Metodologia
Considerando l’attualità del tema in questione e, di conseguenza, la
scarsa disponibilità di riferimenti bibliografici da consultare, ho scelto di
realizzare questo lavoro seguendo una determinata metodologia, caratterizzata
dalla raccolta di informazioni attraverso: la partecipazione a corsi, convegni,
incontri formativi organizzati da associazioni, istituti di credito e imprese, in
modo tale da monitorare in prima persona la percezione delle novità apportate
dalla nuova direttiva, su un arco temporale di 11 mesi, tra i quali vorrei
sottolineare “kit Basilea 2”, un corso di approfondimento organizzato
dall’associazione Assolombarda di Milano; il ricevimento quotidiano di
newsletter informative da siti internet professionali e, a mio parere, molto
competenti che mi hanno permesso un continuo aggiornamento e dalle quali ho
potuto ricavare numerosi spunti per interessanti approfondimenti; il web, ovvero
informazioni che si rifanno a documenti ufficiali o che riportano indagini e
interviste; la consultazione di testi su Basilea 2 e sulla metodologia di
finanziamento delle imprese; una ricerca “sul campo”, ovvero un’indagine
condotta su un piccolo campione di pmi lombarde, attraverso la realizzazione di
un questionario.
La decisione di seguire questa metodologia è stata motivata anche
dall’interesse e dal piacere personale che ho potuto trarre dalla partecipazione
a tali incontri. E’ stata una nuova esperienza, uno strumento che mi ha
consentito di confrontarmi con una realtà che non avevo ancora vissuto, se non
sui testi scolastici. Un contesto fatto di imprenditori che, con la collaborazione di
professionisti e consulenti, di fatto cercano soluzioni ai problemi delle proprie
imprese, attraverso il confronto e la condivisione della propria professionalità
ed esperienza.
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Struttura della tesi
Il lavoro è suddiviso in 8 capitoli. Nei primi due vengono descritti in primis
il passaggio da Basilea 1 a Basilea 2, i passi compiuti dal Comitato durante l’iter
di approvazione e le reazioni del mondo politico e finanziario del nostro Paese,
poi i “tre pilastri” di Basilea 2 e le conseguenti novità sia per il settore bancario
(come i coefficienti di ponderazione e il rischio operativo) che, di riflesso, per le
imprese; infine il rating, la sua determinazione, le nuove categorie di prenditori
stabilite da Basilea 2 ( Corporate, SME Corporate e Retail).
Il terzo capitolo descrive le caratteristiche del soggetto in esame, ovvero
le piccole e medie imprese nella realtà italiana, per poi terminare con l’analisi di
un caso particolare (quello riferito alle pmi artigiane) e con alcune indagini dagli
esiti interessanti come quella condotta da Unioncamere.
Dal quarto capitolo si cominciano ad analizzare gli effetti per le imprese,
quali il razionamento del credito, la prociclicità, la concorrenza tra le imprese e il
rischio di uscita dal mercato di quelle marginali, le maggiori difficoltà per le start-
up ad ottenere finanziamenti, ma anche la corretta allocazione del capitale di
credito, il delinearsi di un nuovo rapporto tra banca e impresa, la richiesta di
maggiore trasparenza di bilancio da parte degli istituti di credito, l’abbandono
del multiaffidamento bancario.
Il quinto capitolo tratta dell’importanza delle garanzie date dai Confidi,
che presto potranno essere non più soltanto utili ma, in certi casi, addirittura
determinanti per l’ottenimento dei finanziamenti.
Alle pmi viene richiesto di modificare la propria cultura finanziaria, ecco
perché la finanza avrà un nuovo e fondamentale ruolo al pari delle altre funzioni
e nuove figure professionali diventeranno indispensabili; si discute poi della
necessità di ricorrere a strumenti di finanza non tradizionale, nell’ottica di una
graduale riconversione dei debiti da breve a medio lungo termine (capitolo 6).
