale terzo beneficiario
del contratto stesso (di subtrasporto), può esercitare nei confronti del subvettore quei diritti che,
una volta chiesta la riconsegna delle merci, gli derivano ex art. 1668 c.c. , compreso il diritto di
chiedere il risarcimento del danno in caso di perdita o avaria delle cose trasportate, così C.
VIGNALI, op. cit., pag. 176.
20
La custodia delle merci assume una fondamentale importanza per il vettore, la quale del resto, è in
coerenza con il principio posto dall’art. 1177 c.c. a norma del quale “l’obbligazione di consegnare
una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna”. Nello stesso senso A.
ASQUINI, Del contratto di trasporto, cit., pag. 44 e 294; M. IANNUZZI, op. cit., pag. 6.
21
C. VIGNALI, op. cit., pag. 170.
22
Mentre, non può essere definito mittente la persona che, effettivamente stipula il contratto di
trasporto o che fisicamente compie la consegna delle cose al destinatario.
- 14 –
b) in nome del quale avviene la dislocazione della merce.
Il mittente, come chiarito dalla dottrina
23
, deve avere la capacità di
agire per cui i minori e gli interdetti possono svolgere l’attività di
mittente solo in presenza dei loro legali rappresentanti
24
.
Come ogni altro soggetto del contratto, anche il mittente ha obblighi
e diritti variamente disciplinati nelle diverse normative che regolano le
singole modalità di trasporto.
Così, fra gli obblighi del mittente rientra:
a) il pagamento del prezzo del trasporto al vettore secondo
quanto concordato nel contratto;
b) la realizzazione di una serie di atti di cooperazione
25
nei
confronti del vettore, in modo da rendergli possibile lo svolgimento
del trasporto con puntualità e correttezza. Trattasi:
23
A. BRUSCHETTINI, Il Contratto di trasporto, in Commentario al codice di commercio, vol. IV,
Milano, pag. 247 ss; M. I. BRUGGI – L. F. PAOLUCCI, Il Contratto di trasporto, in
Giurisprudenza sistematica civile e commerciale, Torino, 1979, pag. 242; A. ASQUINI, Del
contratto di trasporto, cit., pag. 104.
24
È imparziale che il mittente faccia consegnare la merce per conto proprio e per conto altrui, ma è
essenziale che lo faccia in proprio nome. Così, quando il trasporto viene realizzato mediante uno
spedizioniere, esso risulta essere il mittente e di conseguenza a lui spetta anche l’azione contro il
vettore, fermo restando, a norma dell’art. 1705 c.c. 2° comma, i diritti del mandante. In questo
senso, A. ASQUINI, Del contratto di trasporto, cit., pag. 104; M. I. BRUGGI – L. F.
PAOLUCCI, op. cit., pag. 241.
- 15 –
ξ dell’obbligo di fornire al vettore tutte le informazioni
necessarie riguardanti l’identificazione delle cose (quali, il nome del
destinatario, il luogo di destinazione, la natura, il peso e la quantità
delle cose da trasportare) e la documentazione necessaria per
l’esecuzione del trasporto (ad esempio la documentazione doganale
richiesta per il trasporto di merci all’estero oppure la documentazione
accompagnatoria dei rifiuti richiesta dalla normativa statale e regionale
per il trasporto di rifiuti, ecc..);
ξ dell’obbligo di consegnare il carico della merce in modo
appropriato e comunque tale da rimanere integro durante il suo
trasferimento, ecc.
Nel caso in cui il mittente si rifiuti di adempiere la sua obbligazione
principale, consistente nel pagamento del prezzo, il vettore:
i) è legittimato a non effettuare il trasporto delle cose, in virtù
del principio exceptio non adimpleti contractus;
ii) ha diritto ad avere in possesso le cose, oggetto di trasporto,
25
Gli atti di cooperazione del mittente sono elencati nell’art. 1683 c.c. Essi possono essere
immedesimati, più come oneri che come obblighi giuridici, a carico del mittente in quanto sono
strumentali al corretto raggiungimento del risultato del trasporto.
- 16 –
ed, inoltre, ha anche diritto a venderle
26
.
Per quanto riguarda la cooperazione richiesta al mittente, creditore
della prestazione, essa assume particolare importanza, soprattutto in
ipotesi di trasporto di merci pericolose dove appare essenziale affinché
il vettore possa adempiere la propria obbligazione diligentemente e
con successo
27
.
In caso di mancanza o inesattezza delle indicazioni di cui all’art.
1683 c.c., o di irregolarità della documentazione richiesta per
l’esecuzione del trasporto, il mittente è responsabile dei relativi danni
causati al vettore
28
.
26
È comunque utile evidenziare il fatto che tali diritti competono al vettore nella misura del
corrispettivo dovutogli. Così, A. RAVAZZONI, Privilegi, in Dig. Discip. Priv., sez. civ., Torino,
1996, pag. 371 ss.
27
Nella Convenzione di Ginevra (1956) sul trasporto internazionale di merci su strada si prevede una
specifica disciplina con riferimento a questo fatto, dove, secondo la disposizione di cui all’art. 22,
n. 1, CMR, il mittente ha il dovere di dichiarare al vettore l’esatta natura pericolosa delle merci
consegnateli per il trasporto, indicando inoltre le ipotizzabili precauzioni da prendere per una
corretta esecuzione del trasporto.
28
Tale omissione del mittente può essere paragonato alla mora accipiendi ex art. 1206 c.c., e di
conseguenza i danni derivanti dall’omissione a carico del mittente possono non essere altro che
un’applicazione degli effetti della mora ex art. 1207 c.c.; P. GONELLI – G. MIRABELLI, op.
cit., pag. 1159. Nello stesso senso, M. IANNUZZI, op. cit., pag. 109 ss.
- 17 –
Come ogni altro soggetto stipulante il contratto, al mittente spettano
alcuni diritti, quali:
a) il diritto che le merci siano consegnate a destinazione intatte e
nei termini convenuti nel contratto di trasporto;
b) il diritto di contrordine, a cui verrà dedicato un apposito
paragrafo.
1.2.3. IL DESTINATARIO
Nella prima fase del trasporto il mittente rappresenta il creditore del
trasporto, mentre nella fase operativa questa posizione passa al
destinatario. Se infatti, nella fase costitutiva del negozio, il mittente è il
soggetto in nome del quale viene stipulato il contratto, nella fase
esecutiva si presenta una separazione tra quest’ultimo e la figura del
destinatario, che risulta essere il soggetto al quale è indirizzata la cosa
da trasportare
29
.
29
Secondo A. ASQUINI, Del trasporto, cit., pag. 428; ID., Del contratto di trasporto, cit., pag. 105,
il destinatario può coincidere in diritto e in fatto con lo stesso mittente, oppure può coincidere in
diritto ma non in fatto, quando si è in presenza di un rapporto di rappresentanza, e cioè quando il
contratto è concluso da un rappresentante del destinatario in nome e per conto del destinatario
stesso, o quando la merce è ritirata da un rappresentante del mittente in nome e per conto del
mittente. Ma comunque è necessario citare che solitamente le due figure sono due distinte l’una
- 18 –
Nel passato, per individuare la posizione giuridica del destinatario
di fronte al vettore si era ricorsi a diverse teorie, come quella che
sosteneva l’esistenza di un rapporto di negotiorum gestio fra vettore e
destinatario; altri sostenevano la teoria della cessione, dove il mittente
assumeva il ruolo di cedente, il vettore di debitore ceduto e il
destinatario quello di cessionario; altri ancora facevano nascere i diritti
del destinatario direttamente dalla legge
30
. Successivamente queste
teorie sono state abbandonate perché, con lo sviluppo delle esigenze
economico – pratiche, è risultato sempre più importante che il
destinatario potesse esercitare i suoi diritti non più per mezzo del
mittente, ma direttamente nei confronti del vettore. Così, nel codice di
civile del 1942 il trasporto ha cominciato a delinearsi come contratto a
favore di terzi
31
dove mittente, vettore e destinatario corrispondono
rispettivamente allo stipulante, promittente e beneficiario
32
.
dall’altra. Nello stesso senso anche G. CATURANI – A. SENSALE, Il trasporto, Napoli, 1960,
pag. 106; F. MESSINEO, op. cit., pag. 213.
30
Per una rassegna di queste teorie v. G. CATURANI – A. SENSALE, op. cit., pag. 106; A.
ASQUINI, Del contratto di trasporto, cit., pag. 106ss; ID, Del trasporto, cit., pag. 428 e 436.
31
Cioè come contratto stipulato tra mittente e vettore a favore del destinatario per attribuire allo
stesso un diritto proprio nei confronti del vettore.
32
Pensiero questo ormai dominante nella dottrina italiana, A. BRUSCHETTINI, op. cit., pag. 250 ss;
A. ASQUINI, Del contratto di trasporto, cit., pag. 108; ID, Del Trasporto, cit., pag. 436; G.
VALERI, op. cit., pag. 165; F. MESSINEO, op. cit., pag. 213.
- 19 –
Questa tesi è stata però criticata da una parte della dottrina
33
in
quanto:
a) l’art. 1689 c.c. esclude l’acquisto automatico dei diritti da parte
del destinatario da esercitare contro il promittente. Secondo questo
orientamento dottrinale “non tutti i diritti derivanti dal contratto a
favore di terzo beneficiario (tra essi anche il risarcimento del danno)
possono essere acquistati, ma il destinatario può acquistare solo il
diritto di riconsegna, nel momento in cui le cose siano arrivate a
destinazione o sia scaduto il termine di cui sarebbero dovuto arrivare,
escludendo quindi quelle azioni aggiuntive accessorie che rimangono a
capo dello stipulante”;
b) a norma dell’art. 1411 c.c. il beneficiario acquista il diritto
contro il promittente automaticamente all’atto della stipulazione e la
sua dichiarazione ha la funzione di rendere inoppugnabile tale
stipulazione a suo favore.
Quindi, siamo in presenza di due norme che non coincidono, dato
che una prevede l’acquisto del diritto all’atto della stipulazione (art.
1411 c.c.) e l’altra solo alla richiesta della riconsegna delle merci (art.
1689 c.c.).
33
Così, M. GRIGOLI, op. cit. pag. 760 ss; M. I. BRUGI – L. F. PAOLUCCI, op. cit., pag. 249 ss.