Il successivo poi, commenta il ruolo dell’informazione con l’introduzione
del Nuovo Accordo, l’importanza della trasparenza di bilancio affinché i suoi
valori possano costituire una base attendibile per la determinazione del rating
quindi il disinquinamento di bilancio e i riflessi della riforma del diritto societario,
ma anche fiscale e fallimentare; infine si descrive la comunicazione economico-
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finanziaria come un’ottima opportunità per l’impresa di migliorare la propria
valutazione, e riporta approfonditamente le informazioni che le imprese devono
fornire per la determinazione del rating, con particolare rilievo a quelle
qualitative.
A questo punto troviamo l’ottavo capitolo dedicato al questionario,
realizzato con lo scopo principale di monitorare il livello di conoscenza sul tema
“Basilea 2” da parte di un campione di piccole e medie imprese lombarde. Le
considerazioni personali sono basate su un confronto tra le risposte ottenute e
le informazioni raccolte per la stesura dei precedenti capitoli.
Il lavoro termina con le conclusioni e con un’appendice in cui ho voluto
riportare alcuni approfondimenti: un elenco delle informazioni che vengono
richieste dalla banca per la determinazione dello score quantitativo e qualitativo
e delle grandezze da cui è possibile ottenere certi valori e, infine, il questionario
che è stato inviato alle pmi del campione per effettuare l’indagine.
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1. Da Basilea 1 a Basilea 2
1.1. La normativa sul patrimonio minimo.
1
Ogni impresa, e non solo ogni banca, è dotata di un patrimonio, il
“cuscinetto” che tutela i terzi creditori dagli effetti di eventuali perdite o
minusvalenze sugli attivi, e la sua dimensione viene solitamente lasciata
all’autonomia delle parti: da un lato i soci, desiderosi di limitare il proprio
investimento e di sfruttare al massimo la “leva” finanziaria, tendono ad operare
con livelli di capitalizzazione ridotti, dall’altro i creditori, preoccupati per la
solvibilità dell’azienda, preferiscono una patrimonializzazione maggiore.
Per le banche, invece, esiste una precisa normativa che specifica un
livello minimo di capitale. Questa eccezione è giustificata da diversi motivi:
I creditori di una banca non comprendono solo investitori professionali
che sottoscrivono obbligazioni e grandi prestiti, ma anche il pubblico dei
depositanti, i cosiddetti widows and orphans (“vedove e orfani”) per sottolineare
che sono sprovvisti di una particolare cultura finanziaria e meritevoli di una
speciale tutela.
1
Prof. Andrea Resti, Università di Bergamo, Una guida per Basilea 2. In Internet,
www.pmibasilea.it
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I debiti di una banca, e in particolare la loro parte più liquida costituita dai
depositi, sono moneta per l’economia nazionale: l’insolvenza di un istituto di
credito esercita dunque pericolosi effetti a catena sulla credibilità dell’intero
sistema dei pagamenti.
La possibilità di concorrenza sleale tra grandi banche internazionali:
infatti, se le istituzioni creditizie di un determinato Paese potessero operare con
livelli di patrimonio particolarmente esigui, finirebbero per concedere troppo
facilmente grandi volumi di prestiti anche ad imprese di Stati vicini. In questo
modo, per non perdere quote di mercato, anche le banche dei Paesi confinanti
si vedrebbero costrette a offrire credito in modo aggressivo.
Per quest’ultimo motivo, la normativa sul patrimonio minimo, viene
concordata tra le Autorità dei diversi Paesi: è un organo consultivo
internazionale (il Comitato di Basilea sulla Vigilanza Bancaria, istituito presso la
Banca dei Regolamenti Internazionali – BRI) che ha l’incarico di redigerla e di
aggiornarla, perché possa poi essere tradotta in legge dai Parlamenti e dagli
organi di controllo dei diversi Stati che decidono di adottarla.
Le regole in materia di capitalizzazione minima delle banche sono
tutt’altro che “indolori”: una minore leva finanziaria, infatti, comporta un maggior
costo medio del passivo (perché il capitale è più “caro” del debito), dunque
aumenta il tasso medio praticato sui finanziamenti erogati e riduce la redditività
dell’investimento per gli azionisti.
13
1.2. Il Comitato di Basilea: un po’ di storia
2
Il Comitato di Basilea è stato fondato dai governatori delle banche
centrali del gruppo dei Dieci alla fine del 1974 nella omonima città, con sede
presso la Banca per i Regolamenti Internazionali, e si incontra regolarmente
circa 4 volte l’anno.
I membri provengono da Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia,
Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito
e Stati Uniti d’America. Ogni Paese è rappresentato dai governatori delle
banche centrali e dalle autorità di vigilanza sulle attività bancarie quando queste
non coincidono con le banche centrali stesse.
L’attuale presidente del Comitato è il governatore della Banca di Spagna,
Jaime Caruana, succeduto a William McDonough in data 1° maggio 2003.
Il Comitato non possiede né poteri di sorveglianza sovranazionale né di
imposizione legale. Durante gli incontri plenari esso formula le linee guida per
rendere più efficace la regolamentazione della vigilanza bancaria ed estenderla
alle istituzioni bancarie del maggior numero possibile di Paesi.
Nel 1988, ha introdotto un sistema di misurazione dell’adeguatezza del
capitale chiamato comunemente “Accordo di Basilea”. La bozza del Primo
accordo, entrata in vigore solo nel 1992, è molto semplice se paragonata a
quella di giugno 2004 (basti pensare che la prima versione constava di 36
pagine, l’ultima di oltre 200).
Basilea 1 prevedeva la mera implementazione di un coefficiente di
capitale minimo standard dell’8%, a fronte di qualsiasi tipologia di rischio di
credito assunto da un istituto bancario.
Dal 1988 ad oggi l’Accordo è stato minuziosamente modificato, a più
riprese, cercando di accogliere le richieste dal mondo bancario, industriale ed
istituzionale.
2
Cfr., in Internet, www.bis.org
14
Nel 1999 il Comitato decise di ufficializzare la proposta di un “Nuovo
Accordo per l’adeguatezza patrimoniale” che sostituisse il Primo e, a questo
proposito, iniziò a stilare nuove regole più complesse e specifiche per gli
intermediari finanziari.
La novità assoluta di questo documento è costituita dall’introduzione di 3
pilastri: i requisiti patrimoniali minimi, il controllo prudenziale sull’adeguatezza
patrimoniale e la disciplina di mercato, la trasparenza e l’informazione.
Nel susseguirsi delle versioni, i pilastri hanno subito varie modifiche e
integrazioni: in particolare il Primo pilastro è stato modificato più volte,
riconoscendo prima i rischi di mercato e successivamente anche quelli
operativi; sono stati introdotti nuovi metodi di calcolo del capitale, la possibilità
di mitigazione del rischio, la cartolarizzazione, il ruolo dei confidi.
L’ultima versione dell’Accordo risale a giugno 2004, e la sua entrata in
vigore è prevista per gennaio 2007.
15
1.3. Basilea 2: i momenti più decisivi dell’Accordo e l’Italia
3
Vediamo ora le reazioni del panorama politico e non del nostro paese,
durante gli ultimi anni, in particolare dal 2002 al 2005, in corrispondenza dei
momenti cruciali ai fini del raggiungimento dell’Accordo conclusivo di Basilea 2.
13 luglio 2002: uno “sconto” alle imprese italiane e tedesche
Il Comitato ha accolto in parte le istanze tedesche a favore delle imprese
minori, quindi l’intesa sui ratios patrimoniali sarà raggiunta entro il 2003, e
l’intera riforma sarà in vigore entro il 2006.
Superate le forti perplessità tedesche ed italiane legate alla tutela delle
imprese minori, il Comitato ha definito il calendario e formalizzato l’intesa sui
punti politicamente più controversi, ed ha annunciato che l’esposizione delle
banche verso le pmi (definite come imprese con un fatturato inferiore ai 50
milioni di euro) sarà soggetta a requisiti di capitale inferiori, fino al 20% a
seconda delle dimensioni, rispetto alle grandi imprese. Questa misura dovrebbe
portare, secondo le stime del Comitato, ad una riduzione media del 10% circa
dei requisiti relativi alle piccole e medie imprese.
La modifica sarebbe giustificata dal fatto che un’eventuale insolvenza di
un’impresa di piccole dimensioni ha scarso impatto sul sistema bancario.
A ciò si aggiunge la possibilità di considerare i prestiti bancari inferiori a 1
milione di euro come finanziamenti “retail”, che hanno coefficienti di
assorbimento di capitale ridotti.
Questi significativi risultati sono il frutto delle pressioni esercitate dalle
banche centrali, in particolare dalla Banca d’Italia e dalla Bundesbank, pressioni
volte a difendere la specificità dei rispettivi sistemi economici, caratterizzati da
un diffuso tessuto produttivo formato da imprese di piccole dimensioni.
3
Cfr., in Internet, Osservatorio Permanente di Basilea 2, www.basilea2.com
16
24 aprile 2003: intervento del Ministro Tremonti
Tutti i quotidiani riportano il suo intervento al comitato esecutivo dell’ABI,
in occasione del quale il Ministro boccia Basilea 2 nella sua proposta attuale,
sconfessando di fatto il giudizio positivo sull’accordo espresso dal governatore
di Bankitalia, Antonio Fazio, e la posizione stessa dell’ABI e del suo presidente
Maurizio Sella che aveva più volte ribadito di ritenere infondati i timori di
penalizzazione delle piccole e medie imprese.
Tremonti sottolinea che con Basilea 2 la ripresa economica è a rischio e
che per le pmi ci sarà maggiore difficoltà nell’accesso al credito.
29 aprile 2003: pubblicazione del Terzo documento consultivo (terza
versione in bozza dell’accordo)
Ora le banche centrali hanno tempo fino al 31 luglio per far pervenire le
loro osservazioni al Comitato il quale, tenendone conto, tenterà di arrivare alla
stesura del testo conclusivo dell’accordo entro fine anno.
La presente bozza mitiga, come previsto, i requisiti patrimoniali alle
piccole e medie imprese, accogliendo quindi i rilievi italo-tedeschi.
La nuova versione del documento tiene conto dei risultati del 3° studio
quantitativo sull’impatto dell’accordo (QIS3 – Quantitative Impact Study 3).
5 maggio 2003: pubblicazione dei risultati del QIS3
I risultati emersi dallo studio sono coerenti con gli obiettivi del Comitato.
15 maggio 2003: riunione del Cicr su Basilea 2
Lo scopo della riunione è analizzare i contenuti della nuova bozza.
Mentre il governatore Fazio al Cicr (Comitato Interministeriale per il Credito e il
Risparmio) difende l’accordo e sottolinea che esso è ormai praticamente
definitivo, e che non bisogna dimenticare gli importanti risultati ottenuti dall’Italia
e dalla Germania sul fronte della non penalizzazione delle piccole imprese,
Tremonti precisa che l’accordo è stato ultimato dai tecnici ma è ancora da
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vagliare da parte dei politici, e che riporterà al tavolo del G8 la valutazione
dell’accordo.
5 ottobre 2003: Basilea 2, probabile uno slittamento
L’accordo è in fase conclusiva ma più si avvicina al traguardo più
crescono le resistenze. Il presidente Jaime Caruana, ha quindi di fatto
ammesso che è necessario un rinvio, dopo le numerose critiche che sono
pervenute al Comitato sulla terza bozza di aprile; considerando in aggiunta ad
esse anche le oltre duecento “osservazioni” ricevute entro il termine del 31
luglio, si deduce una impossibilità pratica di pervenire, entro i termini previsti,ad
un accordo conclusivo che possa accontentare tutti.
6 ottobre 2003: botta e risposta Prodi – Sella
Basilea 2 è sempre più motivo di contrasto tra politici e banchieri. Dopo i
ripetuti attacchi del Ministro Tremonti all’accordo (e a Bankitalia…) interviene
anche il presidente della Commissione UE, Romano Prodi, denunciando un
sempre maggior disinteresse degli istituti di credito all’opera di sostegno delle
piccole e medie imprese e del loro problema, già molto noto in Italia, del difficile
accesso al credito.
Il presidente dell’ABI, Maurizio Sella, con riferimento all’allarme lanciato
da Romano Prodi, precisa che la struttura che viene data al credito erogato
dalle banche da Basilea 2 pare assolutamente favorevole alle pmi, e che tutti i
riscontri fatti in Italia e in altri Paesi europei dimostrano che le banche potranno
erogare più credito alle pmi a parità di patrimonio e, quindi, questo faciliterà un
credito ancora più allargato ed a prezzi ancora più convenienti; ovviamente i
prezzi si proporzioneranno al rischio, cioè le imprese migliori avranno i prezzi
più bassi e le meno buone quelli più alti.
Ora più che mai, nel contesto generalmente sottocapitalizzato e quindi
indebitato della pmi italiana, la domanda “sorge spontanea”: chi verrà realmente
premiato da Basilea 2? I migliori. E gli altri?
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9-10 ottobre 2003: convegno AIFIRM
Si è tenuto ad Assago (MI) l’annuale convegno dell’Associazione Italiana
di Financial Risk Management. L’importante appuntamento ha visto l’intervento
di alcuni esponenti dei principali istituti di credito italiano che hanno illustrato lo
stato dell’arte nell’implementazione dei sistemi di internal rating e le prime
valutazioni d’impatto sul rapporto Banca-Impresa in Italia. Nel corso di questa
sessione sono stati presentati i risultati di alcune analisi (per esempio il lavoro
svolto da Prometeia e da San Paolo IMI), analisi parziali ma tuttavia significative
che mostrano l’impatto di Basilea 2 nella sua ultima formulazione (la terza
bozza), che prevede, lo ricordiamo, tre diverse curve di assorbimento di capitale
per grandi imprese, pmi e retail. I lavori presentati fugano le maggiori paure di
una riduzione di credito generalizzata ed evidenziano come Basilea 2 possa
portare benefici alle imprese migliori. Le imprese con i rating meno buoni,
viceversa, vedranno peggiorare le condizioni di accesso al credito bancario;
sarà peraltro il testo finale dell’accordo a definire la percentuale di imprese cui
toccherà questo peggioramento, e questo dipenderà da come sarà tracciato
definitivamente il confine tra small business e retail; la percentuale di imprese
penalizzate potrebbe oscillare, secondo queste stime, dal 5% al 25%, con un
effetto particolarmente centrato sulle imprese di minori dimensioni.
13 ottobre 2003: Basilea 2, testo definitivo entro la prima metà del 2004
Il Comitato (per l’occasione riunitosi a Madrid) ha confermato che per
risolvere le questioni ancora sul tappeto ci vorrà qualche mese in più del
previsto e che quindi sarà necessario attendere fino alla metà del 2004 (anziché
alla fine del 2003). Il presidente Jaime Caruana ha peraltro escluso che ciò
comporterà un automatico slittamento della data di prevista attuazione
dell’accordo stesso.
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26 giugno 2004: fumata bianca per Basilea 2
I governatori delle banche centrali e i responsabili delle autorità di
sorveglianza del gruppo dei Dieci (G10) hanno pubblicato un comunicato
stampa che annunciava la firma del testo definitivo del nuovo accordo
internazionale sul capitale bancario meglio noto come “Basilea 2”. Esso
rappresenta il nuovo quadro di riferimento voluto dai governatori delle banche
centrali del G10, dopo anni di lavoro e molte polemiche. Ora l’accordo dovrà
essere recepito nei vari ordinamenti e ci si attende una sua applicazione
tutt’altro che uniforme e certamente meno ampia rispetto a quella raggiunta
dall’accordo dell’88 (oggi applicato in oltre 110 Stati).
28 settembre 2005: Basilea 2 in dirittura d’arrivo
4
Il Parlamento ha approvato due direttive volte ad adattare la legislazione
comunitaria sull’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli
enti creditizi all’Accordo di Basilea 2. Il dibattito, avvenuto in data 26 settembre
2005, aveva come riferimento la relazione di Alexander Radwan (PPE/DE, DE)
ovvero: Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che rifonde la direttiva 2000/12/CEE (“Codified Banking Directive”) del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso
all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio e sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che rifonde la direttiva 93/6/CEE (“Capital
Adeguacy Directive”) del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all’adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.
In particolare, il Parlamento chiarisce che gli Stati membri hanno la
facoltà di applicare i requisiti in materia di capitale su base individuale e
consolidata e, nel caso lo ritengano opportuno, di non applicare la base
individuale. Inoltre, a determinate condizioni, è possibile consentire un fattore
zero di ponderazione del rischio per le esposizioni infragruppo delle banche che
operano in “un sistema di tutela istituzionale”. Gli enti creditizi, poi, debbono
illustrare le loro decisioni di rating alle pmi e ad altre società che chiedono
prestiti fornendo, su richiesta, una spiegazione scritta. Se un impegno
4
Cfr., in Internet, www.europarl.il
20
volontario del settore in tale contesto risulta inadeguato, vanno allora adottate
misure nazionali.
Una delle questioni più controverse riguardava la comitologia (il sistema
che attribuisce alla Commissione il potere di decidere in merito all’attuazione di
un atto legislativo). Il progetto di Costituzione riconosce al Parlamento il diritto di
revocare le decisioni dell’Esecutivo, ma i deputati intendono garantire che tale
diritto sia compreso in un accordo interistituzionale. Per quanto riguarda la
direttiva, Parlamento, Consiglio e Commissione, sono giunti a un compromesso
all’ultimo momento il quale, per massimo due anni e non oltre il 1° aprile 2008,
prevede il ricorso al vecchio sistema – che esclude ampiamente il Parlamento –
per l’attuazione e l’aggiornamento della direttiva. Dopo di ché, tali poteri
saranno aggiornati da un accordo tra le Istituzioni. Allo stesso tempo, sarà
rivisto il sistema utilizzato per l’attuazione di queste disposizioni.
E’ un passo importante del lungo iter di recepimento del nuovo accordo,
che vedrà il suo atto conclusivo nell’Ecofin di novembre; tutto secondo copione,
con l’obiettivo dichiarato di non rinviare l’approvazione di una materia delicata
(gli Stati membri dovranno recepire in legge la direttiva entro il 2007) per non
penalizzare le banche europee.
21
1.4. Il superamento dei limiti di Basilea 1
5
Come abbiamo già accennato, nel 1988 il Comitato di Basilea raggiunse
un primo accordo, sul patrimonio minimo delle banche, in base al quale un
gruppo bancario deve detenere capitale per almeno l’8% dei propri attivi.
Poiché, tuttavia, la dimensione del “cuscinetto” deve essere in qualche
misura collegata alla rischiosità degli investimenti posti in essere,il riferimento
non è al valore contabile delle attività, bensì ai cosiddetti attivi ponderati per il
rischio (risk-weighted assets). Ciò significa che l’importo nominale di un prestito
viene moltiplicato per un coefficiente compreso tra 0 e 1, tanto maggiore quanto
più elevata è la rischiosità della controparte. Per esempio, 100 euro pesano
effettivamente per 100 se prestati ad un impresa o ad un privato, ma solo per
50 se erogati sotto forma di mutuo ipotecario sulla casa d’abitazione, solo per
20 se affidati ad una banca con sede in un Paese aderente all’Ocse e
addirittura per 0 se investiti in titoli di Stato domestici.Questa “griglia” di
ponderazioni rappresentava un criterio innovativo e raffinato quando l’accordo
(oggi noto come Basilea 1) entrò in vigore 17 anni fa. Col tempo, tuttavia, ha
mostrato alcuni limiti, anche marcati.
In particolare, è risultato sempre più irrealistico che tutti i prestiti a
clientela venissero ponderati nello stesso modo (100%), indipendentemente dal
merito creditizio della controparte. Tale approccio, oltre che palesemente errato,
è suscettibile di sortire effetti indesiderati e paradossali. Infatti, se il “consumo di
capitale” di un finanziamento a un cliente primario e affidabile è lo stesso
associato a un’erogazione a favore di clientela marginale e rischiosa, una
banca potrebbe essere indotta a privilegiare la seconda tipologia di operazioni,
visto che ad esse si accompagnano, di norma, tassi attivi più elevati.
Simmetricamente, un istituto di credito potrebbe trovare vantaggioso “spogliarsi”
dei prestiti di qualità migliore, più facilmente cedibili sul mercato secondario (per
esempio, attraverso una “securitisation” che converte i crediti in titoli collocabili
presso gli investitori) conservando sui suoi libri soltanto i fidi meno appetibili.
5
Prof. Andrea Resti, Università di Bergamo, Una guida per Basilea 2. In Internet,
www.pmibasilea.it
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